Sentenza 25 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Firenze, sentenza 25/06/2025, n. 1201 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Firenze |
| Numero : | 1201 |
| Data del deposito : | 25 giugno 2025 |
Testo completo
N. R.G. 1656/2023
CORTE D'APPELLO DI FIRENZE PRIMA SEZIONE CIVILE
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'Appello nelle persone dei seguenti magistrati:
D.ssa Isabella Mariani Presidente
D.ssa Alessandra Guerrieri Consigliere Relatore D.ssa Laura D'Amelio Consigliere
ha emesso la seguente
SENTENZA
nella causa iscritta al n. R.G. 1656/2023, avente ad oggetto: appello avverso la sentenza di rigetto di reclamo ex art. 630 c.p.c. emessa dal Tribunale di Firenze sentenza nel proc. n. RG 14359-2022, Repert. n. 1196/2023 dell'8.2.2023, pubblicata il 21.2.2023, promossa da
( , in proprio ed elettivamente Parte_1 C.F._1 domiciliata presso il proprio studio del difensore, giusta procura in atti;
APPELLANTE contro
(CF ) in persona del legale Controparte_1 P.IVA_1 rappresentante pro tempore, e per essa il suo procuratore antistatario, Avv. Stefano Pastorelli ( , rappresentato e difeso in proprio ex art. 86 c.p.c. ed elettivamente C.F._2 domiciliato presso il suo studio;
APPELLATA
[...]
Controparte_2
Controparte_3
CONSIGLIO DELL'ORDINE DEGLI AVVOCATI DI FIRENZE
1
Controparte_5
TEFANO Controparte_6
APPELLATI CONTUMACI
Premesso che ai sensi degli artt. 127 ter e 128 c.p.c. la discussione della presente causa è stata sostituita dallo scambio e dal deposito telematico di note scritte;
contenenti – oltre che le istanze e conclusioni – eventuali deduzioni “conclusionali”; celebrata l'udienza del 20/06/2025 con le modalità della trattazione scritta, il collegio ha pronunciato il dispositivo e la motivazione contestuale della seguente
SENTENZA
sulle conclusioni delle parti come rassegnate nelle note scritte autorizzate depositate telematicamente
COINCISA ESPOSIZIONE DEI MOTIVI DI FATTO
E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Premesso in fatto debitrice esecutata nella procedura n. 187/2015 RGE pendente dinanzi al Parte_1
Tribunale di , proponeva reclamo avverso la ordinanza con cui il giudice CP_3 dell'esecuzione, nell'ambito del subprocedimento n. 16 di tale procedura esecutiva, tra l'altro, respingeva i motivi posti a base della istanza di estinzione ex art. 630 c.p.c. formulata dalla debitrice, motivi assai numerosi ed accorpati in quattro principali doglianze, in cui erano erano altresì ricompresi ulteriori “motivi di estinzione” dedotti in uno scritto depositato dalla in data 17.11.2022, a ridosso della udienza in presenza fissata per il giorno Pt_1
18.11.2022, sui quali i procuratori opposti accettavano il contraddittorio. Con sentenza emessa in data 8.2.2023, il Tribunale di Firenze respingeva il reclamo, condannando la reclamante alla refusione delle spese di lite in favore delle controparti costituite. Premetteva il primo giudice: “Dopo la sintesi relativa agli otto motivi di estinzione enucleati dalla reclamante a sostegno della richiesta di estinzione della procedura previa totale riforma della ordinanza reclamata (…) seguono nel reclamo, quali ragioni fatte valere nel presente giudizio, sub B), dieci punti, ciascuno a sua volta distinto in non meno di quattro lettere, a loro volta suddivise in non meno di cinque distinti punti, con il rinnovarsi quindi della parcellizzazione dei motivi di reclamo che rende necessario anche al Collegio, così come già fatto dal giudice dell'esecuzione, l'accorpamento dei motivi riconducibili alla medesima violazione di legge e quindi, in ultima analisi, al medesimo motivo di estinzione,
2 erroneamente disatteso secondo la reclamante nel provvedimento del 22 novembre 2022.
Preliminarmente, peraltro, occorre rilevare che in alcune parti il reclamo ex art. 630 cpc risulta inammissibile, in quanto svolto contro il provvedimento del giudice dell'esecuzione che, qualificando giuridicamente il motivo di estinzione dedotto dalla debitrice, ha sia espressamente, sia implicitamente, rilevato che alcuni dei motivi di estinzione dovevano qualificarsi come motivo di opposizione agli atti esecutivi adottati in corso di procedura.”
