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Sentenza 4 marzo 2025
Sentenza 4 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Venezia, sentenza 04/03/2025, n. 365 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Venezia |
| Numero : | 365 |
| Data del deposito : | 4 marzo 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
CORTE D'APPELLO DI VENEZIA
TERZA SEZIONE CIVILE
Il Collegio, riunito in Camera di Consiglio, nelle persone di magistrati
Dott. Massimo COLTRO Presidente
Dott. Luca BOCCUNI Consigliere rel.
Dott.ssa Raffaella MARZOCCA Consigliere ha pronunciato, ai sensi dell'art. 132 cpc, così come modificato dalla L.n. 69/2009, la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 2266/2023 R.G. promossa
[...]
in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente Parte_1
in Albania, rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Esmeralda Elmazi, con domicilio presso la Cancelleria dell'intestata Corte, in forza di procura alle liti unita agli atti;
APPELLANTE
CONTRO in persona del legale rappresentante pro tempore, corrente in Controparte_1
Monteforte d'Alpone (VR), rappresentata e difesa in giudizio dall'avv.to Giovanni
1 Bogoni, con domicilio eletto presso il suo studio in Monteforte d'Alpone, via
Dante n. 3, in forza di procura unita alla comparsa di costituzione e risposta;
APPELLATA
Oggetto: appello avverso la sentenza n. 1987/2023 del Tribunale di ON, pubblicata in data 20 ottobre 2023.
CONCLUSIONI DELL'APPELLANTE:
“Ove del caso, previa ammissione di CTU atta a quantificare il credito vantato dalla esponente, previe le più opportune declaratorie del caso, nel merito, in accoglimento dell'appello principale, riformarsi la sentenza n. 1987/2023, pronunciata e depositata in data 20.10.2023 dal Tribunale di ON e, in sua riforma, dichiararsi la risoluzione del contratto di fornitura del 2019 per grave inadempimento della e così rigettando le domande formulate dall'attrice CP_1 in primo grado in quanto infondate in fatto e in diritto. Per l'effetto, in via riconvenzionale, condannarsi la al pagamento del saldo delle forniture CP_1 per gli anni 2017 e 2018 nella misura, per l'anno 2017, di euro 450.608,20.=, pari la prezzo di borsa, oppure euro 325.402,30.=, pari al prezzo medio minimo di borsa, od euro 54.796,00.=, pari al prezzo minimo di contratto, oppure nella misura maggiore o minore determinanda in corso di causa anche a mezzo CTU;
per l'anno 2018, di euro 683.629,56.=, pari al prezzo di borsa, oppure euro
550.940,64.=, pari al prezzo medio minimo di borsa, od euro 125.421,00.=, pari al prezzo minimo di contratto, oppure nella misura maggiore o minore determinanda in corso di causa anche a mezzo CTU, oltre la condanna di al pagamento CP_1
di euro 98.000,00.= a titolo di irrealizzata fornitura 2019 a causa dell'inadempimento di controparte che ha impedito all'esponente di approvvigionarsi di piantine sufficienti, sia a titolo rimborso costi imballaggi sostenuti, sia a titolo danni da giacenze di magazzino causa merce non ritirata dall'attrice in primo grado, oppure nella diversa misura maggiore o minore accertanda in corso di causa e relativa occupazione spazio dei locali della convenuta a ciò adibiti, anche ex art. 1226 cc. In ogni caso, con condanna di parte
2 avversa alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In via subordinata, in accoglimento dell'appello principale, riformarsi la sentenza n. 1987/2023, pronunciata e depositata in data
20.10.2023 dal Tribunale di ON e, in sua riforma, accertare e dichiarare l'esatto credito vantato dalle parti ed operare la compensazione tra i relativi debiti e crediti, con pagamento in favore dell'esponente dell'eventuale maggior credito che dovesse risultare dovuto in corso di causa. In ogni caso, con condanna di parte avversa alla restituzione di quanto eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza di primo grado. In via di ulteriore subordine, in accoglimento dell'appello principale, riformarsi la sentenza n. 1987/2023, pronunciata e depositata in data
20.10.2023 dal Tribunale di ON e, in sua riforma, rigettarsi ogni domanda formulata dalla per essere infondata in fatto e diritto. In ogni caso, con il CP_1
favore delle spese e dei compensi professionali ex DM 55/2014 e DM 37/2018 di entrambi i gradi di giudizio o, con riferimento al primo grado, una compensazione totale o parziale delle spese di lite, oltre rimborso forfetario, CPA e IVA come per legge e, conseguente condanna della alla restituzione di quanto CP_1 eventualmente ricevuto in esecuzione della sentenza n. 1987/2023”.
CONCLUSIONI DELL'APPELLATA:
“In via preliminare, dichiarare inammissibile, ai sensi dell'art. 345 cpc, la domanda riconvenzionale formulata da nel proprio atto di appello, Parte_1
per le ragioni indicate in comparsa di costituzione in appello. Nel merito, in via principale, rigettare l'appello proposto, in quanto infondati tutti i motivi d'appello proposti dall'appellante e, per l'effetto, confermare la sentenza n. 1987/2023 emessa dal Tribunale di ON in data 20.10.2023 nel procedimento n. 8034/2019
R.G., oggi oggetto di gravame e tutte le statuizioni in essa contenute. Respingere, con la miglior formula, tutte le domande svolte dall'appellante per i motivi tutti esposti in narrativa. Condannare la società al risarcimento del Parte_1
danno ex art. 96 commi 1 e 3 cpc, nei limiti che il Giudicante riterrà di giustizia, per avere controparte agito in grado di appello in evidente colpa grave e pure con
3 malafede, per tutti i motivi esposti in narrativa. In ogni caso, con integrale vittoria di spese e competenze per ciascun grado di giudizio”.
