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Ordinanza 7 giugno 2025
Ordinanza 7 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, ordinanza 07/06/2025 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | |
| Data del deposito : | 7 giugno 2025 |
Testo completo
n. 679/2025 R.G.
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati,
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere nel procedimento di reclamo ex art. 473 bis 24 cpc recante n. 679/2025 R.G. promosso da , con l'avv.to Clarissa Fedrigoni, Parte_1 contro con l'avv.to Elisabetta Cassaro, nonché con l'intervento CP_1
del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva conseguente al provvedimento presidenziale di data 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
NZ
, nato il [...], con ricorso Parte_1
depositato in data 11 aprile 2025 e notificato a controparte nato il CP_1
7 agosto 1981, ha interposto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc di data 1 aprile 2025 del Tribunale di Venezia, emessa nel corso del giudizio da quest'ultimo onde ottenere lo scioglimento del matrimonio, contratto il 21 Per_ settembre 2019 e da cui è nata in data [...] la figlia , essendosi i coniugi separati consensualmente alle condizioni omologate il 3 marzo 2022.
In particolare, salvi diversi accordi in considerazione degli impegni dei
Per_ genitori e della minore, i coniugi prevedevano in detta sede che la figlia affidata ad entrambi i genitori, fosse collocata prevalentemente presso la madre, con permanenza e visita presso l'odierno reclamato a fine settimana alternati
1 dalle ore 19,30 del venerdì fino alla ore 21,30 della domenica ed un pomeriggi a settima fin alle ore 21,00, oltre che durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, secondo quanto dettagliato negli accordi di separazione. Quanto al contributo al mantenimento della minore, in dette condizioni di separazione consensuale era previsto che versasse alla controparte la somma CP_1 mensile di euro 300,00.=, oltre all'importo di euro 200,00.= da versarsi nei mesi di ottobre e marzo di ogni anno per le spese di vestiario.
Con il proprio ricorso per divorzio, faceva presente che la CP_1
disciplina relativa alla permanenza della figlia presso la madre era divenuta inattuale, posto che la moglie aveva iniziato la convivenza con altro compagno presso la cui residenza si era trasferita e da cui aveva avuto altro figlio, tanto che la minore aveva manifestato il desidero di vivere con il padre ed opponendo resistenze al momento del suo rientro dalla madre;
evidenziava che controparte aveva anche ingiustificatamente interrotto i suoi rapporti con il nonno materno e le sue sorelle, privando la minore di dette figure parentali a cui era legata;
affermava di essere il genitore più idoneo ad occuparsi della figlia, avendo anche cambiato orario di lavoro ed assicurando egli la presenza delle figure parentali vicarianti. Così, chiedeva, oltre all'assegnazione della CP_1
casa familiare, come detto lasciata dalla controparte, che la figlia minorenne Per_ fosse collocata prevalentemente presso di sé, ovvero che la permanenza di presso l'uno e l'altro dei genitori fosse paritetica, ovvero che fosse quantomeno aumentata la permanenza paterna rispetto quanto concordato in sede di separazione.
Rilevata la contrarietà di ad ampliare la Parte_1
Per_ permanenza di presso il padre, così come indicato nella costituzione in giudizio della convenuta, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 25 giugno
2024, esclusa la necessità di disporre consulenza tecnica sulla capacità genitoriali delle parti, nonché esclusa la percorribilità della mediazione
Per_ familiare, disponeva un ampliamento della permanenza di presso il padre, prevedendo che la minore stesse presso il medesimo nei giorni di martedì e giovedì dalla ore 19,00 fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui la minore doveva rimanere nei week and presso la
2 madre a cui era revocata l'assegnazione della casa familiare, atteso che non vi dimorava più stabilmente, avendo ella costituito un Parte_1 nuovo nucleo. Nel contempo, con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, il Per_ Tribunale riduceva il contributo da versarsi per il mantenimento di da parte di ad euro 200,00. dando atto delle sue peggiorate CP_1 CP_2
condizioni economiche, avendo egli subito una riduzione di stipendio da parte del suo nuovo datore di lavoro.
