Sentenza 14 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 14/02/2025, n. 1576 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 1576 |
| Data del deposito : | 14 febbraio 2025 |
Testo completo
N. 6325/2022 R.Gen.Aff.Cont.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI NAPOLI
SEZIONE 6^ CIVLE nella persona del Giudice Onorario dott.SA Rita Nissim, ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al numero 6325/2022 del Ruolo Generale Affari contenziosi, avente ad oggetto impugnativa delibera condominiale e vertente
TRA
(C.F. , e Parte_1 C.F._1 Parte_2
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv.
[...] C.F._2
PROCACCINI FRANCESCO
ATTORI
E
CONDOMINIO di PIAZZA V. BELLINI n. 68, NAPOLI (C.F.
), in persona dell'amministratore p.t., con il patrocinio dell'avv. P.IVA_1
SCOTTO DI UCCIO DOLORES
- CONVENUTO
CONCLUSIONI RASSEGNATE DALLE PARTI
Come da note di trattazione scritta che si intendono integralmente richiamate e trascritte.
CONCISA ESPOSIZIONE DELLE RAGIONI DI FATTO E DI
DIRITTO
La presente sentenza non contiene la esposizione dello svolgimento del processo, per effetto della modifica che la L. n. 69/09 ha apportato all'art. 132
c.p.c. che, ai sensi dell'art. 58 L. n. 69/09 cit., si applica anche ai giudizi pendenti alla data di entrata in vigore della riforma (4.7.09).
Con atto di citazione ritualmente notificato, gli attori, condomini del
Condominio convenuto, chiedono, previa sospensione in via cautelare della delibera impugnata, dichiararsi nulla e/o annullarsi la deliberazione di cui ai punti
1) e 2) dell'odg approvata dall'assemblea condominiale del 03.11.2021.
A sostegno della domanda deducevano:
- che sul capo 1) dell'o.d.g. avente ad oggetto “esame e discussione e approvazione del rendiconto condominiale 2020 e del relativo piano di riparto consuntivo 2020” l'assemblea deliberava “i condomini all'unanimità dei presenti con il quorum di 451,28 approva il bilancio consuntivo 2020 e il relativo piano di riparto”
- che sul capo 2) dell'o.d.g. riguardante “esame discussione e approvazione di un fondo caSA per spese legali per costituzione nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale del 3/2/2021 proposta dal condomino e per la riscossione degli oneri Parte_3 condominiali. – approvazione del piano di riparto fondo spese legali” l'assemblea deliberava
“i condomini all'unanimità dei presenti con millesimi 451,88 approvano il piano di riparto relativo al fondo caSA per il giudizio di cui al capo II dell'ordine del giorno";
che tale deliberazione risulta viziata:
A) nella parte in cui sia il rendiconto condominiale ed il relativo riparto consuntivo per il 2020, sia la costituzione del fondo caSA prevedono la partecipazione alle spese della condomina secondo la tabella Parte_2
“A”, mentre in base alle tabelle millesimali redatte dal ctu in sede giudiziale l'unità immobiliare della risulta inserita solo nella tabella B, e tanto in Pt_1 violazione degli artt. 1123 e 1135 c.c.;
B) nella parte in cui il locale T2 di proprietà è stato Parte_1
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erroneamente inserito nella tabella “B”, con conseguente errato incremento della quota millesimale in violazione dell'art. 1123 c.c..;
- che con la delibera impugnata sono stati, quindi, posti nel rendiconto 2020 e relativo riparto a carico di € 98,57 per quota ordinaria tab.B, e a Parte_1 carico di € 110,46 per quota ordinaria tab.A ed € 69,62 per Parte_4 il fondo spese, e che tali importi sono non dovuti.
Si costituiva il Condominio, contestando la domanda ritenendola infondata, ed in particolare rilevando:
- che nel giudizio definito con sentenza resa dal Tribunale di Napoli n. 227/2006, mai impugnata e paSAta in giudicato, il Ctu, nella persona della Dr.SA
, provvedeva a redigere le tabelle millesimali dell'ente di Persona_1 gestione versate in atti;
- che il riparto consuntivo 2020 è stato redatto secondo la tabella millesimale redatte dal Ctu ed applicate da oltre dieci anni, e che il fondo caSA approvato è stato redatto applicando la tabella Generale della Proprietà.
Spiegava, in riconvenzionale, domanda di condanna di al Parte_5 pagamento della quota pari al saldo consuntivo 2020 di € 90,00 nonché al pagamento della quota dovuta per spese legali pari ad € 69,62 per un totale di euro 159,62, nonchè di condanna di al pagamento degli oneri Parte_1 relativi all'anno 2020, sia sull'immobile int. T/2 che sugli altri 7 immobili di cui è proprietario per l'importo complessivo di € 1.112,84 come da riparto consuntivo
2020 allegato alla copia della delibera del 3/11/2021.
La domanda è infondata e quindi va respinta.
