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Sentenza 14 aprile 2025
Sentenza 14 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Gela, sentenza 14/04/2025, n. 196 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Gela |
| Numero : | 196 |
| Data del deposito : | 14 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 557/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/2022 R.G., avente ad oggetto “contratto di mantenimento, donazione e azione di riduzione”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francia n. 23; (C.F.: nata a [...] il 27 Parte_3 C.F._3
agosto 1971 e residente in [...]; Parte_4
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._4
(RM) alla via Corsica n. 28; tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Ignazio
Emmolo e dall'avv. stabilito Giuseppe Emmolo elettivamente domiciliato presso il cui studio sito in Gela, Vico Iacona n. 12, sono elettivamente domiciliati;
– parti attrici –
CONTRO
, (C.F.: ), Nata a Casablanca il 19 luglio 1984 e Controparte_1 C.F._5
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Mulone presso il cui studio sito in Canicattì alla via Ten. Col. La Carrubba
n. 28 è elettivamente domiciliata;
– parte convenuta –
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i fratelli in qualità di eredi Pt_1
legittimi di , deceduto il 4 settembre 2020, hanno convenuto in giudizio Persona_1
deducendo la nullità contratto di mantenimento del Notar Controparte_1 Persona_2
di Riesi del 1° marzo 2018, Rep. 19322 Racc. 12042.
Con il predetto contratto di mantenimento , padre degli odierni Persona_1
attori, cedeva e trasferiva, con le garanzie di legge, alla odierna convenuta il diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari per un valore complessivo di euro 60.200,00: 1) appartamento ad uso abitazione, a secondo piano, facente parte dell'edificio sito in Gela, in via Emanuele Carfì n. 6, composto da cinque vani ed accessori, confinante nel complesso: ad est con corte oltre la quale si trova la via Emanuele Carfì, a sud e ad ovest con spazio di manovra e a nord con proprietà , riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del Pt_5
Comune di Gela al foglio 177, mappale 824 sub 6, via Emanuele Carfì n. cnc, piano 2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale 135 mq. – superficie catastale totale escluse aree scoperte: 127 mq. – con la rendita catastale di euro 415,75, in ditta a nome della parte cedente;
2) vano a piano terra seminterrato destinato a box, della superficie di circa mq. 18, facente parte del medesimo edificio, sito in Gela, Emanuele Carfì n. 8, con ingresso a mezzo scivolo della detta via Emanuele Carfì attraverso lo spazio di manovra posto a nord e precisamente il quarto box a sinistra imboccando detto spazio di manovra, confinante nel complesso: a nord, sud ed ovest con spazio di manovra e ad est con box di Parte_6
riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Gela al foglio 177, mappale 824 sub/8, via Emanuele Carfì n. snc, piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza 18 mq, superficie catastale totale 21 mq, con la rendita catastale di euro 104,12, in ditta a nome della parte cedente. , a titolo di corrispettivo, si obbligava nei confronti del Controparte_1
a prestare assistenza materiale e morale sua vita natural durante, Persona_1
somministrando ad esso i normali e convenienti alimenti, fornendo ogni cura e medicine in caso di malattie e corrispondendo ad esso altresì quant'altro necessario ad una decorosa esistenza. Veniva altresì pattuita una clausola di risoluzione ipso iure del contratto in ipotesi in cui la convenuta non avesse puntualmente ed esattamente adempiuto agli obblighi assunti.
Parte attrice ha allegato che il contratto di mantenimento stipulato dal defunto padre e l'odierna convenuta sarebbe nullo poiché i) godeva di uno stato economico Pt_1
sufficiente a garantirgli una vita serena;
quindi, non avrebbe avuto necessità di stipulare il
2 contratto;
ii) per mancanza di proporzionalità tra le prestazioni reciproche; iii) per mancanza di alea.
Gli attori hanno, quindi, chiesto di dichiarare la nullità del predetto contratto atipico di mantenimento stante la mancanza dell'alea e data la sproporzione sussistente tra le due prestazioni. Hanno, quindi, domandato che venisse dichiarata la simulazione della donazione e, sul presupposto che la stessa avrebbe violato i diritti dei legittimari ad ottenere la quota di legittima, che venisse disposta la riduzione della disposizione con determinazione della quota spettante agli attori.
Parte convenuta si è costituita contestando genericamente le allegazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 3 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Sulla nullità del contatto di mantenimento e la dissimulazione della donazione.
