Sentenza 16 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Napoli, sentenza 16/05/2025, n. 2475 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Napoli |
| Numero : | 2475 |
| Data del deposito : | 16 maggio 2025 |
Testo completo
Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
La Corte d'appello di Napoli, seconda sezione civile, riunita in camera di consiglio in persona dei magistrati:
- dr.ssa Alessandra Piscitello - Presidente -
- dr.ssa Maria Teresa Onorato - Consigliere -
- dr.ssa Maria Luisa Arienzo - Consigliere relatore - ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. R.G 5457/2019, riservata in decisione all'udienza del
4.12.2024 e vertente
TRA
(c.f. ), rappresentato e difeso, giusta procura Parte_1 C.F._1
conferita in calce all'atto di appello, dagli avv.ti Vincenzo Sorrentino (c.f.
) e (c.f. , presso il cui C.F._2 Parte_2 C.F._3
studio sito in S. Antonio Abate (NA) alla via Casa D'Auria n. 3 è elettivamente domiciliato
APPELLANTE
CONTRO
(c.f. , rappresentata e difesa, giusta procura Controparte_1 C.F._4 conferita in calce all'atto introduttivo di primo grado, dall'avv. Paolina Gentile (c.f.
, presso il cui studio, sito in Santa Maria La Carità (NA) alla via C.F._5
Visitazione n. 247, è elettivamente domiciliata
APPELLATA
Ragioni di fatto e di diritto della decisione
1.Con atto di citazione ritualmente notificato in data 3.11.2015 conveniva Controparte_1
innanzi al Tribunale di Torre Annunziata al fine di ottenere la condanna Parte_1
RGn°5457/2019 -sentenza
- 1 -
1.2 Instaurato ritualmente il contraddittorio, si costituiva in giudizio Parte_1
contestando la pretesa attorea;
in via riconvenzionale, chiedeva, condizionatamente all'accoglimento della domanda principale, la condanna di al pagamento Controparte_1
dell'indennità di occupazione per l'esclusivo utilizzo da parte della sorella di alcuni immobili appartenenti alla comunione ereditaria.
1.3 Espletate la prova testimoniale e la consulenza tecnica d'ufficio, all'esito, sulle conclusioni in epigrafe, il Tribunale di Torre Annunziata, con sentenza n. 2463/2019, accoglieva la domanda principale e rigettava la domanda riconvenzionale;
per l'effetto, condannava al pagamento, in favore della germana, della somma di € Parte_1
34.412,85, corrispondente alle indennità di occupazione parametrate al canone di locazione ritraibile da una libera contrattazione di mercato stimato dal CTU per gli immobili indicati da nella citazione introduttiva.. Controparte_1
1.4 Avverso tale pronuncia, pubblicata in data 8.11.2019, con atto di citazione notificato in data 6.12.2019 ha proposto appello, affidato a sei motivi di gravame. Parte_1
1.5 Con il primo ed il terzo motivo di gravame, che si illustrano congiuntamente in quanto vertenti su profili connessi, l'appellante denuncia la violazione dell'art. 112 c.p.c. in cui è incorso il Tribunale per aver omesso di pronunciarsi sulla eccezione di inammissibilità della domanda avversaria, essendo la pretesa azionata preclusa dall'accordo stipulato con l'atto di divisione per notar del 5.11.2014, con cui le parti hanno Persona_2
transattivamente definito “ogni diritto e ragione relativi ai beni ereditari”, ivi inclusi quelli relativi al possesso dei beni ereditari esercitato da ciascuno dei coeredi fino allo scioglimento della comunione;
sostiene che, con la scrittura suindicata, le parti avevano inteso risolvere tutti i conflitti insorti sulla divisione e sul godimento dei beni ereditari e che la causa transattiva dell'atto negoziale, prevalente su quella divisionale, implica(va) la tacitazione dei diritti anche sui frutti civili prodotti medio tempore dagli immobili de quibus; adduce, inoltre, che la pretesa vantata ex adverso è contraria al principio della efficacia
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- 2 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda retroattiva dell'attribuzione dei beni ereditari conseguente alla divisione sancito dall'art. 757
c.c, a norma del quale ciascun condividente è reputato solo ed immediato successore nei beni componenti la sua quota e si considera come se non avesse mai avuto la proprietà degli altri beni ereditari.
1.6 Con il secondo ed il quarto motivo, strettamente connessi, censura la Parte_1
sentenza impugnata nella parte in cui il giudice di prime cure ha posto a fondamento del proprio convincimento le dichiarazioni rese dai soli testi indicati dalla controparte, omettendo, invece, ogni apprezzamento su quelle contrarie rese dal teste da lui indotto;
ancora, lamenta la genericità, la sommarietà e contraddittorietà delle deposizioni dei testi attorei, escussi in violazione dell'art. 253 c.p.c., con la verbalizzazione delle risposte “è vero” e/o “non è vero” sulle circostanze capitolate, senza l'aggiunta di alcun ulteriore dettaglio utile a contestualizzare e giustificare la conoscenza dei fatti confermati a sostegno della tesi attorea.
1.7 Con il quinto motivo impugna il rigetto della propria domanda Parte_1
riconvenzionale condizionata, avendo il giudice di prime cure totalmente pretermesso l'esposizione dell'iter logico-motivazionale seguito per addivenire a tale decisione.
1.8 Con il sesto motivo l'appellante contesta la liquidazione nel quantum della somma oggetto di condanna, impugnando la stima delle indennità di occupazione operata dal C.T.U
e recepita acriticamente dal giudice a quo; in particolare, protesta che nel calcolo è stato erroneamente ricompreso l'appartamento sito al secondo piano dell'edificio, da sempre nella disponibilità di come espressamente dichiarato dai testi escussi;
inoltre, Controparte_1 il CTU ha errato nell'applicazione del coefficiente ai fini della determinazione dell'indennità di occupazione degli immobili situati al primo piano, individuato nel valore di € 3,9/mq praticato per gli immobili a destinazione commerciale, laddove, nella specie, in cui le unità immobiliari sono ad uso residenziale, il coefficiente da applicare è quello di €
2,6/mq praticato per le abitazioni private.
