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Sentenza 24 luglio 2025
Sentenza 24 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 24/07/2025, n. 3938 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 3938 |
| Data del deposito : | 24 luglio 2025 |
Testo completo
R.G. n. 1589/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1589 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rep. 1199/22, pubblicata il 21.3.2022, pendente
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Antonia Sarro (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso C.F._1
Parte l'Ufficio legale della predetta in , alla via Unità Italiana, n. 28 Pt_1
Appellante
E
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del socio accomandatario dott. , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_2 di procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Ennio Romano (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Vittorio Lamberti in Napoli, alla via Roma, n. 22
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 1.2.2020, il
[...]
(di seguito anche ”), premettendo di aver stipulato in Controparte_1 Pt_3 data 28.6.2010 un contratto ex art.
8-quinquies D. lgs. n. 502/1992 con l'
[...]
Parte
(d'ora in poi solo ) per l'acquisto delle prestazioni di Parte_1 assistenza specialistica, conveniva quest'ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 24.258,00, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/2006 sulle fatture emesse per le prestazioni erogate nell'anno 2010, il tutto oltre interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
2. Con ordinanza del 4.2.2022, comunicata alle parti in data 21.3.2022, il Tribunale di Parte Santa Maria Capua Vetere, nell'accogliere parzialmente la domanda, condannava l' al pagamento in favore del Centro dell'importo di € 16.633,67 – come ridotto in corso di causa dalla società attrice - oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo. In particolare, il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione Parte sollevata dall' resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, con Parte riferimento all'eccezione di prescrizione contestata dalla stessa dichiarava che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti…”
(cfr. pag. 7 sentenza), e che, pertanto, nella fattispecie in esame operasse il termine ordinario di prescrizione decennale;
tuttavia, il giudice accertava che tale termine non Parte era interamente decorso avendo il Centro messo in mora l' con una PEC del
29.12.2020. Parte Nel pronunciarsi sulla decurtazione di € 16.633,67, operata dall' in applicazione degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006, il Tribunale affermava - in conformità
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 2 all'ormai orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità - che gli stessi fossero limitati al solo triennio 2007-2009 (cfr. Cass., 10582/2018) e che, nel caso in esame, il richiamo espressamente effettuato alla legge 296/2006 negli artt. 4 e 5 del Parte contratto sottoscritto tra l' e il Centro appellante in data 28.6.2010 “…non è altro che richiamo a normativa non più vigente” (cfr. pag. 9 sentenza); per tali ragioni riteneva non operante nel caso di specie il menzionato sconto tariffario.
Il Tribunale, infine, dichiarava, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002 si applicano anche Parte ai contratti conclusi tra l' ed una struttura privata sanitaria essendo in atto tra le parti una transazione commerciale, ovvero un contratto a prestazioni corrispettive. Parte 3. Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' con atto notificato in data
12.4.2022, deducendo: con il primo motivo di appello, l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
con il secondo motivo di appello, il difetto assoluto di motivazione in ordine all'operatività del termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. in luogo di quello di cui all'art. 2948 c.c. e, ad ogni modo, l'intervenuto decorso del termine decennale prescrizione per l'inidoneità ad interromperla della comunicazione inviata mediante PEC in data 29.12.2020; con il terzo motivo di appello, da un lato,
l'erroneità dell'interpretazione contrattuale fornita dal Tribunale, d'altro canto,
l'inesigibilità delle somme richieste dal Centro in quanto eccedenti il tetto di spesa;
infine, con il quarto motivo di appello, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi ex D. lgs. 231/2002, sia per la natura pubblica del rapporto, inconciliabile con la nozione di transazione commerciale, sia per la non imputabilità del ritardo, essendo vietato dal contratto il pagamento in contesa.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'atto di appello, il rigetto della domanda formulata dal , oltre al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di Pt_3 giudizio.
3.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in appello il centro appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello. Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 3 3.2. Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 2.4.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 9.4.2025, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis del previgente comma 2, lettera b, poi eliminata con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) sollevata dal Centro, posto che, come espressamente disposto dal secondo comma della citata norma, la stessa non trova applicazione quando l'appello è proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
5. Sempre in via preliminare, si rileva l'inammissibilità del primo motivo di appello, sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nella fattispecie si controverte dell'esecuzione di un accordo contrattuale, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a.
