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Sentenza 18 gennaio 2025
Sentenza 18 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Perugia, sentenza 18/01/2025, n. 71 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Perugia |
| Numero : | 71 |
| Data del deposito : | 18 gennaio 2025 |
Testo completo
N. R.G. 3316 /2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3316/2024 r.g. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
CAMPANELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), Coventry n. 37, presso il difensore avv. BARBARA CAMPANELLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCIANA PAUSELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Vittorio
Emanuele n. 1, presso il difensore avv. LUCIANA PAUSELLI RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.12.2024 le parti concludevano congiuntamente come da scrittura privata del 30.9.2024 allegata alla comparsa di risposta, nei termini che di seguito integralmente si riportano: “1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni ad esso inerenti nessuna esclusa;
2) Il collocamento prevalente del figlio Minore viene stabilito presso la madre Per_1 [...]
in Città di Castello via Umberto Giordano n. 8 Pt_1
3) Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di
€ 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT annualmente;
4) Il padre, in aggiunta a quanto sopra, provvederà al pagamento dei buoni mensa per il periodo in cui il figlio usufruirà di tale servizio;
Per_1
Pagina 1 5) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico che attualmente ammonta ad € 199,00 mentre il padre usufruirà di eventuali sussidi erogati secondo la legge Svizzera in favore dei figli minori;
6) I genitori detrarranno al 50% le spese mediche, per attività sportive e ogni altra spesa detraibile
e, sempre al 50%, beneficeranno di ogni detrazione e/o sgravio cui i medesimi avranno diritto;
7) Il padre provvederà ad ogni incombente necessario al figlio minore durante gli orari in cui la madre svolge attività lavorativa coadiuvando la medesima nelle incombenze legate alle necessità del minore;
8) Qualora la madre non svolga attività lavorativa i genitori stabiliranno di comune accordo i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
9) I genitori stabiliranno di comune accordo periodi di permanenza di presso ciascuno di Per_1 essi durante le vacanze invernali ed estive e, sempre di comune accordo stabiliranno, con il criterio dell'alternanza, le festività che il figlio minore trascorrerà con i rispettivi genitori;
10) in mancanza di accordi il figlio minore trascorrerà con il padre almeno due giorni durante la settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 22,00 oltre ad un fine settimana alternato;
11) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio (dal 1 al 15 o dal 15 al 30) e 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto (sempre dal 1 al 15 o dal 15 al 30). Quanto sopra salvo diverso accordo tra i coniugi e avuto riguardo agli impegni del figlio;
12) La sig.ra procederà a rimettere la querela sporta nei confronti di Parte_1 P_
che ha originato il procedimento penale RG Notizie di reato 006529/2023 dichiarando di
[...] nulla avere a pretendere per i fatti oggetto della denuncia-querela sporta. 13) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 11.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.8.2024, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...] esponendo: di aver avuto con lui una relazione sentimentale dalla quale era nato il figlio P_
(il 26.1.2014), riconosciuto dalla madre sin dalla nascita e dal padre nel 2021; che il figlio Per_1 minore ha vissuto solo con la madre in Marocco fino al giugno 2023, quando, su accordo dei genitori, madre e figlio si trasferivano in Italia, presso la casa del sig. per consentire al bambino P_ di frequentare il padre e instaurare un rapporto con lui;
che la coabitazione, fin dall'inizio complicata per la gelosia e gli atteggiamenti prevaricatori del resistente, si interrompeva a seguito di episodi che la inducevano a lasciare l'abitazione con il figlio e a sporgere denuncia-querela nei confronti del
P_
La ricorrente riferiva che grazie all'aiuto dei Servizi Sociali di Città di Castello era stata collocata, dapprima, presso l'Istituto Sacro Cuore di Città di Castello, e, successivamente, presso l'Agriturismo
“La Pantera” di Città di Castello;
per poi stabilirsi in un immobile che prendeva in locazione per un canone di € 450,00 mensili, il cui pagamento era in parte sovvenzionato dal Comune.
Aggiungeva che dal momento dell'allontanamento dall'abitazione del quest'ultimo non P_ aveva contribuito al mantenimento del figlio, esclusivamente con l'acquisto dei buoni mensa, con il pagamento del 50% del costo dell'alloggio durante la permanenza presso l'agriturismo e con il versamento della somma di € 400,00 nel mese di maggio 2024.
La sig.ra chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Parte_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché previsione di un contributo paterno al suo mantenimento nella misura di €
320,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. costituitosi con comparsa di costituzione del 3.10.2024, dava atto del Controparte_1
Pagina 2 raggiungimento di un accordo chiedendo l'adozione dei provvedimenti in esso formulati.
