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Sentenza 20 marzo 2025
Sentenza 20 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 20/03/2025, n. 2357 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 2357 |
| Data del deposito : | 20 marzo 2025 |
Testo completo
N. R.G. 45901/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45901/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEONE SALVATORE ed elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 27 74023 GROTTAGLIE presso il difensore avv. LEONE SALVATORE
ATTRICE contro
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , in qualità di proprietaria della motrice Controparte_2
Magirius tg. CA736GM e del semirimorchio Campana tg. FO 013996 e la Controparte_1 in qualità di compagnia assicurativa RCA, per sentirli condannare al risarcimento dei
[...] danni subiti nel sinistro avvenuto in data 12.04.2022.
Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, cpc, veniva esperita la fase istruttoria con l'escussione di un teste attraverso la prova delegata, esaurita la quale veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza il giudice tratteneva in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche.
pagina 1 di 3 Parte attrice afferma che in data 12.04.22 il complesso veicolare trattore stradale targato EX069VT e semirimorchio targato XA083PW di sua proprietà e condotto nell'occasione dall'autista , viaggiavano sull'autostrada A14, direzione sud, km Controparte_3
338+100, all'altezza della galleria San Marco. Giunto all'altezza del comune di Roseto degli Abruzzi dal tir di proprietà della ditta convenuta si sganciava un'intera ruota dal semirimorchio che, rimbalzando, andava ad impattare contro il tir della Parte_1 Parte_1 procurando un danno al radiatore dal quale iniziava ad uscire del fumo.
[...]
La domanda di parte attrice merita di essere accolta. Gli atti e i documenti di causa, quale il verbale dei pubblici ufficiali intervenuti, confermano la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice, come anche le prove testimoniali assunte, il teste sig. sui capitoli della memoria di parte attrice, così affermava: Tes_1
“Ad un certo punto dal tir si è staccato lo pneumatico ed il cerchio in ferro, quindi tutta la ruota gemellare articolare sinistra.” Ed ancora Lo pneumatico, mentre il TIR era quasi difronte a noi, dopo essersi staccato dalla sua sede naturale, ha effettuato alcuni rimbalzi sull'asfalto a velocità sostenuta per poi sbattere violentemente contro la parte centrale anteriore del nostro mezzo.”
Nel verbale il sig. conducente del veicolo antagonista affermava: “impegnavo Persona_1 la corsia destra, unica percorribile per presenza di lavori in corso con carreggiata a doppio senso di circolazione, improvvisamente notavo un piccolo sbandamento del rimorchio e continuavo la marcia. Successivamente fuori dai lavori venivo affiancato da un'autovettura il cui conducente mi faceva capire di aver perso una ruota.” Gli agenti intervenuti hanno così ricostruito la dinamica del sinistro:” Dalle indagini finora compiute si ritiene che l'evento infortunistico si sia così verosimilmente verificato: Persona_1 alla guida dell'autoarticolato “A” targato CA736GM/FO013886, solo a bordo, percorreva la corsia di sorpasso dall'autostrada A/14 con direzione sud/nord. Giunto nei pressi del km 338+100, esattamente interno galleria “SAN MARCO2 tratto di strada rettilineo e pianeggiante con doppio senso di marcia causa cantiere con chiusura galleria direzione nord, da fondo stradale asciutto. Perdeva la ruota (pneumetico + cerchio in ferro dell'anteriore sinistro gemellare esterno del semirimorchio). Tale ruota, nel rimbalzo, veniva investito dal complesso veicolare “B” trattore stradale targato EX069VT e semirimorchio targato XA083PW condotto dal sig. con n. 1 passeggeri Controparte_3 proveniente in direzione nord/sud in corsia di marcia. dal trattore stradale del fumo dal radiatore. Immediatamente, spegneva il trattore stradale e chiamava i soccorsi.”