(da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non censurata dalle deduzioni svolte dall'appellante. Parte 6. Con il secondo motivo di gravame la ha censurato l'ordinanza impugnata per avere il giudice, con motivazione a suo dire generica, stabilito che per il contratto Parte stipulato tra l' ed il Centro si applichi la prescrizione ordinaria decennale e non già la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2948, n. 4., c.c. atteso che “il credito azionato è certamente riconducibile ad un contratto ad esecuzione periodica, in cui le unità temporali di riferimento sono le singole mensilità in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, le quali sono remunerate non già su base annuale ma mensilmente sulla base delle distinte riepilogativi” (cfr. pagina 10 dell'atto di appello).
Ad ogni modo, l'appellante ha evidenziato che, pur volendo applicare il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c., lo stesso deve considerarsi interamente decorso con conseguente estinzione del diritto, atteso che la comunicazione del 29.12.2020 non è idonea ad interrompere la prescrizione. Invero, a dire dell'appellante, la prescrizione è
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 4 interrotta solo dalla notificazione di un atto giudiziale che, nel caso di specie, è rappresentato dal ricorso introduttivo notificato in data 17.5.2021, oltre il termine di dieci anni dall'ultima fattura relativa al 2010 emessa il 24.12.2010. Dall'altro lato,
l'appellante osserva che, pur volendo attribuire effetto interruttivo della prescrizione ad un atto stragiudiziale, la menzionata PEC è generica.
Il motivo è infondato nella parte in cui indica in 5 anni il periodo di decorrenza della prescrizione.
In punto di diritto, si premette che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (Cass., n. 26161/2006; Cass. ord. n. 30546/2017 est. Cirillo).
Con riferimento ai contratti che qui occupano, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che essi hanno “le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass., SS. UU. n.
35092/2023).
Gli accordi stipulati tra le parti ex art. 8-quinquies del D. lgs. n. 502/1992 sono certamente da inquadrare tra i contratti di durata, nella cui categoria rientrano anche i contratti ad esecuzione periodica, nondimeno si differenziano da questi ultimi.
In fattispecie come quella all'esame della Corte, la prestazione è “unitariamente” considerata e si manifesta nel suo prolungamento temporale e in tale contesto si colloca Parte l'obbligo, in capo all' di rimborso del saldo che deve sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che è imposta unicamente dal dettato contrattuale, fondato su esigenze di rendiconto, non già per la natura della prestazione.
Per tali ragioni, i corrispettivi maturati dal sono sottratti al regime di Pt_3 prescrizione quinquennale, previsto dalla norma dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., e ricadono, come correttamente statuito dal primo giudice, nell'ipotesi di cui all'art. 2946
c.c..
Nella residua parte il motivo è inammissibile.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 5 E' noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'eccezione di prescrizione
“deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c…” (cfr. ex multis Cass.,
n. 14135/2019). Parte Nel caso di specie l'eccezione formulata dall' non indica affatto il dies a quo, pertanto è generica. Invero, in primo grado l'appellante nulla ha specificato in ordine ai fatti che segnano il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, in base alla disciplina contrattuale, limitandosi ad invocare l'applicabilità al caso di specie del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in ogni caso, “l'intervenuta prescrizione decennale posto che il contratto fu stipulato il 28/6/2010 mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 17/5/2021” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado).
Il carattere di genericità connota, altresì, il relativo motivo di appello.
Né può ritenersi specifica - ferma l'inammissibilità di nuove deduzioni in appello – Parte l'affermazione dell' contenuta nell'atto di gravame, in virtù della quale il dies a quo corrisponderebbe al “giorno di emissione delle fatture” (pag. 10 dell'atto di appello), tenuto conto del complesso ed articolato meccanismo di pagamento disciplinato in contratto (vedi art. 7 “modalità di pagamento delle prestazioni”) che oltre a fissare delle scadenze mensili distingue i pagamenti in acconto da quelli dovuti a
Parte saldo, di guisa che sarebbe stata necessaria da parte dell' per scalfire la statuizione del giudice di prime cure, una dettagliata allegazione in tal senso.
Parte 7. Con il terzo motivo di appello l' ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto l'inapplicabilità “normativa” dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O), L. 296/2006 alle prestazioni rese dai Centri accreditati privati successivamente al triennio 2007/2009, avrebbe errato nell'interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Parte In particolare, la argomenta che “il Tribunale ha errato laddove non si è avveduto che lo sconto di cui si discute è stato validamente – ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente”.
Parte Contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza impugnata, l' sostiene che la fonte dello sconto è sicuramente contrattuale, nonché assolutamente indipendente dalle vicende della legge 296/2006 in virtù del rinvio fisso contenute nelle clausole
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 6 contrattuali;
insiste che è applicabile il suddetto sconto “per via pattizia, ritenendo che vi sia stata una contrattualizzazione della clausola”.
