Sentenza 7 marzo 2007
Massime • 1
Gli agenti e gli ufficiali di polizia municipale, in conformità alla regola generale stabilita dall'articolo 13 della legge n. 689 del 1981 in tema di accertamento delle sanzioni amministrative pecuniarie, in quanto organi di polizia giudiziaria con competenza estesa su tutto il territorio comunale, hanno il potere di accertare le violazioni in materia di circolazione stradale punite con sanzioni amministrative pecuniarie in tutto tale territorio e solo nell'ambito di esso.
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. II, sentenza 07/03/2007, n. 5199 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 5199 |
| Data del deposito : | 7 marzo 2007 |
Testo completo
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. SPADONE Mario - Presidente -
Dott. MALZONE Ennio - Consigliere -
Dott. BOGNANNI Salvatore - Consigliere -
Dott. TROMBETTA Francesca - rel. Consigliere -
Dott. MALPICA Emilio - Consigliere -
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
sul ricorso proposto da:
UR IG, elettivamente domiciliato in ROMA VIA FLAMINIA 366, presso lo studio dell'avvocato D'ALESSANDRO MARIA CRISTINA, che lo difende unitamente all'avvocato RICCARDO ANANIA, giusta delega in atti;
- ricorrente -
contro
COMUNE DI CARATE URIO;
- intimato -
avverso la sentenza n. 310/03 del Giudice di pace di COMO, depositata il 07/03/03;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del 09/03/06 dal Consigliere Dott. Francesca TROMBETTA;
udito l'Avvocato D'ALESSANDRO Maria, difensore del ricorrente che ha chiesto l'accoglimento del ricorso;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott. UCCELLA Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso. SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza 7.3.2003 il G.d.P. di Como respingeva il ricorso proposto da LU UR in opposizione al verbale di contestazione N. 4358/2002 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Carate Urio per la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, per essere il conducente del veicolo Mercedes 25 tg AD 231 NA transitato in data 26.10.2002 alle ore 8,40 sulla s.s."Regina N. 60 alla velocità di km 86 superando di Km/h16 il limite di 70 Km/h; velocità rilevata dall'apparecchio velomatic 512 bidirezionale omologato. Afferma il G.d.P. che dalle risultanze documentali e dall'istruttoria svolta emerge che il fatto storico addebitato al UR si è svolto in maniera conforme ai fatti contestati, quali emergono dal verbale di contestazione, specificando che in quel tratto di strada non vi è possibilità di fermare in sicurezza i veicoli trasgressori, per cui l'agente unico rimane posizionato in un luogo di sufficiente sicurezza;
e nonostante il prefetto non abbia ancora determinato quali altre strade siano assimilate alle autostrade o strade extraurbane, per le quali è consentito l'uso di autovelox, ciò tuttavia non limita gli ordinari controlli che prevedono, in caso di impossibile fermo del veicolo Trasgressore, la successiva notifica del verbale di contestazione. Nella specie, il G.d.P. vagliati i motivi addotti dal verbalizzante, afferma che, pur trattandosi di agente unico, l'inosservanza del fermo e contestazione immediata, appare giustificata.
Avverso tale sentenza ricorre in Cassazione il UR. Nessuno si è costituito per la controparte.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Deduce il ricorrente a motivi di impugnazione:
1. la violazione dell'art. 360 c.p.c., n. 5 per non avere il G.d.P. motivato in ordine alla competenza di un vigile dipendente di un comune a svolgere funzioni di polizia stradale in altro comune, pur autorizzato dal dirigente del comune di appartenenza, senza però trovarsi in posizione di "comando", e senza che il Comune svolga in forma associata il servizio di polizia municipale;
2. la violazione dell'art. 12 C.d.S. approvato con D.Lgs. n. 285 del 1992; la violazione della L. n. 65 del 1986, art. 5; carenza di potere violazione del D.Lgs. 18 agosto 2000, n. 267, art. 92;
violazione del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 53; violazione della L. n. 2248 del 1865, artt. 4 e 5 - per avere il G.d.P. ritenuto legittimo, confermandolo, il verbale di accertamento della Polizia Municipale di Carate Urio NONOSTATE: A) sia stato adottato da un agente di Polizia Municipale non dipendente del Comune di Carate Urio e quindi svolgente tali funzioni fuori del comune dal quale dipende, senza che sussistesse un consorzio o una unione di comuni, approvata dai consigli comunali, che lo consentisse;
senza che l'agente fosse stato "comandato" a svolgere il servizio presso una diversa amministrazione;
B) non sia giuridicamente ammissibile che un soggetto NON appartenente alla struttura dell'ente, adotti atti di natura amministrativa a contenuto sanzionatorio stante il rapporto di immedesimazione organica dell'organo con la P.A.; C) l'agente OL dipendente del Comune di Como autorizzato dal dirigente del personale a svolgere un incarico per conto di un altro comune, in qualità di collaboratore coordinato e continuativo non potesse tale incarico svolgere, in quanto pubblico dipendente non svolgente attività part-time; D) l'attività di accertamento dei servizi di Polizia stradale svolta dall'Agente OL, sia stata esercitata in carenza di potere e quindi sia nulla.
Il 1 motivo di ricorso è fondato. La questione della legittimazione dell'agente accertatore OL DR, quale dipendente di un Comune diverso da quello di Carate Urio, nel quale è stata contestata al UR, la violazione dell'art. 142 C.d.S., comma 8, è stata dal medesimo posta già con l'atto di opposizione al verbale di accertamento, sostenendosi che il OL, in quanto esercitante funzioni di polizia municipale, fuori del comune di appartenenza, non aveva il potere di elevare contravvenzioni al C.d.S., nel territorio di un altro comune;
ne' a conferire tale potere poteva valere l'asserito rilascio di apposita autorizzazione da parte del dirigente, al personale del Comune di Como.
Sull'eccepita carenza di legittimazione del OL il G.d.P. non si è in alcun modo pronunciato.
Ne consegue, pertanto, stante il disposto dell'art. 12 C.d.S., che attribuisce l'espletamento dei servizi di polizia stradale anche ai corpi dei servizi di polizia municipale, purché nell'ambito del territorio comunale di competenza, che, in accoglimento del motivo in esame, con assorbimento degli altri, la sentenza impugnata va cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al G.d.P. di Como nella persona di diverso magistrato.
P.Q.M.
La corte accoglie il 1 motivo di ricorso, assorbiti gli altri;
cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto, con rinvio, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio, al G.d.P. di Como, nella persona di diverso magistrato. Così deciso in Roma, il 9 marzo 2006.
Depositato in Cancelleria il 7 marzo 2007