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Sentenza 22 febbraio 2024
Sentenza 22 febbraio 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 22/02/2024, n. 477 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 477 |
| Data del deposito : | 22 febbraio 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1043/2019 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala De Benedictis, Erminio Capasso e
Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Pt_1
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RICORRENTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
Evangelista (CE) alla via Leopardi, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Guida e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato in data 01.02.2019, parte ricorrente in epigrafe, dopo aver manifestato dissenso in data 30.01.2019, proponeva opposizione all'esito della perizia del CTU dott. depositata in data Persona_1
22.09.2018, con cui veniva accertato, nei confronti della GN , il requisito Controparte_1 sanitario di invalidità ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 22.05.2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la GN , la quale CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione, con vittoria di spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' Pt_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata;
ed, invero, pur ricorrendo gli stati patologici, accertati dal
CTU – dott. – ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, disposta Persona_2
all'esito di rinnovo e depositata in data 01.11.2023, da intendersi qui integralmente trascritti, consistenti in “CARCINOMA MICROPAPILLARE INFILTRANTE Parte_2
TRATTATO CON E [05/2010] Controparte_2 Controparte_3
E CON CHEMIOTERAPIA RECIDIVATO NEL 03/2012 E TRATTATO CHIRURGICAMENTE
IN ATTUALE COMPLICATO DA CP_4 Parte_3
. EPATITE CRONICA HBV CORRELATA IN TRATTAMENTO CON ENTECAVIR
[...]
IN REMISSIONE CLINICA [HBsAg negativa]. AORTOMIOCARDIOSCLEROSI
MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA)” (cfr. pagine 16 e 28), gli stessi, diversamente da quanto stabilito in sede di ATP, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità con riduzione pari al 50%
(CINQUANTA PER CENTO) a decorrere dalla data della visita di revisione e, cioè, dal mese di maggio 2017.
Con riferimento alle patologie di cui è affetta la ricorrente, il CTU, in particolare, osserva che “[…] Successivamente, trascorso il periodo stabilito, se la malattia è in remissione, come nel caso de quo, andrà valutata attraverso i postumi che attualmente sono rappresentati da: 1)Esiti cicatriziali
e menomativi post-chirurgici. 2)Esiti funzionali post-chirurgici: rappresentati da una limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro di circa 1/3. […] L'infezione da virus dell'epatite B evolve in tre situazioni correlate con la risposta immunitaria del soggetto infetto: […] Soggetto con persistenza della malattia che viene eradicata con trattamento antivirale senza danno d'organo come nel caso de quo. […] Nel caso de quo, la paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata. Allo stato attuale, tenuto conto del grado (ipertensione di grado medio con lievi segni di danno vascolare: ipertrofia ventricolare sinistra) questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con criterio analogico - proporzionale rispetto ad infermità tabellate [cod. 6441 “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) 21-30%) con un valore percentuale del 25%. SI RICORDA che a mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Quindi nel caso in discussione non si valuterà nel computo finale del grado di invalidità le seguenti patologie: epatite cronica HBV correlata in trattamento con entecavir in remissione clinica [hbsag negativa].” (cfr. consulenza). Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
L'opposizione, pertanto, merita accoglimento. La domanda di pensione di invalidità da parte dell'odierna opposta non può trovare accoglimento, stante l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione dell' in presenza di uno stato di invalidità pari al 50% Pt_1
(CINQUANTA PER CENTO) a decorrere dal 01.05.2017 e pertanto di insussistenza dei presupposti sanitari per richiedere la pensione di invalidità;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22.02.2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE
SEZIONE LAVORO E PREVIDENZA
Il Giudice dott.ssa Valentina Paglionico, all'esito di trattazione mediante scambio di note in sostituzione dell'udienza ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., ha pronunciato la seguente
S E N T E N Z A nella causa n. 1043/2019 del R.G. Previdenza, avente ad oggetto: invalidità civile
T R A
, in persona del legale rappresentante Parte_1 pro tempore, rappresentato e difeso dagli avvocati Itala De Benedictis, Erminio Capasso e
Luca Cuzzupoli ed elettivamente domiciliato presso l'Ufficio Legale della sede di Pt_1
Caserta, Via Arena - Loc. San Benedetto, 81100 Caserta (CE)
RICORRENTE
C O N T R O
, nata a [...] il [...] e residente a [...]Controparte_1
Evangelista (CE) alla via Leopardi, 1, rappresentata e difesa dall'avv. Giulia Guida e con la stessa elettivamente domiciliata come in atti
RESISTENTE
Ragioni di fatto e di diritto
Con ricorso in opposizione ad ATP ex art. 445 bis, VI co., depositato in data 01.02.2019, parte ricorrente in epigrafe, dopo aver manifestato dissenso in data 30.01.2019, proponeva opposizione all'esito della perizia del CTU dott. depositata in data Persona_1
22.09.2018, con cui veniva accertato, nei confronti della GN , il requisito Controparte_1 sanitario di invalidità ai fini del riconoscimento dell'assegno di invalidità, con decorrenza dal 22.05.2017.
