Sentenza 12 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 12/02/2025, n. 947 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 947 |
| Data del deposito : | 12 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SECONDA SEZIONE CIVILE SPECIALIZZATA IN MATERIA DI IMPRESA
Così composta:
ED TT TH de Courtelary Presidente
Marina Tucci Consigliere Relatore
Mario Montanaro Consigliere riunita in camera di consiglio, ha pronunciato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 3294 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2023 cui è riunita la causa r.g. 4213/2023 vertente
TRA
( C.F. ) per il certificato Parte_1 P.IVA_1 NumeroDi_1 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Giovanni Bassi che la rappresenta e difende per mandato in atti
E
( C.F.: ) in fallimento Controparte_1 P.IVA_2 elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Luigi Farenga che la rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_2 CodiceFiscale_1
Elettivamente domiciliato presso lo studio dell'Avv.to Marco Sonnino che lo rappresenta e difende per mandato in atti
( C.F. ) Parte_3 CodiceFiscale_2
Elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv. Romolo Reboa e Massimo Reboa che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) Parte_4 CodiceFiscale_3
Elettivamente domiciliato presso lo studio degli avv.ti Vito Savastano e Adele Pegna che lo rappresentano e difendono per mandato in atti
1
Elettivamente domiciliata presso lo studio degli Avv. Antonello Calabrese e Daniela De Francesco che la rappresentano e difendono per mandato in atti
( C.F. ) Controparte_2 P.IVA_3
Elettivamente domiciliata presso lo studio dell'Avv. Sara Tassoni che la rappresenta e difende per mandato in atti
Oggetto: impugnazione sentenza del Tribunale di Roma sezione specializzata imprese n. 6220/2023 resa nel procedimento 12233/2018 – responsabilità amministratori e sindaci -
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con atto di citazione notificato il quattordici febbraio 2018 ( per il Parte_3 diciassette dicembre 2028 ) e iscritto a ruolo ( r.g. 12233/2018 )
[...]
dichiarata fallita con sentenza 156 del dodici febbraio Controparte_1
2015, conveniva dinanzi al Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese:
a) amministratore unico dal quindici giugno 1992 al ventisette luglio 2005, Parte_2 poi presidente del consiglio di amministrazione fino alla delibera (del ventotto marzo
2011) con cui era stato approvato il bilancio 2010, ancora amministratore unico dal ventidue settembre 2011 e infine liquidatore dal cinque giugno 2012;
b) ( presidente del Collegio sindacale dal ventinove aprile 2008 al Parte_3 tredici aprile 2012 ), ( sindaco effettivo dal diciannove aprile 2008 al Parte_4 diciannove aprile 2012 ) e ( sindaco effettivo dal ventinove aprile 2008 Parte_5 al ventisette giugno 2014 );
La curatela sosteneva che aveva compiuto atti di mala gestio in relazione: Parte_2
1) all'acquisto per € 300.000,00 in data nove giugno 2011, da IN OL di
Partecipazioni s.p.a.., del 30% del capitale sociale di UP NA
2 s.p.a., nonostante quest'ultima avesse registrato una perdita nel 2010 di circa dodici milioni e settecentomila euro e un patrimonio netto negativo di circa undici milioni e settecentomila euro;
nel 2011 la perdita era salita a quasi cinquantatré milioni e il patrimonio netto negativo a circa quarantuno milioni;
2) all'erogazione nel 2011 in favore di UP NA s.p.a. di un finanziamento di circa tre milioni e trecentocinquantamila euro e di circa cinque milioni e centomila euro di versamenti in conto capitale;
al trentuno dicembre 2011 il valore della partecipazione era sceso a un euro;
3) all'erogazione il due marzo 2012 di un ulteriore finanziamento a UP
NA s.p.a. di € 410.000,00 appostando in bilancio circa centonovantamila euro di interessi attivi;
il credito e gli interessi erano stati svalutati al trentuno dicembre
2012; UP NA s.p.a. era stata meSA in liquidazione il cinque giugno 2012, nella steSA data in cui, per mancato ripianamento delle perdite da parte dei soci, era stata meSA in liquidazione Controparte_1
4) alla distribuzione di dividendi per trentasette milioni di euro avvenuta il tredici giugno
2011 in esecuzione di delibera del ventotto marzo 2011 in favore del socio unico
IM.CO. Immobiliari Costruzioni s.p.a. ( dichiarata fallita dal Tribunale di Milano il cinque giugno 2012 ) nonostante la critica situazione di che infatti avrebbe CP_1 chiuso l'anno 2011 con una perdita di circa nove milioni e seicentomila euro.
Con lettera del sette settembre 2017 era stato richiesto il risarcimento del danno sia all'ex amministratore che agli ex sindaci sopra indicati senza alcun esito.
Chiedeva la condanna in solido dei suddetti a pagare a titolo risarcitorio € 45.796.000,00 oltre accessori.
I convenuti si costituivano e chiedevano il rigetto della domanda.
Si costituivano, a seguito di chiamata in garanzia, Parte_6
per ( certificato ) per
[...] Controparte_3 Parte_1 NumeroDi_1 [...]
. _5
Con ordinanza depositata il sette luglio 2020 il G.I. disponeva rinvio per conclusioni.
In particolare, riguardo alle istanze istruttorie riteneva inammissibile la prova orale articolata dal convenuto e irrilevanti gli ordini di esibizione dallo stesso richiesti, riteneva del pari Pt_2
3 inammissibile la prova orale articolata dalla convenuta in quanto relativa a _5 circostanze documentali e/o contenenti giudizi non demandabili ai testi e irrilevante ai fini del decidere la richiesta di ordine di esibizione relativo ai verbali di assemblea del ventinove aprile 2008 e del ventotto marzo 2011.
Con sentenza 6220 del 2023 il Tribunale così statuiva :
“rigetta le eccezioni preliminari sollevate dai convenuti e dai terzi chiamati di nullità dell'atto di citazione e di prescrizione del diritto dell'attore al risarcimento dei danni;
2. accoglie, nei limiti di cui in motivazione, la domanda formulata dall'attore nei confronti di , , e Parte_2 Parte_3 Parte_4 _5
e, per l'effetto, accerta la responsabilità degli stessi convenuti ai sensi dell'art. 146 L.F. per i danni
[...] cagionati alla società fallita, ad esclusione di quelli derivanti dalla distribuzione degli utili al socio IM.CO. s.p.a.;
3. condanna , , e , in solido tra loro, al Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 risarcimento dei danni di cui al capo che precede e dunque al pagamento, in favore dell'attore, della somma già rivalutata di € 11.319.157,71, oltre interessi legali dalla sentenza al saldo;
condanna , Parte_2
, in solido tra loro, alla refusione, in favore di parte attrice, Parte_3 Parte_4 Parte_5 delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 48.000,00 per compensi ed in € 3.399,00 per esborsi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
5. condanna l
[...]
a manlevare da ogni somma che, per effetto di quanto statuito nei Parte_6 Parte_4 precedenti punti 3) e 4), quest'ultimo è obbligato a corrispondere alla parte attrice, nei limiti del massimale di polizza;
6. condanna gl per il certificato n. AEAW0019922 a tenere indenne e manlevare Parte_7
da ogni somma che, per effetto di quanto statuito nei precedenti punti 3) e 4), quest'ultima è Parte_5 obbligata a corrispondere alla parte attrice, nei limiti del massimale di polizza;
7. condanna la
[...]
alla refusione, in favore d , delle spese legali del presente Parte_6 Parte_4 giudizio, che liquida in € 11.229,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge;
8. condanna gli per il certificato n. alla refusione, in favore di Parte_7 NumeroDi_2 _5
, delle spese legali del presente giudizio, che liquida in € 24.668,00 per compensi, oltre rimborso
[...] forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge”.
proponeva appello e concludeva chiedendo : Parte_1
“accertare e dichiarare la nullità, in tutto e/o in parte, per i motivi esposti in atti, dell'atto di citazione notificato dal EN di all'RA TT.SA , con particolare riferimento alla domanda CP_1 Parte_5 risarcitoria, stante la mancata specificazione delle presunte condotte della steSA e della loro presunta incidenza causale sulla quantificazione del danno;
accertare e dichiarare l'insussistenza dei presupposti di legge richiesti per la configurabilità del reato, ipotizzato dal Tribunale di Roma, di bancarotta fraudolenta e, conseguentemente, accertare e dichiarare l'improcedibilità e/o l'inammissibilità e/o la nullità, per le ragioni enunciate in atti, dell'azione di responsabilità avanzata dal per intervenuta prescrizione Parte_8
4 oppure, nell'ipotesi in cui dovesse essere confermata la legittimità della statuizione in ordine alla applicabilità del termine lungo di prescrizione, accertare e dichiarare l'inoperatività della garanzia assicurativa Pt_1 azionata dalla TT.ss , stante la specifica esclusione di copertura enunciata dal contratto per le Parte_5 richieste risarcitorie causate da, connesse o conseguenti a frode, atto doloso posto in essere dall'RA, con conseguente rigetto della domanda di manleva da quest'ultima formulata e restituzione Parte_1 di tutto quanto da quest' ultima versato in esecuzione della Sentenza di I grado;
- accertare e dichiarare, per tutte le ragioni esposte in atti, l'infondatezza dell'azione di responsabilità svolta dal verso Parte_8 amministratore e Sindaci anche con riferimento alle operazioni contestate di acquisto da parte della CP_1 della quota del 30% della società UP NA, di versamento di somme in conto capitale e di finanziamento in favore della consociata, la correttezza dell'attività svolta dal Collegio Sindacale di CP_1
e, in particolare, della TT.SA , e, in ogni caso, sia accertato l'assoluto difetto del danno e del Parte_5 nesso eziologico tra l'omissione del controllo (eventualmente) dovuto e le conseguenze dannose che dallo stesso sarebbero derivate, con conseguente restituzione delle somme, a qualsiasi titolo, eventualmente già corrisposte al e alla professionista RA comprese quelle liquidate a titolo di spese legali) e Parte_8 con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore di - in ogni caso, disporre la Parte_1 restituzione delle somme, a qualsiasi titolo, eventualmente già corrisposte al e alla professionista Parte_8
RA (ivi comprese quelle liquidate a titolo di spese legali) e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore d . Parte_1
In via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto delle precedenti domande, di conferma della sentenza nella parte in cui riconosce la responsabilità dell'organo di controllo di , di cui ha fatto parte l'RA, CP_1
TT.ss e l'operatività della polizza assicurativ azionata da quest'ultima, in riforma della Parte_5 Pt_1
Sentenza censurata: rideterminare, per i motivi esposti in atti, il quantum risarcitorio derivante dalle operazioni sopra indicate attribuibili all'Organo di Controllo di cui ha fatto parte la TT.SA , nella misura Parte_5 massima di €. 10.538,00 o, in subordine, nel diverso e inferiore importo rispetto a quello quantificato dal
Tribunale nella sentenza impugnata, che sarà ritenuto di giustizia. previo accertamento del grado di responsabilità attribuito all'RA, rideterminare, in applicazione dei principi giurisprudenziali indicati in atti, ovvero in misura non superiore ad 1/3 dell'ammontare del danno complessivamente ed effettivamente accertato, il risarcimento del danno eventualmente attribuibile ai sindaci in via solidale in misura non superiore a €. 3.512,56 o, in subordine, nel diverso e inferiore importo rispetto a quello quantificato dal Tribunale nella sentenza impugnata, che sarà ritenuto di giustizia. Rideterminare, per i motivi in atti, l'importo delle spese legali del primo grado di giudizio dell'RA, TT.SA , nella misura massima di € 11.229,00 per _5 compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e c.p.a come per legge. In ogni caso: con vittoria di spese, di spese, diritti ed onorari di causa di entrambi i gradi di giudizio. In via istruttoria si chiede che l'On.le Corte di Appello adita, nell'ipotesi in cui non dovesse essere ritenuto idoneo il supporto probatorio in atti, disponga CTU tecnico – contabile al fine di avvalorare, anche in punto quantum, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia danno per la Società fallita e, in ogni caso, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Organo di controllo di cui ha fatto parte , TT.SA e/o, nel Parte_9 _5 denegato caso, la diversa (e di gran lunga inferiore) effettiva quantificazione dei danni ascrivibili al Sindaco
5 Assicurato.”
Era riunito il procedimento rg 4213/2023 in quanto relativo all'impugnazione della medesima sentenza.
Si costituiva la curatela fallimentare chiedendo la conferma della sentenza impugnata con condanna delle controparti al pagamento delle spese del presente grado.
Si costituiva che così concludeva: Parte_2
“previa ammissione dei mezzi istruttori formulati, accogliere i cinque motivi di appello incidentale qui formulati e, per l'effetto, annullare e riformare in parte qua la sentenza n. 6220/2023…; rigettare le domande formulate nei confronti del rag. dal EN… in quanto inammissibili ed infondate, in fatto e in diritto;
Parte_2 con vittoria di compensi e spese, anche generali, per entrambi i gradi di giudizio… In In via istruttoria, il rag. insiste nell'ammissione della prova testimoniale in merito all'evoluzione della crisi d'impresa delle Pt_2 controllanti IN ed IM, capogruppo del GR GR, rilevanti al fine di comprendere il contesto operativo d nel medesimo periodo e dunque la piena razionalità dell'operato dell'esponente… nell'ordine CP_1 Controparte_ di esibizione ai terzi IM s.p.a., IN s.p.a. e della documentazione relativa all'accordo di ristrutturazione di IM e IN e ai due concordati fallimentari di per la chiusura del Controparte_4
EN IM e del … rilevanti per contraddire l'assunto – errato – della sentenza di Parte_10 primo grado che i convenuti non avrebbero fornito elementi sulla presenza di progetto industriale e commerciale di ristrutturazione del Gruppo Ligresti (pag. 32, sentenza primo grado); nell'ordine di esibizione al Fall. del Libro Giornale 2010, 2011 e 2012 e degli estratti conto bancari 2010, 2011 e 2012 sempre CP_1 al fine di contestualizzare le condotte di nel contesto di operatività del GR GR tra il 2011 e il CP_1
2012….; 4. Infine, considerato che nel giudizio di primo non è stata svolta nessuna attività peritale, benché i convenuti avessero analiticamente contestato – nel metodo e nel merito – le considerazioni e le conclusioni del consulente dal Fall. ICEIN dott. , anche per erronea ricostruzione della cronologia dei fatti e per Per_1 omeSA considerazione dei bilanci 2010 e 2011 di UP NA e (pagg. 51 – 53, ns. CP_5 comp. appello), si chiede a codesta Ecc.ma Corte di Appello di voler disporre anche una consulenza tecnica d'ufficio sulle contestazioni tecniche del Fall , in cui si tenga conto anche della documentazione di cui è CP_1 stata chiesta l'esibizione”.
Si costituiva che concludeva chiedendo : Parte_3
“Nel merito, in via principale. Accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, per i motivi ed entro i limiti esposti nella narrativa della comparsa di costituzione del rag. con appello Parte_3 incidentale. In ogni caso, respingere tutte le domande proposte da Controparte_6
nei confronti del rag. , in quanto inammissibili,
[...] Parte_3 prescritte e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa.
6 Nel merito, in via subordinata. Nella denegata ipotesi di conferma parziale o integrale responsabilità e/o corresponsabilità del rag. per i fatti di cui è causa, accertare il minor grado di colpa dei Parte_3 sindaci nella causazione dell'evento, e per l'effetto condannarlo, senza vincolo di solidarietà al pagamento del solo importo da lui dovuto per quota di sorte e spese di lite.
Valutato che l'appello incidentale proposto dal rag non costituisce un ampliamento della Parte_3 controversia rispetto agli ulteriori gravami, dichiarare in via incidentale che lo stesso non doveva essere soggetto alla contribuzione di € 2.529,00 pagata dal rag. e, conseguentemente, Parte_3 ordinarne la restituzione in suo favore. Con vittoria di spese e compensi del doppio grado di giudizio, al netto di spese generali di studio, C.A. ed IVA da distrarsi in favore degli avv.ti Romolo Reboa e Massimo Reboa difensori e procuratori che si dichiarano antistatari. In via istruttoria. Accogliersi le istanze formulate dagli altri appellanti, ove i documenti prodotti non vengano ritenuti sufficienti per l'accoglimento del gravame.”
Si costituiva che concludeva chiedendo: Parte_4
“riformare integralmente, per i motivi ivi indicati e per quelli, condivisi, articolati dalle altre parti appellanti, la impugnata sentenza di condanna del dott. al risarcimento del danno, rigettando tutte le Parte_4 domande avanzate dal fallimento nei confronti di quest'ultimo nel giudizio di primo grado. Con ogni conseguenziale statuizione sulle spese del giudizio;
rigettare, ove non assorbito dalla riforma dell'appellata pronuncia di condanna dell'assicurato, il terzo motivo dell'appello incidentale proposto dalla
[...]
, confermando la condanna di quest'ultima al pagamento delle spese Parte_11 di lite in favore dell'assicurato”.
