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Sentenza 28 dicembre 2025
Sentenza 28 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 28/12/2025, n. 10029 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 10029 |
| Data del deposito : | 28 dicembre 2025 |
Testo completo
N. R.G. 8085/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8085/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 CORRIDONI 1 MILANO presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA L. DI CREDI, 20 50136 FIRENZE presso lo studio dell'Avv. CUNGI RAFFAELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue: NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 00904904/001 per inadempimento dell'utilizzatore, per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), via Verdi Parte_1 n. 34/36, come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 00904904/001per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare la società Co in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di Parte_1 l'immobile in parola come sopra descritto. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano:
pagina 1 di 6 In via preliminare: accertato che il giudizio necessita di un'istruzione probatoria tale disporre il mutamento di rito, mutare il rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 duodecies 1 comma in rito ordinario e fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Nel merito: Per le causali indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande ex adverso proposte.
In ogni caso, in via riconvenzionale, accertare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla resistente a titolo di riscatto, capitale residuo, interessi moratori nonché per ogni altra diversa causale inerente il contratto di leasing sottoscritto in data 19.06.2008 dalla resistente anche per effetto dei Co pagamenti effettuati dalla PI. successivamente al gennaio 2018.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio che esaminata la documentazione versata in atti, calcoli la corretta indicizzazione del contratto, il corretto calcolo del capitale residuo, degli interessi moratori e, tenendo conto degli effettivi pagamenti effettuati dalla ricorrente, ricostruisca i rapporti di dare/avere tra le parti, anche in termini di eventuali penali domandate dalla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione gisce per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di Parte_1 Co leasing stipulato a favore di domandando la Controparte_4 conseguente condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile concesso in leasing.
In particolare, la ricorrente afferma che, con contratto di locazione finanziaria n. 00904904/001 concluso in data 19/06/2008, Leasint S.p.A. aveva concesso in leasing all'odierna resistente, quale utilizzatore, un immobile sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), in via Verdi n. 34/36.
L'immobile veniva acquistato dalla concedente e consegnato all'utilizzatore in data 26/06/2008.
Il contratto aveva una scadenza al 2027.
Dal mese di gennaio 2017, la utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni e solo nell'ottobre dello stesso anno incominciava ad effettuare dei versamenti parziali con cambiale e tra gennaio e giugno sempre parzialmente con bonifico maturando quindi ad agosto 2018 €4148,18 di debito per oltre un anno e mezzo di pagamenti ritardati o insoluti che hanno causato la risoluzione unilaterale del contratto.
La società concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alle condizioni generali del contratto de quo, in data 3/08/2018 procedeva alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e intimava allo stesso la restituzione dell'immobile, nonché il pagamento dello scaduto.
La ricorrente afferma di essere successivamente divenuta titolare del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio a seguito un'operazione di scissione parziale posta in essere da Controparte_5
pagina 2 di 6 s.p.a. e di essere pertanto legittimata ad agire per la restituzione dell'immobile che era stato concesso Co in leasing a posto che quest'ultima continua Controparte_4 illegittimamente ad occuparlo senza titolo nonostante le diffide effettuate.
PI. i difende ammettendo di aver avuto momentanee Controparte_4 difficoltà economiche, ha iniziato a ritardare il pagamento di alcune rate ma che dopo aver ricevuto la lettera raccomandata di risoluzione dell'agosto 2018 la stessa ha continuato a versare numerosi canoni di locazione e pertanto contesta l'avvenuta risoluzione del contratto.
Inoltre, le parti hanno discusso del riscatto dell'immobile per un importo di circa 78.100,48€ -cui la resistente sarebbe tutt'oggi intenzionata-; pertanto anche tale circostanza escluderebbe una volontà di risolvere il rapporto.
