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Sentenza 9 aprile 2025
Sentenza 9 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere, sentenza 09/04/2025, n. 758 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Santa Maria Capua Vetere |
| Numero : | 758 |
| Data del deposito : | 9 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO TRIBUNALE DI SANTA MARIA CAPUA VETERE Sezione Lavoro
Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6182/2023, cui è riunito il procedimento di ATP recante il n. 6491/2019
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De Pt_1 is e L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RICORRENTE E
rappr. e dif. dall'Avv. A. Lombardi, elett. dom. in Maddaloni (CE), alla CP_1
179, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/10/2023, l'ente previdenziale ha convenuto dinanzi a questo giudice la resistente, esponendo che la predetta aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 6491/2019) per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile e che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale - nelle cui conclusioni il nominato CTU riconosceva all'odierna resistente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta - l'istituto ricorrente tempestivamente depositava manifestazione di dissenso per carenza del requisito sanitario. Contestava, pertanto, a mezzo del proprio consulente di parte, le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati non davano diritto alla provvidenza richiesta e concludeva chiedendo di dichiarare che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta. Spese vinte. Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si opponeva alla domanda, contestando le osservazioni mosse dal consulente di parte dell' non presente alle operazioni peritali, Pt_1 deducendo la sussistenza dei requisiti socio – economici necessari per il conseguimento della prestazione e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del requisito già accertato in sede di ATP. Spese vinte, con attribuzione. 1 All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, la causa giungeva, a seguito di rinvio, all'udienza del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30/08/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 22/09/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 05/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, l'ente opponente, a mezzo del proprio consulente di parte, contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ed in particolare la percentuale di invalidità riconosciuta e la relativa decorrenza, ritenuta frutto di una valutazione delle patologie da cui l'odierna resistente era affetta non supportata dalla documentazione in atti. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente precedentemente nominato in sede di ATP, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate e, in relazione alle contestazioni sollevate, argomentava come di seguito riportato. Preliminarmente, il consulente osservava che la Commissione aveva riconosciuto Pt_1
l'istante affetta da Cardiopatia ischemica cronica.Ipertensione arteriosa. ellito tipo 2.Sindrome ansioso depressiva.Esiti di frattura malleolo peroniero dx, e, sulla scorta di tale diagnosi, aveva 2 determinato una percentuale invalidante del 60%, non specificando i dati tabellari di riferimento ne' il metodo riduzionistico usato. Ciò premesso, per ciò che concerne la patologia diabetica, rilevava che “L'istante e' affetta da diabete mellito;
tale condizione patologica,accertata oltre che dall'aumento della glicemia basale, da alti valori di HB glicata,e' stata trattata da sanitari sia dall' che dal Centro Antidiabetico Controparte_2 della ASL di appartenenza. […] E' nozione comune che il diabete mellito,sia di tipo 1 che di tipo 2 puo' essere controllato con attenta restrizione dietetica e con uso di terapie farmacolgiche specifiche;
tuttavia la Emoglobina Glicata,piu' che la glicemia basale,e' un dato che indica inequivocabilmente la presneza di una malattia non controllata(e' la media glicemica media negli ultimi tre mesi). Avere valori oltre la norma di HB glicata indica uno scarso compenso ed e' per questo motivo che le temute complicanze sono pressoche' sempre presenti,in particolare nel caso specifico complicanze vascolari,neuropatiche periferiche e corioretiniche. Nell'istante,peraltro,insistono altri fattori di rischio per le patologie cardiovascolari(ipertensione arteriosa,dislpipidemia). Tutte tali condizioni sono state riconosciute dalla Commissione INPS che,tuttavia,non indica la percentuale attribuita ad ogni singola condizione patologica. Che il diabete mellito fosse presente sin dalla domanda amministrativa lo accerta la stessa commissione
