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Sentenza 6 ottobre 2025
Sentenza 6 ottobre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 06/10/2025, n. 5619 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 5619 |
| Data del deposito : | 6 ottobre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI ROMA
Quinta Sezione Civile
Composta dai seguenti Magistrati :
Dott.ssa Mariarosaria Budetta Presidente
Dott.ssa Francesca Falla Trella Consigliera rel.
Dott.ssa Anna Maria Teresa Gregori Consigliera
Riunita in Camera di Consiglio ha pronunziato la seguente
SENTENZA
Nella causa civile in grado di appello iscritta al n. R.G. 4677/2019 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2019 trattenuta in decisione all' udienza in trattazione scritta del 3/4/2025
TRA
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Catini Giovanni e Catini Fabio;
Parte_1
- Appellante -
E
, rappresentato e difeso dall'Avv. Marco Profeta e Maio Antonio;
Controparte_1
- Appellato –
OGGETTO: Appello in rinvio a seguito di sentenza n. 15059 /2019 depositata il 5.4.2019 della Corte di Cassazione - Quinta Sezione Penale – nel giudizio iscritto al R.G. 20639/2018 con la quale veniva annullata , agli effetti civili, la sentenza n. 4720/2016 depositata il 7.6.2016 della Corte d'Appello penale di Roma.
CONCLUSIONI : come da note scritte in sostituzione di udienza del 3.4.2025 ai sensi dell' art. 127 ter c.p.c. .
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
1.Con sentenza deliberata in data 07/06/2013, il Tribunale di Roma dichiarava Controparte_1 responsabile dei reati di lesioni pluriaggravate continuate in danno di e di Parte_1 Per_1
(in quanto, dopo aver avuto una discussione con le persone offese all'interno di un locale,
[...] avendole viste salire a bordo di una motocicletta, tentava di colpirli per far perdere loro l'equilibrio e, quindi, postosi all'inseguimento con la sua auto, li tamponava e li faceva cadere cagionando loro malattie guaribili in più di quaranta giorni ed avendo agito per futili motivi) e lo condannava alla pena di giustizia e al risarcimento dei danni in favore della parte civile . Parte_1
2. Investita del gravame dell'imputato, la Corte di appello di Roma, con sentenza deliberata il 16/05/2016, ha assolto l' per non aver commesso il fatto, ritenendo non univoche le prove a CP_1 sostegno dell'accusa e, segnatamente, le individuazioni dell'imputato quale autore dell'aggressione ai danni delle persone offese.
3. Avverso l'indicata sentenza della Corte di appello di Roma ha proposto ricorso per cassazione, agli effetti civili, la parte civile , per l' annullamento ai soli effetti civili per : a) manifesta Parte_1 illogicità della motivazione ex art. 606 co. 1 lett e) c. p. p. con riferimento alla identificazione dell'imputato; b) carenza della motivazione ex art. 606 co. 1 lett e) c. p. p., con riguardo alla diversa valutazione della prova assunta dal giudice di primo grado, in assenza di rinnovazione dell'istruttoria dibattimentale.
