Art. 1.
Nel secondo comma, lettera b), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione".
Nel secondo comma, lettera b), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione".