Sentenza 19 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | TAR Salerno, sez. III, sentenza 19/06/2025, n. 1166 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Tribunale amministrativo regionale - Salerno |
| Numero : | 1166 |
| Data del deposito : | 19 giugno 2025 |
| Fonte ufficiale : |
Testo completo
Pubblicato il 19/06/2025
N. 01166/2025 REG.PROV.COLL.
N. 01962/2024 REG.RIC.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania
sezione staccata di LE (Sezione Terza)
ha pronunciato la presente
SENTENZA
sul ricorso numero di registro generale 1962 del 2024, proposto da-OMISSIS- rappresentato e difeso dall'avvocato Antonio Gioiello, con domicilio digitale come da PEC da Registri di Giustizia;
contro
Ministero dell'Interno, Questura di LE, in persona del legale rappresentante pro tempore , rappresentato e difeso ex lege dall'Avvocatura Distrettuale dello Stato di LE, con domicilio in LE, c.so Vittorio Emanuele, 58;
per l'accertamento
dell’illegittimità del silenzio serbato dalla Questura di LE in ordine all’istanza n. 23SA007895;
e per l’accertamento
del conseguente obbligo della Questura di LE di provvedere sulla predetta istanza;
e per la condanna
della Questura di LE di provvedere entro un termine non superiore a sessanta giorni;
con nomina di un Commissario ad acta , per l’ipotesi di ulteriore inerzia dell’Amministrazione oltre il termine stabilito.
Visti il ricorso e i relativi allegati;
Visti gli atti di costituzione in giudizio del Ministero dell'Interno, Questura di LE;
Visto l'art. 34, co. 5, cod. proc. amm.;
Visti tutti gli atti della causa;
Relatore nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 la dott.ssa Simona Saracino e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;
Premesso che con il presente ricorso il ricorrente ha chiesto l’accertamento del silenzio inadempimento serbato dall’amministrazione resistente in merito all’istanza presentata in data 06.07.2023, volta ad ottenere il rilascio di un permesso di soggiorno per protezione speciale previsto dall’art. 19 del D. Lgs. 286/1998, riconosciuta dal Tribunale di LE;
Rilevato che, con memoria del 29.05.2025, l’amministrazione resistente ha rappresentato che il permesso di soggiorno richiesto è stato consegnato all’interessato in data 20.01.2025 – circostanza confermata dal difensore del ricorrente nel corso dell’odierna udienza – chiedendo, pertanto, di dichiarare l’intervenuta cessazione della materia del contendere con integrale compensazione delle spese di lite;
Ritenuto, stante l’effetto satisfattivo dell’occorsa sopravvenienza provvedimentale, che deve essere dichiarata la cessazione della materia del contendere, ai sensi dell’art. 34, comma 5, cod. proc. amm.;
Rilevato, quanto alle spese, di poterle compensare tra le parti, con onere del pagamento del contributo unificato a carico dell’amministrazione resistente;
Ritenuto che sussistano i presupposti di cui all'articolo 52, commi 1 e 2, del decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (e degli articoli 5 e 6 del Regolamento (UE) 2016/679 del Parlamento europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016), a tutela dei diritti o della dignità della parte interessata;
P.Q.M.
Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania, Sezione staccata di LE (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso in epigrafe, dichiara cessata la materia del contendere.
Spese compensate, fatto salvo il contributo unificato che va posto a carico del Ministero dell’Interno.
Manda alla Segreteria per l'oscuramento delle generalità del ricorrente e degli altri dati idonei ad identificarlo.
Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.
Così deciso in LE nella camera di consiglio del giorno 10 giugno 2025 con l'intervento dei magistrati:
Pierluigi Russo, Presidente
Olindo Di Popolo, Consigliere
Simona Saracino, Referendario, Estensore
| L'ESTENSORE | IL PRESIDENTE |
| Simona Saracino | Pierluigi Russo |
IL SEGRETARIO
In caso di diffusione omettere le generalità e gli altri dati identificativi dei soggetti interessati nei termini indicati.