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Sentenza 24 giugno 2025
Sentenza 24 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello L'Aquila, sentenza 24/06/2025, n. 747 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello L'Aquila |
| Numero : | 747 |
| Data del deposito : | 24 giugno 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - ConSIliera
Dr. Andrea Dell'Orso - ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084/2022
R.G.C., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Colaiacovo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
e rappresentate e difese dagli avv. P_ _2
Laura Guido e Fabio Guido, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellate e appellanti incidentali
1 E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano _3
Leuzzi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato e appellante incidentale
E
, e CP Controparte_5 Controparte_6
- appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 128 del
Tribunale Ordinario di Sulmona pubblicata il giorno 28/5/2022 in materia di azione surrogatoria
Conclusioni dell'appellante principale:
“Voglia l'onorevole Corte d'appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 128/2022 del Tribunale di
Sulmona:
I), accertare e dichiarare che è creditrice di Parte_1
, , e CP Controparte_5 Controparte_6
, in quanto eredi di , _3 PE della somma di euro 1.601.763,12 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13 luglio 2017 e, per l'effetto, accertare il diritto di ad agire ai sensi dell'art. 2900 c.c. Parte_1 in surrogazione dei debitori nei confronti di e P_
; _2
II) accertare e dichiarare la nullità del testamento di Per_2
2 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione Persona_3 ai sensi dell'art. 566 c.c.;
III) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 537, comma secondo, c.c., compiuta da CP_7
attraverso le disposizioni contenute nel testamento;
[...]
IV) tanto in caso di accoglimento della richiesta principale che in caso di accoglimento della richiesta subordinata, accogliere le istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione, quindi:
a) l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio rivolta a ricostruire l'asse ereditario di , a valutarne Controparte_7
i cespiti immobiliari, i crediti, i beni mobili, i ripianamenti dei debiti e le donazioni a favore di e _2 P_
, rendiconto e redazione di progetto di ripartizione;
[...]
b) ordine di esibizione a carico di e in P_ _2 ordine alla consistenza dei beni mobili di Controparte_7
e, quindi, previa ricostruzione dell'asse ereditario e collazione dei beni tutti della defunta ivi comprese le donazioni, i ripianamenti dei debiti, le cessioni di diritti anche su beni mobili, il tutto anche mediante consulenza tecnica, procedere alla divisione ereditaria determinando la quota spettante a ciascun coerede e attribuendo direttamente a nei Parte_1 limiti del credito vantato, la quota spettante a , CP
, e Controparte_5 Controparte_6 _3
;
[...]
V) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda di correzione dell'errore materiale per la carenza di legittimazione della parte a formularla, essendo legittimato il procuratore dichiaratosi antistatario;
VI) in ogni caso, disporre la cancellazione delle frasi offensive
3 riportate letteralmente anche nella citazione in appello e condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa.”
Conclusioni delle appellate ed appellanti incidentali P_
e :
[...] _2
“Voglia la Corte d'Appello Civile de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
a) in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad esperire azione surrogatoria, con Parte_1 conseguente rigetto dell'appello proposto e di tutte le domande nello stesso avanzate;
b) in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere
l'appello incidentale in ordine alla soccombenza delle spese di lite e liquidare, a carico dell'appellante ed in favore delle SI.re e la somma di euro 8.000 o P_ _2 quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
e) condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari del giudizio di appello giudizio.”
Conclusioni dell'appellato ed appellante incidentale
[...]
: CP_3
“Voglia la Corte d'Appello Civile de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
a) in via principale, rigettare l'appello avversario poiché totalmente infondato in ogni sua parte;
b) in via subordinata, ove occorrendo in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato di cui al § VII, rigettare l'appello avversario;
c) in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento
4 dell'appello in punto di legittimazione attiva, rigettare integralmente l'azione surrogatoria per intervenuta prescrizione
e comunque inesistenza del credito presupposto, ove occorrendo previo espletamento delle attività istruttorie articolate in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
d) accogliere l'appello incidentale spiegato al § IX;
e) condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari del giudizio di appello”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 128, pubblicata il 28/5/2022, il Tribunale
Ordinario di Sulmona rigettava le domande di annullamento del testamento olografo redatto dalla defunta o, Controparte_7 in subordine, di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, ed in ogni caso di divisione dell'asse ereditario della de cuius previa ricostituzione di esso mediante collazione delle donazioni effettuate in vita, proposte nei confronti di e , figlie della defunta, P_ _2 dalla SI.ra la quale dichiarava di agire in Parte_1 surrogatoria dei propri figli Controparte_6 CP
e eredi della SI.ra per
[...] Controparte_5 CP_7 rappresentazione del padre figlio della PE de cuius ed ex marito dell'attrice, premorto alla madre, nonché dell'altro erede in rappresentazione della SI.ra CP_7
nato dal secondo matrimonio del SI. _3
. PE
1.1. Il Tribunale rigettava la richiesta della SI.ra Pt_1 di cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute
5 negli atti difensivi del SI. nonché la _3 domanda di quest'ultimo di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannava la SI.ra a rifondere Pt_1 alle controparti costituite le spese di lite, liquidate nell'importo di euro 3.044,80, oltre ad accessori di legge, in favore delle SI.re e e di euro 2.708,00, P_ _2 oltre ad accessori di legge, in favore del SI. _3
.
[...]
