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Sentenza 5 dicembre 2025
Sentenza 5 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catanzaro, sentenza 05/12/2025, n. 1274 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catanzaro |
| Numero : | 1274 |
| Data del deposito : | 5 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 579 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 maggio 2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Fragomele, nel cui studio sito in Catanzaro, alla via Carlo V n. 72, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE=
CONTRO
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, disgiuntamente dagli avv.ti Enrico Ferro e Nicola Ferro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Ferro sito in Vibo Valentia, via G. Carulli n. 5;
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE=
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Parte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia la Corte D'Appello adita, in riforma della
1 sentenza impugnata, accogliere tutte le richieste e conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di I grado notificato il 17.09.2012 alla convenuta CP_2 che qui si intendono riportate e trascritte, ma che tuttavia vengono di seguito succintamente specificate: -Acclararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale richiamato in narrativa, con decisione risolutoria retroattiva. Per l'effetto: a)
Disporsi la restituzione all'attore della somma di vecchie lire di un milione (oggi euro 516,52 a titolo di caparra versata alla convenuta alla data della stipula della scrittura privata, con rivalutazione da quella data (22.05.84). b) Disporsi il rimborso delle spese sostenute dall'attore per le attività svolte in favore della convenuta: demolizione, carico e trasporto macerie, puntellamento strutture, realizzazione piano terra con una spese di 18 milioni di vecchie lire che con interessi e rivalutazione ammontavano ad euro 21.362 nel 2012, più interessi e rivalutazione da quell'anno fino all'effettivo soddisfo;
c) Considerarsi a fini risarcitori un valore aggiunto Pa qualora l'appellante avesse potuto realizzare le sopraelevazioni progettate: somma che ammonta ad euro 45.000 da allora fino ad oggi. Così complessivamente condannarsi la convenuta alla somma di euro 66.879, includente ogni interesse positivo (perdita che il soggetto avrebbe evitato e vantaggio economico che avrebbe Co conseguito in seguito all'adempienza della contraente : cioè, danno emergente e lucro. cessante. Contraente invece, resasi inadempiente, beneficiaria di un arricchimento corrispondente al grave pregiudizio (patito dall'attore) indennizzabile.
d) Condanna della convenuta alle doppie spese del giudizio + Iva, cap e spese generali da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “La Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, reiectis adversis, voglia rigettare l'avverso gravame perché inammissibile e comunque improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto. Voglia invece, in accoglimento del qui spiegato appello incidentale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta da e condannare in suo favore al CP_2 CP_3 pagamento della somma di euro 2.582,28 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
infine condannare il medesimo T. a refusione di tutti gli oneri di lite, del doppio grado di giudizio.”.
2 PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione, – nella premessa di aver sottoscritto una Parte_1 scrittura privata, in data 22.05.1984, con con cui quest'ultima si era Controparte_1 impegnata a cedergli l'area di sopralzo del pian terreno di un certo edificio in cambio della corresponsione di lire 6 milioni e della demolizione e ricostruzione del citato piano terra, rimasto in proprietà della convenuta e che i regolamenti edilizi locali a partire dal 2012 avevano impedito, nel centro storico del Comune di Vibo Valentia, la sopraelevazione di cui esso istante avrebbe dovuto diventare proprietario – citava in giudizio la predetta dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia chiedendo che fosse CP_1 accertato lo scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, “con pronuncia di risoluzione giudiziale retroattiva” e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 516,52, versata a titolo di caparra al momento della stipula, nonché al rimborso delle spese sostenute per le lavorazioni svolte in favore della stessa e, altresì, al risarcimento del danno CP_1 derivante dalla mancata realizzazione della sopraelevazione, che avrebbe determinato un incremento del valore del bene e dell'interesse positivo.
L'attore chiedeva, così, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 66.879,00.
Con comparsa, si costituiva in giudizio la quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, eccepiva, in via preliminare, la genericità dell'atto introduttivo, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato, giacché il rapporto dedotto in giudizio era già stato oggetto di domanda di adempimento e di risarcimento, proposta dal nel 1985, decisa dal Pt_1
Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 108/2005, confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 677/2011, con conseguente violazione del ne bis in idem; nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza della domanda di risoluzione.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria, assumendo che nella scrittura privata era stata pattuita una predeterminata limitazione della responsabilità di essa convenuta.
La convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 2.582,00, oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria, in ottemperanza alle pattuizioni negoziali e al contenuto della pronuncia ex art. 2932 c.c., già emessa a suo tempo dal Tribunale di
3 Vibo Valentia su domanda del . Pt_1
Chiedeva, infine, la condanna di alle spese di lite. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale, con sentenza n. 989/2019, emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 25.10.2019, pubblicata nella medesima data, così statuiva: “dichiara inammissibile la domanda attorea dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della parte convenuta compensa le spese.”.
A simile statuizione il giudice di prime cure perveniva rilevando che:
- la scrittura privata, oggetto di lite, era stata già valutata dal medesimo Tribunale nel giudizio n. 253/1985 R.G., conclusosi con sentenza n. 108/2005, che aveva accertato la validità ed efficacia della scrittura e l'inadempimento della e CP_1 all'attore era stata riconosciuta la piena proprietà del sopralzo del vano terraneo;
era stata, inoltre, acconsentita l'ultimazione delle opere, disposta la trascrizione e ordinata la voltura catastale;
- tanto aveva determinato la piena efficacia del contratto e il trasferimento definitivo della proprietà, che non poteva essere rimessa in discussione nuovamente;
- peraltro, la sentenza n. 108/2005 aveva esaminato anche l'aspetto relativo del risarcimento del danno, rigettando la domanda, sicché era preclusa la riproposizione della medesima domanda nel presente giudizio (n. 1693/2012
R.G.).
- l'attore aveva, inoltre, introdotto per la prima volta una domanda di rimborso delle spese sostenute, senza però fornirne ideona prova a sostegno;
la semplice produzione della perizia non assumeva valore probatorio sufficiente, con la conseguenza che tale domanda non era accoglibile;
- parimenti inammissibile era la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, atteso che la questione relativa al pagamento del residuo prezzo era già stata decisa con la sentenza definitiva del 2005, sia pure con statuizione dichiarativa.
Le spese venivano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello, affidando il mezzo Parte_1
a tre distinti motivi.
4 In via preliminare, egli lamentava la nullità della sentenza per inosservanza dei presupposti previsti dall'art. 281-sexies c.p.c.: il Giudice di prime cure avrebbe verosimilmente letto la sentenza in un'aula deserta, senza l'assistenza di un cancelliere che, peraltro, avrebbe dovuto procedere immediatamente alla pubblicazione del provvedimento. In realtà, la sentenza veniva comunicata alle parti soltanto dopo sei giorni.
Con il primo motivo di merito, poi, il contestava la decisione del Tribunale nella Pt_1 parte in cui, senza analizzare e valutare le domande e le eccezioni formulate dalle parti, aveva “scelto la scorciatoia della copertura del giudicato”, senza considerare che la domanda risarcitoria, nel giudizio n. 253/1985, fu fatta oggetto di rinuncia da parte di esso appellante e, quindi, non venne mai decisa;
di conseguenza, essa non poteva ritenersi coperta dal giudicato.
Inoltre, al tempo della prima causa (iscritta al n. 253/1985 R.G., definita con sentenza n.
108/2005), non era ancora intervenuta la nuova normativa urbanistica che, solo a partire dal 2012, vietava le sopraelevazioni nel centro storico del Comune di Vibo Valentia.
Pertanto, nel 2005 tale circostanza non era prevedibile né poteva essere oggetto di trattazione, trattandosi di fatto nuovo e successivo. Proprio per tale motivo, esso appellante si era trovato costretto a proporre una nuova domanda risarcitoria al fine di ottenere ristoro del pregiudizio patito, atteso che, se la avesse adempiuto CP_1 tempestivamente all'obbligo di concludere il contratto definitivo, egli avrebbe potuto realizzare le opere edilizie e dare attuazione all'originario accordo, prima dell'intervento della novella normativa. L'inadempimento della convenuta, invece, protrattosi per tutta la durata del giudizio (26 anni) aveva reso impossibile tale risultato.
A sostegno di tali deduzioni, l'appellante richiamava l'ordinanza della Suprema Corte n.
10174/2018, a tenore della quale il giudicato copriva soltanto i fatti già accertati e le situazioni già definite, restando esclusi i fatti sopravvenuti: nel caso in esame, la sopravvenienza derivava, appunto, dalla normativa urbanistica del 2012.
Con secondo motivo di merito, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia, in quanto le questioni relative alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno non erano mai state trattate né decise nei precedenti giudizi.
La nuova richiesta di risarcimento avanzata con il giudizio n. 1693/2012 R.G., atteneva a profili che non potevano essere proposti in precedenza e, pertanto, risultavano esclusi
5 dall'area del giudicato formatosi sulla sentenza del 2005.
Inoltre, sottolineava che il Giudice, nella sentenza del 2005, si era limitato ad accertare l'inadempimento della controparte, affermando soltanto che “in astratto” sussistevano i presupposti per il risarcimento, senza tuttavia pronunciarsi sul punto, avendo l'attore rinunciato a insistervi negli scritti conclusivi. La relativa questione rimaneva, quindi, impregiudicata e poteva essere riproposta in un nuovo giudizio al fine di domandare il ristoro di quei danni che si erano concretizzati solo a seguito dell'entrata in vigore del divieto di sopraelevazione.
Concludeva, quindi, nei termini sopra riportati.
Si costituiva in appello la quale, argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, ne chiedeva la reiezione e proponeva tempestivo appello incidentale onde censurare la parte della sentenza con cui era stata dichiarata inammissibile la propria domanda riconvenzionale. Sotto tale profilo evidenziava che la controparte era tenuta a versare la somma residua concordata per il trasferimento, in virtù del giudicato prodottosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c..
L'erroneità della pronuncia, poi, aveva influito – secondo l'appellata – sulla regolamentazione delle spese di lite, dal Tribunale compensate, con statuizione di cui la difesa invocava la riforma. Concludeva in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il preventivo scrutinio del preliminare motivo di gravame attinente al rito, con cui l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c..
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe pronunciato la sentenza in un'aula presumibilmente vuota, senza la presenza del cancelliere che avrebbe dovuto provvedere immediatamente alla pubblicazione del provvedimento definitorio.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la sentenza resa a seguito di discussione orale è
6 validamente pronunciata con la lettura in udienza del dispositivo e della concisa motivazione e si considera pubblicata con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità precisa che eventuali irregolarità nelle modalità di pubblicazione non determinano nullità della sentenza se è stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della conseguenzialità delle ragioni ritenute rilevanti dal giudice alla fine della discussione (cfr. Cass. n. 19338 del 17/09/2020: “La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”). Al contrario, la sentenza può essere dichiarata nulla solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando si traduca in concreta lesione del contraddittorio, come nel caso in cui la sentenza sia pronunciata senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa (cfr. Cass. n. 30180 del
2024) o nel caso in cui la violazione si traduca in effettiva lesione del diritto di difesa, perché in tali casi, verrebbero disattesi i principi fondamentali del processo civile.
Nel caso in esame, non sussiste alcun presupposto idoneo a determinare l'invalidità della sentenza.
Non merita accoglimento neppure la censura relativa al ritardo negli adempimenti di cancelleria ed in particolare quelli relativi alla comunicazione del provvedimento, in quanto, l'attività di cancelleria prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. non si ripercuote e non incide sulla validità sostanziale della decisione, ma solo sulla corretta formazione e pubblicazione documentale.
A tal riguardo la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che “La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione
7 del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza” (Cass. n.
22519 del 24/09/2018; cfr. anche Cass. n. 19908 del 27/07/2018; Cass. n. 5689 del
23/03/2016; Cass. n. 11176 del 29/05/2015; Cass. n. 10453 del 14/05/2014).
Pertanto, il motivo non può essere accolto, non sussistendo alcuna violazione delle modalità previste dall'art. 281-sexies c.p.c. idonea a travolgere la validità della sentenza impugnata.