1.9 Con comparsa di costituzione e risposta depositata il 20.4.2020, si è costituita in giudizio che ha resistito al gravame, eccependone preliminarmente Controparte_1
l'inammissibilità ai sensi degli artt. 342 e 348 bis c.p.c. nonché, in subordine, l'infondatezza nel merito.
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- 3 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
1.10 Acquisito il fascicolo di primo grado, all'udienza del 4.12.2024, sostituita dal deposito di note di trattazione scritta ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la Corte ha riservato la causa in decisione, assegnando i termini ordinari di cui all'art.190 c.p.c. per lo scambio degli scritti conclusionali.
2. Preliminarmente deve essere affermata, all'esito di verifica d'ufficio, la tempestività dell'appello, proposto con citazione notificata in data 6.12.2019, risultando rispettato il termine breve di decadenza di trenta giorni di cui all'art. 325 c.p.c., decorrente dalla notificazione della sentenza impugnata, avvenuta in data 12.11.2019.
2.1 L'appello è ammissibile ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
L'impugnazione in esame è regolata dal regime delineato dall'art. 342 c.p.c. come modificato sia dall'art. 54 D.L. n.83 del 2012, sia dalla legge di conversione n. 134 del
2012, in vigore dall'11 settembre 2012 e applicabile “ai giudizi di appello introdotti con ricorso depositato o con citazione di cui sia stata richiesta la notificazione dal trentesimo giorno successivo a quello di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.”
In particolare, il nuovo art. 342c.p.c. prevede che “L'appello deve essere motivato. La motivazione dell'appello deve contenere, a pena di inammissibilità: 1) l'indicazione delle parti del provvedimento che si intende appellare e delle modifiche che vengono richieste alla ricostruzione del fatto compiuta dal giudice di primo grado;
2) l'indicazione delle circostanze da cui deriva la violazione della legge e della loro rilevanza ai fini della decisione impugnata”.
In definitiva, per effetto della novella, bisogna indicare nell'atto di appello esattamente quali parti del provvedimento impugnato si intendono sottoporre a riesame e, per tali parti, indicare quali modifiche si richiedono rispetto a quanto ha formato oggetto della ricostruzione del fatto compiuta dal primo giudice.
Va nondimeno chiarito, al fine di evitare di ricadere in pronunce di tipo esclusivamente formalistico, che occorre che il giudice verifichi in concreto il rispetto della norma.
In particolare, secondo quanto di recente chiarito dalle Sezioni Unite della Suprema Corte (
Cass. SU n.27199/2017) gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal D.L. 22 giugno
2012, n. 83, convertito, con modificazioni, nella L. 7 agosto 2012, n. 134, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere una chiara individuazione delle questioni e dei
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- 4 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice. Resta tuttavia escluso, in considerazione della permanente natura di revisio prioris instantiae del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata, che l'atto di appello debba rivestire particolari forme sacramentali o che debba contenere la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado.
In forza di tali principi l'appello è ammissibile, dal momento che l'appellante ha, in ossequio al disposto dell'art. 342 c.p.c. nella formulazione ratione temporis vigente, chiaramente indicato le parti della sentenza che intende censurare e le ragioni per le quali ritiene di non condividere l'assunto del primo Giudice
Parimenti non sussistevano i presupposti per una declaratoria di inammissibilità ai sensi dell'art. 348 bis c.p.c., avendo l'appellante addotto ragionevoli argomentazioni logico- giuridiche a sostegno del gravame interposto, meritevoli di un approfondimento decisionale.
2.3 I motivi di appello, di cui si procede ad una trattazione congiunta in quanto strettamente connessi, sono parzialmente fondati e vanno, pertanto, in parte accolti nei termini che di seguito si espongono.
Le parti controvertono della reciproca spettanza di indennità di occupazione per l'utilizzo esclusivo di immobili caduti negli assi ereditari dei genitori per il periodo intercorrente tra l'apertura della successione della madre (deceduta in data 20.1.2008) e la Persona_1
stipula di un accordo di divisione bonaria in forza di atto del 5.11.2014.
Si rammenta che, come chiarito più di recente dalla Suprema Corte, l'utilizzo esclusivo del bene da parte del comunista non è di per sé attività illecita, fonte di pregiudizio meritevole di ristoro a titolo di risarcimento di un danno ingiusto.
Si è osservato, in particolare, che l'art. 1102 c.c. consente al comproprietario l'utilizzazione ed il godimento dell'intera cosa comune anche in modo particolare e più intenso, con il divieto di alterare la destinazione della cosa e di impedire agli altri partecipanti di farne parimenti uso secondo il loro diritto. Qualora l'uso individuale del bene in comunione non ecceda i limiti dell'art. 1102 c.c., non è dovuto alcun risarcimento ai comproprietari che siano rimasti inerti o vi abbiano acconsentito, poiché tale utilizzo costituisce pur sempre
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- 5 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda manifestazione del diritto di comproprietà che compete al singolo e che investe l'intera cosa comune.
Se, infatti, la natura del bene di proprietà comune non ne permette un simultaneo godimento da parte di tutti i comproprietari, l'uso comune può realizzarsi o in maniera indiretta oppure mediante avvicendamento con un uso turnario da parte dei comproprietari, utilizzo che costituisce corretto esercizio del potere di regolamentazione dell'uso della cosa comune da parte della maggioranza, in quanto non ne impedisce il godimento individuale, ed evita, piuttosto, che, attraverso un uso più intenso da parte di singoli comunisti, venga meno, per i restanti, la possibilità di godere pienamente e liberamente della cosa durante i rispettivi turni, senza subire alcuna interferenza esterna (cfr. Cass. n. 7881 del 2011; Cass. n. 20394 del 2013; Cass. n. 29747 del 2019; Cass. n. 35210 del 2021).
