Sentenza 27 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. III, sentenza 27/02/2001, n. 2898 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 2898 |
| Data del deposito : | 27 febbraio 2001 |
Testo completo
E N 6 8 O 9 I te 1 E Z / R 4 A / A R Percon 6 T N 2 S I . I L R . G P P I E . R C D 028 9 8 /0 1 S L PUBBLICA ITALIANA I A E D D D I E S IN N T A E I N S E R I S E A CORTE SUPREMA DICASSAZIONE E T Oggetto A materia M SEZIONE TERZA CIVILE Misciplinare Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: R.G.N. 18020/99 Dott. Paolo VITTORIA - Presidente Consigliere Dott. Roberto PREDEN Cron. 5956 Dott. Vincenzo SALLUZZO Consigliere Rep. Dott. Renato PERCONTE LICATESE Ud. 19/09/00 Rel. Consigliere CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE Dott. Giovanni Battista PETTI - Consigliere UFFICIO COPIE Richiesta copla studio ha pronunciato la seguente dal Sig. IL SOLE 24 ORE SENT ENZA per diritti L. 3000 || 27 FEB 2001 sul ricorso proposto da: IL CANCELLERE D'IN FE, ES ET, ED PP, AT NO, elettivamente domiciliati in ROMA VLE R MARGHERITA 15, presso lo studio legale CARNABUCI, difesi dall'avvocato MARIO CHIOFALO, giusta delega in atti;
- ricorrenti -
contro
COLLEGIO DEI PERITI INDUSTRIALI DELLA PROVINCIA DI MESSINA, in persona del presidente pro tempore, elettivamente domiciliato in ROMA VIA CERESIO 24, 2000 1423 presso lo studio dell'avvocato CARLO ACQUAVIVA, difeso : dall'avvocato GAETANO SORBELLO, giusta delega in atti;
controricorrente nonchè
contro
PROCURATORE DELLA REPUBBLICA PRESSO IL TRIBUNALE DI MESSINA;
- intimato avverso la decisione n. 10/99 del Consiglio nazionale dei periti industriali di ROMA, emessa il 07/08/99 e depositata il 06/08/99; Reg. Ric. 4/88 udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 19/09/00 dal Consigliere Dott. Renato PERCONTE LICATESE;
udito l'Avvocato Stefano MASTROLILLI (per delega Avv. Gaetano SORBELLO); udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. Aurelio GOLIA che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Il 27 gennaio 1999 venivano indette le elezioni per il rinnovo del Consiglio direttivo del Collegio dei Pe- riti Industriali della provincia di Messina. Non essen- dosi raggiunto il numero legale in prima convocazione dell'assemblea, le operazioni elettorali continuavano il 13 febbraio e la proclamazione degli eletti avveniva il 16 febbraio 1999. 2 I periti FE D'OS, PI RE, EP DI e TO NA proponevano reclamo avverso il risultato delle elezioni, lamentando varie violazioni di legge, al Consiglio Nazionale dei Periti Industriali, il quale, con deliberazione del 7 luglio/6 agosto 1999, dichiarava tale reclamo irricevibile per- ché tardivo. Per la cassazione di tale sentenza ricorrono i pre- detti, formulando un'unica, complessa censura. Resiste con controricorso l'intimato Collegio dei Periti Industriali della provincia di Messina. Non ha svolto difese il Consiglio Nazionale. I ricorrenti hanno depositato una memoria. MOTIVI DELLA DECISIONE I ricorrenti, denunciando la violazione degli artt. 3, 4 e 6 del D.L.Lgt. 23 novembre 1944, n. 382, nonché omessa motivazione su un punto decisivo della
contro
- versia (art. 360 n. 3 e 5 c.p.c.) ed eccesso di potere, si dolgono che erroneamente il Consiglio Nazionale ab- l'irricevibilità del reclamo, perchébia dichiarato proposto oltre il termine di dieci giorni dalla data di proclamazione degli eletti, ai sensi dell'art. 6 D.L. Lgt. Citato, così omettendo di esaminare il reclamo nel merito. : Tale decisione è viziata, in quanto non considera 3 che il reclamo del 9 marzo 1999 venne spedito il 10 marzo 1999, dopo le operazioni di ballottaggio. Dato che il 27.2 furono ultimate le operazioni elettorali e il 28 era festivo, la scadenza doveva intendersi proro- gata di diritto al primo giorno seguente non festivo, sicché la spedizione, avvenuta, come attesta il timbro dell'ufficio postale, il 10 marzo 1999, ebbe luogo nel termine. Ed invero, come si desume dall'art. 2 del D. P. R. 24 novembre 1971 n. 1199 e dall'art. 17 del D.P.R. 26 ottobre 1972 n. 636, la data di presentazione non coincide con quella di ricezione, ma con quella di spedizione, mentre il Consiglio Nazionale ha applicato il principio opposto. Peraltro i reclamanti hanno potuto conoscere per la prima volta la data della proclamazione degli eletti come avvenuta il 16 febbraio 1999 solo dalla decisione del Consiglio Nazionale, dato che il verbale di procla- mazione degli eletti non è stato affisso né altrimenti reso pubblico. Il Consiglio Nazionale non ha neanche considerato che il 17 febbraio 1999 era stato spedito, per posta, un precedente reclamo contro le elezioni, ritenute già da allora nulle perché lesive del diritto di voto di tutti gli iscritti. Di tale reclamo, menzionato nel ri- corso del 9 marzo 1999, non è alcun cenno nella deci- sione, sebbene sia stato tempestivamente