Venendo al merito, va preliminarmente chiarito che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, contenente tutta la documentazione offerta.
Detto fascicolo risulta ritirato dall'avv. in data 14.11.2019, dopo la Controparte_4 pubblicazione della sentenza di primo grado (cfr. attestazione presente sulla copertina del fascicolo d'ufficio cartaceo, ove è scritto “Ritirati n. 2 fascicoli di parte. Oggi 14-
11-19. Avv. ”). Il fascicolo di primo grado cartaceo acquisito è, poi, Controparte_4 accompagnato da attestazione della cancelleria del Tribunale, in cui si dà atto che “vi sono allegati n. 2 fascicoli di parte dell'avv. Domenico Marchese” (e solo quelli): trattasi dei due fascicoli di parte (di primo grado e di appello), non ritirati dal difensore della convenuta, relativi alla causa di primo grado n. 253/1985 r.g. e alla causa di appello n. 147/2006 g.r., che risultano tra gli allegati (doc. 5) alla comparsa di costituzione della nel primo grado del presente giudizio. L'appello, poi, è stato CP_1 iscritto a ruolo in via telematica e nella busta non risulta inserito il contenuto del fascicolo di primo grado, non prodotto neppure in seguito.
Ne consegue che la decisione va assunta allo stato degli atti e sulla scorta di quanto prodotto dalla parte appellata.
Tanto chiarito, i due motivi afferenti al merito possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi involgono il rapporto tra le domande spiegate nel presente giudizio e quelle già proposte nel giudizio n. 253/1985 r.g., definito dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 108/1985, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 677/2011.
Il Tribunale, nella sentenza gravata, ha ritenuto che la domanda spiegata nel presente giudizio – “volta ad acclarare lo scioglimento del rapporto contrattuale – scrittura
8 privata – intercorsa tra le parti di questo giudizio, la restituzione di una caparra versata alla convenuta e il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte in favore della convenuta, oltre al risarcimento dei danni” – sia “già coperta da giudicato”, in quanto la scrittura privata oggetto di domanda è stata già oggetto della citata pronuncia del Tribunale n. 108/2005, con cui l'accordo venne dichiarato valido ed efficace.
Ritiene, invece, l'appellante che la citata sentenza non impedirebbe la successiva proposizione di domanda di risoluzione né di condanna al risarcimento del danno, trattandosi di “capi autonomi mai trattati nel giudizio precedente”, considerato anche che “né la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni potevano essere richiesti, perché in quel momento storico mancavano i presupposti per proporla e
l'interesse da parte del ad iniziarla” in quanto la normativa che ha reso non Pt_1 realizzabile la sopraelevazione, oggetto del proprio acquisto, sarebbe intervenuta successivamente.
Ebbene, quanto alla domanda di risoluzione, la sentenza di prime cure merita conferma, ancorché la relativa succinta motivazione richieda un'ampia opera di integrazione.
Al fine di verificare se la sentenza del Tribunale n. 108/1985 costituisca un giudicato idoneo ad impedire la proposizione della domanda di risoluzione occorre verificare se, alla luce della causa petendi e del petitum, vi sia coincidenza tra le due domande (quella spiegata nel 1985 e quella proposta nel 2012) ovvero se la domanda spiegata nel presente giudizio possa dirsi “deducibile” in quello precedente, cioè se la domanda avanzata nella presente sede sia compatibile o meno con quel giudicato.
Nella citazione del 1985 l'attore – premessi: il contenuto dell'accordo concluso tra le parti in data 22.5.1984, l'intervenuto rilascio delle autorizzazione amministrative,
l'avvenuta esecuzione, a proprie spese, come da accordi, dei lavori di demolizione e ricostruzione del piano terra di proprietà della – deduceva che la controparte CP_1
“ebbe sempre a rinviare” la stipula del contratto davanti a Notaio, tanto da rendere necessaria una diffida sotto comminatoria dei danni anche per il ritardo della costruzione del primo piano conseguente al fermo dei lavori e all'impossibilità della loro ultimazione nel termine contrattualmente previsto. Sulla scorta di tali premesse chiedeva l'accertamento della validità della scrittura, l'accertamento del proprio adempimento e della grave inadempienza della convenuta, nonché di “dichiarare con sentenza costitutiva la proprietà esclusiva del concludente in ordine all'area di
9 sopralzo del piano terra della convenuta”, autorizzando l'ultimazione dei lavori in conformità al contratto1 e, infine, la condanna della al risarcimento dei danni 2. CP_1
All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la “domanda principale dell'attore”, dichiarava la validità della scrittura privata, l'adempimento dell'attore, l'inadempimento della convenuta e dichiarava, altresì, “che l'attore è proprietario esclusivo dell'area di sopralzo del vano terraneo di proprietà della convenuta”; rigettava, invece, “tutte le altre domande”.
Ebbene, ancorché non espresso a chiare lettere né negli scritti di parte né nelle pronunce, tuttavia è pacifico tra le parti che la domanda originaria venne qualificata e valutata come domanda ex art. 2932 c.c.: tanto si desume sia dal contenuto della citazione (ove si chiede l'accertamento della proprietà con sentenza costitutiva) sia dal contenuto della sentenza di primo grado (che ha accolto la domanda così come proposta), sia, infine, dal contenuto della sentenza di appello che ha confermato la pronuncia di prime cure “in merito alla sussistenza del diritto della parte appellata ad ottenere il trasferimento della proprietà di quanto compromesso in vendita”.
Quindi, l'azione spiegata nel 1985 era un'azione di adempimento dell'obbligo di concludere il definitivo, nascente dal preliminare: a fronte dell'inadempimento della il , davanti alla scelta, concessagli dall'art. 1453 co. 1 c.c., tra agire per CP_1 Pt_1
l'adempimento o agire per la risoluzione, ha scelto la prima via, che non ha modificato né nel corso del primo grado, né nel corso del giudizio di appello, pur potendolo fare
(cfr. Cass. n. 4830 del 18/05/1994) e pur essendo a conoscenza, già nelle prime fasi del grado di appello, dell'intervenuta approvazione, nel 1991, dei nuovi strumenti urbanistici che impedivano incrementi edilizi, per come risulta dalla comunicazione del
26.2.2007 (cfr. all. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) e anche dal
10 contenuto della comparsa conclusionale (pag. 2) del nel giudizio di appello n. Pt_1
147/2006 r.g. (allegata dall'appellante sub doc. 5b), ove si dava già atto di quella sopravvenuta normativa (“Essendo sopravvenuta altra normativa riguardante la zona storica del centro della città ove l'opera in sopralzo è destinata a sorgere: dal che un temuto danno per l'appellato, unitamente alle beffe di una convenzione tradita dall'altro contraente”).
Secondo la formulazione dell'art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento è logicamente alternativa rispetto alla domanda di adempimento: in un medesimo giudizio, il contraente adempiente giammai potrà contestualmente spiegare una domanda che implichi la permanenza del contratto e una domanda che ne importi la caducazione. Se tanto non è consentito nel medesimo giudizio, la conclusione non può essere differente nel caso in cui le due domande siano proposte in due giudizi diversi, di talché il giudicato sull'azione di adempimento preclude una successiva domanda di risoluzione del medesimo contratto fondata sul medesimo inadempimento. Quindi, è possibile spiegare domanda di risoluzione, ove anteriormente si sia agito per l'adempimento, solo quando la successiva domanda di risoluzione sia fondata su fatti di inadempimento sopravvenuti e diversi da quelli originariamente dedotti.
Inoltre, con il passaggio in giudicato della sentenza di appello, va ritenuto perfezionato il contratto definitivo proprio attraverso il passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo di detto contratto.
A tal riguardo, è opportuno precisare che il passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo del contratto non esclude la possibilità che quest'ultimo possa, in futuro, essere oggetto di azioni di risoluzione o risarcimento del danno;
esso resta comunque assoggettato alle regole generali in materia di adempimento e inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. non elimina la natura contrattuale del rapporto, né impedisce che il contratto così venuto ad esistenza possa essere oggetto di azioni di adempimento, di risoluzione o di risarcimento, alla stregua di qualunque contratto perfezionato mediante lo scambio di consensi (Cfr. Cass. n. 8164/20233).
11 Passando all'esame della domanda introduttiva del presente giudizio, pur nell'equivocità e scarsa chiarezza del suo contenuto, pare doversi evincere che la domanda spiegata sia qualificabile siccome azione di risoluzione della scrittura privata
(e non del contratto definitivo perfezionatosi tramite sentenza costitutiva) per inadempimento della convenuta: infatti, l'attore – premessi nuovamente la conclusione della scrittura privata, l'altrui inadempimento e il contenuto della sentenza di primo grado di accoglimento della “domanda di esecuzione specifica”, confermata in appello – ha dedotto che, trascorsi ben ventisei anni per lo svolgimento dei due giudizi, a causa del comportamento gravemente colposo della “si è CP_1 resa irrealizzabile la sopraelevazione prevista a favore dell'attore, posta a base della convenzione preliminare di cui alla scrittura privata 22.5.84” in conseguenza dei nuovi strumenti urbanistici, precisando subito dopo che “E' indiscutibile la gravità dell'inadempimento della sig.ra tale da provocare il denunciato impedimento CP_1 all'attuazione di quanto pattuito in favore dell'attore, da ritenersi modo di estinzione di un'obbligazione inserita in un contratto con prestazioni corrispettive”. Ha concluso chiedendo “acclararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale richiamato in narrativa, con decisione risolutoria retroattiva”.
Quindi, il fatto posto a fondamento della pretesa è, al pari del primo giudizio,
l'inadempimento della all'obbligo di concludere il definitivo, protrattosi per CP_1 anni sino alla definitività della sentenza costitutiva. La domanda proposta è la risoluzione della scrittura di cui, nel 1985, era stato chiesto, invece, l'adempimento.
È, quindi, evidente che la domanda di risoluzione della scrittura privata è incompatibile con il giudicato che, invece, ha determinato l'adempimento del
che l'inadempimento della correlativa obbligazione può – nel concorso dei relativi presupposti – essere fatta valere dalla controparte come ragione di risoluzione del rapporto o ipso iure o ope iudicis e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi dell'art. 1353 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25364 del 29/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994)[…] Siffatti principi sono pienamente aderenti alla natura e agli effetti delle sentenze di “esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”, che per definizione sono destinate a produrre “gli effetti del contratto non concluso”, con surrogazione della decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali si sia rifiutata di manifestare detta volontà, pur essendovi tenuta. Con la conseguenza che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, siano stabilite in forma di accertamento, di condanna o di condizione di efficacia. Anche in quest'ultimo caso, infatti, il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché la sua omissione può essere fatta valere dall'altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione per inadempimento, ipso iure od ope iudicis, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., e non come causa di automatica inefficacia del rapporto, ai sensi degli artt. 1353 ss. c.c.”.
12 preliminare, atteso che entrambe le cause hanno ad oggetto il medesimo contratto (il preliminare, quindi, e non il definitivo) e si fondano sul medesimo fatto di inadempimento, ossia la mancata conclusione tempestiva del contratto definitivo.
Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione fosse preclusa dal giudicato formatosi sull'azione di adempimento.
A conclusioni non dissimili si perverrebbe anche qualora si assumesse – come deduce
(ma per nulla prova) l'appellante – che gli strumenti urbanistici contenenti i limiti all'edificabilità risalgano al 2012. Al riguardo è bene sottolineare che la difesa del non ha mai neppure indicato i riferimenti di tali dedotti strumenti (data di Pt_1 approvazione, contenuto della disposizione di interesse, entrata in vigore, ecc.) né risulta in atti alcunché, sicché la deduzione è rimasta del tutto sfornita di supporto dimostrativo (e, per la verità, anche di efficace allegazione), specie ove si consideri che, come anticipato, risulta, invece, comunicazione del 26.2.2007 con cui il Comune già informava il dell'intervenuta approvazione, sin dal 1991, di un p.r.g. che Pt_1 impediva incrementi edilizi nel centro storico.