RAGIONI DELLA DECISIONE
, società di diritto albanese, con atto di citazione notificato il Parte_1
14 dicembre 2023, ha interposto appello avverso la sentenza del Tribunale di
ON n. 1987/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023, con cui è stata condannata a pagare in favore di l'importo capitale di euro 100.000,00.=, oltre CP_1
interessi legali e spese di lite, liquidate in euro 14.103,00.= e maggiorate di accessori, a titolo di restituzione degli acconti versati da quest'ultima per la fornitura di fragole, in forza di contratto inadempiuto dalla medesima appellante e dichiarato per l'effetto risolto.
In particolare, con il proprio atto introduttivo, evocava dinanzi CP_1
al Tribunale di ON , premettendo di esercitare l'attività di Parte_1 commercio all'ingrosso di frutta e verdura, essendo la convenuta società specializzata nella coltivazione di prodotti agricoli e, segnatamente, di fragole.
L'attrice allegava che tra le parti era stato concluso contratto in forza del quale era obbligata a fornirle fragole per la stagione 2019 e che ella aveva Pt_1
provveduto a corrispondere, in due soluzioni ed a titolo di acconto sul prezzo,
l'importo complessivo di euro 100.000,00.=, oltre ai necessari imballaggi.
[...]
lamentava che la venditrice era rimasta inadempiente ai suoi obblighi di CP_1
consegnare la merce, sia alla data contrattualmente pattuita, sia successivamente ed a seguito di plurimi solleciti. Sulla scorta di detta prospettazione ed affermato il grave inadempimento della convenuta, l'attrice chiedeva la risoluzione del contratto menzionato;
la condanna di alla restituzione dell'acconto Pt_1
versatole e degli imballaggi, o in alternativa del loro valore;
la condanna di controparte al risarcimento dei danni asseritamente subiti nella misura di euro
580.000,00.=, quali spese sostenute per la conclusione del contratto e quale
4 mancato guadagno, essendo venuto meno il rapporto fiduciario con i propri clienti a cui la merce era destinata.
A sua volta, resisteva alla pretese attore deducendo che i Parte_1
rapporti commerciali tra le parti erano iniziati due anni prima e che, già prima del contratto allegato dall'attrice, ella aveva eseguito nel 2017 e nel 2018 precedenti forniture di fragole, regolate di altrettanti contratti, che non aveva pagato, CP_1 tanto da rendere impossibile da parte propria l'adempimento della fornitura del
2019, mentre il pagamento dell'acconto di euro 100.000,00.= sarebbe stato a malapena bastevole a coprire parte del credito vantato con riferimento alle forniture pregresse. Quanto più specificamente al contratto relativo alla stagione
2019, la convenuta ne affermava la nullità, ai sensi dell'art. 1418 cc, per essere indeterminato il suo oggetto, ovvero il prezzo da corrispondere per la fornitura delle fragole, asserendo che, nonostante detta nullità, l'attrice non poteva pretendere la ripetizione dell'acconto, dovendo lo stesso imputarsi a pagamento dei precedenti accennati debiti. Sulla scorta di ciò chiedeva Pt_1
l'accertamento della nullità del contratto relativo alla fornitura del 2019, ovvero in via subordinata la sua risoluzione per fatto e colpa dell'attrice, con conseguente rigetto di tutte le pretese di quest'ultima, nonché l'accertamento del credito dalla stessa vantato da porre comunque in compensazione con l'eventuale credito di controparte. In ogni caso, la convenuta chiedeva la condanna di al CP_1 risarcimento del danno provocato dall'inadempimento della stessa.
Il Tribunale, dopo avere affermato che alla fattispecie dedotta in giudizio dovesse applicarsi il diritto albanese, in virtù di quanto previsto dall'art. 10.1 del contratto concluso tra le parti, rigettava la domanda di nullità avanzata da Pt_1
osservando che l'art. 707 del codice civile albanese prevedeva che, se le parti non avessero determinato il prezzo, il medesimo si sarebbe dovuto presumere voluto quale quello normalmente applicato dal venditore al tempo della conclusione del contratto, mentre trattandosi di cose aventi un prezzo di borsa o di mercato, detto prezzo doveva essere determinato secondo listino. Nel caso, il Tribunale osservava
5 che aveva emesso due fatture di acconto relative alla fornitura in Pt_1 questione, circostanza che presupponeva necessariamente l'esistenza di un accordo anche sul prezzo. Nel contempo, il primo Giudice evidenziava che l'emissione da parte della convenuta di dette due fatture di acconto doveva considerarsi circostanza rilevante al fine di smentire l'allegazione secondo cui il relativo pagamento avrebbe dovuto considerarsi riferito alle precedenti forniture per gli anni 2017 e 2018, come peraltro confermato anche dalle deposizioni testimoniali assunte in giudizio, dalle quali risultava che i conti relativi alle precedenti forniture erano già stati in precedenza definiti. Con riguardo alla stagione 2017, il
Tribunale rilevava che i testimoni avevano riferito che, secondo accordo intervenuto tra le parti a Tirana, in data del 13 luglio 2017, con il pagamento di euro 69.000,00.=, poi eseguito il 17 luglio 2017, il relativo debito di CP_1
doveva reputarsi saldato. Quanto alla stagione 2018, il primo Giudice evidenziava che i testimoni avevano affermato che, in data 24 settembre 2018, le parti avevano concordato che l'ultimo pagamento di euro 50.000,00.=, eseguito il 3 agosto 2018, doveva considerarsi a saldo e questo in quanto le fragole consegnate erano di qualità scadente ed erano state destinate all'industria e non più al consumo da tavola come prodotto fresco. In ragione di dette considerazioni e ritenuto valido il contratto relativo alle forniture 2019, il Tribunale riteneva accertato il grave inadempimento di che non aveva consegnato il prodotto, nonostante il Pt_1 pagamento dell'acconto, così dichiarando la risoluzione del contratto oggetto di lite, nonché condannando la convenuta a ripetere la somma ricevuta di euro
100.000,00.=, oltre interessi legali, non solo non potendosi essa imputare alla pregresse forniture, ma che perché queste ultime erano state già in precedenza saldate, con conseguente infondatezza delle pretese creditorie della convenuta medesima. In ogni caso, il Tribunale di ON rigettava le domande risarcitorie formulate da per difetto di prova dei loro presupposti fattuali. Infine, il CP_1
primo Giudice condannava al pagamento delle spese di lite, secondo Pt_1
quanto già accennato.