Si legge, invece, nel provvedimento oggetto di gravame che “il riferimento allo sconto tariffario viene effettuato dalle parti al fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento”.
Infine, l'appellante sul punto ha rilevato che riconoscere come dovute le somme per cui si controverte comporterebbe il superamento del tetto di spesa.
Le doglianze che compongono il terzo motivo di appello sono infondate.
Non è oggetto di appello, la questione inerente all'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796 lett. o), l. 297/2006, su cui il Tribunale ritenuto - con statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato - di uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui la stessa sia limitata al solo triennio 2007 – 2009 (Cass., n. 10582/2018; Cass. n. 27007/2021, da ultimo anche
Cass. ord. n. 8190/2023, Cass. ord. n. 22742/2024).
Oggetto del motivo di appello in esame è, pertanto, solo l'interpretazione delle clausole pattizie, e in particolare degli artt. 4 e 5 del contratto, sottoscritto dalle parti in data
28.6.2010, ossia la verifica sulla volontà delle parti di richiamare o meno lo sconto tariffario previsto per il periodo precedente dalla legge 297/2006, determinandone la
“contrattualizzazione”.
Ritiene il collegio di uniformarsi ai numerosi precedenti di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (cfr. ex multis,
Corte d'Appello di Napoli 1400/2023; Corte d'Appello di Napoli, 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.; 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 7 Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), erano, poi, stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2010 per la branca di , richiamando espressamente Controparte_3
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che il richiamo, nel contratto, allo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006 è riferito unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari».
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato di determinare i limiti di spesa).
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n.
296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018;
n. 1360/2018; n. 4203/2018; n. 252/2019; n. 257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n.
1125/2023). Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che oltre ad essere questione nuova, in quanto tale inammissibile, è anche del
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 8 Parte tutto indimostrata, alla luce anche della possibilità per l' in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria.
8. Parimenti, il quarto motivo di appello, riguardante l'infondatezza della pretesa degli interessi ex D. lgs. n. 231/2002 è infondato per le seguenti ragioni.
Le critiche espresse dal motivo in esame (afferenti al pagamento puntuale delle fatture, Parte alla dedotta impossibilità di pagamento non imputabile all' all'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo è addebitabile alla stessa), che muovono dal presupposto che la somma richiesta dal non sia dovuta in quanto legittimamente Pt_3
Parte detratta dall' a titolo di sconto tariffario, sono infondate essendo stato accertato che l'importo richiesto dal costituisce remunerazione delle prestazioni erogate Pt_3 nell'anno 2010; peraltro la circostanza del suo mancato pagamento è pacifica, avendo la Parte più volte dedotto che si tratta di somma non dovuta in applicazione della disciplina dello sconto.
Tanto premesso, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002
(nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta da questa Corte.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017,
12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 9 9. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
10. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 Controparte_1 ter c.p.c. emessa in data 4.2.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rep.
1199/22, pubblicata il 21.3.2022, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore della società appellata
[...] delle spese di lite della presente fase di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Ennio
Romano per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 10
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI NAPOLI
SEZIONE PRIMA CIVILE
nelle persone dei Magistrati:
Dott. Fulvio Dacomo Presidente
Dott. Antonio Mungo Consigliere
Dott. Erminia Catapano Consigliere relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel processo civile d'appello iscritto al n. 1589 del ruolo generale degli affari civili contenziosi dell'anno 2022, avverso l'ordinanza del tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rep. 1199/22, pubblicata il 21.3.2022, pendente
TRA
(P.IVA: ), in Parte_1 P.IVA_1 persona del Direttore generale pro tempore, rappresentata e difesa, in virtù di procura alle liti rilasciata su foglio separato da ritenersi in calce all'atto di citazione in appello, dall'avv. Antonia Sarro (c.f.: ), elettivamente domiciliata presso C.F._1
Parte l'Ufficio legale della predetta in , alla via Unità Italiana, n. 28 Pt_1
Appellante
E
(P.IVA: , in Controparte_1 P.IVA_2 persona del socio accomandatario dott. , rappresentato e difeso, in virtù Controparte_2 di procura alle liti in calce al ricorso ex art. 702 bis c.p.c., dall'avv. Ennio Romano (c.f.: ), ed elettivamente domiciliato presso lo studio dell'avv. C.F._2
Vittorio Lamberti in Napoli, alla via Roma, n. 22
Appellato
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
1. Con ricorso ex art. 702 bis c.p.c., depositato in data 1.2.2020, il
[...]