Peraltro, con successiva ordinanza emessa in data 17 luglio 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 23 cpc su istanza del medesimo il Tribunale di CP_1
Per_ Venezia, evidenziando che la presenza di presso la madre non fosse gradita al suo nuovo compagno, disponeva la permanenza prevalente della minore presso il padre, regolando le visite materne;
assegnava la casa familiare all'odierno reclamato, esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento della figlia;
disponeva l'onere di ciascun genitore di sostenere per il 50 % Per_ ciascuno le spese straordinarie di incaricava i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare, dovendo relazionare sulle condizioni psicofisiche della minore e sui rapporti della stessa con entrambi i genitori.
A seguito di reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 da ultimo menzionata, l'intestata Corte, con ordinanza del 7 ottobre 2024, provvedeva a modificare in parte quanto statuito dal Tribunale, ferma la
Per_ collocazione prevalente di presso il padre. In particolare, si disponeva che la minore stesse con la madre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto nella settimana del week and di pertinenza paterna.
Essendo stata depositata, nel frattempo, la relazione dei servizi sociali, il
Tribunale di Venezia fissava udienza del 30 gennaio 2025 in cui
[...]
rappresentava la persistente conflittualità tra i genitori, Parte_2
Per_ condividendo il suggerimento dato dai servizi di far intraprendere a un percorso di sostegno psicologico;
insisteva affinché fosse disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti o comunque una indagine da parte dei servizi circa il migliore collocamento della minore;
affermava la sua disponibilità ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità; chiedeva un ampliamento
3 dei tempi di permanenza della figlia presso di sé. A sua volta, si CP_1 dichiarava disponibile al sostengo alla genitorialità e di essere d'accordo di far Per_ intraprendere a un percorso di sostegno psicologico, rappresentando che il regime di permanenza della minore fosse adeguato, pur affermando di essere disponibile all'ampliamento richiesto da controparte, potendosi comprendere anche il pernotto della domenica nei fine settimana di pertinenza materna. Di converso, l'odierno reclamato si opponeva alla richiesta CTU.
Con l'ennesima ordinanza di data 1 aprile 2025 ed oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale di Venezia ha mantenuto ferma la collocazione prevalente della minore presso il padre;
ha dato atto della disponibilità di ad CP_1
Per_ ampliare la permanenza di presso la madre;
ha, quindi, disposto che la minore rimanga presso quest'ultima, a fine settimana alternati, dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola,
e un pomeriggio a settimana, preferibilmente nei giorni di mercoledì o giovedì, dal termine dell'orario scolastico, con pernottamento presso la residenza materna, con accompagnamento a scuola. Inoltre, il Tribunale, considerata la Per_ relazione dei servizi sociali, rappresentante la difficoltà di nel destreggiarsi nel conflitto dei genitori da cui avrebbe origine il suo stato emotivo di ansia e rabbia riguardo al presente, ha demandato ai servizi l'intervento di supporto per la minore mediante l'attuazione, in accordo con i genitori, di percorso di sostegno psicologico;
ha disposto parimenti che i servizi propongano alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, anche la fine di superare la loro conflittualità.
*****
Come detto, ha interposto reclamo Parte_3 avverso l'ordinanza richiamata chiedendone la revoca, dovendosi immediatamente riequilibrare i tempi di permanenza della minore presso Per_ entrambi i genitori, con ampliamento della permanenza di presso la reclamante, previa indagine, a mezzo CTU ovvero a mezzo servizi sociali, circa la migliore collocazione della figlia.
4 In particolare, la reclamante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sua reiterata richiesta di consulenza tecnica dell'ufficio ovvero di indagine a mezzo servizi sociali;
avrebbe omesso di motivare circa l'allegazione secondo cui, pur essendo la minore collocata prevalentemente presso il padre, sarebbe accudita dal nonno e dalla zia materni i quali avrebbero interrotto volontariamente da anni i rapporti con la madre;
non avrebbe in alcun Per_ modo considerato la pregressa stabile convivenza di con la madre fin dall'epoca della separazione, né la presenza del fratello nato dalla nuova relazione, importante nello sviluppo emotivo della figlia. Nel merito, la reclamante ha lamentato che, senza alcuna approfondimento istruttorio, pur come detto richiesto, il regime di permanenza della minore presso i genitori sarebbe stato radicalmente modificato, in contrasto con l'assetto sino ad allora Per_ vigente che vedeva collocata prevalentemente presso la madre fin dall'epoca della separazione. ha poi affermato che i nonni e Parte_1
la zia, avendo interrotto ogni rapporto con lei, pur essendone familiari, impedirebbero ogni contatto con la minore nei periodi in cui la stessa si troverebbe presso di loro, in quanto sostanzialmente delegati a prendersi cura della nipote, considerata l'indisponibilità di fatto paterna, indisponibilità al dialogo manifestatasi anche con l'ostacolo frapposto alle visite materne.
