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Sentenza 3 settembre 2025
Sentenza 3 settembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 03/09/2025, n. 2629 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 2629 |
| Data del deposito : | 3 settembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2957 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E , Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino, via Tofane n. 6
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Arturo Maresca ed Enzo Nocerino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8657/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/10/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da , Parte_1 Parte_6
, , e al fine di ottenere Parte_7 Parte_8 CP_2 Parte_4 previo accertamento della inferiorità della retribuzione loro corrisposta durante il periodo di ferie a quella fissata dall'art. 7 della direttiva comunitaria 2003/88/CE e della nullità e/o inopponibilità delle disposizioni della contrattazione collettiva applicabile nella parte in cui, nel calcolo della retribuzione dovuta in tale periodo, limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 ed escludevano il compenso per assenza dalla residenza, la condanna della società datrice al pagamento in loro favore delle maggiori retribuzioni dovute Controparte_1 all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie maturati dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021 per le somme indicate nel ricorso.
Avverso tale sentenza , Parte_1 Parte_6 Parte_7
, , e presentavano appello fondato
[...] Parte_8 CP_2 Parte_4 su un unico ed articolato motivo.
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, , Parte_1 Parte_6 Parte_7 [...]
, e avevano agito in giudizio allegando di essere o Pt_8 CP_2 Parte_4 essere stati dipendenti della società appellante con qualifica di macchinisti e rivendicando il proprio diritto a percepire, durante il periodo di ferie, un trattamento economico commisurato a quello ricevuto per il lavoro ordinariamente svolto e, dunque, comprensivo di tutti gli elementi variabili della retribuzione normalmente percepiti in ragione del proprio status personale e professionale.
Lamentavano l'erroneità del calcolo della retribuzione feriale in quanto non conforme alla normativa internazionale ed interna, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, dovendosi tenere conto a tale fine sia dell'indennità di utilizzazione professionale variabile (IUP), prevista dall'art. 31.4, tabella B, CCAL 2016 ma sostituita da un importo forfettario fisso giornaliero di € 120, sia del compenso previsto come “Assenza dalla residenza”, di cui agli artt. 72.2 CCNL 2003 e 77, punto 2.1, CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Premesso come le rivendicazioni dei ricorrenti, trattandosi di compensi intrinsecamente legati alla prestazione lavorativa resa, si fondavano sull'applicazione della normativa interna (art. 36, co. 3, Cost.; art. 2109, co. 2, c.c.; art. 10 d.lgs. 66/2003) ed europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati) nonché sulla giurisprudenza europea (sentenza e del 8/11/2012 nelle cause riunite C Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C 230/11, sentenza del 29/11/2017 nella causa C 214/16, sentenza Dicu del 4/10/2018 nella causa C 12/17, sentenza e altri del 13/12/2012 nella causa me C Per_4
155/10) e di legittimità interna e sulla nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, affermava che l'interpretazione fornita a tale proposito dai ricorrenti non potesse essere condivisa.
Evidenziava a tale proposito come la retribuzione dovuta per le ferie, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, non dovesse coincidere con quella ordinaria ma essere ad essa “paragonabile”, oltre a dovere essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
Evidenziava inoltre come la vecchia indennità di utilizzazione fissa fosse confluita nel tempo nel salario di produttività (corrisposto anche nelle giornate di ferie) e una parte variabile della stessa fosse stata considerata dalle parti collettive ai fini del computo delle ferie mentre la verifica dell'eventuale effetto dissuasivo dovesse essere compiuta su base annuale precisando che per la verifica della retribuzione giornaliera, utilizzata per il computo delle pretese differenze, dovesse essere applicato il divisore 26 anziché 22. Affermava, dunque, il rispetto dei criteri e principi affermati dalle fonti Europee e dalla Corte di legittimità.
Escludeva, dalla computabilità ai fini delle ferie, anche il compenso per assenza dalla residenza atteso il carattere indennitario (non retributivo) ed occasionale di tale spettanza.
Escludeva che la variazione retributiva nelle giornate di ferie, peraltro non dimostrata adeguatamente in ricorso in termini di rilevanza nella sua incidenza, non sembrasse nel caso all'esame aver comportato in concreto alcun effetto dissuasivo considerando che, pacificamente, i ricorrenti avevano regolarmente fruito delle ferie spettanti.
Respingeva, in ultimo, l'eccezione di nullità delle disposizioni contrattuali che escludono (anche parzialmente) le predette “voci” dal computo delle ferie per presunto contrasto con le fonti europee normative e giurisprudenziali non sancendo, quest'ultime, il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo, gli appellanti contestano la gravata sentenza per aver escluso dal computo della retribuzione prevista durante le giornate di ferie, le indennità di utilizzazione professionale variabile e di assenza dalla residenza in violazione della normativa Europea ed Italiana (Direttiva 88/2003/CE e D.Lgs. 66/2003), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione.
Invocano precedenti di merito del Tribunale di Roma favorevoli alla tesi degli appellanti richiamando in particolare, a contestazione delle affermazioni poste a fondamento della gravata sentenza, la sentenza del Tribunale di Roma n. 8810 del 25/10/2022 sentenza la cui parte motiva riportavano nell'atto di appello evidenziandone l'esaustività ai fini del gravame atteso che, nelle motivazioni della stessa erano contenute tutte le loro doglianze avverso la sentenza impugnata.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dell'unico motivo posto a suo fondamento, su una contestazione sufficientemente specifica delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazione contenuta nella parte motiva della sentenza gravata, parte testualmente riportata nell'atto di impugnazione e dal cui contenuto si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, tanto le doglianze degli appellanti avverso la gravata sentenza che le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Deve in tale contesto escludersi la fondatezza anche di quanto eccepito dalla società appellata in ordine alla asserita formazione di un giudicato interno in ordine alle statuizioni del giudice di prime cure relative “alla mancata allegazione e prova dell'effetto dissuasivo e del preteso contrasto tra le disposizioni collettive impugnate e le fonti Europee normative e giurisprudenziali”.
Quanto affermato a tale proposito da parte del Tribunale deve infatti ritenersi essere stato idoneamente censurato dagli odierni appellanti tramite il rinvio a quanto affermato nella parte motiva del precedente di merito invocato a fondamento dell'appello (sentenza 8810/2022 del Tribunale di Roma testualmente riportata nell'atto di impugnazione) ove, con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, erano state in particolare respinte le argomentazioni della società datrice, condivise nella sentenza impugnata, in ordine, al doversi escludere la sussistenza del citato effetto dissuasivo (in relazione alla fruizione di fatto delle ferie da parte da parte dei lavoratori e alla irrilevante incidenza delle voci retributive oggetto di rivendicazione sulla retribuzione feriale, rilevanza invece espressamente affermata nel precedente giurisprudenziale citato disattendendo, in particolare, quanto affermato dalla società e condiviso dal giudice di prime cure, in ordine al doversi rapportare i rispettivi importi su base annuale e non mensile) e del contrasto tra quanto stabilito in materia di retribuzione feriale dalla contrattazione collettiva applicabile e la normativa comunitaria. Trattasi di contestazioni che, pur effettuate per relationem, devono intendersi comunque sufficientemente specifiche e tali da escludere la invocata acquiescenza alle statuizioni adottate in proposito dal giudice di prime cure.