La Suprema Corte con la sentenza n. 15059/2019 dep. il 5/4/2019 annullava ai soli effetti civili la sentenza della Corte d'Appello Penale di Roma, così motivando: “Come affermato dalle Sezioni Unite, il giudice di appello che riformi in senso assolutorio la sentenza di condanna di primo grado non ha l'obbligo di rinnovare l'istruzione dibattimentale mediante l'esame dei soggetti che hanno reso dichiarazioni ritenute decisive, ma deve offrire una motivazione puntuale e adeguata, che fornisca una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata, anche riassumendo, se necessario la prova dichiarativa decisiva (Sez. U. n. 14800 del 21.12.2017 – dep 2018, , Rv. 272430): il principio Per_2 di diritto richiamato, impone di verificare la rispondenza della motivazione della sentenza di secondo grado al canone delineato dalle Sezioni unite….Rileva il Collegio come detta verifica conduca ad escludere che la motivazione della sentenza impugnata abbia fornito una razionale giustificazione della conclusione adottata”
In particolare la Cassazione ravvisava al punto 3 della motivazione: “Rileva il Collegio come detta verifica conduca ad escludere che la motivazione della sentenza impugnata abbia fornito una razionale giustificazione della difforme conclusione adottata. Come denunciato dal ricorrente, la Corte Distrettuale ha valutato i vari elementi di prova in una prospettiva atomistica ed indipendente dal necessario raffronto con il complessivo compendio probatorio valorizzato dalle concordi pronunce di merito (Sez. 6, n. 45249 dell'8.11.2012, Rv. 254274), laddove è solo l'esame di tale compendio Per_3 entro il quale ogni elemento è contestualizzato che consente di verificare la consistenza e la decisività degli elementi medesimi oppure la loro ininfluenza ai fini della compattezza dell'impianto argomentativo della motivazione (Sez. 2, n. 18163 del 22.4.2008, , Rv. 239789), posto che nella Per_4 valutazione complessiva ciascun indizio si somma e si integra con gli altri, così che l'insieme può assumere quel pregnante ed univoco significato dimostrativo che consente di ritenere provato il fatto (Sez. u., n. 6682 del 4.2.1992, Rv. 191230)”. Per_5
L'esito in termini di non assoluta certezza delle individuazioni fotografiche delle due persone offese non priva in toto di valenza conoscitiva le indicazioni circa la "forte somiglianza" attribuita dalle vittime alla persona effigiata rispetto all'autore dell'inseguimento e della condotta lesiva: valenza che, naturalmente, deve essere rigorosamente vagliata dal giudice di appello nel quadro complessivo degli elementi acquisiti. Quanto all'individuazione e alla testimonianza di , il giudice di Testimone_1 appello ha dapprima rilevato l'inspiegabile indisponibilità del verbale di individuazione fotografica, poi, richiamando una contestazione della difesa dell'imputato, ha fatto riferimento ad un passaggio del "verbale" relativo all'identificazione: nei termini indicati, il giudizio circa l'inesistenza di certezza sulla genuinità dell'individuazione dibattimentale - argomentato sulla base della carenza di elementi circa l'individuazione operata in fase di indagini - risulta privo di adeguato sostegno argomentativo, tanto più che la sentenza di primo grado rilevava che aveva effettuato il riconoscimento fotografico Tes_1 dell'imputato, richiamando il verbale in atti. Anche il riferimento al nome del "principe" operato dal teste
svilisce il dato che entrambi i nomi indicati dal teste sono riconducibili all'imputato. D'altra parte, Tes_2 la sentenza impugnata non ha considerato la testimonianza di che ha assistito al fatto Testimone_3 descrivendo l'auto che aveva inseguito e fatto cadere le vittime: testimonianza, invece, valorizzata dal giudice di primo grado, che l'aveva posta in correlazione, da un lato, con i due controlli di polizia effettuati un anno prima del fatto dell'imputato a bordo di una Jaguar e, dall'altro, con la similitudine tra detta auto e la Mercedes, indicata in alcune testimonianze, attestata dalla documentazione acquisita.
4. Pertanto, limitatamente alle lesioni in danno della parte civile ricorrente , la sentenza Parte_1 impugnata deve essere annullata, agli effetti civili, con rinvio al giudice civile competente per valore in grado di appello, al quale deve essere devoluto il regolamento delle spese sostenute dalla parte civile nel presente giudizio.
4.Con atto di citazione in rinvio ex art. 622 c.p.p. ha evocato in giudizio l' Anello al fine Parte_1 di sentir riformare , in relazione alle sole parti civili, la sentenza della Corte d' Appello Penale di Roma n. 4720/2016 , e confermare, sempre solo agli effetti civili, la sentenza del Tribunale Penale di Roma 12512/2013 , dichiarando l' unico responsabile del sinistro avvenuto il 15 giugno 2008 e per, CP_1
l'effetto, condannarlo al risarcimento di tutti i danni patiti da liquidarsi in separata sede, previa concessione del pagamento di una provvisionale di € 12.000,00 con refusione di tutte le spese di lite dei pregressi gradi di giudizio svoltisi in sede penale e del giudizio di legittimità .