Si costituiva che concludeva chiedendo: Parte_5
“nel merito, in via pregiudiziale: accertare e dichiarare la nullità della sentenza appellata, per i motivi ed entro i limiti esposti in narrativa;
nel merito, in via principale: respingere tutte le domande proposte dal
[...]
nei confronti della dott.SA , in quanto Controparte_6 Parte_5 inammissibili, prescritte e/o infondate in fatto e in diritto per i motivi esposti in narrativa;
nel merito, in via subordinata: nella denegata e non creduta ipotesi in cui dovesse essere ritenuta sussistente una qualunque responsabilità e/o corresponsabilità della dott.SA per i fatti di cui è causa, Parte_5 accertare il minor grado di colpa dei sindaci nella causazione del danno, e per l'effetto condannare gli altri coobbligati, in solido e/o singolarmente, al pagamento in favore della dott.SA dell'eventuale Parte_5 somma da questi pagata o da pagare in eccedenza rispetto al suo specifico grado di colpa, quale debitore solidale;
in via istruttoria: ammettere i capitoli di prova testimoniale dedotti dalla scrivente difesa nella memoria ex art. 183, comma 6°, n. 2 c.p.c. in data 16 dicembre 2019 con il teste ivi indicato e non ammessi in primo grado;
in ogni caso: fermo l'obbligo a carico di , oggi Controparte_7 Parte_1
presso il Rappresentante generale per l'Italia di , di tenere indenne e manlevare la
[...] Pt_1 dott.SA da tutte le conseguenze pregiudizievoli che dovessero derivarle dal presente giudizio, Parte_5
7 inclusi gli oneri per l'assistenza tecnica e la difesa legale, rimborsando quanto dalla steSA anticipato a tale titolo;
con vittoria di spese e compenso per la difesa e l'assistenza in giudizio di entrambi i gradi oltre spese generali e accessori di legge”.
Si costituiva chiedendo: Parte_6
“in relazione alla domanda principale voglia, in accoglimento del primo motivo di appello, riformare la sentenza di primo grado, dichiarando la nullità dell'atto di citazione notificato da al dott in
Parte_8 Pt_4 via gradata, Voglia, in accoglimento del secondo motivo di appello, dichiarare la decadenza del fallimento dall'azione ai sensi dell'art. 2393, 4 comma c.c.; Voglia dichiarare l'estinzione per prescrizione dei diritti vantati dal nei confronti del dott. Voglia dichiarare prescritte le azioni promosse dal
Parte_8 Pt_4 nei confronti del dott. ; Voglia dichiarare estinto il credito che dovesse
Parte_8 Parte_4 essere eventualmente vantato dal debitore convenuto nei confronti dell'assicuratore, rigettando il diritto alla manleva in relazione a detta azione;
gradatamente, Voglia, in accoglimento del quarto motivo di appello, rigettare la domanda proposta dal nei confronti del dott. perché infondata in fatto e diritto
Parte_8 Pt_4
e non provata;
Voglia dunque, in accoglimento del settimo motivo di appello, riformare il capo della sentenza inerente la liquidazione delle spese di lite in favore del rigettando la domanda sul punto;
Parte_8
- in via subordinata nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello incidentale sub
1), 2) e 4), ed in accoglimento del quinto motivo di appello, Voglia quantificare in misura maggiore la percentuale di responsabilità da ascrivere all'amministratore rispetto ai sindaci convenuti.
Sempre nella denegata e non creduta ipotesi di rigetto dei motivi di appello incidentale sub 1), 2) e 4), in accoglimento del sesto motivo di appello, voglia comunque rigettare la domanda perché priva di prova anche sul quantum debeatur;
voglia rideterminare il quantum risarcitorio in misura diversa e comunque inferiore rispetto all'importo quantificato dal Tribunale;
in ogni caso con vittoria di spese, diritti, onorari, Iva, Cap e rimborso forfettario del doppio grado di giudizio.
- In relazione alla domanda di manleva voglia dichiarare, in accoglimento del terzo motivo di appello, la non operatività della garanzia assicurativa invocata dal dott. contro Parte_4 Parte_6
in virtù delle polizze dallo stesso richiamate;
Voglia rigettare la domanda di manleva perché
[...] infondata in fatto e diritto e non provata;
Voglia dunque riformare la sentenza anche in relazione alla liquidazione delle spese di lite in favore del dott. rigettando la domanda sul punto;
voglia ordinare la Pt_4 restituzione delle somme eventualmente pagate da in esecuzione della sentenza di primo grado in Pt_6 tutto o per la parte che non dovesse risultare dovuta all'esito dell'appello. In ogni caso con vittoria delle spese del doppio grado di giudizio, Iva, Cap e rimborso forfettario.
In via istruttoria, ove ritenuto neceSArio, Voglia l'Ecc.ma Corte d'Appello disporre perizia contabile al fine di accertare se sussistano i danni allegati dal e se questi siano riconducibili eziologicamente alla Parte_8 condotta dei Sindaci, ed in particolare del dott ”. Parte_4
La Corte con ordinanze depositate il ventitré agosto 2023 e il ventiquattro giugno 2024 respingeva le istanze di sospensione degli effetti esecutivi della sentenza.
8 In sede di memorie conclusionali deduceva di aver Parte_1 corrisposto a seguito di esecuzione forzata in favore del fallimento, con riserva di ripetizione,
€ 2.495.000,00 per cui integrava le conclusioni chiedendo : “in ogni caso, disporre la restituzione delle somme a qualsiasi titolo corrisposte al EN e alla professionista RA
(ivi comprese quelle liquidate a titolo di spese legali) e con vittoria di spese di entrambi i gradi di giudizio in favore d ” Parte_1
All'esito dell'udienza del due dicembre 2024, trattata in forma scritta come da decreto del sei novembre 2024, era riservata la decisione.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Si rileva in limine come non sia stata impugnata la statuizione di primo grado con cui è stata respinta la domanda del fallimento relativa alla distribuzione di dividendi per trentasette milioni di euro avvenuta il tredici giugno 2011 in favore del socio unico IM.CO. Immobiliari
Costruzioni s.p.a. per cui sul punto la sentenza è paSAta in giudicato.
***************
Nullità atto introduttivo di primo grado
Primo motivo impugnazione;
primo motivo impugnazione;
primo motivo Parte_3 _5 impugnazione;
primo motivo impugnazione;
Pt_1 Pt_6
La prima questione da esaminare riguarda l'asserita nullità dell'atto introduttivo di primo grado, espreSAmente respinta dal Tribunale;
si sostiene in buona sostanza che solo con riferimento alla domanda risarcitoria per la distribuzione di dividendi del tredici giugno 2011
( respinta ) vi sarebbe stata una sufficiente individuazione dei presupposti in fatto e in diritto a fondamento dell'asserita responsabilità dei sindaci e che hanno _5 Parte_3 chiamato in manleva le suddette compagnie di assicurazione;
per tutti gli altri fatti sarebbe stata solo evidenziata una responsabilità degli amministratori senza alcuna allegazione
9 riguardo a quella dei sindaci. Si sostiene poi che la sentenza avrebbe illegittimamente omesso di statuire in ordine all'eccezione sollevata riguardo alla mancata produzione dell'integrale istanza di autorizzazione del curatore al Giudice Delegato per l'instaurazione del giudizio e in ordine all'asserita conseguente impossibilità di conoscere quale fosse l'effettiva azione autorizzata dal G.D; l'azione avrebbe dovuto quindi essere dichiarata inammissibile.
Il motivo è infondato.
Il Tribunale ha affermato come da un lato fossero stati indicati tutti gli episodi di mala gestio e dall'altro affermata la responsabilità generale anche dei sindaci con ciò consentendo ai convenuti di essere posti in grado di individuare le condotte addebitate.
E' pur vero come nell'articolare il testo dell'atto introduttivo sia stato evidenziato un capitolo specifico per la responsabilità dei sindaci intitolandolo solo con riferimento alla distribuzione dei dividendi ma è altresì vero che nell'articolazione dell'atto introduttivo e Parte_5
sono stati citati espreSAmente nella loro qualità di sindaci e chiesta la Parte_3 loro condanna in solido con gli amministratori, le cui condotte asseritamente illegittime sono state articolatamente individuate sempre nell'atto introduttivo, per tutti i fatti di mala gestio;
nello sviluppo del capitolo sopra indicato poi è contenuta, con riferimento in generale all'attività del sindaco, una disamina dei profili generali di responsabilità per omeSA vigilanza.
Il Giudice Istruttore in primo grado, proprio sul punto, ha ritenuto quindi condivisibilmente infondata l'eccezione di nullità “ in considerazione del petitum e della causa petendi emergente, nei confronti di ciascun convenuto, dal tenore complessivo dell'atto introduttivo e tenuto conto di quanto chiarito, da ultimo, da Cass. n. 16314/17 e 13517/14”; le pronunce di CaSAzione richiamate, cui è seguita in analogo tenore cass. 32397 del 2019 e i cui principi questo Collegio condivide, affermano in sintesi come non sia neceSArio ai fini della domanda di risarcimento del danno nei confronti dei sindaci indicare specificamente per ogni fatto di cattiva gestione quale sia stata la specifica violazione dei doveri di vigilanza.
In buona sostanza dal tenore dell'atto di citazione letto complessivamente non risultava assolutamente incerto quale fosse il petitum e la causa petendi”.
Per quanto riguarda il rilievo articolato da in primo grado e ribadito in Parte_3 appello secondo cui sarebbe stato neceSArio acquisire il testo completo, compresa la motivazione, dell'autorizzazione del giudice delegato, al fine di verificare quali specifici
10 comportamenti sarebbero stati ritenuti suscettivi di azione giudiziale, si rileva come detta specificità non sia prevista da alcuna norma né neceSAria e comunque il provvedimento in questione è stato prodotto unitamente all'istanza ove sono parimenti articolatamente indicati i fatti posti a fondamento dell'azione sia nei confronti del fallimento che della società ( doc.
1 fascicolo primo grado fallimento ) per cui non si necessita di alcuna integrazione .
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Prescrizione estintiva e decadenza
Primo motivo, secondo motivo e sesto motivo impugnazione secondo motivo Pt_2 impugnazione;
primo motivo impugnazione secondo e terzo motivo Parte_3 Pt_4 impugnazione;
secondo motivo impugnazione;
secondo motivo _5 Pt_6 impugnazione Pt_1
La seconda questione da esaminare è quella relativa alla sussistenza dei presupposti per la prescrizione del diritto fatto valere dalla curatela nonché della decadenza ex art. 2393 quarto comma c.c.. E' stato a tale proposito sostenuto che il Tribunale avrebbe violato il principio del contraddittorio laddove ha respinto l'eccezione di prescrizione a causa della natura penale dei comportamenti addebitati e ha di conseguenza applicato il più lungo termine relativo al reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione;
si afferma in particolare che detto profilo della prescrizione non era stato considerato dalle parti o indicato dal Giudice durante l'intero arco del giudizio.
Osserva la Corte come, a prescindere dalla violazione o meno dell'art. 101 c.p.c. comunque la questione, rilevabile d'ufficio poiché una volta eccepita la prescrizione spetta al giudicante inquadrare la fattispecie per indicare la normativa applicabile, è superata dal principio di conversione delle nullità in motivi di gravame con la conseguente attivazione del contraddittorio in appello.
Valgono a tale proposito i seguenti rilievi.
Ai sensi dell'art. 2394 bis c.c. (Azioni di responsabilità nelle procedure concorsuali). “In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al
11 commiSArio liquidatore e al commiSArio straordinario”. La norma ricalca in buona sostanza l'art. 146 l.f. ante riforma.
Il Tribunale ha ritenuto di applicare la prescrizione decennale sia per l'amministratore che per i sindaci e ciò ai sensi dell'art. 2947 terzo comma c.c. ( “… se il fatto è considerato dalla legge come reato e per il reato è stabilita una prescrizione più lunga, questa si applica anche all'azione civile….”), affermando che i fatti dedotti integravano il reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione;
in tale contesto il Giudice di prime cure non ha invero affrontato il tema della prova dell'elemento psicologico, neceSAriamente doloso, che deve riguardare tutti i concorrenti non essendo ammesso un concorso colposo.
Come infatti affermato da Cass. VI pen. 22280/2024 “Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espreSA previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo, di talché, nei delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espreSAmente prevista dall'ordinamento.”
D'altro canto come condivisibilmente affermato da Cass. III civ. 4683/2020 “In tema di obbligazioni derivanti da una pluralità di illeciti ascrivibili a differenti soggetti, qualora soltanto il fatto di un obbligato sia anche reato, mentre quelli degli altri costituiscano illeciti civili, la possibilità di invocare utilmente il più lungo termine di prescrizione stabilito dall'art. 2947, comma 3, c.c. per le azioni di risarcimento del danno se il fatto è previsto dalla legge come reato è limitata all'obbligazione nascente dal reato né, a tal fine, assume rilievo la citazione nel processo penale, quale responsabile civile, del soggetto obbligato civilmente per una condotta distinta ed autonoma da quella penalmente illecita.”
In buona sostanza ai fini dell'applicabilità del termine di prescrizione lungo occorre che venga dimostrata dal fallimento la commissione dolosa dei fatti ( anche se a mero titolo di dolo eventuale ) sia da parte dell'amministratore che di tutti i componenti del collegio sindacale.
Questo elemento verrà esaminato nel corso della valutazione dei motivi di appello inerenti il merito delle operazioni distrattive ritenute tali dal Giudice di prime cure.
Ritiene il Collegio come peraltro fosse infondata l'eccezione di prescrizione quinquennale, non esaminata dal Tribunale in quanto ritenuta assorbita dalla ritenuta prescrizione decennale.
12 In primo luogo non è stata a tale proposito affrontata la questione della decorrenza di detta prescrizione, oggetto di specifica trattazione difensiva nel corso del giudizio di primo grado e oggetto di altrettante specifica trattazione sul punto in secondo grado da parte sia delle difese di amministratore, sindaci e compagnie di assicurazione, sia dalla difesa della curatela fallimentare.
L'inquadramento normativo e gli approdi giurisprudenziali in materia di azione sociale e di quella dei creditori riguardo alla prescrizione sono, per quanto occorre nel caso di specie, i seguenti.
Come correttamente indicato dal Tribunale sussiste un “ consolidato orientamento secondo il quale il curatore può scegliere quale delle due azioni esercitare - ciascuna avente un proprio termine di prescrizione, un differente onere della prova e propri criteri di determinazione dei danni risarcibili (cfr., sul punto, anche Cass. n. 10378/12 e n. 15955/12)
– oppure può esercitarle entrambe”.
Nel caso di specie dal tenore dell'atto si evidenzia come il curatore non abbia fatto distinzione tra le azioni e si deve ritenere, in linea con quanto affermato dal Giudice di prime cure, che le abbia esercitate entrambe.
L'art. 2949 c.c. (Prescrizione in materia di società) stabilisce: “1. Si prescrivono in cinque anni i diritti che derivano dai rapporti sociali, se la società è iscritta nel registro delle imprese.
2.Nello stesso termine si prescrive l'azione di responsabilità che spetta ai creditori sociali verso gli amministratori nei casi stabiliti dalla legge.”
Per quanto riguarda la decorrenza del termine: a) con riferimento all'azione sociale ( art. 2393 c.c. ), il dies a quo è quello in cui il danno è divenuto oggettivamente percepibile all'esterno e si sia quindi “ manifestato nella sfera patrimoniale della società, non rilevando a tal fine che l'azione di responsabilità abbia natura contrattuale ex art. 2392 c.c., in virtù del rapporto fiduciario intercorrente con l'amministratore…” ( Cass. 24715 del 2015 in motivazione ) e comunque non può essere esercitata trascorsi cinque anni dalla ceSAzione dalla carica da parte dell'amministratore ( c.c. 2393 quarto comma ); b) con riferimento all'azione dei creditori sociali (art. 2394 c.c.), di natura extracontrattuale, il dies a quo è quello in cui i creditori sono stati in grado di conoscere l'insufficienza del patrimonio sociale rispetto ai crediti vantati.
13 Per quanto riguarda i sindaci l'art. 2407 c.c. dispone tra l'altro : “…Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.
All'azione di responsabilità contro i sindaci si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni degli articoli 2393, 2393-bis, 2394, 2394-bis e 2395.”
E' riconosciuta a tale proposito da giurisprudenza consolidata una presunzione iuris tantum, per l'azione dei creditori ma non per quella sociale, della coincidenza di detto dies a quo con la data di dichiarazione del fallimento.
E' però possibile provare che detta data sia anteriore o posteriore. In particolare detto termine ( sempre Cass. 24715/2015 ) “decorre non dal momento in cui i creditori abbiano avuto effettiva conoscenza dell'insufficienza patrimoniale che, a sua volta, dipendendo dall'insufficienza della garanzia patrimoniale generica, non corrisponde allo stato di insolvenza di cui all'art. 5 legge fall. né alla perdita integrale del capitale sociale (che non implica neceSAriamente la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale) - ma dal momento, che può essere anteriore o posteriore alla dichiarazione del fallimento, in cui essi siano stati in grado di venire a conoscenza dello stato di grave e definitivo squilibrio patrimoniale della società.”