Tanto premesso l'appello è fondato dovendosi ribadire anche ai sensi dell'art. 118 disp, att. c.p.c. quanto reiteratamente affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr., ad es., CdA Roma n. 920/2025 del 30/4/2025).
Le questioni oggetto del giudizio sono state definite dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in identici contenziosi, e dalla quale il Collegio, in assenza di più decisivi argomenti contrari, non ha ragione di discostarsi.
Si richiamano in particolare i principi di diritto affermati dalla SC (cfr. da ultimo ex plurimis Cass. nn. 6415, 6414, 6412, 6282 del 2025; Cass nn 11760, 13932, 13972, 14089 e 19992 del 2024 e altre numerose pronunce conformi successive e anche anteriori, per come citate in atti, segnalandosi la pronuncia n. 34088/2024 intervenuta ex art. 420 bis c.p.c).
Va posto in rilievo che le contrarie argomentazioni della società, fondate anche sul richiamo a precedenti di merito che le hanno condivise (in specie quelli emessi dalla Corte di Appello di Torino e dai giudici di primo grado che hanno aderito alla diversa opzione interpretativa adottata della Corte piemontese) sono state disattese dai giudici di legittimità, che hanno cassato dette decisioni (ex plurimis Cass. n. 6415/2025 e le altre del 2025 cit, n.14089/2024, Cass n. 13972/2024).
Da quanto esposto consegue che a disattendere le conclusioni raggiunte dal Tribunale è sufficiente richiamare le citate pronunce di legittimità, con qualche precisazione laddove ritenuta necessaria a corroborare ulteriormente, rispetto alle argomentazioni del gravame, l'infondatezza dello stesso.
La giurisprudenza di legittimità “ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia CP_3 aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C- 155/10, LL;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è Parte_9 precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Conseguentemente, è stato ribadito che la Per_5 retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)……. .La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE LL cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., Parte_9
§ 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE ST EI cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE LL cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)” (ex plurimis n.14089/2024, Cass n. 13972/2024).
In applicazione di tali principi deve escludersi la legittimità della disciplina collettiva ove aveva previsto la non computabilità nel trattamento retributivo durante le ferie delle voci in contestazione - la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza- avendo i giudici di legittimità osservato che “Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, CP_4
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (Cass cit).
La giurisprudenza di legittimità ha anche puntualmente disatteso le argomentazioni della società resistente sull'indennità di assenza dalla residenza, osservando che la tesi della
“natura realmente indennitaria” oppure della “natura e funzione risarcitoria” “è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto
“indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte al riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (Cass n. 13972/2024).
Deve inoltre escludersi la possibilità di respingere la domanda degli appellanti sotto il profilo della carenza dell'effetto dissuasivo delle lamentate decurtazioni alla retribuzione feriale (effetto che deve ritenersi implicitamente ribadito dagli appellanti nel richiamo alle argomentazioni di cui al ricorso di primo grado e alla citata sentenza n. 8810/2022 così come testualmente riportate nell'atto di impugnazione).
Si osserva, in proposito, che il giudice di prime cure, dopo avere enunciato i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare in ordine alla necessità che la retribuzione feriale dovesse essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie) e come la verifica dell'effetto dissuasivo dovesse verosimilmente “essere compiuta su base annuale, proprio per comprendere se la differenza possa indurre il lavoratore alla rinuncia a fruire delle ferie [mentre la retribuzione giornaliera (utilizzata per il computo delle differenze pretese) deve essere ottenuta mediante l'applicazione del divisore 26 anziché del divisore 22]” aveva escluso la possibilità di ravvisare nel caso di specie tale effetto dissuasivo.
Rilevava a tale proposito come “la variazione retributiva nella giornata di ferie, peraltro non dimostrata adeguatamente in ricorso in termini di rilevanza nella sua incidenza, non sembra nel caso all'esame aver comportato in concreto alcun effetto dissuasivo se si considera che, pacificamente, i ricorrenti hanno regolarmente fruito delle ferie spettanti”.
Ritiene il Collegio che tali valutazioni non siano meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto disattendersi quanto sostenuto dalla società appellata e affermato dal giudice di prime cure in ordine al doversi escludere la sussistenza di tale effetto dissuasivo in ragione della irrinunciabilità alle ferie e all'effettivo godimento in concreto delle stesse, argomentazioni rispetto alle quali non si considera, come anche evidenziato nei precedenti di legittimità, che il giudizio valutativo in questione deve essere effettuato ex ante e non ex post, come finisce invece per prospettare la società, mentre il diritto irrinunciabile alle ferie non può servire a eludere il principio che queste siano adeguatamente retribuite onde evitare che il lavoratore ne differisca il godimento sino alla cessazione del rapporto per non patire una decurtazione economica, così rinunciando nel corso dello stesso al diritto al riposo e alla distensione ricreativa riconosciutogli invece ogni anno.
Deve parimenti escludersi la possibilità, contrariamente a quanto prospettato da CP_1 ed affermato dal Tribunale, di valutare l'incidenza della mancata corresponsione delle voci oggetto di controversia rapportandolo a valori annuali e non mensili.
I giudici di legittimità hanno disatteso il criterio invocato dalla società (rapporto tra i valori annuali sia come giornate di ferie che come retribuzione), osservando “ che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Tanto premesso ritiene il Collegio che l'effetto dissuasivo della esclusione, totale o parziale, dalla retribuzione feriale degli emolumenti oggetto della presente controversia possa sicuramente affermarsi sulla base della loro rilevante incidenza, rilevante incidenza che, una volta rapportata, così come condivisibilmente prospettato dagli appellanti, su base mensile anziché annuale risulta essere stata espressamente allegata dai lavoratori nel ricorso di primo grado (non specificamente contestata, una volta applicato il criterio di valutazione su base mensile, alla società appellata) e riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio, tali da evidenziare un'incidenza sulla retribuzione feriale tutt'altro che irrisoria e quindi “potenzialmente dissuasiva” secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia.
La giurisprudenza di legittimità soccorre, unitamente alle integrazioni di seguito esposte, a respingere le ulteriori contestazioni dell'appellata in ordine al criterio di calcolo proposto dagli appellanti sviluppato sulla base della media giornaliera ottenuta dividendo le competenze variabili citate nei precedenti paragrafi per i giorni di presenza indicati, per ogni mese, in ciascun listino paga, con riferimento alla media competenze dell'anno precedente, moltiplicati per ciascun giorno di ferie goduto dal ricorrente e dedotto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto di € 12,80 (cfr. punto 12 del ricorso di primo grado e conteggi ivi allegati).