*****
Intervenuto il Procuratore Generale a cui gli atti del reclamo sono stati trasmessi, si è difeso chiedendo il rigetto del ricorso e, in via CP_1
preliminare, la declaratoria di sua inammissibilità, non avendo il provvedimento impugnato sospeso o introdotto limitazioni alla responsabilità genitoriale e neppure avendo introdotto sostanziali modifiche all'affidamento o collocazione della minore presso l'uno o l'altro dei genitori. Nel merito, il reclamato, negata la veridicità delle asserzioni di controparte, ha evidenziato come, in realtà,
l'ordinanza reclamata, avrebbe accolto le richiese delle parti, come condivise all'udienza ed ivi formalizzate.
5 *****
L'art. 473 bis 24 cpc, anche nella formulazione introdotta con il D.Lgs. n.
164/2024, prevede che è ammesso reclamo, con ricorso alla Corte d'Appello, avverso ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, nonché avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa ove questi ultimi “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”, nonché ove “prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”, ovvero ancora ove
“dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”. In sostanza se il reclamo avverso i provvedimenti emessi all'esito della comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, è possibile senza limitazioni di sorta, il reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa è ammissibile solo in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori. Così, la ratio di fondo della norma appare chiara, ammettendosi il controllo del Giudice superiore quando si ha a che fare con una decisione che possiede un elevato impatto sul rapporto tra genitori e figli.
Nel caso che occupa, l'ordinanza reclamata è stata adottata in corso di causa come provvedimento temporaneo, sicché la sua reclamabilità sconta la necessità che con essa si sia sospesa la responsabilità genitoriale ovvero siano state introdotte sostanziali limitazioni a detta responsabilità o ancora si siano previste sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori,
o infine si sia disposto l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Escluso che con l'ordinanza in discussione si sia deciso alcunché in tema Per_ di limitazioni alla responsabilità genitoriale o sull'affidamento di ad entrambi i genitori, affidamento condiviso che è rimasto tale, si evidenza che il
Tribunale ha semplicemente provveduto ad ampliare in parte la permanenza della minore presso la madre. È da dire, infatti, che già con l'ordinanza del 17 luglio 2024, emessa ai sensi dell'art. 473 bis 23 cpc su istanza dell'odierno reclamato, il Tribunale disponeva la collocazione della minore presso il padre,
6 regolando le visite materne in modo piuttosto limitato nei soli giorni di giovedì
e sabato, senza pernottamenti, così modificando quanto originariamente previsto con l'ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 cpc con cui la collocazione di Per_ era stata disposta in via prevalente presso la madre, con correlativo regime di visita paterno. Ebbene, l'ordinanza che effettivamente ha introdotto la sostanziale modifica della collocazione della minore è stata correttamente ed ammissibilmente reclamata da e, all'esito del reclamo, Parte_1
l'intestata Corte, pur dando atto che il provvedimento reclamato era stato adottato in violazione del contraddittorio, ha ritenuto nel merito di non disporre Per_ il ripristino della collocazione prevalente di presso la madre, disponendo che la stessa dovesse rimanere collocata presso il padre, al fine di tutelare l'equilibrio emotivo della minore, posto che revocare la sua attuale collocazione avrebbe significato sottoporre la stessa ad un nuovo cambiamento repentino di quotidianità con il rischio di effetti destabilizzanti tali da dare luogo a manifestazioni disfunzionali della bambina. Nel contempo, la Corte ha in parte
Per_ modificato il provvedimento reclamato, ampliando la permanenza di presso la madre, disponendo che la minore dovesse stare con quest'ultima a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera ad ore 21,00, oltre un pomeriggio infrasettimanale, alla fine dell'orario scolastico, preferibilmente di mercoledì o giovedì, e con pernotto nella settimana del week and di pertinenza paterna.
Ora, con l'ordinanza emessa all'esito del deposito della relazione dei servizi sociali e che è oggetto del presente reclamo di , il Parte_1
Tribunale non ha affatto introdotto una “sostanziale” modifica dell'affidamento e della collocazione della minore, avendo semplicemente aumentato la
Per_ permanenza di presso la madre nei fine settimana di pertinenza, prevedendo anche il pernottamento domenicale, e rimanendo la minore presso la madre fino al lunedì mattina, nonché prevedendo il pernottamento anche nel giorno infrasettimanale fino al mattino successivo. Così, non può dirsi che tale decisione abbia determinato una sostanziale e significativa modificazione del regime in essere, come disciplinato dalla intestata Corte con provvedimento del
7 ottobre 2024, modificazione che legittimi l'impugnazione della reclamante.
7 In definitiva, il reclamo deve reputarsi inammissibile, regolandosi di conseguenza le spese di lite secondo soccombenza, nonché dovendosi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
condanna la reclamante a pagare in favore del reclamato le spese CP_1
del grado che si liquidano in euro 1.500,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
8
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
Terza Sezione Civile
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei magistrati,
Dott. Massimo Coltro Presidente
Dott. Luca Boccuni Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella Marzocca Consigliere nel procedimento di reclamo ex art. 473 bis 24 cpc recante n. 679/2025 R.G. promosso da , con l'avv.to Clarissa Fedrigoni, Parte_1 contro con l'avv.to Elisabetta Cassaro, nonché con l'intervento CP_1
del Procuratore Generale presso la Corte d'Appello, sciogliendo la riserva conseguente al provvedimento presidenziale di data 16 aprile 2025, ha emesso la seguente
NZ
, nato il [...], con ricorso Parte_1
depositato in data 11 aprile 2025 e notificato a controparte nato il CP_1
7 agosto 1981, ha interposto reclamo avverso l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc di data 1 aprile 2025 del Tribunale di Venezia, emessa nel corso del giudizio da quest'ultimo onde ottenere lo scioglimento del matrimonio, contratto il 21 Per_ settembre 2019 e da cui è nata in data [...] la figlia , essendosi i coniugi separati consensualmente alle condizioni omologate il 3 marzo 2022.
In particolare, salvi diversi accordi in considerazione degli impegni dei
Per_ genitori e della minore, i coniugi prevedevano in detta sede che la figlia affidata ad entrambi i genitori, fosse collocata prevalentemente presso la madre, con permanenza e visita presso l'odierno reclamato a fine settimana alternati
1 dalle ore 19,30 del venerdì fino alla ore 21,30 della domenica ed un pomeriggi a settima fin alle ore 21,00, oltre che durante le vacanze estive, natalizie e pasquali, secondo quanto dettagliato negli accordi di separazione. Quanto al contributo al mantenimento della minore, in dette condizioni di separazione consensuale era previsto che versasse alla controparte la somma CP_1 mensile di euro 300,00.=, oltre all'importo di euro 200,00.= da versarsi nei mesi di ottobre e marzo di ogni anno per le spese di vestiario.
Con il proprio ricorso per divorzio, faceva presente che la CP_1
disciplina relativa alla permanenza della figlia presso la madre era divenuta inattuale, posto che la moglie aveva iniziato la convivenza con altro compagno presso la cui residenza si era trasferita e da cui aveva avuto altro figlio, tanto che la minore aveva manifestato il desidero di vivere con il padre ed opponendo resistenze al momento del suo rientro dalla madre;
evidenziava che controparte aveva anche ingiustificatamente interrotto i suoi rapporti con il nonno materno e le sue sorelle, privando la minore di dette figure parentali a cui era legata;
affermava di essere il genitore più idoneo ad occuparsi della figlia, avendo anche cambiato orario di lavoro ed assicurando egli la presenza delle figure parentali vicarianti. Così, chiedeva, oltre all'assegnazione della CP_1
casa familiare, come detto lasciata dalla controparte, che la figlia minorenne Per_ fosse collocata prevalentemente presso di sé, ovvero che la permanenza di presso l'uno e l'altro dei genitori fosse paritetica, ovvero che fosse quantomeno aumentata la permanenza paterna rispetto quanto concordato in sede di separazione.