5.Si è costituito l' Anello chiedendo il rigetto delle domande spiegare dall' attore e la condanna alle spese di lite anche del giudizio di legittimità .
6.Precisate le conclusioni mediante deposito di note scritte in sostituzione di udienza ex art. 127 ter c.p.c. la Corte ha trattenuto la causa in decisione previa assegnazione dei termini di legge ex art. 190 c.p.c.
***
All' esito della sentenza resa dalla Cassazione la Corte è tenuta a riesaminare le risultanze probatorie acquisite nel giudizio svoltosi davanti al Tribunale Penale, in conformità dei criteri di valutazione di integralità e coerenza dell' intero compendio probatorio riguardante l' individuazione del responsabile esclusivo dei fatti verificatisi il 15/6/2008 .
Orbene dalla pronuncia della Suprema Corte emergono dei rilievi concreti circa la incoerenza ed inesaustività del ragionamento svolto dalla Corte d'Appello penale, in termini di sufficienza della individuazione del responsabile dei fatti derivabile dalla identificazione fotografica espressa come
“forte somiglianza”, da valutarsi congiuntamente ad altri rilievi istruttori conformi, quale l'identificazione dell anche da parte della testimone . Parimenti univoco è il CP_1 Testimone_1 riferimento sempre all i cui due nomi e , sono stati distintamente menzionati dal CP_1 CP_1 CP_1 teste in successive deposizioni prima a SIT e quindi in dibattimento, ricollegandolo al Tes_2 soprannome “il principe” , con il quale era noto negli ambienti della vita notturna ed in particolare al incaricato della sicurezza al di fuori dei locali.Il teste ha invero identificato in maniera Tes_2 Tes_2 sufficientemente chiara l' come la persona che aveva avuto l'alterco con la parte offesa la notte CP_1 dei fatti. Parimenti deve evidenziarsi , secondo quanto affermato dal giudice di legittimità, come tale elemento probatorio non sia stato posto in correlazione con quanto riferito dalla teste Testimone_3 che aveva assistito a parte dell'inseguimento, riferendo di una autovettura di grossa cilindrata e colore chiaro che tallonava una motocicletta facendola poi cadere, da porsi a sua volta in relazione, come correttamente evidenziato nella motivazione del Tribunale penale, con l'identificazione a seguito di controlli stradali dello stesso un anno prima a bordo di una Jaguar di colore chiaro. CP_1
Orbene questo Collegio alla luce delle indicazioni date dalla Cassazione in ordine alla valutazione del compendio probatorio secondo i criteri di integralità e coerenza , ritiene provato che l' fosse CP_1 persona conosciuta dal teste incaricato alla sicurezza della discoteca Nice .Invero il ha Tes_2 Tes_2 dichiarato di aver assistito al diverbio con ed il suo amico Parte_1 Persona_6 riconoscendolo con il cognome ed uno dei due nomi, ovvero come , detto “ ”, e CP_1 CP_2 possessore di una autovettura di grossa cilindrata Jaguar di colore chiaro. Peraltro alla individuazione del medesimo si è poi giunti anche a seguito della identificazione fotografica verbalizzata alcuni CP_1 giorni dopo i fatti, da parte dei due giovani coinvolti nello speronamento, e Parte_1 Per_6
dalla stessa , ovvero l'amica oggetto degli apprezzamenti rivolti dall
[...] Testimone_1 CP_1 all' esterno del locale Nice e che avevano generato l'alterco.
Infine anche la teste , che aveva assistito a parte dell'inseguimento e quindi aveva Testimone_3 successivamente soccorso e dopo l'investimento, ha univocamente riferito di una Pt_1 Per_6 autovettura che si era messa all' inseguimento del motociclo , descrivendola come di grossa cilindrata e di colore chiaro celeste o grigio , e quindi in termini coerenti con quanto riferito dal teste Catini. Testimonianza la cui rilevanza è stata altresì valorizzata dai verbali di controllo stradale dell'anno precedente riferibili al fermo dell alla guida di una Jaguar di colore celeste chiaro. CP_1
Tali diversi elementi probatori, fra loro concordanti , possono far ragionevolmente ritenere provato che fosse proprio la persona che venne inizialmente a diverbio con e Controparte_1 Parte_1
che successivamente si pose al loro inseguimento alla guida di una autovettura Jaguar Persona_6 di colore celeste chiaro, per infine speronarne volontariamente il motoveicolo sul quale i due procedevano, causando i gravi danni materiali e fisici riconnessi all'urto ed alla caduta.
