Articolo 1 della Legge 8 aprile 1976, n. 116
Articolo 2
Versione
21 aprile 1976
Art. 1.
Nel secondo comma, lettera b), dell'articolo 22 della legge 2 dicembre 1975, n. 576 , le parole: "o, se inferiore, al capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione" sono sostituite con le parole: "o, se inferiore, del capitale medesimo alla data di chiusura dell'esercizio in cui viene eseguita la rivalutazione".
Entrata in vigore il 21 aprile 1976