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Sentenza 22 maggio 2025
Sentenza 22 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 22/05/2025, n. 1382 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 1382 |
| Data del deposito : | 22 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 11322/2023
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di AGo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 11322/2023 promossa da:
codice fiscale , con sede in Genova, Via Brera, Parte_1 P.VA_1
2/23, in persona della liquidatrice e legale rappresentante in carica, , elettivamente Parte_2 domiciliata in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Rossi ( , con indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Email_1
- Attore opponente -
CONTRO
P.VA , con sede legale in Pesaro (PU), Via Sandro Pertini n. Controparte_1 P.VA_2
88, in persona del procuratore Sig. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Mazzoni (C.F. , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il di lui studio di Rho (MI), Via Statuto n. 32, con indirizzo pec
Email_2
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2856/2023 – R.G.
9119/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 30/10/2023 per l'importo di € 18.539,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo di un contratto fornitura di licenze software e servizi informatici. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di rimessione della stessa in decisione.
Parte opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta lamentando l'inadempimento dell'opposta al contratto tra le medesime stipulato. Parte opponente ha allegato che il AG.
, già cliente della società opposta, aveva costituito la Persona_1 Parte_1
e che era suo intendimento fare proseguire da quest'ultima negli anni a venire l'attività di
[...] elaborazione dati e paghe comprensiva dell'invio telematico delle dichiarazioni e di tutte le altre pratiche che necessitano di intermediario abilitato, quale egli era. Per questo motivo la società opponente aveva stipulato il contratto per cui è causa, prevedendo il trasferimento degli archivi contenuti nel programma del AG. in quello che sarebbe stato concesso in licenza a
Per_1 quest'ultima. L'opponente ha quindi contestato a controparte l'inadempimento del predetto contratto, allegando di non avere mai ricevuto le chiavi di attivazione del sistema e lamentando anche il fatto che l'opposta non avrebbe provveduto al predetto trasferimento degli archivi, per quanto contrattualmente dovuto. Senonché il AG. era improvvisamente deceduto,
Per_1 facendo venir meno del tutto l'interesse della società opponente all'esecuzione del contratto, considerato che con la morte del AG. era venuta meno la possibilità di provvedere alle
Per_1 scadenze ed agli adempimenti previsti dalle normative fiscali e del lavoro, decadendo immediatamente l'abilitazione come intermediario, con conseguente impedimento all'utilizzo dei servizi telematici dei vari enti.
Considerato che
il AG. era il socio unico della
Per_1 [...]
e quindi unico intermediario abilitato, la società non poteva oggettivamente Parte_1 provvedere alle attività che avrebbe dovuto svolgere. Di qui la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
La società opposta, contestando integralmente la domanda avversaria, ha in primo luogo fornito prova documentale dell'invio alla società opponente delle chiavi di attivazione del sistema, che consentivano all'utente di utilizzare i programmi. Per quanto riguarda, invece, il trasferimento degli archivi, risulta del pari documentale che la società opposta abbia proposto all'opponente una serie di date per effettuare un sopralluogo volto all'esecuzione di detta attività. Occorre a tal proposito evidenziare come la stessa fosse all'evidenza un'obbligazione accessoria del contratto stipulato tra le parti, circostanza che emerge sia dall'esame del contenuto di esso sia dal valore economico attribuito dalle parti a tale prestazione. Parte opponente ha contestato la tardività con la quale l'opposta si è offerta di eseguire detta attività, ma non viene neppure allegato che l'esecuzione di detta prestazione fosse stata sottoposta a un termine essenziale.
L'esecuzione di detta prestazione, come ampiamente illustrato da parte opponente, era sicuramente importante per quest'ultima ma, come detto, dal contratto prodotto in atti emerge che tale importanza era del tutto soggettiva e unilaterale, comunque non condivisa dalle parti a livello negoziale. Il prematuro decesso del AG. , come spiegato dall'opponente, ha poi Per_1 reso inutile il trasferimento degli archivi, circostanza che, comunque, si sarebbe verificata anche ove detto trasferimento fosse avvenuto mentre il AG. era ancora in vita, tenuto conto Per_1 del fatto che, come documentato dalla stessa opponente, questi era socio unico della
[...]
e quindi unico intermediario abilitato. Parte_1
A questo proposito parte opponente ha in corso di causa fatto riferimento all'ulteriore argomento difensivo della c.d. presupposizione per giustificare la propria richiesta di scioglimento del contratto per cui è causa. Nella prima delle memorie istruttorie e poi in sede di conclusionali la società opponente ha infatti argomentato che le parti avrebbero stipulato il contratto di concessione di licenza d'uso del software sulla base della condizione implicita che il
AG. , quale intermediario abilitato, rimanesse in vita. Di conseguenza, il verificarsi della Per_1 sua morte avrebbe comportato la caducazione del contratto medesimo, tanto è vero che la società opposta non ha più effettuato il trasferimento dei predetti archivi.
