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Decreto 24 marzo 2025
Decreto 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Siena, decreto 24/03/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Siena |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
Tribunale di Siena Sezione Lavoro
num. 246/2025
il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
visti gli artt. 633 ss. cpc;
su domanda depositata il 20/03/2025 da (C.F. nato ad Parte_1 C.F._1
LA (MAR) il 01/01/1977 e residente in [...])
ingiunge a
(P.IVA - Pec: Controparte_1 P.IVA_1 ersona legale Email_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in 80121 NAPOLI (NA) Corso Vittorio Emanuele n.167 e sede operativa in 53035 MONTERIGGIONI (SI) Loc. Le Frigge, snc)
di pagare la somma di € 29.817,46 al lordo di cui per TFR € 21.141,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo per i titoli descritti in ricorso e documentazione allegata:
ha lavorato, dal 18 aprile 2011, presso la sede Parte_1 operativa di Monteriggioni (SI) Loc. Le Frigge snc della
[...]
con contratto di lavoro a tempo inde CP_1 orario full time, con la qualifica di Operaio al Livello C3 del CCNL applicato del settore della metalmeccanica industria (Doc. 1). Il rapporto di lavoro cessava il 31 ottobre 2024, come da modulo “Recesso Rapporto di Lavoro” trasmesso dalla CGIL il 25 ottobre 2024 (Doc. 2). Tuttavia, la Società datrice di lavoro non ha consegnato al ricorrente la busta paga relativa alle spettanze per il trattamento di
1 fine rapporto e i ratei di 13^ e 14^ mensilità al 31 ottobre 2025, come per legge. Nonostante il sollecito a mezzo PEC inviato il 14 gennaio 2025 dall'avv. Silvia Bartali (Doc. 3), la non Controparte_1 provvedeva a consegnare la bu nto dovuto. Il ricorrente al momento del licenziamento vantava un credito nei confronti della società datrice della somma lorda di euro 29.817,46 come da “prospetto determinazione trattamento di fine rapporto” e ratei al 30 settembre 2024, consegnato dalla ditta al dipendente (Doc. 4). Del credito vantato si è fornita prova scritta, costituita dal
“prospetto determinazione trattamento di fine rapporto” e ratei al 30 settembre 2024 consegnato dalla ditta al dipendente (Doc. 4 cit.), dalle buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2024 (Doc. 5) e dalle certificazioni uniche dal 2011 al 2024 (Doc. 6). Il credito lordo vantato da ammonta Parte_1 complessivamente ad € 29.817,46 di 1,70 quale importo derivante dal “prospetto determinazione trattamento fine rapporto” relativo al TFR maturato al 30 settembre 2024 ed € 8.675,76 per ratei di fine rapporto al 30/09/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo saldo.
L'ingiunzione di pagamento è immediata, con autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto, stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la natura del credito, avvertendo che nel termine di giorni 40 il debitore può proporre opposizione davanti a questo ufficio, in difetto della quale il decreto diverrà definitivo.
Condanna la Società debitrice ingiunta al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e 15 % per spese generali come per legge, ed € 259,00 per spese (c.u.).
Siena, 22/03/2025
il giudice Delio Cammarosano
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num. 246/2025
il giudice, in funzione di giudice del lavoro;
visti gli artt. 633 ss. cpc;
su domanda depositata il 20/03/2025 da (C.F. nato ad Parte_1 C.F._1
LA (MAR) il 01/01/1977 e residente in [...])
ingiunge a
(P.IVA - Pec: Controparte_1 P.IVA_1 ersona legale Email_1 rappresentante pro tempore, con sede legale in 80121 NAPOLI (NA) Corso Vittorio Emanuele n.167 e sede operativa in 53035 MONTERIGGIONI (SI) Loc. Le Frigge, snc)
di pagare la somma di € 29.817,46 al lordo di cui per TFR € 21.141,70 oltre rivalutazione monetaria e interessi legali sulla somma rivalutata dalla maturazione del diritto al saldo per i titoli descritti in ricorso e documentazione allegata:
ha lavorato, dal 18 aprile 2011, presso la sede Parte_1 operativa di Monteriggioni (SI) Loc. Le Frigge snc della
[...]
con contratto di lavoro a tempo inde CP_1 orario full time, con la qualifica di Operaio al Livello C3 del CCNL applicato del settore della metalmeccanica industria (Doc. 1). Il rapporto di lavoro cessava il 31 ottobre 2024, come da modulo “Recesso Rapporto di Lavoro” trasmesso dalla CGIL il 25 ottobre 2024 (Doc. 2). Tuttavia, la Società datrice di lavoro non ha consegnato al ricorrente la busta paga relativa alle spettanze per il trattamento di
1 fine rapporto e i ratei di 13^ e 14^ mensilità al 31 ottobre 2025, come per legge. Nonostante il sollecito a mezzo PEC inviato il 14 gennaio 2025 dall'avv. Silvia Bartali (Doc. 3), la non Controparte_1 provvedeva a consegnare la bu nto dovuto. Il ricorrente al momento del licenziamento vantava un credito nei confronti della società datrice della somma lorda di euro 29.817,46 come da “prospetto determinazione trattamento di fine rapporto” e ratei al 30 settembre 2024, consegnato dalla ditta al dipendente (Doc. 4). Del credito vantato si è fornita prova scritta, costituita dal
“prospetto determinazione trattamento di fine rapporto” e ratei al 30 settembre 2024 consegnato dalla ditta al dipendente (Doc. 4 cit.), dalle buste paga di aprile, maggio, giugno, luglio e agosto dell'anno 2024 (Doc. 5) e dalle certificazioni uniche dal 2011 al 2024 (Doc. 6). Il credito lordo vantato da ammonta Parte_1 complessivamente ad € 29.817,46 di 1,70 quale importo derivante dal “prospetto determinazione trattamento fine rapporto” relativo al TFR maturato al 30 settembre 2024 ed € 8.675,76 per ratei di fine rapporto al 30/09/2024, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria dalla domanda fino all'effettivo saldo.
L'ingiunzione di pagamento è immediata, con autorizzazione alla provvisoria esecuzione del decreto, stante il pericolo di grave pregiudizio nel ritardo per la natura del credito, avvertendo che nel termine di giorni 40 il debitore può proporre opposizione davanti a questo ufficio, in difetto della quale il decreto diverrà definitivo.
Condanna la Società debitrice ingiunta al pagamento delle spese processuali della fase monitoria, liquidate in € 1.000,00 per compensi professionali, oltre Iva, Cap e 15 % per spese generali come per legge, ed € 259,00 per spese (c.u.).
Siena, 22/03/2025
il giudice Delio Cammarosano
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