. Pt_1 sulente, in particolare, nell'elaborato integrativo riportava i valori della HB glicata eseguita nell'anno 2019, “a dimostrazione del fatto che la condizioe patologica fosse presente sin dalla domanda amministrativa”, evidenziando la presenza di glicosuria – ovvero di glucosio nelle urine – a fronte di una glicemia basale di 145 mg/dl, “evidente dimostrazione di una malattia scompensata”. Aggiungeva che “una condizione diabetica scompensata e' alla base di piu' complicanze a carico di organi ed apparati,e cio' e' inevitabile nella maggioranza, se non in tutti i casi nei quali il tasso glicemico supera i valori di soglia” riportando altresì “certificazione prodotta da struttura pubblica del 9.10.2014 di Caserta) che attesta la presenza della condizione diabetica,della terapia consigliata CP_2
e delle inizi licanze poi evolute nel tempo” nonché “visita oculistica antecendente alla visista che rileva un significativo deficit visivo ed una distrofia corioretinica”. Pt_1 ngeva inoltre che “in data 28.3.2019 veniva effettuata visita diabetologica della ASL(di seguito riportata) che attestava la presenza di piu' complicanze,in particolare di una polineuropatia periferica”. Alla luce degli elementi riportati, osservava che “1)La condizione diabetica in scarso controllo metabolico era presente sin dalla domanda amministrativa 2)La attendibile certificazione rilasciata da struttura pubblica( e di seguito riportata) rileva la presneza di piu' di una complicanza correlata alla patologia diabetica”, e che, ad ogni modo, era stata attribuita alla patologia il codice 9309, con percentuale invalidante minima (ovvero 41%). In merito alla patologia cardiaca, specificava: “È accertato che l'istante sia affetta da una cardiopatia ischemica cronica, favorita non solo dal diabete scompensato ma anche da altri fattori di rischio(dislipidemia) e dallo stato ipertensivo, riconosciuto dalla commissione La calssificazione Pt_1
Nyha non si limita solo alla valutazione dello scompenso cardiaco, come si elle motivazioni di dissenso, ma alla condizione cardiaca globale!!!! L'istante è affetta da ipertensione arteriosa;
lo stato ipertensivo è alla base di una dilatazione aortica che, a sua volta è alla base di uno stato, seppur lieve, di insufficienza valvolare multipla. Lo stato di coronaropatia cronica su base ateromasica è accertato da più certificazioni pubbliche”.
3 Precisava di aver attribuito “il codice 6446 corrispondente ad una coronaropatia moderata (allo stato attuale, ma certamente evolutiva dato lo scarso compenso metabolico determinato dal diabete!!!) attribuendo una percentuale invalidante del 50%”. Aggiungeva che erano state prodotte certificazioni di struttura pubblica (delle quali alcune riportavano una cardiopatia in III classe Nyha), anche in periodo antecedente il 2019, che dimostravano la presenza di una coronaropatia. In merito alla sindrome ansioso – depressiva, il CTU chiariva - dopo aver precisato le ulteriori patologie da cui la ricorrente era affetta, pur non essendo state le stesse riportate nella valutazione finale - che “Alla visita peritale appare tuttavia evidente una chiara deflessione del tono dell'umore(peraltro anche riportata come sindrome reattiva in corso di visita diabetologica). Trattasi di condizione REATTIVA E NON ENDOGENA (che avrebbe certamente richiesto ulteriori attestazioni specialistiche da strutture operative di salute mentale con valuatzione medico legale di gran lunga superiori)” aggiungendo che “In definitiva, vista la condizione globale clinica dell'istante, appare accreditabile una condizione di sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo (attestata anche in corso di visita diabetologica) che il CTU ha considerato come “media” e che prevede una percentuale fissa del 25%. Nella valutazione medico legale complessiva trova posto anche la riduzione del visus e la condizione dell'apparato digerente (colecistopatia litiasica, ernia iatale, gastrite cronica) che, se valutaste singolarmente, porterebbero ad un aumento della percentuale invalidante riconosciuta”. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il consulente concludeva, pertanto, confermando il giudizio espresso in fase di ATP, in cui era stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 78%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di logica nelle CP_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni co rviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del 78% a CP_1 decorrere dal 01/0 o giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa, sono poste a carico dell'ente ricorrente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., così come dedotti da parte ricorrente nell'atto introduttivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) dichiara invalida nella misura del 78% a decorrere dal 01/06/2019, CP_1 primo gior ccessivo alla domanda amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che Pt_1 liquida in € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate Pt_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in funzione di giudice del lavoro ed in composizione monocratica nella persona del giudice dr.ssa Barbara Lombardi, all'esito del deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., ha emesso la seguente sentenza nella causa iscritta al n. R.G. 6182/2023, cui è riunito il procedimento di ATP recante il n. 6491/2019