In tal senso, il condividente che non tragga diretto godimento dal bene in comunione può chiedere la propria quota parte dei frutti del bene al condividente che invece ne abbia il concreto godimento, così palesando la propria intenzione di concorrere all'utilizzo fruttifero del bene comune (vedi Cass. 10264/2023, secondo cui in materia di comunione del diritto di proprietà, se per la natura del bene o per qualunque altra circostanza non ne sia possibile, ai sensi dell'art. 1102 c.c., un godimento diretto con pari uso da parte dei comproprietari, essi possono deliberarne l'uso indiretto e, in mancanza di tale deliberazione, il comproprietario, che da solo ha goduto del bene, deve corrispondere agli altri partecipanti alla comunione i frutti civili con decorrenza dalla data in cui gli perviene la richiesta di uso turnario o comunque di partecipazione al godimento da parte degli altri comunisti).
Ciò posto, ha dedotto, nella citazione introduttiva di primo grado, che il Controparte_1
germano ha posseduto in via esclusiva, dall'apertura della successione materna, Pt_1
alcuni cespiti facenti parte del fabbricato sito nel Comune di Casola di Napoli, alla via
Roma, senza corrisponderle pro quota i frutti, sebbene essa ne avesse fatto richiesta in più occasioni al fratello.
L'esistenza di un conflitto sul possesso di alcuni beni del compendio ereditario antecedentemente alla scrittura di divisione è implicitamente, ma inequivocamente riconosciuta da il quale, costituendosi in giudizio, ha eccepito che ogni Parte_1
controversia insorta sul punto è da ritenersi definita, con efficacia preclusiva, proprio in virtù dell'accordo transattivo intervenuto con l'atto del 5.11.2014. Secondo, invero, la tesi
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- 6 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda dell'appellante, mediante tale scrittura i coeredi avevano inteso risolvere “in maniera tombale” tutte le questioni relative ai diritti vantati sui beni caduti in successione, ivi inclusi quelli concernenti le reciproche poste di dare-avere maturate in ragione del possesso esclusivo medio tempore esercitato sugli immobili de quibus.
Accertata la natura non pacifica del godimento esclusivo dei cespiti in costanza della comunione ereditaria, va, in primis, disattesa la tesi dell'appellante, secondo cui la pretesa azionata dalla condividente con la domanda principale di primo grado è incompatibile con l'efficacia retroattiva della divisione sancita dall'art. 757 c.c.
Si è, infatti, chiarito che il principio della dichiaratività della divisione opera inderogabilmente con riguardo unicamente alla retroattività dell'effetto distributivo, per cui ciascun condividente è reputato titolare sin dal momento della successione dei (soli) beni concretamente assegnatigli od attribuitigli e dei relativi frutti non separati. Viceversa, per quanto attiene ai frutti separati ed agli altri incrementi oggettivi dei beni ereditari verificatisi anteriormente alla cessazione della comunione, il suddetto principio non ha ragione di operare e tali incrementi si presumono, salvo patto contrario, acquisiti alla massa e così automaticamente alla titolarità pro quota di ciascun coerede. Ne consegue che, all'atto di scioglimento della comunione, il possessore del cespite ereditario ha l'obbligo di rendere il conto in relazione ai frutti civili maturati prima della divisione, nella cui categoria vanno inscritti quelli di cui si discute, appunto, nella specie (Cass. 21013/2011).
Procedendo, quindi, al vaglio, sollecitato dal gravame, dell'oggetto dell'atto di divisione bonaria del 5.11.2014, va premesso che, come affermato dalla Suprema Corte, allorquando le parti transigono un rapporto divisorio, occorre distinguere tra divisione transattiva e transazione divisionale. In particolare, ricorre un'ipotesi di divisione transattiva quando il comune intento delle parti nella realizzazione di un accordo divisorio consista nel risolvere la controversia insorta mediante lo scioglimento della comunione e l'assegnazione proporzionale delle quote, superando in tal modo in via amichevole le questioni afferenti le operazioni divisorie. Ricorre, invece, una transazione divisionale, avente valore e portata novativa, quando l'accordo si fondi sulla consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, quando non si sia proceduto al calcolo delle proporzioni corrispondenti. In tale seconda ipotesi, non è necessario, ai fini della ricorrenza della transazione novativa, ai sensi dell'art. 1965 cod. civ., comma 2, che le parti
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- 7 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda palesino la volontà di instaurare tra loro un nuovo rapporto e di estinguere quello originario, perché elemento inequivoco per distinguere le due ipotesi di accordo è proprio la consapevolezza delle parti della differenza delle attribuzioni patrimoniali o delle quote e, dunque, l'aver proceduto i condividenti, per porre fine alla comunione, ad attribuire le porzioni, senza procedere al calcolo delle proporzioni corrispondenti alle quote, al precipuo scopo di evitare le liti che potrebbero insorgere o di porre termine alle liti già sorte. Il discrimine fra le due figure negoziali, dunque, non è soltanto la composizione di una controversia insorta in sede divisionale, ma, essenzialmente, l'obliterazione o non delle ragioni proporzionali di partecipazione alla comunione che comunque si intende, anche parzialmente, sciogliere: l'efficacia novativa della transazione presuppone, infatti, una situazione di oggettiva incompatibilità tra il rapporto preesistente e quello originato dall'accordo transattivo, per cui le obbligazioni reciprocamente assunte dalle parti debbano ritenersi sostanzialmente diverse da quelle preesistenti;
in conseguenza, salvo che sussista un'espressa manifestazione di volontà conservativa, l'accertamento sul carattere novativo richiede una verifica in ordine all'intento delle parti di addivenire, nella composizione del rapporto litigioso, alla costituzione di un nuovo rapporto, fonte di nuove ed autonome situazioni, destinate a sostituirsi a quelle preesistenti che trovavano titolo nella divisione in proporzione delle quote (così, costantemente, Cass. Sez. 2, n. 7219 del 06/08/1997; Sez. 2,
n. 20256 del 18/09/2009; Sez. 3, n. 13942 del 03/08/2012; in ultimo, in motivazione, Cass.
Sez. 2, n. 8240 del 22/03/2019).