Occorre anzitutto ricordare che il contratto di mantenimento consiste in un accordo aleatorio con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante. Connotato indefettibile è dunque l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa. Si tratta di un'alea doppia poiché
l'incertezza riguarda sia la vita del beneficiario, sia l'entità delle prestazioni a favore dello stesso, non predeterminabili al momento della stipula del contratto poiché dipendenti dal susseguirsi dei bisogni del beneficiario. In tal senso, l'alea presuppone una situazione di obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni assunte sicché, in un giudizio volto a verificare l'effettiva ricorrenza di tale negozio, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l'aleatorietà del contratto (ex multis Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 2522; le Sezioni
Unite in tema di vitalizio oneroso lo hanno così definito: “il cosiddetto contratto di mantenimento – come quello di “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie
– è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle
3 prestazioni sulla base di dati omogenei – quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante – secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. L'indicata comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati”, Cass. SS.UU., 11 luglio 1994, n. 6532).
La Cassazione ha avuto più volte modo di evidenziare quali siano i criteri da seguire al fine di accertare la simulazione di un contratto di tale specie affermando che “ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”, Cass. civ., 25 marzo 2013, n. 7479.
A questo punto occorre ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò occorre muovere dal testo contrattuale, ma anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo. Dal punto di vista logico, l'interpretazione del contratto non è dunque un percorso lineare ma un percorso circolare, il quale impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se l'ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (cfr. Cass., 3 n. 9380/2016 Cass. n. 25840 del 2014).
Mentre, per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, in punto di prova, gli attori sono da considerarsi terzi rispetto alle parti contraenti e, quindi, sono legittimati a provare con tutti i mezzi la dedotta simulazione ex art. 1417 c.c., anche con presunzioni (cfr., sul punto, ex multis, Cass. civ., n. 22 settembre 2014, n. 19912).
4 Ebbene, dall'atto notarile si evince che il contratto è stato stipulato alla presenza di due testimoni, risultando così rispettata anche la forma espressamente prevista a pena di nullità dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48L. n. 89 del 1913 per l'atto di donazione dissimulato, in osservanza al disposto di cui all'art. 1414, II co., c.c.
Quanto al carattere aleatorio si evidenzia che nel caso in esame non è possibile ravvisare nel negozio concluso tra le parti l'aleatorietà tipica del contratto di mantenimento: la condizione personale delle parti al tempo della conclusione del negozio nonché lo squilibrio tra il valore del cespite rispetto a quello delle prestazioni fanno presumere che la comune intenzione delle parti sia stata quella di configurare sin dall'inizio una donazione.
Infatti, risulta in primo luogo mancare la condizione della obiettiva incertezza, all'epoca della stipula del contratto, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato, considerata la potenziale durata della vita del disponente (allora ottantenne).
Dall'atto notarile si evince che il valore complessivo dei beni ceduti sarebbe stato pari ad € 60.200,00, somma che non appare correlata all'assistenza richiesta alla cessionaria: risulta difficile peraltro ipotizzare a carico della cessionaria una assistenza diurna continua
(tra l'altro neanche provata nel giudizio in esame), posto che l'odierna convenuta avrebbe nel frattempo seppur saltuariamente lavorato come dichiarato dalla stessa parte convenuta
(cfr. contestazioni generiche di cui a pag. 4 della comparsa). Al momento della conclusione del contratto versava in uno stato di salute tale da ipotizzare che Persona_1
l'assistenza si sarebbe esplicata per un breve periodo di tempo. Al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione con obbligo di assistenza, si poteva presumere a carico della cessionaria una assistenza quantificabile complessivamente per una somma decisamente inferiore al valore dell'immobile ceduto.
Occorre evidenziare peraltro che la perizia depositata da parte attrice a firma del geom. (all. 14 allegato all'atto di citazione) dimostra che il cespite ceduto al Persona_3
marzo 2022 avesse un valore pari al doppio rispetto a quello dichiarato nel contratto.
Si aggiunga che al momento della sottoscrizione dell'atto l'odierna convenuta già abitava l'immobile oggetto di cessione come si evince dallo stesso atto notarile in cui si legge che la fosse residente in [...]. Controparte_1
In definitiva, quindi, l'originaria sproporzione tra le prestazioni, la formalizzazione di un possesso materiale già goduto relativamente ad un immobile appartenente al padre
5 degli attori e la forma (atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni) fanno ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione.
