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Sentenza 21 maggio 2025
Sentenza 21 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Nola, sentenza 21/05/2025, n. 1569 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Nola |
| Numero : | 1569 |
| Data del deposito : | 21 maggio 2025 |
Testo completo
R.G. 7210/ 2021
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7210/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura il calce Parte_1
all'atto di appello dall'avv. Campanella Mario presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 222
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in CP_2
virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Marsiglia Guido presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Santa Lucia, n. 20
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di S. Anastasia Fiorucci Patrizia e , in persona del legale CP_2
rappresentante pt chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500L tg. EV074XL nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Lamentava l'attore che il giorno 25.05.2015 alle ore 10,15 circa, in Cercola (NA) al
Corso Riccardi, il ciclomotore Piaggio tg. X76DFH di sua proprietà veniva tamponato dal veicolo Fiat 500L tg. EX074XL di proprietà di . Per Controparte_1
l'effetto dell'urto il ciclomotore cadeva al suolo e l'attore riportava lesioni. Deduceva ancora che, al momento del sinistro, il veicolo Fiat 500L tg. EV074XL risultava assicurato con CP_2
Si costituiva in giudizio dichiarando, preliminarmente, CP_2
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda e contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, avendo disconosciuto Controparte_1
l'evento, come da dichiarazione del 08.08.2016 rilasciata al Comune di Melito.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di
Pace di Sant'Anastasia emetteva sentenza n. 1564/2021 con la quale accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva appello contestando Parte_1
l'immotivata ed illogica riduzione, ad opera del Giudice di prime cure, dell'entità del danno biologico di natura permanente accertata dal CTU. Contestava ancora la contraddittorietà della sentenza e l'illegittima liquidazione delle spese e dei compensi professionali.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di riconoscere la percentuale di danno biologico patito dall'istante nella misura del 5% come riconosciuto dal CTU e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno biologico subito, al pagamento delle spese odontoiatriche e dei compensi professionali, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pt, la quale CP_2
contestava l'appello proposto in quanto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni rassegnate in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , la quale, benché regolarmente citata in giudizio, non Controparte_1
si è costituita.
Va dichiarata, inoltre, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt.342 e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'omessa motivazione da parte del primo Giudice relativamente alla decurtazione dei punti percentuali del danno biologico riconosciuto dal CTU e la riduzione delle spese mediche odontoiatriche, nonché, alla erronea liquidazione dei compensi professionali.
Le doglianze sono fondate. Il Giudice di primo grado, infatti, pur dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, ha Controparte_1
ritenuto opportuno ridurre la valutazione del danno biologico, operata dal CTU.
Si legge nella sentenza: “ la valutazione dei postumi invalidanti compiuti dal CTU appare eccessiva rispetto alle lesioni documentate nel referto di P.S. in mancanza di ulteriori traumi riferiti al paziente, come da referto, per cui appare equo ridurre di ufficio la valutazione dei postumi invalidanti subiti dall'attore al 2% attenendosi a quanto emerso da referto di P.S.”
Il Giudice di primo grado, quindi, ritenendo eccessiva la valutazione dei postumi invalidanti compiuta dal CTU nella misura del 5%, ha ridotto l'entità di tale danno al 2%, limitandosi ad indicare genericamente tale quantificazione come “eccessiva rispetto alle lesioni documentate nel referto di P.S.”.
Tale parte della sentenza, dunque, si presenta priva dell'indicazione degli elementi di cui il Giudice si sarebbe avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, dando giustificazione del suo convincimento.
In proposito occorre evidenziare che la Suprema Corte con ordinanza del 2/03/2021
n. 5707 ha precisato che “ le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico - giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU”. (cfr. anche Cass., 18 luglio 2019, n. 19468; Cass., 19 gennaio 2017, n.
1294).
Secondo il suddetto principio è necessario che, allorquando il giudice decida di discostarsi dal parere dell'ausiliario, giustifichi il proprio convincimento indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del consulente (Sentenza n.3787 del 15/03/2001).
Appare, dunque, fondato il motivo di appello atteso che il Giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle risultanze della CTU medico legale, senza dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.
Va rilevato che il consulente tecnico in primo grado riscontrava “ postumi traumatici caviglia sn con lesione parziale del legamento peroneo astragalico;
postumi traumatici ginocchio dx con lesione parziale del lca;
danno odontoiatrico da frattura
III dente superiore di dx” ed accertava l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni e l'evento, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 5%.
Pertanto, in accoglimento dell'appello si deve provvedere alla rideterminazione del danno alla persona. Tenuto conto dell'età della persona al momento del sinistro e applicando il dettato di cui al D.L.gs. 2005/209 si deve liquidare, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente la somma di € 6.110,09; ferma restando la somma liquidata a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, non oggetto di appello.