All'udienza di comparizione del giorno 11.12.2024, le parti, sentite personalmente, riferivano: che il padre vedeva il figlio abitualmente e lo teneva con sé quando la madre era al lavoro;
che il sig. percepiva una pensione di € 1.350,00 mensili;
che la sig.ra era attualmente P_ Pt_1 disoccupata, in seguito alla scadenza del contratto come operaia presso un'azienda cartotecnica, aveva fatto domanda per l'indennità Naspi ed era in cerca di un nuovo impiego. Le parti concludevano congiuntamente nei termini riportati in epigrafe. Il giudice, pronunciando i provvedimenti provvisori nei termini di cui all'accordo del 30.9.2024, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
L'accordo raggiunto tra le parti circa l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio minore appare congruo, oltre che idoneo a garantire adeguate occasioni di visita e Per_1 frequentazione anche con il padre, genitore non collocatario, e pertanto nulla osta alla sua formalizzazione.
Deve in particolare darsi atto che il fatto oggetto di querela (relativo a un singolo episodio di percosse che avrebbe lasciato ecchimosi sull'avambraccio destro e sugli arti inferiori) non risulta in alcun modo riscontrato, mancando sia documentazione medica, sia dichiarazioni testimoniali, sia ogni altro elemento che ne comprovi l'accadimento.
Il netto miglioramento dei rapporti esistenti tra le parti (che hanno dimostrato di saper collaborare per la cura del figlio) consente di ritenere adeguato il regime dell'affido condiviso.
Le spese, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, sono da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 15 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI PERUGIA
Prima sezione persone e famiglia
Il Tribunale, in composizione collegiale nelle persone delle seguenti magistrate:
Gaia Muscato Presidente relatrice Ilenia Micciche' Giudice Elena Stramaccioni Giudice
ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. 3316/2024 r.g. promossa da
(C.F. , rappresentata e difesa dall'avv. BARBARA Parte_1 C.F._1
CAMPANELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici al ricorso introduttivo ed elettivamente domiciliata in Città di Castello (PG), Coventry n. 37, presso il difensore avv. BARBARA CAMPANELLI
RICORRENTE nei confronti di
(C.F. ), rappresentato e difeso dall'avv. Controparte_1 C.F._2
LUCIANA PAUSELLI, giusta procura su foglio separato e congiunto mediante strumenti informatici alla comparsa di costituzione ed elettivamente domiciliato in Città di Castello (PG), Corso Vittorio
Emanuele n. 1, presso il difensore avv. LUCIANA PAUSELLI RESISTENTE
e con l'intervento del Pubblico Ministero
CONCLUSIONI
Conclusioni delle parti: all'udienza dell'11.12.2024 le parti concludevano congiuntamente come da scrittura privata del 30.9.2024 allegata alla comparsa di risposta, nei termini che di seguito integralmente si riportano: “1) Il figlio minore verrà affidato congiuntamente ad Persona_1 entrambi i genitori, i quali adotteranno di comune accordo tutte le decisioni ad esso inerenti nessuna esclusa;
2) Il collocamento prevalente del figlio Minore viene stabilito presso la madre Per_1 [...]
in Città di Castello via Umberto Giordano n. 8 Pt_1
3) Il padre verserà a titolo di contributo per il mantenimento del figlio minore la somma mensile di
€ 300,00 entro il giorno 10 di ogni mese, somma che dovrà essere rivalutata secondo gli indici ISTAT annualmente;
4) Il padre, in aggiunta a quanto sopra, provvederà al pagamento dei buoni mensa per il periodo in cui il figlio usufruirà di tale servizio;
Per_1
Pagina 1 5) La madre percepirà in via esclusiva l'assegno unico che attualmente ammonta ad € 199,00 mentre il padre usufruirà di eventuali sussidi erogati secondo la legge Svizzera in favore dei figli minori;
6) I genitori detrarranno al 50% le spese mediche, per attività sportive e ogni altra spesa detraibile
e, sempre al 50%, beneficeranno di ogni detrazione e/o sgravio cui i medesimi avranno diritto;
7) Il padre provvederà ad ogni incombente necessario al figlio minore durante gli orari in cui la madre svolge attività lavorativa coadiuvando la medesima nelle incombenze legate alle necessità del minore;
8) Qualora la madre non svolga attività lavorativa i genitori stabiliranno di comune accordo i tempi di permanenza del figlio presso ciascuno di essi;
9) I genitori stabiliranno di comune accordo periodi di permanenza di presso ciascuno di Per_1 essi durante le vacanze invernali ed estive e, sempre di comune accordo stabiliranno, con il criterio dell'alternanza, le festività che il figlio minore trascorrerà con i rispettivi genitori;
10) in mancanza di accordi il figlio minore trascorrerà con il padre almeno due giorni durante la settimana preferibilmente il martedì e il giovedì dall'uscita di scuola fino alle ore 22,00 oltre ad un fine settimana alternato;
11) Il padre potrà tenere con sé il figlio minore 15 giorni consecutivi durante il mese di luglio (dal 1 al 15 o dal 15 al 30) e 15 giorni consecutivi durante il mese di agosto (sempre dal 1 al 15 o dal 15 al 30). Quanto sopra salvo diverso accordo tra i coniugi e avuto riguardo agli impegni del figlio;
12) La sig.ra procederà a rimettere la querela sporta nei confronti di Parte_1 P_
che ha originato il procedimento penale RG Notizie di reato 006529/2023 dichiarando di
[...] nulla avere a pretendere per i fatti oggetto della denuncia-querela sporta. 13) Le spese legali del presente procedimento sono interamente compensate”.
