Sentenza 13 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Palmi, sentenza 13/03/2025, n. 280 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Palmi |
| Numero : | 280 |
| Data del deposito : | 13 marzo 2025 |
Testo completo
TRIBUNALE DI PALMI
SEZIONE LAVORO
Il giorno 13/03/2025, alle ore 9.50 innanzi al Giudice del Lavoro, Dott.ssa Giuliana
Profazio, sono presenti:
L'Avv. Fabiano Pezzani, per parte ricorrente, il quale insiste nelle richieste ivi formulate ed in subordine nella decisione della causa, con l'accoglimento della domanda.
L'Avv. Giovanna Suriano, per l' , per delega dell'Avv. Angela Maria Laganà, CP_1
la quale si riporta alla memoria difensiva e alle conclusioni ivi rassegnate.
Il Giudice
Si ritira in camera di consiglio e all'esito
Letti gli atti ed esaminati i documenti
Ritenuta la causa matura per la decisione la decide dando lettura del dispositivo e delle ragioni di fatto e di diritto, come da sentenza che di seguito si trascrive
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI PALMI
Il Giudice del Lavoro e della Previdenza, in persona del GOP, dott.ssa Giuliana
Profazio nella causa iscritta al n. RG 48/2025 all'udienza del 13.3.2025, ha pronunciato, ai sensi dell'art. 429 cpc, la seguente
SENTENZA
TRA
, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabiano Pezzani, come da Parte_1
procura in atti ricorrente
E
in persona del legale Controparte_2
rappresentante p.t., rappresentato e difeso, giusta procura notarile in atti, dagli Avv.ti
Angela Maria Laganà e Dario Adornato
1
Dando lettura, all'esito della camera di consiglio, alle ore 16.30, assenti le parti, delle seguenti
RAGIONI DELLA DECISIONE
La ricorrente proponeva il presente ricorso esponendo di aver richiesto in data 2019, essendo in possesso di tutti i requisiti di legge, il reddito di cittadinanza e di averne usufruito mensilmente.
In data 6.12.2024, le veniva notificata richiesta di restituzione somme (euro 6.500,00) precedentemente versate quale reddito di cittadinanza per il periodo che va dal gennaio
2021 a gennaio 2022.
In data 09.12.2024, le veniva notificata richiesta di restituzione somme (euro 9.000,00) precedentemente versate quale reddito di cittadinanza per il periodo che va dal maggio
2019 ad ottobre 2020.
Entrambe le richieste riportavano quale motivazione: “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”.
La ricorrente eccepiva che la richiesta di restituzione somme era illegittima in quanto dal febbraio 2019 viveva da sola e dal 2023 assieme al figlio . Controparte_3
Concludeva chiedendo che venissero annullati i provvedimenti impugnati in quanto emessi in violazione di legge e, consequenzialmente, accertate e dichiarate non dovute le somme richieste.
Instaurato il contraddittorio, si costituiva in giudizio l' , impugnando e CP_1
contestando il dedotto avversario, limitandosi a sostenere che “le prestazioni CP_1
e rispettivamente del 08/04/2019 e C.F._1 Controparte_4
07/12/2020, oggetto di ricorso, sono state revocate in seguito ad indagini di polizia giudiziaria”.
Deduceva, quindi, la fondatezza dell'indebito e concludeva per il rigetto della domanda.
La causa veniva istruita documentalmente e all'odierna udienza, ritenuta matura la per decisione, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, veniva trattenuta a sentenza.
La domanda è fondata e merita accoglimento per i motivi di seguito esposti.
Appare innanzitutto necessario fare una premessa di ordine generale in ordine al riparto degli oneri probatori in tema di ripetizione dell'indebito.
Sul punto, recentemente, la Suprema Corte ha evidenziato che: “In tema di indebito previdenziale, il pensionato, ove chieda, quale attore, l'accertamento negativo della sussistenza del suo obbligo di restituire quanto percepito, ha l'onere di provare i fatti
2 costitutivi del diritto alla prestazione già ricevuta, la cui esistenza consente di qualificare come adempimento quanto corrispostogli dall convenuto, ferma, CP_2
peraltro, la necessità che quest'ultimo, nel provvedimento amministrativo di recupero del credito, non si sia limitato a contestare genericamente l'indebito ma abbia precisato gli estremi del pagamento, corredati dall'indicazione, sia pure sintetica, delle ragioni che non legittimerebbero la corresponsione delle somme erogate, così da consentire al debitore di effettuare i necessari controlli sulla correttezza della pretesa, il cui accertamento ha carattere doveroso per il giudice, rispondendo a imprescindibili esigenze di garanzia del destinatario dell'atto di soppressione o riduzione del trattamento pensionistico in godimento. (In applicazione dell'anzidetto principio, la S.C. ha rilevato che correttamente la corte territoriale aveva ritenuto incomprensibili le ragioni della pretesa restitutoria, non emergendo dalla richiesta dell indicazioni adeguate a porre in grado la pensionata di verificare se si CP_1
trattasse di un trattamento attribuito "sine titulo" ovvero di una erogazione conseguente ad un calcolo errato dell'ente).” (Cass. sent. n. 198/2011 e nello stesso senso anche Cass. sent. n. 2739/2016, n. 26231/2018, n. 5059/2018).