Questo con particolare riferimento:
i) alla media utilizzata come sopra indicata anziché a quella ottenuta con il divisore convenzionale 26.
La disciplina collettiva (art. 68, punto 6) riserva l'invocato divisore solo alle voci fisse della retribuzione;
inoltre qui viene in rilievo una comparazione e relativa valutazione che, secondo la giurisprudenza unionale, deve essere svolta in funzione di una “media” su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, finalità assicurata dal criterio utilizzato dagli appellanti, che si concentra esclusivamente sulle giornate lavorate per le quali gli emolumenti in questione sono stati percepiti determinandone la media così da escludere contaminazioni con trattamenti riservati ad altre giornate, mentre quanto proposto dall'appellata si risolve, anche in questo caso, nel tentativo di ridurre l'incidenza negativa del mancato riconoscimento nei giorni di ferie degli emolumenti in discussione.
ii) al numero di giorni di ferie coperto dalla garanzia della direttiva, che l'appellata vorrebbe limitare a giorni 20 e non ai giorni 28 previsti contrattualmente.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdi non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate
“ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
Infine non è chiaro negli scritti della società l'utilizzo di “settimana di calendario” atteso che per il sistema ISO 8601 la settimana del calendario dura 7 giorni e inizia di lunedì, sicché quattro settimane rispondono a 28 giorni di calendario, come anche indicato dal Ministero nella circolare n. 8 del 3/3/2005 con riguardo alla Controparte_5 previsione di cui all'art. 10 d.lgs n. 66/2003, nonché della giurisprudenza di legittimità citata anche dal primo giudice (Cass. n. 20216/2022); la garanzia della direttiva opera entro l'indicato tetto massimo, sicché solo le giornate ulteriori, che non vengono in rilievo nel caso in esame, si sottraggono alle previsioni della stessa per come interpretate dalla CGUE.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
Dovrà conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie
Le somme dovute ai lavoratori possono essere quantificate, sulla base dei criteri indicati nel ricorso di primo grado riducendo a tale scopo a 28, limitatamente agli anni in cui sono stati indicati in numero superiore, i giorni di ferie fruiti, in complessivi € 7.779,51 per CP_ l'appellante , € 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , Parte_6 Pt_1 Pt_8
€ 5.539,98 per e € 9.551,13 per come da conteggi alternativi depositati Pt_4 Parte_7 dagli appellanti in adempimento all'ordinanza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi da ritenersi correttamente formulati e avverso i quali la società appellata non ha formulato, sotto il profilo contabile, rilievi critici.
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Non può a tale proposito trovare accoglimento, si osserva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società e reiterata anche nella presente fase di impugnazione. CP_1
Anche sul punto soccorrono i citati precedenti di legittimità, nei quali, disattendendo le diverse argomentazioni della società, viene costantemente ribadito che “in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022); il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
L'eccezione dovrà pertanto essere respinta atteso che la prescrizione colpisce le sole pretese creditorie anteriori al quinquennio anteriore al 18/7/2012 che però non rilevano nella specie, avendo gli appellanti limitato espressamente, le loro rivendicazioni retributive, con la domanda principale al 18/07/2007.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi: - dichiararsi la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accertarsi e dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo di importi € 7.779,51 per l'appellante CP_
, € 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , € 5.539,98 Parte_6 Pt_1 Pt_8 per ed €. 9.551,13 per In tutti i casi oltre interessi legali e Pt_4 Parte_7 rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in riforma della gravata sentenza:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- dichiara il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo di importi € 7.779,51 per l'appellante , € Parte_6 CP_ 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , € 5.539,98 per Pt_1 Pt_8 Pt_4 ed €. 9.551,13 per In tutti i casi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_7 ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado € 7.377 e quanto al presente grado di giudizio in € 6.946. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
Sezione Lavoro e Previdenza
composto dai Sigg. Magistrati:
dott.ssa Vittoria Di Sario Presidente dott.ssa Bianca Maria Serafini Consigliere dott. Vincenzo Selmi Consigliere rel.
all'esito dell'udienza del 17.7.2025 ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2957 del Ruolo Generale Affari Contenziosi dell'anno 2022 vertente
TRA
, Parte_1 Parte_2 Parte_3
, E , Parte_4 Parte_5 Parte_6 rappresentati e difesi, giusta procura in atti, dall'avvocato Antonio Giordano ed elettivamente domiciliati presso il suo studio sito in Torino, via Tofane n. 6
APPELLANTI
E
, in persona del legale rappresentante pro-tempore, rappresentata e Controparte_1 difesa, giusta procura in atti, dagli avvocati Arturo Maresca ed Enzo Nocerino ed elettivamente domiciliata presso lo studio del primo sito in Roma, via Luigi Giuseppe Faravelli n. 22
APPELLATO
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 8657/2022 del Tribunale di Roma pubblicata in data 20/10/2022
CONCLUSIONI Come da rispettivi atti.
RAGIONI DELLA DECISIONE
Con la gravata sentenza il Tribunale di Roma, in funzione di Giudice del lavoro, respingeva il ricorso presentato da , Parte_1 Parte_6
, , e al fine di ottenere Parte_7 Parte_8 CP_2 Parte_4 previo accertamento della inferiorità della retribuzione loro corrisposta durante il periodo di ferie a quella fissata dall'art. 7 della direttiva comunitaria 2003/88/CE e della nullità e/o inopponibilità delle disposizioni della contrattazione collettiva applicabile nella parte in cui, nel calcolo della retribuzione dovuta in tale periodo, limitavano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80 ed escludevano il compenso per assenza dalla residenza, la condanna della società datrice al pagamento in loro favore delle maggiori retribuzioni dovute Controparte_1 all'esito della corretta rideterminazione della retribuzione dei giorni di ferie maturati dal mese di luglio 2007 fino al mese di maggio 2021 per le somme indicate nel ricorso.
Avverso tale sentenza , Parte_1 Parte_6 Parte_7
, , e presentavano appello fondato
[...] Parte_8 CP_2 Parte_4 su un unico ed articolato motivo.
La società si costituiva in giudizio resistendo all'accoglimento del Controparte_1 gravame.
All'esito dell'odierna udienza la causa è stata decisa come da dispositivo.
, , Parte_1 Parte_6 Parte_7 [...]
, e avevano agito in giudizio allegando di essere o Pt_8 CP_2 Parte_4 essere stati dipendenti della società appellante con qualifica di macchinisti e rivendicando il proprio diritto a percepire, durante il periodo di ferie, un trattamento economico commisurato a quello ricevuto per il lavoro ordinariamente svolto e, dunque, comprensivo di tutti gli elementi variabili della retribuzione normalmente percepiti in ragione del proprio status personale e professionale.