Ciò premesso, e richiamati altresì i principi in materia di estinzione della procedura esecutiva, con particolare riguardo alla distinzione tra cause di estinzione tipiche e atipiche e all'ammissibilità del reclamo ex art. 630 c.p.c. solo avverso le cause di estinzione tipiche, il Tribunale motivava come segue:
“Conseguenze del decesso della creditrice in corso di esecuzione (motivi Controparte_5 di estinzione e reclamo (nn. 1 e 8). Osserva il Collegio che non si applica al processo esecutivo l'ipotesi di interruzione del processo ove, come nel caso di specie, sia deceduto uno dei numerosi creditori presenti nel processo esecutivo atteso che esso, come è noto, può proseguire anche ad istanza di un solo creditore munito di titolo esecutivo. Peraltro, con tale motivo la parte ha inteso innanzitutto far valere un motivo qualificabile quale opposizione agli atti esecutivi, dal momento che si duole anche della mancata adozione di un provvedimento di interruzione nel momento in cui nel luglio 2020 il difensore di ne CP_5 dichiarò il decesso. Ad ogni modo, la prima causa di estinzione evocata da parte della debitrice è inesistente per sicura inesistenza dei presupposti, ribadendosi che non è prevista interruzione del processo esecutivo in ipotesi di decesso di parte creditrice intervenuta e non
è quindi prevista alcuna estinzione per mancata riassunzione di processo in quanto non interrotto. Per le stesse ragioni, è infondata la ottava causa di estinzione invocata, non incombendo all'erede di di proporre alcuna istanza di prosecuzione del Controparte_5 processo esecutivo che, nel frattempo, è correttamente proseguito ad istanza degli altri creditori. Il reclamo è in parte qua, dunque, infondato. Estinzione per mancata introduzione del giudizio di merito nel termine perentorio dopo la sospensione del processo in data 5.11.2020 (motivo di estinzione e reclamo n. 2) Il provvedimento di sospensione adottato dal ge dott.ssa Principale in data 5.11.2020 è stato adottato con decreto inaudita altera parte a fronte della proposizione della nuova opposizione in data 21.09.2020 da parte debitrice e non con ordinanza, trattandosi di provvedimento emesso in attesa dell'esame in contraddittorio della istanza di sospensione della esecuzione (scrivendo infatti il ge “Sospende fino a detta udienza l'esecuzione ex art. 623 c.p.c.”). Con tale decreto non doveva quindi essere assegnato alcun termine perentorio per instaurare il giudizio di merito, trattandosi di provvedimento emesso solo inaudita altera parte, atteso che solo con la ordinanza, emessa ai sensi dell'art. 618 comma 2 cpc in caso di opposizione agli atti esecutivi o ai sensi dell'art. 624 comma 3 cpc ove sia proposta opposizione all'esecuzione, deve essere assegnato termine perentorio per il merito e quindi non sussiste il presupposto per la invocata declaratoria di estinzione tipica per inattività ex art. 624 comma 3 cpc in relazione al decreto di sospensione adottato il 5.11.2020.
3 Estinzione per mancata prosecuzione dell'esecuzione per mancata assegnazione di termine perentorio dopo la sospensione del processo in data 5.11.2020 (motivo di estinzione e reclamo n. 3) Rispetto alla ordinanza di revoca della sospensione disposta in forza del provvedimento sopra richiamato del 5.11.2020, emessa ex art. 624 cpc dal precedente ge dott.ssa in data 8.5.2021 all'esito del contraddittorio di cui al punto precedente, CP_7 parte reclamante si duole del fatto che tale ordinanza non sia stata integrata fissando udienza di prosecuzione, non sia stato richiesto di assegnare termine perentorio per riassumere il processo esecutivo e, comunque, non sia stato riassunto il processo esecutivo entro il termine di 6 mesi dal provvedimento, con conseguente estinzione per inattività ex art. 630 cpc. Premesso che un eventuale vizio del provvedimento ex art. 624 cpc adottato in data 8.5.2021 avrebbe dovuto essere tempestivamente richiesto con reclamo ex art. 669 terdecies cpc, occorre ribadire che il provvedimento in oggetto, revocata la sospensione disposta inaudita altera parte, respingeva la istanza di sospensione della esecuzione che, quindi, era destinata a proseguire senza alcuna necessità di assegnare un termine per la prosecuzione. Inoltre, atteso che risultava già depositato il progetto di distribuzione e quindi la ulteriore attività presupponeva l'esame del progetto e la fissazione, da parte del giudice dell'esecuzione, dell'udienza di distribuzione del ricavato, neppure vi era necessità di assegnare alle parti un termine perentorio per riassumere il processo non più sospeso. In altri termini, anche sotto tale profilo non sussiste il presupposto giuridico invocato a sostegno della dedotta inattività qualificata dei creditori, idonea a determinare la invocata estinzione tipica ex art. 630 c.p.c., pertanto anche tale motivo di reclamo è infondato.
