Articolo 66 della Legge 23 dicembre 1999, n. 488
Articolo 65Articolo 67
Versione
1 gennaio 2000
Art. 66. (Modalita' di dismissione delle
partecipazioni detenute dallo Stato).
1. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, emanato con le modalita' previste dall' articolo 1, comma 2, del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , sono individuate entro il 30 settembre 2000 le partecipazioni direttamente detenute dallo Stato in societa' per azioni, di cui e' consentita la dismissione, oltre che con le modalita' di cui al comma 2 dell'articolo 1 del citato decreto legge n. 332 del 1994 , anche mediante altre modalita', definite con lo stesso decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, idonee a realizzare la massimizzazione del gettito per l'erario, il contenimento dei costi e la rapidita' di esecuzione della cessione.
L'individuazione puo' esclusivamente riguardare le partecipazioni di controllo di valore inferiore a lire 100 miliardi, sulla base del patrimonio netto risultante dall'ultimo bilancio approvato, nonche' le partecipazioni non di controllo che siano di limitato rilievo ai fini degli obiettivi di politica economica e industriale dello Stato.
Le cessioni di cui al presente comma sono esenti dalle tasse per i contratti di trasferimento delle azioni. Ad esse si applicano gli articoli 1 e 13 del citato decreto-legge n. 332 del 1994 .
2. Alla alienazione delle partecipazioni nelle societa' per azioni risultanti dalla trasformazione dell'Ente tabacchi italiani ai sensi del decreto legislativo 9 luglio 1998, n. 283 , si provvede con le modalita' di cui al decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 .
3. I poteri speciali di cui all' articolo 2 del decreto-legge 31 maggio 1994, n. 332 , convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio 1994, n. 474 , possono essere introdotti esclusivamente per rilevanti e imprescindibili motivi di interesse generale, in particolare con riferimento all'ordine pubblico, alla sicurezza pubblica, alla sanita' pubblica e alla difesa, in forma e misura idonee e proporzionali alla tutela di detti interessi, anche per quanto riguarda i limiti temporali; detti poteri sono posti nel rispetto dei principi dell'ordinamento interno e comunitario, e tra questi in primo luogo del principio di non discriminazione, e in coerenza con gli obiettivi in materia di privatizzazioni e di tutela della concorrenza e del mercato.
4. Con decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, su proposta del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica e del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato, sono definiti i Criteri di esercizio dei poteri speciali di cui al comma 3, nel rispetto di quanto previsto al medesimo comma; in particolare i poteri autorizzatori devono fondarsi su criteri obiettivi, stabili nel tempo e resi previamente pubblici.
5. Sono abrogate le disposizioni incompatibili con quanto previsto nei commi 3 e 4 del presente articolo.
Entrata in vigore il 1 gennaio 2000
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