Per quanto concerne i danni ai mezzi dell'attrice questi risultano quantificati dalle fatture prodotte che attestano i costi resi necessari alla riparazione e pari ad € 16.098,29 come corredate dalle distinte di pagamento.
Per quanto sopra esposto, accoglie la domanda di parte attrice e condanna i convenuti, in via tra loro solidale al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.098,29 oltre rivalutazione e interessi di legge dal pagamento al saldo.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55 del 2014 aggiornato al 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi e in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le spese stragiudiziali antecedenti e propedeutiche alla introduzione del giudizio, si osserva che per orientamento consolidato “hanno natura di danno emergente e vanno rimborsate solo se documentato il relativo esborso” (Cass. Sez. 3, ordinanza n.15732 del 17.05.2022). Nel caso di specie non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, quindi manca la prova che l'attrice ha sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata e dichiarata la responsabilità in capo al convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa e quella solidale della compagnia convenuta;
• condanna i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo , al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti da , al Parte_1 pagamento della somma di € 16.098,29 oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo;
• condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in
€ 5.077,00 per compenso professionale, e in € 264,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA, (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte), da distrarsi a favore dell'avv.Salvatore Leone dichiaratosi antistatario.
Milano, 20 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 3 di 3
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
DECIMA CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice dott. Alexia Dulcetta ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 45901/2022 promossa da:
(C.F. ), con il patrocinio Parte_1 P.IVA_1 dell'avv. LEONE SALVATORE ed elettivamente domiciliato in VIA GRAMSCI, 27 74023 GROTTAGLIE presso il difensore avv. LEONE SALVATORE
ATTRICE contro
Controparte_1
Controparte_2
CONVENUTI-CONTUMACI
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da fogli allegati al verbale d'udienza di precisazione delle conclusioni.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con atto di citazione ritualmente notificato, Parte_1 conveniva in giudizio , in qualità di proprietaria della motrice Controparte_2
Magirius tg. CA736GM e del semirimorchio Campana tg. FO 013996 e la Controparte_1 in qualità di compagnia assicurativa RCA, per sentirli condannare al risarcimento dei
[...] danni subiti nel sinistro avvenuto in data 12.04.2022.
Nessuno si costituiva per i convenuti che venivano dichiarati contumaci.
Concessi i termini di cui all'art.183, 6 comma, cpc, veniva esperita la fase istruttoria con l'escussione di un teste attraverso la prova delegata, esaurita la quale veniva fissata l'udienza per la precisazione delle conclusioni. A tale udienza il giudice tratteneva in decisione con assegnazione dei termini di legge per il deposito delle comparse conclusionali e le repliche.
pagina 1 di 3 Parte attrice afferma che in data 12.04.22 il complesso veicolare trattore stradale targato EX069VT e semirimorchio targato XA083PW di sua proprietà e condotto nell'occasione dall'autista , viaggiavano sull'autostrada A14, direzione sud, km Controparte_3
338+100, all'altezza della galleria San Marco. Giunto all'altezza del comune di Roseto degli Abruzzi dal tir di proprietà della ditta convenuta si sganciava un'intera ruota dal semirimorchio che, rimbalzando, andava ad impattare contro il tir della Parte_1 Parte_1 procurando un danno al radiatore dal quale iniziava ad uscire del fumo.
[...]
La domanda di parte attrice merita di essere accolta. Gli atti e i documenti di causa, quale il verbale dei pubblici ufficiali intervenuti, confermano la ricostruzione dei fatti così come operata da parte attrice, come anche le prove testimoniali assunte, il teste sig. sui capitoli della memoria di parte attrice, così affermava: Tes_1
“Ad un certo punto dal tir si è staccato lo pneumatico ed il cerchio in ferro, quindi tutta la ruota gemellare articolare sinistra.” Ed ancora Lo pneumatico, mentre il TIR era quasi difronte a noi, dopo essersi staccato dalla sua sede naturale, ha effettuato alcuni rimbalzi sull'asfalto a velocità sostenuta per poi sbattere violentemente contro la parte centrale anteriore del nostro mezzo.”
