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Sentenza 21 luglio 2025
Sentenza 21 luglio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Forli, sentenza 21/07/2025, n. 473 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Forli |
| Numero : | 473 |
| Data del deposito : | 21 luglio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 2079/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI 22 FORLI' presso il difensore
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...] C.F._2
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. FALCINI SONIA elettivamente domiciliata in
VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] (C.F.: residente in [...] C.F._3
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. MAZZONI FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
INTERVENUTA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._4
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. MAZZONI FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
INTERVENUTA
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.5.2025, conclusioni confermate e precisate all'udienza del
22.5.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) DISPORRE che il Sig. Parte_1 non è più tenuto a corrispondere nulla per il mantenimento della LI , nata a [...]_2 il 12/1/2002 (C.F.: ), né a titolo di assegno mensile né quale contributo alle CodiceFiscale_5 spese integrative (mediche e straordinarie in genere), essendo quest'ultima diventata economicamente autosufficiente;
2) per quanto attiene l'altra LI , nata a [...] il Controparte_3
2/12/2004 (C.F.: ), DISPORRE che il padre versi C.F._4 Parte_1 direttamente alla stessa , a titolo di mantenimento e fino a quando la LI non sarà CP_3 economicamente autosufficiente, un assegno mensile ordinario di € 220,00, oltre un contributo onnicomprensivo mensile alle spese straordinarie pari ad € 60,00, comprensivo anche di contributo alle eventuali attività di studio e, in ogni caso, con esclusione di ogni altro onere in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese di viaggio, trasporto (compresa auto, assicurazione ed oneri connessi), danza, attività sportive, culturali e ludico-ricreative in genere;
in subordine, ove non si ritenesse di recepire la determinazione del contributo paterno alle spese nei termini richiesti in via principale, disporre che il padre provveda a versare alla LI , in aggiunta all'assegno CP_3 mensile ordinario di € 220, il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come da protocollo in essere presso il Tribunale di OR;
3) con integrale compensazione fra le parti delle spese di costituzione e difesa nel presente giudizio. Le parti rinunciano sin d'ora in via definitiva all'impugnazione dell'emananda sentenza emessa in conformità alle sopra estese conclusioni congiunte”. All'udienza del 22.5.2025 hanno precisato, quanto alle spese straordinarie della LI
di concordare che esse siano quantificate nella misura di euro 60 mensili come indicato in via CP_3 principale nell'accordo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. Ha riferito che in data 3/9/2000 nel Comune di OR (Registro Atti Matrimonio
n. 193 - Serie A - anno 2000) aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e dalla loro unione erano nate a OR le figlie , in data 12/1/2002, e in data 2/12/2004. CP_2 CP_3
A seguito di omologa di separazione consensuale, i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili e le condizioni dagli stessi concordate venivano recepite nella sentenza n. 1258/2015, pubblicata in data 16/10/2015. Quanto al mantenimento delle figlie all'epoca minorenni (affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre), la sentenza di divorzio
2 prevedeva quanto segue: “il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla moglie, nel suo conto corrente, entro il giorno 3 di ogni mese, di un assegno mensile pari a €
300 (€ 150 per ogni LI) oltre al 50% delle seguenti spese integrative: spese mediche, scolastiche;
oltre infine alle spese straordinarie in genere (ad esempio: bici, moto, auto, patente, assicurazione auto;
ecc.). Queste ultime e comunque tutte quelle di non modica entità che superino singolarmente.
Per ogni voce di spesa, le € 100 dovranno essere preventivamente concordate dai due genitori”. Il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di aver sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza, tuttavia, ha riferito che le condizioni reddituali ed economiche delle figlie, entrambe maggiorenni e ora esercenti attività lavorativa, sono mutate, specie per quanto attiene alla LI maggiore , che da due anni lavora con mansioni impiegatizie, pertanto ha chiesto, a parziale CP_2 modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio di non essere più tenuto a corrispondere il mantenimento della LI , con riserva di richiedere analoga modifica con riguardo all'altra CP_2 LI non appena ne verrà verificata l'autonomia e l'indipendenza sul piano economico. CP_3
Si è costituita la resistente con comparsa depositata in data 21.5.2025 nella Controparte_1 quale ha dichiarato che le parti avevano raggiunto un accordo per la presentazione di conclusioni congiunte che venivano sottoscritte anche dalle figlie della coppia, e le quali CP_2 CP_3 intervenivano formalmente in giudizio con comparsa depositata in data 21.5.2025.