Lamentavano l'erroneità del calcolo della retribuzione feriale in quanto non conforme alla normativa internazionale ed interna, così come interpretata dalla giurisprudenza comunitaria e nazionale, dovendosi tenere conto a tale fine sia dell'indennità di utilizzazione professionale variabile (IUP), prevista dall'art. 31.4, tabella B, CCAL 2016 ma sostituita da un importo forfettario fisso giornaliero di € 120, sia del compenso previsto come “Assenza dalla residenza”, di cui agli artt. 72.2 CCNL 2003 e 77, punto 2.1, CCNL Attività Ferroviarie 2012 e 2016.
Il Tribunale rigettava la domanda.
Premesso come le rivendicazioni dei ricorrenti, trattandosi di compensi intrinsecamente legati alla prestazione lavorativa resa, si fondavano sull'applicazione della normativa interna (art. 36, co. 3, Cost.; art. 2109, co. 2, c.c.; art. 10 d.lgs. 66/2003) ed europea (art. 7 della Direttiva 2003/88/CE; art. 31, n. 2, della Carta dei diritti fondamentali dell'Unione Europea, cui l'art. 6, n. 1, TUE riconosce il medesimo valore giuridico dei trattati) nonché sulla giurisprudenza europea (sentenza e del 8/11/2012 nelle cause riunite C Per_1 Per_2 Per_ 229/11 e C 230/11, sentenza del 29/11/2017 nella causa C 214/16, sentenza Dicu del 4/10/2018 nella causa C 12/17, sentenza e altri del 13/12/2012 nella causa me C Per_4
155/10) e di legittimità interna e sulla nozione europea di “retribuzione” dovuta al lavoratore durante il periodo di ferie annuali, fissata dall'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, affermava che l'interpretazione fornita a tale proposito dai ricorrenti non potesse essere condivisa.
Evidenziava a tale proposito come la retribuzione dovuta per le ferie, secondo l'interpretazione fornita dalla Corte di Giustizia Europea e dalla Corte di Cassazione, non dovesse coincidere con quella ordinaria ma essere ad essa “paragonabile”, oltre a dovere essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie.
Evidenziava inoltre come la vecchia indennità di utilizzazione fissa fosse confluita nel tempo nel salario di produttività (corrisposto anche nelle giornate di ferie) e una parte variabile della stessa fosse stata considerata dalle parti collettive ai fini del computo delle ferie mentre la verifica dell'eventuale effetto dissuasivo dovesse essere compiuta su base annuale precisando che per la verifica della retribuzione giornaliera, utilizzata per il computo delle pretese differenze, dovesse essere applicato il divisore 26 anziché 22. Affermava, dunque, il rispetto dei criteri e principi affermati dalle fonti Europee e dalla Corte di legittimità.
Escludeva, dalla computabilità ai fini delle ferie, anche il compenso per assenza dalla residenza atteso il carattere indennitario (non retributivo) ed occasionale di tale spettanza.
Escludeva che la variazione retributiva nelle giornate di ferie, peraltro non dimostrata adeguatamente in ricorso in termini di rilevanza nella sua incidenza, non sembrasse nel caso all'esame aver comportato in concreto alcun effetto dissuasivo considerando che, pacificamente, i ricorrenti avevano regolarmente fruito delle ferie spettanti.
Respingeva, in ultimo, l'eccezione di nullità delle disposizioni contrattuali che escludono (anche parzialmente) le predette “voci” dal computo delle ferie per presunto contrasto con le fonti europee normative e giurisprudenziali non sancendo, quest'ultime, il principio di onnicomprensività della retribuzione.
Con quello che costituisce un unico e articolato motivo, gli appellanti contestano la gravata sentenza per aver escluso dal computo della retribuzione prevista durante le giornate di ferie, le indennità di utilizzazione professionale variabile e di assenza dalla residenza in violazione della normativa Europea ed Italiana (Direttiva 88/2003/CE e D.Lgs. 66/2003), come interpretata dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea e dalla Corte di Cassazione.
Invocano precedenti di merito del Tribunale di Roma favorevoli alla tesi degli appellanti richiamando in particolare, a contestazione delle affermazioni poste a fondamento della gravata sentenza, la sentenza del Tribunale di Roma n. 8810 del 25/10/2022 sentenza la cui parte motiva riportavano nell'atto di appello evidenziandone l'esaustività ai fini del gravame atteso che, nelle motivazioni della stessa erano contenute tutte le loro doglianze avverso la sentenza impugnata.
Ritiene innanzitutto la Corte che non possa trovare accoglimento l'eccezione di inammissibilità dell'appello sollevata dalla società appellata.
Contrariamente a quanto sostenuto da quest'ultima la presente impugnazione deve reputarsi rispettosa degli oneri formali imposti dall'art. 434 c.p.c., in quanto fondata, così come risulta dalla precedente esposizione del contenuto dell'unico motivo posto a suo fondamento, su una contestazione sufficientemente specifica delle valutazioni effettuate dal Tribunale, contestazione contenuta nella parte motiva della sentenza gravata, parte testualmente riportata nell'atto di impugnazione e dal cui contenuto si evincono, in modo implicito ma sufficientemente chiaro, tanto le doglianze degli appellanti avverso la gravata sentenza che le parti del provvedimento da intendersi impugnate.
Gli artt. 342 e 434 c.p.c., nel testo formulato dal d.l. n. 83 del 2012, conv. con modif. dalla l. n. 134 del 2012, vanno interpretati nel senso che l'impugnazione deve contenere, a pena di inammissibilità, una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, affiancando alla parte volitiva una parte argomentativa che confuti e contrasti le ragioni addotte dal primo giudice, senza che occorra l'utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado, tenuto conto della permanente natura di “revisio prioris instantiae” del giudizio di appello, il quale mantiene la sua diversità rispetto alle impugnazioni a critica vincolata (cfr. sul punto, recentemente, Cass. SU n. 27199 del 16/11/2017).
Deve in tale contesto escludersi la fondatezza anche di quanto eccepito dalla società appellata in ordine alla asserita formazione di un giudicato interno in ordine alle statuizioni del giudice di prime cure relative “alla mancata allegazione e prova dell'effetto dissuasivo e del preteso contrasto tra le disposizioni collettive impugnate e le fonti Europee normative e giurisprudenziali”.