Eccepisce poi degli errori di calcolo da parte della ricorrente, la quale non avrebbe registrato correttamente i versamenti postumi sopra richiamati e avrebbe imputato alla voce “penale” un pagamento di Euro 6.500,00, nonostante il contratto non prevedesse alcuna penale. Precisa dunque che, a fronte di bonifici effettuati per complessivi Euro 14.222,00, la concedente li avrebbe attribuiti alle rate per soli Euro 8.610,00. Con domanda riconvenzionale la resistente chiede dunque il mutamento del rito al fine di disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire la corretta indicizzazione del contratto, il corretto calcolo del capitale residuo e degli interessi moratori, ricostruendo i rapporti di dare e avere tra le parti tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla resistente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Co Preliminarmente, la ricorrente ha provato la titolarità del diritto che vanta nei confronti di
[...] acquisito a seguito delle operazioni finanziarie poste in Controparte_4 essere da – la concedente Leasint s.p.a. era stata prima incorporata tramite Controparte_6 fusione nel 2013 in , che a sua volta è stato poi incorporato nel 2019 in Controparte_7 come da contratti pubblici depositati (docc. 12 e 13). In particolare, tramite Controparte_6
l'operazione di scissione effettuata da nel 2022 (estratto notarile del contratto Controparte_6 doc. 14) sono stati trasferiti in capo a arte dei rapporti giuridici di Parte_1 cui la prima era titolare, tra i quali figurano anche i contratti di leasing. Il contratto di leasing oggetto del presente giudizio è più precisamente riportato nell' “Elenco beni leasing oggetto di cessione”, a pag. 9 dell'elenco firmato e vidimato dal notaio (doc. 15), ove è identificato alla riga n. 31 della tabella tramite il numero del contratto 00904904, già sopra richiamato. L'informazione è stata altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.12.2022 (doc. 16).
Nel merito, si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (Cass. ss. uu. n.
13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Nel caso di specie si ritiene provato il diritto allegato da Parte_1
pagina 3 di 6 In primo luogo si rileva che, alla luce dei documenti dallo stesso prodotti (doc. 5), risulta pacifica la Co conclusione del contratto di leasing n. 00904904/001 in data 19/06/2008 tra Leasint s.p.a. e.
[...]
, concernente un immobile sito in Sesto Fiorentino (FI), in Controparte_4 via Verdi n. 34/36 con destinazione d'uso commerciale (negozio). È altresì provata la consegna di detto immobile all'utilizzatore, come si evince dal verbale di consegna dell'immobile di cui al doc.
7, sottoscritto dalle parti interessate.
Si osserva che il contratto in oggetto, nel regolare il rapporto in essere, prevedeva all'art. 11 delle
“Condizioni Generali” una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con cui le parti convenivano che la concedente, con apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto in caso di “inadempimento totale o parziale dell'RE anche ad una sola delle obbligazioni contenute negli articoli 3 (acquisto dell'immobile da concedere in locazione finanziaria), 4 (consegna dell'immobile), 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 7 (adempimento e responsabilità dell'utilizzatore), 9 (assicurazione), 14 (oneri accessori, spese, imposte, tasse)”.
Le mensilità parzialmente o totalmente inadempiute sono state 20 prima della risoluzione (doc. 10); circostanza che ha condotto la concedente a risolvere il contratto, informando l'utilizzatore tramite raccomandata datata 3/08/2018 (doc. 9).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1186 c.c. in quanto l'insolvenza che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte e l'utilizzatrice ha ammesso delle difficoltà economiche per un periodo che non è stato evidentemente circoscritto.
In conseguenza della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 lett. B) veniva concesso all'utilizzatore un periodo di 30 giorni per rilasciare l'immobile e saldare i canoni periodici eventualmente rimasti insoluti.
A nulla rilevano i pagamenti successivi alla comunicazione di risoluzione, andando questi ultimi semplicemente a saldare il debito residuo, né le eventuali trattative intercorse tra le parti – mai definite
- con riferimento alla volontà di riscattare l'immobile, rientrando tale possibilità nell'autonomia negoziale delle parti a prescindere dal contratto ed essendo una fattispecie diversa dall'esercizio del diritto di opzione (che è un diritto potestativo); infatti il costo del diritto di opzione dopo un regolare pagamento rateale era di 15.300€; il riscatto è stato offerto a fronte del pagamento dell'intero debito residuo. Si osserva tra l'altro che nelle comunicazioni intercorse a tal fine (doc. 4 resistente) viene altresì ribadita dalla società concedente la volontà di considerare risolto il contratto di leasing oggetto del presente giudizio.
Considerato che, come già precisato, costituisce onere della inadempiente provare di aver adempiuto l'obbligazione, deve darsi atto che emerge chiaramente il suo inadempimento significativo e pagina 4 di 6 prolungato e la sua condizione di difficoltà economica per il periodo di 20 mesi che hanno legittimato la società concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (sulla base degli artt. 11 e 12 del contratto di leasing).