Ebbene, nella specie, ad una interpretazione della scrittura condotta in applicazione delle regole ermeneutiche dettate dagli artt. 1362 e ss c.c. si ricava che l'intenzione perseguita dalle parti con l'accordo in esame fosse soltanto quella di comporre bonariamente le questioni concernenti la determinazione del valore della massa e delle singole quote nonché la composizione di queste mediante l'individuazione dei beni da attribuire all'una e all'altra quota, conservando la rispondenza proporzionale delle attribuzioni patrimoniali con il valore di ciascuna quota.
In favore di siffatta conclusione depone, in particolare., la clausola di cui all'art. 4 della scrittura, che così testualmente recita: “Ciascun condividente riconosce che il valore della quota assegnatagli, determinata in base alla natura, all'ubicazione e alla consistenza dei
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- 8 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
cespiti, corrisponde esattamente a quanto di sua spettanza ..con rinunzia ad ogni azione, specie di rescissione per lesione”.
Come significativamente esplicitato nella premessa del succitato accordo, laddove le parti si davano reciprocamente atto di intendere “procedere alla bonaria divisione” dei beni, attribuendoseli pro quota previa valutazione della massa a dividersi in complessivi €
250.000,00, spettante a ciascun condividente in ragione di € 125.000,00, lo scopo avuto di mira era unicamente quello di superare ogni conflitto circa la formazione delle quote, mediante individuazione dei singoli beni destinati a comporre l'una e l'altra, ferma la necessità che le quote come individuate rispettassero la proporzione data dalla (eguale) titolarità dei diritti vantati da ciascun coerede sulla massa (1/2 ciascuno).
Seguendo, pertanto, il criterio discretivo sopra illustrato, la causa del negozio rimane(va) quella di divisione, senza alcun effetto novativo, che si sarebbe, invece, verificato laddove le parti avessero assegnato prevalenza ad una finalità transattiva, abdicando all'esigenza di mantener ferma la proporzionalità tra il valore delle attribuzioni patrimoniali e la misura di ciascuna quota.
Conferma della bontà di tale esegesi si ricava, altresì, dal richiamo fatto all'azione di rescissione per lesione ai sensi dell'art. 764 comma 2 c.c,, sia pure per escluderne la residua facoltà, compatibile soltanto con l'ipotesi di una divisione transattiva e non, invece, con una transazione divisionale (Cass. 35829/2023; 20256/2009).
Qualificato l'accordo in esame come divisione bonaria, deve, poi, escludersi che, come propugnato dall'appellante, si sia prodotto, in virtù dello stesso, un effetto preclusivo di successive pretese giudiziarie sui frutti civili maturati in ragione del possesso esclusivo goduto da uno solo dei condividenti aldilà dei limiti imposti dall'art. 1102 c.c.
Come a più riprese chiarito dalla Suprema Corte, sebbene il “rendiconto” sia un'operazione inserita nel procedimento divisorio, finalizzata a calcolare, nella ripartizione dei frutti, le eventuali eccedenze attive o passive della gestione e a definire conseguentemente tutti i rapporti inerenti alla comunione, esso costituisce, pur sempre, oggetto di un rapporto autonomo da quello di scioglimento della comunione, tant'è che, anche sul piano processuale, si impone a tal fine la formulazione di una specifica domanda, non inclusa né assorbita in quella di divisione (in questi termini, Cass., Sez. 2, 16/7/2018, n. 18857; Cass.,
Sez. 2, 30/12/2011, n. 30552; Cass., Sez. 2, 4/6/2019, n. 15182, secondo cui, ove oggetto di
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- 9 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda domanda riconvenzionale, la richiesta di rendiconto deve essere proposta, a pena di inammissibilità, con la comparsa di risposta ai sensi dell'art. 167 cod. proc. civ.).
Fermo, allora, che i condividenti ben avrebbero potuto definire i rapporti di reciproco dare- avere relativi al godimento esclusivo dei cespiti appartenenti all'asse ereditario in sede di determinazione delle rispettive quote, tenendo conto, ai fini della individuazione del relativo valore economico, anche dei crediti-debiti gravanti sulle loro posizioni in ragione, appunto, del possesso esclusivo non pacificamente mantenuto sui vari immobili ricompresi nella consistenza ereditaria, l'autonomia di tale profilo impone di ritenere che siffatta modalità costituisse soltanto un'opzione procedimentale, rimessa alla volontà delle parti, libere di apprezzare la convenienza o meno, rispetto al concreto atteggiarsi dei loro interessi, di definire contestualmente tutte le questioni controverse ovvero, come argomentato nella specie dall'odierna appellata, appianare dapprima il conflitto sulla determinazione del valore economico e sulla composizione delle quote, rimandando ad una fase successiva la più spinosa questione della spettanza delle indennità di occupazione.
Chiarita l'autonomia del titolo della pretesa in tale sede azionata, è infondata la prospettazione dell'appellante, secondo cui con l'atto del 5.11.2014 i condividenti avrebbero definitivamente tacitato tutte le loro ragioni dipendenti dalla titolarità dei beni, ivi incluse quelle per indennità di occupazione correlate al godimento esclusivo di alcuni cespiti, con conseguente inammissibilità dell'iniziativa giudiziaria intrapresa da CP_1
[...]
A fondamento della propria tesi interpretativa l'appellante invoca la previsione dell'art. 4 della scrittura in esame, in forza del quale ciascun condividente, dopo aver riconosciuto che il valore della quota assegnatagli, determinata in base alla natura, all'ubicazione e alla consistenza dei cespiti, corrispondeva esattamente a quanto di spettanza, dichiarava
“pienamente sodisfatto e transatto ogni suo diritto e ragione, con rinunzia ad ogni azione, specie di rescissione per lesione”.
Una volta rimarcata la non necessaria interdipendenza tra la composizione del contrasto sul valore di stima degli immobili e sulla composizione delle quote, e la questione, connessa ma autonoma, delle conseguenze del possesso esclusivo dei beni in comunione, l'impiego dell'espressione sopra richiamata rimane compatibile con la manifestazione della volontà negoziale di definire transattivamente soltanto il primo aspetto, senza alcuna efficacia
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- 10 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda preclusiva dell'azione intrapresa per far valere il credito asseritamente vantato appunto in correlazione all'utilizzo esclusivo degli immobili comuni. In particolare, il tenore letterale della clausola lascia desumere che le dichiarazioni rese sotto il punto (art. 4) avevano specificamente ad oggetto la corrispondenza, a quanto di rispettiva spettanza, del “valore della quota” assegnata a ciascun condividente, “determinata in base alla natura, all'ubicazione ed alla consistenza dei cespiti”, di tal chè coerentemente soltanto all'oggetto così perimetrato deve essere riferita la quietanza liberatoria rilasciata a tacitazione di “ogni diritto e ragione”.