In ogni caso, pur volendo assumere, per assurdo, che l'impedimento all'edificazione risalga al 2012, tanto sarebbe avvenuto quando ormai il contratto definitivo era stato ormai surrogato dalla sentenza costitutiva, confermata nel 2011 dalla Corte di
Appello, passata in giudicato, sicché si era già prodotto il trasferimento della proprietà dell'area di sopralzo in capo al e, contestualmente, si era così esaurita la Pt_1 prestazione alla quale era tenuta la In altri termini, dal preliminare era sorto,
CP_1 in capo alla esclusivamente l'obbligazione di prestare il consenso per la
CP_1 stipula del definitivo, che avrebbe dovuto comportare il trasferimento della proprietà dell'area di sopralzo;
in difetto di consenso spontaneo, la sentenza costitutiva ha svolto la funzione di sostituire il consenso mancante della promittente venditrice, determinando l'effetto traslativo della res, così surrogando l'unica prestazione che gravava sulla In tal modo il rapporto negoziale ha esaurito integralmente i
CP_1 suoi effetti e, di conseguenza, nessuna controprestazione risulta essere più dovuta dalla e nessun rapporto può essere, perciò, risolto. Pertanto, difettando il
CP_1 presupposto essenziale della permanenza di un'obbligazione rimasta insoddisfatta, non
è configurabile alcun inadempimento, sopravvenuto al giudicato formatosi sulla sentenza costitutiva, rilevante ai fini della risoluzione.
13 Alla luce di quanto sin qui illustrato, si desume anche che le tesi dell'appellante relative alla mora permanente e agli effetti dell'impossibilità sopravvenuta sul debitore in mora non sono condivisibili. Ciò in quanto nel 2012 la proprietà era da tempo definitivamente trasferita in capo al attraverso la sentenza n. 108/2005, Pt_1 confermata in appello nel 2011, di talché, sin dal passaggio in giudicato di detta sentenza, nessuna mora era più predicabile in capo alla in relazione all'unica CP_1 prestazione che sulla stessa gravava in forza del preliminare ed avendo, la sentenza, prodotto l'effetto traslativo.
D'altra parte, ove mai si interpretasse la domanda (si ribadisce spiccatamente equivoca e generica) siccome azione di risoluzione per vendita di aliud pro alio o per la presenza di gravi vizi della cosa che la rendano inidonea all'uso, ancora una volta la conclusione resterebbe identica: se, come dimostrato, il fatto della sopravvenuta inedificabilità (costituente il vizio) si è verificato ed è stato conosciuto nel corso dei gradi del giudizio avviato nel 1985, allora la mancata proposizione, in quella sede, della domanda di risoluzione in luogo dell'adempimento, ne preclude la successiva proposizione in altro giudizio;
se, invece, l'inedificabilità risale a previsioni regolamentari locali del 2012, allora, al momento in cui si è prodotto l'effetto traslativo, ossia all'epoca del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., la res era priva di vizi (e possedeva le qualità promesse).
Dunque, pur accedendo a questa diversa ricostruzione dei fatti, ugualmente non è invocabile alcun rimedio risolutorio, rimanendo aperta esclusivamente la strada del risarcimento del danno.
Venendo, quindi, all'esame delle doglianze che attengono alla domanda risarcitoria, secondo il ricorrente, il profilo relativo alla richiesta di risarcimento del danno non sarebbe stato mai esaminato nell'originario giudizio definito con sentenza n.
108/2005, sia perché l'appellante avrebbe rinunciato alla relativa domanda negli scritti conclusivi, sia perché la domanda risarcitoria avanzata nel 2012, tenuto conto dei profili temporali allegati e, in particolare, della sopravvenuta inedificabilità a partire dal 2012, non avrebbe mai potuto essere spiegata nel 1985 né compresa in quella domanda, traendo origine da fatti sopravvenuti al giudicato.
Ebbene, nel giudizio n. 253/1985 R.G., l'attore, insieme alla domanda di adempimento
(punti 1–6 dell'atto di citazione menzionato), aveva proposto anche una domanda di
14 condanna della convenuta “al risarcimento dei danni tutti conseguenti, in particolare per il fermo dei lavori e il ritardi nell'utilizzazione del primo piano” derivanti dal ritardo nella conclusione del definitivo traslativo (punto 7).
Tuttavia, negli epiloghi del già menzionato giudizio, il , nella comparsa Pt_1 conclusionale, non insisteva nella richiesta di risarcimento del danno.
Si impongono, a questo punto, alcune osservazioni, necessarie al fine di fare chiarezza nella congerie di deduzioni, integralmente smentite dagli atti, sulle quali si fonda il gravame.
Il Tribunale, nella sentenza n. 108/2005, premetteva che: “Quanto alla domanda di risarcimento danni conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo, dovuto ad esplicito inadempimento della convenuta, basta l'accertamento dell'inadempimento medesimo per la configurazione in astratto della sua fondatezza, salva la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti ed immediati” e, subito dopo, chiariva che “Tale verifica, però, non è possibile effettuarla perché
l'attore non ha fornito alcun elemento di prova circa l'esistenza di danni... Inoltre, nelle richieste finali, contenute in comparsa conclusionale, l'attore ha abbandonato la detta domanda con la conseguenza che la stessa va rigettata.”
Quindi, il giudice riconosceva che la domanda risarcitoria era stata inizialmente proposta;
tuttavia, rilevava che detta domanda non era stata, di fatto, più coltivata (in questo senso va necessariamente inteso il verbo “ha abbandonato”) e che non era stato fornito alcun elemento di prova tale da supportare una verifica in concreto dei danni lamentati. Sicché, a chiare lettere, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento
(tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, ove veniva accolta la “domanda principale” e rigettate “le altre domande”).
Nessuna rinuncia alla domanda di risarcimento è rinvenibile in alcun atto di quel processo (gli atti di rilievo risultano prodotti nel fascicolo di parte appellata), tanto che la domanda è stata definita nel merito e non in rito, come, invece, sarebbe accaduto se, effettivamente, la domanda fosse stata rinunciata, così comportando la parziale estinzione del processo.
D'altra parte, la volontà di rinunciare alla domanda, ancorché non accompagnata da formule sacramentali, deve essere inequivoca e risultare dalla complessiva condotta processuale della parte (cfr. Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2018, n. 1785: “Anche nel
15 vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”; cfr. anche Cass.
10/07/2014, n.15860).
In ogni caso, ove anche in quel giudizio fosse evincibile una rinuncia tacita alla domanda, il Tribunale si è pronunciato nel merito, rigettandola, e il profilo non è stato fatto oggetto di gravame, con l'effetto che si è formato il giudicato anche su quel rigetto nel merito.
Tanto importa la non riproponibilità della domanda risarcitoria relativamente ai danni derivanti dal ritardo nella conclusione del definitivo e, segnatamente, i danni per il fermo dei lavori e il ritardo nell'utilizzazione del primo piano (sul presupposto, quindi, della sua edificabilità).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non possono, invece, ritenersi coperti da giudicato quei danni non menzionati nella citazione del 1985 e in relazione ai quali non venne proposta la domanda (che è eterodeterminata).
Quindi, nessun giudicato si è formato in ordine al danno, rappresentato dalla sopravvenuta inedificabilità, conseguente al ritardo – di anni – con cui il Pt_1 ottenne il trasferimento del diritto oggetto di preliminare.
Si tratta di una voce autonoma di danno patrimoniale che discende da un fatto sopravvenuto (nel 1991) rispetto all'introduzione del giudizio n. 253/1985 e di cui il venne a conoscenza ancora più tardi (nel 2007) e che, quindi, la parte non Pt_1 aveva l'obbligo di introdurre nel giudizio in corso (di primo grado o di appello, ove fosse stato impugnato il capo di rigetto della domanda risarcitoria), in cui, evidentemente, erano già superate le barriere preclusive assertive e probatorie.
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel ritenere tale domanda coperta da giudicato, poiché l'efficacia preclusiva dello stesso opera esclusivamente con riferimento al medesimo rapporto giuridico sostanziale e ai fatti già esaminati nel precedente giudizio, non potendo estendersi a fatti nuovi o a conseguenze dannose sopravvenute.
Quindi, la domanda risarcitoria, in rapporto allo specifico pregiudizio dedotto, era ed è ammissibile.
16 E, tuttavia, essa è infondata nel merito.
In primo luogo, l'inammissibilità della domanda di risoluzione impedisce finanche la valutazione astratta della domanda concernente la restituzione della somma versata a titolo di caparra, atteso che alle restituzioni può pervenirsi solo in caso di scioglimento del vincolo negoziale. Per completezza appare opportuno chiarire – ancorché
l'appellante non vi abbia fatto riferimento – che l'appena indicata conclusione non è impedita dalla previsione di cui all'art. 8 della scrittura privata, che prevedeva l'obbligo, in capo alla di restituire la somma di lire 1.000.000, versata e titolo CP_1 di acconto, nel caso in cui le competenti autorità non avessero consentito la sopraelevazione del . Simile pattuizione va correlata a quelle precedenti: le Pt_1 parti, infatti, avevano previsto la corresponsione immediata dell'acconto e l'obbligo di versamento del saldo (di lire 5.000.000) al momento del rogito, da eseguire immediatamente dopo il rilascio della concessione edilizia relativamente a tutte le opere previste nel progetto (compresa la costruzione da realizzare nell'area di sopralzo), chiarendo che, ove, invece, non fosse stata assentita la sopraelevazione, la avrebbe dovuto restituire l'acconto. È evidente che il significato di tali accordi CP_1 era quello di prevedere la risoluzione del contratto ove, in quella fase, non fosse stata rilasciata la concessione edilizia relativamente a tutte le opere. Invero, per come testualmente affermato dall'appellante nella citazione del 1985 “le autorizzazioni amministrative furono debitamente rilasciate e l'istante chiese la stipula del rogito notarile”. Proprio per questo, il agì per ottenere la pronuncia di sentenza Pt_1 costitutiva, domanda che coltivò sino alla conclusione del secondo grado e il cui accoglimento, come chiarito, determina l'irretrattabilità delle pattuizioni negoziali.
Le medesime considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche per la domanda di rimborso delle spese sostenute (a prescindere dall'evidente difetto allegatorio e probatorio sul punto, pure rilevato dal Tribunale): le spese sopportate per la demolizione e la ricostruzione del piano terraneo, di proprietà della CP_1 costituiscono parte della prestazione che il contratto preliminare (valido ed efficace tra le parti) poneva a carico del , sicché non ne è predicabile il rimborso nella Pt_1 misura in cui la prestazione gravante sulla (id est, la prestazione del consenso) CP_1
è stata integralmente surrogata dalla sentenza costitutiva.
Resta, quindi, quale unica voce di danno astrattamente risarcibile (derivante dal
17 ritardo nell'ottenimento dell'effetto traslativo a cagione del pacifico e ormai accertato inadempimento della , il pregiudizio derivante dal perduto valore CP_1 dell'immobile che, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto essere costruito sull'area di sopralzo.
Quanto alla specifica voce di danno in parola, la mancanza di qualsiasi più precisa deduzione e l'assenza di documentazione di sorta a sostegno della domanda, ne impedisce l'accoglimento, non essendo possibile quantificare il danno (e, prima ancora, individuarlo nei suoi precisi connotati), seppur in via equitativa, sia con riferimento al profilo dell'utilità che avrebbe potuto realizzare attraverso le Pt_1 sopraelevazioni progettate sia relativamente al mancato godimento del vantaggio economico che si sarebbe ottenuto se la costruzione fosse stata eseguita tempestivamente: a tal fine – è bene chiarire giacché una certa confusione sul punto traspare dal contenuto dell'appello – non è sufficiente la semplice allegazione e dimostrazione dell'illecito o della perdita di un vantaggio.