6 Quest'ultima ha proposto appello, articolando sei motivi di gravame inerenti all'asserita erronea declaratoria di risoluzione del contratto per fatto e colpa dell'impugnante, nonché censurando la sentenza in punto condanna alle spese di lite.
Nel dettaglio, con il primo motivo di appello ha affermato che il Pt_1
Tribunale avrebbe erroneamente deciso in violazione dell'art. 681 del codice civile albanese e degli artt. 1262 e 1263 cc, in tema di interpretazione del contratto. In punto l'appellante ha contestato la pronuncia di prime cure nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento dell'importo complessivo di euro 100.000,00.= eseguito a mezzo bonifici nel 2019 fosse da considerarsi acconto sulla fornitura di cui al contratto relativo alla stagione 2019 e non pagamento delle forniture pregresse.
Secondo il primo Giudice avrebbe dovuto correttamente considerare la Pt_1
volontà delle parti come espressa nel contratto, tenendo conto del citato art. 681 del codice albanese in ragione del quale “nell'interpretazione di un contratto, deve essere chiarita la vera e comune intenzione delle parti, senza fermarsi al senso letterale delle parole, così come la valutazione del loro comportamento in generale, prima e dopo la conclusione del contratto”. Nel caso di specie, l'appellante ha affermato che le parti, pur avendo convenuto il prezzo e le modalità e tempistiche per i pagamenti per le forniture pregresse per gli anni 2017 e 2018, avrebbero pattuito per il 2019 solo degli importi a forfait, salva regolarizzazione dei conti a fine fornitura, non avendo adempiuto alle proprie obbligazioni, CP_1
esercitando di fatto una posizione dominante per ottenere sconti e riduzioni di prezzo, così essendo logico che ogni pagamento, a prescindere dalla sua dicitura, dovesse essere incassato e imputato al debito pregresso, saldo posto a fondamento per la prosecuzione dei rapporti commerciali tra le parti. Così, secondo Pt_1
il Giudice non doveva limitarsi a considerare il dato testuale delle fatture emesse dalla stessa appellante a cui aveva fatto seguito il pagamento dell'importo di euro
100.000,00.=, dovendosi indagare la reale volontà delle parti tale da far ritenere
7 che detto pagamento non fosse acconto per la fornitura 2019, ma saldo dei debiti pregressi, rimanendo l'appellante inadempiente al contratto oggetto di lite.
Con il secondo ed il terzo motivo di gravame, ha censurato la Pt_1
decisione del primo Giudice nella parte in cui ha ritenuto che il pagamento dell'importo di euro 100.000,00.= non potesse essere imputato agli allegati pregressi debiti di per le forniture 2017 e 2018, essendo intervenuti CP_1 accordi di saldo. Nel dettaglio e quanto all'affermato credito residuo per le forniture 2017, l'appellante ha lamentato che il Tribunale, decidendo unicamente sulla scorta delle deposizioni testimoniali offerte dall'odierna appellata, avrebbe omesso di esaminare la documentazione fornita dall'appellante idonea a smentire le risultanze della prova orale. A detta di accordi sulla riduzione del Pt_1
prezzo non erano in realtà mai intervenuti, posto che il contratto relativo alla fornitura in discussione prevedeva che eventuali modifiche delle condizioni negoziali avrebbero dovuto intervenire per accordo scritto tra le parti, considerando inoltre che, per esperienza, le contestazioni sulla qualità scadente della merce e conseguenti accordi di riduzione del corrispettivo non avrebbero dovuto intervenire verbalmente. Peraltro, secondo l'appellante, che le fragole fornite non fossero di qualità scadente sarebbe circostanza confermata dal fatto che l'agente che aveva preso in consegna la merce non l'aveva rifiutata, essendo comunque tenuto, in forza del contratto, al controllo della qualità del prodotto.