Per gli amministratori ( non per i sindaci cfr Cass. 13765/2007 est. RO in motivazione ) il termine di prescrizione è sospeso finchè sono in carica ex art. 2941 n. 7 c.c..
Atteso quanto detto è prescritta l'azione sociale nei confronti dell'amministratore e di tutti i sindaci in quanto il danno si è manifestato nel patrimonio sociale già dall'approvazione del bilancio 2011 che poi ha portato alla meSA in liquidazione della società . Il primo atto con cui è stato richiesto il risarcimento risale a settembre 2017, a termine già spirato.
E' di conseguenza assorbito il motivo di impugnazione con cui ha sostenuto la Parte_2 neceSAria valenza della delibera con cui ad aprile 2012 in sede di approvazione del bilancio
2011 l'assemblea ha rinunciato a qualsiasi azione di responsabilità sociale nei confronti dell'amministratore.
La delibera inoltre non ha alcuna efficacia rispetto all'azione esercitata dal curatore come
“creditore sociale “ ex artt. 2394 e 2394 bis c.c..
14 Detta ultima azione non è prescritta sia con riferimento ai sindaci che all'amministratore in base ai seguenti rilievi.
Occorre premettere l'inapplicabilità dell'art. 2393 quarto comma c.c. che impedisce l'azione trascorsi cinque anni dalla ceSAzione dalla carica;
si tratta di norma concernente solo l'azione di responsabilità sociale e non quella spettante ai creditori che nulla prevede in tal senso;
analoga disposizione infatti non è prevista dall'art. 2394 c.c. né, trattandosi di norma che pone una deroga al principio generale di decorrenza dal momento in cui il diritto può essere fatto valere, può ritenersi applicabile in via analogica.
PaSAndo all'esame della sequenza cronologica ai fini dell'azione a tutela dei creditori rileva quanto segue.
Il fallimento è stato dichiarato a febbraio 2015 e la presunzione iuris tantum è quella, sopra ricordata, in base a cui da detta data comincia a decorrere il termine di prescrizione che non era chiaramente decorso al momento di invio della richiesta stragiudiziale (settembre 2017)
e della notifica dell'atto di citazione ( dicembre 2018 ).
Gli appellanti hanno sostenuto che in realtà i creditori erano stati messi in condizione di conoscere il vulnus irreparabile alla garanzia patrimoniale ex art. 2740 c.c. sin da giugno
2012 ossia dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera di approvazione del bilancio
2011 e della delibera con cui, dato atto della riduzione del capitale sociale al di sotto del minimo e quindi della sussistenza dei presupposti di cui all' art. 2484 n. 4 c.c., era stato disposto lo scioglimento della società e l'apertura della fase liquidatoria.
L'azione presuppone, per quanto riguarda il profilo di doglianza in esame, il dato oggettivo dell'insufficienza patrimoniale come stabilito dall'art. 2394 secondo comma c.c. in base a cui il requisito si realizza “quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei …crediti” .
Come indicato condivisibilmente da Cass. 3204/2017 in motivazione ( confermando la statuizione di merito che aveva ritenuto non sufficiente la perdita quasi integrale del capitale sociale in presenza di una non totale eliminazione di poste attive nel patrimonio sociale ) :
“…. La nozione si ricollega alla garanzia patrimoniale generica di cui all'art. 2740 cod. civ., costituita dal patrimonio della società: l'insufficienza patrimoniale rappresenta un mero fatto contabile. ESA si verifica quando il patrimonio della società presenti una «eccedenza delle passività sulle attività, ovverosia [in] una situazione in cui l'attivo sociale, raffrontato ai debiti
15 della società, è insufficiente al loro soddisfacimento» (per tutte, Cass. 22 aprile 2009, n.
9619; 28 maggio 1998, n. 5287). Atteso il generale disposto dell'art. 2935 cod. civ., costituisce parimenti principio consolidato che la prescrizione dell'azione ex art. 2394 cod. civ., pur quando esercitata dalla procedura, decorre dal momento in cui l'attivo si sia palesato in modo oggettivamente percepibile da parte dei creditori come inidoneo a soddisfarli. Non si tratta di aprire la strada ad un soggettivismo psicologico, ma della valutazione astratta di conoscibilità: non già mero fatto soggettivo di conoscenza del danno da parte del titolare dell'azione, bensì rilievo del dato oggettivo della sua conoscibilità da parte dei terzi creditori, posti così nella condizione di poter esercitare il proprio diritto. È anche costantemente affermato che tale momento coincide, in via di presunzione semplice fondata sull'id quod plerumque accidit, con la dichiarazione di fallimento (o della meSA in liquidazione), mediante lo sposseSAmento del debitore e la presa in consegna delle attività da parte dell'organo della procedura;
e che tale presunzione non esclude come, in concreto, il deficit si sia manifestato in un momento anteriore, gravando il relativo onere probatorio su chi allega la circostanza e fonda su di eSA un più favorevole inizio del decorso della prescrizione (cfr. Cass. 4 dicembre 2015, n. 24715; 18 giugno 2014, n. 13907; 12 giugno
2014, n. 13378; 21 giugno 2012, n. 10378; 22 aprile 2009, n. 9619; 8 aprile 2009, n. 8516;
5 luglio 2002, n. 9815). Al riguardo, deve ora essere ben chiarito che, come nella società in bonis capitale e patrimonio sono nozioni diverse, così nelle situazioni di difficoltà aziendale esse non possono essere confuse, insufficienza del capitale o del patrimonio sociale restando concetti fra loro distinti. Circa l'idoneità del bilancio di esercizio a palesare detta situazione, la Corte ha già affermato i seguenti principi: a) il bilancio di esercizio, che segnali una situazione patrimoniale in negativo, può nel singolo caso costituire il modo con cui lo stato di incapienza diventi manifesto «quando non vi siano poste suscettibili di sottovalutazione»
(Cass. 5 luglio 2002, n. 9815)….; b) non neceSAriamente l'insufficienza patrimoniale deve risultare solo dal bilancio approvato dall'assemblea dei soci (Cass. 22 ottobre 2004, n.
20637); ….. d) l'insufficienza non coincide affatto con una situazione di perdita integrale del capitale sociale, la quale non implica neceSAriamente uno stato d'insufficienza patrimoniale, ben potendo lasciar sussistere un pareggio tra attivo e passivo, onde tutti i creditori potrebbero soddisfarsi grazie al patrimonio della società, pur quando il capitale sia azzerato
(Cass. 22 aprile 2009, n. 9619); in particolare, la «perdita integrale del capitale sociale non implica la perdita di ogni valore attivo del patrimonio sociale, dal momento che la cifra del
16 capitale esprime solo il valore delle attività assoggettate ad un vincolo di indisponibilità a tutela dei creditori sociali e non si estende quindi neceSAriamente a tutti i valori attivi ricompresi nel patrimonio della società» (Cass. 28 maggio 1998, n. 5287). Sotto quest'ultimo profilo, deve essere ribadito ora che neppure l'analisi di bilancio neceSAriamente conduce alla conoscibilità dell'insufficienza patrimoniale da parte dei creditori: per la steSA disciplina di redazione del documento contabile, i valori espressi nelle voci di bilancio ben possono, ed in taluni casi debbono, non coincidere con quelli di mercato, essendo a volte superiori (es. rimanenze) o consistentemente inferiori a quelli (es. beni immobili, all'epoca dei fatti), ai sensi dell'art. 2426 cod. civ. Quanto ai crediti, come questa Corte ha già avuto occasione di rilevare, l'art. 2426, n. 8, cod. civ. poneva il criterio legale del «valore presumibile di realizzazione», con valutazione altamente influenzata dalla loro esigibilità concreta, che non sempre emerge fedelmente dal bilancio (Cass. 18 marzo 2015, n. 5450). In definitiva, la pur scrupolosa lettura di un bilancio societario può non fornire reale contezza dell'insufficienza patrimoniale, neppure quando esso presenti una perdita. Infine, non v'è dubbio che la verifica della ricorrenza di elementi oggettivi, conoscibili dai creditori, dai quali risulti l'insufficienza del patrimonio sociale, sia questione di fatto tipicamente rimeSA all'accertamento del giudice del merito (fra le altre, Cass. 5 aprile 2013, n. 8426). …….”.
Ebbene, riportando i suddetti criteri nel caso di specie la prova posta a carico degli appellanti, di conoscibilità oggettiva da parte dei creditori dello stato di incapienza anteriormente alla dichiarazione di fallimento deve neceSAriamente essere ancorata a dati altrettanto oggettivi. In buona sostanza occorre procedere all'analisi delle poste significative da dove i creditori avrebbero potuto oggettivamente e chiaramente dedurre l'insufficienza del patrimonio rispetto alla soddisfazione dei loro crediti.
Occorre poi evidenziare, nel caso di specie, il particolare contesto in cui è stato redatto il bilancio ossia in un'ottica non di prosecuzione aziendale ma di scioglimento;
non vi era quindi il “pericolo” che i creditori venissero lesi da atti di gestione operativa non conservativa successivi che avrebbero aggravato le perdite ( a meno che il liquidatore non li avesse compiuti violando i propri doveri ) essendo del resto la fase liquidatoria legata a finalità del tutto diverse rispetto a quella di una società attiva.
17 A tale proposito la difesa di ( memoria ex art. 186 c.p.c. ) ha precisato rispetto Parte_2 all'eccezione sollevata in comparsa di risposta: “Nel bilancio 2011 approvato in data CP_1
23 aprile 2012 figura: - una perdita di Euro 9.649.313,00 che azzera i versamenti in conto capitale per Euro 5.000.000,00 e il capitale sociale di Euro 2.486.088,00 ; - un patrimonio netto negativo per Euro 1.627.647,00 (doc. n. 2). A quella data la situazione economico finanziaria di è così grave che il bilancio 2011 è redatto secondo criteri di CP_1 CP_1 liquidazione (e non di continuità aziendale) e la società viene posta liquidazione per perdita integrale del capitale sociale e incapacità di ripianare le perdite e ricapitalizzarla del suo unico socio IM”.
La difesa di si è genericamente limitata in comparsa di risposta di Parte_3 primo grado ad affermare “….con riferimento all'azione di cui all'art. 2394 c.c., ove il dies a quo del termine quinquennale di prescrizione decorre dalla data in cui si presuppone conosciuta dai creditori l'insufficienza del patrimonio sociale, secondo l'ordinaria diligenza, nella fattispecie dalla delibera assembleare straordinaria di scioglimento e meSA in liquidazione di “ per perdita del capitale Controparte_1 sociale, adottata il 5 giugno 2012 e iscritta nel registro delle imprese il 27 giugno 2012”.
Secondo la difesa di la prescrizione decorrerebbe dalla “data di approvazione Parte_4 del bilancio al trentuno dicembre 2011 avvenuta con delibera assembleare del ventitré aprile
2012 Con quest'ultima delibera preso atto delle risultanza del bilancio che evidenziavano una perdita di esercizio di € 9.649.313,00 e un patrimonio netto negativo di € 1.627.647,00 veniva infatti dato espresso mandato all'amministratore di convocare senza indugio un'assemblea degli azionisti per l'adozione dei provvedimento ex art. 2447…”
La difesa di nella comparsa di risposta di primo grado si è limitata ad affermare Parte_5 che il dies a quo : “coinciderebbe con il fatto, indubbiamente oggettivo e riconoscibile per la generalità dei terzi, della delibera assembleare straordinaria di scioglimento e meSA in liquidazione di per perdita del capitale sociale, adottata il 5 giugno 2012 e iscritta nel CP_1 registro delle imprese il successivo 27 giugno…”
chiamata in causa da , nella comparsa di risposta di Parte_6 Parte_4 primo grado si è limitata a sostenere “Quanto all'azione proposta ex art 2394 c.c. il termine
è decorso sia dalla data dell'evento ( delibera del ventotto marzo 2011 ) sia comunque dalla data in cui può con certezza farsi risalire la consapevolezza da parte dei creditori sociali dello sbilancio patrimoniale desumibile dalle risultanze del bilancio al trentuno dicembre 2011
18 bilancio approvato in data ventitrè aprile 2012 ed al quale seguiva la convocazione dell'assemblea degli azionisti per porre in liquidazione la società; ne consegue che il diritto risulta prescritto dovendo farsi decorrere il termine dalla indiscutibile conoscenza alla data del ventitré aprile 2012” e anche nelle difese successive nulla ha aggiunto a detta circostanza”.
Anche la difesa di nella comparsa di risposta di primo grado si è limitata ad Pt_1 affermare”…. nella fattispecie qui in disamina…. tale momento deve farsi coincidere con il fatto, indubbiamente oggettivo e riconoscibile per la generalità dei terzi, della delibera assembleare straordinaria di scioglimento e meSA in liquidazione di per perdita del CP_1 capitale sociale, adottata il 5 giugno 2012 e iscritta nel Registro delle Imprese in data 27 giugno 2012” e non ha sviluppato altre argomentazioni nel corso del giudizio di primo grado.
Detta genericità è stata rilevata dalla difesa del fallimento in primo grado ( cfr. comparsa conclusionale ) : “L'esame del punto in epigrafe non può che muovere dal costante orientamento espresso della giurisprudenza di legittimità secondo cui: “… in ragione dell'onerosità della prova gravante sul curatore, sussiste una presunzione iuris tantum di coincidenza tra il dies a quo di decorrenza della prescrizione dell'azione di responsabilità e la dichiarazione di fallimento, ricadendo sugli amministratori o sui sindaci intereSAti la prova contraria della diversa data anteriore di insorgenza dello stato di incapienza patrimoniale, con la deduzione di fatti di assoluta evidenza ….” (ex multis Cass., CaSAzione Civile, Sez.
I, n. 16314 del 03/07/2017). Prova questa che i convenuti si sono ben guardati dal fornire limitandosi ad un generico rinvio al deposito dei bilanci, il cui contenuto sarebbe stato di tale palmare evidenza da rendere edotti i creditori sociali della situazione di grave crisi in cui versava la società; il tutto salvo poi asserire, nelle righe immediatamente successive, che le operazioni compiute erano assolutamente compatibili con le risultanze di bilancio.”
Rileva il Collegio come da un lato il semplice ancorare il dies a quo alla data di approvazione del bilancio ove era attestata la riduzione al di sotto del minimo del capitale e la delibera di meSA in liquidazione non sia sufficiente per i motivi già visti.
Si osserva dall'altro come comunque occorra considerare che in base al bilancio in questione il saldo negativo del patrimonio netto (€ 1.627.647,00 ) ex art. 2424 c.c. è dato dalla differenza tra le poste “attive” pari a € 8.021.666,00 e la perdita di esercizio di €9.649.313,00
19 perdita però che, in realtà, derivava in massima parte ( € 8.024.030,00 ) dalla svalutazione delle partecipazioni acquisite negli anni precedenti e per le quali è stata promoSA la presente causa.
Risultava invece nell'attivo circolante la presenza di crediti verso clienti e verso terzi pari a ben € 9.851.600,00 oltre a disponibilità liquide pari a € 15.962,00 a fronte di debiti per
€8.852.962,00.
Non solo, si ribadisce come il criterio di valutazione dell'attivo, come risulta del resto dalla steSA dalla nota integrativa allegata al bilancio, è quello utilizzabile in una prospettiva liquidatoria e non di continuità aziendale per cui i crediti erano stati già conteggiati a un importo inferiore rispetto a quello nominale ossia già valutando la probabilità di effettivo realizzo. I debiti, sulla base del medesimo criterio, erano stati poi conteggiati al loro valore nominale e considerandoli già scaduti per l'intero importo.
Essendo in buona sostanza il bilancio redatto in funzione dello scioglimento della società anche l'interesse dei creditori e quindi l'evidenza di una lesione dei loro diritti in termini di incapienza deve essere considerato in tale ottica;
occorre quindi che chi deduce la prescrizione alleghi e provi che, nella prospettiva di liquidare l'intero asset aziendale, sarebbe risultata già chiara o meno per il ceto creditorio l'impossibilità di avere soddisfazione delle proprie pretese cosa che, per i motivi sopra evidenziati, gli appellanti non hanno sufficientemente provato non superando quindi la presunzione che lega il dies a quo alla declaratoria di fallimento.
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Atti ritenuti di mala gestio . Responsabilità di amministratore e sindaci.
Terzo motivo impugnazione terzo e quarto motivo impugnazione;
Pt_2 Parte_3 secondo, terzo, quarto e quinto motivo impugnazione quarto, quinto e sesto motivo Pt_4 impugnazione;
quarto motivo impugnazione;
quarto motivo impugnazione _5 Pt_6
Pt_1
PaSAndo all'esame dei fatti ritenuti di mala gestio da parte del Tribunale e il grado di responsabilità di amministratore e sindaci occorre premettere i seguenti dati risultanti documentalmente.