1.2. Il Tribunale riferiva che la SI.ra aveva Pt_1 esposto che in data 12/10/1975 aveva contratto matrimonio con
, da cui erano nati i figli , PE CP
e ; che con sentenza Controparte_5 Controparte_6 in data 17/3/1998 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e in data 22/5/2005 la Corte d'Appello dell'Aquila aveva stabilito a carico dell'ex marito un assegno divorzile dell'importo di euro 2.600,00 al mese e un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 in favore di ciascuno dei tre figli a decorrere dalla data di costituzione in primo grado, oltre a rivalutazione ed interessi;
che a seguito del divorzio il SI. aveva contratto matrimonio con la SI.ra PE
, da cui era nato il figlio E_ _3
; che il SI. era deceduto in data
[...] PE
1/1/2017 ab intestato, lasciando a sé eredi i quattro figli e la seconda moglie;
che alla data del decesso, in forza dei titoli sopra indicati, l'attrice vantava nei confronti dell'ex marito un complessivo credito di euro 1.601.763,12; che gli eredi del SI. , nonostante la diffida loro inviata il 13/7/2017, non CP_3 avevano onorato il debito;
che il 22/11/2017 era deceduta la SI.ra , madre del SI. , Controparte_7 PE
6 lasciando a sé eredi le figlie e ed i quattro _2 P_ nipoti CP Controparte_5 Controparte_6
e , figli del figlio premorto, a lei
[...] _3 succeduti per rappresentazione del defunto padre;
che la SI.ra aveva disposto del suo patrimonio con un testamento olografo CP_7 privo di data e comunque lesivo dei diritti del defunto figlio a vantaggio delle figlie e PE P_ _2
, tenuto anche conto delle donazioni da lei effettuate in
[...] vita;
che i figli del SI. avevano omesso di intraprendere CP_3 qualsiasi azione a tutela delle loro ragioni;
che tale inerzia ledeva le ragioni creditorie da lei vantate nei confronti dei predetti, con conseguente diritti di agire in via surrogatoria nei confronti delle SI.re e P_ _2
1.3. Il giudice di prime cure riteneva che l'attrice non fosse legittimata ad agire in surrogatoria in quanto i quattro figli del SI. avevano accettato l'eredità PE del padre con beneficio d'inventario, con la conseguenza che, non essendoci stata confusione tra il patrimonio del de cuius e il patrimonio degli eredi, nel quale confluivano i beni ereditati dalla nonna, la SI.ra non avrebbe comunque potuto Pt_1 rivalersi su tali beni per soddisfare le ragioni creditorie vantate nei confronti dell'ex marito.
1.4. Per le stesse ragioni il Tribunale riteneva che la SI.ra non avesse interesse ad ottenere l'annullamento del Pt_1 testamento della SI.ra , non potendo aggredire i beni che CP_7 per effetto di tale annullamento sarebbero entrati a far parte del patrimonio personale degli eredi beneficiati dell'ex marito.
1.5. Il giudice poneva infine le spese processuali a carico della SI.ra nei confronti delle parti costituite in base Pt_1
7 al principio della soccombenza e le liquidava secondo gli importi minimi indicati nelle tabelle relative alle cause di valore indeterminabile di scarsa complessità.
2. Con atto di citazione notificato il 3, il 4 ed il
25/11/2022 la SI.ra proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 sopra indicata sulla base di dieci motivi (erroneamente indicati come otto nell'atto di citazione in appello) e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituivano le SI.re e P_ _2 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale al fine di ottenere, in riforma parziale della sentenza impugnata, la liquidazione, a carico dell'appellante, della spese di lite del primo grado di giudizio nell'importo di euro 8.000,00, da loro richiesto nella nota spese depositata dinanzi al Tribunale.
2.2. Si costituiva anche il SI. _3 chiedendo il rigetto dell'appello e contestando, in subordine, se del caso in via di appello incidentale condizionato, la legittimazione dell'appellante ad esperire l'azione surrogatoria anche perché non vi era prova che egli avesse accettato l'eredità della defunta nonna, risultando unicamente chiamato all'eredità della SI.ra . CP_7
2.2.1. Anche il SI. spiegava appello _3 incidentale con riferimento all'importo liquidato in suo favore dal Tribunale a titolo di spese processuali e chiedeva la condanna della SI.ra a rifondergli la somma di euro 13.430,00, già Pt_1 richiesta in primo grado.
2.2.2. L'appellato chiedeva inoltre la condanna della SI.ra alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio Pt_1
8 nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con riferimento al gravame proposto.
2.3. I SI.ri e Controparte_6 CP
già contumaci in primo grado, non si Controparte_5 costituivano nonostante la rituale notifica dell'atto di appello e devono essere dichiarati contumaci.
2.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
1°/10/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.4.1. Con ordinanza in data 3/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso la sua legittimazione ad esperire l'azione di riduzione richiamando l'art. 557, comma 3, c.c., senza avvedersi che l'azione di riduzione che lei intendeva esperire non era riferita all'eredità del SI. che i figli del defunto avevano PE accettato con beneficio d'inventario, bensì all'eredità della SI.ra , accettata dai nipoti puramente e semplicemente, CP_7 sicché tale norma non poteva trovare applicazione.
3.1. L'appellante lamenta inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla separazione del patrimonio personale dell'erede beneficiato dal patrimonio ereditato, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20531 del
2020, aveva precisato che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limitava al valore dei beni ricevuti la
9 responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma non impediva ai creditori di agire, entro tali limiti, sui beni personali dell'erede.
4. Con il secondo motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il giudice di prime cure non aveva esaminato la sua domanda di accertamento del credito vantato nei confronti degli eredi di
. PE
4.1. L'appellante deduce che era suo diritto ottenere una pronuncia sul punto, tenuto conto che il SI. _3
nei suoi atti difensivi aveva contestato l'esistenza del
[...] credito.
5. Con il terzo motivo d'appello la SI.ra evidenzia Pt_1 la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria, consistenti nell'inerzia dei debitori, nel rischio di insolvenza e nell'impossibilità di vedere altrimenti soddisfatto il suo credito.
6. Con il quarto motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il Tribunale non aveva esaminato la sua domanda di annullamento del testamento olografo della SI.ra per CP_7 difetto di indicazione della data.
6.1. L'appellante evidenzia che l'annullamento del testamento gioverebbe ai nipoti della SI.ra che CP_7 otterrebbero un terzo dell'eredità della nonna invece che la sola quota di riserva, ed anche a lei che, surrogandosi ai suoi debitori, potrebbe realizzare una parte più consistente del suo credito.
6.2. Evidenzia inoltre l'urgenza di esperire tale azione, stante l'approssimarsi del termine di prescrizione di cinque anni dal decesso della testatrice.
10 7. Con il quinto motivo d'appello la SI.ra in Pt_1 subordine, ripropone l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della SI.ra , asserendo che vi era una forte CP_7 sperequazione fra il valore dei beni immobili lasciati dalla defunta alle figlie e e quelli destinati al defunto P_ _2
. PE
7.1. Evidenzia inoltre che nell'abitazione della defunta al momento del decesso vi erano beni mobili di pregio e gioielli di cui le appellate dovevano rendere il conto.
8. Con il sesto motivo d'appello la SI.ra evidenzia Pt_1 che l'azione surrogatoria ha carattere cautelare ed è volta a preservare il patrimonio del debitore in modo che il creditore possa soddisfarsi sui suoi beni, che non devono necessariamente essere quelli pervenutigli con l'eredità accettata con beneficio d'inventario, ma possono essere anche beni personali, purché nei limiti del vantaggio conseguito dal debitore grazie all'eredità beneficiata.