Pertanto, deve ritenersi che il negozio contestato disattende la causa che ostenta, prevalendo lo spirito di liberalità che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalle parti, con la conseguenza che, nella specie, le parti hanno voluto stipulare una donazione, al più modale, da considerare valida perché conclusa dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni, quindi secondo la forma prescritta per le donazioni (art. 48 legge notarile).
2.2. Sull'azione di riduzione.
Parte attrice ha affermato di essere stata lesa nella propria quota di legittima a causa della dissimulata donazione. La domanda di parte attrice va rigettata in quanto generica.
Con l'azione di riduzione chi sostiene di essere stato leso nella propria quota di legittima deve indicare in maniera specifica non solo il valore del patrimonio del de cuius, che va quindi integralmente ricostruito, ma anche la quota di riserva e di disponibile (art. 556 c.c.), l'entità della lesione in relazione alla propria quota di legittima e individuare quindi quali sono le disposizioni che hanno leso la legittima e in quale misura;
deve altresì imputare, ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c., alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Inoltre, deve indicare la quota di riserva che si assume lesa e l'atto o gli atti che si ritengono lesivi della stessa. Analizzando
l'atto di citazione, tuttavia, si evince come non sia stato assolto l'onere di allegazione, imposto dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sicché anche i mezzi istruttori richiesti non sono idonei a consentire alla parte attrice di provare i propri assunti. Nella domanda giudiziale, infatti, i fratelli si sono limitati a sostenere di aver subito una lesione della propria Pt_1
quota di legittima in virtù della dissimulata donazione. Tuttavia, tale allegazione resta del tutto generica mentre parte attrice avrebbe dovuto specificare quali sono, tutti, i beni che compongono l'intera eredità.
La Cassazione ha altresì precisato che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal
6 successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo”. (Cass. civ., sez. II, 10 aprile
2017, n. 9192).
Per tali ragioni la domanda di parte attrice va rigettata.
3. Le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede: rigetta le domande attrici;
condanna le parti attrici, in solido, in favore della convenuta, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.
Gela, 14 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Accardo
7
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI GELA
SEZIONE CIVILE
Il giudice designato in funzione di Giudice Unico, Vincenzo Accardo, ha emesso la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 577/2022 R.G., avente ad oggetto “contratto di mantenimento, donazione e azione di riduzione”,
PROMOSSA DA
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] e Parte_1 C.F._1
residente in [...]; (C.F.: Parte_2
) nata a [...] il [...] e residente in [...]
Francia n. 23; (C.F.: nata a [...] il 27 Parte_3 C.F._3
agosto 1971 e residente in [...]; Parte_4
(C.F.: ) nato a [...] l'[...] e residente in [...]C.F._4
(RM) alla via Corsica n. 28; tutti rappresentati e difesi giusta procura in atti dall'avv. Ignazio
Emmolo e dall'avv. stabilito Giuseppe Emmolo elettivamente domiciliato presso il cui studio sito in Gela, Vico Iacona n. 12, sono elettivamente domiciliati;
– parti attrici –
CONTRO
, (C.F.: ), Nata a Casablanca il 19 luglio 1984 e Controparte_1 C.F._5
residente in [...], rappresentata e difesa giusta procura in atti dall'avv. Luigi Mulone presso il cui studio sito in Canicattì alla via Ten. Col. La Carrubba
n. 28 è elettivamente domiciliata;
– parte convenuta –
********
MOTIVI DELLA DECISIONE
1
1. Premessa.
Con atto di citazione regolarmente notificato, i fratelli in qualità di eredi Pt_1
legittimi di , deceduto il 4 settembre 2020, hanno convenuto in giudizio Persona_1
deducendo la nullità contratto di mantenimento del Notar Controparte_1 Persona_2
di Riesi del 1° marzo 2018, Rep. 19322 Racc. 12042.