Si rammenta, infatti, che, trattandosi di mancato guadagno, esso presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n. 20626 del
22/07/2025; Cass. n. n. 29486 del 15/11/2024)
Sul punto la Suprema Corte ha precisato anche che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. 12/04/2023, n. 9744; in senso conforme
Cass. 22/02/2017, n. 4534).
Nella fattispecie, parte appellante non ha fornito alcuna prova né della concreta
18 esistenza del danno patrimoniale asseritamente subito, né della sua entità, neppure in via approssimativa. In altri termini, non ha allegato né dimostrato che, sulla base del progetto dei lavori (non rinvenibile in atti), avesse effettivamente predisposto i materiali, contattato la ditta esecutrice o comunque organizzato in modo concreto l'avvio delle opere, sì da far ritenere che il ritardo nella stipula del contratto definitivo abbia generato un pregiudizio patrimoniale;
non è dedotto né dimostrato (in mancanza del fascicolo di parte) quale destinazione (abitativa, turistico recettiva, professionale, commerciale, ecc.) avrebbe dovuto avere l'unità da costruire sull'area di sopralzo, quale fosse il costo presumibile dei lavori (posto che l'utile perso deve tenere conto anche della spesa che sarebbe stato necessario sostenere), se l'unità immobiliare fosse diretta all'uso proprio o al mercato delle locazioni.
Dunque, al di là dell'esistenza (indiscutibile e accertata) dell'illecito contrattuale e dell'astratta attitudine dell'inadempimento della a produrre un danno, nessuna CP_1 prova è stata offerta per consentire di operare una valutazione concreta sull'an e sul quantum del pregiudizio.
In riforma della sentenza impugnata, quindi, la domanda risarcitoria va rigettata nel merito (e non dichiarata inammissibile).
L'appello incidentale proposto da merita, invece, di essere accolto. Controparte_1
Si è già chiarito che l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare importa la vincolatività delle pattuizioni concernenti le obbligazioni delle parti, con l'effetto che quelle già eseguite non possono essere ripetute, mentre quelle rimaste inadempiute vanno eseguite. Pertanto, è tenuto a versare, in Parte_1 favore di , la somma di euro 2.582,28, quale residuo del corrispettivo Controparte_1 previsto nella scrittura privata del 22 maggio 1984 (cui è seguita conforme sentenza costitutiva), in forza della quale il ricorrente, a titolo di compenso per il diritto di sopraelevazione riconosciutogli, si obbligava – oltre che alla demolizione e ricostruzione del vano terraneo – al versamento di lire 6.000.000 a beneficio dell'appellata.
Non può, al riguardo, condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui la pretesa sarebbe già stata oggetto di decisione definitiva, giacché la domanda riconvenzionale si fonda proprio sul giudicato costitutivo, che, quanto al corrispettivo, si limitò a statuire “dà atto che l'attore intende assolvere le sue obbligazioni tra cui il pagamento
19 residuo di lire 5.000.00, pari ad euro 2.582,28”. Quindi, a ben vedere, è negli effetti della sentenza n. 108/2005, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., che la riconvenzionale trova la sua ragion d'essere, ed è in virtù di tale pronuncia che l'obbligazione di pagamento oggetto del preliminare diviene attuale ed esigibile e suscettibile di domanda di adempimento: la sentenza surroga il contratto definitivo, sicché determina, allo stesso modo di detto contratto, l'attualità e doverosità delle prestazioni che debbano ancora essere adempiute;
in tale contesto il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale e la sua omissione può essere fatta valere dall'altra parte con gli ordinari mezzi messi a disposizione dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 8164 del 22/03/2023, già sopra citata).
Quindi, la sentenza gravata va riformata in parte qua e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da va Controparte_1 Parte_1 condannato al pagamento della somma di euro 2.582,28. Su detta somma decorrono gli interessi al saggio legale dalla data della domanda (11.12.2012) sino al soddisfo.
Non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata offerta prova del maggior danno, ex art. 1224 c.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di primo e di secondo grado, benché
l'appellante principale risulti, in ultima analisi, soccombente, occorre tenere conto che:
- le questioni sottese alla domanda spiegata dal – soprattutto sotto il Pt_1 profilo di diritto – non possono ritenersi di immediata infondatezza e di agevole definizione, palesando in certo grado di complessità e involgendo questioni di cui la giurisprudenza di legittimità continua ad essere investita;
- l'estrema sinteticità (e, in parte, la non correttezza) della sentenza impugnata ha reso non pienamente intellegibili le ragioni della decisione di primo grado, così aprendo la strada all'impugnazione;
- la sentenza impugnata va riformata non solo in relazione alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale ma anche in relazione alla declaratoria di inammissibilità – fortemente sostenuta dalla difesa della – della CP_1 domanda risarcitoria, benché l'esito finale della valutazione sul merito di detta domanda non sia favorevole all'appellante;
20 - il rigetto nel merito della domanda risarcitoria è stato, in via prevalente, motivato da un profilo – id est, l'omessa produzione del fascicolo di primo grado – rilevato d'ufficio;
- la proiezione nel tempo della vicenda sostanziale che ha coinvolto le parti ne impone una valutazione complessiva, che non può prescindere dal dato oggettivo dell'inadempimento (accertato con sentenza definitiva) della e CP_1 della sua notevole protrazione temporale, che costituisce la remota genesi dell'iniziativa processuale intrapresa.
Tutte queste ragioni costituiscono, a giudizio della Corte, gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 989/2019. Emessa e pubblicata in data
25.10.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza gravata e, per l'effetto:
a. rigetta, nel merito, la domanda di risarcimento del danno spiegata da
; Parte_1
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
condanna al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
della somma di euro 2.582,28, oltre interessi al saggio legale dalla CP_1 data della domanda (11.12.2012) sino al soddisfo;
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
3. compensa integralmente tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle conclusioni dell'atto di citazione del 26/04/1985, punti 1-6, si legge specificatamente: “1) Dichiarare la piena validità della privata scrittura 22/5/1984, intercorsa tra le parti;
2)Dichiarare l'adempimento del concludente in ordine all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, all'avvenuta corresponsione di £,1.000.000,alla demolizione ed inizio di ricostruzione con l'assenso, la presenza ed il controllo della convenuta in persona del marito, 3) Dichiarare la grave preordinata inadempienza della convenuta per il rifiuto di stipula dell'atto notarile;
4) Dare atto che i1 concludente dichiara di voler assolvere le sue obbligazioni, tra cui il pagamento residuo in £,5.000,000,in conformità del contratto;
5) Dichiarare con sentenza costitutiva la proprietà esclusiva del concludente in ordine all'area di sopralzo del piano terra della convenuta autorizzando 1'ultimazione delle opere in conformità del contratto e del progetto autorizzato;
6) Disporre la conseguente trascrizione”; 2 nelle conclusioni dell'atto di citazione del 26/04/1985, punto 7, si legge specificatamente: “di condannare al risarcimento dei danni tutti conseguenti in particolare per il fermo dei lavori e il ritardo nell'utilizzazione del primo piano” 3 Cass. Civ. Sez. II – Sent. n. 8164 del 22/03/2023: “Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza
- IN NOMEDEL POPOLO ITALIANO -
La Corte di Appello di Catanzaro
Sezione Prima Civile
Riunita in camera di consiglio da remoto e composta dai sig.ri magistrati:
Dott.ssa Anna Maria Raschellà Presidente
Dott.ssa Adele Foresta Consigliere rel.
Dott.ssa Alessandra Petrolo Consigliere ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa in grado di appello iscritta al n. 579 del ruolo generale contenzioso ordinario dell'anno 2020 trattenuta in decisione all'udienza del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note di trattazione ex art. 127-ter c.p.c., giusta decreto del
Presidente di Sezione del 15 maggio 2025, vertente
TRA
( ) rappresentato e difeso, in virtù di Parte_1 C.F._1 procura in atti, dall'avv. Giovanna Fragomele, nel cui studio sito in Catanzaro, alla via Carlo V n. 72, ha eletto domicilio;
= APPELLANTE-APPELLATO INCIDENTALE=
CONTRO
), rappresentata e difesa, in virtù di Controparte_1 C.F._2 procura in atti, disgiuntamente dagli avv.ti Enrico Ferro e Nicola Ferro, ed elettivamente domiciliata presso lo studio dell'avv. Enrico Ferro sito in Vibo Valentia, via G. Carulli n. 5;
- APPELLATA-APPELLANTE INCIDENTALE=
Sulle seguenti conclusioni: per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Parte_1 riportata nelle note di trattazione: “Voglia la Corte D'Appello adita, in riforma della
1 sentenza impugnata, accogliere tutte le richieste e conclusioni di cui all'atto introduttivo del giudizio di I grado notificato il 17.09.2012 alla convenuta CP_2 che qui si intendono riportate e trascritte, ma che tuttavia vengono di seguito succintamente specificate: -Acclararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale richiamato in narrativa, con decisione risolutoria retroattiva. Per l'effetto: a)
Disporsi la restituzione all'attore della somma di vecchie lire di un milione (oggi euro 516,52 a titolo di caparra versata alla convenuta alla data della stipula della scrittura privata, con rivalutazione da quella data (22.05.84). b) Disporsi il rimborso delle spese sostenute dall'attore per le attività svolte in favore della convenuta: demolizione, carico e trasporto macerie, puntellamento strutture, realizzazione piano terra con una spese di 18 milioni di vecchie lire che con interessi e rivalutazione ammontavano ad euro 21.362 nel 2012, più interessi e rivalutazione da quell'anno fino all'effettivo soddisfo;
c) Considerarsi a fini risarcitori un valore aggiunto Pa qualora l'appellante avesse potuto realizzare le sopraelevazioni progettate: somma che ammonta ad euro 45.000 da allora fino ad oggi. Così complessivamente condannarsi la convenuta alla somma di euro 66.879, includente ogni interesse positivo (perdita che il soggetto avrebbe evitato e vantaggio economico che avrebbe Co conseguito in seguito all'adempienza della contraente : cioè, danno emergente e lucro. cessante. Contraente invece, resasi inadempiente, beneficiaria di un arricchimento corrispondente al grave pregiudizio (patito dall'attore) indennizzabile.
d) Condanna della convenuta alle doppie spese del giudizio + Iva, cap e spese generali da distrarre al sottoscritto procuratore e difensore”. per rassegnate nell'atto introduttivo, al quale la parte si è Controparte_1 riportata nelle note di trattazione: “La Ecc.ma Corte di Appello di Catanzaro, reiectis adversis, voglia rigettare l'avverso gravame perché inammissibile e comunque improponibile ed improcedibile, nonché infondato in fatto ed in diritto. Voglia invece, in accoglimento del qui spiegato appello incidentale, accogliere la domanda riconvenzionale proposta da e condannare in suo favore al CP_2 CP_3 pagamento della somma di euro 2.582,28 oltre rivalutazione ed interessi dal dovuto e sino all'effettivo soddisfo;
infine condannare il medesimo T. a refusione di tutti gli oneri di lite, del doppio grado di giudizio.”.
2 PREMESSA IN FATTO
Con atto di citazione, – nella premessa di aver sottoscritto una Parte_1 scrittura privata, in data 22.05.1984, con con cui quest'ultima si era Controparte_1 impegnata a cedergli l'area di sopralzo del pian terreno di un certo edificio in cambio della corresponsione di lire 6 milioni e della demolizione e ricostruzione del citato piano terra, rimasto in proprietà della convenuta e che i regolamenti edilizi locali a partire dal 2012 avevano impedito, nel centro storico del Comune di Vibo Valentia, la sopraelevazione di cui esso istante avrebbe dovuto diventare proprietario – citava in giudizio la predetta dinanzi al Tribunale di Vibo Valentia chiedendo che fosse CP_1 accertato lo scioglimento del rapporto contrattuale intercorso tra le parti, “con pronuncia di risoluzione giudiziale retroattiva” e, per l'effetto, che la convenuta fosse condannata alla restituzione, in suo favore, della somma di euro 516,52, versata a titolo di caparra al momento della stipula, nonché al rimborso delle spese sostenute per le lavorazioni svolte in favore della stessa e, altresì, al risarcimento del danno CP_1 derivante dalla mancata realizzazione della sopraelevazione, che avrebbe determinato un incremento del valore del bene e dell'interesse positivo.