(di seguito anche ”), premettendo di aver stipulato in Controparte_1 Pt_3 data 28.6.2010 un contratto ex art.
8-quinquies D. lgs. n. 502/1992 con l'
[...]
Parte
(d'ora in poi solo ) per l'acquisto delle prestazioni di Parte_1 assistenza specialistica, conveniva quest'ultima dinanzi al Tribunale di Santa Maria
Capua Vetere, per sentirla condannare al pagamento dell'importo di € 24.258,00, a titolo di somme non versate per effetto dell'applicazione, a suo avviso illegittima, dello sconto tariffario ex art. 1, comma 796, lett. o) della L. n. 296/2006 sulle fatture emesse per le prestazioni erogate nell'anno 2010, il tutto oltre interessi di cui al D.lgs. n.
231/2002 dalle singole scadenze al saldo.
2. Con ordinanza del 4.2.2022, comunicata alle parti in data 21.3.2022, il Tribunale di Parte Santa Maria Capua Vetere, nell'accogliere parzialmente la domanda, condannava l' al pagamento in favore del Centro dell'importo di € 16.633,67 – come ridotto in corso di causa dalla società attrice - oltre interessi di cui al D.lgs. n. 231/2002 dalle scadenze al soddisfo. In particolare, il primo giudice, in via preliminare, rigettava l'eccezione Parte sollevata dall' resistente di difetto di giurisdizione del giudice ordinario e, con Parte riferimento all'eccezione di prescrizione contestata dalla stessa dichiarava che la prescrizione quinquennale di cui all'art. 2948, n. 4, c.c. “per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi, si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento dei debiti accertati e liquidati nei rendiconti…”
(cfr. pag. 7 sentenza), e che, pertanto, nella fattispecie in esame operasse il termine ordinario di prescrizione decennale;
tuttavia, il giudice accertava che tale termine non Parte era interamente decorso avendo il Centro messo in mora l' con una PEC del
29.12.2020. Parte Nel pronunciarsi sulla decurtazione di € 16.633,67, operata dall' in applicazione degli sconti tariffari di cui alla legge n. 296/2006, il Tribunale affermava - in conformità
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 2 all'ormai orientamento pacifico nella giurisprudenza di legittimità - che gli stessi fossero limitati al solo triennio 2007-2009 (cfr. Cass., 10582/2018) e che, nel caso in esame, il richiamo espressamente effettuato alla legge 296/2006 negli artt. 4 e 5 del Parte contratto sottoscritto tra l' e il Centro appellante in data 28.6.2010 “…non è altro che richiamo a normativa non più vigente” (cfr. pag. 9 sentenza); per tali ragioni riteneva non operante nel caso di specie il menzionato sconto tariffario.
Il Tribunale, infine, dichiarava, sulla scorta della consolidata giurisprudenza di legittimità in materia, che le disposizioni di cui al D.lgs. n. 231/2002 si applicano anche Parte ai contratti conclusi tra l' ed una struttura privata sanitaria essendo in atto tra le parti una transazione commerciale, ovvero un contratto a prestazioni corrispettive. Parte 3. Avverso detta ordinanza ha proposto appello l' con atto notificato in data
12.4.2022, deducendo: con il primo motivo di appello, l'erroneità della sentenza per non avere il Tribunale dichiarato il difetto di giurisdizione del Giudice ordinario in favore del giudice amministrativo;
con il secondo motivo di appello, il difetto assoluto di motivazione in ordine all'operatività del termine di prescrizione decennale ex art. 2946
c.c. in luogo di quello di cui all'art. 2948 c.c. e, ad ogni modo, l'intervenuto decorso del termine decennale prescrizione per l'inidoneità ad interromperla della comunicazione inviata mediante PEC in data 29.12.2020; con il terzo motivo di appello, da un lato,
l'erroneità dell'interpretazione contrattuale fornita dal Tribunale, d'altro canto,
l'inesigibilità delle somme richieste dal Centro in quanto eccedenti il tetto di spesa;
infine, con il quarto motivo di appello, l'inapplicabilità al caso di specie degli interessi ex D. lgs. 231/2002, sia per la natura pubblica del rapporto, inconciliabile con la nozione di transazione commerciale, sia per la non imputabilità del ritardo, essendo vietato dal contratto il pagamento in contesa.
Chiedeva, quindi, in accoglimento dell'atto di appello, il rigetto della domanda formulata dal , oltre al pagamento delle spese di lite per il doppio grado di Pt_3 giudizio.