ricevuto il 22 febbraio 1999. Il Consiglio Nazionale, concludono i ricorrenti, prima di vagliare i termini previsti dalla legge per la presentazione del reclamo, doveva esaminare se il Col- legio locale avesse espletato tutte le formalità rela- tive alla pubblicazione del verbale di proclamazione degli eletti e informato gli iscritti dei risultati delle operazioni elettorali. Il ricorso è infondato. Dispone l'art. 6 del D.lg. lt. 23 novembre 1944, n. 382 che "contro i risultati dell'elezione ciascun pro- M fessionista iscritto all'albo può proporre reclamo alla Commissione centrale" (ora Consiglio Nazionale) "entro dieci giorni dalla proclamazione". Come risulta dal verbale in atti, alle ore 21,30 del 16 febbraio 1999 il presidente dell'assemblea di- chiarava chiuse le operazioni di voto;
indi, immediata- mente e pubblicamente, accertava il numero dei voltanti e procedeva alle operazioni di spoglio, e infine, alle ore 23,55, visti i risultati riportati, dopo aver dato pubblica lettura delle operazioni di scrutinio, procla- mava gli eletti al consiglio direttivo per il biennio 1999/2000. Subito prima di detta proclamazione, il pre- sidente comunicava "che non si dovrà procedere alle vo- 5 tazioni di ballottaggio". In base a questi dati è evidente la tardività e quindi la "irricevibilità" sancita dal Consiglio Nazio- nale, posto che, secondo quanto asseriscono gli stessi ricorrenti, il reclamo, recante la data del marzo 1999, è stato spedito il successivo giorno 10 (ed è pervenuto al Ministero di Grazia e Giustizia il 17 mar- zo). I ricorrenti non possono naturalmente dolersi di non aver avuto tempestiva conoscenza della proclamazio- ne degli eletti, non avendo essi diritto ad alcuna. CO- municazione, per la semplice ragione che, come emerge peraltro Vdallo stesso verbale, tutte le operazioni elettorali, M incluso l'atto finale della proclamazione degli eletti, furono pubbliche, per cui si presumono note ai presenti e a tutti coloro che, come i ricorrenti, avevano facol- tà di assistervi. Concludendo sul punto, il termine (perentorio) per proporre il reclamo, previsto dal cit. art. 6, decorre dal 17 febbraio ("dies a quo non computatur in termi- no") ed è inutilmente scaduto il 26 febbraio 1999. Priva di pregio è poi la pretesa di calcolare il "dies a quo" in rapporto alla ipotetica data di un bal- lottaggio mai avvenuto (27 febbraio 1999). Ma, seppure il termine potesse decorrere dal 28 6 febbraio, l'ultimo giorno utile sarebbe stato il 9 mar- zo (martedì), mentre la spedizione per posta è avvenuta il 10 marzo;
per non dire che, ai fini della tempesti- vità, non bastava detta spedizione, ma occorreva l'effettivo deposito del reclamo nell'ufficio del giu- dice competente (Cass. S.U. 10 dicembre 1993 n. 12161). Vero è infine che il Consiglio Nazionale, nella de- cisione impugnata, non si è occupato dell'esposto data- to 16 febbraio 1999, spedito dagli odierni ricorrenti il 17 febbraio e pervenuto a destinazione il 22 feb- braio, ma tale omissione appare irrilevante e comunque non emendabile in questa sede di legittimità. L'esposto di cui sopra, col quale, come riferiscono gli stessi ricorrenti, veniva contestata, in generale, la regolarità delle operazioni elettorali, sebbene re- cante la data del 16 febbraio, venne redatto quando dette operazioni erano ancora in corso (tanto vero che, come pure non mancano di precisare i ricorrenti, si diffidava il presidente dell'assemblea "a non prose- guirle"), e quindi prima della proclamazione degli eletti (ed infatti proprio esso starebbe a dimostrare "che nulla sapevano i reclamanti della data di procla- mazione degli eletti"). Pertanto il Consiglio Nazionale, se lo avesse esa- minato, avrebbe dovuto dichiararlo inammissibile, in 7 quanto non diretto "contro i risultati dell'elezione", onde i ricorrenti non hanno interesse a dolersi dell'omessa pronuncia. Inoltre il Consiglio Nazionale, col ritenere (giu- stamente) irricevibile il solo secondo reclamo, pur es- sendo stato sottoposto al suo esame anche il precedente (tempestivo ma, per l'esposta ragione, altrettanto ir- ricevibile), è incorso in un errore di fatto astratta- mente revocatorio, non deducibile in questa sede di le- gittimità, avendo supposto, contro la realtà degli atti offerti alla sua cognizione, l'inesistenza del primo reclamo. Al rigetto del ricorso segue, per i ricorrenti, l'obbligo di rimborsare al resistente, in solido, le spese del giudizio.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorren- ti, in solido, a rimborsare al resistente le spese del 1 presente giudizio, liquidate in lire 150.000 4, oltre a lire 2.000.000 per onorario. Così deciso a Roma, addì 19 settembre 2000. IL CONSIGLIERE EST.Dankaly IL PRESIDENTE pasco cilton Depositata in Cancelleria 27 FEB. 2001 IL CANCELLIERECT Oggi, IL CANCELLIERE C1 Concetta Ammendala Concetta A mendola 8 F.J