L'insussistenza di una implicazione necessaria tra l'individuazione della consistenza delle quote e la sistemazione dei “conti” tra i coeredi esclude, dunque, che il silenzio serbato sulla questione del possesso dei beni ereditari debba essere interpretato come sintomatico dell'estensione della transazione anche a tale ulteriore rapporto.
Nemmeno poi è decisiva l'argomentazione dell'appellante, secondo cui, se le parti avessero inteso lasciar fuori dall'accordo la regolamentazione delle pretese relative alle indennità di occupazione, avrebbero fatto esplicita menzione di una riserva siffatta. A fronte, invero, di una previsione che, in maniera chiara e priva di ambiguità, circoscrive(va) l'oggetto dell'intesa transattiva alla valutazione del compendio ereditario e alla formazione in natura delle quote di ciascuno dei condividenti, è ragionevole presumere che le parti non abbiano avvertito alcuna necessità di inserire una espressa clausola di salvezza per i diritti palesemente non pregiudicati dalla transazione, come sarebbe stato, invece, opportuno ove l'accordo, nella sua formulazione letterale, avesse lasciato margini di dubbio interpretativo sulla sua effettiva portata.
2.4 Confermata l'ammissibilità della pretesa posta a fondamento della domanda principale di primo grado (rispetto alla quale la riconvenzionale è stata formulata in via condizionata), giova puntualizzare che ha lamentato la mancata partecipazione, pro Controparte_1
quota, alla ritrazione delle rendite soltanto di alcuni immobili ricadenti nella più ampia consistenza dell'asse ereditario dei genitori, ovverosia di nn. 2 unità immobiliari insistenti al primo piano del fabbricato di via Roma 141, una delle quali (p.lla 466 sub 5) da sempre adibita dal fratello a studio medico di base e l'altra (p.lla 466 sub 4) concessa in locazione a tale fino al 2012 e, poi, destinata a studio medico dentistico;
una unità Persona_3
immobiliare ubicata al secondo piano del medesimo edificio (p.lla 466 sub 6), già destinata
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- 11 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda da ad abitazione sua e della propria famiglia e, poi, a far data dall'anno Parte_1
2012, rimasta comunque nella sua esclusiva disponibilità; infine, un locale garage posto al piano terra dello stesso stabile (p.lla 953 sub 1).
L'esclusivo godimento non è stato specificamente contestato da per il Parte_1
locale-garage e per l'immobile al primo piano adibito a studio medico di base (sub 5). La circostanza è, invece, controversa in relazione agli altri due immobili, poiché Pt_1 ha eccepito che l'appartamento al secondo piano (sub 6) è stato utilizzato dalla
[...]
sorella quale deposito del mobilio appartenente alla madre e che quello Persona_1
ubicato al primo piano distinto con il sub 4 è stata concesso, d'accordo con la sorella, in comodato gratuito sino al dicembre 2012 ad già badante della de cuius, e Persona_3
dopo la morte di costei esso è rimasto in compossesso dei due germani fino alla data di scioglimento della comunione.
La prospettazione dell'appellante è, tuttavia, smentita da considerazioni logico-presuntive nonché dalle risultanze istruttorie.
2.5 Iniziando la disamina dall'appartamento situato al secondo piano, è pacifico che in esso aveva abitato, sia pure non fino alla data del decesso, la de cuius Persona_1
Posto, allora, che il mobilio, cui si riferisce è l'arredo della casa in cui la Parte_1
dante causa aveva vissuto e che nemmeno è stato prospettato che tali beni mobili fossero stati donati dalla alla figlia, non si comprende la ragione per cui, fino al momento Per_1
della divisione, l'interesse al “deposito” di detto mobilio dovesse far capo alla sola odierna appellata, la quale avrebbe utilizzato a tale scopo l'originaria casa materna.
Il contrario assunto dell'appellata, secondo cui il fratello, già convivente con la madre, aveva continuato ad abitare nell'appartamento al secondo piano anche dopo la morte di costei e fino all'anno 2012, è, invece, suffragato dal certificato di residenza storico versato in atti, da cui risulta che ha avuto la propria residenza anagrafica presso Parte_1
l'immobile di via Roma 141 fino al 24.9.2012 e che dal 25.9.2012 ha mutato il proprio indirizzo in via Vittorio Veneto 70, dove, come sostenuto dalla sorella, egli si era trasferito con la propria famiglia a seguito di una ristrutturazione edilizia. In tale certificazione non trova, invece, alcun riscontro l'indicazione dell'indirizzo di Gragnano, via San Giovanni
14, ove, a dire dell'appellante, egli avrebbe abitato dal 1982- anno in cui si era sposato- fino al 2014, allorquando traslocava in via Vittorio Veneto 70, Casola di Napoli.
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- 12 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
Né è plausibile la ragione addotta dall'appellante per giustificare una pretesa difformità tra la propria effettiva dimora e la “formale” risultanza anagrafica, prospettata nel fatto che egli avrebbe continuato a far figurare dagli atti la residenza presso l'immobile di via Roma 141, pur non vivendo più effettivamente nell'appartamento ubicato al secondo piano di tale stabile, soltanto per esigenze professionali, avendo ivi mantenuto lo studio professionale medico.
Ove, infatti, l'omesso aggiornamento del certificato di residenza avesse perseguito la finalità indicata, sarebbe stato logico attendersi che la risultanza dei registri anagrafici rimanesse invariata anche dopo il 2014, allorquando l'appellante pacificamente si era trasferito in via Vittorio Veneto 70, continuando ad avere lo studio medico al primo piano dell'edificio di via Roma 141, poiché anche in tale situazione si sarebbe manifestata la specifica esigenza rappresentata di continuare a mantenere un “formale” indirizzo presso la sede dell'attività professionale.