L'attore chiedeva, così, la condanna della convenuta al pagamento della somma complessiva di euro 66.879,00.
Con comparsa, si costituiva in giudizio la quale, nel contestare Controparte_1 integralmente le deduzioni avversarie, eccepiva, in via preliminare, la genericità dell'atto introduttivo, l'inammissibilità e l'improcedibilità della domanda per intervenuto giudicato, giacché il rapporto dedotto in giudizio era già stato oggetto di domanda di adempimento e di risarcimento, proposta dal nel 1985, decisa dal Pt_1
Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 108/2005, confermata dalla Corte di
Appello con sentenza n. 677/2011, con conseguente violazione del ne bis in idem; nel merito, eccepiva la prescrizione del diritto e la decadenza della domanda di risoluzione.
Contestava, inoltre, la richiesta risarcitoria, assumendo che nella scrittura privata era stata pattuita una predeterminata limitazione della responsabilità di essa convenuta.
La convenuta spiegava, altresì, domanda riconvenzionale, con la quale chiedeva la condanna dell'attore al pagamento della somma di euro 2.582,00, oltre accessori di legge e rivalutazione monetaria, in ottemperanza alle pattuizioni negoziali e al contenuto della pronuncia ex art. 2932 c.c., già emessa a suo tempo dal Tribunale di
3 Vibo Valentia su domanda del . Pt_1
Chiedeva, infine, la condanna di alle spese di lite. Pt_1
La causa veniva istruita documentalmente e, all'esito, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Tribunale, con sentenza n. 989/2019, emessa, ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., in data 25.10.2019, pubblicata nella medesima data, così statuiva: “dichiara inammissibile la domanda attorea dichiara inammissibile la domanda riconvenzionale della parte convenuta compensa le spese.”.
A simile statuizione il giudice di prime cure perveniva rilevando che:
- la scrittura privata, oggetto di lite, era stata già valutata dal medesimo Tribunale nel giudizio n. 253/1985 R.G., conclusosi con sentenza n. 108/2005, che aveva accertato la validità ed efficacia della scrittura e l'inadempimento della e CP_1 all'attore era stata riconosciuta la piena proprietà del sopralzo del vano terraneo;
era stata, inoltre, acconsentita l'ultimazione delle opere, disposta la trascrizione e ordinata la voltura catastale;
- tanto aveva determinato la piena efficacia del contratto e il trasferimento definitivo della proprietà, che non poteva essere rimessa in discussione nuovamente;
- peraltro, la sentenza n. 108/2005 aveva esaminato anche l'aspetto relativo del risarcimento del danno, rigettando la domanda, sicché era preclusa la riproposizione della medesima domanda nel presente giudizio (n. 1693/2012
R.G.).
- l'attore aveva, inoltre, introdotto per la prima volta una domanda di rimborso delle spese sostenute, senza però fornirne ideona prova a sostegno;
la semplice produzione della perizia non assumeva valore probatorio sufficiente, con la conseguenza che tale domanda non era accoglibile;
- parimenti inammissibile era la domanda riconvenzionale proposta dalla convenuta, atteso che la questione relativa al pagamento del residuo prezzo era già stata decisa con la sentenza definitiva del 2005, sia pure con statuizione dichiarativa.
Le spese venivano compensate in ragione della reciproca soccombenza.
Avverso la predetta sentenza interponeva appello, affidando il mezzo Parte_1
a tre distinti motivi.
4 In via preliminare, egli lamentava la nullità della sentenza per inosservanza dei presupposti previsti dall'art. 281-sexies c.p.c.: il Giudice di prime cure avrebbe verosimilmente letto la sentenza in un'aula deserta, senza l'assistenza di un cancelliere che, peraltro, avrebbe dovuto procedere immediatamente alla pubblicazione del provvedimento. In realtà, la sentenza veniva comunicata alle parti soltanto dopo sei giorni.
Con il primo motivo di merito, poi, il contestava la decisione del Tribunale nella Pt_1 parte in cui, senza analizzare e valutare le domande e le eccezioni formulate dalle parti, aveva “scelto la scorciatoia della copertura del giudicato”, senza considerare che la domanda risarcitoria, nel giudizio n. 253/1985, fu fatta oggetto di rinuncia da parte di esso appellante e, quindi, non venne mai decisa;
di conseguenza, essa non poteva ritenersi coperta dal giudicato.
Inoltre, al tempo della prima causa (iscritta al n. 253/1985 R.G., definita con sentenza n.
108/2005), non era ancora intervenuta la nuova normativa urbanistica che, solo a partire dal 2012, vietava le sopraelevazioni nel centro storico del Comune di Vibo Valentia.
Pertanto, nel 2005 tale circostanza non era prevedibile né poteva essere oggetto di trattazione, trattandosi di fatto nuovo e successivo. Proprio per tale motivo, esso appellante si era trovato costretto a proporre una nuova domanda risarcitoria al fine di ottenere ristoro del pregiudizio patito, atteso che, se la avesse adempiuto CP_1 tempestivamente all'obbligo di concludere il contratto definitivo, egli avrebbe potuto realizzare le opere edilizie e dare attuazione all'originario accordo, prima dell'intervento della novella normativa. L'inadempimento della convenuta, invece, protrattosi per tutta la durata del giudizio (26 anni) aveva reso impossibile tale risultato.
A sostegno di tali deduzioni, l'appellante richiamava l'ordinanza della Suprema Corte n.
10174/2018, a tenore della quale il giudicato copriva soltanto i fatti già accertati e le situazioni già definite, restando esclusi i fatti sopravvenuti: nel caso in esame, la sopravvenienza derivava, appunto, dalla normativa urbanistica del 2012.
Con secondo motivo di merito, l'appellante deduceva l'erroneità della pronuncia, in quanto le questioni relative alla risoluzione del contratto e al risarcimento del danno non erano mai state trattate né decise nei precedenti giudizi.
La nuova richiesta di risarcimento avanzata con il giudizio n. 1693/2012 R.G., atteneva a profili che non potevano essere proposti in precedenza e, pertanto, risultavano esclusi
5 dall'area del giudicato formatosi sulla sentenza del 2005.
Inoltre, sottolineava che il Giudice, nella sentenza del 2005, si era limitato ad accertare l'inadempimento della controparte, affermando soltanto che “in astratto” sussistevano i presupposti per il risarcimento, senza tuttavia pronunciarsi sul punto, avendo l'attore rinunciato a insistervi negli scritti conclusivi. La relativa questione rimaneva, quindi, impregiudicata e poteva essere riproposta in un nuovo giudizio al fine di domandare il ristoro di quei danni che si erano concretizzati solo a seguito dell'entrata in vigore del divieto di sopraelevazione.
Concludeva, quindi, nei termini sopra riportati.
Si costituiva in appello la quale, argomentando in ordine Controparte_1 all'infondatezza dell'avversa iniziativa processuale, ne chiedeva la reiezione e proponeva tempestivo appello incidentale onde censurare la parte della sentenza con cui era stata dichiarata inammissibile la propria domanda riconvenzionale. Sotto tale profilo evidenziava che la controparte era tenuta a versare la somma residua concordata per il trasferimento, in virtù del giudicato prodottosi sulla sentenza ex art. 2932 c.c..
L'erroneità della pronuncia, poi, aveva influito – secondo l'appellata – sulla regolamentazione delle spese di lite, dal Tribunale compensate, con statuizione di cui la difesa invocava la riforma. Concludeva in conformità.
All'udienza di precisazione delle conclusioni del 3 giugno 2025, sostituita con il deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa veniva assunta in decisione previa concessione dei termini massimi di cui all'art. 190 c.p.c. per il deposito delle comparse conclusionali e delle memorie di replica.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Ragioni di pregiudizialità logico-giuridica impongono il preventivo scrutinio del preliminare motivo di gravame attinente al rito, con cui l'appellante denuncia la nullità della sentenza impugnata per mancato rispetto del disposto di cui all'art. 281 sexies
c.p.c..
Secondo l'appellante, il giudice di primo grado avrebbe pronunciato la sentenza in un'aula presumibilmente vuota, senza la presenza del cancelliere che avrebbe dovuto provvedere immediatamente alla pubblicazione del provvedimento definitorio.
Il motivo è infondato.
Ai sensi dell'art. 281-sexies c.p.c., la sentenza resa a seguito di discussione orale è
6 validamente pronunciata con la lettura in udienza del dispositivo e della concisa motivazione e si considera pubblicata con la sottoscrizione del verbale da parte del giudice.
Tuttavia, la giurisprudenza di legittimità precisa che eventuali irregolarità nelle modalità di pubblicazione non determinano nullità della sentenza se è stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della conseguenzialità delle ragioni ritenute rilevanti dal giudice alla fine della discussione (cfr. Cass. n. 19338 del 17/09/2020: “La sentenza pronunciata ex art. 281 sexies c.p.c. senza l'osservanza delle forme previste dal codice non può essere dichiarata nulla, ove sia stato raggiunto lo scopo dell'immodificabilità della decisione e della sua conseguenzialità rispetto alle ragioni ritenute rilevanti dal giudice all'esito della discussione, trattandosi, in ogni caso, di sanzione neppure comminata dalla legge”). Al contrario, la sentenza può essere dichiarata nulla solo nei casi espressamente previsti dalla legge o quando si traduca in concreta lesione del contraddittorio, come nel caso in cui la sentenza sia pronunciata senza previo invito delle parti a discutere oralmente la causa (cfr. Cass. n. 30180 del
2024) o nel caso in cui la violazione si traduca in effettiva lesione del diritto di difesa, perché in tali casi, verrebbero disattesi i principi fondamentali del processo civile.
Nel caso in esame, non sussiste alcun presupposto idoneo a determinare l'invalidità della sentenza.
Non merita accoglimento neppure la censura relativa al ritardo negli adempimenti di cancelleria ed in particolare quelli relativi alla comunicazione del provvedimento, in quanto, l'attività di cancelleria prevista dall'art. 281-sexies c.p.c. non si ripercuote e non incide sulla validità sostanziale della decisione, ma solo sulla corretta formazione e pubblicazione documentale.
A tal riguardo la Suprema Corte in più occasioni ha affermato che “La sentenza pronunciata ai sensi dell'art. 281 sexies c.p.c., integralmente letta in udienza e sottoscritta dal giudice con la sottoscrizione del verbale che la contiene, deve ritenersi pubblicata e non può essere dichiarata nulla nel caso in cui il cancelliere non abbia dato atto del deposito in cancelleria e non vi abbia apposto la data e la firma immediatamente dopo l'udienza. Invero, la previsione normativa dell'immediato deposito in cancelleria del provvedimento è finalizzata a consentire, da un lato, al cancelliere il suo inserimento nell'elenco cronologico delle sentenze, con l'attribuzione
7 del relativo numero identificativo, e, dall'altro, alle parti di chiederne il rilascio di copia, eventualmente, in forma esecutiva. (Nella specie, la S.C. ha ritenuto valida la sentenza letta e sottoscritta dal giudice in udienza, unitamente al relativo verbale, nonostante il cancelliere avesse omesso di sottoscriverla contestualmente e avesse provveduto ad apporre il visto a distanza di quindici giorni dall'udienza” (Cass. n.
22519 del 24/09/2018; cfr. anche Cass. n. 19908 del 27/07/2018; Cass. n. 5689 del
23/03/2016; Cass. n. 11176 del 29/05/2015; Cass. n. 10453 del 14/05/2014).
Pertanto, il motivo non può essere accolto, non sussistendo alcuna violazione delle modalità previste dall'art. 281-sexies c.p.c. idonea a travolgere la validità della sentenza impugnata.
Venendo al merito, va preliminarmente chiarito che l'appellante non ha depositato il proprio fascicolo di parte di primo grado, contenente tutta la documentazione offerta.
Detto fascicolo risulta ritirato dall'avv. in data 14.11.2019, dopo la Controparte_4 pubblicazione della sentenza di primo grado (cfr. attestazione presente sulla copertina del fascicolo d'ufficio cartaceo, ove è scritto “Ritirati n. 2 fascicoli di parte. Oggi 14-
11-19. Avv. ”). Il fascicolo di primo grado cartaceo acquisito è, poi, Controparte_4 accompagnato da attestazione della cancelleria del Tribunale, in cui si dà atto che “vi sono allegati n. 2 fascicoli di parte dell'avv. Domenico Marchese” (e solo quelli): trattasi dei due fascicoli di parte (di primo grado e di appello), non ritirati dal difensore della convenuta, relativi alla causa di primo grado n. 253/1985 r.g. e alla causa di appello n. 147/2006 g.r., che risultano tra gli allegati (doc. 5) alla comparsa di costituzione della nel primo grado del presente giudizio. L'appello, poi, è stato CP_1 iscritto a ruolo in via telematica e nella busta non risulta inserito il contenuto del fascicolo di primo grado, non prodotto neppure in seguito.
Ne consegue che la decisione va assunta allo stato degli atti e sulla scorta di quanto prodotto dalla parte appellata.
Tanto chiarito, i due motivi afferenti al merito possono essere esaminati congiuntamente in quanto entrambi involgono il rapporto tra le domande spiegate nel presente giudizio e quelle già proposte nel giudizio n. 253/1985 r.g., definito dal Tribunale di Vibo Valentia con sentenza n. 108/1985, confermata dalla Corte di Appello con sentenza n. 677/2011.
Il Tribunale, nella sentenza gravata, ha ritenuto che la domanda spiegata nel presente giudizio – “volta ad acclarare lo scioglimento del rapporto contrattuale – scrittura
8 privata – intercorsa tra le parti di questo giudizio, la restituzione di una caparra versata alla convenuta e il rimborso delle spese sostenute per le attività svolte in favore della convenuta, oltre al risarcimento dei danni” – sia “già coperta da giudicato”, in quanto la scrittura privata oggetto di domanda è stata già oggetto della citata pronuncia del Tribunale n. 108/2005, con cui l'accordo venne dichiarato valido ed efficace.
Ritiene, invece, l'appellante che la citata sentenza non impedirebbe la successiva proposizione di domanda di risoluzione né di condanna al risarcimento del danno, trattandosi di “capi autonomi mai trattati nel giudizio precedente”, considerato anche che “né la risoluzione del contratto né il risarcimento dei danni potevano essere richiesti, perché in quel momento storico mancavano i presupposti per proporla e
l'interesse da parte del ad iniziarla” in quanto la normativa che ha reso non Pt_1 realizzabile la sopraelevazione, oggetto del proprio acquisto, sarebbe intervenuta successivamente.
Ebbene, quanto alla domanda di risoluzione, la sentenza di prime cure merita conferma, ancorché la relativa succinta motivazione richieda un'ampia opera di integrazione.
Al fine di verificare se la sentenza del Tribunale n. 108/1985 costituisca un giudicato idoneo ad impedire la proposizione della domanda di risoluzione occorre verificare se, alla luce della causa petendi e del petitum, vi sia coincidenza tra le due domande (quella spiegata nel 1985 e quella proposta nel 2012) ovvero se la domanda spiegata nel presente giudizio possa dirsi “deducibile” in quello precedente, cioè se la domanda avanzata nella presente sede sia compatibile o meno con quel giudicato.
Nella citazione del 1985 l'attore – premessi: il contenuto dell'accordo concluso tra le parti in data 22.5.1984, l'intervenuto rilascio delle autorizzazione amministrative,
l'avvenuta esecuzione, a proprie spese, come da accordi, dei lavori di demolizione e ricostruzione del piano terra di proprietà della – deduceva che la controparte CP_1
“ebbe sempre a rinviare” la stipula del contratto davanti a Notaio, tanto da rendere necessaria una diffida sotto comminatoria dei danni anche per il ritardo della costruzione del primo piano conseguente al fermo dei lavori e all'impossibilità della loro ultimazione nel termine contrattualmente previsto. Sulla scorta di tali premesse chiedeva l'accertamento della validità della scrittura, l'accertamento del proprio adempimento e della grave inadempienza della convenuta, nonché di “dichiarare con sentenza costitutiva la proprietà esclusiva del concludente in ordine all'area di
9 sopralzo del piano terra della convenuta”, autorizzando l'ultimazione dei lavori in conformità al contratto1 e, infine, la condanna della al risarcimento dei danni 2. CP_1
All'esito del giudizio il Tribunale accoglieva la “domanda principale dell'attore”, dichiarava la validità della scrittura privata, l'adempimento dell'attore, l'inadempimento della convenuta e dichiarava, altresì, “che l'attore è proprietario esclusivo dell'area di sopralzo del vano terraneo di proprietà della convenuta”; rigettava, invece, “tutte le altre domande”.
Ebbene, ancorché non espresso a chiare lettere né negli scritti di parte né nelle pronunce, tuttavia è pacifico tra le parti che la domanda originaria venne qualificata e valutata come domanda ex art. 2932 c.c.: tanto si desume sia dal contenuto della citazione (ove si chiede l'accertamento della proprietà con sentenza costitutiva) sia dal contenuto della sentenza di primo grado (che ha accolto la domanda così come proposta), sia, infine, dal contenuto della sentenza di appello che ha confermato la pronuncia di prime cure “in merito alla sussistenza del diritto della parte appellata ad ottenere il trasferimento della proprietà di quanto compromesso in vendita”.
Quindi, l'azione spiegata nel 1985 era un'azione di adempimento dell'obbligo di concludere il definitivo, nascente dal preliminare: a fronte dell'inadempimento della il , davanti alla scelta, concessagli dall'art. 1453 co. 1 c.c., tra agire per CP_1 Pt_1
l'adempimento o agire per la risoluzione, ha scelto la prima via, che non ha modificato né nel corso del primo grado, né nel corso del giudizio di appello, pur potendolo fare
(cfr. Cass. n. 4830 del 18/05/1994) e pur essendo a conoscenza, già nelle prime fasi del grado di appello, dell'intervenuta approvazione, nel 1991, dei nuovi strumenti urbanistici che impedivano incrementi edilizi, per come risulta dalla comunicazione del
26.2.2007 (cfr. all. 7 del fascicolo di primo grado di parte convenuta) e anche dal
10 contenuto della comparsa conclusionale (pag. 2) del nel giudizio di appello n. Pt_1
147/2006 r.g. (allegata dall'appellante sub doc. 5b), ove si dava già atto di quella sopravvenuta normativa (“Essendo sopravvenuta altra normativa riguardante la zona storica del centro della città ove l'opera in sopralzo è destinata a sorgere: dal che un temuto danno per l'appellato, unitamente alle beffe di una convenzione tradita dall'altro contraente”).
Secondo la formulazione dell'art. 1453 c.c., la risoluzione per inadempimento è logicamente alternativa rispetto alla domanda di adempimento: in un medesimo giudizio, il contraente adempiente giammai potrà contestualmente spiegare una domanda che implichi la permanenza del contratto e una domanda che ne importi la caducazione. Se tanto non è consentito nel medesimo giudizio, la conclusione non può essere differente nel caso in cui le due domande siano proposte in due giudizi diversi, di talché il giudicato sull'azione di adempimento preclude una successiva domanda di risoluzione del medesimo contratto fondata sul medesimo inadempimento. Quindi, è possibile spiegare domanda di risoluzione, ove anteriormente si sia agito per l'adempimento, solo quando la successiva domanda di risoluzione sia fondata su fatti di inadempimento sopravvenuti e diversi da quelli originariamente dedotti.
Inoltre, con il passaggio in giudicato della sentenza di appello, va ritenuto perfezionato il contratto definitivo proprio attraverso il passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo di detto contratto.
A tal riguardo, è opportuno precisare che il passaggio in giudicato della sentenza che tiene luogo del contratto non esclude la possibilità che quest'ultimo possa, in futuro, essere oggetto di azioni di risoluzione o risarcimento del danno;
esso resta comunque assoggettato alle regole generali in materia di adempimento e inadempimento.
Sul punto, la giurisprudenza di legittimità ha specificato che la sentenza resa ai sensi dell'art. 2932 c.c. non elimina la natura contrattuale del rapporto, né impedisce che il contratto così venuto ad esistenza possa essere oggetto di azioni di adempimento, di risoluzione o di risarcimento, alla stregua di qualunque contratto perfezionato mediante lo scambio di consensi (Cfr. Cass. n. 8164/20233).
11 Passando all'esame della domanda introduttiva del presente giudizio, pur nell'equivocità e scarsa chiarezza del suo contenuto, pare doversi evincere che la domanda spiegata sia qualificabile siccome azione di risoluzione della scrittura privata
(e non del contratto definitivo perfezionatosi tramite sentenza costitutiva) per inadempimento della convenuta: infatti, l'attore – premessi nuovamente la conclusione della scrittura privata, l'altrui inadempimento e il contenuto della sentenza di primo grado di accoglimento della “domanda di esecuzione specifica”, confermata in appello – ha dedotto che, trascorsi ben ventisei anni per lo svolgimento dei due giudizi, a causa del comportamento gravemente colposo della “si è CP_1 resa irrealizzabile la sopraelevazione prevista a favore dell'attore, posta a base della convenzione preliminare di cui alla scrittura privata 22.5.84” in conseguenza dei nuovi strumenti urbanistici, precisando subito dopo che “E' indiscutibile la gravità dell'inadempimento della sig.ra tale da provocare il denunciato impedimento CP_1 all'attuazione di quanto pattuito in favore dell'attore, da ritenersi modo di estinzione di un'obbligazione inserita in un contratto con prestazioni corrispettive”. Ha concluso chiedendo “acclararsi lo scioglimento del rapporto contrattuale richiamato in narrativa, con decisione risolutoria retroattiva”.
Quindi, il fatto posto a fondamento della pretesa è, al pari del primo giudizio,
l'inadempimento della all'obbligo di concludere il definitivo, protrattosi per CP_1 anni sino alla definitività della sentenza costitutiva. La domanda proposta è la risoluzione della scrittura di cui, nel 1985, era stato chiesto, invece, l'adempimento.
È, quindi, evidente che la domanda di risoluzione della scrittura privata è incompatibile con il giudicato che, invece, ha determinato l'adempimento del
che l'inadempimento della correlativa obbligazione può – nel concorso dei relativi presupposti – essere fatta valere dalla controparte come ragione di risoluzione del rapporto o ipso iure o ope iudicis e non già come causa di automatica inefficacia del rapporto medesimo ai sensi dell'art. 1353 c.c. (Cass. Sez. 2, Sentenza n. 20226 del 31/07/2018; Cass. Sez. 1, Sentenza n. 25364 del 29/11/2006; Sez. 2, Sentenza n. 10827 del 06/08/2001; Sez. 2, Sentenza n. 11195 del 27/12/1994)[…] Siffatti principi sono pienamente aderenti alla natura e agli effetti delle sentenze di “esecuzione specifica dell'obbligo di concludere un contratto”, che per definizione sono destinate a produrre “gli effetti del contratto non concluso”, con surrogazione della decisione del giudice alla volontà delle parti, una delle quali si sia rifiutata di manifestare detta volontà, pur essendovi tenuta. Con la conseguenza che le prestazioni eventualmente imposte con il provvedimento giudiziale costituiscono il contenuto di obbligazioni di carattere prettamente negoziale, siano stabilite in forma di accertamento, di condanna o di condizione di efficacia. Anche in quest'ultimo caso, infatti, il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, sicché la sua omissione può essere fatta valere dall'altra parte, ricorrendone i presupposti, come ragione di risoluzione per inadempimento, ipso iure od ope iudicis, ai sensi degli artt. 1453 ss. c.c., e non come causa di automatica inefficacia del rapporto, ai sensi degli artt. 1353 ss. c.c.”.