AG ha sostenuto che, in realtà, con comunicazioni mail del giugno e del luglio 2017, prodotte in atti, aveva richiesto il pagamento del residuo, dando conto non della merce scadente ma di sconti che pressantemente controparte richiedeva, abusando della sua posizione dominante. Quanto alla fornitura 2018, l'impugnante ha riproposto i medesimi argomenti già evidenziati, ribadendo che anche il contratto relativo a dette forniture di fragole prevedeva la necessità di accordo scritto circa la modificazione delle sue condizioni, nonché negando che le fragole fornite fossero di qualità scadente, tanto che ella aveva sollecitato il saldo della
8 fornitura con mail dell'agosto del 2018 prodotta in atti, non avendo mai accettato alcuna riduzione di prezzo.
Con il quarto motivo di gravame, ha contestato che il Tribunale Pt_1
non avrebbe fatto buon governo della valutazione di attendibilità dei testi escussi in giudizio ed introdotti dall'odierna appellata, essendo stata ammessa la prova testimoniale in violazione del combinato disposto degli artt. 2721, 2723 e 2724 cc, essendo vietata detta prova nel caso in cui il valore del contratto ecceda l'importo di euro 2,58.=. Inoltre, l'appellante ha eccepito l'inutilizzabilità della deposizione del teste , già agente interessato all'esito del giudizio, con Testimone_1 conseguente sua incapacità a deporre. L'appellante ha, poi, evidenziato che la documentazione versata in atti e già rammentata sconfesserebbe l'attendibilità delle deposizioni testimoniali.
Con il quinto motivo di appello, l'impugnante ha censurato la pronuncia di prime cure nella parte in cui avrebbe escluso il valore probatorio della diffida ad adempiere inviata dall'appellante a essendo essa, di converso, elemento CP_1
a riprova del grave inadempimento di quest'ultima e non richiesta pretestuosa di pagamento inoltrata solo dopo le doglianze dell'acquirente circa la mancata consegna della merce di cui al contratto relativo alla fornitura di fragole per il
2019.
Con il sesto motivo di gravame, ha censurato la pronuncia del Pt_1
Tribunale in punto affermata sua malafede per aver rivenduto a terzi le fragole destinante a nonostante il pagamento degli acconti per complessivi euro CP_1
100.000,00.=, posto che l'importo in questione doveva considerarsi a pagamento delle forniture pregresse, non potendosi affermare alcun suo inadempimento, avendo ella venduto a terzi la merce per recuperare quantomeno le spese sostenute.
In conclusione e quanto al merito del giudizio, in riforma della sentenza appellata, ha chiesto il rigetto della domanda di risoluzione del contratto Pt_1
di fornitura 2019 per suo inadempimento;
l'accoglimento della propria domanda di risoluzione per fatto e colpa di controparte;
la condanna dell'appellata al
9 risarcimento del danno sopportato per l'inadempimento di detto contratto;
il rigetto della pretesa di restituzione della somma di euro 100.000,00.=, essendo essa imputata a pagamento delle forniture pregresse del 2017 e del 2018; la condanna di al pagamento del saldo di dette forniture. CP_1
Con il settimo ed ultimo motivo di gravame, l'appellante ha censurato la sentenza di prime cure in punto regolamentazione delle spese di lite secondo decisum, affermando che, in forza del rigetto della domanda di e CP_1 dell'accoglimento delle proprie pretese, l'appellata avrebbe dovuto essere condannata alla relativa rifusione. In ogni caso e pur in caso di conferma nel merito della sentenza impugnata, ha lamentato che il Tribunale avrebbe Pt_1
dovuto provvedere alla loro compensazione, anche parziale, posta la soccombenza reciproca ed essendo stata accolta solo una delle varie pretese azionate da controparte.
Co
si è costituita nel presente giudizio di impugnazione, eccependo CP_1
in via pregiudiziale la novità e conseguente inammissibilità, ai sensi dell'art. 345 cpc, delle domande di adempimento del saldo delle forniture 2017 e 2018 e di risarcimento del danno, posto che in prime cure aveva espressamente Pt_1 richiesto solamente la condanna di “parte attrice al versamento in favore della convenuta, a titolo di ristoro credito e/o danni per i motivi di cui in narrativa, della somma che verrà ritenuta di giustizia in corso di causa”.
Nel merito, l'appellata ha resistito al gravame chiedendone il rigetto, con conferma della sentenza impugnata, dovendosi condannare controparte alla rifusione delle spese del grado, nonché condannare al risarcimento del danno, ai sensi dell'art. 96 commi 1 e 3 cpc.
*****
1 – Preliminarmente, è necessario evidenziare che non ha Parte_1
impugnato la sentenza del Tribunale di ON nella parte in cui ha rigettato la sua
10 domanda di nullità del contratto inerente alle forniture del 2019 dedotto in giudizio da di modo che in argomento si è formato il giudicato, essendo tema CP_1
del contendere nella presente sede di gravame la questione dell'inadempimento di detto contratto che le parti si imputano reciprocamente, assumendo l'appellata che detto inadempimento, giustificante la risoluzione del contratto, sia addebitabile ad che, nonostante il versamento degli acconti per complessivi euro Pt_1
100.000,00.=, non ha provveduto alla consegna delle fragole oggetto di pattuizione, nonché assumendo l'appellante che detto inadempimento sia imputabile all'acquirente che, in violazione del contratto, in realtà, non avrebbe versato alcunché, dovendosi imputare il pagamento dell'importo rammentato a saldo delle pregresse forniture di merce per gli anni 2017 e 2018. Va poi evidenziato, nonostante che il Tribunale abbia rigettato le sue domande di risarcimento del danno, pur avendo dichiarato la risoluzione del contratto dedotto in giudizio per fatto e colpa di con conseguente condanna di Pt_1 quest'ultima alla restituzione degli acconti rammentati, che non ha CP_1
riproposto nella presente sede, neppure in termini di appello incidentale, dette pretese risarcitorie il cui rigetto è, a sua volta, passato in giudicato.