Il principio sopra enunciato ben si adatta al caso di specie, potendosi equiparare il reddito di cittadinanza ad una prestazione assistenziale, trattandosi di un sostegno economico ad integrazione dei redditi familiari.
Ebbene, nel caso concreto, le comunicazioni dell' , con le quali la ricorrente CP_1 veniva portato a conoscenza dell'indebito a suo carico, non appaiono sufficientemente motivate.
convenuto ha omesso di fornire indicazioni ed elementi sufficienti a far CP_5
comprendere le ragioni del carattere indebito delle somme percepite e la correttezza del calcolo effettuato.
La motivazione appare alquanto generica, limitandosi l' resistente a dire che le CP_2
prestazioni sono state revocate a seguito di indagine di polizia giudiziaria.
Era, invece, onere dell' specificare dettagliatamente le cause che avevano portato CP_6 alla revoca del reddito di cittadinanza. anzichè limitarsi ad affermare “Accertata non veridicità del nucleo dichiarato in DSU ai sensi dell'Art. 3 del DPCM 159/2013”
Parte resistente avrebbe dovuto precisare quali erano le dichiarazioni falsi rilasciate da parte ricorrente in merito al suo nucleo familiare.
Ne tanto meno, costituendosi in giudizio l' ha fornito precisazioni in merito alle CP_1
3 ragioni che giustificavano la richiesta di restituzione somme.
Nell'informativa, unico documento allegato alla memoria, si legge “Le prestazioni
e rispettivamente del Controparte_7 Controparte_4
08/04/2019 e 07/12/2020, oggetto di ricorso, sono state revocate in seguito ad indagini di polizia giudiziaria;
di conseguenza – essendo ancora la procedura in corso – bisogna attenderne gli esiti e, dunque, non possono essere forniti ulteriori dettagli.”
Da quanto sopra emerge che forse sarebbe stato il caso di definire la procedura e verificare con certezza se vi erano o meno le condizioni per revocare la prestazione oggetto di causa prima di emettere il provvedimento di indebito.
Con una motivazione così generica, parte resistente non ha consentito alla ricorrente di comprendere le omissioni commesse o se ha reso in concreto delle false dichiarazioni, con conseguente pregiudizio del suo diritto di difesa.
Non ha fornito alcun elemento che possa in qualche modo consentire una chiara ricostruzione della questione, non consentendo, nel contempo, a questo giudice di accertare la legittimità della richiesta di restituzione.
L'esistenza di una motivazione chiara e precisa della richiesta di restituzione di somme corrisposte al ricorrente rende la pretesa nulla.
A tutto ciò si aggiunga che dalla documentazione in atti risulta che la ricorrente solo nel maggio 2022 ha contratto matrimonio con il sig. e solo nel Controparte_8
16.7.2023 è nato il figlio, con il quale convive.
L'indebito riguarda il periodo antecedente al suo matrimonio, quello che va dal maggio
2019 ad ottobre 2020 e da gennaio 2021 a gennaio 2022, periodo in cui la ricorrente ha dichiarato di vivere da sola, circostanza non contestata dall' . CP_1
Alla luce di quanto sopra, deve pertanto dichiararsi che parte ricorrente nulla deve
CP_ all' in ordine alla causale e per l'importo indicato nelle comunicazioni del
6.12.2024 e 9.12.2024.
Le spese di lite seguono la soccombenza.
P.Q.M.
Il giudice, definitivamente pronunciando nella causa in epigrafe, disattesa ogni diversa istanza ed eccezione:
1) in accoglimento del ricorso, dichiara che parte ricorrente nulla deve restituire
CP_ all' in ordine alla causale e per gli importi indicati nelle comunicazioni del
6.12.2024 e nelle 9.12.2024.
4 3) Condanna l' alla rifusione delle spese di lite nei confronti del ricorrente che CP_1
liquida in € 1.865,00, oltre rimborso spese generali al 15%, IVA e CPA come per legge, da distrarsi in favore dell'avvocato dichiaratosi antistatario.
Così deciso, in Palmi 13.3.2024
Il G.O.P.
Dott.ssa Giuliana Profazio
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