Fondata è altresì la richiesta concernente le spese odontoiatriche liquidate dal CTU in
€ 2.700,00, considerato che il teste escusso in primo grado riferiva che l'attore perdeva sangue dalla bocca: “ ricordo di essermi avvicinato al conducente del motorino e ho subito visto che perdeva sangue dalla bocca perchè aveva due denti rotti”
Considerato che il Giudice di primo grado liquidava la somma di € 1.531,64 a titolo di danno biologico e di € 1.000,00 per le spese mediche odontoiatriche, in accoglimento del predetto motivo di appello e vanno Controparte_1 CP_2
condannate a corrispondere in solido a titolo di danno biologico permanente, in favore di , l'ulteriore importo di € 4.578,45 rispetto a quanto Parte_1
liquidato, allo stesso titolo, dal giudice di primo grado;
nonché l'ulteriore importo di
€ 1.700,00 per le spese odontoiatriche rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado.
Sull'importo complessivo dovuto all'odierna appellante, vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro (25.05.2015), sulla somma complessiva dovuta all'odierna appellante e liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
25.05.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre
1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030). Non può essere invece accolta la richiesta di integrazione delle spese vive, in quanto in atti manca la produzione di primo grado dell'attore e non è vi è prova quindi degli effettivi esborsi.
Neppure merita accoglimento la doglianza relativa ai compensi professionali liquidati dal primo giudice in € 1.600,00, ovvero in una misura superiore ai valori minimi (€
1.104,00) indicati nel D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile ai giudizi di valore compreso nello scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame va parzialmente accolto con conseguente modifica della sentenza n. 1564/2021 resa dal Giudice di
Pace di S. Anastasia nella parte in cui ha ridotto la percentuale di danno biologico permanente riconosciuta in capo all'attrice nel 2% in luogo del 5% individuato dal
CTU, nonché, nella parte relativa alle spese odontoiatriche.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico delle parti appellate in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1564/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore importo di € 6.278,45, rispetto a quanto liquidato, allo stesso
[...]
titolo, dal giudice di primo grado;
3. rigetta gli ulteriori motivi di appello;
4. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore di parte appellante che si liquidano in € 382,50 per spese, € 2.738,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Campanella, antistatatario.
Nola, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di NOLA – I Sezione Civile in persona del giudice unico dr.ssa Valeria Rossi ha pronunziato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 7210/2021 del Ruolo Generale degli Affari Contenziosi vertente
TRA
rappresentato e difeso in virtù di procura il calce Parte_1
all'atto di appello dall'avv. Campanella Mario presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli al Corso Amedeo di Savoia n. 222
APPELLANTE
E
Controparte_1
APPELLATA CONTUMACE
NONCHE'
in persona del legale rappresentante pt, rappresentata e difesa in CP_2
virtù di procura in calce all' atto introduttivo del giudizio di primo grado dall'avv.
Marsiglia Guido presso lo studio del quale elettivamente domicilia in Napoli alla Via
Santa Lucia, n. 20
APPELLATA
CONCLUSIONI: come da atti e verbali di causa
FATTO E DIRITTO Con atto di citazione ritualmente notificato conveniva innanzi al Parte_1
Giudice di Pace di S. Anastasia Fiorucci Patrizia e , in persona del legale CP_2
rappresentante pt chiedendo di accertare e dichiarare l'esclusiva responsabilità del conducente del veicolo Fiat 500L tg. EV074XL nella causazione del sinistro per cui è causa e per l'effetto condannare i convenuti al risarcimento dei danni subiti.
Lamentava l'attore che il giorno 25.05.2015 alle ore 10,15 circa, in Cercola (NA) al
Corso Riccardi, il ciclomotore Piaggio tg. X76DFH di sua proprietà veniva tamponato dal veicolo Fiat 500L tg. EX074XL di proprietà di . Per Controparte_1
l'effetto dell'urto il ciclomotore cadeva al suolo e l'attore riportava lesioni. Deduceva ancora che, al momento del sinistro, il veicolo Fiat 500L tg. EV074XL risultava assicurato con CP_2
Si costituiva in giudizio dichiarando, preliminarmente, CP_2
l'improcedibilità e l'inammissibilità della domanda e contestando la dinamica del sinistro, così come descritta in citazione, avendo disconosciuto Controparte_1
l'evento, come da dichiarazione del 08.08.2016 rilasciata al Comune di Melito.
Chiedeva pertanto il rigetto della domanda attorea.
Conclusasi la fase istruttoria, sulle conclusioni rassegnate dalle parti, il Giudice di
Pace di Sant'Anastasia emetteva sentenza n. 1564/2021 con la quale accoglieva la domanda e condannava i convenuti, in solido tra loro, al pagamento delle spese processuali.