12 preliminare, atteso che entrambe le cause hanno ad oggetto il medesimo contratto (il preliminare, quindi, e non il definitivo) e si fondano sul medesimo fatto di inadempimento, ossia la mancata conclusione tempestiva del contratto definitivo.
Di conseguenza, correttamente il Tribunale ha ritenuto che la domanda di risoluzione fosse preclusa dal giudicato formatosi sull'azione di adempimento.
A conclusioni non dissimili si perverrebbe anche qualora si assumesse – come deduce
(ma per nulla prova) l'appellante – che gli strumenti urbanistici contenenti i limiti all'edificabilità risalgano al 2012. Al riguardo è bene sottolineare che la difesa del non ha mai neppure indicato i riferimenti di tali dedotti strumenti (data di Pt_1 approvazione, contenuto della disposizione di interesse, entrata in vigore, ecc.) né risulta in atti alcunché, sicché la deduzione è rimasta del tutto sfornita di supporto dimostrativo (e, per la verità, anche di efficace allegazione), specie ove si consideri che, come anticipato, risulta, invece, comunicazione del 26.2.2007 con cui il Comune già informava il dell'intervenuta approvazione, sin dal 1991, di un p.r.g. che Pt_1 impediva incrementi edilizi nel centro storico.
In ogni caso, pur volendo assumere, per assurdo, che l'impedimento all'edificazione risalga al 2012, tanto sarebbe avvenuto quando ormai il contratto definitivo era stato ormai surrogato dalla sentenza costitutiva, confermata nel 2011 dalla Corte di
Appello, passata in giudicato, sicché si era già prodotto il trasferimento della proprietà dell'area di sopralzo in capo al e, contestualmente, si era così esaurita la Pt_1 prestazione alla quale era tenuta la In altri termini, dal preliminare era sorto,
CP_1 in capo alla esclusivamente l'obbligazione di prestare il consenso per la
CP_1 stipula del definitivo, che avrebbe dovuto comportare il trasferimento della proprietà dell'area di sopralzo;
in difetto di consenso spontaneo, la sentenza costitutiva ha svolto la funzione di sostituire il consenso mancante della promittente venditrice, determinando l'effetto traslativo della res, così surrogando l'unica prestazione che gravava sulla In tal modo il rapporto negoziale ha esaurito integralmente i
CP_1 suoi effetti e, di conseguenza, nessuna controprestazione risulta essere più dovuta dalla e nessun rapporto può essere, perciò, risolto. Pertanto, difettando il
CP_1 presupposto essenziale della permanenza di un'obbligazione rimasta insoddisfatta, non
è configurabile alcun inadempimento, sopravvenuto al giudicato formatosi sulla sentenza costitutiva, rilevante ai fini della risoluzione.
13 Alla luce di quanto sin qui illustrato, si desume anche che le tesi dell'appellante relative alla mora permanente e agli effetti dell'impossibilità sopravvenuta sul debitore in mora non sono condivisibili. Ciò in quanto nel 2012 la proprietà era da tempo definitivamente trasferita in capo al attraverso la sentenza n. 108/2005, Pt_1 confermata in appello nel 2011, di talché, sin dal passaggio in giudicato di detta sentenza, nessuna mora era più predicabile in capo alla in relazione all'unica CP_1 prestazione che sulla stessa gravava in forza del preliminare ed avendo, la sentenza, prodotto l'effetto traslativo.
D'altra parte, ove mai si interpretasse la domanda (si ribadisce spiccatamente equivoca e generica) siccome azione di risoluzione per vendita di aliud pro alio o per la presenza di gravi vizi della cosa che la rendano inidonea all'uso, ancora una volta la conclusione resterebbe identica: se, come dimostrato, il fatto della sopravvenuta inedificabilità (costituente il vizio) si è verificato ed è stato conosciuto nel corso dei gradi del giudizio avviato nel 1985, allora la mancata proposizione, in quella sede, della domanda di risoluzione in luogo dell'adempimento, ne preclude la successiva proposizione in altro giudizio;
se, invece, l'inedificabilità risale a previsioni regolamentari locali del 2012, allora, al momento in cui si è prodotto l'effetto traslativo, ossia all'epoca del passaggio in giudicato della sentenza ex art. 2932 c.c., la res era priva di vizi (e possedeva le qualità promesse).
Dunque, pur accedendo a questa diversa ricostruzione dei fatti, ugualmente non è invocabile alcun rimedio risolutorio, rimanendo aperta esclusivamente la strada del risarcimento del danno.
Venendo, quindi, all'esame delle doglianze che attengono alla domanda risarcitoria, secondo il ricorrente, il profilo relativo alla richiesta di risarcimento del danno non sarebbe stato mai esaminato nell'originario giudizio definito con sentenza n.
108/2005, sia perché l'appellante avrebbe rinunciato alla relativa domanda negli scritti conclusivi, sia perché la domanda risarcitoria avanzata nel 2012, tenuto conto dei profili temporali allegati e, in particolare, della sopravvenuta inedificabilità a partire dal 2012, non avrebbe mai potuto essere spiegata nel 1985 né compresa in quella domanda, traendo origine da fatti sopravvenuti al giudicato.
Ebbene, nel giudizio n. 253/1985 R.G., l'attore, insieme alla domanda di adempimento
(punti 1–6 dell'atto di citazione menzionato), aveva proposto anche una domanda di
14 condanna della convenuta “al risarcimento dei danni tutti conseguenti, in particolare per il fermo dei lavori e il ritardi nell'utilizzazione del primo piano” derivanti dal ritardo nella conclusione del definitivo traslativo (punto 7).
Tuttavia, negli epiloghi del già menzionato giudizio, il , nella comparsa Pt_1 conclusionale, non insisteva nella richiesta di risarcimento del danno.
Si impongono, a questo punto, alcune osservazioni, necessarie al fine di fare chiarezza nella congerie di deduzioni, integralmente smentite dagli atti, sulle quali si fonda il gravame.
Il Tribunale, nella sentenza n. 108/2005, premetteva che: “Quanto alla domanda di risarcimento danni conseguenti alla mancata stipulazione del contratto definitivo, dovuto ad esplicito inadempimento della convenuta, basta l'accertamento dell'inadempimento medesimo per la configurazione in astratto della sua fondatezza, salva la verifica in concreto se il ritardo abbia causato danni diretti ed immediati” e, subito dopo, chiariva che “Tale verifica, però, non è possibile effettuarla perché
l'attore non ha fornito alcun elemento di prova circa l'esistenza di danni... Inoltre, nelle richieste finali, contenute in comparsa conclusionale, l'attore ha abbandonato la detta domanda con la conseguenza che la stessa va rigettata.”
Quindi, il giudice riconosceva che la domanda risarcitoria era stata inizialmente proposta;
tuttavia, rilevava che detta domanda non era stata, di fatto, più coltivata (in questo senso va necessariamente inteso il verbo “ha abbandonato”) e che non era stato fornito alcun elemento di prova tale da supportare una verifica in concreto dei danni lamentati. Sicché, a chiare lettere, il Tribunale rigettava la domanda di risarcimento
(tanto nella motivazione quanto nel dispositivo, ove veniva accolta la “domanda principale” e rigettate “le altre domande”).
Nessuna rinuncia alla domanda di risarcimento è rinvenibile in alcun atto di quel processo (gli atti di rilievo risultano prodotti nel fascicolo di parte appellata), tanto che la domanda è stata definita nel merito e non in rito, come, invece, sarebbe accaduto se, effettivamente, la domanda fosse stata rinunciata, così comportando la parziale estinzione del processo.
D'altra parte, la volontà di rinunciare alla domanda, ancorché non accompagnata da formule sacramentali, deve essere inequivoca e risultare dalla complessiva condotta processuale della parte (cfr. Cass. Sez. Un. 24 gennaio 2018, n. 1785: “Anche nel
15 vigore dell'attuale art. 189 c.p.c., come modificato dalla l. n. 353 del 1990, affinché una domanda possa ritenersi abbandonata, non è sufficiente che essa non venga riproposta in sede di precisazione delle conclusioni, dovendosi avere riguardo alla condotta processuale complessiva della parte antecedente a tale momento, senza che assuma invece rilevanza il contenuto delle comparse conclusionali”; cfr. anche Cass.
10/07/2014, n.15860).
In ogni caso, ove anche in quel giudizio fosse evincibile una rinuncia tacita alla domanda, il Tribunale si è pronunciato nel merito, rigettandola, e il profilo non è stato fatto oggetto di gravame, con l'effetto che si è formato il giudicato anche su quel rigetto nel merito.
Tanto importa la non riproponibilità della domanda risarcitoria relativamente ai danni derivanti dal ritardo nella conclusione del definitivo e, segnatamente, i danni per il fermo dei lavori e il ritardo nell'utilizzazione del primo piano (sul presupposto, quindi, della sua edificabilità).
Contrariamente a quanto ritenuto dal Tribunale, non possono, invece, ritenersi coperti da giudicato quei danni non menzionati nella citazione del 1985 e in relazione ai quali non venne proposta la domanda (che è eterodeterminata).
Quindi, nessun giudicato si è formato in ordine al danno, rappresentato dalla sopravvenuta inedificabilità, conseguente al ritardo – di anni – con cui il Pt_1 ottenne il trasferimento del diritto oggetto di preliminare.
Si tratta di una voce autonoma di danno patrimoniale che discende da un fatto sopravvenuto (nel 1991) rispetto all'introduzione del giudizio n. 253/1985 e di cui il venne a conoscenza ancora più tardi (nel 2007) e che, quindi, la parte non Pt_1 aveva l'obbligo di introdurre nel giudizio in corso (di primo grado o di appello, ove fosse stato impugnato il capo di rigetto della domanda risarcitoria), in cui, evidentemente, erano già superate le barriere preclusive assertive e probatorie.
Ne consegue che il Tribunale ha errato nel ritenere tale domanda coperta da giudicato, poiché l'efficacia preclusiva dello stesso opera esclusivamente con riferimento al medesimo rapporto giuridico sostanziale e ai fatti già esaminati nel precedente giudizio, non potendo estendersi a fatti nuovi o a conseguenze dannose sopravvenute.
Quindi, la domanda risarcitoria, in rapporto allo specifico pregiudizio dedotto, era ed è ammissibile.
16 E, tuttavia, essa è infondata nel merito.
In primo luogo, l'inammissibilità della domanda di risoluzione impedisce finanche la valutazione astratta della domanda concernente la restituzione della somma versata a titolo di caparra, atteso che alle restituzioni può pervenirsi solo in caso di scioglimento del vincolo negoziale. Per completezza appare opportuno chiarire – ancorché
l'appellante non vi abbia fatto riferimento – che l'appena indicata conclusione non è impedita dalla previsione di cui all'art. 8 della scrittura privata, che prevedeva l'obbligo, in capo alla di restituire la somma di lire 1.000.000, versata e titolo CP_1 di acconto, nel caso in cui le competenti autorità non avessero consentito la sopraelevazione del . Simile pattuizione va correlata a quelle precedenti: le Pt_1 parti, infatti, avevano previsto la corresponsione immediata dell'acconto e l'obbligo di versamento del saldo (di lire 5.000.000) al momento del rogito, da eseguire immediatamente dopo il rilascio della concessione edilizia relativamente a tutte le opere previste nel progetto (compresa la costruzione da realizzare nell'area di sopralzo), chiarendo che, ove, invece, non fosse stata assentita la sopraelevazione, la avrebbe dovuto restituire l'acconto. È evidente che il significato di tali accordi CP_1 era quello di prevedere la risoluzione del contratto ove, in quella fase, non fosse stata rilasciata la concessione edilizia relativamente a tutte le opere. Invero, per come testualmente affermato dall'appellante nella citazione del 1985 “le autorizzazioni amministrative furono debitamente rilasciate e l'istante chiese la stipula del rogito notarile”. Proprio per questo, il agì per ottenere la pronuncia di sentenza Pt_1 costitutiva, domanda che coltivò sino alla conclusione del secondo grado e il cui accoglimento, come chiarito, determina l'irretrattabilità delle pattuizioni negoziali.