Quanto affermato a tale proposito da parte del Tribunale deve infatti ritenersi essere stato idoneamente censurato dagli odierni appellanti tramite il rinvio a quanto affermato nella parte motiva del precedente di merito invocato a fondamento dell'appello (sentenza 8810/2022 del Tribunale di Roma testualmente riportata nell'atto di impugnazione) ove, con riferimento a fattispecie sovrapponibile a quella oggetto del presente giudizio, erano state in particolare respinte le argomentazioni della società datrice, condivise nella sentenza impugnata, in ordine, al doversi escludere la sussistenza del citato effetto dissuasivo (in relazione alla fruizione di fatto delle ferie da parte da parte dei lavoratori e alla irrilevante incidenza delle voci retributive oggetto di rivendicazione sulla retribuzione feriale, rilevanza invece espressamente affermata nel precedente giurisprudenziale citato disattendendo, in particolare, quanto affermato dalla società e condiviso dal giudice di prime cure, in ordine al doversi rapportare i rispettivi importi su base annuale e non mensile) e del contrasto tra quanto stabilito in materia di retribuzione feriale dalla contrattazione collettiva applicabile e la normativa comunitaria. Trattasi di contestazioni che, pur effettuate per relationem, devono intendersi comunque sufficientemente specifiche e tali da escludere la invocata acquiescenza alle statuizioni adottate in proposito dal giudice di prime cure.
Tanto premesso l'appello è fondato dovendosi ribadire anche ai sensi dell'art. 118 disp, att. c.p.c. quanto reiteratamente affermato da questa stessa Corte con riferimento a fattispecie analoghe (cfr., ad es., CdA Roma n. 920/2025 del 30/4/2025).
Le questioni oggetto del giudizio sono state definite dalla ormai consolidata giurisprudenza di legittimità intervenuta in identici contenziosi, e dalla quale il Collegio, in assenza di più decisivi argomenti contrari, non ha ragione di discostarsi.
Si richiamano in particolare i principi di diritto affermati dalla SC (cfr. da ultimo ex plurimis Cass. nn. 6415, 6414, 6412, 6282 del 2025; Cass nn 11760, 13932, 13972, 14089 e 19992 del 2024 e altre numerose pronunce conformi successive e anche anteriori, per come citate in atti, segnalandosi la pronuncia n. 34088/2024 intervenuta ex art. 420 bis c.p.c).
Va posto in rilievo che le contrarie argomentazioni della società, fondate anche sul richiamo a precedenti di merito che le hanno condivise (in specie quelli emessi dalla Corte di Appello di Torino e dai giudici di primo grado che hanno aderito alla diversa opzione interpretativa adottata della Corte piemontese) sono state disattese dai giudici di legittimità, che hanno cassato dette decisioni (ex plurimis Cass. n. 6415/2025 e le altre del 2025 cit, n.14089/2024, Cass n. 13972/2024).
Da quanto esposto consegue che a disattendere le conclusioni raggiunte dal Tribunale è sufficiente richiamare le citate pronunce di legittimità, con qualche precisazione laddove ritenuta necessaria a corroborare ulteriormente, rispetto alle argomentazioni del gravame, l'infondatezza dello stesso.
La giurisprudenza di legittimità “ha in più occasioni affermato che la nozione di retribuzione da applicare durante il periodo di godimento delle ferie subisce la decisiva influenza dell'interpretazione data dalla Corte di Giustizia dell'Unione Europea, la quale ha precisato come l'espressione «ferie annuali retribuite» contenuta nell'art. 7, n. 1, della Direttiva n. 88 del 2003 faccia riferimento al fatto che, per la durata delle ferie annuali, deve essere mantenuta la retribuzione che il lavoratore percepisce in via ordinaria (Cass. n. 18160/2023 e successive conformi, con richiamo a CGUE 20.1.2009, C-350/06 e C- 520/06, nonché, con riguardo al personale navigante dipendente di compagnia CP_3 aerea, Cass. n. 20216/2022). I principi informatori di tale indirizzo giurisprudenziale sono nel senso di assicurare, a livello retributivo, una situazione sostanzialmente equiparabile a quella ordinaria del lavoratore nei periodi di lavoro, sul rilievo che una diminuzione della retribuzione potrebbe essere idonea a dissuadere il lavoratore dall'esercitare il diritto alle ferie, in contrasto con le prescrizioni del diritto dell'Unione (cfr. CGUE 15.9.2011, C- 155/10, LL;
CGUE 13.12.2018, C-385/17, ). In questo senso, si è Parte_9 precisato nelle pronunce indicate che qualsiasi incentivo o sollecitazione che risulti volto ad indurre i dipendenti a rinunciare alle ferie è incompatibile con gli obiettivi del legislatore europeo, che si propone di assicurare ai lavoratori il beneficio di un riposo effettivo, anche per un'efficace tutela della loro salute e sicurezza (cfr. in questo senso anche la recente CGUE 13.1.2022, C-514/20, DS c. . Conseguentemente, è stato ribadito che la Per_5 retribuzione dovuta nel periodo di godimento delle ferie annuali, ai sensi dell'art. 7 della Direttiva 2003/88/CE, per come interpretata dalla Corte di Giustizia, comprende qualsiasi importo pecuniario che si pone in rapporto di collegamento all'esecuzione delle mansioni e che sia correlato allo status personale e professionale del lavoratore (Cass. n. 13425/2019). In applicazione di tali orientamenti ed in applicazione di siffatta nozione europea di retribuzione, nell'ambito del personale navigante dipendente di compagnia aerea, è stato ritenuto rientrante nella retribuzione dovuta l'importo erogato a titolo di indennità di volo integrativa, ritenendo nel contempo la nullità della relativa disposizione del contratto collettivo nazionale (in quel caso l'art. 10 del CCNL Trasporto Aereo - sezione personale navigante tecnico) nella parte in cui escludeva nel periodo di ferie la voce stipendiale, in quel caso in violazione dell'art. 4 del d.lgs. n. 185/2005 (che attuava la direttiva 2000/79/CE relativa all'Accordo europeo sull'organizzazione dell'orario di lavoro del personale di volo dell'aviazione civile - Cass. n. 20216/2022). Atteso che, per giurisprudenza consolidata di questa Corte, le sentenze della Corte di Giustizia UE hanno efficacia vincolante e diretta nell'ordinamento nazionale, i giudici di merito non possono prescindere dall'interpretazione data dalla Corte europea, che costituisce ulteriore fonte del diritto dell'Unione europea, non nel senso che esse creino ex novo norme UE, bensì in quanto ne indicano il significato ed i limiti di applicazione, con efficacia erga omnes nell'ambito dell'Unione (cfr. Cass. n. 13425/2019, n. 22577/2012). Pertanto, a fronte della rivendicazione di voci non corrisposte nel periodo feriale, è necessario accertare il nesso intrinseco tra l'elemento retributivo e l'espletamento delle mansioni affidate e, quindi, se l'importo pecuniario si ponga in rapporto di collegamento funzionale con l'esecuzione delle mansioni e sia correlato allo status personale e professionale di quel lavoratore (cfr. Cass. n. 13425/2019 cit., così come, per il caso del mancato godimento delle ferie, Cass. n. 37589/2021)……. .La giurisprudenza UE ha, invero, chiarito che il lavoratore, in occasione della fruizione delle ferie, deve trovarsi in una situazione che, a livello retributivo, sia paragonabile ai periodi di lavoro;
