Sentenza 6 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 06/03/2025, n. 429 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 429 |
| Data del deposito : | 6 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n.° 784/2024 - Pag. 1 di 4
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE ORDINARIO DI CASTROVILLARI
- SEZIONE CIVILE - Il tribunale, nelle persone dei seguenti magistrati riuniti in camera di consiglio: dott. Vincenzo Di Pede Presidente dott.ssa Maria Assunta Pacelli Giudice dott. Gianluca Di Giovanni Giudice rel. ed est. ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella controversia civile iscritta al n.° 784/2024 del Ruolo Generale Affari Contenziosi, avente ad oggetto “separazione giudiziale” e vertente TRA
C.F. , parte nata a ORIOLO (CS) in [...]_1 C.F._1
18/12/1978, rappresentata e difesa dall'avv. DURSO FRANCESCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RICORRENTE -
E
, C.F. parte nata a COSENZA (CS) in [...]_1 C.F._2
03/06/1978, rappresentata e difesa dall'avv. COLOTTA FRANCESCO, giusta procura in atti, tutti elettivamente domiciliati come in atti
- RESISTENTE -
NONCHÉ
PUBBLICO MINISTERO presso il Tribunale di Castrovillari
RAGIONI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE 1. I fatti di causa e le posizioni delle parti ha convenuto in giudizio allegando: Parte_1 Controparte_1
- Di aver contratto matrimonio concordatario con il resistente in Oriolo (CS) il
19.06.2005;
- che dall'unione coniugale sono nati i figli (maggiorenne e studente Persona_1 universitario) e nata il [...]; Persona_2
- che la casa familiare è stata fissata in Terranova da Sibari (CS) in C.da Galatrella n. 3;
- che l'unione coniugale non si è evoluta positivamente e la convivenza è diventata sempre più difficile e intollerabile per incompatibilità caratteriali e per i comportamenti del P_
Tanto premesso, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Parte_1 provvedimenti analiticamente indicati in ricorso:
“1. Autorizzare i coniugi a vivere separatamente e nel reciproco rispetto, fermi restando i reciproci obblighi di Legge.
2. Stabilire che la dimora coniugale e l'attività di panetteria, ubicate nel Comune di Terranova da Sibari (CS), in C.da Galatrella n. 03, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata a . Controparte_1
3. Affidare la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà
al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
4. Collocare la figlia presso la dimora materna;
il padre potrà Persona_2 esercitare il diritto di visita secondo le seguenti cadenze: 4/a) dal sabato pomeriggio alle ore 20.00 di domenica;
4/b) la figlia trascorrerà le festività (Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua seguendo il criterio di alternanza annuale, come da piano genitoriale, mentre, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
5. Porre a Carico del SI. la somma mensile di euro 800,00 da versare Controparte_1 alla SI.ra per il concorso nel mantenimento della figlia minore e per le Parte_1 spese riguardanti il mantenimento del figlio iscritto all'Università tramite Per_1 accredito su Posta Pay Evolution IBAN: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale importo sarà annualmente adeguato agli indici Istat come per legge decorso un anno dall'omologazione della separazione.
6. Stabilire che le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: 6/a) le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
6/b) le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.” Instaurato il contraddittorio, si è costituito il quale, pur non opponendosi Controparte_1 alla domanda di separazione, ha dedotto che la crisi coniugale era da addebitarsi alla moglie, la quale aveva deciso di svolgere la propria esistenza lontano dalla vita del marito e cioè trasferendosi in Oriolo.
Ciò posto, ha chiesto a questo Tribunale l'adozione degli opportuni Controparte_1 provvedimenti analiticamente indicati in comparsa:
“- emanare sentenza immediata sullo status dei coniugi, autorizzandoli a vivere separati con l'obbligo del mutuo reciproco rispetto e contestuale comunicazione all'Ufficiale dello stato civile ai fini dell'annotazione;
- Stabilire che la dimora coniugale e l'attività di panetteria, ubicate nel Comune di
Terranova da Sibari (CS), in C.da Galatrella n. 03, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, venga assegnata a;
Controparte_1
- Affidare la figlia ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali.
- Collocare la figlia presso la dimora materna;
il padre potrà Persona_2 esercitare il diritto di visita e/o di poterla tenere con se secondo le seguenti cadenze:a) dal sabato pomeriggio alle ore 20.00 di domenica;
b) la figlia trascorrerà le festività (Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua seguendo il criterio di alternanza annuale, come da piano genitoriale, mentre, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Porre a Carico del SI. la somma mensile di euro 400,00 da versare alla Controparte_1
SI.ra , per il concorso nel mantenimento della figlia minore, tramite accredito su Parte_1 R.G. n.° 784/2024 - Pag. 3 di 4
Posta Pay Evolution IBAN: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale importo sarà annualmente adeguato agli indici Istat come per legge decorso un anno dall'omologazione della separazione.;
- Stabilire che le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio: - le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.”
2. Fatti più rilevanti dello svolgimento del processo All'udienza di comparizione dei coniugi, è stato espletato il tentativo di conciliazione e, all'esito, le parti hanno dichiarato di aver raggiunto un accordo in ordine alle condizioni della separazione, di seguito riportato:
“- la dimora coniugale, ubicata nel Comune di Terranova da Sibari (CS), in C.da Galatrella n. 03, unitamente ai mobili, arredi e pertinenze, resta nella disponibilità di P_
;
[...]