Pertanto, il contratto risulta correttamente risolto.
Non risulta esservi alcuna rinuncia -né esplicita né implicita- alla risoluzione, né per fatti concludenti in quanto le missive avevano un tenore e un presupposto chiaro, il riscatto equivale ad un ordinario acquisto (invito a proporre l'acquisto), l'accettazione di pagamenti postumi anche rateali non implica la reviviscenza del rapporto ma solo l'abbattimento del debito residuo.
Con riferimento invece alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, la stessa risulta inammissibile. L'art. 12 del contratto di leasing prevede infatti – anticipando nel contenuto il vigente art. 1, comma 138, l. n. 124/2017 – che “Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui all'art. 4, l'RE dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente ed al pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti a tale data, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto. La Concedente ha altresì la facoltà di ottenere il risarcimento del danno identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR
[…]. A favore dell'RE, di contro, sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'immobile o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti di terzi”.
Risulta pertanto inammissibile la domanda volta ad accertare l'ammontare del credito della concedente, dal momento che per tale accertamento risulta necessaria l'avvenuta vendita;
presupposto che, nel caso di specie, non si è verificato stante l'attuale occupazione dell'immobile da parte dell'RE (in questo senso, Cass. 21426/2024).
Per tutti i motivi sopra enunciati, la domanda della parte ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014. Ai sensi dell'art. 4 D.M.
55/2014, considerata la natura seriale del presente giudizio e il fatto che non abbia nemmeno necessitato l'espletamento di una fase istruttoria, si ritiene congruo quantificare l'importo delle spese legali da rimborsare alla parte ricorrente in Euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda di accerta la risoluzione del contratto Parte_1 Co di leasing n. 00904904/001 in data 19/06/2008 e condanna Controparte_4
pagina 5 di 6 all'immediata restituzione dell'immobile sito in Sesto Fiorentino (FI), via Verdi n. 34/36, CP_4 libero da cose e persone;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
3. condanna PI. lla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_4 di liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come indicato in motivazione.
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
pagina 6 di 6
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
SESTA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Viola Nobili ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 8085/2024 promossa da:
(C.F. , elettivamente domiciliato in VIA Parte_1 P.IVA_1 CORRIDONI 1 MILANO presso lo studio dell'Avv. BOTTAZZI LEONARDO
ATTORE contro
(C.F. ), elettivamente domiciliato Controparte_1 P.IVA_2 in VIA L. DI CREDI, 20 50136 FIRENZE presso lo studio dell'Avv. CUNGI RAFFAELLA
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Per parte attrice:
Voglia l'Ill.mo Giudice Designato, rigettata ogni avversa eccezione e domanda, disporre come segue: NEL MERITO: per tutti i motivi già indicati in narrativa, accertare e dichiarare l'avvenuta risoluzione, ai sensi dell'art. 1456 c.c., del contratto di leasing n. 00904904/001 per inadempimento dell'utilizzatore, per l'effetto, condannare il convenuto a rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di l'immobile sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), via Verdi Parte_1 n. 34/36, come descritto nell'atto di acquisto che si produce.
- in subordine, accertare e dichiarare, ai sensi dell'art. 1453 c.c., la risoluzione del contratto di leasing n. 00904904/001per il grave inadempimento dell'utilizzatore, e di conseguenza condannare la società Co in persona del legale rappresentante pro tempore, a Controparte_3 rilasciare immediatamente libero e vuoto da persone e cose, con efficacia del provvedimento nei confronti di altri eventuali ulteriori terzi occupanti, a favore di Parte_1 l'immobile in parola come sopra descritto. IN VIA ISTRUTTORIA: con ogni più ampia riserva di ulteriormente dedurre e produrre.
IN OGNI CASO E SEMPRE: con vittoria delle spese di lite, oltre 15 % spese generali, IVA e C.P.A. come per legge.
Per parte convenuta:
Voglia l'Ecc.mo Tribunale di Milano:
pagina 1 di 6 In via preliminare: accertato che il giudizio necessita di un'istruzione probatoria tale disporre il mutamento di rito, mutare il rito semplificato di cognizione ai sensi dell'art. 281 duodecies 1 comma in rito ordinario e fissare l'udienza ex art. 183 c.p.c.