Rilevata la contrarietà di ad ampliare la Parte_1
Per_ permanenza di presso il padre, così come indicato nella costituzione in giudizio della convenuta, il Tribunale di Venezia, con ordinanza del 25 giugno
2024, esclusa la necessità di disporre consulenza tecnica sulla capacità genitoriali delle parti, nonché esclusa la percorribilità della mediazione
Per_ familiare, disponeva un ampliamento della permanenza di presso il padre, prevedendo che la minore stesse presso il medesimo nei giorni di martedì e giovedì dalla ore 19,00 fino alla mattina seguente, con accompagnamento a scuola, nelle settimane in cui la minore doveva rimanere nei week and presso la
2 madre a cui era revocata l'assegnazione della casa familiare, atteso che non vi dimorava più stabilmente, avendo ella costituito un Parte_1 nuovo nucleo. Nel contempo, con l'ordinanza ex art. 473 bis 22 cpc, il Per_ Tribunale riduceva il contributo da versarsi per il mantenimento di da parte di ad euro 200,00. dando atto delle sue peggiorate CP_1 CP_2
condizioni economiche, avendo egli subito una riduzione di stipendio da parte del suo nuovo datore di lavoro.
Peraltro, con successiva ordinanza emessa in data 17 luglio 2024 ai sensi dell'art. 473 bis 23 cpc su istanza del medesimo il Tribunale di CP_1
Per_ Venezia, evidenziando che la presenza di presso la madre non fosse gradita al suo nuovo compagno, disponeva la permanenza prevalente della minore presso il padre, regolando le visite materne;
assegnava la casa familiare all'odierno reclamato, esonerato dal pagamento del contributo al mantenimento della figlia;
disponeva l'onere di ciascun genitore di sostenere per il 50 % Per_ ciascuno le spese straordinarie di incaricava i servizi sociali di prendere in carico il nucleo familiare, dovendo relazionare sulle condizioni psicofisiche della minore e sui rapporti della stessa con entrambi i genitori.
A seguito di reclamo proposto da avverso l'ordinanza Parte_1 da ultimo menzionata, l'intestata Corte, con ordinanza del 7 ottobre 2024, provvedeva a modificare in parte quanto statuito dal Tribunale, ferma la
Per_ collocazione prevalente di presso il padre. In particolare, si disponeva che la minore stesse con la madre a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera, oltre un pomeriggio infrasettimanale con pernotto nella settimana del week and di pertinenza paterna.
Essendo stata depositata, nel frattempo, la relazione dei servizi sociali, il
Tribunale di Venezia fissava udienza del 30 gennaio 2025 in cui
[...]
rappresentava la persistente conflittualità tra i genitori, Parte_2
Per_ condividendo il suggerimento dato dai servizi di far intraprendere a un percorso di sostegno psicologico;
insisteva affinché fosse disposta CTU sulla capacità genitoriale delle parti o comunque una indagine da parte dei servizi circa il migliore collocamento della minore;
affermava la sua disponibilità ad intraprendere percorso di sostegno alla genitorialità; chiedeva un ampliamento
3 dei tempi di permanenza della figlia presso di sé. A sua volta, si CP_1 dichiarava disponibile al sostengo alla genitorialità e di essere d'accordo di far Per_ intraprendere a un percorso di sostegno psicologico, rappresentando che il regime di permanenza della minore fosse adeguato, pur affermando di essere disponibile all'ampliamento richiesto da controparte, potendosi comprendere anche il pernotto della domenica nei fine settimana di pertinenza materna. Di converso, l'odierno reclamato si opponeva alla richiesta CTU.