9. Con il settimo motivo d'appello la SI.ra reitera Pt_1 le richieste istruttorie formulate in primo grado. Chiede quindi l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'ammontare dei beni che i figli del SI. PE avevano ricevuto in eredità dal padre, in modo da calcolare il limite entro il quale devono rispondere del debito paterno;
insiste nella richiesta di ordinare alle SI.re e P_ _2
di esibire quanto necessario per ricostruire la
[...] successione della SI.ra e di rendiconto dei beni di cui CP_7 erano in possesso nonché di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'asse ereditario e formare le rispettive quote.
11 10. I motivi di appello primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
10.1. La tesi della SI.ra relativa alla possibilità Pt_1 per i creditori ereditari di aggredire anche i beni personali degli eredi beneficiati è infondata e contrasta con il costante orientamento della Corte di cassazione, che anche recentemente ha ribadito che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ha l'effetto, ai sensi dell'art. 490, primo comma,
c.c. di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
10.2. La Corte ha evidenziato che “Il fulcro del funzionamento dell'istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore” (Cass. n. 27626 del 2024).
12
10.2.1. La pronuncia sopra indicata cita numerosi precedenti in tal senso: Cass. n. 23398 del 2022; Cass. n. 29252 del
2020; Cass. n. 7090 del 2015; Cass. n. 6488 del 2007, e fra questi anche l'ordinanza n. 20513 del 2020 posta dall'appellante a fondamento della sua teoria, interpretandola quindi in modo difforme da quanto sostenuto dalla SI.ra Tale ordinanza Pt_1 si è peraltro pronunciata sull'estensione del beneficio d'inventario alle spese processuali, e solo in un obiter, estraneo alla ratio decidendi, sembra ammettere la possibilità per il creditore ereditario di aggredire i beni personali dell'erede beneficiato, affermazione questa rimasta totalmente isolata ed in contrasto con l'orientamento precedente e successivo della
Suprema Corte.
10.3. La SI.ra riconosce che la successione del SI. Pt_1
e quella della SI.ra alla quale i PE CP_7 figli del SI. sono succeduti per rappresentazione, ai CP_3 sensi dell'art. 467 c.c., sono distinte.
10.3.1. Nella rappresentazione il rappresentante succede iure proprio e non in nome del rappresentato, ne consegue che i beni che i figli del SI. hanno ricevuto PE dalla nonna e quelli che potrebbero acquisire in caso di positivo esercizio dell'azione di riduzione o di annullamento del testamento entrano a far parte del loro patrimonio personale e, per quanto sopra detto, non possono essere aggrediti dalla SI.ra per far valere il debito da lei vantato nei confronti Pt_1 dell'ex marito.
10.4. Correttamente il Tribunale ha pertanto escluso la
13 legittimazione dell'odierna appellante a proporre la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie della SI.ra e CP_7 la carenza di interesse a chiedere l'annullamento del testamento redatto da quest'ultima.
10.5. Restano assorbite tutte le altre deduzioni e richieste della SI.ra , reiterate in appello, sulle quali il Pt_1
Tribunale correttamente non si è pronunciato.
11. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
11.1. Nell'atto di citazione in primo grado l'odierna appellante ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che
è creditrice di Parte_1 CP Controparte_5
, e , in quanto
[...] Controparte_6 _3 eredi di , della somma di euro 1.601.763,12 PE oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13 luglio 2017 e, per l'effetto, accertare il diritto di ad agire ai Parte_1 sensi dell'art. 2900 c.c. in surrogazione dei debitori nei confronti di e ”. P_ _2
11.2. L'appellante non ha pertanto proposto distinte domande, aventi ad oggetto l'accertamento del credito e l'azione surrogatoria, ma ha chiesto l'accertamento del credito al fine
(“per l'effetto”) di poter agire ex art. 2900 c.c.
11.2.1. Ne consegue che, una volta riconosciuto che l'azione surrogatoria non poteva essere esperita dalla SI.ra in Pt_1 quanto carente di legittimazione, risultava privo di utilità
l'accertamento del credito vantato dall'attrice in quanto funzionale all'esperimento di tale azione, e correttamente il
Tribunale l'ha omesso. Tale interpretazione è suffragata dalla circostanza che la SI.ra non ha citato in giudizio la Pt_1 SI.ra , seconda moglie dell'ex marito, nei confronti CP_8
14 della quale pure vanta il credito ereditario, ma che è estranea alla vicenda successoria della SI.ra CP_7
11.2.2. Né è ammissibile la proposizione in via autonoma della domanda di accertamento del credito in questo grado di appello, trattandosi di domanda nuova.
12. Con l'ottavo motivo d'appello (erroneamente indicato come sesto nell'atto di citazione), la SI.ra si duole del Pt_1 rigetto della sua richiesta di cancellazione delle frasi da lei ritenute offensive contenute negli atti difensivi del SI.
. _3
12.1. Il motivo è inammissibile.
12.2. Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti difensivi presentati o nei discorsi pronunciati in udienza costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, il suo esercizio ha carattere ordinatorio e non decisorio ed il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, non è suscettibile di impugnazione (vedi Cass.
n. 27616 del 2020).
13. Con il nono motivo d'appello (erroneamente indicato come settimo nell'atto di citazione), la SI.ra contesta la Pt_1 correzione della sentenza di primo grado con distrazione a favore del difensore antistatario del SI. delle _3 spese che erano state liquidate in favore della parte.
13.1. L'appellante deduce che l'istanza di correzione era stata proposta dal SI. e non già dal suo difensore, unico CP_3 legittimato a chiedere la distrazione delle spese in suo favore.
15 13.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non conseguendo nessun vantaggio all'appellante dalla modifica del beneficiario delle spese processuali che è stata condannata a pagare.
13.3. Sul punto la Suprema Corte, nella sentenza n. 30945 del 2018, ha affermato che "in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.”
14. Con il decimo motivo d'appello (erroneamente indicato come ottavo nell'atto di citazione in appello) l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite nei rapporti con il SI. , tenuto conto che questi aveva _3 dedotto la prescrizione del credito da lei vantato ed il pagamento di esso, senza fornirne prova, ed aveva chiesto la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta che il giudice aveva rigettato.
14.1 Il motivo è infondato.
14.2 Il giudice ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza nel porre a carico della SI.ra le spese Pt_1
16 del giudizio di primo grado, alla luce del rigetto totale delle sue richieste, che, per quanto sopra detto, deve essere confermato in appello.
14.3. Quanto alla domanda proposta in primo grado dal SI. di condanna della controparte ai sensi _3 dell'art. 96 c.p.c., si tratta di una richiesta meramente accessoria il cui rigetto, secondo il costante insegnamento della
Corte di cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca e non autorizza la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 18036 del 2022, Cass. n. 9532 del 2017).