In conclusione deve ritenersi accertata la responsabilità civile esclusiva dell per i Controparte_1 fatti occorsi in data 15.6.2008, ovvero l'investimento del motociclo Triumph Speed Triple Tg. DC081XA, e dei conseguenti danni materiali e fisici derivatine a , da liquidarsi in separata sede Parte_1
Per quanto attiene alla domanda di concessione della provvisionale come liquidata dal Tribunale penale in misura di 12.000,00 , la stessa può accogliersi nella misura liquidata dal Tribunale , da ritenere congrua in base alla documentazione allegata al fascicolo della parte civile, non oggetto di specifiche contestazioni di parte appellata. (cartella clinica Ospedale Santo Spirito Zucca Giordano di ricovero per trauma ginocchio sinistro con distacco osseo condilo femorale e intervento riduzione frattura e osteosintesi , perizia di parte dott. che valuta il danno non patrimoniale in misura di 15% di Per_7
IP, 60 gg di ITA , e 40 giorni di IT al 50% ) . Deve invero ritenersi raggiunta , nei limiti della anzidetta somma, e tenuto conto dei criteri previsti nelle tabelle del Tribunale di Milano vigenti prescelte dalla Cassazione per la liquidazione del danno non patrimoniale, la prova del danno non patrimoniale subito da per le lesioni fisiche causate dall' alla quale la Cassazione subordina il Parte_1 CP_1 riconoscimento della provvisionale in sede di giudizio di rinvio ex art. 622 c.p.p. (Cass. Sez. U., 12/10/2022, n. 29862).
Il regime delle spese del presente grado, come anche dei precedenti giudizi dinanzi al Tribunale ed alla Corte d'appello Penale, come del giudizio di legittimità seguono la soccombenza e vengono liquidati secondo valore della causa, per valori medi di tariffa, e con esclusione per il presente giudizio delle voci trattazione/istruttoria, in quanto la prima consistita in meri rinvii e la seconda non espletata affatto .
PQM
La Corte d' Appello di Roma, V sezione civile, definitivamente pronunziando sull' appello per rinvio ex art. 622 c.p.p. proposto da a seguito della sentenza n. 15059/2019 emessa dalla Parte_1
Cassazione – Quinta sezione Penale, così provvede:
- Accerta e dichiara l'esclusiva responsabilità ai fini civili dell per Controparte_1
l'investimento avvenuto in data 15.6.2008 del motociclo Triumph Speed Triple Tg. DC081XA,; - Condanna a risarcire a i danni , da liquidarsi in separata Controparte_1 Parte_1 sede;
- -condanna a pagare a la somma di euro 12.000,00 a Controparte_1 Parte_1 titolo di provvisionale :
- condanna a rifondere a delle spese del giudizio penale di Controparte_1 Parte_1 primo grado e d' appello che liquida quanto al primo in misura di € 3.500,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa , e al secondo in misura di € 4.254,00 oltre rimborso spese generali, Iva e Cpa, nonché a quelle per il giudizio di legittimità che liquida in misura di € 6.332,00 oltre rimborso spese generali , Iva e Cpa come per legge .
- Condanna a rifondere a le spese del giudizio di rinvio ex Controparte_1 Parte_1 art. 622 c.p.c. che liquida in misura di €3.397,00 , oltre rimborso spese generali, oltre Iva e Cpa.
Così deciso nella Camera di consiglio del 26/09/2025 .
La Consigliera estensore
Dott.ssa Francesca Falla Trella
La Presidente
Dott.ssa Mariarosaria Budetta