Avverso la pronuncia proponeva appello contestando Parte_1
l'immotivata ed illogica riduzione, ad opera del Giudice di prime cure, dell'entità del danno biologico di natura permanente accertata dal CTU. Contestava ancora la contraddittorietà della sentenza e l'illegittima liquidazione delle spese e dei compensi professionali.
Concludeva pertanto per l'accoglimento dell'appello e, in riforma della sentenza impugnata, chiedeva di riconoscere la percentuale di danno biologico patito dall'istante nella misura del 5% come riconosciuto dal CTU e, per l'effetto, condannare i convenuti in solido al risarcimento del danno biologico subito, al pagamento delle spese odontoiatriche e dei compensi professionali, nel rispetto dei parametri di cui al D.M. 55/2014.
Si costituiva in persona del legale rappresentante pt, la quale CP_2
contestava l'appello proposto in quanto destituito di ogni fondamento e ne chiedeva il rigetto.
Acquisito il fascicolo di primo grado, la causa, sulle conclusioni rassegnate in atti, veniva trattenuta in decisione con concessione dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Ciò premesso in ordine ai fatti oggetto del giudizio, va preliminarmente dichiarata la contumacia di , la quale, benché regolarmente citata in giudizio, non Controparte_1
si è costituita.
Va dichiarata, inoltre, l'ammissibilità e procedibilità del proposto gravame, atteso che l'atto di appello risulta sorretto da motivi illustrati e specificati nel rispetto degli artt.342 e 164 c.p.c.
Passando al merito dell'appello, la doglianza posta dall'appellante a fondamento dello spiegato gravame attiene all'omessa motivazione da parte del primo Giudice relativamente alla decurtazione dei punti percentuali del danno biologico riconosciuto dal CTU e la riduzione delle spese mediche odontoiatriche, nonché, alla erronea liquidazione dei compensi professionali.
Le doglianze sono fondate. Il Giudice di primo grado, infatti, pur dichiarando l'esclusiva responsabilità di nella causazione del sinistro de quo, ha Controparte_1
ritenuto opportuno ridurre la valutazione del danno biologico, operata dal CTU.
Si legge nella sentenza: “ la valutazione dei postumi invalidanti compiuti dal CTU appare eccessiva rispetto alle lesioni documentate nel referto di P.S. in mancanza di ulteriori traumi riferiti al paziente, come da referto, per cui appare equo ridurre di ufficio la valutazione dei postumi invalidanti subiti dall'attore al 2% attenendosi a quanto emerso da referto di P.S.”
Il Giudice di primo grado, quindi, ritenendo eccessiva la valutazione dei postumi invalidanti compiuta dal CTU nella misura del 5%, ha ridotto l'entità di tale danno al 2%, limitandosi ad indicare genericamente tale quantificazione come “eccessiva rispetto alle lesioni documentate nel referto di P.S.”.
Tale parte della sentenza, dunque, si presenta priva dell'indicazione degli elementi di cui il Giudice si sarebbe avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, dando giustificazione del suo convincimento.
In proposito occorre evidenziare che la Suprema Corte con ordinanza del 2/03/2021
n. 5707 ha precisato che “ le valutazioni espresse dal consulente tecnico d'ufficio non hanno efficacia vincolante per il giudice e, tuttavia, egli può legittimamente disattenderle attraverso una valutazione critica, che sia ancorata alle risultanze processuali e risulti congruamente e logicamente motivata, dovendo il giudice indicare gli elementi di cui si è avvalso per ritenere erronei gli argomenti sui quali il consulente si è basato, ovvero gli elementi probatori, i criteri di valutazione e gli argomenti logico - giuridici per addivenire alla decisione contrastante con il parere del CTU”. (cfr. anche Cass., 18 luglio 2019, n. 19468; Cass., 19 gennaio 2017, n.
1294).
Secondo il suddetto principio è necessario che, allorquando il giudice decida di discostarsi dal parere dell'ausiliario, giustifichi il proprio convincimento indicando le ragioni per cui ritiene di disattendere le conclusioni del consulente (Sentenza n.3787 del 15/03/2001).
Appare, dunque, fondato il motivo di appello atteso che il Giudice di prime cure ha inteso discostarsi dalle risultanze della CTU medico legale, senza dar conto delle ragioni che lo hanno indotto a disattenderle.
Va rilevato che il consulente tecnico in primo grado riscontrava “ postumi traumatici caviglia sn con lesione parziale del legamento peroneo astragalico;
postumi traumatici ginocchio dx con lesione parziale del lca;
danno odontoiatrico da frattura
III dente superiore di dx” ed accertava l'esistenza del nesso di causalità tra le lesioni e l'evento, riconoscendo un danno biologico permanente pari al 5%.