15. Alla luce di quanto esposto l'appello proposto dalla SI.ra deve essere interamente rigettato. Pt_1
16. Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dalle SI.re e e dal SI. P_ _2 [...]
. CP_3
16.1. Gli appellanti incidentali lamentano che il giudice di primo grado aveva liquidato le spese processuali sulla base delle tariffe minime per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione, nonostante la complessità della controversia, nella quale l'attrice aveva dedotto di vantare un credito di oltre euro € 1.600.000, e nonostante il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
16.2. Gli appellanti incidentali chiedono pertanto la condanna della SI.ra alla refusione delle spese di lite Pt_1 di primo grado secondo gli importi rispettivamente richiesti dinanzi al Tribunale, pari ad euro 8.000,00 per quanto riguarda le SI.re , e ad euro 13.430,00 per quanto riguarda il SI. CP_3
. _3
17 16.3. Gli appelli incidentali sono fondati.
16.4. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55 del 2014 nei giudizi per azioni surrogatorie il valore della causa si determina con riguardo alla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
16.4.1. Ne consegue che le spese processuali andavano liquidate con riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso fra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro, ivi compresi i compensi previsti per la fase istruttoria, comprendente le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, non emergendo ragioni che giustifichino la riduzione dei compensi medi.
16.4.2. La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata sul punto, con condanna della SI.ra alla Pt_1 refusione alle controparti costituite delle spese di lite liquidate nei limiti delle rispettive domande degli odierni appellanti incidentali, con distrazione in favore dell'Avv.
Leuzzi per quanto attiene alla posizione del SI. _3
.
[...]
17. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per quanto sopra detto, vanno liquidate secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro, esclusi i compensi per la fase di trattazione che in appello non si è svolta.
17.1. Nulla deve essere disposto in favore dei SI.ri CP
, e , rimasti
[...] Controparte_5 Controparte_6 contumaci.
18 18. L'affermazione contenuta nell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 20513 del 2020, sia pure isolata e di dubbia interpretazione, esclude che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda del SI. di _3 condanna della SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con Pt_1 riferimento alla proposizione dell'appello.
19. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, pari ad euro 1.601.763,12, non apparendo applicabile nel caso in esame l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, trattandosi di norma di stretta interpretazione, tenuto inoltre conto che la SI.ra ha agito non solo in via surrogatoria, ma anche ai sensi Pt_1 dell'art. 606 c.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , _2
e ed in parziale riforma P_ _3 della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna a rifondere a e Parte_1 P_ _2
, in solido fra loro, le spese del primo grado di
[...] giudizio, che liquida nella somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
19 3) condanna a rifondere a Parte_1 _3 le spese del primo grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 13.430,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, e distrae le predette somme in favore dell'Avv.
Giuliano Leuzzi;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata;
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c spiegata da nel presente giudizio di appello;
_3
6) condanna a rifondere a e Parte_1 P_ _2
, in solido fra loro, le spese del presente grado di
[...] appello, che liquida nella somma di euro 24.064,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
7) condanna a rifondere a Parte_1 _3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 24.064,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
8) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato sulla base dell'effettivo valore della controversia, di importo compreso fra
1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 3/6/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi
20
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DELL'AQUILA
in persona dei magistrati:
Dr. Nicoletta Orlandi - Presidente rel.
Dr. Carla Ciofani - ConSIliera
Dr. Andrea Dell'Orso - ConSIliere
ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 1084/2022
R.G.C., vertente tra
rappresentata e difesa dall'Avv. Vincenzo Parte_1
Colaiacovo, come da procura allegata all'atto di citazione in appello
- appellante
E
e rappresentate e difese dagli avv. P_ _2
Laura Guido e Fabio Guido, come da procura in calce alla comparsa di costituzione in primo grado
- appellate e appellanti incidentali
1 E
rappresentato e difeso dall'avv. Giuliano _3
Leuzzi, come da procura in calce alla comparsa di costituzione e risposta
- appellato e appellante incidentale
E
, e CP Controparte_5 Controparte_6
- appellati contumaci avente ad oggetto: appello avverso la sentenza n. 128 del
Tribunale Ordinario di Sulmona pubblicata il giorno 28/5/2022 in materia di azione surrogatoria
Conclusioni dell'appellante principale:
“Voglia l'onorevole Corte d'appello di L'Aquila, contrariis rejectis, in riforma della sentenza n. 128/2022 del Tribunale di
Sulmona:
I), accertare e dichiarare che è creditrice di Parte_1
, , e CP Controparte_5 Controparte_6
, in quanto eredi di , _3 PE della somma di euro 1.601.763,12 oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13 luglio 2017 e, per l'effetto, accertare il diritto di ad agire ai sensi dell'art. 2900 c.c. Parte_1 in surrogazione dei debitori nei confronti di e P_
; _2
II) accertare e dichiarare la nullità del testamento di Per_2
2 e, per l'effetto, dichiarare aperta la successione Persona_3 ai sensi dell'art. 566 c.c.;
III) in via subordinata, accertare e dichiarare la violazione dell'art. 537, comma secondo, c.c., compiuta da CP_7
attraverso le disposizioni contenute nel testamento;
[...]
IV) tanto in caso di accoglimento della richiesta principale che in caso di accoglimento della richiesta subordinata, accogliere le istanze istruttorie articolate nell'atto di citazione, quindi:
a) l'espletamento della consulenza tecnica d'ufficio rivolta a ricostruire l'asse ereditario di , a valutarne Controparte_7
i cespiti immobiliari, i crediti, i beni mobili, i ripianamenti dei debiti e le donazioni a favore di e _2 P_
, rendiconto e redazione di progetto di ripartizione;
[...]
b) ordine di esibizione a carico di e in P_ _2 ordine alla consistenza dei beni mobili di Controparte_7
e, quindi, previa ricostruzione dell'asse ereditario e collazione dei beni tutti della defunta ivi comprese le donazioni, i ripianamenti dei debiti, le cessioni di diritti anche su beni mobili, il tutto anche mediante consulenza tecnica, procedere alla divisione ereditaria determinando la quota spettante a ciascun coerede e attribuendo direttamente a nei Parte_1 limiti del credito vantato, la quota spettante a , CP
, e Controparte_5 Controparte_6 _3
;
[...]
V) dichiarare inammissibile e, comunque, rigettare la domanda di correzione dell'errore materiale per la carenza di legittimazione della parte a formularla, essendo legittimato il procuratore dichiaratosi antistatario;
VI) in ogni caso, disporre la cancellazione delle frasi offensive
3 riportate letteralmente anche nella citazione in appello e condannare i convenuti al pagamento delle spese di causa.”