TRA
in persona del l.r.p.t., rappr. e dif. dagli Avv. D. Catalano, I. Verrengia, I. De Pt_1 is e L. Cuzzupoli, con cui elett. dom. in Caserta alla via Arena Località San Benedetto, giusta procura in atti RICORRENTE E
rappr. e dif. dall'Avv. A. Lombardi, elett. dom. in Maddaloni (CE), alla CP_1
179, giusta procura in atti RESISTENTE
OGGETTO: opposizione ad accertamento tecnico preventivo CONCLUSIONI: come in atti
MOTIVI DELLA DECISIONE
Con ricorso depositato il 05/10/2023, l'ente previdenziale ha convenuto dinanzi a questo giudice la resistente, esponendo che la predetta aveva presentato ricorso per ATP (proc. n. 6491/2019) per il riconoscimento dell'assegno mensile di invalidità civile e che, a seguito del deposito dell'elaborato peritale - nelle cui conclusioni il nominato CTU riconosceva all'odierna resistente le condizioni sanitarie per il riconoscimento della prestazione richiesta - l'istituto ricorrente tempestivamente depositava manifestazione di dissenso per carenza del requisito sanitario. Contestava, pertanto, a mezzo del proprio consulente di parte, le conclusioni presentate dal CTU deducendo che gli stati patologici denunciati non davano diritto alla provvidenza richiesta e concludeva chiedendo di dichiarare che parte resistente non era in possesso del requisito sanitario necessario per il riconoscimento della prestazione richiesta. Spese vinte. Costituitosi il contraddittorio, parte resistente si opponeva alla domanda, contestando le osservazioni mosse dal consulente di parte dell' non presente alle operazioni peritali, Pt_1 deducendo la sussistenza dei requisiti socio – economici necessari per il conseguimento della prestazione e chiedendo, pertanto, il rigetto dell'opposizione e la conferma del requisito già accertato in sede di ATP. Spese vinte, con attribuzione. 1 All'esito del deposito dell'elaborato peritale integrativo da parte del consulente già nominato in fase di ATP, la causa giungeva, a seguito di rinvio, all'udienza del 08/04/2025, sostituita dal deposito di note scritte ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., e, lette le note depositate, veniva decisa mediante sentenza, completa delle ragioni di fatto e di diritto della decisione.
*********** Ai sensi dell'art 445-bis c.p.c., co. 4, “Il giudice, terminate le operazioni di consulenza, con decreto comunicato alle parti, fissa un termine perentorio non superiore a trenta giorni, entro il quale le medesime devono dichiarare, con atto scritto depositato in cancelleria, se intendono contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio”. Nel caso di specie il deposito della CTU è stato comunicato in data 30/08/2023 e la dichiarazione è stata depositata il 22/09/2023, per cui il predetto termine essenziale è stato rispettato. Il comma 6 prevede che “nei casi di mancato accordo la parte che abbia dichiarato di contestare le conclusioni del consulente tecnico dell'ufficio deve depositare, presso il giudice di cui al comma primo, entro il termine perentorio di trenta giorni dalla formulazione della dichiarazione di dissenso, il ricorso introduttivo del giudizio, specificando, a pena di inammissibilità, i motivi della contestazione”. Il presente ricorso è stato depositato il 05/10/2023, per cui anche tale termine essenziale è stato rispettato. Il ricorso introduttivo deve contenere, a pena di inammissibilità, i motivi di contestazione. Stante il contenuto della disposizione, la specificità dei motivi deve essere intesa come esplicitazione delle ragioni della contestazione (l'errore di valutazione in cui sarebbe incorso il consulente) con indicazione delle ragioni per cui il dedotto errore, ove non commesso, avrebbe determinato una conclusione della consulenza diversa e specificamente il riconoscimento di quanto richiesto. Infatti, il diritto sostanziale che connota il diritto ad agire in giudizio determina che questo deve essere letto in specifica aderenza al diritto sostanziale: non ogni dedotta erronea valutazione è quindi atta a determinare la sussistenza di un diritto a contestare la CTU in via giudiziale, ma solo quella che, nella prospettazione, abbia determinato un errore tale che, non commesso, le conclusioni della consulenza sarebbero state tali da determinare il riconoscimento ultimo della pretesa. Nel ricorso introduttivo, l'ente opponente, a mezzo del proprio consulente di parte, contesta le