Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1980, n. 167
CASS
Sentenza 9 gennaio 1980

Fai una domanda sul provvedimento

Sintesi tramite sistema IA Doctrine

Massime1

La circostanza che un fondo rustico sia detenuto nell'interesse di un terzo non e di per se sufficiente a negare al detentore l'Azione di reintegrazione, contro uno spoglio operato da persone diverse da detto terzo, atteso che, ai sensi dell'art 1168 secondo comma cod civ, l'Azione stessa non e concessa soltanto qualora detta detenzione sia riconducibile a rapporti di servizio o di ospitalita, e non quando vi sia quel rapporto, di mandato o di preposizione institoria, comunque esclusivo della cennata relazione di ospitalita o servizio.*

Commentari0

    Sul provvedimento

    Citazione :
    Cass. civ., sez. II, sentenza 09/01/1980, n. 167
    Giurisdizione : Corte di Cassazione
    Numero : 167
    Data del deposito : 9 gennaio 1980

    Testo completo