Con il predetto contratto di mantenimento , padre degli odierni Persona_1
attori, cedeva e trasferiva, con le garanzie di legge, alla odierna convenuta il diritto di piena proprietà delle seguenti unità immobiliari per un valore complessivo di euro 60.200,00: 1) appartamento ad uso abitazione, a secondo piano, facente parte dell'edificio sito in Gela, in via Emanuele Carfì n. 6, composto da cinque vani ed accessori, confinante nel complesso: ad est con corte oltre la quale si trova la via Emanuele Carfì, a sud e ad ovest con spazio di manovra e a nord con proprietà , riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del Pt_5
Comune di Gela al foglio 177, mappale 824 sub 6, via Emanuele Carfì n. cnc, piano 2, categoria A/3, classe 3, vani 7, superficie catastale totale 135 mq. – superficie catastale totale escluse aree scoperte: 127 mq. – con la rendita catastale di euro 415,75, in ditta a nome della parte cedente;
2) vano a piano terra seminterrato destinato a box, della superficie di circa mq. 18, facente parte del medesimo edificio, sito in Gela, Emanuele Carfì n. 8, con ingresso a mezzo scivolo della detta via Emanuele Carfì attraverso lo spazio di manovra posto a nord e precisamente il quarto box a sinistra imboccando detto spazio di manovra, confinante nel complesso: a nord, sud ed ovest con spazio di manovra e ad est con box di Parte_6
riportato nel nuovo catasto edilizio urbano del comune di Gela al foglio 177, mappale 824 sub/8, via Emanuele Carfì n. snc, piano S1, categoria C/6, classe 4, consistenza 18 mq, superficie catastale totale 21 mq, con la rendita catastale di euro 104,12, in ditta a nome della parte cedente. , a titolo di corrispettivo, si obbligava nei confronti del Controparte_1
a prestare assistenza materiale e morale sua vita natural durante, Persona_1
somministrando ad esso i normali e convenienti alimenti, fornendo ogni cura e medicine in caso di malattie e corrispondendo ad esso altresì quant'altro necessario ad una decorosa esistenza. Veniva altresì pattuita una clausola di risoluzione ipso iure del contratto in ipotesi in cui la convenuta non avesse puntualmente ed esattamente adempiuto agli obblighi assunti.
Parte attrice ha allegato che il contratto di mantenimento stipulato dal defunto padre e l'odierna convenuta sarebbe nullo poiché i) godeva di uno stato economico Pt_1
sufficiente a garantirgli una vita serena;
quindi, non avrebbe avuto necessità di stipulare il
2 contratto;
ii) per mancanza di proporzionalità tra le prestazioni reciproche; iii) per mancanza di alea.
Gli attori hanno, quindi, chiesto di dichiarare la nullità del predetto contratto atipico di mantenimento stante la mancanza dell'alea e data la sproporzione sussistente tra le due prestazioni. Hanno, quindi, domandato che venisse dichiarata la simulazione della donazione e, sul presupposto che la stessa avrebbe violato i diritti dei legittimari ad ottenere la quota di legittima, che venisse disposta la riduzione della disposizione con determinazione della quota spettante agli attori.
Parte convenuta si è costituita contestando genericamente le allegazioni di parte attrice e chiedendo il rigetto delle domande spiegate.
All'udienza del 3 ottobre 2024, sostituita dal deposito telematico di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., le parti concludevano riportandosi ai propri atti e la causa veniva riservata in decisione, con assegnazione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
2. Merito.
2.1. Sulla nullità del contatto di mantenimento e la dissimulazione della donazione.
Occorre anzitutto ricordare che il contratto di mantenimento consiste in un accordo aleatorio con cui una parte si obbliga, quale corrispettivo del trasferimento di un bene mobile o immobile o della cessione di un capitale, a fornire alla parte cedente prestazioni alimentari o assistenziali vita natural durante. Connotato indefettibile è dunque l'aleatorietà, in assenza della quale il contratto è nullo per mancanza di causa. Si tratta di un'alea doppia poiché
l'incertezza riguarda sia la vita del beneficiario, sia l'entità delle prestazioni a favore dello stesso, non predeterminabili al momento della stipula del contratto poiché dipendenti dal susseguirsi dei bisogni del beneficiario. In tal senso, l'alea presuppone una situazione di obiettiva incertezza sui vantaggi e i sacrifici reciprocamente derivanti alle parti dalle prestazioni assunte sicché, in un giudizio volto a verificare l'effettiva ricorrenza di tale negozio, l'eventuale sproporzione fra il valore acquisito dal vitaliziante (il trasferimento della proprietà dell'immobile) rispetto all'importo delle prestazioni da corrispondere per la probabile durata della vita del vitaliziato, deve indurre il giudice di merito ad escludere l'aleatorietà del contratto (ex multis Cass. civ., sez. II, 31 gennaio 2017, n. 2522; le Sezioni
Unite in tema di vitalizio oneroso lo hanno così definito: “il cosiddetto contratto di mantenimento – come quello di “vitalizio oneroso”, di cui il primo rappresenta una specie
– è caratterizzato dall'aleatorietà, la cui individuazione postula la comparazione delle
3 prestazioni sulla base di dati omogenei – quali la capitalizzazione della rendita reale del bene-capitale trasferito e la capitalizzazione delle rendite e delle utilità periodiche dovute nel complesso dal vitaliziante – secondo un giudizio di presumibile equivalenza o di palese sproporzione da impostarsi con riferimento alla conclusione del contratto ed al grado ed ai limiti di obiettiva incertezza, sussistenti a detta epoca in ordine alla durata della vita ed alle esigenze assistenziali del vitaliziato. L'indicata comparazione e l'indagine circa la descritta incertezza rappresentano apprezzamenti di fatto, incensurabili in sede di legittimità se congruamente motivati”, Cass. SS.UU., 11 luglio 1994, n. 6532).