ciò in quanto il diritto di ogni lavoratore alle ferie annuali retribuite va considerato come un principio particolarmente importante del diritto sociale UE, al quale non si può derogare e la cui attuazione da parte delle autorità nazionali competenti può essere effettuata solo nei limiti esplicitamente indicati dalla stessa direttiva. È stato affermato che “la retribuzione delle ferie annuali deve essere calcolata, in linea di principio, in modo tale da coincidere con la retribuzione ordinaria del lavoratore” (sent. CGUE LL cit., § 21); che “l'ottenimento della retribuzione ordinaria durante il periodo di ferie annuali retribuite è volto a consentire al lavoratore di prendere effettivamente i giorni di ferie cui ha diritto”, e che “quando la retribuzione versata a titolo del diritto alle ferie annuali retribuite previsto all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88 (…) è inferiore alla retribuzione ordinaria ricevuta dal lavoratore durante i periodi di lavoro effettivo, lo stesso rischia di essere indotto a non prendere le sue ferie annuali retribuite, almeno non durante i periodi di lavoro effettivo, poiché ciò determinerebbe, durante tali periodi, una diminuzione della sua retribuzione” (sent. CGUE cit., Parte_9
§ 44); che il giudice nazionale è tenuto a interpretare la normativa nazionale in modo conforme all'articolo 7, paragrafo 1, della direttiva 2003/88, con la precisazione che “una siffatta interpretazione dovrebbe comportare che l'indennità per ferie retribuite versata ai lavoratori, a titolo delle ferie minime previste da tale disposizione, non sia inferiore alla media della retribuzione ordinaria percepita da questi ultimi durante i periodi di lavoro effettivo” (sent. CGUE ST EI cit., § 52); che “occorre dichiarare che, sebbene la struttura della retribuzione ordinaria di un lavoratore di per sé ricada nelle disposizioni e prassi disciplinate dal diritto degli Stati membri, essa non può incidere sul diritto del lavoratore (…) di godere, nel corso del suo periodo di riposo e di distensione, di condizioni economiche paragonabili a quelle relative all'esercizio del suo lavoro” (sent. CGUE LL cit., § 23), sicché “qualsiasi prassi o omissione da parte del datore di lavoro che abbia un effetto potenzialmente dissuasivo sulla fruizione delle ferie annuali da parte di un lavoratore è incompatibile con la finalità del diritto alle ferie annuali retribuite” (sent. CGUE Koch cit., § 41)” (ex plurimis n.14089/2024, Cass n. 13972/2024).
In applicazione di tali principi deve escludersi la legittimità della disciplina collettiva ove aveva previsto la non computabilità nel trattamento retributivo durante le ferie delle voci in contestazione - la cd. indennità di utilizzazione professionale (IUP) e l'indennità per assenza dalla residenza- avendo i giudici di legittimità osservato che “Quanto a quest'ultima, essa, in quanto voce diretta a compensare il disagio dell'attività tipica del dipendente viaggiante derivante dal non avere un luogo fisso di lavoro, è stata già ritenuta da questa Corte come voce da includere nella retribuzione feriale, allorché si è esaminata analoga controversia che aveva come parte datoriale la società (tra le molte, Cass. nn. 2963, 2682, 2680, CP_4
2431, 1141/2024; nn. 35578, 33803, 33793, 33779, 19716, 19711, 19663, 18160/2023). La corresponsione, in forma continuativa, di una simile indennità è immediatamente collegata alle mansioni tipiche dei dipendenti macchinisti, essendo destinata a compensare il disagio dell'attività derivante dal non avere una sede fissa di lavoro e dall'essere continuamente in movimento, lontano dalla sede formale di lavoro. In base alla medesima ratio (collegamento funzionale con le mansioni tipiche) sono fondate le domande collegate alla parte variabile dell'indennità di utilizzazione professionale, in quanto voce ordinariamente corrisposta per i periodi di lavoro, la cui erogazione in misura ridotta nel periodo di ferie, in base a una verifica ex ante, è potenzialmente dissuasiva al godimento delle stesse, tenuto conto della continuatività dell'erogazione nel corso dell'anno e dell'incidenza sul trattamento economico mensile. Nell'interpretazione delle norme collettive che regolano gli istituti di cui è stata chiesta l'inclusione nella retribuzione feriale è necessario tenere conto della finalità della direttiva, recepita dal legislatore italiano, di assicurare un compenso che non possa costituire per il lavoratore un deterrente all'esercizio del suo diritto di fruire effettivamente del riposo annuale. Tale effetto deterrente può, infatti, realizzarsi qualora le voci che compongono la retribuzione nei giorni di ferie sono limitate a determinate voci, escludendo talune indennità di importo variabile (previste dalla contrattazione collettiva nazionale o aziendale) che sono comunque intrinsecamente collegate a compensare specifici disagi derivanti dalle mansioni normalmente esercitate” (Cass cit).
La giurisprudenza di legittimità ha anche puntualmente disatteso le argomentazioni della società resistente sull'indennità di assenza dalla residenza, osservando che la tesi della
“natura realmente indennitaria” oppure della “natura e funzione risarcitoria” “è sostenuta in termini essenzialmente assertivi, assumendosi la “pacifica natura giuridica” appunto
“indennitaria” della voce in questione, e senza specificare da quali precisi indici letterali della precipua previsione collettiva cui si è riferita la Corte di merito, ossia, l'art. 77, comma 2, dei CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviaria, del 20.7.2012 e del 16.12.2016, si dovrebbe trarre “il valore ristorativo del compenso (rimborso forfettizzato di micro-spese, es. bottiglia di acqua) che coerentemente scatta solo dopo 3 ore di lontananza”. Del resto, è la stessa ricorrente a far presente che il compenso per assenza dalla residenza è erogato solo per “… servizi che comportano complessivamente, per ciascuna giornata di turno, un'assenza di durata non inferiore a 3 ore …”, e non già a titolo di rimborso magari forfettizzato. La ricorrente insiste, poi, sull'assunto che l'indennità in questione non rientrerebbe nell'imponibile fiscale, ma correttamente la Corte territoriale ha ritenuto non rilevante tale profilo. La nozione di retribuzione ai fini fiscali e previdenziali non è, infatti, dirimente per accertare l'effettiva natura retributiva di un determinato emolumento al diverso scopo di stabilire se rientri nella retribuzione dovuta nel periodo feriale. Condivisibilmente, perciò, la stessa Corte al riguardo ha evidenziato la funzione sostanziale dello stesso emolumento, in “diretta correlazione ad un disagio intrinseco alla mansione” (Cass n. 13972/2024).