20 La struttura del gruppo societario di cui faceva parte ( cd GR GR ) era così CP_1 configurata per quanto di interesse in questa sede.
a) IN s.p.a. ( holding principale ) a giugno 2011 aveva ridotto la propria partecipazione in al 60% avendo ceduto un ulteriore 30%, di cui era titolare in origine P_
a UP NA s.r.l.; possedeva inoltre altra partecipazione, direttamente per il 60% e indirettamente per il 25,77%, di Imco s.p.a. (subholding nel settore edile).
b) Imco, dichiarata fallita nel 2012, possedeva il 100% di . Pt_12
c) , costituita nel 1978, aveva un capitale sottoscritto e versato di € 2.486.088,00; Pt_12
d) aveva diverse partecipazioni in altre società in particolare dal trentuno Pt_12 dicembre 1993 possedeva il 100% di IN.FI.M.IM. s.r.l., dal quindici dicembre 1997 lo 0,43% di Edilspettacolo s.r.l., dal ventiquattro aprile 2001 il 49% di Cono Roma srl e dal nove giugno 2011 il 30% di , quota quest'ultima acquistata da IN s.p.a. come sopra P_ indicato.
Rileva sempre ai fini della presente decisione la seguente cronologia di eventi.
1) Il ventinove 29 giugno 2009 è stato stipulato un contratto quadro di finanziamento
ICEIN-RAGFIN ( c.d. cash-pooling ).
2) Il primo febbraio 2011 è stato erogato un finanziamento di a per CP_1 P_
€360.000,00, il sei febbraio 2011 altro finanziamento di € 500.000,00; il primo marzo è avvenuta una restituzione parziale del finanziamento per € 125.000,00.
3) Il ventotto marzo 2011 è stato approvato il bilancio 2010 di , con risultato CP_1
d'esercizio positivo e con delibera distribuzione di utili a Imco.
4) Il quattordici aprile 2011 è stato approvato il bilancio 2010 , con risultato P_
d'esercizio negativo riportato a nuovo nell'anno successivo per consentire il ripianamento delle perdite. In particolare al trentuno dicembre 2010 erano presenti perdite di esercizio per € 12.697.681,00, con un patrimonio netto negativo per l'ammontare di € 11.697.680,00;
5) Il ventisette aprile 2011 è stato erogato un finanziamento di a per CP_1 P_
€1.752.000,00; il ventiquattro maggio è avvenuta una parziale restituzione per € 70.000,00.
6) Il ventinove aprile 2011 ha ceduto la partecipazione che aveva in Fondo Uno P_ per il corrispettivo di € 2.486.975,00.
21 7) Il quattro maggio 2011 è stato approvato il bilancio IM del 2010 con utile di
€47.002.570,00 e patrimonio netto attivo di € 151.806.997,00 nonché è stato approvato il bilancio consolidato con un utile di € 62.400.000,00.
8) L'otto giugno 2011 IN ha ripianato interamente le perdite del bilancio 2010 di
. P_
9) Il nove giugno 2011 ha restituito € 1.500.000,00, ha acquistato il 30% P_ CP_1 di e versato a € 1.690.000,00 a titolo di finanziamento nonché P_ P_
€1.200.000,00 a titolo di versamento in conto capitale.
10) Il diciassette giugno 2011 è stato stipulato un accordo di moratoria con gli istituti bancari, e le altre consociate del Gruppo Ligresti. CP_1
11) Il sei settembre 2011 ha versato a un finanziamento di € 3.300.000,00. CP_1 P_
12) Il diciannove ottobre ha effettuato una restituzione parziale pari a P_
€260.000,00 e ha versato a in conto capitale € 1.230.000,00. CP_1 P_
13) Il sedici novembre ha effettuato un finanziamento a per € 396.000,00 CP_1 P_ il ventitré dicembre per € 33.000,00; il ventinove dicembre ha effettuayo una P_ restituzione parziale di € 50.000,00 e in pari data ha effettuato un versamento in conto CP_1 capitale di € 2.700.000,00.
14) al trentuno dicembre 2011 ha registrato in bilancio una perdita di P_
€52.944.817,00, e un patrimonio netto negativo per € 41.144.818,00.
15) Il due marzo 2012 ha effettuato un finanziamento in favore di di CP_1 P_
€410.000,00.
16) Il sedici aprile 2012 è stata presentata dal PM a Milano istanza di fallimento per
IN e IM.
17) Il ventitrè aprile 2012 sono stati approvati i bilanci 2011 di e Pt_12 P_
18) Il cinque giugno 2012 sono state adottate le delibere di meSA in liquidazione per mancata ricostituzione del capitale sociale di e P_ Pt_12
19) Il quattordici giugno 2012 sono state emesse sentenze di fallimento dal Tribunale di
Milano per IN e Imco.
20) Il dodici febbraio 2015 è stata emeSA sentenza di fallimento dal Tribunale di Roma
a carico di su istanza dell'ex amministratore poi liquidatore. CP_1
22 La sentenza impugnata ha ritenuto la responsabilità di amministratore e sindaci per i seguenti fatti:
a) acquisto il nove giugno 2011 del 30% di per un corrispettivo di € 300.000,00; P_
b) erogazione da febbraio a dicembre 2011 a di finanziamenti per P_
€3.356.000,00 al netto dei parziali versamenti;
c) nel 2011 versamenti in conto capitale a per € 5.130.000,00; P_
d) a marzo 2012 finanziamento a per € 410.000,00. P_
Il Giudice di prime cure ha ritenuto in generale la sussistenza di una valida giustificazione causale del contratto quadro di cash pooling del ventinove giugno 2009 con cui P_ andava a svolgere una funzione di tesoreria centrale nell'ambito del gruppo così consentendo di “…bilanciare i periodi caratterizzati da un esubero di liquidità con quelli in cui sono presenti difficoltà finanziarie e di gestire con un'unica caSA tutti i pagamenti da eseguire…. Tramite questo meccanismo, regolamentato contrattualmente, di finanziamento e restituzione nei confronti di come delle altre società del gruppo, UP CP_1
NA poteva gestire in maniera opportuna i rapporti finanziari tra le stesse, evitando le inefficienze derivanti dai rispettivi flussi di caSA e prevedendo, al contempo, anche condizioni economiche vantaggiose per le finanziatrici, tra le quali la essendo le CP_1 erogazioni strutturate in forma di finanziamento fruttifero con interessi determinati secondo i tassi di mercato…”.
Ha però ritenuto atti di mala gestio i finanziamenti erogati da febbraio 2011, in massima parte non restituiti e totalmente svalutati in sede di approvazione del bilancio , sulla Pt_12 base delle seguenti valutazioni :
a) l'art. 2 del contratto quadro del ventinove giugno 2009 rendeva meramente facoltativa l'erogazione dei detti finanziamenti senza prevedere sanzioni in caso di inadempimento del contratto stesso;
b) “la decisione di trasferire alla consociata una fetta consistente del patrimonio sociale avrebbe richiesto, nel diligente esercizio dei compiti attribuiti agli amministratori dalla legge e dallo statuto, una puntuale e rigorosa verifica della solvibilità della controllata prima di dare esecuzione al contratto stesso”
c) il bilancio 2010 di si era chiuso con una perdita di € 12.697.681,00 con un P_ patrimonio netto negativo di € 11.697.680;
23 d) era irrilevante il fatto che IN avesse ripianato le perdite a giugno 2011 in quanto già a detta data erano stati erogati finanziamenti per € 917.000,00, si era trattato di un ripianamento episodico e che anzi costituiva riscontro alla situazione di sofferenza economico-finanziaria di;
P_
e) ulteriore riscontro era dato dal fatto che solo dopo pochi mesi dal ripianamento ossia a fine esercizio 2011 la perdita era divenuta pari a € 52.944.817,00 con un patrimonio netto negativo di € 41.144.818,00;
f) i finanziamenti erano stati erogati in maggior parte tra maggio e novembre 2011 quando l'intero gruppo era fortemente indebitato tanto da aver sottoscritto con gli istituti bancari creditori il diciassette giugno 2011 un accordo di moratoria e standstill “con lo scopo di stabilizzare la gestione finanziaria e consentire di procedere alla realizzazione di un piano di dismissione di asset immobiliari del gruppo”;
g) l'appartenenza di al medesimo gruppo costituiva indice del fatto che P_
l'amministratore fosse pienamente consapevole del progressivo peggioramento della situazione patrimoniale e finanziaria complessiva tanto da dover sottoscrivere a giugno un accordo di moratoria;
gli importi fuoriusciti da sarebbero serviti a solo a CP_1 P_ tentare di ripianare i debiti il tutto a fronte di benefici del tutto marginali che avrebbe CP_1 tratto dall'operazione in termini di interessi sul finanziamento;
h) non era stato fornito alcun elemento concreto in favore della tesi dei convenuti della funzionalità delle operazioni rispetto al progetto industriale e commerciale del gruppo e al ruolo eventualmente assunto da e le relative prospettive di guadagno;
CP_1
i) la devoluzione di gran parte del patrimonio alla controllata UP
NA al solo scopo di finanziarla rappresentava di per sé un grave danno al patrimonio sociale e ai creditori per cui non rilevava l'esistenza di fattori esterni all'impresa, sottratti alle decisioni degli organi sociali;
j) le condotte di mala gestio erano imputabili all'amministratore non solo per non aver verificato la capacità restitutoria di UP NA ma anche per “il fatto di avere agito nella piena consapevolezza della situazione di criticità finanziaria in cui la controllata – e la steSA controllante – versavano” in violazione dell'interesse primario della società che era “quello di mantenere la propria solidità patrimoniale per il perseguimento dell'oggetto sociale e per l'integrità della garanzia patrimoniale generica, interesse che
24 avrebbe dovuto essere perseguito anche mediante l'inadempimento agli obblighi, del tutto facoltativi, assunti con il contratto di tesoreria accentrata.”
Nei rispettivi atti di impugnazione sia l'amministratore che i sindaci sostengono che il
Tribunale avrebbe errato in quanto avrebbe effettuato una valutazione ex post senza considerare il contesto macroeconomico e operativo del Gruppo Ligresti nel 2011, senza considerare le logiche di funzionamento del complesso societario e senza valutare l'imprevedibilità del fallimento di IM e SINERGIA a giugno 2012 che avrebbe avuto come conseguenza diretta il blocco dell'attività di e la perdita di supporto economico CP_1 portandola in una situazione di irreversibile insolvenza.
Viene poi affermato che il Tribunale non avrebbe applicato l'art. 2634, 3° co., C.C. che stabilisce : “In ogni caso non è ingiusto il profitto della società collegata o del gruppo, se compensato da vantaggi, conseguiti o fondatamente prevedibili, derivanti dal collegamento o dall'appartenenza al gruppo”.
In particolare sono stati inoltre svolti i seguenti rilievi.
Svolgendo una funzione di tesoreria accentrata era del tutto preventivabile che i P_ singoli esercizi potessero chiudersi con una perdita e un successivo ripianamento della capogruppo (IN) come era avvenuto per il bilancio 2010. poi intratteneva P_ stabili rapporti finanziari con le altre società del gruppo tra cui , regolando i CP_1 trasferimenti in ragione dei rispettivi flussi di caSA con finanziamenti fruttiferi secondo contratto e quindi vantaggiosi per le finanziatrici.
L'acquisto di una quota di RAGFIN da parte di era stato effettuato a un valore CP_1 altamente prudenziale poiché coincideva con quello nominale e si inseriva in un complessivo riassetto delle partecipazioni societarie infragruppo;
in tal modo ( difesa ) “… Ai _5 descritti rapporti finanziari in forma di finanziamento fruttifero si è …. aggiunta, a seguito dell'ingresso di nella compagine dei soci di UP NA, una differente CP_1 tipologia di operazioni atte all'apporto di finanza all'ente tesoriere, consistente nei versamenti in conto capitale. Anche sotto tale aspetto, dunque, i rapporti di con CP_1
UP NA si inseriscono a pieno titolo nell'ambito delle normali logiche di funzionamento di un gruppo societario”.
Le cause del dissesto sarebbero dovute a due fattori, il primo, macroeconomico, derivante dalla crisi del settore immobiliare e il secondo, contingente, derivante dall'imprevedibile
25 richiesta di fallimento di IN e Imco da parte dei PM, nonostante un accordo di ristrutturazione del debito di aprile 2012 a copertura delle passività consolidate di gruppo, richiesta conseguente a un'indagine per aggiotaggio a carico di ossia un Controparte_9 fatto esterno, imprevedibile e al di fuori della sfera di controllo di amministratore e sindaci di . CP_1
Sulla base di una valutazione ex ante l'azione dell'amministratore sarebbe stata del tutto legittima in quanto costituiva un tassello del contributo finanziario da parte di tutte le società del gruppo per rendere concretamente possibile l'esecuzione dell'accordo di moratoria;
detto contributo sarebbe stato anzi neceSArio per realizzare l'interesse dei creditori sociali.
Il Tribunale non avrebbe poi considerato che le perdite di bilancio di erano divenute P_ note solo il quattordici aprile 2011 e che erano dovute in massima parte alla “prudente svalutazione delle partecipazioni in Milano Assicurazioni, nella Richard NO e nel Fondo
Immobiliare Uno” ( difesa ). Pt_2
Su quest'ultimo punto ossia sul valore delle partecipazioni in realtà la difesa del sindaco ha una prospettiva in parte diversa poiché sostiene che l'ingresso nel capitale di Pt_4
Ragfin “che aveva peraltro in portafoglio importanti asset (quali Negozi Richard NO 2000
s.r.l, Milano Assicurazioni s.p.a. e quote del fondo di investimento immobiliare di tipo chiuso denominato “Uno Fondo Sviluppo”), costituiva operazione tutt'altro che imprudente ed antieconomica, sulla quale l'organo di controllo non aveva motivo di avanzare rilievi”.
Non sarebbe stato comunque considerato il fatto che nel 2010 , pur versando in P_ difficile condizione finanziaria (con la consistente perdita poi azzerata dalla capogruppo), aveva puntualmente rimborsato il finanziamento di € 9.210.000,00 ricevuto nel 2009 e nel
2011 aveva versato, in due tranches, gli interessi pattuiti ultralegali pari a € 214.800,06.
Non sarebbe stato considerato il bilancio consolidato di IM che era in attivo, non sarebbe stato dato valore alla fiducia riposta dalle banche e riscontrato nell'accordo di moratoria, erroneamente non sarebbe stato considerato il progetto industriale in essere che sarebbe stato dimostrato laddove il Tribunale avesse dato seguito alla richiesta di ordine di produzione della proposta di ristrutturazione del debito avanzata per IM e IN.
La logica di gruppo avrebbe dovuto essere considerata anche in quanto la steSA era stata determinante per consentire significativi guadagni in favore di che difatti nel bilancio CP_1
2010 aveva registrato un forte attivo “in ragione del buon esito di operazioni immobiliari
26 portate avanti sotto la regia del gruppo e riconducibili a società controllate dalla steSA
”. CP_1
Si sostiene poi ( difesa ) che la capacità finanziaria di tra il 2011 e il 2012 derivava Pt_2 CP_1 soltanto dalla riscossione di crediti vantati da nei confronti di altre società del GR CP_1
GR, sempre nella prospettiva del suo complessivo risanamento per cui se non CP_1 fosse stata disponibile a finanziare UP NA non avrebbe neppure riscosso i propri crediti verso le altre società del gruppo. Per quanto riguardava le perdite di nel 2011 si sostiene che la sentenza avrebbe trascurato i dati dei bilanci di P_ P_
e ( principale debitrice di per € 45.084.311,00 il cui debito però era stato CP_5 P_ svalutato nel bilancio ) del 2010 e del 2011. In particolare non vi erano indici di P_ allarme sulla capacità di di restituire il debito anche perché aveva avuto un utile nel CP_5
2010 di € 11.483.627,00. La perdita registrata da nel 2011 per € 45.485.544,00 era CP_5 poi dovuta alla svalutazione della partecipazione IM per mancanza di continuità aziendale data dalla proposta di ristrutturazione del debito e poi dal fallimento. L'assenza di indici di allarme era anche valutabile ex post in quanto non erano stati i creditori ma il PM a chiedere il fallimento di Imco e IN e dette procedure si sono chiuse con un concordato fallimentare.
Il Tribunale avrebbe poi del tutto ignorato il fatto che l'accordo di moratoria, oltre alla ristrutturazione del debito maturato, prevedeva anche un finanziamento di ben
€35.000.000,00 in favore della sub holding IM, da cui avrebbe tratto benefici anche CP_1 per la quale era essenziale il supporto finanziario della controllante.
I motivi sono solo in parte fondati.
E' stata prodotta delibera del ventinove aprile 2008 con cui il consiglio di amministrazione aveva autorizzato anche il Presidente di detto cda ( ) a compiere senza Parte_2 preventiva delibera atti di ordinaria e straordinaria amministrazione a firma singola e con possibilità di conferire mandati e procure stabilendo tetti massimi di valore;
tra tali atti rientravano, in quanto al di sotto del limite, quelli oggetto della presente causa riguardo sia ai finanziamenti che all'acquisizione di partecipazioni societarie;
è stata prodotta analoga delibera è stata emeSA il ventidue aprile 2009 e il ventitré dicembre 2009 ( cfr verbali cda depositati dalla curatela in primo grado il sedici dicembre 2019 ).