Se è vero, quindi, che, di per sé, la certificazione anagrafica pone soltanto una presunzione iuris tantum di corrispondenza del luogo da essa risultante con l'effettiva residenza, le circostanze addotte dall'appellante non appaiono idonee a superare la presunzione semplice fondata sul documento, attesa l'inverosimiglianza e l'intrinseca contraddittorietà da cui esse sono affette. Inattendibile deve, conseguentemente, ritenersi il teste , laddove Testimone_1 dichiara che l'immobile al secondo piano era stato utilizzato, dopo la morte di Persona_1
e fino allo scioglimento della comunione, da come sua abitazione. Il teste, Controparte_1
infatti, sul punto è smentito dalle presunzioni fondate sulle certificazioni anagrafiche che convergono nel senso prospettato da (vedi, altresì, certificato storico di Controparte_1
residenza dell'appellata, da cui risulta che aveva abitato sin dal 2001 in via CP_1
Monticelli 14, luogo diverso da quello di cui attualmente si discute), rendendo, peraltro, sulla circostanza dichiarazioni generiche e contraddittorie (“..quello al secondo piano è stato utilizzato dalla sorella sig.ra , in quanto la vedevo salire, come Controparte_1
vedevo salire anche il dottore. Preciso che non sono mai entrato nell'appartamento dopo la morte della madre, anche perché era chiuso”).
2.6 Passando alla disamina del possesso in contestazione sull'immobile al primo piano (sub
4), all'assunto di -precisato nella prima memoria dell'art. 183 VI comma Controparte_1
c.p.c.- secondo cui tale unità immobiliare era stata concessa in locazione ad Persona_3
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- 13 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda fino al dicembre 2012 con riscossione dei canoni da parte del solo germano e, successivamente al decesso della conduttrice, era stata adibita a studio medico dentistico, in ampliamento allo studio medico di base già insediato nell'immobile adiacente, l'odierno appellante ha replicato non contestando la concessione in godimento alla Per_3
adducendo, tuttavia, la natura gratuita del rapporto e che siffatta concessione era stata decisa d'accordo con la sorella.
Così delineate le posizioni delle parti sul punto, pur a voler accreditare l'ipotesi dell'appellante che egli non abbia riscosso canoni di locazione dal terzo e che l'immobile de quo sino all'anno 2012 sia stato concesso in comodato, è rimasta sfornita di prova la consensualità della modalità di gestione del bene comune, sostenuta dall'appellante e fermamente negata dalla controparte. L'unilateralità dell'iniziativa di immettere un terzo, estraneo alla comunione, nella disponibilità di un bene appartenente all'asse si risolve, invero, pur sempre in una sottrazione dello stesso alle potenzialità di godimento diretto e/o indiretto della comproprietaria, esorbitante dai limiti di cui all'art. 1102 c.c. e di cui il condividente è tenuto a rendere “conto” al momento della divisione. Quanto, poi, al periodo successivo alla morte della collocato pacificamente dalle parti alla fine dell'anno Per_3
2012, l'appellante, che presumibilmente era in possesso delle chiavi dell'appartamento per aver “gestito” il rapporto con la in sé- si ribadisce- riconosciuto, non ha dimostrato Per_3 di aver offerto la disponibilità delle stesse alla sorella nella prospettiva dell'esercizio di un
“compossesso” invocato con il presente gravame.
2.7 Procedendo al vaglio della domanda riconvenzionale condizionata, di cui l'appellante denunzia l'omessa disamina, va premesso che in primo grado ha Parte_1
denunziato il possesso esclusivo, in capo alla sorella, dell'appartamento al secondo piano dello stabile di via Roma 141 (a sua volta oggetto di domanda principale di CP_1
; del locale sottotetto sito al terzo piano (p.lla 466 sub 7) nonché di due locali
[...]
commerciali sito al piano terra dello stesso fabbricato (p.lla 466 sub 1 e sub 3); del locale e terreno in località Gesini (foglio 2 p.lla 2119 sub 11 e foglio 2 p.lla 196), confinante con terreno di proprietà esclusiva di , marito di dei due terreni siti in Controparte_2 CP_1
via Roma (foglio 2 p.lla 1335 e 1337)
Con il presente gravame l'originario oggetto della domanda riconvenzionale è stato ridotto, avendo l'appellante sostenuto che i due terreni in via Roma sono stati composseduti da
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- 14 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda entrambi i germani fino alla divisione intervenuta nel 2014 (vedi deduzioni di pag. 9 della comparsa conclusionale del presente grado) ed insistendo, quanto ai cespiti in località
Gesini, sul possesso esclusivo del solo terreno.
Considerato, poi, che il tema del godimento dell'appartamento al secondo piano è già stato affrontato in sede di disamina dell'impugnazione avverso il capo di accoglimento della domanda principale con esito sfavorevole all'appellante, residua, in primo luogo, lo scrutinio sul possesso del locale sottotetto ubicato al terzo piano dello stabile di via Roma
141 (p.lla 466 sub 7.
Con riferimento a tale cespite ha sostenuto che il locale era stato utilizzato, Parte_1
nel periodo di interesse, in via esclusiva dalla sorella come deposito di suppellettili di varia natura (vecchie culle, carrozzine e lettini).
La circostanza è stata negata dalla controparte, la quale ha, a sua volta, eccepito che in tale vano era alloggiato il serbatoio d'acqua a servizio dello studio medico situato al primo piano e vi erano, altresì, depositati medicinali vari, poi asportati in fase di divisione. La destinazione addotta dalla convenuta in riconvenzionale ha trovato riscontro documentale nella scrittura del 5.11.2014, ove, alle pag. 15 e 16, i condividenti si impegnavano a
“rimuovere il serbatoio dell'acqua e l'antenna TV posizionati sul tetto ed insistenti sulla
p.lla 466 sub 7”, porzione identificata, appunto, nel sottotetto di cui qui si discute ed assegnata in sede di divisione a Controparte_1
La contraria dichiarazione su un utilizzo esclusivo dell'immobile de quo quale deposito da parte di resa dal teste , oltre a risultare da una assiomatica risposta CP_1 Testimone_1 affermativa con l'impiego della formula “Si è vero” sulla corrispondente circostanza capitolata al n. 4 della prova orale articolata dall'odierno appellante nella seconda memoria istruttoria ex art. 183 VI comma c.p.c., senza alcuna ulteriore contestualizzazione spazio- temporale della conoscenza acquisita sulla stessa, risulta inattendibile perché smentita, ab extrinseco, dalla risultanza documentale dell'atto di divisione.
