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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Macerata, sentenza 11/12/2025, n. 826 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Macerata |
| Numero : | 826 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1809 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione previa ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
Cod. fisc. e Part. Iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Paolini, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Guglielmo Borgiani, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza di rimessione della causa in decisione sostituita da note ex art. 127-ter c.p.c., si sono richiamati ai rispettivi scritti terminativi.
FATTO E DIRITTO
1. In capite, a fronte della riproposizione della mai decampata eccezione di incompetenza territoriale, deve essere convintamente affermata la potestas judicandi sì come appartenente al Tribunale di Macerata, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., come del resto già opportunamente posto in esponente dalla ordinanza del 26 settembre 2024.
Costituisce, dunque, ferma opinione della opponente quella secondo cui il criterio basato sul domicilio del creditore non possa trovare applicazione nella fattispecie giudicata, sul motivo portante che esso, secondo il Giudice del Diritto, vale per le obbligazioni pecuniarie liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare; di conserva, “in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti
(contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi
1 dell'art. 1182, comma 3 c.c.” (in questi termini, v. comparsa conclusionale e, già, citazione in opposizione).
Sennonché, in esordio del relativo discorso difensivo, volto a perorare la fondatezza della eccezione in discorso, la stessa opponente ha rappresentato che il rapporto tra le odierne parti ha preso abbrivio da un contratto perfezionato a L'Aquila, tramite un
“rappresentante e consulente edile” (citazione, folio 3°). E sempre a L'Aquila è ubicata la sede legale della compagine opponente (“Tecnè Srl ha sempre ordinato i materiali CP_ presso la sede di L'Aquila della ).
Se ciò è vero, se cioè la stessa parte opponente non ha avuto esitazioni ad ammettere che un vincolo negoziale è stato stretto, sia pure tramite un “rappresentante” o presso la sede aquilana della opposta, ne consegue che un contratto (quel “titolo” cui allude la giurisprudenza di legittimità citata dall'attore in senso formale) esiste e, se esiste, non può che ammettersi che l'in idem placitum abbia avuto ad oggetto anche il prezzo, così che la obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento del corrispettivo è senza meno liquida, ab imis. Con il finale precipitato della competenza del Tribunale di Macerata, quale locus nel quale è posta la sede della creditrice al tempo (della insorgenza e) della scadenza della obbligazione inadempiuta.
2. Tanto premesso, non resta che rilevare, nel merito, che la domanda è pienamente fondata, come risulta, non solo dalla regolare documentazione contabile (fatture) versata in atti sin dalla fase monitoria dalla odierna opposta e dai relativi d.d.t. - documenti solo labialmente contestati e comunque poco efficacemente (v., sul punto, la già menzionata ordinanza del 26 settembre 2024) -, ma anche dalla prova testimoniale. Premesso che l'opponente ha rinunciato ad escutere il relativo testimone, quello di controparte, udito alla udienza del 27 febbraio 2025, ossia agente di commercio per Testimone_1 conto della opposta, ha confermato di avere raccolto in prima persona l'ordinativo dalla opponente, dichiarando quanto segue: “posso confermare, per aver consultato il software aziendale, che la opposta aveva consegnato la merce di cui in fattura”. Si tratta di un propalato che, da un lato, appare sintonico con il quadro documentale versato, dall'altro, proviene da un soggetto in relazione alla cui attendibilità non ricorrono motivi di dubitare (per vero neppure specificamente dedotti); inoltre, si ripeta, la opponente ha rinunciato al dichiarante ammesso.
La opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1809 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 504/2023 del 27 maggio 2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
3
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano, quale Giudice unico, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile iscritta al n. 1809 del Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno
2023, avente ad oggetto: opposizione a decreto ingiuntivo, rimessa in decisione previa ordinanza ex art. 127-ter c.p.c. dell'11 dicembre 2025, previa assegnazione dei termini ex art. 189 c.p.c., e vertente
TRA
Cod. fisc. e Part. Iva: ), in persona del Parte_1 P.IVA_1 legale rappresentante p.t., rappresentata e difesa dall'avv. Franco Paolini, come da incarico in atti.
OPPONENTE
E
(C.F.: ), in persona del curatore p.t., rappresentata e difesa CP_1 P.IVA_2 dall'avv. Guglielmo Borgiani, come da investitura in atti.