conclusioni rassegnate dal CTU, ed in particolare la percentuale di invalidità riconosciuta e la relativa decorrenza, ritenuta frutto di una valutazione delle patologie da cui l'odierna resistente era affetta non supportata dalla documentazione in atti. Essendo la contestazione specifica, il ricorso è ammissibile. Nel merito il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni di seguito esposte. Nell'elaborato peritale integrativo, il consulente precedentemente nominato in sede di ATP, alla luce delle osservazioni di cui all'atto introduttivo, confermava le conclusioni rassegnate e, in relazione alle contestazioni sollevate, argomentava come di seguito riportato. Preliminarmente, il consulente osservava che la Commissione aveva riconosciuto Pt_1
l'istante affetta da Cardiopatia ischemica cronica.Ipertensione arteriosa. ellito tipo 2.Sindrome ansioso depressiva.Esiti di frattura malleolo peroniero dx, e, sulla scorta di tale diagnosi, aveva 2 determinato una percentuale invalidante del 60%, non specificando i dati tabellari di riferimento ne' il metodo riduzionistico usato. Ciò premesso, per ciò che concerne la patologia diabetica, rilevava che “L'istante e' affetta da diabete mellito;
tale condizione patologica,accertata oltre che dall'aumento della glicemia basale, da alti valori di HB glicata,e' stata trattata da sanitari sia dall' che dal Centro Antidiabetico Controparte_2 della ASL di appartenenza. […] E' nozione comune che il diabete mellito,sia di tipo 1 che di tipo 2 puo' essere controllato con attenta restrizione dietetica e con uso di terapie farmacolgiche specifiche;
tuttavia la Emoglobina Glicata,piu' che la glicemia basale,e' un dato che indica inequivocabilmente la presneza di una malattia non controllata(e' la media glicemica media negli ultimi tre mesi). Avere valori oltre la norma di HB glicata indica uno scarso compenso ed e' per questo motivo che le temute complicanze sono pressoche' sempre presenti,in particolare nel caso specifico complicanze vascolari,neuropatiche periferiche e corioretiniche. Nell'istante,peraltro,insistono altri fattori di rischio per le patologie cardiovascolari(ipertensione arteriosa,dislpipidemia). Tutte tali condizioni sono state riconosciute dalla Commissione INPS che,tuttavia,non indica la percentuale attribuita ad ogni singola condizione patologica. Che il diabete mellito fosse presente sin dalla domanda amministrativa lo accerta la stessa commissione
. Pt_1 sulente, in particolare, nell'elaborato integrativo riportava i valori della HB glicata eseguita nell'anno 2019, “a dimostrazione del fatto che la condizioe patologica fosse presente sin dalla domanda amministrativa”, evidenziando la presenza di glicosuria – ovvero di glucosio nelle urine – a fronte di una glicemia basale di 145 mg/dl, “evidente dimostrazione di una malattia scompensata”. Aggiungeva che “una condizione diabetica scompensata e' alla base di piu' complicanze a carico di organi ed apparati,e cio' e' inevitabile nella maggioranza, se non in tutti i casi nei quali il tasso glicemico supera i valori di soglia” riportando altresì “certificazione prodotta da struttura pubblica del 9.10.2014 di Caserta) che attesta la presenza della condizione diabetica,della terapia consigliata CP_2
e delle inizi licanze poi evolute nel tempo” nonché “visita oculistica antecendente alla visista che rileva un significativo deficit visivo ed una distrofia corioretinica”. Pt_1 ngeva inoltre che “in data 28.3.2019 veniva effettuata visita diabetologica della ASL(di seguito riportata) che attestava la presenza di piu' complicanze,in particolare di una polineuropatia periferica”. Alla luce degli elementi riportati, osservava che “1)La condizione diabetica in scarso controllo metabolico era presente sin dalla domanda amministrativa 2)La attendibile certificazione rilasciata da struttura pubblica( e di seguito riportata) rileva la presneza di piu' di una complicanza correlata alla patologia diabetica”, e che, ad ogni modo, era stata attribuita alla patologia il codice 9309, con percentuale invalidante minima (ovvero 41%). In merito alla patologia cardiaca, specificava: “È accertato che l'istante sia affetta da una cardiopatia ischemica cronica, favorita non solo dal diabete scompensato ma anche da altri fattori di rischio(dislipidemia) e dallo stato ipertensivo, riconosciuto dalla commissione La calssificazione Pt_1
Nyha non si limita solo alla valutazione dello scompenso cardiaco, come si elle motivazioni di dissenso, ma alla condizione cardiaca globale!!!! L'istante è affetta da ipertensione arteriosa;
lo stato ipertensivo è alla base di una dilatazione aortica che, a sua volta è alla base di uno stato, seppur lieve, di insufficienza valvolare multipla. Lo stato di coronaropatia cronica su base ateromasica è accertato da più certificazioni pubbliche”.