La Cassazione ha avuto più volte modo di evidenziare quali siano i criteri da seguire al fine di accertare la simulazione di un contratto di tale specie affermando che “ai fini dell'accertamento della simulazione di un contratto atipico di mantenimento (denominato anche vitalizio assistenziale), in quanto dissimulante una donazione, l'elemento essenziale dell'aleatorietà va valutato in relazione al momento della conclusione del contratto, essendo lo stesso caratterizzato dall'incertezza obiettiva iniziale in ordine alla durata di vita del vitaliziato e dalla correlativa eguale incertezza del rapporto tra il valore complessivo delle prestazioni dovute dal vitaliziante, legate alle esigenze assistenziali del vitaliziato, ed il valore del cespite patrimoniale ceduto in corrispettivo del vitalizio, potendosi, peraltro, ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione, proprio tramite la verifica della originaria sproporzione tra le prestazioni”, Cass. civ., 25 marzo 2013, n. 7479.
A questo punto occorre ricostruire in primo luogo la volontà delle parti: per far ciò occorre muovere dal testo contrattuale, ma anche verificare se questo sia coerente con la causa del contratto, le dichiarate intenzioni delle parti, e le altre parti del testo. Dal punto di vista logico, l'interpretazione del contratto non è dunque un percorso lineare ma un percorso circolare, il quale impone all'interprete, dopo aver compiuto l'esegesi del testo, di ricostruire in base ad essa l'intenzione delle parti e quindi di verificare se l'ipotesi di “comune intenzione” ricostruita in base al testo sia coerente con le restanti disposizioni del contratto e con la condotta delle parti medesime (cfr. Cass., 3 n. 9380/2016 Cass. n. 25840 del 2014).
Mentre, per giurisprudenza pacifica di legittimità che si condivide, in punto di prova, gli attori sono da considerarsi terzi rispetto alle parti contraenti e, quindi, sono legittimati a provare con tutti i mezzi la dedotta simulazione ex art. 1417 c.c., anche con presunzioni (cfr., sul punto, ex multis, Cass. civ., n. 22 settembre 2014, n. 19912).
4 Ebbene, dall'atto notarile si evince che il contratto è stato stipulato alla presenza di due testimoni, risultando così rispettata anche la forma espressamente prevista a pena di nullità dall'art. 782 c.c. e dall'art. 48L. n. 89 del 1913 per l'atto di donazione dissimulato, in osservanza al disposto di cui all'art. 1414, II co., c.c.
Quanto al carattere aleatorio si evidenzia che nel caso in esame non è possibile ravvisare nel negozio concluso tra le parti l'aleatorietà tipica del contratto di mantenimento: la condizione personale delle parti al tempo della conclusione del negozio nonché lo squilibrio tra il valore del cespite rispetto a quello delle prestazioni fanno presumere che la comune intenzione delle parti sia stata quella di configurare sin dall'inizio una donazione.
Infatti, risulta in primo luogo mancare la condizione della obiettiva incertezza, all'epoca della stipula del contratto, della durata della vita e delle esigenze assistenziali del vitaliziato, considerata la potenziale durata della vita del disponente (allora ottantenne).
Dall'atto notarile si evince che il valore complessivo dei beni ceduti sarebbe stato pari ad € 60.200,00, somma che non appare correlata all'assistenza richiesta alla cessionaria: risulta difficile peraltro ipotizzare a carico della cessionaria una assistenza diurna continua
(tra l'altro neanche provata nel giudizio in esame), posto che l'odierna convenuta avrebbe nel frattempo seppur saltuariamente lavorato come dichiarato dalla stessa parte convenuta
(cfr. contestazioni generiche di cui a pag. 4 della comparsa). Al momento della conclusione del contratto versava in uno stato di salute tale da ipotizzare che Persona_1
l'assistenza si sarebbe esplicata per un breve periodo di tempo. Al momento della sottoscrizione dell'atto di cessione con obbligo di assistenza, si poteva presumere a carico della cessionaria una assistenza quantificabile complessivamente per una somma decisamente inferiore al valore dell'immobile ceduto.