All'udienza del 22.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 21.5.2025, e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 22.2.2025, il Giudice la rimetteva al
Collegio per la decisione.
Rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 2079/2024 RG, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in modifica della sent. n. 1258/2015 del
Tribunale di OR, depositata il 16.10.2015:
1) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in OR, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente
3
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE di FORLI'
SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone dei seguenti magistrati:
dott. Massimo DI PATRIA Presidente dott.ssa Alessandra MEDI Giudice dott.ssa Serena CHIMICHI Giudice rel. ed est.
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 2079/2024 promossa da:
, nato a [...] il [...] e ivi residente in [...] Parte_1
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. BARRAVECCHIA GIANLUCA C.F._1 elettivamente domiciliato in CORSO G. MAZZINI 22 FORLI' presso il difensore
RICORRENTE contro
, nata a [...] il [...] (C.F. , residente in [...] C.F._2
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. FALCINI SONIA elettivamente domiciliata in
VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
RESISTENTE
, nata a [...] il [...] (C.F.: residente in [...] C.F._3
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. MAZZONI FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
INTERVENUTA
, nata a [...] il [...] (C.F.: ), residente in [...] C.F._4
G. Impastato n. 3, OR, con il patrocinio dell'avv. MAZZONI FRANCESCA elettivamente domiciliata in VIA OBERDAN 30 47121 FORLI presso il difensore
INTERVENUTA
1 con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso congiuntamente alle condizioni di cui al foglio di precisazione delle conclusioni depositato in data 21.5.2025, conclusioni confermate e precisate all'udienza del
22.5.2025 per come di seguito integralmente trascritte: “1) DISPORRE che il Sig. Parte_1 non è più tenuto a corrispondere nulla per il mantenimento della LI , nata a [...]_2 il 12/1/2002 (C.F.: ), né a titolo di assegno mensile né quale contributo alle CodiceFiscale_5 spese integrative (mediche e straordinarie in genere), essendo quest'ultima diventata economicamente autosufficiente;
2) per quanto attiene l'altra LI , nata a [...] il Controparte_3
2/12/2004 (C.F.: ), DISPORRE che il padre versi C.F._4 Parte_1 direttamente alla stessa , a titolo di mantenimento e fino a quando la LI non sarà CP_3 economicamente autosufficiente, un assegno mensile ordinario di € 220,00, oltre un contributo onnicomprensivo mensile alle spese straordinarie pari ad € 60,00, comprensivo anche di contributo alle eventuali attività di studio e, in ogni caso, con esclusione di ogni altro onere in particolare, a titolo esemplificativo e non esaustivo, per spese di viaggio, trasporto (compresa auto, assicurazione ed oneri connessi), danza, attività sportive, culturali e ludico-ricreative in genere;
in subordine, ove non si ritenesse di recepire la determinazione del contributo paterno alle spese nei termini richiesti in via principale, disporre che il padre provveda a versare alla LI , in aggiunta all'assegno CP_3 mensile ordinario di € 220, il 50% delle spese straordinarie mediche e scolastiche come da protocollo in essere presso il Tribunale di OR;
3) con integrale compensazione fra le parti delle spese di costituzione e difesa nel presente giudizio. Le parti rinunciano sin d'ora in via definitiva all'impugnazione dell'emananda sentenza emessa in conformità alle sopra estese conclusioni congiunte”. All'udienza del 22.5.2025 hanno precisato, quanto alle spese straordinarie della LI
di concordare che esse siano quantificate nella misura di euro 60 mensili come indicato in via CP_3 principale nell'accordo.
