Sentenza 7 febbraio 2001
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Sul provvedimento
| Citazione : | Cass. civ., sez. IV lav., sentenza 07/02/2001, n. 1765 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte di Cassazione |
| Numero : | 1765 |
| Data del deposito : | 7 febbraio 2001 |
Testo completo
01 76 5 /0 1 Aula B REPUBBLICA ITALIANA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE UFFICIO COPIE IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Richiesta copia studio LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE dal Sig. SOLE 24 ORE per diritti L. 3000 # 27 FEB. 2001 SEZIONE LAVORO IL CANCELLIERE Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati: Presidente R.G. n. 18863/98 e 21463/98 Dott. Marino SANTOJANNI Consigliere Cron. 3683 CANCELLERIA Dott. Alberto SPANO' Consigliere Ud. 8 novembre 2000 Dott. Guido VIDIRI Dott. Guglielmo SIMONESCHI Consigliere Rep. CC066-48 Cons. Rel. Prof. Bruno BALLETTI ha pronunciato la seguente: SENTENZA sul ricorso (r.g.n. 18863/98) proposto da ISPETTORATO ora DIREZIONE - PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, in persona dell'Ispettore Dirigente pro- tempore, rappresentato e difeso dall'Avvocatura Generale dello Stato, presso la cui sede è elettivamente domiciliato ex lege in Roma alla via dei Portoghesi n. 12;
- ricorrente -
contro 4574 NT SC, rappresentato e difeso dall'avv. gre AN De Giorgio, elettivamente domiciliato in Roma alla via Caverni n. 6 presso lo studio dell'avv. Ubaldo Papalia, giusta procura speciale a margine del "controricorso con ricorso incidentale condizionato"; ad one at lufficio press la Cancelleri della Corte di Casserole
- controricorrente -
nonchè sul ricorso (r.g.n. 21463/98) proposto da NT SC, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- ricorrente incidentale -
contro
ISPETTORATO ora DIREZIONE PROVINCIALE DEL LAVORO DI LECCE, rappresentato, difeso ed elettivamente domiciliato come dinanzi indicato;
- intimato in via incidentale e ricorrente principale - avverso la sentenza del RE di Lecce-Sez. Dist. di Nardò n. 141/1997 del 17 giugno/12 novembre 1997 (nel giudizio avente il n. di r.g. 8154/1995). Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza dell'8 novembre 2000 dal relatore prof. Bruno Balletti;
2 Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale dott. Alberto Cinque, che ha concluso"- in via principale - per in via subordinata - per il rigetto del l'inammissibilità del ricorso e - ricorso, assorbito il ricorso incidentale condizionato". SVOLGIMENTO DEL PROCESSO Con ricorso ex art. 22 della legge n. 689/1981 dinanzi al RE di Nardò il sign. AN TA proponeva opposizione avverso l'ordinanza-ingiunzione n. 541/1995 per £. 8.750.000, con la quale il Dirigente dell'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Lecce aveva rilevato a carico del ricorrente specifiche violazioni alle norme in ma- teria di collocamento e, specificamente, per avere assunto sette lavo- ص ح ل ا ratori non tramite la competente sezione circoscrizionale dell'impiego. Nel giudizio di opposizione come dinanzi instaurato il TA deduceva: a) la propria carenza di legittimazione passiva, essendogli stata notificata la ordinanza-ingiunzione non ad esso ricorrente in proprio, ma quale responsabile della soc. PAN PIN FRUTTA>>; b) che la facoltà di assunzione nominativa prevista dal d.l. n. 572/1996 era stata estesa con le stesse modalità ai lavoratori del settore agricolo, sicché, avendo effettuato le comunicazioni all'ufficio provinciale del lavoro il giorno successivo all'assunzione dei lavoratori, non aveva violato alcuna disposizione>>; c) l'assunzione della manodopera era 3 giustificata dalla urgente necessità di evitare danni così come consentito dall'art. 19 della legge n. 264/1949>>. Si costituiva in giudizio l'Ispettorato Provinciale del Lavoro di Lecce chiedendo il rigetto dell'opposizione in quanto integralmente infondata in "fatto” ed in "diritto”. Con sentenza del 17 giugno/12 novembre 1997 l'adito RE accoglieva l'opposizione e, per l'effetto, annullava l'opposta ordinanza-ingiunzione, compensando le spese di causa. Per quanto rileva ai fini del presente giudizio, il RE ha rimarcato che sulla base del d.l. n. 572/1994 - che consente al datore di lavoro di inviare alla "sezione circoscrizionale dell'impiego", entro dieci giorni dall'assunzione, una comunicazione contenente l'indica- zione del nominativo del lavoratore assunto essendo stata, nella - specie, inviata la comunicazione il giorno successivo all'assunzione, la contestazione non doveva essere effettuata e, pertanto, va annullata>>. Per la cassazione di tale sentenza ha proposto ricorso la Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce adducendo a sostegno un unico motivo di annullamento.. Si è costituito in giudizio con controricorso AN TA proponendo "ricorso incidentale condizionato” sostenuto da un unico motivo. 