Pertanto, in accoglimento dell'appello si deve provvedere alla rideterminazione del danno alla persona. Tenuto conto dell'età della persona al momento del sinistro e applicando il dettato di cui al D.L.gs. 2005/209 si deve liquidare, a titolo di risarcimento del danno biologico permanente la somma di € 6.110,09; ferma restando la somma liquidata a titolo di invalidità temporanea totale e parziale, non oggetto di appello.
Fondata è altresì la richiesta concernente le spese odontoiatriche liquidate dal CTU in
€ 2.700,00, considerato che il teste escusso in primo grado riferiva che l'attore perdeva sangue dalla bocca: “ ricordo di essermi avvicinato al conducente del motorino e ho subito visto che perdeva sangue dalla bocca perchè aveva due denti rotti”
Considerato che il Giudice di primo grado liquidava la somma di € 1.531,64 a titolo di danno biologico e di € 1.000,00 per le spese mediche odontoiatriche, in accoglimento del predetto motivo di appello e vanno Controparte_1 CP_2
condannate a corrispondere in solido a titolo di danno biologico permanente, in favore di , l'ulteriore importo di € 4.578,45 rispetto a quanto Parte_1
liquidato, allo stesso titolo, dal giudice di primo grado;
nonché l'ulteriore importo di
€ 1.700,00 per le spese odontoiatriche rispetto a quanto liquidato dal giudice di primo grado.
Sull'importo complessivo dovuto all'odierna appellante, vanno poi calcolati gli interessi al tasso legale dalla data del sinistro (25.05.2015), sulla somma complessiva dovuta all'odierna appellante e liquidata all'attualità, ma devalutata, in base agli indici -quale momento del sinistro- e, quindi, anno per anno, ed a partire dal
25.05.2015 e fino al momento del deposito della presente decisione, sulla somma di volta in volta risultante dalla rivalutazione di quella sopra precisata, con divieto di anatocismo.
Dal momento della pronunzia della presente sentenza e sino all'effettivo soddisfo, infine, con la trasformazione dell'obbligazione di valore in debito di valuta, dovranno essere corrisposti, sulla somma totale sopra liquidata all'attualità, gli ulteriori interessi al tasso legale, ex art. 1282 cod. civ. (cfr., in tal senso, Cass., 3 dicembre
1999 n. 13470; Cass., 21 aprile 1998 n. 4030). Non può essere invece accolta la richiesta di integrazione delle spese vive, in quanto in atti manca la produzione di primo grado dell'attore e non è vi è prova quindi degli effettivi esborsi.
Neppure merita accoglimento la doglianza relativa ai compensi professionali liquidati dal primo giudice in € 1.600,00, ovvero in una misura superiore ai valori minimi (€
1.104,00) indicati nel D.M. 55/2014 ratione temporis applicabile ai giudizi di valore compreso nello scaglione tra 5.201,00 e 26.000,00.
Alla luce delle considerazioni che precedono il presente gravame va parzialmente accolto con conseguente modifica della sentenza n. 1564/2021 resa dal Giudice di
Pace di S. Anastasia nella parte in cui ha ridotto la percentuale di danno biologico permanente riconosciuta in capo all'attrice nel 2% in luogo del 5% individuato dal
CTU, nonché, nella parte relativa alle spese odontoiatriche.
Le spese di lite, liquidate come in dispositivo ex D.M. 55/2014 come aggiornato dal
D.M. 147/2022, seguono la soccombenza e sono, pertanto, poste a carico delle parti appellate in solido tra loro, con attribuzione al procuratore dell'appellante dichiaratosi anticipatario.
PQM
Il Tribunale di Nola, in composizione monocratica, definitivamente pronunciando sull'appello avverso la sentenza n. 1564/2021 del Giudice di Pace di Sant'Anastasia, così provvede:
1. dichiara la contumacia di;
Controparte_1
2. accoglie l'appello e, per l'effetto, in parziale riforma della sentenza impugnata, condanna le parti appellate in solido tra loro al pagamento in favore di Parte_1
dell'ulteriore importo di € 6.278,45, rispetto a quanto liquidato, allo stesso
[...]
titolo, dal giudice di primo grado;
3. rigetta gli ulteriori motivi di appello;
4. condanna le parti appellate, in solido tra loro, al pagamento delle spese di lite del secondo grado in favore di parte appellante che si liquidano in € 382,50 per spese, € 2.738,00 per compensi, oltre al rimborso forfettario spese generali, I.V.A. e C.P.A. come per legge, con attribuzione in favore dell'avv. Mario Campanella, antistatatario.
Nola, 21.05.2025
Il Giudice
Dott.ssa Valeria Rossi