Estinzione per mancata integrazione del provvedimento datato 24.7.2021 con istanza per avere l'udienza di discussione rispetto alla istanza di estinzione formulata il 20.7.2021 (motivo di estinzione e reclamo n. 4) In data 24.7.2021 il precedente ge dott.ssa CP_7 apponeva mero timbro di “visto agli atti” rispetto alla istanza con cui Parte_1 deduceva che, dopo la sospensione disposta in data 5.11.2020, non risultava proposto giudizio di merito entro il termine perentorio di sessanta giorni assegnato con la ordinanza ex art. 624 cpc dell'8.5.2021. Il motivo di reclamo è tuttavia in parte inammissibile ed in parte infondato. In particolare, è inammissibile nella parte in cui la debitrice si duole del fatto che il provvedimento del 24.7.2021 non fissava udienza sulla istanza di estinzione: difatti, si tratta di vizio che la parte avrebbe dovuto far tempestivamente valere con opposizione agli atti esecutivi ex art. 617 cpc avverso tale provvedimento: in parte qua il rigetto della istanza di estinzione non poteva qualificarsi come rigetto di estinzione c.d. tipica e pertanto, come già sopra rilevato, il corretto rimedio non può considerarsi il reclamo ex art. 630 cpc qui azionato, riservato come già ricordato alle sole ipotesi di estinzione c.d. tipica. Il motivo di reclamo è comunque anche infondato: preso atto che il precedente giudice dell'esecuzione non aveva fissato udienza per discutere in contraddittorio della istanza di estinzione, la istanza di fissazione della udienza non doveva essere proposta se non dalla debitrice istante e, ad ogni modo, non è previsto in conseguenza della proposizione di una istanza di estinzione che sia fissato un termine perentorio per la prosecuzione dell'esecuzione.
4 Estinzione per mancata fissazione di udienza in relazione al progetto di distribuzione depositato il 6.7.2021 (motivo di estinzione e reclamo n. 5) Anche tale motivo di reclamo è inammissibile in quanto il provvedimento del nuovo giudice dell'esecuzione adottato il 15.9.2022, di fissazione della udienza di approvazione del progetto di distribuzione, è stato oggetto di opposizione agli atti esecutivi in data 4.10.2022 e quindi le doglianze relative a tale profilo dovevano essere fatte valere in reclamo ex art. 669 terdecies cpc contro il provvedimento adottato ex artt. 618 e 614 cpc il 22.11.2022, risultando il reclamo qui in esame inammissibile nelle forme di cui all'art. 630 cpc, in quanto riservato alle ipotesi di rigetto di istanza di estinzione tipica. Peraltro, anche a ritenerlo ammissibile, il reclamo risulterebbe infondato nel merito: difatti, ad avviso del Collegio la mancata fissazione, prima del 15.9.2022, della udienza di distribuzione del ricavato dalla vendita sul progetto depositato il 6.7.2021 non integra una inattività qualificata delle parti, rilevante ex art. 630 cpc. L'art. 596 cpc pone infatti solo un termine ordinatorio per il giudice dell'esecuzione (ovvero per il professionista delegato) per la predisposizione del progetto e per la fissazione dell'audizione dei creditori e del debitore per la approvazione, sicchè si versa al di fuori di qualsiasi ipotesi tipica di estinzione per inattività per mancata prosecuzione entro termine perentorio. Estinzione per mancata integrazione del provvedimento con cui era stata delegata la vendita con la fissazione di udienza ex art. 499 comma 5 cpc (motivo di estinzione e reclamo n. 6) Premesso che il codice di rito prevede il meccanismo di cui all'art. 499 comma 5 cpc solo rispetto agli interventi non sorretti da titolo esecutivo, il relativo motivo è da qualificarsi, senza dubbio alcuno, quale opposizione agli atti esecutivi avverso vizi che, secondo la debitrice, affliggevano la ordinanza con cui era stata disposta la vendita: l'esame degli stessi, quindi, fa assumere al provvedimento qui reclamato la natura di provvedimento emesso ai sensi degli artt. 618 e 624 cpc, con conseguente inammissibilità del reclamo proposto ai sensi dell'art. 630 cpc. Anche a voler qualificare il reclamo qui proposto come ammissibile, peraltro, il motivo di reclamo sarebbe infondato in quanto il meccanismo previsto dal quinto comma dell'art. 499 cpc, di fissazione di apposita udienza di comparizione