Con l'ennesima ordinanza di data 1 aprile 2025 ed oggetto dell'odierno reclamo, il Tribunale di Venezia ha mantenuto ferma la collocazione prevalente della minore presso il padre;
ha dato atto della disponibilità di ad CP_1
Per_ ampliare la permanenza di presso la madre;
ha, quindi, disposto che la minore rimanga presso quest'ultima, a fine settimana alternati, dal venerdì dal termine dell'orario scolastico al lunedì mattina, con accompagnamento a scuola,
e un pomeriggio a settimana, preferibilmente nei giorni di mercoledì o giovedì, dal termine dell'orario scolastico, con pernottamento presso la residenza materna, con accompagnamento a scuola. Inoltre, il Tribunale, considerata la Per_ relazione dei servizi sociali, rappresentante la difficoltà di nel destreggiarsi nel conflitto dei genitori da cui avrebbe origine il suo stato emotivo di ansia e rabbia riguardo al presente, ha demandato ai servizi l'intervento di supporto per la minore mediante l'attuazione, in accordo con i genitori, di percorso di sostegno psicologico;
ha disposto parimenti che i servizi propongano alle parti un percorso di sostegno alla genitorialità, anche la fine di superare la loro conflittualità.
*****
Come detto, ha interposto reclamo Parte_3 avverso l'ordinanza richiamata chiedendone la revoca, dovendosi immediatamente riequilibrare i tempi di permanenza della minore presso Per_ entrambi i genitori, con ampliamento della permanenza di presso la reclamante, previa indagine, a mezzo CTU ovvero a mezzo servizi sociali, circa la migliore collocazione della figlia.
4 In particolare, la reclamante ha lamentato che il Tribunale avrebbe omesso di motivare circa la sua reiterata richiesta di consulenza tecnica dell'ufficio ovvero di indagine a mezzo servizi sociali;
avrebbe omesso di motivare circa l'allegazione secondo cui, pur essendo la minore collocata prevalentemente presso il padre, sarebbe accudita dal nonno e dalla zia materni i quali avrebbero interrotto volontariamente da anni i rapporti con la madre;
non avrebbe in alcun Per_ modo considerato la pregressa stabile convivenza di con la madre fin dall'epoca della separazione, né la presenza del fratello nato dalla nuova relazione, importante nello sviluppo emotivo della figlia. Nel merito, la reclamante ha lamentato che, senza alcuna approfondimento istruttorio, pur come detto richiesto, il regime di permanenza della minore presso i genitori sarebbe stato radicalmente modificato, in contrasto con l'assetto sino ad allora Per_ vigente che vedeva collocata prevalentemente presso la madre fin dall'epoca della separazione. ha poi affermato che i nonni e Parte_1
la zia, avendo interrotto ogni rapporto con lei, pur essendone familiari, impedirebbero ogni contatto con la minore nei periodi in cui la stessa si troverebbe presso di loro, in quanto sostanzialmente delegati a prendersi cura della nipote, considerata l'indisponibilità di fatto paterna, indisponibilità al dialogo manifestatasi anche con l'ostacolo frapposto alle visite materne.
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Intervenuto il Procuratore Generale a cui gli atti del reclamo sono stati trasmessi, si è difeso chiedendo il rigetto del ricorso e, in via CP_1
preliminare, la declaratoria di sua inammissibilità, non avendo il provvedimento impugnato sospeso o introdotto limitazioni alla responsabilità genitoriale e neppure avendo introdotto sostanziali modifiche all'affidamento o collocazione della minore presso l'uno o l'altro dei genitori. Nel merito, il reclamato, negata la veridicità delle asserzioni di controparte, ha evidenziato come, in realtà,
l'ordinanza reclamata, avrebbe accolto le richiese delle parti, come condivise all'udienza ed ivi formalizzate.
5 *****
L'art. 473 bis 24 cpc, anche nella formulazione introdotta con il D.Lgs. n.
164/2024, prevede che è ammesso reclamo, con ricorso alla Corte d'Appello, avverso ai provvedimenti provvisori ed urgenti emessi dal Tribunale ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, nonché avverso i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa ove questi ultimi “sospendono o introducono sostanziali limitazioni alla responsabilità genitoriale”, nonché ove “prevedono sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori”, ovvero ancora ove
“dispongono l'affidamento a soggetti diversi dai genitori”. In sostanza se il reclamo avverso i provvedimenti emessi all'esito della comparizione delle parti ai sensi dell'art. 473 bis 22 cpc, è possibile senza limitazioni di sorta, il reclamo contro i provvedimenti temporanei emessi in corso di causa è ammissibile solo in presenza di decisioni che si occupano di disciplinare la responsabilità genitoriale e solo quando tali decisioni determinano una particolare incisione sui diritti dei figli minori e dei genitori. Così, la ratio di fondo della norma appare chiara, ammettendosi il controllo del Giudice superiore quando si ha a che fare con una decisione che possiede un elevato impatto sul rapporto tra genitori e figli.