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO
Con ricorso depositato in data 18.9.2024 ha chiesto la modifica delle Parte_1 condizioni di divorzio. Ha riferito che in data 3/9/2000 nel Comune di OR (Registro Atti Matrimonio
n. 193 - Serie A - anno 2000) aveva contratto matrimonio concordatario con Controparte_1
e dalla loro unione erano nate a OR le figlie , in data 12/1/2002, e in data 2/12/2004. CP_2 CP_3
A seguito di omologa di separazione consensuale, i coniugi chiedevano dichiararsi la cessazione degli effetti civili e le condizioni dagli stessi concordate venivano recepite nella sentenza n. 1258/2015, pubblicata in data 16/10/2015. Quanto al mantenimento delle figlie all'epoca minorenni (affidate congiuntamente ai genitori, con collocazione prevalente presso la madre), la sentenza di divorzio
2 prevedeva quanto segue: “il padre contribuirà al mantenimento delle figlie mediante il versamento alla moglie, nel suo conto corrente, entro il giorno 3 di ogni mese, di un assegno mensile pari a €
300 (€ 150 per ogni LI) oltre al 50% delle seguenti spese integrative: spese mediche, scolastiche;
oltre infine alle spese straordinarie in genere (ad esempio: bici, moto, auto, patente, assicurazione auto;
ecc.). Queste ultime e comunque tutte quelle di non modica entità che superino singolarmente.
Per ogni voce di spesa, le € 100 dovranno essere preventivamente concordate dai due genitori”. Il ricorrente ha dichiarato nel ricorso di aver sempre adempiuto agli obblighi di mantenimento stabiliti dalla sentenza, tuttavia, ha riferito che le condizioni reddituali ed economiche delle figlie, entrambe maggiorenni e ora esercenti attività lavorativa, sono mutate, specie per quanto attiene alla LI maggiore , che da due anni lavora con mansioni impiegatizie, pertanto ha chiesto, a parziale CP_2 modifica di quanto stabilito nella sentenza di divorzio di non essere più tenuto a corrispondere il mantenimento della LI , con riserva di richiedere analoga modifica con riguardo all'altra CP_2 LI non appena ne verrà verificata l'autonomia e l'indipendenza sul piano economico. CP_3
Si è costituita la resistente con comparsa depositata in data 21.5.2025 nella Controparte_1 quale ha dichiarato che le parti avevano raggiunto un accordo per la presentazione di conclusioni congiunte che venivano sottoscritte anche dalle figlie della coppia, e le quali CP_2 CP_3 intervenivano formalmente in giudizio con comparsa depositata in data 21.5.2025.
All'udienza del 22.5.2025 le parti rappresentavano di aver raggiunto un accordo come da foglio di conclusioni congiunte depositato in data 21.5.2025, e pertanto, ritenuta la causa matura per la decisione, visto l'intervento del Pubblico Ministero in data 22.2.2025, il Giudice la rimetteva al
Collegio per la decisione.
Rileva dunque il Tribunale come non vi siano ragioni ostative alla presa d'atto e al recepimento delle condizioni trascritte in epigrafe e concordate dalle parti, non contrarie all'ordine pubblico e conformi all'interesse della prole.
Le spese di lite, come da richiesta delle parti, vanno integralmente compensate.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, nel procedimento iscritto al n. 2079/2024 RG, ogni diversa domanda, deduzione ed eccezione disattesa, in modifica della sent. n. 1258/2015 del
Tribunale di OR, depositata il 16.10.2015:
1) recepisce, facendole proprie, le condizioni concordate tra le parti come riportate in epigrafe e dispone in conformità;
2) compensa le spese di lite.
Manda alla cancelleria per gli adempimenti di competenza.
Così deciso in OR, nella camera di consiglio del 18.7.2025
Il Presidente
3
dott. Massimo Di Patria
Il Giudice rel. ed est.
dott.ssa Serena Chimichi
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