La tesi, per quanto suggestiva, è però priva di fondamento, in gran parte per le medesime ragioni già indicate in precedenza. La Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 8867/2015, ha chiarito che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione è rappresentato dall'inerenza specifica dell'interesse sotteso al contratto alla causa del medesimo. Ma nella specie, come osservato in precedenza, la causa del contratto è indubbiamente quella della concessione della licenza d'uso del software, laddove il trasferimento degli archivi costituisce una mera prestazione accessoria ed eventuale. Da un altro punto di vista occorre anche evidenziare che, data la nozione della presupposizione come una situazione di fatto, comune a entrambe le parti, che le stesse hanno implicitamente assunto come motivo determinante del consenso al momento della stipulazione del contratto e che può condurre alla risoluzione del medesimo (cfr. Cass. civ., n. 5390/2006; Cass. civ., n.
17698/2007), l'evento morte non può mai essere oggetto di presupposizione, per il semplice fatto che esso non può certo considerarsi imprevedibile, come richiesto dall'art. 1463 c.c. in tema di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, trattandosi al contrario di circostanza certus an et incertus quando, disciplinata dalle norme della successione proprio per garantire la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo agli eredi del de cuius. Nel caso di specie, poi, l'obbligazione contrattuale riguarda una società di capitali, rendendo quindi ancora più evidente l'infondatezza di tale eccezione.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della società opponente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
2856/2023 – R.G. 9119/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data 30/10/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 3.387,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 22 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di AGo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO DI GENOVA
SEZIONE SESTA CIVILE in composizione monocratica, in persona del Giudice Unico, Dott. Gianfranco Di AGo, ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa R.G. n. 11322/2023 promossa da:
codice fiscale , con sede in Genova, Via Brera, Parte_1 P.VA_1
2/23, in persona della liquidatrice e legale rappresentante in carica, , elettivamente Parte_2 domiciliata in Imperia, Via Tommaso Schiva n. 12, presso e nello studio dell'Avv. Alessandro
Rossi ( , con indirizzo di posta elettronica certificata CodiceFiscale_1
che la rappresenta e difende in forza di procura in atti, Email_1
- Attore opponente -
CONTRO
P.VA , con sede legale in Pesaro (PU), Via Sandro Pertini n. Controparte_1 P.VA_2
88, in persona del procuratore Sig. , rappresentata e difesa Controparte_2 dall'Avv. Maurizio Mazzoni (C.F. , giusta procura in atti, C.F._2 elettivamente domiciliata presso il di lui studio di Rho (MI), Via Statuto n. 32, con indirizzo pec
Email_2
- Convenuta opposta -
Conclusioni dei procuratori delle parti
Precisazione delle conclusioni per l'opponente.
Come in atti.
Precisazione delle conclusioni per l'opposta. Come in atti.
Concisa esposizione dei motivi in fatto e in diritto della decisione
La società attrice ha proposto opposizione avverso il decreto ingiuntivo n. 2856/2023 – R.G.
9119/2023 emesso dal Tribunale di Genova in data 30/10/2023 per l'importo di € 18.539,95, oltre interessi e spese della procedura monitoria, a fronte del mancato pagamento del corrispettivo di un contratto fornitura di licenze software e servizi informatici. Costituitasi in giudizio la società opposta, all'esito della prima udienza di comparizione è stata concessa la provvisoria esecutività del decreto ingiuntivo opposto e la causa è stata ritenuta matura per la decisione, con conseguente fissazione dell'udienza di rimessione della stessa in decisione.
Parte opponente ha contestato la debenza della somma ingiunta lamentando l'inadempimento dell'opposta al contratto tra le medesime stipulato. Parte opponente ha allegato che il AG.
, già cliente della società opposta, aveva costituito la Persona_1 Parte_1
e che era suo intendimento fare proseguire da quest'ultima negli anni a venire l'attività di
[...] elaborazione dati e paghe comprensiva dell'invio telematico delle dichiarazioni e di tutte le altre pratiche che necessitano di intermediario abilitato, quale egli era. Per questo motivo la società opponente aveva stipulato il contratto per cui è causa, prevedendo il trasferimento degli archivi contenuti nel programma del AG. in quello che sarebbe stato concesso in licenza a
Per_1 quest'ultima. L'opponente ha quindi contestato a controparte l'inadempimento del predetto contratto, allegando di non avere mai ricevuto le chiavi di attivazione del sistema e lamentando anche il fatto che l'opposta non avrebbe provveduto al predetto trasferimento degli archivi, per quanto contrattualmente dovuto. Senonché il AG. era improvvisamente deceduto,
Per_1 facendo venir meno del tutto l'interesse della società opponente all'esecuzione del contratto, considerato che con la morte del AG. era venuta meno la possibilità di provvedere alle
Per_1 scadenze ed agli adempimenti previsti dalle normative fiscali e del lavoro, decadendo immediatamente l'abilitazione come intermediario, con conseguente impedimento all'utilizzo dei servizi telematici dei vari enti.
Considerato che
il AG. era il socio unico della
Per_1 [...]
e quindi unico intermediario abilitato, la società non poteva oggettivamente Parte_1 provvedere alle attività che avrebbe dovuto svolgere. Di qui la richiesta di revoca dell'opposto decreto ingiuntivo.