27 Il prospetto per il 2011 dei finanziamenti come ricostruito dal consulente di parte del curatore fallimentare, basandosi sulle risultanze dei libri societari è il seguente:
Le stesse difese di amministratori e sindaci evidenziano poi chiaramente come i finanziamenti, oltre all'acquisto della partecipazione di e i versamenti in conto P_ capitale del 2011 debbano essere letti in una prospettiva che esula dal normale andamento dell'attività operativa per inserirsi in un progetto di sostegno al gruppo societario che sicuramente si trovava ad avere seri problemi, quantomeno dal punto di vista finanziario, tanto che a giugno 2011 si era dovuti giungere a un accordo di moratoria con le banche, funzionale alla liquidazione degli asset.
La steSA , che aveva stipulato il contratto di cash pooling a giugno 2009, già dopo P_ solo un anno e mezzo da detta stipula si era trovata in seria difficoltà per rimborsare i finanziamenti per cui a fine 2010 aveva registrato una perdita di esercizio della consistenza sopra evidenziata ( € 12.697.681,00 ) per poi definitivamente naufragare nell'esercizio successivo.
Si è trattato quindi di un sistema che, lungi dall'essere consolidato nel gruppo, era stato realizzato da poco tempo ed è in poco tempo naufragato.
In un tale contesto risulta del tutto evidente come la funzione di equilibrio dei flussi di caSA
e la sinergia positiva evidenziata dagli appellanti, correlata alla fisiologia del gruppo, abbia in pochi mesi fatto spazio a un'altra esigenza, esulante da quella propria del cash pooling, ossia quella di fare in modo che le società del gruppo che avevano cespiti positivi li
28 riversassero nella società tesoriera a sostegno delle altre partecipanti in difficoltà finanziaria;
l'esigenza in buona sostanza si è trasformata in quella di ovviare a una patologia.
A ciò occorre aggiungere la prospettiva operativa in cui si muoveva nell'anno 2011 e CP_1 finanche nel 2010, prospettiva anch'eSA ben lungi dall'essere quella di mantenere l'attività principale ( costruzione di immobili ).
A tal proposito dai bilanci depositati e dalla relazione del consulente del fallimento ( solo per quanto riguarda i dati di fatto ) emergono alcuni elementi significativi.
Per l'anno 2009 la società, oltre ad aver comprato un terreno rivenduto nel corso dello stesso anno a IM con un margine di guadagno, era del tutto operativa nel settore delle costruzioni, costituente il core business, con ricavi pari a € 56.735.675,00, un valore della produzione pari a € 18.883.000,00 e un utile di esercizio di € 48.785,00.
Nel 2010 la situazione si è peraltro modificata significativamente e le modalità di azione della società individuano una sostanziale dismissione delle iniziative immobiliari: i ricavi sono calati drasticamente a € 5.849.994,00 ( un decimo rispetto all'anno precedente ) e il valore della produzione è sceso € 3.774.895,00.
L'utile di esercizio di € 35.218.239 non deriva infatti dai corrispettivi di appalti ma in massima parte dalla riscossione di un dividendo di € 39.600.000,00 percepito dalla controllata
IN.FI.M.M.. Quest'ultima il ventisei aprile 2010 aveva anche restituito un versamento in conto capitale in precedenza effettuato per l'importo di € 21.057.135, entrata in pratica azzerata lo stesso giorno dall'assemblea con delibera di restituzione a IM di un CP_1 versamento in conto capitale pari a € 21.000.000,00.
Chiaro riscontro di questa netta inversione di tendenza è dato dalla relazione dell'amministratore sulla gestione 2010 ove si evidenzia: “il settore dei lavori edili ha contribuito al risultato di esercizio con un margine positivo di € 438.000,00 in peggioramento rispetto al margine di € 634.000,00 registrato nel 2009. Il valore della produzione che nel
2009 era stato pari a € 18.883.000,00 è diminuito circa dell'82,2% assestandosi a fine 2010 alla misura di 3.361,000. I costi operativi diretti si sono decrementati dell'84% raggiungendo la misura di € 2.923.000,00. Tali diminuzioni sono state determinate essenzialmente con il progressivo disimpegno dal settore delle costruzioni.”
Ancora : “la descritta dinamica è in larga misura frutto della volontà in ambito aziendale di ridurre il peso dell'attività di costruzione. In virtù di quanto sopra detto è in corso di
29 definizione la risoluzione del contratto di appalto per i lavori nel cantiere in Milano quartiere
Isola, il cui valore determinato in contraddittorio con la società appaltante è stato determinato in € 11.276 migliaia…”
Nel 2011 tutti i cantieri sono stati effettivamente chiusi ed effettuate transazioni con i committenti percependo ricavi da lavori edili ( verso terzi, consociate e controllante ) per un importo di € 20.132.776,00 .
In buona sostanza già a fine 2010 era chiara la prospettiva di dismissione dell'attività principale senza che, oltre ai flussi finanziari verso e IM, vi fosse un disegno P_ operativo e di sviluppo riferito ad altre attività.
Il diciassette giugno 2011 le consociate del gruppo IM tra cui hanno stipulato una CP_1 moratoria con gli istituti di credito, anche questa però non in un'ottica di rilancio immediato dell'attività ma in quella di evitare l'aggravarsi del debito in modo da consentire di dismettere gli asset.
Lo stesso amministratore interpreta in tal senso l'accordo e difatti nella relazione CP_1 integrativa al bilancio 2011 attesta :“ gli obiettivi dell'accordo e del nuovo finanziamento erano quelli di stabilizzare su base consolidata la gestione finanziaria e consentire di procedere con la neceSAria tranquillità alla realizzazione di un piano di dismissione di asset immobiliari del gruppo Imco s.p.a. concordato con le banche creditrici per l'importo complessivo pari a circa 110 milioni di euro. A causa dell'ulteriore aggravamento della crisi economica e finanziaria internazionale non è stato possibile rispettare il piano di dismissioni immobiliari ipotizzato”.
Osserva il collegio come l'impossibilità di dare esecuzione all'accordo fosse emersa dopo pochi mesi e in modo talmente eclatante tanto che già a fine ottobre 2011 IN e Imco avevano dato incarico a una società di consulenza di ridefinirne i termini;
ciò portava il due dicembre 2011 a una nuova proposta non accettata dalle banche.
Non solo, nella relazione al bilancio 2011 è stato rilevato come , nonché le altre CP_1 consociate, nemmeno erano state in grado di pagare gli interessi al trentuno dicembre 2011 previsti nell'originaria moratoria.
Questa immediata incapacità di rispettare finanche in minima parte gli impegni prescinde, in assenza totale di riscontri, dall'indagine per aggiotaggio a carico di e la Controparte_9
30 steSA cronologia attesta come già dalla stipula della moratoria tutto ciò fosse ben prevedibile.
Atteso quanto detto in sintesi il contratto di cash pooling è stato utilizzato nel 2011 al di fuori del suo scopo precipuo e da un certo punto in poi è stato dichiaratamente volto solo a supportare finanziariamente il gruppo e a rendere effettivo l'adempimento dell'accordo di moratoria.
Osserva il Collegio, in linea con la condivisibile valutazione del Tribunale, che la contribuzione finanziaria al salvataggio del gruppo non può comunque essere tale da far sacrificare a CP_1 gli interessi dei propri creditori che contavano sul patrimonio della finanziante.
L'amministratore poi, in tale contesto di provata deviazione dallo scopo per cui il contratto di cash pooling era stato stipulato, avrebbe dovuto dedurre specificamente e dimostrare la funzionalità dei finanziamenti all'esecuzione degli accordi di moratoria secondo un giudizio ex ante cosa che nel caso di specie, per i motivi già visti, nemmeno è avvenuto.
Purtuttavia, considerando la tempistica dei finanziamenti osserva il collegio come per i primissimi mesi dell'anno ossia per i finanziamenti di febbraio 2011 la curatela non abbia sufficientemente dimostrato che le erogazioni a detto titolo fossero manifestamente contrarie a principi di corretta amministrazione con valutazione ex ante. Si trattava infatti di finanziamenti fruttiferi con interessi a tassi di mercato per cui poteva esserci, di fatto, un'astratta convenienza economica all'erogazione a prescindere dall'ottica di dismissione in cui si era indirizzata e quindi a prescindere dalla deviazione dallo scopo fisiologico del CP_1 contratto di cash pooling;
detta astratta convenienza economica, con valutazione ex ante, era stata nel concreto fino a quel momento suffragata dalla restituzione nel 2010 di tutto quanto dovuto in linea capitale con riferimento ai finanziamenti del 2009, come rilevato dallo stesso consulente del curatore.
Deve pertanto essere esclusa la mala gestio per l'erogazione di € 360.000,00 il primo febbraio 2011 e per quella di € 500.000,00 il sei febbraio 2011.
Per quanto riguarda il periodo successivo invece il finanziamento erogato il ventisette aprile per € 1.752.000,00, risulta del tutto incoerente con gli interessi di e manifestamente Pt_12 deviato dai principi di corretta amministrazione, anche sulla base di una valutazione ex ante:
era infatti in fase di dismissione ( di conseguenza, come già sopra indicato i CP_1 finanziamenti non erano funzionali ai propri interessi operativi ), ancora non era stata emeSA la delibera di ripianamento delle consistenti perdite di , delibera che quindi, P_
31 anche se preannunciata, non era del tutto sicura, il debito pregresso accumulato era rilevante e altrettanto rilevante l'entità del nuovo finanziamento.
Considerate le restituzioni successive, alla data del nove giugno 2011 il debito e quindi il danno si era ridotto a € 917.000,00 come risulta dal prospetto sopra riportato.
Per quanto riguarda i finanziamenti erogati dal nove giugno al sei settembre, pur trattandosi di importi consistenti, occorre leggere le operazioni nell'ottica della stipula della moratoria, intervenuta a luglio e sottoscritta anche da;
occorre inoltre rilevare la mancata prova CP_1 di elementi che indicassero, ai primi di settembre, una conclamata impossibilità di adempiere;
non può quindi ritenersi che gli stessi fossero sicuramente, con un giudizio ex ante, atti contrari agli interessi dei creditori sociali e adottati in violazione dei doveri di buona amministrazione ( al contrario di quanto si deve ritenere, per i motivi che verranno esposti in seguito, per l'acquisto della partecipazione in Ragfin e i versamenti in conto capitale ).
Sono invece da ritenersi erogati in violazione dei canoni sopra indicati i finanziamenti successivi all'incarico dato ai consulenti per la formulazione di un nuovo accordo, stante chiaramente l'impossibilità di adempiere anche parzialmente a quello stipulato a giugno.
Si tratta dei finanziamenti di € 396.000,00 del sedici novembre 2011, di € 33.000,00 del ventitré dicembre 2011 e di € 410.000,00 a marzo 2012.
In conclusione anche considerando il parziale pagamento di € 50.000,00 a dicembre 2011 residuano:
€917.000,00 + €396.000,00 + €33.000,00 + €410.000,00 - €50.000,00= € 1.706.000,00.
Acquisto partecipazione e versamenti in conto capitale. P_
Sulla base della situazione societaria anche di gruppo come sopra ricostruita deve ritenersi la piena correttezza della statuizione del Tribunale laddove è stato ritenuto che l'acquisto della partecipazione in e i versamenti in conto capitale fossero palesemente contrari P_
a criteri di corretta amministrazione e agli interessi dei creditori, anche con valutazione ex ante.
In primo luogo infatti non si vede quale vantaggio sarebbe potuto derivare per Pt_12 dall'acquisto della partecipazione in una fase di dismissione delle attività con chiusura dei cantieri.
32 In secondo luogo non si vede quale vantaggio avrebbe potuto ricavarne il gruppo gestito da
IN OL che comunque aveva già una partecipazione maggioritaria in , P_ restata tale anche dopo la cessione.
In terzo luogo detto acquisto non faceva parte dell'accordo di moratoria con le banche e la sua utilità ai fini della realizzazione dello scopo dell'accordo non è stata in alcun modo delineata specificamente.
In quarto luogo priva di pregio è la deduzione della difesa di secondo cui, Parte_2 poichè all'atto dell'acquisto non era stato ancora depositato il bilancio di , non avrebbe P_ avuto modo di verificare la sussistenza di passività.
A tale ultimo proposito si rileva come rientri nei normali criteri di minima prudenza gestionale da parte dell'acquirente verificare scrupolosamente all'atto dell'acquisto quale sia il bilancio intermedio della società per cui un ordinario canone di diligenza avrebbe dovuto portare all'acquisizione preventiva dei dati contabili aggiornati non solo al trentuno dicembre 2010 ma almeno fino a tutto maggio 2011 considerato che l'acquisto è intervenuto il nove giugno.
D'altro canto il fatto che le passività di siano state colmate con un versamento di P_
IN OL non inficia la neceSAria ricorrenza di un dato, che deve comunque guidare nell'acquisto, ossia la convenienza dell'operazione in relazione al valore effettivo della quota che va rapportato alle concrete possibilità della società in cui entrare ad operare sul mercato.
Nulla di tutto questo è stato documentato limitandosi le difese a dedurre la mera corrispondenza tra prezzo concordato e il valore nominale della partecipazione, elemento che anzi, alla luce delle valutazioni sopra indicate, risultava l'effetto di una valutazione tutt'altro che prudenziale.
Non solo, l'acquisto è intervenuto prima dell'accordo di moratoria per cui non può ritenersi essere stato effettuato in esecuzione o in conseguenza dello stesso.
Parimenti non può ritenersi che sia stato effettuato in previsione dell'accordo, per rafforzare la fiducia delle banche: manca infatti qualsiasi riscontro in tal senso e comunque non sarebbe inficiato il dato della mancata verifica della situazione patrimoniale e quindi del valore della quota acquistata.
La mancata acquisizione di un bilancio intermedio del resto è indirettamente attestata dallo stesso amministratore e dai sindaci che sostengono che solo alla data dell'approvazione del bilancio RAGFIN 2010 si sarebbero avveduti delle perdite e che comunque le stesse, nonostante la rilevante entità, non sarebbero state preoccupanti considerato il “normale”
33 intervento a ripianamento da parte di IN;
detta normalità è asserita in modo apodittico e smentita dai fatti.
Non solo, l'acquisto della quota, operazione del tutto estranea agli interessi all'epoca di CP_1 nonché avulsa dal suo core business e alle dinamiche fisiologiche del gruppo (trattandosi di quota acquistata non da terzi ma dalla holding e quindi riguardando un bene che già apparteneva al gruppo stesso) in realtà ha solo creato un meccanismo idoneo a consentire l'uscita dal patrimonio di di somme ingenti, in aggiunta a quelle erogate sulla base del CP_1 contratto di cash pooling, giustificandole come versamenti in conto capitale, quindi con un regime di restituzione ben più difficile per . CP_1
Gli importi sono considerevoli e anche questo è un dato che riscontra l'irrazionalità dell'operazione rispetto agli interessi sociali e creditori: si tratta di un versamento di
€1.200.000,00 all'atto dell'acquisto della quota ( del tutto ingiustificato ), di € 1.230.000,00 il diciannove ottobre ( quando era già chiaro che l'accordo di moratoria non sarebbe stato rispettato tanto che solo dopo dieci giorni è stato dato incarico alla società di consulenza per una riformulazione ) e di ben € 2.700.000,00 il trenta dicembre ( dopo che le banche avevano già rifiutato la nuova proposta ed era chiaro che non sarebbe stata in grado CP_1 di pagare gli interessi maturati in forza della moratoria di giugno ).
Per in carica dal ventidue settembre 2010 al cinque giugno 2012 Parte_2
(successivamente liquidatore) sussiste pertanto l'elemento oggettivo della condotta dannosa in quanto dissipatoria e quindi lesiva della garanzia patrimoniale per i creditori, attesa la sopra evidenziata totale estraneità rispetto al raggiungimento dell'oggetto sociale e deviazione rispetto alla tutela delle esigenze del ceto creditorio nonché sulla base della consistenza delle somme .
Si è infatti trattato come indicato da Cass. penale 7437/2021 di una condotta
“…manifestamente configgente ed incoerente, secondo un giudizio “ex ante” in relazione alle dimensioni ed alla complessità dell'azienda e delle specifiche condizioni economiche sussistenti, con la tutela del ceto creditorio e con la logica di impresa….”
Anche Cass. 10742 del 2024 ha affermato : “…In tema di responsabilità degli amministratori di società di capitali, l'insindacabilità del merito delle scelte di gestione trova un limite nella ragionevolezza delle stesse, da valutarsi ex ante secondo i parametri della diligenza del mandatario, tenendo conto dell'eventuale mancata adozione da parte degli amministratori 34 delle cautele, delle verifiche e delle informazioni preventive, normalmente richieste per quel tipo di scelta e della diligenza mostrata nell'apprezzare preventivamente i margini di rischio connessi all'operazione da intraprendere, di talché, una volta verificatane l'irragionevolezza, gli amministratori rispondono dei danni conseguenti alla cagionata insufficienza del patrimonio sociale a soddisfare le ragioni del ceto creditorio. (Nella specie, la S.C. ha confermato la sentenza di merito che aveva qualificato, con accertamento in fatto non sindacabile in sede di legittimità, come atto irragionevole e fonte di danno risarcibile, la decisione degli amministratori di ottenere il controllo di altra società, acquisendone un ramo d'azienda gravemente indebitato)…”.