Conclusioni delle appellate ed appellanti incidentali P_
e :
[...] _2
“Voglia la Corte d'Appello Civile de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
a) in via principale dichiarare la carenza di legittimazione attiva di ad esperire azione surrogatoria, con Parte_1 conseguente rigetto dell'appello proposto e di tutte le domande nello stesso avanzate;
b) in parziale riforma dell'impugnata sentenza accogliere
l'appello incidentale in ordine alla soccombenza delle spese di lite e liquidare, a carico dell'appellante ed in favore delle SI.re e la somma di euro 8.000 o P_ _2 quell'altra maggiore o minore che si riterrà di giustizia;
e) condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari del giudizio di appello giudizio.”
Conclusioni dell'appellato ed appellante incidentale
[...]
: CP_3
“Voglia la Corte d'Appello Civile de L'Aquila, disattesa ogni contraria istanza, deduzione e/o eccezione:
a) in via principale, rigettare l'appello avversario poiché totalmente infondato in ogni sua parte;
b) in via subordinata, ove occorrendo in accoglimento dello spiegato appello incidentale condizionato di cui al § VII, rigettare l'appello avversario;
c) in via ulteriormente subordinata, in ipotesi di accoglimento
4 dell'appello in punto di legittimazione attiva, rigettare integralmente l'azione surrogatoria per intervenuta prescrizione
e comunque inesistenza del credito presupposto, ove occorrendo previo espletamento delle attività istruttorie articolate in sede di memoria ex art. 183 n. 2 c.p.c.;
d) accogliere l'appello incidentale spiegato al § IX;
e) condannare la controparte alla refusione di spese ed onorari del giudizio di appello”
Fatti di causa e ragioni della decisione
1. Con sentenza n. 128, pubblicata il 28/5/2022, il Tribunale
Ordinario di Sulmona rigettava le domande di annullamento del testamento olografo redatto dalla defunta o, Controparte_7 in subordine, di riduzione delle disposizioni testamentarie per lesione di legittima, ed in ogni caso di divisione dell'asse ereditario della de cuius previa ricostituzione di esso mediante collazione delle donazioni effettuate in vita, proposte nei confronti di e , figlie della defunta, P_ _2 dalla SI.ra la quale dichiarava di agire in Parte_1 surrogatoria dei propri figli Controparte_6 CP
e eredi della SI.ra per
[...] Controparte_5 CP_7 rappresentazione del padre figlio della PE de cuius ed ex marito dell'attrice, premorto alla madre, nonché dell'altro erede in rappresentazione della SI.ra CP_7
nato dal secondo matrimonio del SI. _3
. PE
1.1. Il Tribunale rigettava la richiesta della SI.ra Pt_1 di cancellazione di espressioni ritenute offensive contenute
5 negli atti difensivi del SI. nonché la _3 domanda di quest'ultimo di condanna dell'attrice ai sensi dell'art. 96 c.p.c. e condannava la SI.ra a rifondere Pt_1 alle controparti costituite le spese di lite, liquidate nell'importo di euro 3.044,80, oltre ad accessori di legge, in favore delle SI.re e e di euro 2.708,00, P_ _2 oltre ad accessori di legge, in favore del SI. _3
.
[...]
1.2. Il Tribunale riferiva che la SI.ra aveva Pt_1 esposto che in data 12/10/1975 aveva contratto matrimonio con
, da cui erano nati i figli , PE CP
e ; che con sentenza Controparte_5 Controparte_6 in data 17/3/1998 era stata dichiarata la cessazione degli effetti civili del matrimonio e in data 22/5/2005 la Corte d'Appello dell'Aquila aveva stabilito a carico dell'ex marito un assegno divorzile dell'importo di euro 2.600,00 al mese e un assegno di mantenimento di euro 1.000,00 in favore di ciascuno dei tre figli a decorrere dalla data di costituzione in primo grado, oltre a rivalutazione ed interessi;
che a seguito del divorzio il SI. aveva contratto matrimonio con la SI.ra PE
, da cui era nato il figlio E_ _3
; che il SI. era deceduto in data
[...] PE
1/1/2017 ab intestato, lasciando a sé eredi i quattro figli e la seconda moglie;
che alla data del decesso, in forza dei titoli sopra indicati, l'attrice vantava nei confronti dell'ex marito un complessivo credito di euro 1.601.763,12; che gli eredi del SI. , nonostante la diffida loro inviata il 13/7/2017, non CP_3 avevano onorato il debito;
che il 22/11/2017 era deceduta la SI.ra , madre del SI. , Controparte_7 PE
6 lasciando a sé eredi le figlie e ed i quattro _2 P_ nipoti CP Controparte_5 Controparte_6
e , figli del figlio premorto, a lei
[...] _3 succeduti per rappresentazione del defunto padre;
che la SI.ra aveva disposto del suo patrimonio con un testamento olografo CP_7 privo di data e comunque lesivo dei diritti del defunto figlio a vantaggio delle figlie e PE P_ _2
, tenuto anche conto delle donazioni da lei effettuate in
[...] vita;
che i figli del SI. avevano omesso di intraprendere CP_3 qualsiasi azione a tutela delle loro ragioni;
che tale inerzia ledeva le ragioni creditorie da lei vantate nei confronti dei predetti, con conseguente diritti di agire in via surrogatoria nei confronti delle SI.re e P_ _2
1.3. Il giudice di prime cure riteneva che l'attrice non fosse legittimata ad agire in surrogatoria in quanto i quattro figli del SI. avevano accettato l'eredità PE del padre con beneficio d'inventario, con la conseguenza che, non essendoci stata confusione tra il patrimonio del de cuius e il patrimonio degli eredi, nel quale confluivano i beni ereditati dalla nonna, la SI.ra non avrebbe comunque potuto Pt_1 rivalersi su tali beni per soddisfare le ragioni creditorie vantate nei confronti dell'ex marito.
1.4. Per le stesse ragioni il Tribunale riteneva che la SI.ra non avesse interesse ad ottenere l'annullamento del Pt_1 testamento della SI.ra , non potendo aggredire i beni che CP_7 per effetto di tale annullamento sarebbero entrati a far parte del patrimonio personale degli eredi beneficiati dell'ex marito.
1.5. Il giudice poneva infine le spese processuali a carico della SI.ra nei confronti delle parti costituite in base Pt_1
7 al principio della soccombenza e le liquidava secondo gli importi minimi indicati nelle tabelle relative alle cause di valore indeterminabile di scarsa complessità.