- la figlia viene affidata ad entrambi i genitori, i quali eserciteranno Persona_2 congiuntamente la responsabilità genitoriale, eccezion fatta per le decisioni di ordinaria amministrazione, che saranno prese singolarmente dal genitore con cui la figlia si troverà al momento dell'assunzione della decisione stessa, impegnandosi a cooperare per la sua equilibrata crescita psico-fisica in ogni ambito della vita, seguendone le naturali inclinazioni e favorendo in ogni modo duraturi e significativi rapporti con entrambe le linee parentali;
- collocazione della figlia presso la dimora materna, in Oriolo alla via Persona_2
Piedarmi n. 6;
- il padre potrà esercitare il diritto di visita e/o di poterla tenere con se secondo le seguenti cadenze, salvo diverso accordo che garantisca una maggiore frequentazione tra il padre e la figlia: a) dal sabato pomeriggio alle ore 20.00 di domenica, visto che durante la settimana il padre è impegnato nella propria attività lavorativa;
b) la figlia trascorrerà le festività (Natale, Capodanno, Carnevale e Pasqua seguendo il criterio di alternanza annuale, come da piano genitoriale,mentre, durante le vacanze estive la figlia trascorrerà con ciascun genitore fino ad un massimo di due settimane, anche non consecutive, da concordarsi entro il 30 aprile di ogni anno.
- Porre a Carico del SI. la somma mensile di euro 400,00 da versare alla Controparte_1
SI.ra , per il concorso nel mantenimento della figlia minore, tramite Parte_1 accredito su Posta Pay Evolution IBAN: [...] entro e non oltre il giorno cinque di ogni mese. Tale importo sarà annualmente adeguato agli indici Istat come per legge decorso un anno dall'omologazione della separazione.;
- Stabilire che le spese straordinarie sono poste a carico di ciascun genitore nella misura del 50% secondo il seguente criterio:
- le spese per la retta scolastica, per l'acquisto dei libri di testo e del corredo scolastico, quelle per la mensa scolastica e per il servizio di scuolabus, le spese per le prestazioni mediche non coperte dal S.S.N. e quelle dentistiche, che non richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore;
- le spese per l'iscrizione all'università, per visite specialistiche non coperte dal S.S.N., quelle per attività ludiche, ricreative e per vacanze, che invece richiedono il preventivo consenso dell'altro genitore.” R.G. n.° 784/2024 - Pag. 4 di 4
I difensori hanno quindi discusso oralmente la causa chiedendo la pronuncia di separazione alle condizioni sopra riportate, con successiva rimessione della causa sul ruolo per la decisione sulla domanda di divorzio, ed il giudice delegato ha riservato al Collegio la decisione.
3. Nel merito
La domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato una crisi del rapporto coniugale di tale gravità da escludere, secondo ogni ragionevole previsione, la possibilità di ricostituzione di quell'armonica comunione di intenti e di sentimenti che di quel rapporto costituisce l'indispensabile presupposto.
In particolare, la gravità delle accuse che un coniuge ha rivolto all'altro, l'indifferenza ad ogni sollecitazione verso una conciliazione, che pure avrebbe dovuto palesarsi opportuna, soprattutto nell'interesse dei figli nonché la perdurante cessazione della convivenza, sono tutti elementi che lasciano agevolmente presumere che tra i coniugi sia cessato ogni interesse, con il conseguente venire meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale.
Conseguentemente, in accoglimento della richiesta concorde delle parti, deve essere pronunziata la loro separazione personale. Per quanto riguarda i provvedimenti accessori, poiché gli accordi raggiunti dalle parti, sopra riportati, non sono contrari a norme imperative ed appaiono conformi agli interessi della figlia minore, ritiene il Tribunale di poterli porre a base della presente decisione.
4. Necessità del prosieguo del processo quanto alla domanda riconvenzionale di divorzio
Va disposto il prosieguo del giudizio con separata ordinanza di rimessione della causa davanti al giudice delegato alla trattazione, affinché questo Tribunale possa pronunciarsi sulla domanda di divorzio.
Anche la determinazione delle spese processuali va rinviata al momento di emanazione della sentenza definitiva.
P.Q.M.
Il Tribunale di Castrovillari - Sezione Civile - non definitivamente pronunziando sulla controversia civile promossa come in epigrafe, disattesa ogni altra istanza ed eccezione, così provvede: A. PRONUNCIA ai sensi dell'art. 151 1° comma c.c. la separazione personale tra i coniugi ed , come sopra generalizzati;
Parte_1 Controparte_1
B. DISPONE, quanto ai provvedimenti accessori, in conformità degli accordi raggiunti dalle parti, come indicati in motivazione;
C. ORDINA che la presente sentenza sia trasmessa in copia autentica a cura della Cancelleria all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Oriolo per l'annotazione di cui all'art. 69, lett. d), D.P.R.
3.11.2000 n. 396 (atto n. 5, parte II, Serie A, Registro degli atti di matrimonio dell'anno 2005); D. RINVIA la statuizione sulle spese al momento della emanazione della sentenza definitiva;
E. RIMETTE, con separata ordinanza, la causa sul ruolo del giudice delegato alla trattazione dott. Gianluca Di Giovanni;
Così deciso in Castrovillari nella camera di consiglio tenutasi in data 26/2/25. Il Presidente dott. Vincenzo Di Pede
Il giudice estensore dott. Gianluca Di Giovanni