Nel merito: Per le causali indicate nel presente atto, rigettare tutte le domande ex adverso proposte.
In ogni caso, in via riconvenzionale, accertare l'esatta quantificazione dell'importo dovuto dalla resistente a titolo di riscatto, capitale residuo, interessi moratori nonché per ogni altra diversa causale inerente il contratto di leasing sottoscritto in data 19.06.2008 dalla resistente anche per effetto dei Co pagamenti effettuati dalla PI. successivamente al gennaio 2018.
In via istruttoria: si chiede che venga disposta consulenza tecnica d'ufficio che esaminata la documentazione versata in atti, calcoli la corretta indicizzazione del contratto, il corretto calcolo del capitale residuo, degli interessi moratori e, tenendo conto degli effettivi pagamenti effettuati dalla ricorrente, ricostruisca i rapporti di dare/avere tra le parti, anche in termini di eventuali penali domandate dalla ricorrente.
Con vittoria di spese e compensi di lite, oltre IVA e CAP come per legge.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione gisce per l'accertamento dell'avvenuta risoluzione del contratto di Parte_1 Co leasing stipulato a favore di domandando la Controparte_4 conseguente condanna della convenuta all'immediato rilascio dell'immobile concesso in leasing.
In particolare, la ricorrente afferma che, con contratto di locazione finanziaria n. 00904904/001 concluso in data 19/06/2008, Leasint S.p.A. aveva concesso in leasing all'odierna resistente, quale utilizzatore, un immobile sito nel Comune di Sesto Fiorentino (FI), in via Verdi n. 34/36.
L'immobile veniva acquistato dalla concedente e consegnato all'utilizzatore in data 26/06/2008.
Il contratto aveva una scadenza al 2027.
Dal mese di gennaio 2017, la utilizzatrice si rendeva inadempiente al pagamento dei canoni e solo nell'ottobre dello stesso anno incominciava ad effettuare dei versamenti parziali con cambiale e tra gennaio e giugno sempre parzialmente con bonifico maturando quindi ad agosto 2018 €4148,18 di debito per oltre un anno e mezzo di pagamenti ritardati o insoluti che hanno causato la risoluzione unilaterale del contratto.
La società concedente, avvalendosi della clausola risolutiva espressa di cui alle condizioni generali del contratto de quo, in data 3/08/2018 procedeva alla risoluzione del contratto per inadempimento dell'utilizzatore e intimava allo stesso la restituzione dell'immobile, nonché il pagamento dello scaduto.
La ricorrente afferma di essere successivamente divenuta titolare del rapporto giuridico oggetto del presente giudizio a seguito un'operazione di scissione parziale posta in essere da Controparte_5
pagina 2 di 6 s.p.a. e di essere pertanto legittimata ad agire per la restituzione dell'immobile che era stato concesso Co in leasing a posto che quest'ultima continua Controparte_4 illegittimamente ad occuparlo senza titolo nonostante le diffide effettuate.
PI. i difende ammettendo di aver avuto momentanee Controparte_4 difficoltà economiche, ha iniziato a ritardare il pagamento di alcune rate ma che dopo aver ricevuto la lettera raccomandata di risoluzione dell'agosto 2018 la stessa ha continuato a versare numerosi canoni di locazione e pertanto contesta l'avvenuta risoluzione del contratto.
Inoltre, le parti hanno discusso del riscatto dell'immobile per un importo di circa 78.100,48€ -cui la resistente sarebbe tutt'oggi intenzionata-; pertanto anche tale circostanza escluderebbe una volontà di risolvere il rapporto.
Eccepisce poi degli errori di calcolo da parte della ricorrente, la quale non avrebbe registrato correttamente i versamenti postumi sopra richiamati e avrebbe imputato alla voce “penale” un pagamento di Euro 6.500,00, nonostante il contratto non prevedesse alcuna penale. Precisa dunque che, a fronte di bonifici effettuati per complessivi Euro 14.222,00, la concedente li avrebbe attribuiti alle rate per soli Euro 8.610,00. Con domanda riconvenzionale la resistente chiede dunque il mutamento del rito al fine di disporsi consulenza tecnica d'ufficio volta a stabilire la corretta indicizzazione del contratto, il corretto calcolo del capitale residuo e degli interessi moratori, ricostruendo i rapporti di dare e avere tra le parti tenendo conto dei pagamenti effettuati dalla resistente.