Non si tratta nemmeno della condotta ( punibile anche a titolo di colpa, con una pena edittale minore e una prescrizione quinquennale ) di cui all'art. 217 l.f. ( bancarotta semplice per avere consumato una notevole parte del patrimonio in operazioni di pura sorte o manifestamente imprudenti ).
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. Penale 34979/2020 in motivazione “integra il delitto di bancarotta per dissipazione l'operazione che risulti inconciliabile con il raggiungimento dello scopo sociale e incoerente con il soddisfacimento delle esigenze dell'impresa, e sia, nel contempo, dimostrata la consapevolezza dell'agente di diminuire il patrimonio societario per scopi estranei all'oggetto sociale….; - la fattispecie di bancarotta fraudolenta per dissipazione si distingue da quella di bancarotta semplice per consumazione del patrimonio in operazioni aleatorie o imprudenti, sotto il profilo oggettivo, per l'incoerenza, nella prospettiva delle esigenze dell'impresa, delle operazioni poste in essere e, sotto il profilo soggettivo, per la consapevolezza dell'autore della condotta di diminuire il patrimonio della steSA per scopi del tutto estranei alla medesima…..”.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo si deve condividere quanto seppur implicitamente ritenuto dal Tribunale laddove ha applicato la prescrizione decennale ossia la sussistenza del dolo.
In sintesi gli atti di amministrazione dannosi, per la loro pregnanza, concentrazione temporale, la loro effettuazione a danno del patrimonio di una società che avrebbe avuto comunque risorse patrimoniali pienamente idonee a coprire le esposizioni debitorie come sopra ricostruito, rendono pienamente conto dell'esistenza di una piena volontà dell'azione
35 e consapevolezza dell'evento dissipatorio ossia dell'elemento doloso;
tale essendo il contesto risulta del tutto irrilevante il fatto che il PM non abbia proceduto in sede penale.
Si rileva comunque come anche a voler escludere il dolo sicuramente alla luce delle evidenze probatorie sopra riportate, si tratta di violazione gravemente colpose che sono state fatte valere tempestivamente dal fallimento non essendo maturato il termine quinquennale di prescrizione dell'azione ex art. 2394 c.c. per i motivi già esposti.
Per quanto riguarda i sindaci valgono i seguenti rilievi.
è stato presidente del collegio sindacale dal ventinove aprile 2008 al Parte_3 tredici aprile 2012;
è stato sindaco per il medesimo periodo Parte_4
lo è stata dal ventinove aprile 2008 fino al ventisette giugno 2014. Parte_5
Come condivisibilmente indicato da Cass. 18770/2019 “Ricorre il nesso causale tra la condotta inerte antidoverosa dei sindaci di società e l'illecito perpetrato dagli amministratori, ai fini della responsabilità dei primi - secondo la probabilità e non neceSAriamente la certezza causale - se, con ragionamento controfattuale ipotetico, l'attivazione dei poteri sindacali avrebbe ragionevolmente evitato l'illecito, tenuto conto di tutte le possibili iniziative che il sindaco può assumere esercitando i poteri-doveri propri della carica….”.
In motivazione è precisato : “… I doveri di controllo imposti ai sindaci ex artt. 2403 ss. c.c. sono configurati con particolare ampiezza, estendendosi a tutta l'attività sociale, in funzione della tutela non solo dell'interesse dei soci, ma anche di quello, concorrente, dei creditori sociali…..; né riguardano solo il mero e formale controllo sulla documentazione meSA a disposizione dagli amministratori, essendo loro conferito il potere-dovere di chiedere notizie sull'andamento generale e su specifiche operazioni, quando queste possono suscitare perplessità, per le modalità delle loro scelte o della loro esecuzione…... Ad affermarne la responsabilità, questa Corte ha reputato, pertanto, sufficiente l'inosservanza del dovere di vigilanza, allorché i sindaci non abbiano rilevato una macroscopica violazione o non abbiano in alcun modo reagito di fronte ad atti di dubbia legittimità e regolarità….il comportamento dei sindaci…..non si esaurisce nel mero burocratico espletamento delle attività specificamente indicate dalla legge, ma comporta l'obbligo di adottare - anzi, ricercando egli, di volta in volta, lo strumento più consono ed opportuno di reazione - ogni altro atto che sia utile e neceSArio perché la vigilanza sulla gestione sia effettiva e non puramente formale. Di tali strumenti indubbiamente il sindaco dispone, secondo le norme positive. Se è pur vero, pertanto, che il sindaco non risponde in modo automatico per ogni fatto dannoso aziendale in ragione della sua mera "posizione di garanzia", si esige tuttavia, a fini dell'esonero dalla responsabilità, che abbia esercitato o tentato di esercitare l'intera gamma
36 dei poteri istruttori ed impeditivi affidatigli dalla legge…… non potendo assistere nell'inerzia alle altrui condotte dannose: senza neppure potersi limitare alla richiesta di chiarimenti all'organo gestorio, ma dovendosi spingere a pretendere dal medesimo le cd. azioni correttive neceSArie… anche la semplice minaccia di ricorrere ad un'autorità esterna può costituire deterrente, sotto il profilo psicologico, al proseguimento di attività antidoverose da parte dei delegati…. l'inerzia del singolo nell'unirsi all'identico atteggiamento omissivo degli altri acquista efficacia causale, dato che, all'opposto, una condotta attiva giova a "rompere il silenzio" sollecitando, con il richiamo agli obblighi imposti dalla legge ed ai principi di corretta amministrazione, un analogo atteggiamento degli altri….”.
Per quanto riguarda l'elemento soggettivo è affermato nella medesima sentenza : “… L'elemento della colpa rileva nelle due accezioni di colpa nella conoscenza e nell'omeSA attivazione. Sono due, infatti, i momenti complementari: da un lato, la rappresentazione dell'evento nella sua portata illecita, conoscenza che prescinde dalla modalità e tipologia del canale conoscitivo;
dall'altro lato, la consapevolezza nel mantenere la condotta inerte, senza porre in essere quelle azioni atte ad impedirne la prosecuzione, la reiterazione o l'aggravamento, in cui rileva la possibilità di attivarsi utilmente. Sotto il primo profilo, la colpa può consistere in un difetto di conoscenza, per non avere il sindaco rilevato colposamente l'altrui illecita gestione: dove, però, non è affatto decisivo che nulla traspaia da formali relazioni degli amministratori, perché l'obbligo di vigilanza impone, ancor prima, la ricerca di adeguate informazioni, in particolare da parte dei componenti dell'organo sindacale, la cui steSA ragion d'essere è il provvedere al controllo sulla gestione. Onde sussiste la colpa in capo al sindaco già per non avere rilevato i cd. segnali d'allarme…. Sotto il secondo profilo, il sindaco è tenuto a conoscere i doveri specifici posti dalla legge e ad attivarsi perché l'organo amministrativo compia al meglio il proprio dovere gestorio, vigilando per impedire il verificarsi ed il protrarsi della situazione illecita. L'inerzia, a fronte dell'illecito altrui, è dunque in sé colpevole: e il disinteresse è già indice di colpa…..”
Il Tribunale dopo aver esposto in via generale i doveri dei sindaci ha affermato: “Non vi sono dubbi sul fatto che la decisione di destinare gran parte delle risorse finanziarie della fallita alla società controllata, in esecuzione di un contratto di tesoreria privo di vantaggi per la controllante e che avrebbe potuto essere non adempiuto o sciolto senza conseguenze pregiudizievoli, avrebbe dovuto essere attentamente valutata dal collegio sindacale per richiedere all'amministratore i neceSAri chiarimenti. Tale conclusione è ancor più valida se si considera l'arco temporale, non trascurabile, nel quale sono stati erogati i finanziamenti e i versamenti in conto capitale in favore di UP NA (dal febbraio 2011 al marzo 2012), periodo nel quale l'organo di controllo ben avrebbe potuto e dovuto sollevare obiezioni sulla convenienza di tali operazioni per la fallita e attivare ogni potere di vigilanza e verifica. E ciò tenuto conto, peraltro, sotto il profilo soggettivo, che le difficoltà
37 economico-finanziarie della controllata non potevano non essere note ai membri del collegio sindacale della fallita, considerato che, come risulta dai verbali di approvazione dei bilanci
2010 e 2011 di UP NA, due dei sindaci ossia e Parte_3
ricoprivano analoga carica all'interno del collegio sindacale della consociata”. Parte_5
I motivi di impugnazione svolti dalle difese di amministratore e sindaci riguardo alle operazioni dichiarate illegittime dal Tribunale sono stati già esaminati in precedenza e si deve ritenere pertanto, in sintesi, l'antidoverosità e dannosità dell'acquisto della partecipazione e dei versamenti in conto capitale in nonché di parte dei finanziamenti P_ eseguiti in base al contratto di cash pooling.
Per quanto riguarda queste ultime operazioni peraltro, con riferimento ai sindaci, non è stata raggiunta la prova che gli stessi, fino alla conclamata impossibilità di dare seguito all'accordo di moratoria e quindi fino a ottobre 2011 potessero valutarne, nell'ambito del perimetro dei loro obblighi di verifica e secondo criteri di diligenza professionale, la piena portata depauperatoria e ciò al contrario dell'amministratore che nell'erogazione dei finanziamenti ha effettuato precise scelte al di fuori delle esigenze societarie e senza volutamente tenere in conto il complesso degli elementi tutti confluenti nella prevedibile impossibilità per P_ di restituire le somme.
In questo ambito manca del tutto qualsiasi documentazione e finanche allegazione difensiva da parte della curatela che indichi specificamente quali sarebbero stati gli adempimenti che avrebbero impedito l'erogazione dei finanziamenti tanto più che l'amministratore non aveva necessità di autorizzazione del cda.
Tutto ciò, si ribadisce, vale per le somme erogate fino al momento in cui è risultato chiaro che l'accordo di moratoria non sarebbe stato adempiuto nemmeno per gli interessi correnti, tanto che a ottobre 2011, come già visto, erano stati incaricati professionisti esterni per elaborare una nuova proposta in extremis, subito respinta dalle banche.
Per i finanziamenti successivi invece, oltre alla chiara estraneità dallo scopo fisiologico del contratto di cash pooling anche l'inutilità e la dannosità delle erogazioni era talmente conclamata ed evidente che i sindaci non intervenendo con rilievi, ispezioni e azione ex art
2409 c.p.c. hanno chiaramente violato i propri doveri mentre laddove si fossero attivati avrebbero con alta probabilità bloccato o ridotto gli esborsi;
si è trattato infatti di finanziamenti che per la loro entità erano chiaramente irrilevanti rispetto al debito
38 complessivo di gruppo verso le banche ma al contrario erano rilevanti e consistenti rispetto alle finanze di che così sono state del tutto immotivatamente depauperate. Pt_12
Nella sentenza di CaSAzione del 2019 più volte richiamata è stato anche affermato che “
l'accertamento controfattuale…., induce a ravvisarne la responsabilità tutte le volte in cui la loro… inerzia non sia stata neppure scalfita dall'idea di esercitare uno dei numerosi poteri di cui essi per legge dispongono, al fine di garantire la legalità dell'agire gestorio: onde, a fronte di una simile inerzia, è onere del sindaco giustificarla mediante l'allegazione di impedimenti non superabili con la diligenza professionale della carica”: detta allegazione non è stata fatta dalla difesa dei sindaci e tantomeno risultano prove in atti in tal senso.
Gli importi a tale titolo, considerando il parziale versamento di € 50.000,00 sono pari a €
396.000,00+33.000,00-50.000,00+410.000,00 = € 789.000,00
La deduzione dell'impossibilità di avvedersi del finanziamento di € 410.000,00 in quanto di solo un mese antecedente rispetto alla ceSAzione dell'incarico da parte di due dei tre sindaci risulta privo di pregio in quanto per i motivi già evidenziati sin da ottobre 2011 nessuno dei sindaci si era attivato e comunque ben avrebbe potuto effettuare, come minima diligenza esigibile in occasione della ceSAzione dall'incarico, una normale verifica aggiornata sui libri contabili cosa che non risulta sia stato fatto.
Per quanto riguarda l'acquisto della quota di e i versamenti in conto capitale la P_ totale estraneità rispetto a criteri di corretta amministrazione e l'entità plurimilionaria delle uscite derivanti dalle suddette operazioni avrebbero dovuto immediatamente far attivare i sindaci con gli incisivi mezzi messi dalla legge a loro disposizione e ciò avrebbe consentito di bloccare totalmente o quantomeno parzialmente ( in quanto i versamenti in conto capitale si sono realizzati in diverse tranches ) le erogazioni.
Si trattava poi, rileva la Corte, dell'unico acquisto di partecipazioni effettuato da in dieci CP_1 anni di attività in quanto il precedente risaliva al 2001 e in presenza di una situazione finanziaria e patrimoniale sempre di comunque solida che è stata immediatamente CP_1 minata in modo consistente proprio dai finanziamenti in conto capitale conseguenti all'acquisto. In tale contesto l'entrata in RAGFIN è da ritenersi sicuramente tempestivamente conosciuta dai sindaci come anche i finanziamenti in conto capitale e del resto sarebbe del tutto inverosimile il contrario;
a ciò si aggiunge che, come sopra indicato, due dei tre sindaci ricoprivano nel medesimo periodo analoga carica in RAGFIN.
39 Ebbene la rilevanza dell'operazione avrebbe dovuto essere attentamente vagliata dall'organo di controllo che ben avrebbe potuto almeno chiedere all'amministratore i dati contabili nonché chiarimenti sullo scopo e sull'utilità, cosa che nel caso di specie è stata del tutto omeSA. Analoga omissione è stata effettuata sui cospicui versamenti in conto capitale, ben diversi dai meri finanziamenti in forza del contratto di cash pooling e comportanti vincoli per la restituzione, come già evidenziato, ben maggiori.
Elemento soggettivo.
In tale contesto l'evidenza della dannosità ed estraneità delle operazioni rispetto ai minimi criteri di corretta gestione integra sicuramente, insieme alla totale assenza di qualsiasi rilievo o finanche di qualsiasi minima richiesta di chiarimenti, gli estremi della colpa.
Non risulta poi in sentenza una motivazione esplicita riguardo all'esistenza di dolo per i sindaci ( mentre per l'amministratore espreSAmente è stata ritenuta la sussistenza del reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione ) limitandosi il Giudice di prime cure ad affermare la sussistenza di concorso, cosa che, per i motivi già visti, non è sufficiente essendo neceSArio che detto concorso sia doloso ai fini dell'applicazione della prescrizione decennale relativa al reato.
Detto dolo deve essere provato specificamente nella forma dell'omissione volontaria di controllo e attivazione dei poteri inibitori sopra descritti rispetto all'operato dell'amministratore con la rappresentazione e volontà anche sotto forma di accettazione del rischio dell'evento lesivo consistente nella dissipazione del patrimonio sociale.
Ebbene non vi è stata in primo grado una tesi difensiva in tal senso e anche in appello la curatela nulla ha argomentato a tale proposito.
In tale contesto rileva il Collegio come manchi una prova sufficiente della sussistenza in capo ai sindaci del suddetto elemento soggettivo pur configurandosi, per i motivi già visti una colpa nel comportamento omissivo di tutti e tre i componenti del collegio.
La colposità comunque, pur applicandosi la prescrizione quinquennale, non comporta l'estinzione dell'azione per quanto già ritenuto dal Collegio rispetto alla decorrenza del termine nell'azione a tutela dei creditori.
******************
40 Chiamata in garanzia di per il sindaco . Pt_1 Parte_5
Chiamata in garanzia per il sindaco Pt_6 Parte_4
Terzo motivo impugnazione : Pt_1
“Nel denegato caso in cui dovesse essere confermata la statuizione emeSA dal Giudice di primo grado in ordine all'applicazione del termine lungo di prescrizione perchè i fatti dedotti rivestono rilievo penale, si impugna e contesta il capo 5 della Sentenza nella parte in cui ha accolto la domanda di manleva svolta dalla TT.ss contro gl Parte_5 Controparte_10
e/o vizio di motivazione e omesso esame di un documento decisivo per il
[...] giudizio in ordine alla domanda di garanzia formulata dalla TT.ss .” _5
Terzo motivo impugnazione : Pt_6
“OmeSA declaratoria di inoperatività della garanzia conseguente alla asserita configurabilità della condotta dolosa dell'assicurato – omeSA valutazione della polizza e delle condizioni, documento indispensabile ai fini del decidere — b) erroneo rigetto dell'eccezione di inoperatività della garanzia assicurativa ratione temporis – erronea declaratoria di nullità della clausola claims made che non prevede l'ultrattività della polizza”.