per consentire al debitore di riconoscere o disconoscere un credito azionato, è espressamente riservato alla ipotesi di “creditori intervenuti privi di titolo esecutivo”, e anche ove non azionato pur ricorrendone i presupposti, non potrebbe in alcun modo determinare l'invocata estinzione della intera procedura, potendo il rilievo riguardare al più la posizione del creditore senza titolo che non abbia chiesto la fissazione della predetta udienza, ma non le posizioni degli altri creditori muniti di titolo esecutivo e che hanno dato impulso alla procedura esecutiva. Estinzione per mancata prosecuzione del processo esecutivo dopo i provvedimenti del 5.11.2020 e dell'8.5.2021 (motivo di estinzione e reclamo n. 7) Con tale motivo di reclamo, parte debitrice lamenta che nel provvedimento dell'8.5.2021, reso all'esito della udienza di discussione in contradditorio sulla istanza di sospensione e conclusosi con la revoca della sospensione disposta inaudita altera parte, non sia stato assegnato termine alle parti per la riassunzione del processo esecutivo né è stata chiesta dalle parti la fissazione di tale termine. Come già in precedenza rilevato, nel succedersi dei provvedimenti richiamati dalla
5 reclamante non vi era necessità di assegnare termine perentorio per la prosecuzione del processo esecutivo, atteso che la sospensione era stata disposta con provvedimento del 5.11.2020 solo inaudita altera parte, per poi essere espressamente revocata con il successivo provvedimento dell'8.5.2021 di revoca di tale sospensione con prosecuzione della esecuzione, idoneo in quanto tale a determinare la ripresa della esecuzione solo temporaneamente sospesa prima della instaurazione del contraddittorio: l'esecuzione, con l'adozione del provvedimento dell'8.5.2021, ha quindi ripreso fisiologicamente il proprio corso, senza necessità di ulteriore attività da parte dei creditori. Sotto altro profilo, al momento della adozione del provvedimento in data 8.5.2021, il procedimento esecutivo vedeva la esecuzione in attesa della sola fissazione della udienza di discussione e approvazione del progetto di distribuzione, già depositato, all'esito del trasferimento del bene pignorato cosicchè, alla luce anche del disposto dell'art. 596 cpc già sopra richiamato, l'unico ulteriore adempimento era la fissazione della udienza ex art. 596 cpc da parte del giudice dell'esecuzione. Il motivo di reclamo, quindi, è infondato per assenza dei presupposti della richiesta di estinzione della procedura esecutiva. In conclusione, il reclamo deve essere respinto, in parte perché infondato ed in parte perché inammissibile.” Avverso la predetta sentenza ha proposto appello sulla base di argomenti Parte_1 esposti in maniera poco intelleggibile e solo apparentemente sistematica, in primo luogo contestando che l'ordinamento preveda ipotesi tipiche e atipiche di estinzione del processo esecutivo e rilevando che, in ogni caso, nella fattispecie troverebbe applicazione il disposto dell'art. 630 c.p.c. che prevede espressamente l'estinzione del processo esecutivo quando le parti non lo proseguono o non lo riassumono nel termine perentorio previsto dalla legge o dal giudice. La parte appellante ha quindi contestato le valutazioni del primo giudice in ordine ai singoli motivi del reclamo, in sintesi sostenendo, mediante richiamo a plurimi precedenti giurisprudenziali, che il giudice non avrebbe applicato la legge ma principi e istituti giuridici di propria creazione. ha quindi concluso nel modo seguente: “Ricorre all'intestata Corte di Parte_1
Appello di Firenze per la revoca della sentenza impugnata, l'annullamento del provvedimento di rigetto alle eccezioni di estinzione a scioglimento dell'udienza del 22 novembre 2022 del GE e in accoglimento all'eccezione di estinzione, dichiarare l'estinzione del processo rgei 287/15 del Tribunale di Firenze ex lege. Se non è chiaro, revoca anche delle condanne alle spese dei precedenti stati/gradi. Condannare controparte, al pagamento di somme per spese e danni processuali oltre oneri ed esborsi di legge, per grado con condanna ex art. 96 c. I-III cpc per grado.” Mentre tutte le altre parti appellate sono rimaste contumaci, si è costituita la sola
[...]