Instauratosi regolarmente il contraddittorio, si costituiva la GN , la quale CP_1 chiedeva il rigetto del ricorso in opposizione, con vittoria di spese con attribuzione.
Acquisita la documentazione prodotta, all'udienza odierna, all'esito di trattazione disposta ai sensi dell'art. 127-ter c.p.c., sulle conclusioni di cui alle note scritte ritualmente depositate, la causa è decisa con sentenza.
Preliminarmente, occorre precisare la natura giuridica del giudizio sottoposto all'attenzione del giudicante. Trattasi, secondo l'orientamento condiviso da questo giudice, della fase eventuale del procedimento instaurato ex art. 445 bis c.p.c., I co. e, pertanto, volta esclusivamente alla verifica delle condizioni sanitarie legittimanti le prestazioni di invalidità civile. Esulano, dunque, dal thema decidendum et probandum, i requisiti anagrafici e socio- economici richiesti dalla legge per il riconoscimento delle diverse provvidenze e, di conseguenza, inammissibili devono reputarsi le domande di condanna dell' Pt_1 all'erogazione della prestazione ed al pagamento dei ratei insoluti. In tal senso depone la lettera dell'art. 445 bis c.p.c., che impone, a pena di inammissibilità, l'indicazione in ricorso dei “motivi della contestazione”. Evidente, pertanto, l'intenzione del legislatore di consentire un approfondimento giudiziale delle sole condizioni cliniche del ricorrente, configurando il giudizio proprio come diretto alla esplicitazione delle contestazioni – che, nella prima fase del procedimento, possono assumere anche i tratti della genericità e dell'impegno alla proposizione del successivo ricorso - alle conclusioni medico legali espresse nell'elaborato peritale.
Depone, altresì, nel medesimo senso anche il rapporto di alternatività che intercorre tra l'omologa giudiziale delle conclusioni del CTU – quale esito positivo della domanda ex art. 445 c.p.c. – ed il giudizio instaurato a seguito di dissenso. Dovendosi il giudice esprimere, in sede di omologa, sul solo requisito sanitario analogamente dovrà fare in sede di opposizione ad ATP per il predetto rapporto di alternatività tra le due ipotesi.
Infine, la tesi sin qui esposta risulta confortata dall'ultimo comma dell'art. 445 c.p.c., con il quale si sancisce l'inappellabilità della sentenza che definisce il giudizio, in antitesi con i principi generali che regolano il giudizio ordinario ex art. 442 c.p.c. e a conferma del carattere speciale del giudizio di opposizione ad ATP dal contenuto ristretto alla valutazione delle condizioni sanitarie, piuttosto che all'accertamento di un diritto.
Nel merito la domanda è fondata;
ed, invero, pur ricorrendo gli stati patologici, accertati dal
CTU – dott. – ed indicati dettagliatamente nella perizia in atti, disposta Persona_2
all'esito di rinnovo e depositata in data 01.11.2023, da intendersi qui integralmente trascritti, consistenti in “CARCINOMA MICROPAPILLARE INFILTRANTE Parte_2
TRATTATO CON E [05/2010] Controparte_2 Controparte_3
E CON CHEMIOTERAPIA RECIDIVATO NEL 03/2012 E TRATTATO CHIRURGICAMENTE
IN ATTUALE COMPLICATO DA CP_4 Parte_3
. EPATITE CRONICA HBV CORRELATA IN TRATTAMENTO CON ENTECAVIR
[...]