Gli appellanti chiamati in manleva da e rilevano che, avendo il Parte_5 Parte_4
Tribunale ritenuto la rilevanza penale della responsabilità attribuita ai sindaci avrebbe errato nel ritenere sussistente l'obbligo di garanzia, in realtà non operante in base alle polizze azionate ( di qui il rilievo dell'omeSA valutazione di documento decisivo ); dette polizze infatti escludono la copertura in caso di condotta dolosa quale quella, nel caso di specie, di concorso nel reato di bancarotta fraudolenta per dissipazione.
Il motivo, in astratto fondato alla luce di quanto rilevato in precedenza, è assorbito dall'accertata condotta colposa di e . Parte_5 Parte_4
Per quanto riguarda l'operatività della clausola claims made, relativa solo al motivo di impugnazione per le polizze stipulate da e , la compagnia sostiene Pt_6 Parte_4
l'infondatezza della domanda di garanzia attesa la legittimità di detta clausola che consente il risarcimento solo dei danni richiesti durante la vigenza del contratto;
detta legittimità è stata invece negata dal Tribunale.
41 ha chiamato in causa in quanto, testualmente (atto Parte_4 Parte_6 di citazione per chiamata di terzo) : “all'epoca dei fatti contestati il dott. era Parte_4 assicurato per la responsabilità civile con l Parte_6
( polizza n. 204468 per l'anno 2010/2011 e polizza n. 209689 per l'anno 2011/2012…”
Le polizze in questione, entrambe di durata annuale senza tacito rinnovo sono :
1) n. 204468 per il periodo dal trentuno luglio 2010 al trentuno luglio 2011;
2) n. 209689 per il periodo dal dodici ottobre 2011 al dodici ottobre 2012.
La prima richiesta di risarcimento risale a settembre 2017.
Il Tribunale ha ritenuto : “si deve ritenere che la clausola claims made che escluda le richieste postume appaia immeritevole di tutela, in quanto attribuisce all'assicuratore un vantaggio ingiusto e sproporzionato, senza contropartita per il soggetto assicurato. Infatti, la clausola claims made con esclusione delle richieste postume riduce il periodo effettivo di copertura assicurativa, dal quale resteranno verosimilmente esclusi tutti i danni causati dall'assicurato nella prossimità della scadenza del contratto. E' infatti praticamente impossibile che la vittima d'un danno abbia la prontezza e il cinismo di chiederne il risarcimento illico et immediate al responsabile….. nell'assicurazione della responsabilità civile è ovviamente possibile che l'assicurato causi danni a terzi anche negli ultimi mesi, o giorni, od ore precedenti la scadenza del contratto. … appare evidente che (come si è verificato nella fattispecie) il ben poteva venire a conoscenza ed essere convenuto Pt_4 per il risarcimento del danno, conseguente all'incarico ricoperto nell'ambito della società odierna attrice, anche dopo avere ceSAto da tale carica ed a distanza di anni, nei limiti del termine di prescrizione, allorchè non avevano più necessità di copertura assicurativa. Per poter continuare a godere di quest'ultima, in presenza di una clausola claims made, lo stesso avrebbe dovuto stipulare in proprio altra assicurazione e protrarre la validità del contratto di assicurazione sino alla decorrenza dell'intero termine di prescrizione, pur non svolgendo più incarichi professionali”.
Il motivo di impugnazione è fondato.
Nel caso di specie non vi era alcun contratto vigente all'epoca della richiesta risarcitoria che garantisse i rischi oggetto della presente causa in quanto ( come dedotto senza contestazioni da per il periodo 2016/2017 anche se ha depositato una polizza per Pt_6
42 il periodo 2014/2015 ); la polizza vigente tra le parti a settembre 2017 ( ossia allorquando la curatela ha chiesto il risarcimento ) e che prevedeva la “clausola di retroattività” ossia la copertura per fatti, come quelli di specie, commessi nel quinquennio precedente, espreSAmente escludeva le attività svolte come sindaco.
Lo stesso non ha infatti azionato detta polizza, richiamandosi unicamente a Parte_4 quelle del 2011 e del 2012 e sostenendo per queste la nullità della clausola claims made.
Solo su queste polizze pertanto deve essere svolta l'indagine.
Come correttamente dedotto dalla difesa di l'assicurazione dei professionisti è Pt_6 divenuta obbligatoria dal quindici agosto 2013.
L'art. 5 del regolamento di cui al dpr 137/2012 ( attuativo della disposizione di cui all'art. 3 comma 5 d.l. 138/2011 convertito in l. 148/2011 ) ha stabilito :
“Obbligo di assicurazione
1. Il professionista è tenuto a stipulare, anche per il tramite di convenzioni collettive negoziate dai consigli nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti, idonea assicurazione per i danni derivanti al cliente dall'esercizio dell'attività professionale, comprese le attività di custodia di documenti e valori ricevuti dal cliente stesso. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza professionale, il relativo massimale e ogni variazione successiva.
2. La violazione della disposizione di cui al comma 1 costituisce illecito disciplinare.
3. Al fine di consentire la negoziazione delle convenzioni collettive di cui al comma 1,
l'obbligo di assicurazione di cui al presente articolo acquista efficacia decorsi dodici mesi dall'entrata in vigore del presente decreto”.
L'art. 3 comma cinque d.l. 138/2011 convertito in L. 148/2011 ha previsto:
“A tutela del cliente, il professionista è tenuto a stipulare idonea assicurazione per i rischi derivanti dall'esercizio dell'attività professionale. Il professionista deve rendere noti al cliente, al momento dell'assunzione dell'incarico, gli estremi della polizza stipulata per la responsabilità professionale e il relativo massimale. Le condizioni generali delle polizze assicurative di cui al presente comma possono essere negoziate, in convenzione con i propri iscritti, dai Consigli Nazionali e dagli enti previdenziali dei professionisti”
La legge 124 del quattro agosto 2017 ha integrato la disposizione prevedendo : “… In ogni caso, fatta salva la libertà contrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizze 43 assicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offerta di un periodo di ultrattività della copertura per le richieste di risarcimento presentate per la prima volta entro i dieci anni successivi e riferite a fatti generatori della responsabilità verificatisi nel periodo di operatività della copertura. La disposizione di cui al periodo precedente si applica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validità alla data di entrata in vigore della presente disposizione. A tal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertà contrattuale, le compagnie assicurative propongono la rinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuove condizioni di premio”.
Ebbene, dal dettato normativo si evidenziano innanzitutto tre aspetti: 1) allorquando sono state stipulate le polizze azionate da nel presente giudizio l'assicurazione non Parte_4 era obbligatoria;
2) una volta divenuta obbligatoria ( tredici agosto 2013 ) e fino all'entrata in vigore della legge 124/2017 il legislatore non ha sancito alcun obbligo di prevedere l'ultrattività della polizza ( ossia la copertura di fatti verificatisi durante il periodo assicurato ma denunciati dopo come nel caso di specie ) ; b) la clausola di ultrattività è inserita obbligatoriamente anche per i contratti vigenti al momento dell'entrata in vigore della norma
( quattordici agosto 2017 ) ma “a tal fine, a richiesta del contraente… la compagnia propone nuove condizioni di premio”.
Occorre poi rilevare come le polizze azionate, pur non prevedendo l'ultrattività, comunque prevedevano una retroattività quinquennale per cui coprivano fatti verificatisi prima della stipula ma denunciati durante la vigenza contrattuale.
Ben avrebbe potuto quindi continuare per gli anni successivi a stipulare polizze Parte_4 anche per l'attività di sindaco con clausola di retroattività, tanto più che ciò ha fatto pur limitando l'oggetto; osserva poi la Corte come la polizza del 2014 prodotta da , ossia Pt_6 prima della modifica del 2017, prevedeva già non solo la retroattività come per quelle precedenti ma anche l'ultrattività decennale.
Non è pertanto vero, nel caso concreto, che non vi fosse la possibilità di coprire eventi verificatisi a ridosso della scadenza del contratto;
sarebbe bastato continuare a stipulare la medesima polizza anche per gli anni successivi pagando un premio adeguato e a tale proposito il fatto che avesse ceSAto la propria attività di sindaco comunque Parte_4 non costituisce un elemento dirimente;
la libera scelta di escludere da un certo punto in poi la copertura ha avuto del resto come contropartita una netta diminuzione del premio.
44 Come infatti si rileva confrontando i documenti contrattuali prodotti per l'anno 2010/2011, con un massimale di € 520.000,00 a sinistro il premio pagato, sulla base di un fatturato stimato di € 125.000,00 annui oltre a € 81,5 per ogni incarico di sindaco è stato di €1.507,00; alle medesime condizioni il premio per l'anno successivo è stato di € 1.808,00.
Ebbene, per il 2014 pur in presenza di un raddoppio del massimale il premio, con l'esclusione dell'attività di sindaco ma mantenendo il fatturato annuo di € 125.000,00, è stato nettamente ridotto a € 1.000,00.
In buona sostanza l'assetto negoziale regolamentato nelle polizze azionate stabilisce un congruo bilanciamento degli interessi delle parti, prevedendo la retroattività quinquennale anche se non l'ultrattività, coprendo anche i sinistri per l'attività di sindaco, a fronte di un premio adeguato .
D'altro canto come ritenuto da Cass. ss.uu. 22437/2018 in motivazione “la clausola “claims made” non è nulla, né è immeritevole di tutela ex art. 1322 cod. civ., potendo, semmai, incidere sulla causa del contratto, rendendolo nullo. Ciò che si verifica quando il contratto cui eSA risulti apposta non sia adeguato alle esigenze dell'assicurato ….”
In tale contesto l'adeguatezza non può spingersi fino a porre a carico dell'impresa di assicurazione un obbligo di protezione ulteriore rispetto all'assetto contrattuale né può avere significativa rilevanza, al contrario di quanto ritenuto dal Tribunale, il fatto che, considerando i singoli contratti atomisticamente, resterebbero in ipotesi privi di tutela sinistri verificatisi a ridosso della scadenza.
In primo luogo infatti nel caso concreto non si è verificata detta ipotesi in quanto i sinistri si sono verificati in piena vigenza contrattuale;
in secondo luogo è stato proprio l'assicurato ad aver scelto tra le varie strade percorribili quella corrispondente alle proprie esigenze e a pagare il premio relativo, premio sulla cui congruità rispetto alle condizioni negoziali nessuno ha svolto contestazioni.
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Quantificazione dei danni e ripartizione interna
Quinto motivo appello Parte_3
“Erronea quantificazione dei danni -errore riferito alla singola posizione dell'appellante - errori riferiti all'intero collegio sindacale”
45 Quinto motivo appello Pt_1
“impugnazione del capo 3 della Sentenza nella parte in cui determina in eguale misura le quote di responsabilità di amministratore e Sindaci. OmeSA e/o illogicità e contraddittorietà della motivazione. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.
Sesto motivo appello Pt_1
“impugnazione del capo 4 della Sentenza in ordine alla quantificazione dei danni. Omesso esame di atti, documenti e fatti decisivi per il giudizio. Violazione e/o falsa applicazione di norme di diritto”.
La difesa sostiene che il Tribunale erroneamente: Parte_3
a) avrebbe pronunciato una condanna in solido in assenza di domanda del fallimento;
b) non avrebbe indicato i criteri di quantificazione del danno e non avrebbe distinto le quote delle singole responsabilità considerando tra l'altro per l'appellante che la società era stata per tre anni in liquidazione e non era stata verificata la responsabilità del liquidatore per mancato recupero delle somme;
c) avrebbe attribuito come danno al sindaco anche l'erogazione a di Parte_3 P_
€ 410.000,00 avvenuta a marzo 2012 non considerando che la ceSAzione dalla carica era avvenuta ad aprile per cui l'appellante non avrebbe avuto il tempo e il modo di avvedersi dell'erogazione steSA e comunque non vi erano documenti attestanti il contrario;
d) in assenza di prove certe riguardo alla quantificazione del danno, avrebbe omesso di calcolarlo con il criterio dei cd. netti patrimoniali che avrebbe portato a carico dell'appellante una condanna non superiore a 3.000,00/4.000,00 euro.
La difesa sostiene che il Tribunale erroneamente: Pt_1
a) avrebbe genericamente e senza reale motivazione attribuito la responsabilità ai debitori solidali in pari misura mentre la responsabilità del collegio sindacale sarebbe stata al massimo un terzo del danno attesa la maggiore incidenza dell'attività dell'amministratore;
b) avrebbe calcolato il danno sulla base delle somme erogate senza applicare il criterio dei cd. netti patrimoniali che avrebbe portato, sulla base dei calcoli corretti, a un danno a carico di di soli € 3.512,56. Parte_5
46 Per quanto riguarda l'asserita assenza di domanda di condanna in solido da parte del fallimento il profilo di doglianza è infondato in quanto : a) si tratta di risarcimento del danno extracontrattuale ( tale è la natura dell'azione ex art. 2394 c.c. esercitata dal Curatore ex art. 146 l.f. e accolta in questa sede ) per cui la solidarietà deriva ex lege dall'art. 2055 c.c.;
b) nell'atto di citazione di primo grado la curatela ha chiesto la condanna di tutti i convenuti
( amministratore e sindaci ) al risarcimento del danno totale per cui anche sotto un profilo interpretativo sussiste la richiesta in via solidale;
c) la solidarietà dal lato passivo si presume ex art. 1294 c.c..
Per quanto riguarda il profilo relativo all'erogazione di € 410.000,00 l'infondatezza è già stata motivata per cui valgono le sopra esposte valutazioni.
Per quanto riguarda il criterio dei netti patrimoniali lo stesso è inapplicabile in quanto l'art. 2486 c.c. concerne le ipotesi di danni conseguenti all'illegittima protrazione dell'attività sociale pur in presenza dei presupposti per lo scioglimento. Nella presente fattispecie al contrario lo stato di liquidazione è stato deliberato in sede di approvazione del primo bilancio con cui è stata accertata la perdita del capitale sociale né sono stati richiesti o dedotti o comunque accertati comportamenti del liquidatore che abbiano aggravato i danni già verificati. Non solo, si rileva ad abundantiam come il criterio dei netti patrimoniali sia residuale, applicabile quindi laddove non sia possibile verificare in altro modo il danno. Nel caso di specie al contrario gli esborsi sono perfettamente quantificabili in quanto documentalmente provati.
Per quanto riguarda la graduazione della responsabilità i motivi sono infondati.
Occorre preliminarmente precisare come non poSA essere accolta la domanda svolta da solo in secondo grado e quindi tardivamente di “condannarlo, senza Parte_3 vincolo di solidarietà al pagamento del solo importo da lui dovuto per quota di sorte e spese di lite” in quanto nei confronti del creditore vige il principio di solidarietà in pari quota ex art. 2055 c.c. e comunque, nei confronti degli altri condebitori, non risulta che Parte_3 abbia pagato una quota superiore rispetto a quella dovuta tanto che nessuna domanda di restituzione è stata avanzata.
Occorre poi rilevare come , in assenza di domanda di ripartizione delle responsabilità Pt_1 da parte della garantita , non può esercitare il relativo diritto se non in via Parte_5
47 surrogatoria ma della sussistenza dei relativi presupposti nulla è stato argomentato dalla compagnia di assicurazione.
A prescindere da detta considerazione il Tribunale, al contrario di quanto affermato da
( pag. 50 dell'atto di appello ) ha fornito una motivazione espreSA sul perché Pt_1 riteneva la pari responsabilità dei sindaci e dell'amministratore.
Ha infatti affermato : “Si deve poi ritenere che le condotte addebitate a tutti i soggetti chiamati a rispondere del danno in questione siano idonee a contribuire in eguale misura alla sua causazione, non essendo attribuibile al comportamento dell'uno un'efficienza causale maggiore rispetto a quello degli altri, e che, anche sotto il profilo dell'entità della colpa, la violazione dei doveri derivanti dall'incarico rispettivamente rivestito deve considerarsi di gravità equivalente, in considerazione della pari incidenza sullo svolgimento corretto dell'attività sociale che la legge attribuisce alle funzioni dei diversi organi societari, dovendosi dunque giungere alla conclusione che le quote di responsabilità idealmente attribuibili a ciascun convenuto siano da determinarsi in eguale misura per ciascun condebitore solidale”.
Si tratta invero, di una valutazione specifica e che è consequenziale alle risultanze documentali.
A fronte di detta motivazione si è limitata a richiamare giurisprudenza di merito che Pt_1 riconosce al collegio sindacale un grado di responsabilità nei rapporti interni inferiore rispetto a quella dell'amministratore ma già a livello di allegazione non ha agganciato detti principi specificamente al caso concreto del sindaco e non ha indicato rispetto a quali Parte_5 specifici parametri la suddetta avrebbe avuto nello specifico una rilevanza causale e un grado di colpa minore tale da giustificare una diversa graduazione.