3.1. Instaurato il contraddittorio, si è costituito in appello il centro appellato, eccependo, in via preliminare, l'inammissibilità dell'appello ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c. e, nel merito, l'infondatezza dell'appello. Chiedeva, quindi, di rigettare l'appello, con condanna dell'appellante al pagamento delle spese di giudizio.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 3 3.2. Fissata la comparizione, all'udienza collegiale del 2.4.2025, trattata in modalità scritta, la causa è stata riservata in decisione, con ordinanza depositata il 9.4.2025, previa concessione dei termini ordinari di giorni 60+20 di cui all'art. 190 c.p.c.
Risultano depositati scritti conclusivi, non si è svolta istruttoria ed è stato acquisito il fascicolo di primo grado.
MOTIVI DELLA DECISIONE
4. Va, preliminarmente, respinta l'eccezione di inammissibilità dell'appello ex art. 348 bis c.p.c. (nella formulazione applicabile ratione temporis del previgente comma 2, lettera b, poi eliminata con le modifiche introdotte dal d.lgs. n. 149 del 2022) sollevata dal Centro, posto che, come espressamente disposto dal secondo comma della citata norma, la stessa non trova applicazione quando l'appello è proposto ai sensi dell'art. 702 quater c.p.c.
5. Sempre in via preliminare, si rileva l'inammissibilità del primo motivo di appello, sulla carenza di giurisdizione del giudice ordinario, atteso che nella fattispecie si controverte dell'esecuzione di un accordo contrattuale, avente contenuto meramente patrimoniale, senza alcuna implicazione di poteri autoritativi e discrezionali della p.a.
(da ultimo cfr. Cass. n. 30963/2022), come peraltro chiaramente affermato dal primo giudice con motivazione aderente ai principi dettati dalla Suprema Corte e non censurata dalle deduzioni svolte dall'appellante. Parte 6. Con il secondo motivo di gravame la ha censurato l'ordinanza impugnata per avere il giudice, con motivazione a suo dire generica, stabilito che per il contratto Parte stipulato tra l' ed il Centro si applichi la prescrizione ordinaria decennale e non già la prescrizione quinquennale ex art. 2948, n. 4, c.c.
Ad avviso dell'appellante, contrariamente a quanto statuito in sentenza, la fattispecie in esame rientra nell'ipotesi di cui all'art. 2948, n. 4., c.c. atteso che “il credito azionato è certamente riconducibile ad un contratto ad esecuzione periodica, in cui le unità temporali di riferimento sono le singole mensilità in cui vengono erogate le prestazioni sanitarie, le quali sono remunerate non già su base annuale ma mensilmente sulla base delle distinte riepilogativi” (cfr. pagina 10 dell'atto di appello).
Ad ogni modo, l'appellante ha evidenziato che, pur volendo applicare il termine ordinario di cui all'art. 2946 c.c., lo stesso deve considerarsi interamente decorso con conseguente estinzione del diritto, atteso che la comunicazione del 29.12.2020 non è idonea ad interrompere la prescrizione. Invero, a dire dell'appellante, la prescrizione è
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 4 interrotta solo dalla notificazione di un atto giudiziale che, nel caso di specie, è rappresentato dal ricorso introduttivo notificato in data 17.5.2021, oltre il termine di dieci anni dall'ultima fattura relativa al 2010 emessa il 24.12.2010. Dall'altro lato,
l'appellante osserva che, pur volendo attribuire effetto interruttivo della prescrizione ad un atto stragiudiziale, la menzionata PEC è generica.
Il motivo è infondato nella parte in cui indica in 5 anni il periodo di decorrenza della prescrizione.
In punto di diritto, si premette che “la prescrizione quinquennale prevista dall'art.
2948, n. 4), c.c., per tutto ciò che deve pagarsi periodicamente ad un anno o in termini più brevi si riferisce alle obbligazioni periodiche o di durata, caratterizzate dalla pluralità e dalla periodicità delle prestazioni, aventi un titolo unico ma ripetute nel tempo, ma non è applicabile alle obbligazioni nelle quali la periodicità si riferisce esclusivamente alla presentazione di rendiconti e non anche al pagamento di debiti accertati e liquidati nei rendiconti medesimi, né alle prestazioni derivanti da un unico debito rateizzato in più versamenti periodici, per le quali opera la ordinaria prescrizione decennale” (Cass., n. 26161/2006; Cass. ord. n. 30546/2017 est. Cirillo).
Con riferimento ai contratti che qui occupano, la giurisprudenza di legittimità è pacifica nel ritenere che essi hanno “le caratteristiche del contratto a favore di terzi, ad esecuzione continuata e a prestazioni corrispettive” (cfr. ex multis Cass., SS. UU. n.
35092/2023).