Deve inoltre escludersi la possibilità di respingere la domanda degli appellanti sotto il profilo della carenza dell'effetto dissuasivo delle lamentate decurtazioni alla retribuzione feriale (effetto che deve ritenersi implicitamente ribadito dagli appellanti nel richiamo alle argomentazioni di cui al ricorso di primo grado e alla citata sentenza n. 8810/2022 così come testualmente riportate nell'atto di impugnazione).
Si osserva, in proposito, che il giudice di prime cure, dopo avere enunciato i principi affermati a tale proposito dalla giurisprudenza comunitaria (in particolare in ordine alla necessità che la retribuzione feriale dovesse essere di entità tale da non dissuadere il lavoratore dall'esercizio del diritto alle ferie) e come la verifica dell'effetto dissuasivo dovesse verosimilmente “essere compiuta su base annuale, proprio per comprendere se la differenza possa indurre il lavoratore alla rinuncia a fruire delle ferie [mentre la retribuzione giornaliera (utilizzata per il computo delle differenze pretese) deve essere ottenuta mediante l'applicazione del divisore 26 anziché del divisore 22]” aveva escluso la possibilità di ravvisare nel caso di specie tale effetto dissuasivo.
Rilevava a tale proposito come “la variazione retributiva nella giornata di ferie, peraltro non dimostrata adeguatamente in ricorso in termini di rilevanza nella sua incidenza, non sembra nel caso all'esame aver comportato in concreto alcun effetto dissuasivo se si considera che, pacificamente, i ricorrenti hanno regolarmente fruito delle ferie spettanti”.
Ritiene il Collegio che tali valutazioni non siano meritevoli di conferma.
Deve innanzitutto disattendersi quanto sostenuto dalla società appellata e affermato dal giudice di prime cure in ordine al doversi escludere la sussistenza di tale effetto dissuasivo in ragione della irrinunciabilità alle ferie e all'effettivo godimento in concreto delle stesse, argomentazioni rispetto alle quali non si considera, come anche evidenziato nei precedenti di legittimità, che il giudizio valutativo in questione deve essere effettuato ex ante e non ex post, come finisce invece per prospettare la società, mentre il diritto irrinunciabile alle ferie non può servire a eludere il principio che queste siano adeguatamente retribuite onde evitare che il lavoratore ne differisca il godimento sino alla cessazione del rapporto per non patire una decurtazione economica, così rinunciando nel corso dello stesso al diritto al riposo e alla distensione ricreativa riconosciutogli invece ogni anno.
Deve parimenti escludersi la possibilità, contrariamente a quanto prospettato da CP_1 ed affermato dal Tribunale, di valutare l'incidenza della mancata corresponsione delle voci oggetto di controversia rapportandolo a valori annuali e non mensili.
I giudici di legittimità hanno disatteso il criterio invocato dalla società (rapporto tra i valori annuali sia come giornate di ferie che come retribuzione), osservando “ che non può ritenersi che l'incidenza dell'effetto dissuasivo possa essere apprezzata raffrontando la differenza retributiva mensile con quella annuale, dal momento che, per il lavoratore dipendente, la possibile induzione economica alla rinuncia al proprio diritto alle ferie deriva dall'incidenza sulla retribuzione che ogni mese, e quindi anche in quello di ferie, egli può impegnare per garantire a sé o alla sua famiglia le ordinarie condizioni economiche di vita”.
Tanto premesso ritiene il Collegio che l'effetto dissuasivo della esclusione, totale o parziale, dalla retribuzione feriale degli emolumenti oggetto della presente controversia possa sicuramente affermarsi sulla base della loro rilevante incidenza, rilevante incidenza che, una volta rapportata, così come condivisibilmente prospettato dagli appellanti, su base mensile anziché annuale risulta essere stata espressamente allegata dai lavoratori nel ricorso di primo grado (non specificamente contestata, una volta applicato il criterio di valutazione su base mensile, alla società appellata) e riscontrata dagli stessi importi oggetto di rivendicazione così come indicati nei conteggi allegati al ricorso e come riconosciuti all'esito del presente giudizio, tali da evidenziare un'incidenza sulla retribuzione feriale tutt'altro che irrisoria e quindi “potenzialmente dissuasiva” secondo le indicazioni della richiamata Corte di Giustizia.
La giurisprudenza di legittimità soccorre, unitamente alle integrazioni di seguito esposte, a respingere le ulteriori contestazioni dell'appellata in ordine al criterio di calcolo proposto dagli appellanti sviluppato sulla base della media giornaliera ottenuta dividendo le competenze variabili citate nei precedenti paragrafi per i giorni di presenza indicati, per ogni mese, in ciascun listino paga, con riferimento alla media competenze dell'anno precedente, moltiplicati per ciascun giorno di ferie goduto dal ricorrente e dedotto l'importo fisso giornaliero già riconosciuto di € 12,80 (cfr. punto 12 del ricorso di primo grado e conteggi ivi allegati).
Questo con particolare riferimento:
i) alla media utilizzata come sopra indicata anziché a quella ottenuta con il divisore convenzionale 26.
La disciplina collettiva (art. 68, punto 6) riserva l'invocato divisore solo alle voci fisse della retribuzione;
inoltre qui viene in rilievo una comparazione e relativa valutazione che, secondo la giurisprudenza unionale, deve essere svolta in funzione di una “media” su un periodo di riferimento giudicato rappresentativo, finalità assicurata dal criterio utilizzato dagli appellanti, che si concentra esclusivamente sulle giornate lavorate per le quali gli emolumenti in questione sono stati percepiti determinandone la media così da escludere contaminazioni con trattamenti riservati ad altre giornate, mentre quanto proposto dall'appellata si risolve, anche in questo caso, nel tentativo di ridurre l'incidenza negativa del mancato riconoscimento nei giorni di ferie degli emolumenti in discussione.
ii) al numero di giorni di ferie coperto dalla garanzia della direttiva, che l'appellata vorrebbe limitare a giorni 20 e non ai giorni 28 previsti contrattualmente.
Premesso che l'articolazione della settimana lavorativa dal lunedì al venerdi non pare essere obbligatoria per tutti, e che essa nemmeno garantirebbe la retribuzione delle quattro settimane in modo uniforme, dal momento che le giornate di riposo non essendo considerate
“ferie”, non sono compensate come devono essere compensate invece le ferie, occorre rilevare che nella direttiva 2003/88 non si prevede affatto che le 4 settimane debbano intendersi come 4 settimane “di calendario”, mentre nella stessa decisione di Cass. n. 20216/2022, nel punto 30, si rinviene un riferimento utile a far concludere nel senso che le quattro settimane debbano corrispondere ad un numero di giorni pari a 28.