L'appellante si è infatti limitata ad affermare “Orbene, nel caso di specie era stato Pt_1 richiesto espreSAmente, per il denegato caso di accoglimento, anche parziale, delle domande avanzate dal e di accertamento in capo al TT.SA di Parte_8 Parte_5 una qualsivoglia responsabilità, al Giudice di Prime cure di graduare la responsabilità della
TT.SA in rapporto alla colpa ed all'effettivo apporto causale nel danno…., ma _5 ciononostante il Tribunale, contrariamente a quanto sancito dalla giurisprudenza sia di merito che di legittimità, ha omesso di provvedere in tal senso, rilevando - genericamente e senza alcuna motivazione e/o indicazione da cui ha tratto il proprio (erroneo) convincimento - che le condotte di tutti i soggetti convenuti da (amministratore Parte_8
48 e sindaci) hanno contribuito in eguale misura alla causazione del danno, non essendo - a suo dire - attribuibile (senza esplicitarne le specifiche ragioni) al comportamento dell'uno un'efficienza causale maggiore rispetto a quello degli altri. Non sfugge, poi, allo scrivente, peraltro, come il Giudice di prime cure, per sua steSA ammissione, considerato che fa riferimento a "quote idealmente attribuibili", non abbia provveduto a verificare in concreto l'incidenza delle eventuali diverse condotte poste in essere dall'amministratore e dai sindaci della fallita! In virtù di tutto quanto sopra esposto, l'odierna esponente chiede che, nel denegato caso in cui dovesse essere confermata anche in questa sede la responsabilità dell'organo di controllo d , di cui ha fatto parte l'RA, TT.ss , in CP_1 Parte_5 riforma della Sentenza censurata, il risarcimento del danno eventualmente attribuibile ai sindaci in via solidale sia determinato - in applicazione dei principi giurisprudenziali sopra richiamati - in misura non superiore ad 1/3 dell'ammontare del danno complessivamente accertato”
La difesa ha parimenti svolto un motivo di impugnazione inidoneo a scalfire la Parte_3 motivazione del Giudice di prime cure limitandosi ad affermare : “Molto correttamente alle pagg. 54/61 ha contestato la quantificazione operata Parte_1 dal Tribunale di Roma. Al fine di evitare inutili ripetizioni il rag. reitera e fa Parte_3 proprie le considerazioni di tale parte appellante, di cui sul punto chiede espreSAmente
l'accoglimento. È palese in ogni caso che la eventuale responsabilità del rag. Parte_3 per violazione del dovere di vigilanza di cui all'art. 2407 co. 2 c.c. doveva essere al più determinata in un terzo sul residuo dell'importo attribuibile all'amministratore sempre previa determinazione dell'effettivo apporto causale del Collegio Sindacale nella produzione dell'evento. All'uopo non va dimenticato che la società ha avuto un periodo di liquidazione di oltre tre anni dagli eventi contestati e dalle dimissioni dell'odierno appellante incidentale, nel corso dei quali il Tribunale avrebbe dovuto identificare il grado di responsabilità del liquidatore per il comportamento omissivo nel recupero delle somme ritenute come dovute”.
Il richiamo invero generico al periodo di liquidazione infine non è fondato poiché si tratta di fase successiva allo scioglimento della società e anche in questo caso manca qualsiasi aggancio specifico rispetto a quali sarebbero stati in teoria gli adempimenti omessi dal liquidatore idonei ad incidere sulla ripartizione interna delle responsabilità tra sindaci e amministratore.
49 **************
Istanze istruttorie e onere della prova
Quarto motivo appello : Parte_2
“violazione di legge e vizi di motivazione. sulla mancata ammissione dei mezzi istruttori richiesti in primo grado prova testimoniale ordine di esibizione ai terzi ordine di esibizione al fall. Icein”
Quinto motivo appello Parte_2
“omesso stralcio dei documenti avversari non illustrati nelle difese”
Sesto motivo appello in parte: Parte_5
“mancata ammissione di mezzi istruttori”
Parte_13
“richiesta ctu tecnico – contabile al fine di avvalorare, anche in punto quantum, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia danno per la Società fallita e, in ogni caso, l'assoluta insussistenza di qualsivoglia responsabilità in capo all'Organo di controllo di cui ha fatto parte l' , TT.SA e/o, nel denegato caso, la diversa (e di gran lunga Parte_9 _5 inferiore) effettiva quantificazione dei danni ascrivibili al Sindaco ” Parte_14
Gli elementi probatori acquisiti in corso di causa hanno consentito la completa ricostruzione della vicenda sia riguardo all'an che al quantum risarcitorio per cui le domande di supplemento istruttorio risultano superflue.
In particolare le prove testimoniali articolate dalla difesa nonché la richiesta di Pt_2 esibizione dell'accordo di ristrutturazione del debito e le proposte di concordato fallimentare riguardano la posizione di IM e IN per cui non sono direttamente riferibili a CP_1
e al più dimostrerebbero la possibilità di risanamento o di chiusura del fallimento, cosa ben diversa dal ripianamento delle perdite di . CP_1
Detti documenti sono poi comunque inconferenti nei riguardi della valutazione in ordine alla corrispondenza delle operazioni compiute dall'amministratore rispetto agli interessi dei creditori , tanto che per quest'ultima società non risulta che sia intervenuto un CP_1 altrettanto piano di ristrutturazione e tantomeno una proposta di concordato fallimentare.
Parimenti inammissibili risultano le richieste di ordine di esibizione dei libri giornale e degli estratti conto in quanto la motivazione addotta ossia “contestualizzare le condotte di CP_1
nel contesto di operatività del GR GR tra il 2011 e il 2012” risulta generica CP_1
50 e comunque le dinamiche di gruppo sono state ricostruite in modo sufficiente sulla base della copiosa documentazione prodotta.
Per quanto riguarda la richiesta di stralcio dei documenti prodotti tempestivamente dalla curatela in primo grado in quanto non sarebbe stata data una compiuta motivazione del perché fossero stati prodotti l'istanza è infondata.
Si trattava infatti dei bilanci e Ragfin nonché dei verbali di assemblea e del collegio CP_1 sindacale utilizzati per la valutazione della richiesta risarcitoria e richiamati dalla curatela a supporto della relazione del consulente di parte per cui la loro rilevanza non necessitava di ulteriori precisazioni.
sostiene poi che erroneamente il Tribunale avrebbe recepito acriticamente la Parte_5 relazione del consulente fallimentare, relazione tra l'altro da ritenersi inconferente e parziale.
In realtà come risulta dalla sopraesposta motivazione la relazione è utilizzabile per quanto riguarda i dati storici non contestati mentre per le valutazioni la pronuncia sia in primo grado che nel presente ne prescinde.
Per quanto riguarda poi la richiesta di prova testimoniale sul funzionamento del gruppo
Ligresti le evidenze probatorie documentali già hanno consentito una ricostruzione idonea al limitato fine della statuizione della presente causa per cui, a prescindere dalla mancata specifica riproposizione dei capitoli in appello, comunque si tratta di istruttoria superflua.
Deve infine essere respinta l'istanza di ctu contabile essendo i conteggi relativi all'entità del danno e ai criteri di ripartizione risultanti già dalla documentazione in atti senza necessità di ausilio tecnico.
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In sintesi i danni rispetto a cui è responsabile in solido il collegio sindacale e l'amministratore in favore della curatela sono pari a:
a) € 300.000,00 per l'acquisto della quota in Ragfin;
b) € 5.130.000,00 per i versamenti in conto capitale;
c) € 789.000,00 per il cash pooling;
TOTALE : € 6.219.000,00 somma da rivalutare da marzo 2012 alla sentenza di primo grado
(pubblicata il tredici aprile 2023), ossia adottando un criterio già utilizzato dal Tribunale e
51 non contestato: l'importo è quindi pari a € 7.493.895,00 oltre interessi legali dal tredici aprile
2023 ( data della pubblicazione della sentenza di primo grado ) al saldo.
Per quanto riguarda poi l'amministratore lo stesso è tenuto da solo al risarcimento in favore della curatela per l'ulteriore somma di € 917.000,00 rivalutata fino alla sentenza di primo grado in € 1.104.985,00 oltre interessi legali dal tredici aprile 2023 al saldo.
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Restituzioni.
ha pagato in sede esecutiva al fallimento nel corso del presente grado € 2.495.000,00 Pt_1
e ne chiede la restituzione.
Dovendo , seppur in via solidale, risarcire al fallimento una somma maggiore Parte_5 non vi è luogo a restituzione. Diversa domanda è quella di regresso nei confronti dei condebitori solidali che non è stata proposta in modo specifico né argomentata per cui non può essere esaminata nel presente giudizio.
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Spese legali.
Sesto motivo appello D'RO
Sesto motivo appello
[...]
motivo appello Pt_15 _5
Settimo motivo appello Pt_1
Per quanto riguarda il fallimento le spese di primo grado sono state poste a carico di amministratore e sindaci in solido e liquidate in complessivi € 48.000,00 oltre € 3.399,00 per esborsi, rimborso forfettario del 15%, IVA e CA.
Per quanto riguarda la posizione la condanna in favore di è stata pari Pt_1 Parte_5
a € 24.668,00 per compensi, oltre rimborso forfettario spese generali al 15%, iva e cpa come per legge.
, e sostengono che erroneamente il Parte_3 Parte_4 Parte_5
Tribunale avrebbe omesso di compensare almeno parzialmente le spese in favore del
52 fallimento considerata la soccombenza riguardo alla domanda di condanna di
€37.000.000,00 relativa alla distribuzione di dividendi.
contesta inoltre la solidarietà della condanna non essendoci istanza di Parte_3 parte.
I motivi sono infondati. La condanna a una minor somma comunque comporta l'applicazione del minore scaglione tariffario per cui ben può il Giudice liquidare l'importo senza compensazione, strumento che comunque è utilizzabile in via discrezionale e non obbligatorio come stabilito dall'art. 92 terzo comma c.p.c..
Per quanto riguarda la solidarietà l'art. 97 c.p.c. primo comma stabilisce : “Se le parti soccombenti sono più, il giudice condanna ciascuna di esse alle spese e ai danni in proporzione del rispettivo interesse nella causa. Può anche pronunciare condanna solidale di tutte o di alcune tra esse, quando hanno interesse comune”.
La norma non prevede la necessità di istanza di parte e rimette la statuizione alla prudente valutazione del Giudice: l'unico presupposto è la comunanza di interessi che riguarda in buona sostanza la convergenza delle questioni trattate;
ciò è avvenuto nel caso di specie laddove il fulcro della causa riguardava atti di amministrazione che concernevano, nei rispettivi ruoli, tutti i convenuti i quali hanno parimenti sollevato eccezioni di prescrizione e decadenza.
afferma inoltre che correttamente il Tribunale ha condannato la compagnia di Parte_5 assicurazione a rifonderle le spese di lite ma erroneamente avrebbe omesso di Pt_1 liquidare le spese vive pari a € 3.372,00 riguardanti il contributo unificato, tanto più che tale voce era stata liquidata nelle spese riconosciute al fallimento.
Il motivo è infondato in quanto la condanna alle spese di lite automaticamente si estende al contributo unificato per cui non vi è alcuna necessità di integrazione del decisum.
Come indicato a tale proposito condivisibilmente da Cass. 18529 del 2019 “In tema di spese processuali, qualora il provvedimento giudiziale rechi la condanna alle spese e, nell'ambito di eSA, non contenga alcun riferimento alla somma pagata dalla parte vittoriosa a titolo di contributo unificato, la decisione di condanna deve intendersi estesa implicitamente anche alla restituzione di tale somma, in quanto il contributo unificato, previsto dall'art. 13 del d.P.R. n. 115 del 2002, costituisce un'obbligazione "ex lege" di importo predeterminato, che grava sulla parte soccombente per effetto della steSA condanna alle spese, la cui statuizione
53 può conseguentemente essere azionata, quale titolo esecutivo, per ottenere la ripetizione di quanto versato in adempimento di quell'obbligazione.”
Per quanto riguarda l'appello lo stesso è infondato. Il Tribunale ha riconosciuto infatti Pt_1
l'importo minimo ( € 24.668,00 ) rispetto allo scaglione di riferimento parametrato sul massimale di polizza azionata da . E' bensì vero che le spese liquidate a carico Parte_5 di per la relativa polizza sono state pari a € 11.229,00 ma ciò solo in quanto il Parte_6 massimale di polizza e quindi il valore della causa era in tal caso di € 500.000,00 per cui era diverso lo scaglione tariffario.
Spese di primo grado
La parziale modifica della sentenza impugnata comporta la neceSAria riconsiderazione delle spese di lite per il primo e il secondo grado.
Ebbene, per le spese relative alla chiamata in causa di rispetto ad Pt_6 Parte_4 sussistono giusti motivi per la compensazione totale per entrambi i gradi, atteso il dibattito giurisprudenziale e dottrinale sul tema delle clausole on claims made oggetto di diverse interpretazioni nel corso degli anni, anche confliggenti tra loro, nonché di interventi normativi importanti nella materia della responsabilità professionale come sopra indicato.
Per le spese di lite in favore della curatela per entrambi i gradi deve essere applicato per tutti i soccombenti lo scaglione tariffario da € 4.000.001,00 a € 8.000.000,00 ( considerando le somme riconosciute al netto di rivalutazione e interessi ).
L'importo è prossimo ai valori minimi considerando le questioni trattate, in gran parte oggetto di consolidati orientamenti giurisprudenziali e le difese svolte dalle parti;
per il secondo grado è esclusa la fase istruttoria in quanto non tenuta.
La liquidazione è quella di cui in dispositivo.
Per quanto riguarda le spese relative alla domanda di manleva svolta da nei Parte_5 confronti di il rigetto dell'impugnazione comporta la condanna alle spese a carico del Pt_1 soccombente anche per il presente grado nei valori minimi senza fase istruttoria in quanto non tenuta.
54 Per quanto riguarda l'applicabilità dell'art. 13 comma 1 quater dpr 115del 2002 ( introdotto dall'art 1 comma 17 l. 228/2012 ) la Corte deve dare atto della sussistenza del presupposto processuale per a seguito della presente statuizione di rigetto;
sono peraltro Parte_1 sempre fatti salvi gli accertamenti successivi demandati all'amministrazione giudiziaria.
Come infatti affermato da Cass. ss. UU 4315/2020 con statuizione che il Collegio ritiene di adottare “In tema di raddoppio del contributo unificato a carico della parte impugnante ex art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002, l'attestazione del giudice dell'impugnazione della sussistenza del presupposto processuale per il versamento dell'importo ulteriore (c.d. doppio contributo) può essere condizionata all'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, che spetta all'amministrazione giudiziaria accertare, tenendo conto di cause di esenzione o di prenotazione a debito, originarie o sopravvenute,
e del loro eventuale venir meno.”
P.Q.M.
La Corte di Appello di Roma definitivamente pronunciando, ogni altra domanda ed eccezione respinta, in parziale riforma della sentenza n. 6220/2023 del Tribunale di Roma, sezione specializzata imprese condanna , e in solido a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagare alla curatela fallimentare di CP_1 Controparte_1 Controparte_1
€ 7.493.895,00 oltre interessi legali dal tredici aprile 2023 ( data della pubblicazione della sentenza di primo grado ) al saldo.
ND a pagare alla curatela fallimentare di Parte_2 Controparte_1
l'ulteriore somma di € 1.104.985,00 oltre interessi legali dal tredici
[...] aprile 2023 al saldo.
Accerta che le somme suddette sono al lordo dell'importo di € 2.495.000,00 corrisposto alla curatela fallimentare nel corso del presente grado di appello da Parte_1
per il certificato
[...] NumeroDi_2
Respinge nei confronti della curatela fallimentare la domanda di restituzione di
€2.495.000,00 avanzata da per il certificato Parte_1
AEAW0019922.
55 Respinge la domanda di manleva avanzata da nei confronti di Parte_4 [...]
Controparte_2
ND , e in solido a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagare alla curatela fallimentare di le Controparte_1 spese di primo grado liquidate in complessivi € 35.000,00 oltre rimborso forfettario del 15%,
IVA, CA e contributo unificato.
ND , e in solido a Parte_2 Parte_3 Parte_4 Parte_5 pagare alla curatela fallimentare di le Controparte_1 spese del secondo grado liquidate in complessivi € 25.000,00 oltre rimborso forfettario del
15%, IVA, CA e contributo unificato.
ND per il certificato AEAW0019922 a pagare a Parte_1
le spese del presente grado liquidate in complessivi € 15.643,00 oltre rimborso Parte_5 forfettario del 15%, IVA e CA, confermando per il primo grado la liquidazione del Tribunale.
Compensa interamente le spese di entrambi i gradi di giudizio tra e Parte_4 [...]
Controparte_2
Si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento a carico di Parte_1
per il certificato AEAW0019922 di un ulteriore importo a titolo di contributo
[...] unificato pari a quello dovuto per la steSA impugnazione ( art. 13 comma 1 quater dpr 115 del 2002 introdotto dall'art. 1 comma 17 l. 228/2012 ) salvo l'accertamento dell'effettiva debenza del contributo unificato iniziale, demandato all'amministrazione giudiziaria
Roma, camera di consiglio del tre febbraio 2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Marina Tucci ED TT TH de Courtelary
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