Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 22280
CASS
Sentenza 7 marzo 2024

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Integra il delitto di peculato la condotta del dipendente di Poste Italiane s.p.a. che si appropri di somme di denaro afferenti al risparmio postale, rivestendo questi la qualifica di incaricato di pubblico servizio, in quanto l'attività di raccolta del risparmio (nella specie, mediante buoni postali fruttiferi) contemplata dall'art. 2, comma 1, lett. b), d.P.R. 14 marzo 2001, n. 144, eseguita per conto di Cassa Depositi e Prestiti s.p.a., ha natura pubblicistica.

Non è configurabile il concorso colposo nel delitto doloso in assenza di una espressa previsione normativa, non ravvisabile nell'art. 113 cod. pen. che contempla esclusivamente la cooperazione colposa nel delitto colposo, di talché, nei delitti, la condotta colposa che accede al fatto principale doloso è punibile solo in via autonoma, a condizione che integri una fattispecie colposa espressamente prevista dall'ordinamento. (Fattispecie in cui la Corte ha ritenuto immune da censure la sentenza d'appello che aveva assolto il direttore di un ufficio postale dal concorso nel delitto di peculato con il dipendente che si era appropriato del denaro riveniente dalla liquidazione di buoni fruttiferi, in riforma della condanna di primo grado fondata sull'omesso esercizio del suo potere di vigilanza e controllo). (Conf.: Sez. U., n. 2720 del 1990, Rv. 183495-01 e n. 5017 del 1991, Rv. 187331-01).

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Sul provvedimento

Citazione :
Cass. pen., sez. VI, sentenza 07/03/2024, n. 22280
Giurisdizione : Corte di Cassazione
Numero : 22280
Data del deposito : 7 marzo 2024

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