2. Con atto di citazione notificato il 3, il 4 ed il
25/11/2022 la SI.ra proponeva appello avverso la sentenza Pt_1 sopra indicata sulla base di dieci motivi (erroneamente indicati come otto nell'atto di citazione in appello) e concludeva come riportato in epigrafe.
2.1 Si costituivano le SI.re e P_ _2 chiedendo il rigetto dell'appello e proponendo appello incidentale al fine di ottenere, in riforma parziale della sentenza impugnata, la liquidazione, a carico dell'appellante, della spese di lite del primo grado di giudizio nell'importo di euro 8.000,00, da loro richiesto nella nota spese depositata dinanzi al Tribunale.
2.2. Si costituiva anche il SI. _3 chiedendo il rigetto dell'appello e contestando, in subordine, se del caso in via di appello incidentale condizionato, la legittimazione dell'appellante ad esperire l'azione surrogatoria anche perché non vi era prova che egli avesse accettato l'eredità della defunta nonna, risultando unicamente chiamato all'eredità della SI.ra . CP_7
2.2.1. Anche il SI. spiegava appello _3 incidentale con riferimento all'importo liquidato in suo favore dal Tribunale a titolo di spese processuali e chiedeva la condanna della SI.ra a rifondergli la somma di euro 13.430,00, già Pt_1 richiesta in primo grado.
2.2.2. L'appellato chiedeva inoltre la condanna della SI.ra alla refusione delle spese del secondo grado di giudizio Pt_1
8 nonché ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con riferimento al gravame proposto.
2.3. I SI.ri e Controparte_6 CP
già contumaci in primo grado, non si Controparte_5 costituivano nonostante la rituale notifica dell'atto di appello e devono essere dichiarati contumaci.
2.4. L'udienza di precisazione delle conclusioni del
1°/10/2024 veniva svolta in forma cartolare, ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e nelle memorie depositate ai sensi della norma citata le parti si riportavano ai rispettivi atti introduttivi.
2.4.1. Con ordinanza in data 3/10/2024 la causa veniva quindi trattenuta in decisione con concessione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
3. Con il primo motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il giudice di primo grado aveva erroneamente escluso la sua legittimazione ad esperire l'azione di riduzione richiamando l'art. 557, comma 3, c.c., senza avvedersi che l'azione di riduzione che lei intendeva esperire non era riferita all'eredità del SI. che i figli del defunto avevano PE accettato con beneficio d'inventario, bensì all'eredità della SI.ra , accettata dai nipoti puramente e semplicemente, CP_7 sicché tale norma non poteva trovare applicazione.
3.1. L'appellante lamenta inoltre che, contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale in ordine alla separazione del patrimonio personale dell'erede beneficiato dal patrimonio ereditato, la Corte di cassazione, con ordinanza n. 20531 del
2020, aveva precisato che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario limitava al valore dei beni ricevuti la
9 responsabilità dell'erede per i debiti ereditari, ma non impediva ai creditori di agire, entro tali limiti, sui beni personali dell'erede.
4. Con il secondo motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il giudice di prime cure non aveva esaminato la sua domanda di accertamento del credito vantato nei confronti degli eredi di
. PE
4.1. L'appellante deduce che era suo diritto ottenere una pronuncia sul punto, tenuto conto che il SI. _3
nei suoi atti difensivi aveva contestato l'esistenza del
[...] credito.
5. Con il terzo motivo d'appello la SI.ra evidenzia Pt_1 la sussistenza dei presupposti per l'esercizio dell'azione surrogatoria, consistenti nell'inerzia dei debitori, nel rischio di insolvenza e nell'impossibilità di vedere altrimenti soddisfatto il suo credito.
6. Con il quarto motivo d'appello la SI.ra lamenta Pt_1 che il Tribunale non aveva esaminato la sua domanda di annullamento del testamento olografo della SI.ra per CP_7 difetto di indicazione della data.
6.1. L'appellante evidenzia che l'annullamento del testamento gioverebbe ai nipoti della SI.ra che CP_7 otterrebbero un terzo dell'eredità della nonna invece che la sola quota di riserva, ed anche a lei che, surrogandosi ai suoi debitori, potrebbe realizzare una parte più consistente del suo credito.
6.2. Evidenzia inoltre l'urgenza di esperire tale azione, stante l'approssimarsi del termine di prescrizione di cinque anni dal decesso della testatrice.
10 7. Con il quinto motivo d'appello la SI.ra in Pt_1 subordine, ripropone l'azione di riduzione delle disposizioni testamentarie della SI.ra , asserendo che vi era una forte CP_7 sperequazione fra il valore dei beni immobili lasciati dalla defunta alle figlie e e quelli destinati al defunto P_ _2
. PE
7.1. Evidenzia inoltre che nell'abitazione della defunta al momento del decesso vi erano beni mobili di pregio e gioielli di cui le appellate dovevano rendere il conto.
8. Con il sesto motivo d'appello la SI.ra evidenzia Pt_1 che l'azione surrogatoria ha carattere cautelare ed è volta a preservare il patrimonio del debitore in modo che il creditore possa soddisfarsi sui suoi beni, che non devono necessariamente essere quelli pervenutigli con l'eredità accettata con beneficio d'inventario, ma possono essere anche beni personali, purché nei limiti del vantaggio conseguito dal debitore grazie all'eredità beneficiata.
9. Con il settimo motivo d'appello la SI.ra reitera Pt_1 le richieste istruttorie formulate in primo grado. Chiede quindi l'ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'ammontare dei beni che i figli del SI. PE avevano ricevuto in eredità dal padre, in modo da calcolare il limite entro il quale devono rispondere del debito paterno;
insiste nella richiesta di ordinare alle SI.re e P_ _2
di esibire quanto necessario per ricostruire la
[...] successione della SI.ra e di rendiconto dei beni di cui CP_7 erano in possesso nonché di ammissione di consulenza tecnica d'ufficio volta a quantificare l'asse ereditario e formare le rispettive quote.
11 10. I motivi di appello primo, terzo, quarto, quinto, sesto e settimo devono essere esaminati congiuntamente, stante la loro connessione.
10.1. La tesi della SI.ra relativa alla possibilità Pt_1 per i creditori ereditari di aggredire anche i beni personali degli eredi beneficiati è infondata e contrasta con il costante orientamento della Corte di cassazione, che anche recentemente ha ribadito che l'accettazione dell'eredità con beneficio di inventario, ha l'effetto, ai sensi dell'art. 490, primo comma,
c.c. di tenere distinto il patrimonio del defunto da quello dell'erede, dando luogo alla formazione di un patrimonio separato, che si pone in termini di eccezione rispetto al principio generale di cui all'art. 2740 c.c., secondo il quale il debitore risponde dell'adempimento delle obbligazioni con tutti i suoi beni presenti e futuri.