IN REMISSIONE CLINICA [HBsAg negativa]. AORTOMIOCARDIOSCLEROSI
MODERATAMENTE IPERTENSIVA (I CLASSE NYHA)” (cfr. pagine 16 e 28), gli stessi, diversamente da quanto stabilito in sede di ATP, valutati con riferimento alla loro incidenza sulla capacità lavorativa generica, comportano una invalidità con riduzione pari al 50%
(CINQUANTA PER CENTO) a decorrere dalla data della visita di revisione e, cioè, dal mese di maggio 2017.
Con riferimento alle patologie di cui è affetta la ricorrente, il CTU, in particolare, osserva che “[…] Successivamente, trascorso il periodo stabilito, se la malattia è in remissione, come nel caso de quo, andrà valutata attraverso i postumi che attualmente sono rappresentati da: 1)Esiti cicatriziali
e menomativi post-chirurgici. 2)Esiti funzionali post-chirurgici: rappresentati da una limitazione funzionale dell'arto superiore sinistro di circa 1/3. […] L'infezione da virus dell'epatite B evolve in tre situazioni correlate con la risposta immunitaria del soggetto infetto: […] Soggetto con persistenza della malattia che viene eradicata con trattamento antivirale senza danno d'organo come nel caso de quo. […] Nel caso de quo, la paziente presenta delle lesioni tipiche dell'arterosclerosi, che sono compatibili con l'età della stessa, e che, comunque, almeno per il momento, comportano solo un aumento moderato della pressione arteriosa che potrebbe trovare grande giovamento da una alimentazione appropriata e da una terapia farmacologica mirata. Allo stato attuale, tenuto conto del grado (ipertensione di grado medio con lievi segni di danno vascolare: ipertrofia ventricolare sinistra) questa minorazione accertata, può essere valutata - sulla scorta delle Tabelle approvate con D.M. 5 febbraio 1992 (G.U. n. 47, suppl. ordinario del 27/02/92)- con criterio analogico - proporzionale rispetto ad infermità tabellate [cod. 6441 “Miocardiopatie o valvulopatie con insufficienza cardiaca lieve (I classe NYHA) 21-30%) con un valore percentuale del 25%. SI RICORDA che a mente dell'art. 5 D.L. 509/1988, nella valutazione complessiva della invalidità, non sono considerate le minorazioni inscritte tra lo 0 ed il 10%, purché non concorrenti tra loro o con altre minorazioni comprese nelle fasce superiori. Quindi nel caso in discussione non si valuterà nel computo finale del grado di invalidità le seguenti patologie: epatite cronica HBV correlata in trattamento con entecavir in remissione clinica [hbsag negativa].” (cfr. consulenza). Le conclusioni del CTU, del resto, trovano piena giustificazione nelle patologie accertate e nella documentazione sanitaria esaminata e possono, senz'altro, essere condivise e fatte proprie dalla giudicante.
L'opposizione, pertanto, merita accoglimento. La domanda di pensione di invalidità da parte dell'odierna opposta non può trovare accoglimento, stante l'insussistenza del requisito sanitario per ottenere l'indennità di accompagnamento.
Visto l'art. 152 disp. att. c.p.c. (nuovo testo), compensa le spese.
P. Q. M.
Il Giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) accoglie l'opposizione dell' in presenza di uno stato di invalidità pari al 50% Pt_1
(CINQUANTA PER CENTO) a decorrere dal 01.05.2017 e pertanto di insussistenza dei presupposti sanitari per richiedere la pensione di invalidità;
2) compensa integralmente le spese di lite.
Santa Maria Capua Vetere, 22.02.2024
Il Giudice del Lavoro
dott.ssa Valentina Paglionico