Nel verbale il sig. conducente del veicolo antagonista affermava: “impegnavo Persona_1 la corsia destra, unica percorribile per presenza di lavori in corso con carreggiata a doppio senso di circolazione, improvvisamente notavo un piccolo sbandamento del rimorchio e continuavo la marcia. Successivamente fuori dai lavori venivo affiancato da un'autovettura il cui conducente mi faceva capire di aver perso una ruota.” Gli agenti intervenuti hanno così ricostruito la dinamica del sinistro:” Dalle indagini finora compiute si ritiene che l'evento infortunistico si sia così verosimilmente verificato: Persona_1 alla guida dell'autoarticolato “A” targato CA736GM/FO013886, solo a bordo, percorreva la corsia di sorpasso dall'autostrada A/14 con direzione sud/nord. Giunto nei pressi del km 338+100, esattamente interno galleria “SAN MARCO2 tratto di strada rettilineo e pianeggiante con doppio senso di marcia causa cantiere con chiusura galleria direzione nord, da fondo stradale asciutto. Perdeva la ruota (pneumetico + cerchio in ferro dell'anteriore sinistro gemellare esterno del semirimorchio). Tale ruota, nel rimbalzo, veniva investito dal complesso veicolare “B” trattore stradale targato EX069VT e semirimorchio targato XA083PW condotto dal sig. con n. 1 passeggeri Controparte_3 proveniente in direzione nord/sud in corsia di marcia. dal trattore stradale del fumo dal radiatore. Immediatamente, spegneva il trattore stradale e chiamava i soccorsi.”
Per quanto concerne i danni ai mezzi dell'attrice questi risultano quantificati dalle fatture prodotte che attestano i costi resi necessari alla riparazione e pari ad € 16.098,29 come corredate dalle distinte di pagamento.
Per quanto sopra esposto, accoglie la domanda di parte attrice e condanna i convenuti, in via tra loro solidale al pagamento in favore dell'attrice della somma di € 16.098,29 oltre rivalutazione e interessi di legge dal pagamento al saldo.
A norma dell'art.91 cpc, le spese della presente Causa seguono la soccombenza e sono liquidate in dispositivo, secondo il DM 55 del 2014 aggiornato al 2022, sulla base dello scaglione e dei valori medi e in ragione della somma effettivamente attribuita all'attrice.
pagina 2 di 3 Per quanto concerne le spese stragiudiziali antecedenti e propedeutiche alla introduzione del giudizio, si osserva che per orientamento consolidato “hanno natura di danno emergente e vanno rimborsate solo se documentato il relativo esborso” (Cass. Sez. 3, ordinanza n.15732 del 17.05.2022). Nel caso di specie non è stata fornita prova dell'avvenuto pagamento delle stesse, quindi manca la prova che l'attrice ha sostenuto un effettivo esborso corrispondente all'importo del quale chiede la rifusione a titolo di danno emergente.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni diversa istanza ed eccezione disattesa o assorbita, così dispone:
• accertata e dichiarata la responsabilità in capo al convenuto nella produzione del sinistro per cui è causa e quella solidale della compagnia convenuta;
• condanna i convenuti, in solido tra loro e ciascuno per il proprio titolo , al pagamento a titolo di risarcimento dei danni subiti da , al Parte_1 pagamento della somma di € 16.098,29 oltre rivalutazione e interessi dal pagamento al saldo;
• condanna i convenuti, in solido tra loro, a rifondere all'attrice le spese di lite liquidate in
€ 5.077,00 per compenso professionale, e in € 264,00 per spese, oltre al 15 % per rimborso spese generali, CPA e IVA, (se non recuperabile in virtù del regime fiscale della parte), da distrarsi a favore dell'avv.Salvatore Leone dichiaratosi antistatario.
Milano, 20 marzo 2025.
Il Giudice dott.ssa Alexia Dulcetta
pagina 3 di 3