1.1 – Quanto all'eccezione sollevata da ai sensi dell'art. 345 cc, secondo CP_1 cui l'appellante avrebbe introdotto solo nella presente sede la domanda di pagamento del corrispettivo non integralmente versato relativo alle forniture per gli anni 2017 e 2018, si osserva che fin dalla sua costituzione in giudizio Pt_1
in prime cure aveva proposto specifica e tempestiva domanda riconvenzionale riferita proprio all'allegato inadempimento da parte dell'odierna appellata degli obblighi di pagamento del corrispettivo per la fornitura di fragole per le stagioni
2017 e 2018. In effetti, l'appellante, già in primo grado, aveva azionato la pretesa di vedersi saldati i pregressi crediti, chiedendo la condanna di al CP_1 versamento “a titolo ristoro credito”, oltre che a titolo risarcitorio, delle somme da determinarsi in corso di causa secondo giustizia.
11 2 – Quanto ai motivi di gravame di merito sollevati da l'esame può Pt_1
condursi unitariamente inerendo essi alla decisione con cui il Tribunale ha accolto, con unica articolata motivazione, la domanda di di risoluzione del CP_1 contratto per fatto e colpa dell'appellante, condannata alla ripetizione della somma di euro 100.000,00.=, e nel contempo ha rigettato sia la domanda di risoluzione del contratto relativo alla stagione 2019 introdotta da sia le domande di Pt_1
condanna introdotte dalla stessa.
2.1 – In primo luogo, l'appellante afferma che il Tribunale avrebbe deciso in violazione dell'art. 681 del codice civile albanese che richiederebbe, analogamente alle corrispondenti disposizioni di diritto interno, che la volontà delle parti debba essere interpretata senza fermarsi al tenore letterale delle dichiarazioni negoziali, ma indagando sulla comune intenzione delle parti, considerando il loro comportamento precedente e successivo alla conclusione del contratto. In realtà, per come articolato il motivo di gravame, non vi è alcuna questione controversa inerente all'interpretazione della volontà negoziale delle parti così come espressa in contratto al fine di ricostruire il relativo vincolante regolamento. In effetti, lamenta che il Giudice di prime cure non doveva limitarsi a considerare Pt_1
il dato testuale delle fatture emesse dalla stessa appellante a cui aveva fatto seguito il pagamento dell'importo di euro 100.000,00.=, dovendosi indagare la reale volontà delle parti tale da far ritenere che detto pagamento non fosse acconto per la fornitura 2019, ma saldo dei debiti pregressi, rimanendo l'appellante inadempiente al contratto oggetto di lite. La questione sottesa al mezzo di impugnazione inerisce, quindi, alla prova e conseguente accertamento della sussistenza di detti debiti pregressi e alla prova e conseguente accertamento della volontà delle parti relativa all'imputazione del pagamento rammentato a detti debiti pregressi, ove esistenti, e non quale acconto sulle forniture del 2019 ancora da eseguirsi. E', dunque, nei limiti di detta fondamentale questione che debbono essere vagliati i rimanenti motivi di impugnazione che sostanzialmente riguardano l'affermato
12 cattivo governo da parte del Tribunale del materiale probatorio acquisito in giudizio.
3 – In argomento, appare opportuno prendere le mosse dall'esame del quarto motivo di gravame che, come accennato, censura la pronuncia del Tribunale per essere stata ammessa la prova testimoniale in violazione divieto imposto dal legislatore nel caso in cui il valore del contratto ecceda l'importo di euro 2,58.=.
Peraltro, lamenta che la deposizione del teste , già Pt_1 Testimone_1 agente interessato all'esito del giudizio, non poteva essere assunta, in ragione della sua incapacità a deporre. Sulla prima questione si deve osservare, in termini assorbenti e al di là di ogni altra considerazione, che i limiti alla prova testimoniale previsti dall'art. 2721 cc, derivanti dal valore dell'oggetto del contratto, costituente il titolo della domanda giudiziale, ma applicabili anche alla prova del pagamento e della remissione di debito in forza dell'art. 2726 cc, sono posti dal legislatore nell'interesse delle parti e non a tutela di interessi di ordine pubblico, con la conseguenza che essi limiti non possono essere rilevati d'ufficio. Così, la prova deve, comunque, essere ritenuta acquisita ritualmente, ove la parte interessata non ne abbia eccepito tempestivamente l'inammissibilità in sede di assunzione o nella prima difesa successiva, senza che la relativa nullità, oramai sanata, possa essere eccepita ulteriormente. In particolare, la giurisprudenza di legittimità (Cass. Sez.
Un. n. 16723/2020) ha chiarito che, “poiché gli artt. 2721 e ss. cc sono accomunati dal prevedere i divieti della prova testimoniale dei contratti e le rispettive eccezioni, tutti stabiliti nell'esclusivo interesse delle parti private e non nell'interesse pubblico al corretto svolgimento della funzione giurisdizionale, il regime di rilevabilità della eventuale deviazione dal modello legale non è officioso, ma viene lasciato alla disponibilità dei contendenti”, di modo che
“l'eventuale inosservanza di dette limitazioni va necessariamente eccepita dalla parte interessata per opporsi alla richiesta di ammissione della prova” e che
“qualora, nonostante la preventiva eccezione di inammissibilità, la prova testimoniale sia stata egualmente assunta, la correlata nullità deve essere opposta
13 dalla medesima parte nel cui interesse sostanziale è stabilito il requisito inosservato, secondo la scansione articolata dall'art. 157 comma 2 cpc in funzione del corretto sviluppo dei poteri dei contendenti, verificandosene, in difetto, la sanatoria” (in argomento ex multis vedasi anche Cass. n. 3956/2018, Cass. n.