Gli accordi stipulati tra le parti ex art. 8-quinquies del D. lgs. n. 502/1992 sono certamente da inquadrare tra i contratti di durata, nella cui categoria rientrano anche i contratti ad esecuzione periodica, nondimeno si differenziano da questi ultimi.
In fattispecie come quella all'esame della Corte, la prestazione è “unitariamente” considerata e si manifesta nel suo prolungamento temporale e in tale contesto si colloca Parte l'obbligo, in capo all' di rimborso del saldo che deve sì avvenire periodicamente, ma con una periodicità che è imposta unicamente dal dettato contrattuale, fondato su esigenze di rendiconto, non già per la natura della prestazione.
Per tali ragioni, i corrispettivi maturati dal sono sottratti al regime di Pt_3 prescrizione quinquennale, previsto dalla norma dell'art. 2948, comma 1, n. 4, c.c., e ricadono, come correttamente statuito dal primo giudice, nell'ipotesi di cui all'art. 2946
c.c..
Nella residua parte il motivo è inammissibile.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 5 E' noto che secondo l'insegnamento della Suprema Corte l'eccezione di prescrizione
“deve sempre fondarsi su fatti allegati dalla parte ed il debitore che la solleva ha
l'onere di allegare e provare il fatto che, permettendo l'esercizio del diritto, determina
l'inizio della decorrenza del termine, ai sensi dell'art. 2935 c.c…” (cfr. ex multis Cass.,
n. 14135/2019). Parte Nel caso di specie l'eccezione formulata dall' non indica affatto il dies a quo, pertanto è generica. Invero, in primo grado l'appellante nulla ha specificato in ordine ai fatti che segnano il momento iniziale di decorrenza della prescrizione, in base alla disciplina contrattuale, limitandosi ad invocare l'applicabilità al caso di specie del termine quinquennale di cui all'art. 2948 n. 4 c.c. e, in ogni caso, “l'intervenuta prescrizione decennale posto che il contratto fu stipulato il 28/6/2010 mentre il ricorso introduttivo è stato notificato il 17/5/2021” (pag. 6 comparsa di costituzione in primo grado).
Il carattere di genericità connota, altresì, il relativo motivo di appello.
Né può ritenersi specifica - ferma l'inammissibilità di nuove deduzioni in appello – Parte l'affermazione dell' contenuta nell'atto di gravame, in virtù della quale il dies a quo corrisponderebbe al “giorno di emissione delle fatture” (pag. 10 dell'atto di appello), tenuto conto del complesso ed articolato meccanismo di pagamento disciplinato in contratto (vedi art. 7 “modalità di pagamento delle prestazioni”) che oltre a fissare delle scadenze mensili distingue i pagamenti in acconto da quelli dovuti a
Parte saldo, di guisa che sarebbe stata necessaria da parte dell' per scalfire la statuizione del giudice di prime cure, una dettagliata allegazione in tal senso.
Parte 7. Con il terzo motivo di appello l' ha censurato l'ordinanza impugnata nella parte in cui, dopo aver ritenuto l'inapplicabilità “normativa” dello sconto tariffario previsto dall'art. 1, comma 796, lett. O), L. 296/2006 alle prestazioni rese dai Centri accreditati privati successivamente al triennio 2007/2009, avrebbe errato nell'interpretazione degli artt. 4 e 5 del contratto sottoscritto tra le parti.
Parte In particolare, la argomenta che “il Tribunale ha errato laddove non si è avveduto che lo sconto di cui si discute è stato validamente – ed incontrovertibilmente - pattuito negozialmente”.
Parte Contrariamente a quanto statuito nell'ordinanza impugnata, l' sostiene che la fonte dello sconto è sicuramente contrattuale, nonché assolutamente indipendente dalle vicende della legge 296/2006 in virtù del rinvio fisso contenute nelle clausole
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 6 contrattuali;
insiste che è applicabile il suddetto sconto “per via pattizia, ritenendo che vi sia stata una contrattualizzazione della clausola”.
Si legge, invece, nel provvedimento oggetto di gravame che “il riferimento allo sconto tariffario viene effettuato dalle parti al fine di determinare il limite di spesa annuale relativo al volume delle prestazioni concernenti la branca di riferimento”.
Infine, l'appellante sul punto ha rilevato che riconoscere come dovute le somme per cui si controverte comporterebbe il superamento del tetto di spesa.
Le doglianze che compongono il terzo motivo di appello sono infondate.