10.2. La Corte ha evidenziato che “Il fulcro del funzionamento dell'istituto è proprio quello descritto nel n. 2) del secondo comma dell'art. 490 cod. civ., in quanto stabilisce che l'erede risponde dei debiti ereditari e dei legati non soltanto intra vires hereditatis, cioè non oltre il valore dei beni pervenuti a titolo di successione, ma anche cum viribus hereditatis, ossia pagando soltanto con i beni ereditari e non anche con i beni propri sia pure fino alla concorrenza del valore dei beni ereditari, senza conformare il diritto di credito azionato, che resta immutato nella sua natura, portata e consistenza, ma segnando i confini della sua soddisfazione, nel senso che ne consente la realizzazione soltanto con i beni dell'eredità e non già con quelli personali dell'erede, nei limiti del loro valore” (Cass. n. 27626 del 2024).
12
10.2.1. La pronuncia sopra indicata cita numerosi precedenti in tal senso: Cass. n. 23398 del 2022; Cass. n. 29252 del
2020; Cass. n. 7090 del 2015; Cass. n. 6488 del 2007, e fra questi anche l'ordinanza n. 20513 del 2020 posta dall'appellante a fondamento della sua teoria, interpretandola quindi in modo difforme da quanto sostenuto dalla SI.ra Tale ordinanza Pt_1 si è peraltro pronunciata sull'estensione del beneficio d'inventario alle spese processuali, e solo in un obiter, estraneo alla ratio decidendi, sembra ammettere la possibilità per il creditore ereditario di aggredire i beni personali dell'erede beneficiato, affermazione questa rimasta totalmente isolata ed in contrasto con l'orientamento precedente e successivo della
Suprema Corte.
10.3. La SI.ra riconosce che la successione del SI. Pt_1
e quella della SI.ra alla quale i PE CP_7 figli del SI. sono succeduti per rappresentazione, ai CP_3 sensi dell'art. 467 c.c., sono distinte.
10.3.1. Nella rappresentazione il rappresentante succede iure proprio e non in nome del rappresentato, ne consegue che i beni che i figli del SI. hanno ricevuto PE dalla nonna e quelli che potrebbero acquisire in caso di positivo esercizio dell'azione di riduzione o di annullamento del testamento entrano a far parte del loro patrimonio personale e, per quanto sopra detto, non possono essere aggrediti dalla SI.ra per far valere il debito da lei vantato nei confronti Pt_1 dell'ex marito.
10.4. Correttamente il Tribunale ha pertanto escluso la
13 legittimazione dell'odierna appellante a proporre la domanda di riduzione delle disposizioni testamentarie della SI.ra e CP_7 la carenza di interesse a chiedere l'annullamento del testamento redatto da quest'ultima.
10.5. Restano assorbite tutte le altre deduzioni e richieste della SI.ra , reiterate in appello, sulle quali il Pt_1
Tribunale correttamente non si è pronunciato.
11. Anche il secondo motivo di appello è infondato.
11.1. Nell'atto di citazione in primo grado l'odierna appellante ha chiesto al Tribunale di “accertare e dichiarare che
è creditrice di Parte_1 CP Controparte_5
, e , in quanto
[...] Controparte_6 _3 eredi di , della somma di euro 1.601.763,12 PE oltre interessi e rivalutazione dalla data del 13 luglio 2017 e, per l'effetto, accertare il diritto di ad agire ai Parte_1 sensi dell'art. 2900 c.c. in surrogazione dei debitori nei confronti di e ”. P_ _2
11.2. L'appellante non ha pertanto proposto distinte domande, aventi ad oggetto l'accertamento del credito e l'azione surrogatoria, ma ha chiesto l'accertamento del credito al fine
(“per l'effetto”) di poter agire ex art. 2900 c.c.
11.2.1. Ne consegue che, una volta riconosciuto che l'azione surrogatoria non poteva essere esperita dalla SI.ra in Pt_1 quanto carente di legittimazione, risultava privo di utilità
l'accertamento del credito vantato dall'attrice in quanto funzionale all'esperimento di tale azione, e correttamente il
Tribunale l'ha omesso. Tale interpretazione è suffragata dalla circostanza che la SI.ra non ha citato in giudizio la Pt_1 SI.ra , seconda moglie dell'ex marito, nei confronti CP_8
14 della quale pure vanta il credito ereditario, ma che è estranea alla vicenda successoria della SI.ra CP_7
11.2.2. Né è ammissibile la proposizione in via autonoma della domanda di accertamento del credito in questo grado di appello, trattandosi di domanda nuova.
12. Con l'ottavo motivo d'appello (erroneamente indicato come sesto nell'atto di citazione), la SI.ra si duole del Pt_1 rigetto della sua richiesta di cancellazione delle frasi da lei ritenute offensive contenute negli atti difensivi del SI.
. _3
12.1. Il motivo è inammissibile.
12.2. Il potere del giudice di merito di ordinare la cancellazione di espressioni sconvenienti ed offensive utilizzate negli scritti difensivi presentati o nei discorsi pronunciati in udienza costituisce un potere valutativo discrezionale volto alla tutela di interessi diversi da quelli oggetto di contesa tra le parti, il suo esercizio ha carattere ordinatorio e non decisorio ed il relativo provvedimento, in caso di reiezione dell'istanza di cancellazione, non è suscettibile di impugnazione (vedi Cass.
n. 27616 del 2020).
13. Con il nono motivo d'appello (erroneamente indicato come settimo nell'atto di citazione), la SI.ra contesta la Pt_1 correzione della sentenza di primo grado con distrazione a favore del difensore antistatario del SI. delle _3 spese che erano state liquidate in favore della parte.
13.1. L'appellante deduce che l'istanza di correzione era stata proposta dal SI. e non già dal suo difensore, unico CP_3 legittimato a chiedere la distrazione delle spese in suo favore.
15 13.2. Il motivo è inammissibile per difetto di interesse, non conseguendo nessun vantaggio all'appellante dalla modifica del beneficiario delle spese processuali che è stata condannata a pagare.
