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Sentenza 24 gennaio 2025
Sentenza 24 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Cagliari, sentenza 24/01/2025, n. 6 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Cagliari |
| Numero : | 6 |
| Data del deposito : | 24 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI CAGLIARI in composizione collegiale nelle persone dei signori magistrati:
Dott. Gaetano Savona Presidente
Dott. Bruno Malagoli Giudice est.
Dott. Luca Angioi Giudice ha pronunciato la seguente
SENTENZA nel procedimento iscritto al numero di ruolo 210-1//2024 del procedimento unitario, per la dichiarazione della liquidazione giudiziale di
GEOMETRA AN USAI S.R.L. (C.F./P. IVA 03591670926), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via Giudicessa Benedetta
n° 46 proposta da
BI CH, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via
Sardegna n° 37, C.F. [...], OL SE NT, nato a
Cagliari il 01.09.1965 e residente in [...], C.F.
[...], UD AL, nato a [...] il [...] ed ivi residente nella via Manara n° 26, C.F. [...], IS OR, nato a [...], il [...] e residente in [...], C.F. [...], ZI IC, nato a [...], il
09.05.1971 ed ivi residente nella via Basciu n° 19, C.F. [...],
PA CH, nato a [...], il [...] ed ivi residente nella Piazza del
Popolo n° 23, C.F. [...], rappresentati e difesi dall'Avv. Laura
Sette con studio in Cagliari via Dante 186
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con ricorso depositato il 29.11.2024, gli istanti, ritenendo sussistenti i presupposti di insolvenza dell'impresa convenuta, hanno richiesto l'apertura della liquidazione giudiziale.
I ricorrenti hanno allegato e provato la sussistenza di crediti retrbutivi nei confronti della convenuta, portati in decreti ingiuntivi per l'importo di oltre 57.000,00 Euro, oltre rivalutazione, interessi e spese.
In particolare:
- BI CH ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2201/21, Ing. N. 512/21, notificato alla società in data 1.12.2021, reso esecutivo dal Tribunale di Cagliari in data 21.01.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di 14.679,37 € di cui € 841,77 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 1);
- OL SE NT ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2196/21, Ing. N.
514/21, notificato alla società in data 1.12.2021, reso esecutivo dal Tribunale di
Cagliari in data 8.02.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di € 26.660,95 di cui € 2.252,15 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 2);
- UD AL ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2197/21, Ing. N. 515/21, notificato alla società in data 1.12.2021, reso esecutivo dal Tribunale di Cagliari in data 21.06.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di € 3.174,42 di cui € 195,18 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 3);
- IS OR ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2198/21, Ing. N. 516/21, notificato alla società in data 18.08.2022, reso esecutivo dal Tribunale di Cagliari in data 8.10.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di € 7.141,67 di cui € 1.833,19 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 4);
- ZI IC ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2199/21, Ing. N. 513/21, notificato alla società in data 21.10.2021, reso esecutivo dal Tribunale di Cagliari in data 3.02.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di 2.268,34 € di cui € 139,50 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 5);
- PA CH ha ottenuto il decreto ingiuntivo RG 2200/21, Ing. N. 517/21, notificato alla società in data 1.12.2021, reso esecutivo dal Tribunale di Cagliari in data 21.06.2022 per mancata opposizione, ove si condanna la società a corrispondere l'importo di € 5.299,10 di cui € 617,05 a titolo di TFR oltre interessi rivalutazione e spese legali liquidate (doc 6).
L'istanza di apertura della liquidazione giudiziale ed il decreto di convocazione del debitore sono stati regolarmente notificati.
2. La società convenuta non si è costituita in giudizio.
2 3. All'esito dell'istruttoria, l'istanza di apertura della liquidazione giudiziale deve trovare accoglimento.
La convenuta, dalla documentazione agli atti, risulta essere una imprenditrice commerciale, come tale sottoposta alla disciplina sulla liquidazione giudiziale.
Ai sensi dell'art. 121 CCII, la disciplina sulla liquidazione giudiziale è riservata alle imprese che abbiano dichiarato, in uno degli esercizi ricadenti nel triennio antecedente la data di deposito del ricorso, un attivo patrimoniale superiore ad €
300.000,00 oppure ricavi superiori ad € 200.000,00, nonché alle imprese che, alla data in cui viene dichiarata la liquidazione giudiziale, abbiano debiti anche non scaduti superiori ad € 500.000,00.
Come si evince dal disposto dell'art. 121 CCII, l'onere della prova in ordine all'insussistenza dei requisiti dimensionali di cui all'art. 2, comma 1, lett. d CCII – e della conseguente non assoggettabilità alla liquidazione giudiziale – grava sul debitore convenuto.
Nella vicenda che ci occupa, la debitrice non costituendosi in giudizio, non ha dimostrato l'insussistenza dei requisiti dimensionali ed è pertanto soggetta alle disposizioni sulla liquidazione giudiziale.