, e per essa il suo procuratore antistatario Avv. Stefano Pastorelli, Controparte_8 eccependo l'inammissibilità della opposizione avversaria perché tardiva ex art. 615 c.p.c., in quanto proposta dopo che era stata disposta la vendita nonché la nullità del ricorso per indeterminatezza degli elementi essenziali del petitum e della causa petendi. Ha quindi chiesto accogliersi le seguenti conclusioni: “Voglia l'Ill.ma Corte adita, contrariis rejectis,
6 così giudicare: in via pregiudiziale: dichiarare l'inammissibilità dell'appello per i motivi sopra esposti. In rito: dichiarare la nullità dell'impugnazione per le ragioni sopra esposte. In ogni caso, con condanna di controparte a rifondere all'esponente le spese di lite, incluso spese generali, da distrarsi in favore del procuratore, Avv. Stefano Pastorelli, che se ne dichiara antistatario non avendo percepito alcuna somma da Controparte_8
.”
[...]
Ritenuto in diritto
In primo luogo, va rilevata l'infondatezza dell'eccezione, sollevata dalla parte appellante, di nullità dell'ordinanza con cui è stato disposto lo svolgimento della fase decisionale nelle forme di cui all'art. 281 sexies c.p.c., dovendo escludersi, nè del resto è stato neppure dedotto, che da ciò sia conseguita una lesione dei diritti di difesa delle parti, rispetto a quelle previste dall'art. 130 disp. att. c.p.c. Ciò premesso, l'appello va dichiarato inammissibile ex art. 342 c.p.c. Invero, a fronte della motivazione particolarmente ampia e specifica posta dal primo giudice a fondamento della decisione in relazione a ciascuno dei motivi di reclamo dedotti da l'impugnazione da quest'ultima proposta, pur articolata in numerosi Parte_1 paragrafi e sottoparagrafi, è fondata su tesi argomentate in modo assai poco lineare sotto il profilo logico e giuridico, mediante un alluvionale richiamo a norme di legge e principi giurisprudenziali di cui non è dato neppure cogliere la pertinenza alla questione specifica di volta in volta presa in esame. Ora, come è noto, l'art. 342 c.p.c., nel testo vigente ratione temporis risultante a seguito della riforma del 2012, anche alla luce dell'interpretazione adeguatrice di cui alla pronuncia della
Corte di Cassazione Sezioni Unite 16.11.2017 n. 27199, va inteso “nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata.” Nell'impugnazione sottoposta all'esame di questa Corte, l'appellante si è limitata a contestare le conclusioni cui è giunta la sentenza di primo grado mediante una serie di doglianze esposte in maniera disarticolata e in termini del tutto sganciati dalla enucleazione di specifici motivi, sì da doversi escludere che l'appello sia stato correttamente proposto. Invero, “Affinché un capo di sentenza possa ritenersi validamente impugnato, non è sufficiente che nell'atto di appello sia manifestata una volontà in tal senso, ma è necessario che vi sia una parte argomentativa che, contrapponendosi alla motivazione della sentenza impugnata, con censura chiara e motivata, miri ad incrinarne il fondamento logico-giuridico” (cfr., fra le tante, Cass. civ. Sez. VI - 1 Ordinanza, 22.9.2015 n. 18704). Ritiene in definitiva il Collegio che nella fattispecie l'atto di appello non integri quella soglia minima di specificità che deve necessariamente sussistere per consentire all'organo 7 giudicante di comprendere quali siano e in cosa si sostanzino le doglianze poste a base della revisio prioris instantiae. Pertanto, l'appello deve essere dichiarato inammissibile e, attesa la definizione in rito, ogni altra questione deve considerarsi assorbita. Ritiene peraltro la Corte che le spese di lite vadano interamente compensate, non soltanto nei confronti delle parti rimaste contumaci in appello, ma anche nei confronti di
[...]
, che si è costituita con una stringatissima comparsa di poche righe, Controparte_8 essenzialmente fondata su un'argomentazione (tardività dell'opposizione ex art. 615 c.p.c.) del tutto inconferente rispetto all'oggetto della causa (reclamo ex art. 630, terzo comma, c.p.c.).
P.Q.M.
Decidendo nel procedimento istaurato da nei confronti di Parte_1
e altri: Controparte_8
- respinge l'appello e per l'effetto conferma integralmente la sentenza impugnata;
- compensa per intero tra le parti le spese del presente grado del giudizio;
- dà atto che ricorrono nei confronti dell'appellante i presupposti per il raddoppio del contributo unificato ex art. 13, comma 1 quater, DPR 113/2002
Firenze, 20/06/2025
La Cons. est. Alessandra Guerrieri La Presidente Isabella Mariani
Nota. La divulgazione del presente provvedimento, al di fuori dell'ambito strettamente processuale, è condizionata all'eliminazione di tutti i dati sensibili in esso contenuti ai sensi della normativa sulla privacy ex D. Lgs 30 giugno 2003
n. 196 e successive modificazioni e integrazioni.
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