3763/2018, Cass. n. 21443/2013 e Cass. n. 10062/2008). In conclusione, “se l'interessato non abbia eccepito dapprima l'inammissibilità della deduzione istruttoria e poi la nullità della prova per testimoni comunque assunta, tale nullità non potrà più essere rilevata o eccepita per la prima volta in appello, e, tanto meno, in sede di legittimità” (Cass. Sez. Un. n. 16723/2020 cit., Cass. n. 3959/2012,
Cass. n. 3550/1995). Nel caso che occupa, se risulta che in memoria ex Pt_1
art. 183 comma 6 n. 3) cpc aveva eccepito, ai sensi degli artt. 2721 e 2723 cc,
l'inammissibilità della prova testimoniale relativa al pagamento a saldo delle forniture per gli anni 2017 e 2018 con importi inferiori concordati tra le parti, a seguito dell'assunzione della prova testimoniale, non ne ha eccepito la nullità a norma dell'art. 157 comma 2 cpc, di modo che il motivo di gravame in questione non può reputarsi accoglibile. Quanto all'affermata violazione da parte del primo
Giudice del disposto dell'art. 246 cpc all'atto dell'assunzione della deposizione di
, asseritamente incapace a deporre, si osserva che anche in Testimone_1
questa ipotesi il legislatore configura una ipotesi di nullità della deposizione, nullità che non può essere rilevata d'ufficio, dovendo essa essere eccepita dalla parte interessata a farla valere al momento dell'espletamento della prova o nella prima difesa successiva, restando altrimenti sanata ai sensi dell'articolo 157 comma 2 cpc. “L'affidamento all'eccezione di parte della prospettazione dell'incapacità e, dunque, della deduzione della violazione della norma del procedimento, si risolve nella qualificazione di essa come eccezione di nullità ai sensi del citato art. 157 comma 1 cpc”, tanto è vero che “il problema viene affrontato nella prospettiva della sanatoria: e cioè nell'ipotesi in cui l'incapacità non venga eccepita, la nullità rimane sanata, restando comunque intatto il potere del Giudice di valutare la deposizione alla luce dell'intero compendio probatorio”
14 (Cass. n. 8528/2020). In effetti, la nullità della testimonianza resa da persona incapace, ai sensi dell'art. 246 cpc, essendo posta a tutela dell'interesse delle parti,
è configurabile come nullità relativa e, in quanto tale, deve essere eccepita subito dopo l'assunzione della prova, rimanendo altrimenti sanata ai sensi dell'art. 157 comma 2 cpc, e qualora detta eccezione venga respinta, l'interessato ha l'onere di riproporla in sede di precisazione delle conclusioni e nei successivi atti di impugnazione, dovendosi altrimenti ritenere rinunciata, con conseguente sanatoria della nullità per acquiescenza, rilevabile d'ufficio dal Giudice in ogni stato e grado del processo (Cass. Sez. Un. n. 21670/2013 e Cass. n. 23896/2016). Dall'esame degli atti di primo grado, emerge che anche in questo caso aveva Pt_1 eccepito l'incapacità a deporre già con la memoria ex art. 183 comma 6 n. 3) cpc e che il teste in questione è stato sentito all'udienza del 5 ottobre 2021. All'esito della deposizione la stessa non ha tuttavia reiterato l'eccezione di Pt_1
incapacità né ha fatto valere la nullità dell'atto istruttorio, eccezione di incapacità riproposta solo all'udienza del 17 marzo 2022 e peraltro non reiterata in sede di precisazione delle conclusioni. Consegue che la deposizione in discussione non può reputarsi in sé inutilizzabile. Come già accennato, l'appellante ha anche censurato la decisione del Tribunale fondata sulle deposizioni testimoniali offerte da affermando l'inattendibilità delle dichiarazioni dei testi, inattendibilità CP_1
che non può essere affermata per il semplice fatto che i medesimi fossero dipendenti dell'appellata ovvero l'agente che, per incarico della stessa, aveva seguito le forniture ed assistito agli accorsi relativi alla riduzione del prezzo corrispettivo per le forniture del 2017 e 2018 che in forza di detti accordi sarebbero state poi saldate definitivamente da medesima. In effetti, l'attendibilità di CP_1
dette deposizioni deve essere vagliata in ragione della coerenza intrinseca delle dichiarazioni testimoniali, della coerenza di dette dichiarazioni tra di loro e della coerenza di esse con il restante materiale probatorio, costituito nella specie dalle produzioni documentali in atti.
15 4 – Il tema del contendere, dunque, continua a riguardare i motivi di appello secondo e terzo formulati da che lamenta il malgoverno da parte del Pt_1
Tribunale della valutazione del materiale probatorio, anche documentale, da cui emergerebbe l'inesistenza degli allegati accordi di saldo riguardanti le forniture del
2017 e 2018, con la conseguenza che il pagamento dell'importo di euro
100.000,00.= ben dovrebbe essere imputato a dette forniture ancora in parte a credito, secondo domanda riconvenzionale azionata in primo grado e reiterata nella presente sede, nonché conseguendo che, in realtà, ad essere inadempiente al
Co contratto relativo alle forniture 2019 sarebbe proprio la quale non avrebbe CP_1
corrisposto il dovuto secondo accordi.