3 Precisava di aver attribuito “il codice 6446 corrispondente ad una coronaropatia moderata (allo stato attuale, ma certamente evolutiva dato lo scarso compenso metabolico determinato dal diabete!!!) attribuendo una percentuale invalidante del 50%”. Aggiungeva che erano state prodotte certificazioni di struttura pubblica (delle quali alcune riportavano una cardiopatia in III classe Nyha), anche in periodo antecedente il 2019, che dimostravano la presenza di una coronaropatia. In merito alla sindrome ansioso – depressiva, il CTU chiariva - dopo aver precisato le ulteriori patologie da cui la ricorrente era affetta, pur non essendo state le stesse riportate nella valutazione finale - che “Alla visita peritale appare tuttavia evidente una chiara deflessione del tono dell'umore(peraltro anche riportata come sindrome reattiva in corso di visita diabetologica). Trattasi di condizione REATTIVA E NON ENDOGENA (che avrebbe certamente richiesto ulteriori attestazioni specialistiche da strutture operative di salute mentale con valuatzione medico legale di gran lunga superiori)” aggiungendo che “In definitiva, vista la condizione globale clinica dell'istante, appare accreditabile una condizione di sindrome ansioso depressiva di tipo reattivo (attestata anche in corso di visita diabetologica) che il CTU ha considerato come “media” e che prevede una percentuale fissa del 25%. Nella valutazione medico legale complessiva trova posto anche la riduzione del visus e la condizione dell'apparato digerente (colecistopatia litiasica, ernia iatale, gastrite cronica) che, se valutaste singolarmente, porterebbero ad un aumento della percentuale invalidante riconosciuta”. Alla luce di tutte le argomentazioni esposte, il consulente concludeva, pertanto, confermando il giudizio espresso in fase di ATP, in cui era stata riconosciuta una percentuale di invalidità pari al 78%, con decorrenza dalla domanda amministrativa. Sulla scorta di tutto quanto esposto, la citata consulenza appare esaustiva e congruamente motivata nella ricostruzione delle condizioni di salute di logica nelle CP_1 argomentazioni e, pertanto, condivisibile nelle conclusioni co rviene, attesa la esauriente e completa descrizione delle patologie riscontrate e del loro apporto invalidante, nonché della decorrenza del riconoscimento della prestazione. In assenza di ulteriori e specifiche contestazioni delle parti ne consegue, pertanto, che va accertato il diritto di ad essere dichiarata invalida nella misura del 78% a CP_1 decorrere dal 01/0 o giorno del mese successivo alla domanda amministrativa. Alla luce di quanto esposto, l'opposizione deve pertanto ritenersi infondata e va rigettata. Giova, infine, precisare che il giudizio de quo, come evidenziato dalla S.C., con le sentenze n.6010, 6084 e 6085 del 2014, non può che avere ad oggetto l'accertamento del requisito sanitario e, quindi, il riconoscimento del diritto alla prestazione richiesta, dovendosi riservare eventualmente ad ulteriore giudizio di merito successivo la pronunzia di condanna al pagamento della prestazione. Quanto alle spese, in considerazione della decorrenza del requisito sanitario dalla domanda amministrativa, sono poste a carico dell'ente ricorrente e si liquidano, tenuto conto anche della fase di ATP, nella misura di cui al dispositivo. Non sussistono i presupposti per la condanna ex art. 96 c.p.c., così come dedotti da parte ricorrente nell'atto introduttivo. Le spese di consulenza tecnica sono a carico dell' e si liquidano come da separato Pt_1 decreto emesso in pari data.
P.Q.M.
4 Il Tribunale di Santa Maria Capua Vetere, in persona della dott.ssa Barbara Lombardi, quale giudice del lavoro, definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza od eccezione disattesa, così provvede:
a) rigetta l'opposizione; b) dichiara invalida nella misura del 78% a decorrere dal 01/06/2019, CP_1 primo gior ccessivo alla domanda amministrativa;
c) condanna l' al pagamento in favore di parte resistente delle spese di lite che Pt_1 liquida in € 2.800,00 oltre spese generali, IVA e CPA come per legge, con attribuzione;
d) pone definitivamente a carico dell' le spese di consulenza tecnica liquidate Pt_1 con separato decreto emesso in pari
Santa Maria Capua Vetere, 09/04/2025
IL GIUDICE DEL LAVORO Dott.ssa Barbara Lombardi
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