4 MOTIVI DELLA DECISIONE I. Con l'unico motivo l'ente ricorrente - denunziando errata e falsa applicazione del d.l. n. 575/1994, nonchè motivazione erronea, insufficiente e contraddittoria>> addebita al RE di avere - omesso di considerare che i fatti in contestazione oggetto dell'ordinanza si sono verificati il 7 luglio 1994, vigente il d.l. n. 331/1994, in cui la disciplina del collocamento ordinario rimaneva ancora ben distinta dal collocamento agricolo, mentre il primo comma dell'art. 2, relativo alla comunicazione contro dieci giorni, concerneva esclusivamente il collocamento ordinario>>. Con il ricorso incidentale "condizionato" il TA censura la д sentenza impugnata assumendo che nel caso di accoglimento del о ricorso "principale" il RE avrebbe errato nel disattendere - immotivatamente l'eccezione di difetto legittimazione passiva ritualmente proposta e nel non avere posto, a base dell'accoglimento del ricorso in opposizione, la concorrente ragione della legittimità delle assunzioni ex art. 13 del d.l. n. 7/1970 (convertito nella legge n. 83/1970)>>. " Il "ricorso principale" e quello “incidentale condizionato" II debbono essere riuniti ai sensi dell'art. 335 cod. proc. civ. perchè proposti contro la stessa sentenza. 5 Il ricorso "principale" come dinanzi motivato si appalesa infondato. Infatti, come si evince dalla sentenza impugnata (e come, d'altronde, risultava "pacifico" tra le parti), l'infrazione di cui all'ordinanza-ingiunzione de qua è stata contestata dall'ente impositore in data 10 agosto 1994 quando era vigente la normativa ex d.l. n. 494/1994 (di contenuto analogo, sul punto in discussione, a quello ex d.l. n. 572/1994 considerato nella sentenza del RE di Lecce- Nardò). (1) Poichè in base alla cennata normativa veniva estesa in generale ai datori di lavoro del "settore agricolo” la facoltà - consentita ai datori di lavoro del "settore industriale" di inviare alla "sezione circoscrizionale dell'impiego" una comunicazione contenente l'indicazione del nominativo del lavoratore da assumere, nella specie, il TA si è avvalso di siffatta “facoltà-onere" - in luogo della preventiva richiesta di avviamento al lavoro a detta "sezione circoscrizionale” per le assunzioni secondo “richiesta normativa” degli assumendi (il cui mancato adempimento aveva determinato la sanzione amministrativa di cui alla successiva opposizione dell'interessato) - e, pertanto, non era passibile della sanzione irrogatagli con l'ordinanza- ingiunzione n. 541/1995, così come esattamente statuito dal RE di Lecce-Nardò con la sentenza n. 141/1997. ad affermare che 6 GIl ricorreure si limita il fatto siera verificats it 7 luglio 1994 vigente il decress legge 31.5.1994 n'331, il quale si riferische al solo colloca meiro ordinario, ma di tose data you indica nessuna prova. A isulta inarumistirile per difetto di autosufficiens. III . In definitiva, il ricorso "principale" proposto dalla Direzione Provinciale del Lavoro di Lecce deve essere rigettato e, conseguentemente, il “ricorso incidentale condizionato" proposto da AN TA non potrà che essere dichiarato assorbito, con compensazione delle spese del giudizio di cassazione.
P. Q. M.
La Corte riunisce i ricorsi;
rigetta il ricorso principale;
dichiara assorbito il ricorso incidentale;
compensa le spese del giudizio di cassazione. Così deciso, in Roma, il giorno 8 novembre 2000. Il Consigliere estensore Il Presidente Л ючіно Сантороний Rr. Ralik utum IL COLLABORATORE DI CANCELLEMA Depositata in Cancelleria 3 5 - 3 1 3 E E . G - G 1 7 N 8 L L A D E L - 7 FEB. 2001 I S . ' T O D L I A N T E A 1 R I R D E T I 0 O S L oggi, A R S S E G O T A G T A R , N I S P D A , I S E S E O IL COLLABORATORE D I S B L I A E E S M E O L A D I O N T T D P O , DI CANCER 7