4.1 – In riferimento a quest'ultima questione, proprio dalla documentazione acquisita in giudizio emerge in modo inequivocabile che il pagamento di euro
100.000,00.= è intervenuto a titolo di acconto sulle forniture ancora da eseguirsi e relative alla stagione 2019, ovvero inerenti all'ultimo contratto concluso tra le parti, e non per il pagamento degli affermati crediti ancora aperti per le forniture pregresse. In effetti, ha eseguito, in data 7 gennaio 2019 e, quindi, in data CP_1
27 marzo 2019, due bonifici dell'importo di euro 50.000,00.= ciascuno in favore di ed a saldo delle fatture nn. 1 e 2 emesse da quest'ultima Parte_1 rispettivamente il 3 gennaio 2019 e 26 marzo 2019 a titolo di “pagamento in anticipo previsto nel contratto”, cosicché emerge in via documentale che la stessa appellante ha ritenuto di richiedere il pagamento in questione quale acconto sulle forniture 2019 e non di imputarlo quale saldo di asseriti crediti pregressi. In argomento, dunque, la decisione del primo Giudice non è seriamente contestabile.
4.2 - Il Tribunale ha, poi, rafforzato il suo convincimento, secondo cui il pagamento della somma di euro 100.000,00.= non potesse essere riferito al saldo dei crediti anteriori per le forniture 2017 e 2018, ma riferito alle forniture ancora da eseguire per la stagione 2019, evidenziando come, in realtà, nessuna pretesa pregressa residuasse in capo ad con ciò escludendo la fondatezza delle Pt_1
domanda riconvenzionale di pagamento. In punto, non può reputarsi accoglibile la
16 censura dell'appellante secondo cui nessun accordo di riduzione del corrispettivo per le forniture 2017 e 2018, corrispettivo ridotto saldato da con specifici CP_1
pagamenti, sarebbe intervenuto, diversamente da quanto affermato dai testimoni, posto che i relativi contratti di fornitura avrebbero previsto che eventuali modificazioni delle condizioni negoziali dovessero intervenire secondo pattuizione scritta. Una volta allegato che gli accordi di riduzione del prezzo erano intervenuti in quanto le fragole consegnate risultavano di qualità scadente, in realtà, non si assiste ad alcuna modificazione delle condizioni di contratto, quanto ad un accordo relativo al pagamento di corrispettivo inferiore a quello originariamente pattuito a causa del vizio della merce compravenduta. In argomento, inoltre, l'appellante nega che le fragole fornite per il 2017 ed il 2018 avessero qualità scadente, utilizzando un argomento di carattere deduttivo ovvero osservando che, se la merce fosse stata tale, l'agente di non l'avrebbe presa in consegna, posto CP_1
che i contratti prevedevano controlli immediati. In realtà, detta deduzione non esclude, come affermato dai testimoni, che la merce potesse essere comunque accettata pur se di seconda scelta e, quindi, inviata alla trasformazione industriale e non al consumo da tavola di prodotto fresco, dovendosi così rivedere il prezzo pattuito. In terza battuta, contesta che il Tribunale non avrebbe preso in Pt_1
considerazione che dalla documentazione acquisita in giudizio sarebbe emerso che la merce fornita nel 2017 e 2018 non era scadente, con ciò dovendosi svalorizzare le deposizioni testimoniali da reputarsi, come già accennato, inattendibili. Con riferimento alla fornitura del 2017, l'appellante menziona in particolare la comunicazione a mezzo mail del 27 giugno 2017 inviata dalla fornitrice Pt_1 all'acquirente con cui si sollecitava il pagamento del residuo CP_1 corrispettivo, evidenziandosi in essa la richiesta di sconti da parte di quest'ultima.
Tuttavia, detta comunicazione non smentisce affatto che, alla fine, il corrispettivo prezzo sia stato scontato, secondo quanto riferito dai testimoni, a seguito di incontro avuto in Tirana tra le parti in data 13 luglio 2017. Con riferimento alla fornitura del 2018, l'appellante menziona alcune mail prodotte in prime cure che
17 evidenzierebbero come ella non avrebbe mai rinunciato al pagamento integrale del corrispettivo. Tuttavia, a fronte delle deposizioni testimoniali che confermano che vi fu incontro tra le parti in data 24 settembre 2018 in cui si concordò che l'ultimo pagamento eseguito in data 3 agosto 2018 da per euro 50.000,00.= CP_1
doveva considerarsi a saldo dell'intera fornitura in ragione della consegna di fragole di qualità scadente, non è indicato alcuno scritto proveniente dalla stessa appellata in cui ella avrebbe smentito l'esistenza di detto accordo, posto che le mail citate in cui è preteso il pagamento ulteriore sono di provenienza di Pt_1
mentre nella mail di provenienza del 24 dicembre 2018 è ribadito che con CP_1
il pagamento dell'importo di euro 50.000,00.= l'appellante non avrebbe più avuto nulla a pretendere quale credito per la fornitura in discussione, in aderenza a quanto dichiarato dai testimoni.