Non è oggetto di appello, la questione inerente all'efficacia temporale dell'art. 1, comma 796 lett. o), l. 297/2006, su cui il Tribunale ritenuto - con statuizione non impugnata e, quindi, passata in giudicato - di uniformarsi all'orientamento ormai consolidato della giurisprudenza di legittimità per cui la stessa sia limitata al solo triennio 2007 – 2009 (Cass., n. 10582/2018; Cass. n. 27007/2021, da ultimo anche
Cass. ord. n. 8190/2023, Cass. ord. n. 22742/2024).
Oggetto del motivo di appello in esame è, pertanto, solo l'interpretazione delle clausole pattizie, e in particolare degli artt. 4 e 5 del contratto, sottoscritto dalle parti in data
28.6.2010, ossia la verifica sulla volontà delle parti di richiamare o meno lo sconto tariffario previsto per il periodo precedente dalla legge 297/2006, determinandone la
“contrattualizzazione”.
Ritiene il collegio di uniformarsi ai numerosi precedenti di questa Corte, cui si intende dare continuità, secondo i quali l'interpretazione delle clausole contrattuali non consente di estendere lo sconto tariffario di cui alla legge del 2006 anche alla remunerazione delle singole prestazioni rese dopo il periodo di efficacia della norma (cfr. ex multis,
Corte d'Appello di Napoli 1400/2023; Corte d'Appello di Napoli, 272/2018).
Ai sensi dell'art. 5 del contratto, infatti: «
1. La remunerazione delle prestazioni alle strutture erogatrici avverrà sulla base delle tariffe regionali previste dal vigente nomenclatore tariffario - al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari che, tuttavia, non potranno comportare aumento del limite di spesa di cui all'art. 4.; 2. In ogni caso, l'importo fissato quale limite di spesa al netto dello sconto ex legge 296/06 costituisce il limite massimo di remunerazione delle prestazioni acquistate nel 2010 dai centri privati, anche in caso di modifica delle tariffe vigenti e/o di riduzione o eliminazione dello sconto ex legge 296/06».
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 7 Nel precedente art. 4 (rubricato “Rapporto tra spesa sanitaria e acquisto delle prestazioni”), erano, poi, stati individuati i limiti di spesa della totalità delle prestazioni dell'anno 2010 per la branca di , richiamando espressamente Controparte_3
l'applicazione dello sconto di cui alla legge n. 296/2006.
È evidente, alla stregua del chiaro tenore letterale delle suddette previsioni, che il richiamo, nel contratto, allo sconto previsto dalla Legge n. 296/2006 è riferito unicamente all'importo fissato come limite di spesa e non anche alla remunerazione delle singole prestazioni. In altri termini, deve ritenersi che le parti si erano limitate a prevedere che, qualunque fosse la tariffa applicabile alle singole prestazioni, con o senza sconti di legge e con o senza adeguamenti tariffari, in ogni caso non si sarebbe potuto superare il limite di spesa generale determinato con l'applicazione dello sconto ex lege n. 296/2006.
In sostanza, il richiamo allo sconto anzidetto contenuto negli artt. 4 e 5 è operato, in maniera espressa e ripetuta, esclusivamente con riferimento alla fissazione dei limiti di spesa, ma non anche alla remunerazione delle singole prestazioni, per le quali, al contrario, gli articoli citati richiamano le tariffe regionali previste dal nomenclatore tariffario, con la generica aggiunta «al netto degli sconti di legge e fatti salvi eventuali adeguamenti tariffari».
Tale inciso richiama, come mera clausola di salvaguardia, la possibilità di tener conto di interventi normativi regionali di diminuzione o aumento delle tariffe, sempre entro i limiti di spesa fissati, ma non certo lo sconto di cui alla legge 296/2006 (che sarebbe stato, altrimenti, espressamente richiamato, come le parti hanno fatto quando si è trattato di determinare i limiti di spesa).
In conclusione, il mancato esplicito richiamo nel contratto, nella parte riguardante la determinazione delle prestazioni remunerabili, allo sconto previsto dalla legge n.
296/2006 impedisce di ritenere che le parti abbiano voluto applicare tout court detto limite alla retribuzione delle prestazioni previste dal tariffario regionale (cfr., ex multis, nel medesimo senso, le sentenze di questa Corte n. 272/2018; n. 357/2018; n. 673/2018;
n. 1360/2018; n. 4203/2018; n. 252/2019; n. 257/2019; n. 753/2019, n. 3444/2022, n.
1125/2023). Parte Nessuna contraddizione è poi ravvisabile con la necessità che la spesa delle sia contenuta nei limiti delle risorse disponibili, posto che trattasi di una affermazione di principio che oltre ad essere questione nuova, in quanto tale inammissibile, è anche del
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 8 Parte tutto indimostrata, alla luce anche della possibilità per l' in caso di superamento dei tetti di spesa, di operare la regressione tariffaria.