OPPOSTA
CONCLUSIONI
I procuratori delle parti, all'udienza di rimessione della causa in decisione sostituita da note ex art. 127-ter c.p.c., si sono richiamati ai rispettivi scritti terminativi.
FATTO E DIRITTO
1. In capite, a fronte della riproposizione della mai decampata eccezione di incompetenza territoriale, deve essere convintamente affermata la potestas judicandi sì come appartenente al Tribunale di Macerata, ai sensi dell'art. 1182, comma 3, c.c., come del resto già opportunamente posto in esponente dalla ordinanza del 26 settembre 2024.
Costituisce, dunque, ferma opinione della opponente quella secondo cui il criterio basato sul domicilio del creditore non possa trovare applicazione nella fattispecie giudicata, sul motivo portante che esso, secondo il Giudice del Diritto, vale per le obbligazioni pecuniarie liquide, delle quali, cioè, il titolo determini l'ammontare; di conserva, “in assenza di un valido titolo negoziale sottoscritto da entrambe le parti
(contratto), non potrà rivolgersi al giudice del luogo di propria residenza ai sensi
1 dell'art. 1182, comma 3 c.c.” (in questi termini, v. comparsa conclusionale e, già, citazione in opposizione).
Sennonché, in esordio del relativo discorso difensivo, volto a perorare la fondatezza della eccezione in discorso, la stessa opponente ha rappresentato che il rapporto tra le odierne parti ha preso abbrivio da un contratto perfezionato a L'Aquila, tramite un
“rappresentante e consulente edile” (citazione, folio 3°). E sempre a L'Aquila è ubicata la sede legale della compagine opponente (“Tecnè Srl ha sempre ordinato i materiali CP_ presso la sede di L'Aquila della ).
Se ciò è vero, se cioè la stessa parte opponente non ha avuto esitazioni ad ammettere che un vincolo negoziale è stato stretto, sia pure tramite un “rappresentante” o presso la sede aquilana della opposta, ne consegue che un contratto (quel “titolo” cui allude la giurisprudenza di legittimità citata dall'attore in senso formale) esiste e, se esiste, non può che ammettersi che l'in idem placitum abbia avuto ad oggetto anche il prezzo, così che la obbligazione pecuniaria consistente nel pagamento del corrispettivo è senza meno liquida, ab imis. Con il finale precipitato della competenza del Tribunale di Macerata, quale locus nel quale è posta la sede della creditrice al tempo (della insorgenza e) della scadenza della obbligazione inadempiuta.
2. Tanto premesso, non resta che rilevare, nel merito, che la domanda è pienamente fondata, come risulta, non solo dalla regolare documentazione contabile (fatture) versata in atti sin dalla fase monitoria dalla odierna opposta e dai relativi d.d.t. - documenti solo labialmente contestati e comunque poco efficacemente (v., sul punto, la già menzionata ordinanza del 26 settembre 2024) -, ma anche dalla prova testimoniale. Premesso che l'opponente ha rinunciato ad escutere il relativo testimone, quello di controparte, udito alla udienza del 27 febbraio 2025, ossia agente di commercio per Testimone_1 conto della opposta, ha confermato di avere raccolto in prima persona l'ordinativo dalla opponente, dichiarando quanto segue: “posso confermare, per aver consultato il software aziendale, che la opposta aveva consegnato la merce di cui in fattura”. Si tratta di un propalato che, da un lato, appare sintonico con il quadro documentale versato, dall'altro, proviene da un soggetto in relazione alla cui attendibilità non ricorrono motivi di dubitare (per vero neppure specificamente dedotti); inoltre, si ripeta, la opponente ha rinunciato al dichiarante ammesso.
La opposizione deve pertanto essere rigettata.
Le spese seguono la soccombenza si liquidano come in dispositivo.
2
P.Q.M.
Il Tribunale di Macerata, nella persona del dott. Quirino Caturano in funzione di
Giudice unico, definitivamente pronunciando nella causa civile iscritta al n. 1809 del
Ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023, ogni diversa istanza ed eccezione respinta, così provvede:
1) rigetta la svolta opposizione e, per l'effetto, dichiara la definitiva esecutività del decreto ingiuntivo n. 504/2023 del 27 maggio 2023;
2) condanna parte opponente al pagamento delle spese di lite, che quantifica in euro
4.500,00 per compensi, oltre IVA e CPA, nonché rimborso spese forfetario come per legge.
Macerata, 11 dicembre 2025.
Il Giudice
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