Considerato che
le dichiarazioni dei testimoni non sono smentite seriamente nella loro attendibilità dalla documentazione acquisita in giudizio, deve osservarsi che detta attendibilità è confermata dalla coerenza interna ad ogni singola deposizione testimoniale, così come è confermata dalla coerenza di dette deposizioni considerate l'una in rapporto all'altra, convergendo le stesse verso un'unica direzione probatoria.
5 – Per quanto sinora motivato circa l'esistenza degli accordi inerenti alla riduzione di corrispettivo dovuto per le forniture del 2017 e 2018, corrispettivo ridotto che non è contestato nel presente giudizio di appello sia stato saldato, secondo quanto rilevato dal Tribunale, deve concludersi che, non solo il pagamento dell'importo di euro 100.000,00.= eseguito da tra gennaio e CP_1
marzo 2019 si riferiva agli acconti relativi alla fornitura di fragole pacificamente mai eseguita e relativa alla stagione 2019 e non al pagamento dei pregressi debiti per anteriori forniture, ma anche che nessun credito corrispettivo per dette pregresse forniture può vantare non potendosi accogliere la sua Pt_1
domanda riconvenzionale di accertamento e pagamento di detto credito. Così, correttamente il Tribunale ha affermato che l'odierna appellante deve considerarsi gravemente inadempiente all'obbligazione assunta con il contratto relativo alla
18 fornitura 2019, pur avendo ricevuto il versamento dell'acconto rammentato, così come correttamente è stata pronunciata la risoluzione per fatto e colpa di Pt_1
altrettanto correttamente condannata a ripetere l'importo più volte rammentato di euro 100.000,00.=, oltre interessi legali.
6 – Le considerazioni finora spese sono bastevoli al fine di confermare le statuizioni di merito della sentenza gravata, essendo superfluo esaminare gli ulteriori motivi di appello relativi all'affermata insussistenza della malafede dell'impugnante per avere veduto a terzi le fragole destinate a e CP_1 all'affermata errata valutazione del contenuto della diffida dell'appellante come tardiva e pretestuosa in quanto intervenuta dopo i solleciti inviati dall'attrice. In effetti, dette argomentazioni spese dal primo Giudice non sono essenziali al fine di sorreggere la decisione impugnata come lo sono le altre oggetto dei diversi motivi di gravame già esaminati.
7 – Venendo, infine, a considerare il motivo di impugnazione relativo alla regolamentazione delle spese di lite, considerata la conferma nel merito della sentenza appellata, va verificato se il Giudice abbia correttamente applicato la liquidazione delle spese di lite secondo decisum, invece che procedere alla compensazione, anche parziale di esse, avendo rigettato le ulteriori domande di condanna al risarcimento del danno formulate dall'odierna appellata. In primo luogo, il rigetto di tutte le pretese azionate in via riconvenzionale da e Pt_1
l'accoglimento della domanda di risoluzione del contratto e di condanna alla ripetizione dell'importo di euro 100.000,00.= formulate da esclude la CP_1
possibilità di compensare integralmente le spese di giudizio, come richiesto dall'appellante certamente soccombente. Così, la soccombenza di ha Pt_1
pienamente giustificato la sua condanna alle spese di lite secondo il criterio del decisum, posto che la compensazione, anche parziale, delle spese di lite, è giustificata in caso di reciproca soccombenza, mentre nel caso di specie le domande ai LC sono state accolte per importo inferiore a quello preteso. CP_1
Infatti, il criterio del decisum e non del disputatum è quello prescelto dall'art. 5
19 D.M. n. 140/2012 nei giudizi di pagamento della prestazione oggetto di obbligazioni pecuniarie. Il disputatum costituisce quanto richiesto nell'atto introduttivo del giudizio, laddove il decisum è il contenuto effettivo della decisione assunta dal Giudice (Cass. n. 8449/2023).
8 – In definitiva, l'appello deve reputarsi infondato, così confermandosi la sentenza n. 1987/2023 del Tribunale di ON, pubblicata il 20 ottobre 2023. Le spese del grado seguono la soccombenza dell'appellante e vanno liquidate in applicazione del D.M. 55/2014 e successive modifiche, mentre deve escludersi la sussistenza dei presupposti per la condanna di ai sensi dell'art. 96 cpc. Pt_1
Infine, deve darsi atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1 quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della
L.n. 228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello.
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Venezia, Terza Sezione Civile, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. rigetta l'appello proposto da avverso la sentenza del Tribunale Parte_1
di ON n. 1987/2023, pubblicata il 20 ottobre 2023;
2. conferma, per l'effetto, la ridetta sentenza;
3. condanna l'appellante a pagare in favore dell'appellata Parte_1 CP_1
[... le spese di lite del presente grado di appello che si liquidano in euro
8.470,00.= per compensi professionali, oltre rimborso forfetario per spese generali, IVA e CPA dovuti per legge;
4. dà atto della sussistenza dei presupposti processuali di cui all'art. 13 comma 1
quater D.P.R. 115/2002, come modificato dall'art. 1 comma 17 della L.n.
228/2012, essendo tenuta l'appellante a versare l'ulteriore importo, a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per l'atto di appello;
20 5. dispone che, ai sensi del D.Lgs. n. 196/2003, siano omessi le generalità e gli altri dati identificativi, in caso di diffusione del presente provvedimento.
Così deciso in Venezia nella Camera di Consiglio di data 12 febbraio 2025
Il Presidente
Dott. Massimo Coltro
Il Consigliere est.
Dott. Luca Boccuni
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