2.8 Altrettanto indimostrata è rimasta la deduzione sull'esclusivo godimento fruttifero del terreno in via Gesini 8, che, secondo l'appellante, sarebbe stato destinato, unitamente all'adiacente locale (di cui in appello non si fa più menzione), a circolo ricreativo, bar ed allevamento di animali, e che, invece, a dire dell'appellata, era rimasto abbandonato ed incolto.
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- 15 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda
La prova della circostanza, che l'appellante avrebbe dovuto fornire in via diretta, in quanto oggetto della propria domanda riconvenzionale, non può essere affidata in maniera certa alla dichiarazione resa sul punto dal teste , il quale, dopo aver risposto Testimone_1
affermativamente sul capo 7 della succitata memoria di parte con la stessa modalità assiomatica sopra evidenziata, ridimensionava la portata della propria dichiarazione, aggiungendo di non poter precisare meglio sull'esercizio in loco di un circolo ricreativo perché non abituale frequentatore di quei luoghi. L'incertezza ricostruttiva è aggravata dalla replica difensiva spiegata da la quale, contestando l'assunto avversario, Controparte_1
ha eccepito che l'attività ricreativa, cui fa menzione il fratello, è esercitata su un terreno di proprietà esclusiva del marito, ubicato proprio in località Gesini e del cui acquisto in capo a quest'ultimo ha fornito prova documentale.
2.8 Quanto ai due locali commerciali ubicati al piano terra dello stabile di via Roma, identificati segnatamente nel negozio in via Roma 145 di mq 30 distinto con la p.lla 466 sub
1 e del negozio in via Roma 143 di mq 26 censito con la p.lla 466 sub 3, coglie, invece, nel segno la doglianza dell'appellante sull'omesso accoglimento della propria domanda riconvenzionale condizionata.
È, invero, la stessa ad aver riconosciuto, nella citazione di primo grado, di Controparte_1
essere nel possesso esclusivo di due “locali commerciali” (vedi segnatamente deduzioni di pag. 2 del libello introduttivo). Che, poi, tali locali commerciali coincidano con i due negozi attualmente in contestazione si ricava, con certezza, sia dalla descrizione dei cespiti componenti l'asse ereditario riportata nell'atto di divisione, ove i locali sub 1 e sub 3 sono gli unici ad essere denominati “negozi”, così esprimendo una vocazione commerciale (a differenza di altri locali definiti “depositi” e delle unità immobiliari con destinazione residenziale), sia dalla conforme classificazione fornita dal CTU all'esito dei sopralluoghi e delle verifiche catastali eseguite nel corso delle operazioni peritali, da cui risulta che i subb
1 e 3 sono gli unici a rientrare nella categoria C1 Classe 4, propria dei “Negozi o botteghe”.
L'eccezione sollevata in replica alla domanda riconvenzionale avversaria, secondo cui il negozio di via Roma 143 (sub 3) sarebbe stato utilizzato in via esclusiva dal fratello quale alloggio del contatore Enel, appare, dunque, incompatibile con l'originaria asserzione e verosimilmente frutto di un aggiustamento necessitato dalla pretesa a sua volta formulata dal germano con la costituzione in giudizio. Essa non ha, comunque, trovato sicura
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- 16 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda conferma nelle deposizioni dei testi addotti dall'odierna appellata. In particolare, il teste ha risposto di non essere a conoscenza della corrispondente circostanza Testimone_2
articolata nel capo 7 della memoria istruttoria ex art. 183 VI comma n. 2 c.p.c. di CP_1
(destinazione del locale ad alloggio del contatore Enel a servizio dello studio
[...]
medico di , mentre il teste , cugino di entrambi i contendenti e Parte_1 Tes_3
in dichiarato conflitto di interessi con l'appellante a causa della pendenza di un contenzioso avente ad oggetto il riconoscimento di un passaggio per l'accesso ad un terreno di sua proprietà, ha fatto generico riferimento all'esercizio di un possesso sul locale de quo da parte di senza, tuttavia, specificare la destinazione funzionale del bene Parte_1
(alloggio di contatore Enel) né se e come avesse avuto accesso all'immobile per apprendere direttamente la circostanza riferita.
Relativamente, infine, al negozio di via Roma 145 (sub 1), l'assunto dell'odierno appellante, secondo cui esso era stato concesso in locazione dalla propria germana a tale
è ammesso dalla stessa appellata, con l'aggiunta, tuttavia, che il canone Persona_4
relativo era stato riscosso esclusivamente dal fratello.
La tesi è, nondimeno, anche in parte qua contraria all'originaria impostazione difensiva di inoltre, il fatto che il canone di locazione fosse versato nelle mani di Controparte_1
quest'ultima è stato confermato dal teste , che sul punto ha reso una Testimone_1
dichiarazione circostanziata e puntuale, riferendo di esserne a conoscenza per quanto riferitogli dallo stesso suo assicuratore. Per_4
2.9 In conclusione, in parziale riforma della statuizione di primo grado, deve essere parzialmente accolta la domanda riconvenzionale condizionata avanzata da Parte_1
e, per l'effetto, deve essere condannata al pagamento, in favore del Controparte_1
predetto, della quota parte (50%) delle rendite ritraibili dai due locali commerciali di via
Roma (sub 1 e sub 3).
2.10 È, altresì, fondato il motivo di doglianza con cui censura la Parte_1
liquidazione, nel quantum, dell'indennità di occupazione degli immobili ubicati al primo piano, lamentando l'erronea applicazione da parte del CTU di un coefficiente di stima parametrato ai locali a destinazione commerciale (€ 3,9/mq) e non già ad immobili destinati a civile abitazione come nella specie (€ 2,6/mq).