Dirimente, ai fini della risoluzione della presente controversia, deve ritenersi la verifica delle tabelle in vigore nello stabile condominiale al momento dell'adozione della delibera impugnata.
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Dall'esame della documentazione in atti emerge:
- che le nuove tabelle millesimali determinate con sentenza n. 227/2006 del
18.9.2006, non impugnata e paSAta in cosa giudicata, pronunciata all'esito del giudizio ex art. 69 disp. att. c.c. di revisione delle precedenti, attribuiscono rispettivamente a nella Tabella A mm. 29.26 per il locale Parte_2 indicato '2/7' e nella Tabella B Scale mm. 25,25 per il medesimo locale indicato
'2/7', e a per quanto rileva in specie, nella Tabella B Scale mm. Parte_1
35,50 per il locale indicato “T/2” (vedi pagg. 13 e 14, supplemento di perizia all.n.3 condominio);
- che il riparto consuntivo 2020 approvato con la delibera impugnata è stato redatto in conformità dei millesimi riportati nelle tabelle vigenti in condominio
(vedi carature indicate in riparto consuntivo 2020 e quelle indicate nel supplemento ctu);
- che la ripartizione del fondo caSA anche approvato con la delibera del
03.11.2021 “per spese legali per costituzione nel giudizio di impugnazione della delibera condominiale del 3/2/2021 proposta dal condomino , al pari di qualsiasi Parte_3 onere condominiale avviene ai sensi dell'art. 1123 c.c. ossia proporzionalmente al valore della proprietà individuale di ciascun condomino, sicchè corretta appare la redazione del riparto consuntivo 2020 approvato che indica la partecipazione di al fondo per le spese legali secondo la Tabella A per mm. Parte_2
29,26.
Non vi è contestazione tra le parti sulla circostanza che le tabelle giudiziali anzi indicate siano valide ed efficaci e che le stesse siano utilizzate per la regolamentazione delle spese condominiali.
Pertanto, attesa la natura costitutiva della sentenza di accoglimento della domanda di revisione delle tabelle millesimali ed essendo pacifico tra le parti che la sentenza n. n. 227/2006 del 18.9.2006 non sia stata appellata, sicchè la steSA è paSAta in giudicato, deve ritenersi che le tabelle millesimali in questione vadano
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utilizzate per la regolamentazione delle spese condominiali con riferimento ai periodi relativi alla loro vigenza, con l'effetto che agli attori andranno addebitate le spese secondo le carature riportate nel riparto consuntivo 2020 e quelle approvate ai capi 1) e 2) dall'assemblea del 03.11.2021 siccome conformi alle tabelle vigenti.
In conclusione, la domanda va respinta ed accolta la domanda riconvenzionale spiegata dal condominio, con conseguente condanna di al Parte_2 pagamento della quota pari al saldo consuntivo 2020 per € 90,00 e della quota per spese legali di € 69,62, per un totale di euro 159,62 nonchè di Pt_1 al pagamento degli oneri relativi all'anno 2020, sia sull'immobile int. T/2
[...] che sugli altri 7 immobili di cui è proprietario (Immobile int. A/T1 euro 277,65;
Immobile int. A/T2 euro 316,27; Immobile A/4/11 euro 57,15; Immobile
A/4/12 euro 81,35; Immobile A/4/13 euro 93,10; Immobile A/4/14 euro
63,16; Immobile A/4/15 euro 138,82; Immobile A/4/16 euro 85,34) per l'importo complessivo di euro 1.112,84 come determinato nel riparto consuntivo
2020 approvato ed allegato alla copia della delibera del 3/11/2021.
Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo sulla base dei criteri medi di cui al DM 147/22
P.Q.M.
Tribunale di Napoli -VI Sezione Civile- definitivamente pronunciando sulla domanda in epigrafe precisata e tra le parti ivi indicate, disattesa ogni diversa istanza, così provvede:
1) rigetta la domanda;
2) accoglie la domanda riconvenzionale e per l'effetto condanna Parte_2 al pagamento in favore del Condominio della somma di € 159,62 e
[...] condanna al pagamento in favore del Condominio della somma Parte_1 di €1.112,84;
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- condanna gli attori al pagamento, in solido, delle spese processuali in favore del
Condominio convenuto, che si liquidano in complessivi € 2.552,00, oltre spese forfettarie 15% sul compenso professionale, IVA e CPA, se dovute, con attribuzione al procuratore dichiaratosi anticipatario.
Napoli, 14 febbraio 2025.
Il GOP
(dott.SA Rita Nissim)
L'originale di questo provvedimento è un documento informatico sottoscritto con firma digitale
(artt. 1, lett. s, 21 e 24 D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82) e depositato telematicamente nel fascicolo informatico ai sensi degli artt. 15 e 35, co. I, D.M. 21 febbraio 2011, n. 44, come modificato dal
D.M. 15 ottobre 2012 n. 209.
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