Conclusioni del pubblico ministero: non pervenute nonostante rituale trasmissione degli atti a cura della cancelleria in data 11.12.2024.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
Con ricorso depositato il 26.8.2024, conveniva in giudizio il sig. Parte_1 [...] esponendo: di aver avuto con lui una relazione sentimentale dalla quale era nato il figlio P_
(il 26.1.2014), riconosciuto dalla madre sin dalla nascita e dal padre nel 2021; che il figlio Per_1 minore ha vissuto solo con la madre in Marocco fino al giugno 2023, quando, su accordo dei genitori, madre e figlio si trasferivano in Italia, presso la casa del sig. per consentire al bambino P_ di frequentare il padre e instaurare un rapporto con lui;
che la coabitazione, fin dall'inizio complicata per la gelosia e gli atteggiamenti prevaricatori del resistente, si interrompeva a seguito di episodi che la inducevano a lasciare l'abitazione con il figlio e a sporgere denuncia-querela nei confronti del
P_
La ricorrente riferiva che grazie all'aiuto dei Servizi Sociali di Città di Castello era stata collocata, dapprima, presso l'Istituto Sacro Cuore di Città di Castello, e, successivamente, presso l'Agriturismo
“La Pantera” di Città di Castello;
per poi stabilirsi in un immobile che prendeva in locazione per un canone di € 450,00 mensili, il cui pagamento era in parte sovvenzionato dal Comune.
Aggiungeva che dal momento dell'allontanamento dall'abitazione del quest'ultimo non P_ aveva contribuito al mantenimento del figlio, esclusivamente con l'acquisto dei buoni mensa, con il pagamento del 50% del costo dell'alloggio durante la permanenza presso l'agriturismo e con il versamento della somma di € 400,00 nel mese di maggio 2024.
La sig.ra chiedeva pertanto disporsi l'affidamento condiviso del minore ad entrambi Parte_1
i genitori, con collocazione prevalente presso la madre, regolamentazione dei tempi di permanenza presso il padre, nonché previsione di un contributo paterno al suo mantenimento nella misura di €
320,00 mensili, oltre al 50% delle spese straordinarie.
Il sig. costituitosi con comparsa di costituzione del 3.10.2024, dava atto del Controparte_1
Pagina 2 raggiungimento di un accordo chiedendo l'adozione dei provvedimenti in esso formulati.
All'udienza di comparizione del giorno 11.12.2024, le parti, sentite personalmente, riferivano: che il padre vedeva il figlio abitualmente e lo teneva con sé quando la madre era al lavoro;
che il sig. percepiva una pensione di € 1.350,00 mensili;
che la sig.ra era attualmente P_ Pt_1 disoccupata, in seguito alla scadenza del contratto come operaia presso un'azienda cartotecnica, aveva fatto domanda per l'indennità Naspi ed era in cerca di un nuovo impiego. Le parti concludevano congiuntamente nei termini riportati in epigrafe. Il giudice, pronunciando i provvedimenti provvisori nei termini di cui all'accordo del 30.9.2024, rimetteva la causa al collegio per la decisione.
****
L'accordo raggiunto tra le parti circa l'affidamento, la frequentazione ed il mantenimento del figlio minore appare congruo, oltre che idoneo a garantire adeguate occasioni di visita e Per_1 frequentazione anche con il padre, genitore non collocatario, e pertanto nulla osta alla sua formalizzazione.
Deve in particolare darsi atto che il fatto oggetto di querela (relativo a un singolo episodio di percosse che avrebbe lasciato ecchimosi sull'avambraccio destro e sugli arti inferiori) non risulta in alcun modo riscontrato, mancando sia documentazione medica, sia dichiarazioni testimoniali, sia ogni altro elemento che ne comprovi l'accadimento.
Il netto miglioramento dei rapporti esistenti tra le parti (che hanno dimostrato di saper collaborare per la cura del figlio) consente di ritenere adeguato il regime dell'affido condiviso.
Le spese, tenuto conto dell'esito e della natura della controversia, sono da compensarsi.
P.Q.M.
Il Tribunale di Perugia, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando nella causa di cui in epigrafe, sulle conclusioni precisate dalle parti e dal Pubblico Ministero:
1) Provvede sulle statuizioni accessorie in conformità alle conclusioni congiunte avanzate dalle parti, sopra riportate sub “Conclusioni delle parti”.
2) Compensa integralmente tra le parti le spese di lite.
Perugia, 15 gennaio 2025
La presidente relatrice
Gaia Muscato
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