Sentenza 22 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Reggio Calabria, sentenza 22/01/2025, n. 12 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Reggio Calabria |
| Numero : | 12 |
| Data del deposito : | 22 gennaio 2025 |
Testo completo
R.G.A.C. 3080/2024
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI REGGIO CALABRIA
I sezione civile
Il collegio riunito in camera di consiglio e composto dai Magistrati:
PE Campagna Presidente
Elena Manuela Aurora Luppino Giudice
Francesco Campagna Giudice relatore ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento civile iscritto al n. 3080 dell'anno 2024 R.G.V.G., riservato alla decisione collegiale all'udienza cartolare del 16.01.2025, promosso da
(C.F.: ) nata il [...] a [...] Parte_1 C.F._1
(RC) e (C.F.: nato il [...] a [...] Parte_2 C.F._2
Calabria (RC), rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'Avv. Duilio Schiazza, presso il cui studio in Solofra (AV) alla via Caposolofra, n.15, hanno eletto domicilio
-ricorrenti- nonchè
Procuratore della Repubblica presso il Tribunale di Reggio Calabria.
-interveniente-
* * * * *
-visto il ricorso depositato il 02.11.2024 con il quale le parti in epigrafe generalizzate hanno chiesto la pronuncia di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario in relazione al matrimonio concordatario contratto in ND (RC) il 21.08.1994;
-considerato che con decreto del 04.12.2024 è stato disposto che l'udienza fissata per il giorno 16.01.2025 fosse sostituita, ai sensi dell'art.127 ter c.p.c., dal deposito telematico di note scritte contenenti le sole istanze e conclusioni, assegnandosi nel contempo alle parti termine sino al giorno 11.01.2025 per il deposito telematico delle predette note scritte, da intitolarsi “note scritte in sostituzione dell'udienza”, e
“dichiarazione di non volersi riconciliare” onerandole, altresì, al deposito della documentazione richiesta dagli artt. 473 bis 48 , 473 bis 13 comma 3 , 473 bis 12 comma 3 c.p.c.;
-constatato che risultano assolti gli incombenti di legge;
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-rilevato, in particolare, che: a) i ricorrenti hanno contratto matrimonio concordatario in ND (RC) il 21.08.1994; b) dal matrimonio sono nati quattro figli: Per_1
(16/08/1996), PE (28/08/1997), (07/05/2001) e (05/10/2004), Per_2 Per_3 tutti maggiorenni;
- letta la Sentenza n. 98/2024, pubblicata il 23/01/2024, con la quale il Tribunale di Reggio Calabria ha dichiarato la separazione personale consensuale tra i coniugi;
-constatato che la separazione dei coniugi dura ininterrottamente dalla data di deposito del ricorso per separazione consensuale e comunque dalla data di comparizione degli stessi dinanzi al Giudice delegato, risalente al 05.12.2023, e che, pertanto, non è dato ravvisare possibilità alcuna di ricostituzione della comunione coniugale;
-ravvisata, pertanto, la sussistenza dei presupposti di cui agli artt.2 e 3 n.2) lett. b) Legge 01.12.1970 n.898 in relazione all'art.4 comma XIII stessa legge nel testo modificato dalla Legge 06.03.1987 n.74; così come ulteriormente modificato dall'art.1
Legge 06.05.2015 n.55;
-preso atto che il ricorso è stato comunicato all'ufficio del P.M. in data 05.12.2024;
P.Q.M.
Il Tribunale di Reggio Calabria, Prima Sezione Civile, udite le parti ed il rappresentante del P.M., definitivamente pronunciando sul ricorso congiunto di cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario, depositato il 02.11.2024 da e Parte_1
, così provvede: Parte_2
-dichiara la cessazione degli effetti civili del matrimonio concordatario contratto in
ND (RC) il 21.08.1994 tra e , il cui atto Parte_1 Parte_2 risulta trascritto nel registro degli atti di matrimonio del Comune di ND (RC),
Atto N. 25 parte 2 serie A - anno 1994, alle seguenti condizioni:
1) Cessazione della convivenza
I coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, con la facoltà di fissare la propria residenza ove ritengano più opportuno;
2) Assegnazione della casa coniugale
La casa coniugale resta assegnata al Sig. e la Sig.ra Parte_2 [...]
ha già liberato l'abitazione Parte_1
3) Mantenimento dei figli maggiorenni
Attualmente i figli , e seppur Persona_4 Persona_5 Persona_6 maggiorenni, convivono con il padre, il Sig. , mentre il figlio Parte_2 [...]
convive con la madre, la Sig.ra e seppur non ancora Per_7 Parte_1 economicamente autosufficienti i coniugi concordano di non versare alcun contributo per il loro mantenimento provvedendo in modo diretto nei confronti dei figli conviventi.
4) Mantenimento del coniuge
I coniugi rinunciano ad ogni contributo di mantenimento.
-dispone la trasmissione della presente sentenza, dopo il passaggio in giudicato, all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di ND (RC) per le annotazioni sul relativo atto di matrimonio e per le altre incombenze di legge.
2 Reggio Calabria, 20/01/2025
Il Giudice Estensore
Francesco Campagna
Il Presidente
PE Campagna
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