Le medesime considerazioni valgono, mutatis mutandis, anche per la domanda di rimborso delle spese sostenute (a prescindere dall'evidente difetto allegatorio e probatorio sul punto, pure rilevato dal Tribunale): le spese sopportate per la demolizione e la ricostruzione del piano terraneo, di proprietà della CP_1 costituiscono parte della prestazione che il contratto preliminare (valido ed efficace tra le parti) poneva a carico del , sicché non ne è predicabile il rimborso nella Pt_1 misura in cui la prestazione gravante sulla (id est, la prestazione del consenso) CP_1
è stata integralmente surrogata dalla sentenza costitutiva.
Resta, quindi, quale unica voce di danno astrattamente risarcibile (derivante dal
17 ritardo nell'ottenimento dell'effetto traslativo a cagione del pacifico e ormai accertato inadempimento della , il pregiudizio derivante dal perduto valore CP_1 dell'immobile che, secondo il progetto originario, avrebbe dovuto essere costruito sull'area di sopralzo.
Quanto alla specifica voce di danno in parola, la mancanza di qualsiasi più precisa deduzione e l'assenza di documentazione di sorta a sostegno della domanda, ne impedisce l'accoglimento, non essendo possibile quantificare il danno (e, prima ancora, individuarlo nei suoi precisi connotati), seppur in via equitativa, sia con riferimento al profilo dell'utilità che avrebbe potuto realizzare attraverso le Pt_1 sopraelevazioni progettate sia relativamente al mancato godimento del vantaggio economico che si sarebbe ottenuto se la costruzione fosse stata eseguita tempestivamente: a tal fine – è bene chiarire giacché una certa confusione sul punto traspare dal contenuto dell'appello – non è sufficiente la semplice allegazione e dimostrazione dell'illecito o della perdita di un vantaggio.
Si rammenta, infatti, che, trattandosi di mancato guadagno, esso presuppone la prova, sia pure indiziaria, dell'utilità patrimoniale che il creditore avrebbe conseguito se l'obbligazione fosse stata adempiuta e la sua liquidazione richiede un rigoroso giudizio di probabilità (e non di mera possibilità), che può essere equitativamente svolto in presenza di elementi certi offerti dalla parte non inadempiente, dai quali il giudice possa sillogisticamente desumere l'entità del danno subito (Cass. n. 20626 del
22/07/2025; Cass. n. n. 29486 del 15/11/2024)
Sul punto la Suprema Corte ha precisato anche che “La liquidazione in via equitativa del danno postula, in primo luogo, il concreto accertamento dell'ontologica esistenza di un pregiudizio risarcibile, il cui onere probatorio ricade sul danneggiato e non può essere assolto dimostrando semplicemente che l'illecito ha soppresso una cosa determinata, se non si provi, altresì, che essa fosse suscettibile di sfruttamento economico, e, in secondo luogo, il preventivo accertamento che l'impossibilità o
l'estrema difficoltà di una stima esatta del danno stesso dipenda da fattori oggettivi e non dalla negligenza della parte danneggiata nell'allegarne e dimostrarne gli elementi dai quali desumerne l'entità” (Cass. 12/04/2023, n. 9744; in senso conforme
Cass. 22/02/2017, n. 4534).
Nella fattispecie, parte appellante non ha fornito alcuna prova né della concreta
18 esistenza del danno patrimoniale asseritamente subito, né della sua entità, neppure in via approssimativa. In altri termini, non ha allegato né dimostrato che, sulla base del progetto dei lavori (non rinvenibile in atti), avesse effettivamente predisposto i materiali, contattato la ditta esecutrice o comunque organizzato in modo concreto l'avvio delle opere, sì da far ritenere che il ritardo nella stipula del contratto definitivo abbia generato un pregiudizio patrimoniale;
non è dedotto né dimostrato (in mancanza del fascicolo di parte) quale destinazione (abitativa, turistico recettiva, professionale, commerciale, ecc.) avrebbe dovuto avere l'unità da costruire sull'area di sopralzo, quale fosse il costo presumibile dei lavori (posto che l'utile perso deve tenere conto anche della spesa che sarebbe stato necessario sostenere), se l'unità immobiliare fosse diretta all'uso proprio o al mercato delle locazioni.
Dunque, al di là dell'esistenza (indiscutibile e accertata) dell'illecito contrattuale e dell'astratta attitudine dell'inadempimento della a produrre un danno, nessuna CP_1 prova è stata offerta per consentire di operare una valutazione concreta sull'an e sul quantum del pregiudizio.
In riforma della sentenza impugnata, quindi, la domanda risarcitoria va rigettata nel merito (e non dichiarata inammissibile).
L'appello incidentale proposto da merita, invece, di essere accolto. Controparte_1
Si è già chiarito che l'inammissibilità della domanda di risoluzione del contratto preliminare importa la vincolatività delle pattuizioni concernenti le obbligazioni delle parti, con l'effetto che quelle già eseguite non possono essere ripetute, mentre quelle rimaste inadempiute vanno eseguite. Pertanto, è tenuto a versare, in Parte_1 favore di , la somma di euro 2.582,28, quale residuo del corrispettivo Controparte_1 previsto nella scrittura privata del 22 maggio 1984 (cui è seguita conforme sentenza costitutiva), in forza della quale il ricorrente, a titolo di compenso per il diritto di sopraelevazione riconosciutogli, si obbligava – oltre che alla demolizione e ricostruzione del vano terraneo – al versamento di lire 6.000.000 a beneficio dell'appellata.
Non può, al riguardo, condividersi l'assunto del primo giudice secondo cui la pretesa sarebbe già stata oggetto di decisione definitiva, giacché la domanda riconvenzionale si fonda proprio sul giudicato costitutivo, che, quanto al corrispettivo, si limitò a statuire “dà atto che l'attore intende assolvere le sue obbligazioni tra cui il pagamento
19 residuo di lire 5.000.00, pari ad euro 2.582,28”. Quindi, a ben vedere, è negli effetti della sentenza n. 108/2005, resa ai sensi dell'art. 2932 c.c., che la riconvenzionale trova la sua ragion d'essere, ed è in virtù di tale pronuncia che l'obbligazione di pagamento oggetto del preliminare diviene attuale ed esigibile e suscettibile di domanda di adempimento: la sentenza surroga il contratto definitivo, sicché determina, allo stesso modo di detto contratto, l'attualità e doverosità delle prestazioni che debbano ancora essere adempiute;
in tale contesto il pagamento del prezzo non perde la sua natura di prestazione corrispettiva, destinata ad attuare il sinallagma contrattuale e la sua omissione può essere fatta valere dall'altra parte con gli ordinari mezzi messi a disposizione dall'ordinamento (cfr. Cass. n. 8164 del 22/03/2023, già sopra citata).
Quindi, la sentenza gravata va riformata in parte qua e, in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da va Controparte_1 Parte_1 condannato al pagamento della somma di euro 2.582,28. Su detta somma decorrono gli interessi al saggio legale dalla data della domanda (11.12.2012) sino al soddisfo.
Non può essere riconosciuta alcuna rivalutazione monetaria, trattandosi di debito di valuta e non essendo stata offerta prova del maggior danno, ex art. 1224 c.c..
Quanto alla regolamentazione delle spese di primo e di secondo grado, benché
l'appellante principale risulti, in ultima analisi, soccombente, occorre tenere conto che:
- le questioni sottese alla domanda spiegata dal – soprattutto sotto il Pt_1 profilo di diritto – non possono ritenersi di immediata infondatezza e di agevole definizione, palesando in certo grado di complessità e involgendo questioni di cui la giurisprudenza di legittimità continua ad essere investita;
- l'estrema sinteticità (e, in parte, la non correttezza) della sentenza impugnata ha reso non pienamente intellegibili le ragioni della decisione di primo grado, così aprendo la strada all'impugnazione;
- la sentenza impugnata va riformata non solo in relazione alla declaratoria di inammissibilità della riconvenzionale ma anche in relazione alla declaratoria di inammissibilità – fortemente sostenuta dalla difesa della – della CP_1 domanda risarcitoria, benché l'esito finale della valutazione sul merito di detta domanda non sia favorevole all'appellante;
20 - il rigetto nel merito della domanda risarcitoria è stato, in via prevalente, motivato da un profilo – id est, l'omessa produzione del fascicolo di primo grado – rilevato d'ufficio;
- la proiezione nel tempo della vicenda sostanziale che ha coinvolto le parti ne impone una valutazione complessiva, che non può prescindere dal dato oggettivo dell'inadempimento (accertato con sentenza definitiva) della e CP_1 della sua notevole protrazione temporale, che costituisce la remota genesi dell'iniziativa processuale intrapresa.
Tutte queste ragioni costituiscono, a giudizio della Corte, gravi ed eccezionali motivi per disporre la compensazione integrale, tra le parti, delle spese di primo e di secondo grado.
P.Q.M.
La Corte di Appello di Catanzaro sezione prima civile definitivamente decidendo sull'appello proposto da nei confronti di avverso Parte_1 Controparte_1 la sentenza del Tribunale di Vibo Valentia n. 989/2019. Emessa e pubblicata in data
25.10.2019, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, così provvede:
1. in parziale accoglimento dell'appello principale e in accoglimento dell'appello incidentale, riforma parzialmente la sentenza gravata e, per l'effetto:
a. rigetta, nel merito, la domanda di risarcimento del danno spiegata da
; Parte_1
b. in accoglimento della domanda riconvenzionale spiegata da CP_1
condanna al pagamento, in favore della
[...] Parte_1
della somma di euro 2.582,28, oltre interessi al saggio legale dalla CP_1 data della domanda (11.12.2012) sino al soddisfo;
2. conferma, nel resto, la sentenza impugnata, per le ragioni di cui in motivazione;
3. compensa integralmente tra le parti spese e competenze di entrambi i gradi di giudizio.
Così deciso da remoto nella camera di consiglio della Prima sezione civile della Corte
d'Appello di Catanzaro dell'1.12.2025
Il Consigliere est. Il Presidente
dott.ssa Adele Foresta dott.ssa Anna Maria Raschellà
21 1. DA COMPARE FOOTNOTE PAGES 1 Nelle conclusioni dell'atto di citazione del 26/04/1985, punti 1-6, si legge specificatamente: “1) Dichiarare la piena validità della privata scrittura 22/5/1984, intercorsa tra le parti;
2)Dichiarare l'adempimento del concludente in ordine all'ottenimento delle autorizzazioni amministrative, all'avvenuta corresponsione di £,1.000.000,alla demolizione ed inizio di ricostruzione con l'assenso, la presenza ed il controllo della convenuta in persona del marito, 3) Dichiarare la grave preordinata inadempienza della convenuta per il rifiuto di stipula dell'atto notarile;
4) Dare atto che i1 concludente dichiara di voler assolvere le sue obbligazioni, tra cui il pagamento residuo in £,5.000,000,in conformità del contratto;
5) Dichiarare con sentenza costitutiva la proprietà esclusiva del concludente in ordine all'area di sopralzo del piano terra della convenuta autorizzando 1'ultimazione delle opere in conformità del contratto e del progetto autorizzato;
6) Disporre la conseguente trascrizione”; 2 nelle conclusioni dell'atto di citazione del 26/04/1985, punto 7, si legge specificatamente: “di condannare al risarcimento dei danni tutti conseguenti in particolare per il fermo dei lavori e il ritardo nell'utilizzazione del primo piano” 3 Cass. Civ. Sez. II – Sent. n. 8164 del 22/03/2023: “Con riguardo al rapporto che si costituisce per effetto della sentenza di accoglimento della domanda di esecuzione specifica dell'obbligo di concludere una compravendita, il pagamento del prezzo, cui è subordinato il trasferimento della proprietà, se è vero che assolve alla funzione di condizione per il verificarsi dell'effetto traslativo, non perde, peraltro, la sua natura di prestazione essenziale destinata ad attuare il sinallagma contrattuale, con la conseguenza