Infine non è chiaro negli scritti della società l'utilizzo di “settimana di calendario” atteso che per il sistema ISO 8601 la settimana del calendario dura 7 giorni e inizia di lunedì, sicché quattro settimane rispondono a 28 giorni di calendario, come anche indicato dal Ministero nella circolare n. 8 del 3/3/2005 con riguardo alla Controparte_5 previsione di cui all'art. 10 d.lgs n. 66/2003, nonché della giurisprudenza di legittimità citata anche dal primo giudice (Cass. n. 20216/2022); la garanzia della direttiva opera entro l'indicato tetto massimo, sicché solo le giornate ulteriori, che non vengono in rilievo nel caso in esame, si sottraggono alle previsioni della stessa per come interpretate dalla CGUE.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà essere dichiarata la nullità, per contrasto alle disposizioni imperative dianzi richiamate, delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati.
Dovrà conseguentemente accertarsi e dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie
Le somme dovute ai lavoratori possono essere quantificate, sulla base dei criteri indicati nel ricorso di primo grado riducendo a tale scopo a 28, limitatamente agli anni in cui sono stati indicati in numero superiore, i giorni di ferie fruiti, in complessivi € 7.779,51 per CP_ l'appellante , € 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , Parte_6 Pt_1 Pt_8
€ 5.539,98 per e € 9.551,13 per come da conteggi alternativi depositati Pt_4 Parte_7 dagli appellanti in adempimento all'ordinanza emessa dalla Corte all'esito dell'udienza del 6/3/2025, conteggi da ritenersi correttamente formulati e avverso i quali la società appellata non ha formulato, sotto il profilo contabile, rilievi critici.
Per tali importi, maggiorati di interessi e rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c., dovrà quindi essere emessa, in riforma della gravata sentenza, sentenza di condanna a carico della società appellata.
Non può a tale proposito trovare accoglimento, si osserva, l'eccezione di prescrizione sollevata dalla società e reiterata anche nella presente fase di impugnazione. CP_1
Anche sul punto soccorrono i citati precedenti di legittimità, nei quali, disattendendo le diverse argomentazioni della società, viene costantemente ribadito che “in ordine alla questione della decorrenza della prescrizione dei crediti maturati nel corso del rapporto di lavoro, che, per effetto delle modifiche apportate dalla legge n. 92/2012 e poi dal d.lgs. n. 23/2015, nel rapporto di lavoro a tempo indeterminato è venuto meno uno dei presupposti di predeterminazione certa delle fattispecie di risoluzione e di una loro tutela adeguata;
conseguentemente, per tutti quei diritti che, come nella specie, non sono prescritti al momento di entrata in vigore della legge n. 92/2012, il termine di prescrizione decorre, a norma del combinato disposto degli artt. 2948, n. 4, e 2935 c.c., dalla cessazione del rapporto di lavoro (Cass. n. 26246/2022). Il Collegio intende dare continuità ai principi espressi con la sentenza n. 26246/2022, confermati in numerosi provvedimenti successivi (v., tra le molte, Cass. n. 4321/2023, n. 4186/2023, n. 29831/2022, n. 30957/2022, n. 30958/2022); il principio è stato affermato a seguito della ricostruzione del quadro normativo sviluppatosi con l'entrata in vigore della legge n. 92/2012 e del d. lgs n. 23/2015 e del rilievo che, in ragione delle predette riforme, l'individuazione del regime di stabilità sopravviene solo a seguito di una qualificazione definitiva del rapporto per attribuzione del giudice, e, quindi, solo all'esito di un accertamento in giudizio, ex post;
invero, la varietà delle ipotesi di tutela contemplate nel rinnovato art. 18 legge n. 300/1970 e la concreta possibilità che le stesse non necessariamente garantiscano il ripristino del rapporto di lavoro in caso di illegittimo recesso, evidenzia come il regime di stabilità del rapporto, in precedenza assicurato, sia venuto meno nella sua integralità; a tale evidente rinnovata situazione deve quindi conseguire che la prescrizione dei crediti del lavoratore decorre, in assenza di un regime di stabilità reale, dalla cessazione del rapporto di lavoro e rimane sospesa in costanza dello stesso”.
L'eccezione dovrà pertanto essere respinta atteso che la prescrizione colpisce le sole pretese creditorie anteriori al quinquennio anteriore al 18/7/2012 che però non rilevano nella specie, avendo gli appellanti limitato espressamente, le loro rivendicazioni retributive, con la domanda principale al 18/07/2007.
Alla stregua delle considerazioni che precedono dovrà quindi: - dichiararsi la nullità delle clausole contenute: nell'art. 31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove esclude l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- accertarsi e dichiararsi il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo di importi € 7.779,51 per l'appellante CP_
, € 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , € 5.539,98 Parte_6 Pt_1 Pt_8 per ed €. 9.551,13 per In tutti i casi oltre interessi legali e Pt_4 Parte_7 rivalutazione monetaria ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo.
La regolamentazione delle spese di lite, liquidate come in dispositivo, segue la soccombenza.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, statuendo sull'appello, in riforma della gravata sentenza:
- dichiara la nullità delle clausole contenute: nell'art.31.5 del Contratto Aziendale FS 2012 e 2016, nella parte in cui limitano l'indennità di utilizzazione professionale giornaliera da corrispondere nelle giornate di ferie al solo importo fisso di € 12,80; nell'art. 77, punto 2.4, del CCNL Mobilità, Area Attività Ferroviarie, 2012 e 2016 laddove escludono l'indennità per assenza dalla residenza dal calcolo della retribuzione spettante per i periodi di ferie;
dell'art.30.6 del medesimo CCNL, laddove limita il computo della retribuzione dei giorni di ferie ai soli elementi nello stesso indicati;
- dichiara il diritto degli odierni appellanti a percepire, per ciascun giorno di ferie entro il limite di 28 annue, una retribuzione comprensiva delle voci di retribuzione variabile previste dall'art. 77, punto 2, CCNL Mobilità Area Attività Ferroviarie 2012 e 2016 (“assenza dalla residenza”), e dall'art.31, punto 4, tabella B, e punto 5, dei Contratti Aziendali FS 2012 e 2016 (“indennità di utilizzazione professionale”), calcolate sulla media dei compensi percepiti nei dodici mesi dell'anno antecedente alla fruizione delle ferie con condanna della società appellata a pagare a tale titolo di importi € 7.779,51 per l'appellante , € Parte_6 CP_ 5.838,64 per € 6.373,45 per , € 8.631,42 per , € 5.539,98 per Pt_1 Pt_8 Pt_4 ed €. 9.551,13 per In tutti i casi oltre interessi legali e rivalutazione monetaria Parte_7 ex art. 429 c.p.c. dalla maturazione al soddisfo. Condanna la società appellata al pagamento delle spese di lite che liquida quanto al primo grado € 7.377 e quanto al presente grado di giudizio in € 6.946. In entrambi i casi oltre spese forfettarie nella misura del 15%, Iva e Cpa come per legge. Spese da distrarsi ex art. 93 c.p.c.
Roma, 17.7.2025
IL CONSIGLIERE ESTENSORE LA PRESIDENTE
dott. Vincenzo Selmi d.ssa Vittoria Di Sario