Tutto ciò premesso, si osserva quanto segue.
Co Preliminarmente, la ricorrente ha provato la titolarità del diritto che vanta nei confronti di
[...] acquisito a seguito delle operazioni finanziarie poste in Controparte_4 essere da – la concedente Leasint s.p.a. era stata prima incorporata tramite Controparte_6 fusione nel 2013 in , che a sua volta è stato poi incorporato nel 2019 in Controparte_7 come da contratti pubblici depositati (docc. 12 e 13). In particolare, tramite Controparte_6
l'operazione di scissione effettuata da nel 2022 (estratto notarile del contratto Controparte_6 doc. 14) sono stati trasferiti in capo a arte dei rapporti giuridici di Parte_1 cui la prima era titolare, tra i quali figurano anche i contratti di leasing. Il contratto di leasing oggetto del presente giudizio è più precisamente riportato nell' “Elenco beni leasing oggetto di cessione”, a pag. 9 dell'elenco firmato e vidimato dal notaio (doc. 15), ove è identificato alla riga n. 31 della tabella tramite il numero del contratto 00904904, già sopra richiamato. L'informazione è stata altresì pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del 24.12.2022 (doc. 16).
Nel merito, si rammenta in questa sede il principio sancito dalla Suprema Corte (Cass. ss. uu. n.
13533/2001) secondo cui è onere del creditore che agisce tanto per l'adempimento, quanto per il risarcimento o la risoluzione del contratto, provare l'esistenza del diritto fatto valere, mentre grava sul debitore l'onere di dimostrare l'esistenza del fatto estintivo, costituito dall'adempimento.
Nel caso di specie si ritiene provato il diritto allegato da Parte_1
pagina 3 di 6 In primo luogo si rileva che, alla luce dei documenti dallo stesso prodotti (doc. 5), risulta pacifica la Co conclusione del contratto di leasing n. 00904904/001 in data 19/06/2008 tra Leasint s.p.a. e.
[...]
, concernente un immobile sito in Sesto Fiorentino (FI), in Controparte_4 via Verdi n. 34/36 con destinazione d'uso commerciale (negozio). È altresì provata la consegna di detto immobile all'utilizzatore, come si evince dal verbale di consegna dell'immobile di cui al doc.
7, sottoscritto dalle parti interessate.
Si osserva che il contratto in oggetto, nel regolare il rapporto in essere, prevedeva all'art. 11 delle
“Condizioni Generali” una clausola risolutiva espressa, ai sensi dell'art. 1456 c.c., con cui le parti convenivano che la concedente, con apposita comunicazione a mezzo di lettera raccomandata, avrebbe potuto determinare la risoluzione del contratto in caso di “inadempimento totale o parziale dell'RE anche ad una sola delle obbligazioni contenute negli articoli 3 (acquisto dell'immobile da concedere in locazione finanziaria), 4 (consegna dell'immobile), 5 (corrispettivo della locazione finanziaria e suo adeguamento), 7 (adempimento e responsabilità dell'utilizzatore), 9 (assicurazione), 14 (oneri accessori, spese, imposte, tasse)”.
Le mensilità parzialmente o totalmente inadempiute sono state 20 prima della risoluzione (doc. 10); circostanza che ha condotto la concedente a risolvere il contratto, informando l'utilizzatore tramite raccomandata datata 3/08/2018 (doc. 9).
Sussistono i presupposti di cui all'art. 1186 c.c. in quanto l'insolvenza che consente al creditore di esigere immediatamente la prestazione, non postula necessariamente un assoluto e definitivo dissesto economico del debitore essendo sufficiente una situazione di sbilancio, anche se non definitivo, del patrimonio del debitore tale da rendergli, ancorché temporaneamente, impossibile l'adempimento delle obbligazioni assunte e l'utilizzatrice ha ammesso delle difficoltà economiche per un periodo che non è stato evidentemente circoscritto.
In conseguenza della risoluzione del contratto, ai sensi dell'art. 12 lett. B) veniva concesso all'utilizzatore un periodo di 30 giorni per rilasciare l'immobile e saldare i canoni periodici eventualmente rimasti insoluti.