La società opposta, contestando integralmente la domanda avversaria, ha in primo luogo fornito prova documentale dell'invio alla società opponente delle chiavi di attivazione del sistema, che consentivano all'utente di utilizzare i programmi. Per quanto riguarda, invece, il trasferimento degli archivi, risulta del pari documentale che la società opposta abbia proposto all'opponente una serie di date per effettuare un sopralluogo volto all'esecuzione di detta attività. Occorre a tal proposito evidenziare come la stessa fosse all'evidenza un'obbligazione accessoria del contratto stipulato tra le parti, circostanza che emerge sia dall'esame del contenuto di esso sia dal valore economico attribuito dalle parti a tale prestazione. Parte opponente ha contestato la tardività con la quale l'opposta si è offerta di eseguire detta attività, ma non viene neppure allegato che l'esecuzione di detta prestazione fosse stata sottoposta a un termine essenziale.
L'esecuzione di detta prestazione, come ampiamente illustrato da parte opponente, era sicuramente importante per quest'ultima ma, come detto, dal contratto prodotto in atti emerge che tale importanza era del tutto soggettiva e unilaterale, comunque non condivisa dalle parti a livello negoziale. Il prematuro decesso del AG. , come spiegato dall'opponente, ha poi Per_1 reso inutile il trasferimento degli archivi, circostanza che, comunque, si sarebbe verificata anche ove detto trasferimento fosse avvenuto mentre il AG. era ancora in vita, tenuto conto Per_1 del fatto che, come documentato dalla stessa opponente, questi era socio unico della
[...]
e quindi unico intermediario abilitato. Parte_1
A questo proposito parte opponente ha in corso di causa fatto riferimento all'ulteriore argomento difensivo della c.d. presupposizione per giustificare la propria richiesta di scioglimento del contratto per cui è causa. Nella prima delle memorie istruttorie e poi in sede di conclusionali la società opponente ha infatti argomentato che le parti avrebbero stipulato il contratto di concessione di licenza d'uso del software sulla base della condizione implicita che il
AG. , quale intermediario abilitato, rimanesse in vita. Di conseguenza, il verificarsi della Per_1 sua morte avrebbe comportato la caducazione del contratto medesimo, tanto è vero che la società opposta non ha più effettuato il trasferimento dei predetti archivi.
La tesi, per quanto suggestiva, è però priva di fondamento, in gran parte per le medesime ragioni già indicate in precedenza. La Suprema Corte, da ultimo nella sentenza n. 8867/2015, ha chiarito che il presupposto per l'applicazione dell'istituto della presupposizione è rappresentato dall'inerenza specifica dell'interesse sotteso al contratto alla causa del medesimo. Ma nella specie, come osservato in precedenza, la causa del contratto è indubbiamente quella della concessione della licenza d'uso del software, laddove il trasferimento degli archivi costituisce una mera prestazione accessoria ed eventuale. Da un altro punto di vista occorre anche evidenziare che, data la nozione della presupposizione come una situazione di fatto, comune a entrambe le parti, che le stesse hanno implicitamente assunto come motivo determinante del consenso al momento della stipulazione del contratto e che può condurre alla risoluzione del medesimo (cfr. Cass. civ., n. 5390/2006; Cass. civ., n.
17698/2007), l'evento morte non può mai essere oggetto di presupposizione, per il semplice fatto che esso non può certo considerarsi imprevedibile, come richiesto dall'art. 1463 c.c. in tema di risoluzione del contratto per impossibilità sopravvenuta, trattandosi al contrario di circostanza certus an et incertus quando, disciplinata dalle norme della successione proprio per garantire la prosecuzione dei rapporti giuridici in capo agli eredi del de cuius. Nel caso di specie, poi, l'obbligazione contrattuale riguarda una società di capitali, rendendo quindi ancora più evidente l'infondatezza di tale eccezione.
Al rigetto dell'opposizione segue la condanna della società opponente al pagamento delle spese del presente procedimento, liquidate sulla base dei criteri indicati nel D.M. 55/2014, tenuto conto dell'effettiva attività svolta e del valore della causa:
a) fase di studio della controversia, valore medio, € 919,00;
b) fase introduttiva del giudizio, valore medio, € 777,00;
c) fase istruttoria, valore minimo, € 840,00;
d) fase decisionale, valore minimo, € 851,00.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa o assorbita:
- rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma l'opposto decreto ingiuntivo n.
2856/2023 – R.G. 9119/2023, emesso dal Tribunale di Genova in data 30/10/2023, dichiarandolo definitivamente esecutivo;
- condanna in persona del legale rappresentante pro Parte_1 tempore, al pagamento, in favore di in persona del legale CP_1 rappresentante pro tempore, delle spese del presente giudizio, che si liquidano, come da motivazione, nell'importo di € 3.387,00 per competenze, oltre accessori di legge.
Sentenza immediatamente esecutiva.
Genova, li 22 Maggio 2025 Il Giudice
Dott. Gianfranco Di AGo