13.3. Sul punto la Suprema Corte, nella sentenza n. 30945 del 2018, ha affermato che "in tema di condanna al pagamento delle spese processuali, il debitore non ha interesse a criticare il relativo capo della sentenza per il solo fatto che tale condanna sia stata pronunciata a favore del difensore della sua controparte, anziché della stessa parte rappresentata dal difensore. L'art. 93 c.p.c., difatti, attiene ai rapporti tra la parte e il suo difensore, onde il rispetto, o meno, di detta disposizione normativa non incide in alcun modo sulla posizione giuridica dell'altra parte che, rimasta soccombente, venga condannata a pagare le spese del giudizio, atteso che la sua situazione processuale non può ritenersi aggravata perché il pagamento è stato disposto direttamente nei confronti del difensore e non della parte personalmente.”
14. Con il decimo motivo d'appello (erroneamente indicato come ottavo nell'atto di citazione in appello) l'appellante lamenta la mancata compensazione delle spese di lite nei rapporti con il SI. , tenuto conto che questi aveva _3 dedotto la prescrizione del credito da lei vantato ed il pagamento di esso, senza fornirne prova, ed aveva chiesto la sua condanna ai sensi dell'art. 96 c.p.c., richiesta che il giudice aveva rigettato.
14.1 Il motivo è infondato.
14.2 Il giudice ha fatto corretta applicazione del principio della soccombenza nel porre a carico della SI.ra le spese Pt_1
16 del giudizio di primo grado, alla luce del rigetto totale delle sue richieste, che, per quanto sopra detto, deve essere confermato in appello.
14.3. Quanto alla domanda proposta in primo grado dal SI. di condanna della controparte ai sensi _3 dell'art. 96 c.p.c., si tratta di una richiesta meramente accessoria il cui rigetto, secondo il costante insegnamento della
Corte di cassazione, non configura un'ipotesi di soccombenza reciproca e non autorizza la compensazione delle spese processuali (Cass. n. 18036 del 2022, Cass. n. 9532 del 2017).
15. Alla luce di quanto esposto l'appello proposto dalla SI.ra deve essere interamente rigettato. Pt_1
16. Merita invece accoglimento l'appello incidentale proposto dalle SI.re e e dal SI. P_ _2 [...]
. CP_3
16.1. Gli appellanti incidentali lamentano che il giudice di primo grado aveva liquidato le spese processuali sulla base delle tariffe minime per le cause di valore indeterminabile di bassa complessità con esclusione dei compensi previsti per la fase di trattazione, nonostante la complessità della controversia, nella quale l'attrice aveva dedotto di vantare un credito di oltre euro € 1.600.000, e nonostante il deposito delle memorie ex art. 183 c.p.c.
16.2. Gli appellanti incidentali chiedono pertanto la condanna della SI.ra alla refusione delle spese di lite Pt_1 di primo grado secondo gli importi rispettivamente richiesti dinanzi al Tribunale, pari ad euro 8.000,00 per quanto riguarda le SI.re , e ad euro 13.430,00 per quanto riguarda il SI. CP_3
. _3
17 16.3. Gli appelli incidentali sono fondati.
16.4. Ai sensi dell'art. 5 d.m. n. 55 del 2014 nei giudizi per azioni surrogatorie il valore della causa si determina con riguardo alla ragione di credito alla cui tutela l'azione è diretta.
16.4.1. Ne consegue che le spese processuali andavano liquidate con riferimento ai parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 55 del 2014 per le cause di valore compreso fra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro, ivi compresi i compensi previsti per la fase istruttoria, comprendente le memorie illustrative o di precisazione o integrazione delle domande, non emergendo ragioni che giustifichino la riduzione dei compensi medi.
16.4.2. La sentenza di primo grado deve essere pertanto riformata sul punto, con condanna della SI.ra alla Pt_1 refusione alle controparti costituite delle spese di lite liquidate nei limiti delle rispettive domande degli odierni appellanti incidentali, con distrazione in favore dell'Avv.
Leuzzi per quanto attiene alla posizione del SI. _3
.
[...]
17. Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza e, per quanto sopra detto, vanno liquidate secondo i parametri indicati nelle tabelle allegate al d.m. n. 147 del 2022 per le cause di valore compreso fra 1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro, esclusi i compensi per la fase di trattazione che in appello non si è svolta.
17.1. Nulla deve essere disposto in favore dei SI.ri CP
, e , rimasti
[...] Controparte_5 Controparte_6 contumaci.
18 18. L'affermazione contenuta nell'ordinanza della Corte di
Cassazione n. 20513 del 2020, sia pure isolata e di dubbia interpretazione, esclude che ricorrano i presupposti per l'accoglimento della domanda del SI. di _3 condanna della SI.ra ai sensi dell'art. 96 c.p.c. con Pt_1 riferimento alla proposizione dell'appello.
19. Va infine dato atto ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n. 115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante principale di una somma pari al doppio del contributo unificato dovuto per la proposizione della presente impugnazione, calcolato secondo l'effettivo valore della controversia, pari ad euro 1.601.763,12, non apparendo applicabile nel caso in esame l'esenzione prevista dall'art. 19 della legge n. 74 del 1987, trattandosi di norma di stretta interpretazione, tenuto inoltre conto che la SI.ra ha agito non solo in via surrogatoria, ma anche ai sensi Pt_1 dell'art. 606 c.c.
P.Q.M.
definitivamente pronunciando, ogni altra istanza disattesa, in accoglimento dell'appello incidentale spiegato da , _2
e ed in parziale riforma P_ _3 della sentenza impugnata, così provvede:
1) rigetta l'appello principale;
2) condanna a rifondere a e Parte_1 P_ _2
, in solido fra loro, le spese del primo grado di
[...] giudizio, che liquida nella somma di euro 8.000,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
19 3) condanna a rifondere a Parte_1 _3 le spese del primo grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 13.430,00 per compensi, oltre ad accessori di legge, e distrae le predette somme in favore dell'Avv.
Giuliano Leuzzi;
4) conferma per il resto la sentenza impugnata;
5) rigetta la domanda di condanna ex art. 96 c.p.c spiegata da nel presente giudizio di appello;
_3
6) condanna a rifondere a e Parte_1 P_ _2
, in solido fra loro, le spese del presente grado di
[...] appello, che liquida nella somma di euro 24.064,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
7) condanna a rifondere a Parte_1 _3 le spese del presente grado di giudizio, che liquida nella somma di euro 24.064,00 per compensi, oltre ad accessori di legge;
8) dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. n.
115 del 2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte di dell'ulteriore importo Parte_1
a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione proposta, calcolato sulla base dell'effettivo valore della controversia, di importo compreso fra
1.000.000,00 e 2.000.000,00 di euro.
Così deciso in L'Aquila, nella camera di conSIlio del 3/6/2025
La Presidente est.
Dr. Nicoletta Orlandi
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