Occorre evidenziare peraltro che la perizia depositata da parte attrice a firma del geom. (all. 14 allegato all'atto di citazione) dimostra che il cespite ceduto al Persona_3
marzo 2022 avesse un valore pari al doppio rispetto a quello dichiarato nel contratto.
Si aggiunga che al momento della sottoscrizione dell'atto l'odierna convenuta già abitava l'immobile oggetto di cessione come si evince dallo stesso atto notarile in cui si legge che la fosse residente in [...]. Controparte_1
In definitiva, quindi, l'originaria sproporzione tra le prestazioni, la formalizzazione di un possesso materiale già goduto relativamente ad un immobile appartenente al padre
5 degli attori e la forma (atto pubblico redatto alla presenza di due testimoni) fanno ritenere presuntivamente provato lo spirito di liberalità, tipico della dissimulata donazione.
Pertanto, deve ritenersi che il negozio contestato disattende la causa che ostenta, prevalendo lo spirito di liberalità che meglio esprime lo scopo pratico perseguito dalle parti, con la conseguenza che, nella specie, le parti hanno voluto stipulare una donazione, al più modale, da considerare valida perché conclusa dinanzi a un notaio e alla presenza di testimoni, quindi secondo la forma prescritta per le donazioni (art. 48 legge notarile).
2.2. Sull'azione di riduzione.
Parte attrice ha affermato di essere stata lesa nella propria quota di legittima a causa della dissimulata donazione. La domanda di parte attrice va rigettata in quanto generica.
Con l'azione di riduzione chi sostiene di essere stato leso nella propria quota di legittima deve indicare in maniera specifica non solo il valore del patrimonio del de cuius, che va quindi integralmente ricostruito, ma anche la quota di riserva e di disponibile (art. 556 c.c.), l'entità della lesione in relazione alla propria quota di legittima e individuare quindi quali sono le disposizioni che hanno leso la legittima e in quale misura;
deve altresì imputare, ai sensi dell'art. 564 comma 2 c.c., alla sua porzione legittima le donazioni e i legati a lui fatti, salvo che ne sia stato espressamente dispensato. Inoltre, deve indicare la quota di riserva che si assume lesa e l'atto o gli atti che si ritengono lesivi della stessa. Analizzando
l'atto di citazione, tuttavia, si evince come non sia stato assolto l'onere di allegazione, imposto dagli artt. 2697 c.c. e 115 c.p.c., sicché anche i mezzi istruttori richiesti non sono idonei a consentire alla parte attrice di provare i propri assunti. Nella domanda giudiziale, infatti, i fratelli si sono limitati a sostenere di aver subito una lesione della propria Pt_1
quota di legittima in virtù della dissimulata donazione. Tuttavia, tale allegazione resta del tutto generica mentre parte attrice avrebbe dovuto specificare quali sono, tutti, i beni che compongono l'intera eredità.
La Cassazione ha altresì precisato che “le allegazioni che devono accompagnare la proposizione di una domanda di riduzione non possono, per quanto finora ribadito, essere limitate alla generica prospettazione dell'avvenuta lesione della quota di legittima, ma devono includere l'individuazione delle porzioni di riserva e di disponibile, nonché degli atti di disposizione compiuti dal defunto, in modo che il convenuto ed il giudice siano messi in condizione di conoscere in quali termini sia chiesta la reintegrazione, a prescindere dal
6 successivo assolvimento dell'onere probatorio al riguardo”. (Cass. civ., sez. II, 10 aprile
2017, n. 9192).
Per tali ragioni la domanda di parte attrice va rigettata.
3. Le spese del giudizio.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate, come in dispositivo, tenuto conto della materia oggetto del contendere, della difficoltà delle questioni affrontate, delle fasi processuali svolte e del valore della controversia.
P.Q.M.
il Tribunale di Gela, definitivamente pronunciando, ogni altra eccezione o domanda disattesa, così provvede: rigetta le domande attrici;
condanna le parti attrici, in solido, in favore della convenuta, al pagamento delle spese processuali, che si liquidano in complessivi € 7.052,00 per compensi, oltre spese forfettarie al 15%, CPA e IVA.
Gela, 14 aprile 2025
Il Giudice
Vincenzo Accardo
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