A nulla rilevano i pagamenti successivi alla comunicazione di risoluzione, andando questi ultimi semplicemente a saldare il debito residuo, né le eventuali trattative intercorse tra le parti – mai definite
- con riferimento alla volontà di riscattare l'immobile, rientrando tale possibilità nell'autonomia negoziale delle parti a prescindere dal contratto ed essendo una fattispecie diversa dall'esercizio del diritto di opzione (che è un diritto potestativo); infatti il costo del diritto di opzione dopo un regolare pagamento rateale era di 15.300€; il riscatto è stato offerto a fronte del pagamento dell'intero debito residuo. Si osserva tra l'altro che nelle comunicazioni intercorse a tal fine (doc. 4 resistente) viene altresì ribadita dalla società concedente la volontà di considerare risolto il contratto di leasing oggetto del presente giudizio.
Considerato che, come già precisato, costituisce onere della inadempiente provare di aver adempiuto l'obbligazione, deve darsi atto che emerge chiaramente il suo inadempimento significativo e pagina 4 di 6 prolungato e la sua condizione di difficoltà economica per il periodo di 20 mesi che hanno legittimato la società concedente ad avvalersi della clausola risolutiva espressa (sulla base degli artt. 11 e 12 del contratto di leasing).
Pertanto, il contratto risulta correttamente risolto.
Non risulta esservi alcuna rinuncia -né esplicita né implicita- alla risoluzione, né per fatti concludenti in quanto le missive avevano un tenore e un presupposto chiaro, il riscatto equivale ad un ordinario acquisto (invito a proporre l'acquisto), l'accettazione di pagamenti postumi anche rateali non implica la reviviscenza del rapporto ma solo l'abbattimento del debito residuo.
Con riferimento invece alla domanda riconvenzionale avanzata dalla resistente, la stessa risulta inammissibile. L'art. 12 del contratto di leasing prevede infatti – anticipando nel contenuto il vigente art. 1, comma 138, l. n. 124/2017 – che “Qualora la risoluzione del contratto intervenga dopo la consegna di cui all'art. 4, l'RE dovrà provvedere, entro 30 giorni dalla data di risoluzione, al rilascio dell'immobile nella libera disponibilità della Concedente ed al pagamento dei canoni periodici rimasti eventualmente insoluti a tale data, oltre a qualunque importo dovuto in base al presente contratto. La Concedente ha altresì la facoltà di ottenere il risarcimento del danno identificato, stante la natura finanziaria del contratto, come capitale residuo investito. L'importo di tale risarcimento sarà pari alla somma dei canoni periodici non ancora maturati e del prezzo pattuito per l'esercizio dell'opzione di acquisto finale, attualizzati al tasso pari alla media mensile EURIBOR
[…]. A favore dell'RE, di contro, sarà accreditato l'importo che la Concedente avrà ricavato, al netto di tasse e spese, dalla vendita o dalla ricollocazione dell'immobile o da indennizzi assicurativi o da risarcimenti di terzi”.
Risulta pertanto inammissibile la domanda volta ad accertare l'ammontare del credito della concedente, dal momento che per tale accertamento risulta necessaria l'avvenuta vendita;
presupposto che, nel caso di specie, non si è verificato stante l'attuale occupazione dell'immobile da parte dell'RE (in questo senso, Cass. 21426/2024).
Per tutti i motivi sopra enunciati, la domanda della parte ricorrente deve essere accolta.
Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano ex D.M. 55/2014. Ai sensi dell'art. 4 D.M.
55/2014, considerata la natura seriale del presente giudizio e il fatto che non abbia nemmeno necessitato l'espletamento di una fase istruttoria, si ritiene congruo quantificare l'importo delle spese legali da rimborsare alla parte ricorrente in Euro 5.000,00, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, iva e cpa.
PQM
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
1. in accoglimento della domanda di accerta la risoluzione del contratto Parte_1 Co di leasing n. 00904904/001 in data 19/06/2008 e condanna Controparte_4
pagina 5 di 6 all'immediata restituzione dell'immobile sito in Sesto Fiorentino (FI), via Verdi n. 34/36, CP_4 libero da cose e persone;
2. dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della resistente;
3. condanna PI. lla rifusione delle spese di lite in favore Controparte_4 di liquidate in Euro 786,00 per esborsi ed Euro 5.000,00 per Parte_1 compenso professionale, oltre a rimborso forfettario per spese generali al 15%, oltre iva e cpa, come indicato in motivazione.
Milano, 28 dicembre 2025
Il Giudice
dott.ssa Viola Nobili
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