Nel caso che occupa, l'ordinanza reclamata è stata adottata in corso di causa come provvedimento temporaneo, sicché la sua reclamabilità sconta la necessità che con essa si sia sospesa la responsabilità genitoriale ovvero siano state introdotte sostanziali limitazioni a detta responsabilità o ancora si siano previste sostanziali modifiche dell'affidamento e della collocazione dei minori,
o infine si sia disposto l'affidamento a soggetti diversi dai genitori.
Escluso che con l'ordinanza in discussione si sia deciso alcunché in tema Per_ di limitazioni alla responsabilità genitoriale o sull'affidamento di ad entrambi i genitori, affidamento condiviso che è rimasto tale, si evidenza che il
Tribunale ha semplicemente provveduto ad ampliare in parte la permanenza della minore presso la madre. È da dire, infatti, che già con l'ordinanza del 17 luglio 2024, emessa ai sensi dell'art. 473 bis 23 cpc su istanza dell'odierno reclamato, il Tribunale disponeva la collocazione della minore presso il padre,
6 regolando le visite materne in modo piuttosto limitato nei soli giorni di giovedì
e sabato, senza pernottamenti, così modificando quanto originariamente previsto con l'ordinanza emessa ex art. 473 bis 22 cpc con cui la collocazione di Per_ era stata disposta in via prevalente presso la madre, con correlativo regime di visita paterno. Ebbene, l'ordinanza che effettivamente ha introdotto la sostanziale modifica della collocazione della minore è stata correttamente ed ammissibilmente reclamata da e, all'esito del reclamo, Parte_1
l'intestata Corte, pur dando atto che il provvedimento reclamato era stato adottato in violazione del contraddittorio, ha ritenuto nel merito di non disporre Per_ il ripristino della collocazione prevalente di presso la madre, disponendo che la stessa dovesse rimanere collocata presso il padre, al fine di tutelare l'equilibrio emotivo della minore, posto che revocare la sua attuale collocazione avrebbe significato sottoporre la stessa ad un nuovo cambiamento repentino di quotidianità con il rischio di effetti destabilizzanti tali da dare luogo a manifestazioni disfunzionali della bambina. Nel contempo, la Corte ha in parte
Per_ modificato il provvedimento reclamato, ampliando la permanenza di presso la madre, disponendo che la minore dovesse stare con quest'ultima a fine settimana alternati da venerdì pomeriggio alla domenica sera ad ore 21,00, oltre un pomeriggio infrasettimanale, alla fine dell'orario scolastico, preferibilmente di mercoledì o giovedì, e con pernotto nella settimana del week and di pertinenza paterna.
Ora, con l'ordinanza emessa all'esito del deposito della relazione dei servizi sociali e che è oggetto del presente reclamo di , il Parte_1
Tribunale non ha affatto introdotto una “sostanziale” modifica dell'affidamento e della collocazione della minore, avendo semplicemente aumentato la
Per_ permanenza di presso la madre nei fine settimana di pertinenza, prevedendo anche il pernottamento domenicale, e rimanendo la minore presso la madre fino al lunedì mattina, nonché prevedendo il pernottamento anche nel giorno infrasettimanale fino al mattino successivo. Così, non può dirsi che tale decisione abbia determinato una sostanziale e significativa modificazione del regime in essere, come disciplinato dalla intestata Corte con provvedimento del
7 ottobre 2024, modificazione che legittimi l'impugnazione della reclamante.
7 In definitiva, il reclamo deve reputarsi inammissibile, regolandosi di conseguenza le spese di lite secondo soccombenza, nonché dovendosi dare atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater
D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n. 228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
P.Q.M.
dichiara inammissibile il reclamo proposto da;
Parte_1
condanna la reclamante a pagare in favore del reclamato le spese CP_1
del grado che si liquidano in euro 1.500,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario delle spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta la reclamante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per legge.
Si comunichi.
Così deciso in Venezia, nella Camera di Consiglio di data 6 giugno 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
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