8. Parimenti, il quarto motivo di appello, riguardante l'infondatezza della pretesa degli interessi ex D. lgs. n. 231/2002 è infondato per le seguenti ragioni.
Le critiche espresse dal motivo in esame (afferenti al pagamento puntuale delle fatture, Parte alla dedotta impossibilità di pagamento non imputabile all' all'inesigibilità della pretesa in quanto nessun ritardo è addebitabile alla stessa), che muovono dal presupposto che la somma richiesta dal non sia dovuta in quanto legittimamente Pt_3
Parte detratta dall' a titolo di sconto tariffario, sono infondate essendo stato accertato che l'importo richiesto dal costituisce remunerazione delle prestazioni erogate Pt_3 nell'anno 2010; peraltro la circostanza del suo mancato pagamento è pacifica, avendo la Parte più volte dedotto che si tratta di somma non dovuta in applicazione della disciplina dello sconto.
Tanto premesso, l'applicabilità degli interessi moratori previsti dal d.lgs. 231/2002
(nella prassi detti anche “commerciali” o “comunitari”) ai crediti verso le aziende sanitarie locali vantati dai titolari di strutture sanitarie private accreditate, anche solo provvisoriamente, ai fini dell'erogazione di prestazioni sanitarie in favore degli assistiti dal Servizio Sanitario Nazionale a titolo di corrispettivo delle prestazioni rese a questi ultimi, è da tempo riconosciuta da questa Corte.
La soluzione accolta da questa Corte ha poi trovato conforto nella giurisprudenza della
Corte di Cassazione (cfr., Cass. 14349/2016, 20391/2016, 5796/2017, 8668/2017,
12479/2017, 28824/2017, 17591/2018, 17665/2019, e da ultimo SS.UU. 35092/2023) secondo cui “Le prestazioni sanitarie erogate ai fruitori del Servizio sanitario nazionale dalle strutture private con esso accreditate, sulla base di un contratto scritto, successivo alla concessione che ne regola il rapporto di accreditamento, concluso dalle stesse con la pubblica amministrazione dopo l'8 agosto 2002, rientrano nella nozione di transazione commerciale di cui all'art. 2 del d.lgs. n.231 del 2002, avendo le caratteristiche di un contratto a favore di terzo, ad esecuzione continuata, per il quale alla erogazione della prestazione in favore del privato da parte della struttura accreditata corrisponde la previsione dell'erogazione di un corrispettivo da parte dell'amministrazione pubblica. Ne consegue che, in caso di ritardo nella erogazione del corrispettivo dovuto da parte della amministrazione obbligata, spettano alle strutture private accreditate gli interessi legali di mora ex art. 5 del d.lgs. n.231 del 2002”.
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n. 1589/2022 r.g.a.c.c. 9 9. Segue la soccombenza il governo delle spese della presente fase, con la condanna dell'appellante al pagamento delle spese di lite, nella misura liquidata in dispositivo secondo i parametri di cui al D.M. 147/2022, tenendo conto del valore della controversia incluso nello scaglione da 5.201,00 a 26.000,00 euro, nonché dell'attività processuale svolta, con esclusione, dunque, di attività istruttoria.
10. Deve infine darsi atto, atteso l'integrale rigetto dell'appello, che ricorrono le condizioni per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'appello, ai sensi dell'art. 13, co. 1- quater, D.P.R. 115/02.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Napoli, definitivamente pronunziando sull'appello proposto dall' nei confronti del Parte_1 avverso l'ordinanza ex art. 702 Controparte_1 ter c.p.c. emessa in data 4.2.2022 dal Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, rep.
1199/22, pubblicata il 21.3.2022, disattesa ogni altra istanza, domanda ed eccezione, così provvede:
1) rigetta l'appello e conferma l'ordinanza impugnata;
2) condanna l' , in persona del Parte_1
Direttore Generale p.t., al pagamento, in favore della società appellata
[...] delle spese di lite della presente fase di giudizio, Controparte_1 che liquida in complessivi € 2.000,00 per onorario, oltre rimborso forfettario spese generali nella misura del 15%, Iva, e CPA, con distrazione in favore dell'avv. Ennio
Romano per dichiarazione di anticipo ex art. 93 c.p.c.;
3) dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello proposto.
Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del 23.7.2025.
Il Consigliere estensore Il Presidente dott.ssa Erminia Catapano dott. Fulvio Dacomo
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