4. Il requisito dello stato di insolvenza, così come definito dall'art. 2, comma 1, lett.
b) CCII, risulta sussistente in ragione del mancato pagamento dei crediti dei lavoratori ricorrenti, nonché della esposizione debitoria della debitrice con l'Agenzia delle Entrate Riscossioni, pari ad Euro 636.383,24 per crediti già scritti a ruolo (cfr. documentazione acquisita d'ufficio dalla Cancelleria).
5. Sussiste altresì il requisito previsto dall'art. 49, u.c., CCII, che condiziona la liquidazione giudiziale ad una esposizione per debiti scaduti e non pagati superiore ad € 30.000,00, risultando sufficiente al riguardo richiamare il debito nei confronti dei ricorrenti.
6. In conclusione, sussistendo tutte le condizioni oggettive e soggettive previste dall'art. 121 CCII, deve essere dichiarata l'apertura della liquidazione giudiziale della società convenuta.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando,
1. dichiara l'apertura della liquidazione giudiziale della GEOMETRA
AN USAI S.R.L. (C.F./P. IVA 03591670926), in persona del legale rappresentante pro tempore, con sede in Cagliari, via Giudicessa
Benedetta n° 46;
3 2. nomina il dott. Gaetano Savona giudice delegato alla procedura e curatore il dott. Matteo UD, con studio in Cagliari;
3. autorizza il curatore, con le modalità di cui agli articoli 155-quater, 155- quinquies e 155-sexies delle disposizioni di attuazione del codice di procedura civile:
ad accedere alle banche dati dell'anagrafe tributaria e dell'archivio dei rapporti finanziari;
ad accedere alla banca dati degli atti assoggettati a imposta di registro e ad estrarre copia degli stessi;
ad acquisire l'elenco dei clienti e l'elenco dei fornitori di cui all' articolo 21 del decreto-legge 31 maggio 2010, n. 78, convertito dalla legge 30 luglio
2010, n. 122 e successive modificazioni;
ad acquisire la documentazione contabile in possesso delle banche e degli altri intermediari finanziari relativa ai rapporti con l'impresa debitrice, anche se estinti;
ad acquisire le schede contabili dei fornitori e dei clienti relative ai rapporti con l'impresa debitrice.
4. ordina al debitore di depositare entro tre giorni i bilanci, le scritture contabili e fiscali obbligatorie, in formato digitale qualora la documentazione sia tenuta ai sensi dell'art. 2215-bis c.c., i libri sociali, le dichiarazioni dei redditi, IRAP e IVA dei tre esercizi precedenti, nonché
l'elenco dei creditori corredato dall'indicazione del loro domicilio digitale, se già non eseguito a norma dell'art. 39 CCII;
5. stabilisce il giorno 16.6.2025 ore 10 per l'adunanza dei creditori e per l'esame dello stato passivo dinanzi al giudice delegato;
6. assegna il termine perentorio di trenta giorni prima dell'adunanza per l'esame dello stato passivo, ai creditori ed a tutti i terzi che vantano diritti reali o personali su cose in possesso della società sottoposta a liquidazione giudiziale, perché presentino le relative domande di insinuazione e la documentazione allegata con le modalità di cui all'art. 201 CCII mediante trasmissione delle stesse all'indirizzo di posta elettronica certificata del curatore e con spedizione da un indirizzo di posta elettronica certificata;
7. avvisa i creditori e i terzi che tali modalità di presentazione non ammettono equipollenti, con la conseguenza che eventuali domande trasmesse mediante deposito o invio per posta presso la cancelleria e/o presso lo
4 studio del Curatore, o mediante invio telematico presso la cancelleria, saranno considerate inammissibili e quindi come non pervenute;
nelle predette domande dovrà altresì essere indicato l'indirizzo di posta elettronica certificata al quale i ricorrenti intendono ricevere le comunicazioni dal Curatore, con la conseguenza che, in mancanza di tale indicazione, le comunicazioni successive verranno effettuate esclusivamente mediante deposito in cancelleria ai sensi dell'art. art.10, co. 3, CCII;
8. segnala al Curatore che deve tempestivamente comunicare al Registro delle Imprese l'indirizzo di posta elettronica certificata relativo alla procedura al quale dovranno essere trasmesse le domande da parte dei creditori e dei terzi che vantano diritti reali o personali su beni in possesso della fallita
9. dispone che la presente sentenza venga notificata al debitore soggetto a liquidazione giudiziale, comunicata al Curatore ed al ricorrente ed iscritta presso l'Ufficio del Registro delle imprese, ai sensi dell'art. 49, co.4, CCI.
Così deciso in Cagliari, nella camera di consiglio del Tribunale, in data 22/01/2025 .
IL GIUDICE ESTENSORE
Bruno Malagoli
IL PRESIDENTE
Gaetano Savona
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