La critica coglie nel segno, poiché il danno risarcibile in capo alla condividente, consistito
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- 17 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda nella esclusione dal godimento del bene, non può che commisurarsi alla rendita ritraibile da una “legittima” concessione in godimento a terzi del cespite, per tale dovendo intendersi quella conforme alla destinazione catastale dell'immobile, che, nella specie, è, per entrambi i beni situati al primo piano, di civile abitazione (categoria A/2 classe 2; arg. Cass.
17876/2019, secondo cui, ai fini della determinazione dei frutti che uno dei condividenti deve corrispondere in relazione all'uso esclusivo di un immobile oggetto di divisione giudiziale, occorre far riferimento ai frutti civili, i quali, identificandosi nel corrispettivo del godimento dell'immobile che si sarebbe potuto concedere ad altri, ben possono essere liquidati con riferimento al valore figurativo del canone locativo di mercato).
Inoltre, non va sottaciuto che per l'immobile censito al sub 4, è pacifico che esso, fino all'anno 2012, sia stato utilizzato quale civile abitazione, perché occupato da Persona_3 mentre per il periodo successivo intercorso fino all'atto di divisione non vi è prova che l'unità immobiliare fosse già stata adibita a studio medico dentistico, non avendo sul punto saputo riferire i testi indotti da e non essendo decisiva la destinazione Controparte_1 riscontrata dal CTU in sede di operazioni peritali nell'anno 2018, che ben potrebbe essere stata impressa dopo la divisione, rientrando l'immobile de quo tra quelli assegnati all'odierno appellante.
2.11 In conclusione, occorre rideterminare il quantum delle indennità di occupazione spettanti a per gli immobili oggetto della propria domanda principale e, Controparte_1
sostituito nel calcolo eseguito dal CTU il coefficiente di € 2,6/mq a quello di € 3,9/mq applicato dall'ausiliario per i due immobili ubicati al primo piano e ridotto ad un numero di
73 mensilità il periodo di occupazione dell'immobile al secondo piano -in conformità alla richiesta della citazione introduttiva di primo grado, che aveva indicato, per tale immobile, quale termine finale dell'occupazione il 28/2/2014, a differenza che per gli altri, per i quali tale termine si protraeva fino all'atto di divisione del 5/11/2014), la somma spettante a tale titolo a va rideterminata in € 26.711,00 (1/2 di € 53.422,00) in luogo di € Controparte_1
34.414,85 statuita in primo grado.
Inoltre, in parziale accoglimento della domanda di compensazione (impropria) formulata in via riconvenzionale condizionata da alla suindicata somma va detratta la Parte_1
quota parte delle indennità di occupazione spettanti in favore dell'appellante per il
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- 18 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda godimento esclusivo, da parte della germana, dei locali commerciali ubicati al piano terra, distinti in catasto al foglio 2 p.lla 466 sub 1 e sub 3.
Tale somma, in adesione alla condivisibile e comunque non confutata stima del CTU, ammonta ad € 12.303,90 (1/2 di € 24.607,80).
Residuato, pertanto, dall'operata compensazione un saldo attivo in favore di CP_1
in riforma del capo 2) della statuizione va condannato al
[...] Parte_1 pagamento della somma di € 14.407,10 (in luogo di € 34.414,85), oltre interessi legali dal
5.11.2014 al soddisfo, come statuito in primo grado con decisione in parte qua non attinta da gravame.
3. La riforma parziale della sentenza impugnata impone la rideterminazione delle spese di lite alla luce dell'esito complessivo di entrambi i gradi del giudizio (cfr., ex multis, Cass.
6259/2014 secondo cui la soccombenza, ai fini della liquidazione delle spese, deve essere stabilita in base ad un criterio unitario e globale, sicchè viola il principio di cui all il giudice di merito che ritenga la parte come soccombente in un grado di giudizio e, invece, vincitrice in un altro grado;
peraltro, il criterio di individuazione della soccombenza deve essere unitario e globale anche qualora il giudice ritenga di giungere alla compensazione parziale delle spese di lite per reciproca parziale soccombenza, condannando poi per il residuo una delle due parti;
in tal caso, l'unitarietà e la globalità del suddetto criterio comporta che, in relazione all'esito finale della lite, il giudice deve individuare quale sia la parte parzialmente soccombente e quella, per converso, parzialmente vincitrice, in favore della quale deve essere liquidata quella parte delle spese processuali che sia residuata all'esito della disposta compensazione parziale).
Nella specie, tenuto conto della parziale soccombenza reciproca, esse sono integralmente compensate per entrambi i gradi di giudizio.
Le spese di CTU si ripartiscono definitivamente nella misura di ½ a carico di ciascuna delle parti.
P.Q.M.
la Corte di Appello di Napoli - II sezione civile, definitivamente pronunciando sull' appello come in epigrafe proposto e tra le parti ivi indicate, avverso la sentenza del Tribunale di
Torre Annunziata n. 2463/2019, così provvede:
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- 19 - Corte d'appello di Napoli- sezione seconda a) accoglie parzialmente l'appello e per l'effetto, in parziale riforma dei capi 2) e 3) della statuizione impugnata, accoglie parzialmente la domanda riconvenzionale condizionata avanzata in primo grado da e, operata la Parte_1
compensazione tra le reciproche poste di dare-avere tra le parti, condanna Pt_1 al pagamento, in favore di della somma di € 14.407,10
[...] Controparte_1
(in luogo di € 34.414,85), oltre interessi legali dal 5.11.2014 al soddisfo;
b) compensa integralmente tra le parti le spese del doppio grado;
c) pone definitivamente le spese di CTU nella misura di ½ a carico di ciascuna delle parti;
d) conferma per il resto la sentenza impugnata.
Così deciso in Napoli, nella Camera di Consiglio del 7.5.2025
Il Consigliere estensore Il Presidente dr.ssa Maria Luisa Arienzo dr.ssa Alessandra Piscitiello
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