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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 10/04/2025, n. 3073 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 3073 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
R.G. 29205/2022
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29205/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA MONTE SUELLO, 5 20133 MILANOpresso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO e P_ P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE, 7 00187 ROMA presso il difensore avv. D'ERCOLE
STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la pe sentir accogliere le Parte_1 P_ seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE: emettere, per le causali di cui in narrativa, sin dalla prima udienza di comparizione delle parti, ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter CPC, che ordini a P_
l'immediato pagamento in favore di in Liquidazione della somma di euro 111.103,82
[...] Pt_1 oltre IVA 22%, maggiorata degli interessi ex D. Lvo 231/02, o, in subordine, di interessi al tasso legale, dal dovuto al saldo, e delle spese di procedura. NEL MERITO: accertato e dichiarato, per le causali di cui in narrativa, che l'Attrice è creditrice verso la Convenuta della somma di euro 111.103,82 oltre IVA 22% atitolo di prezzo per la fornitura di materiale informatico dettagliatamente elencato e documentato in atto;
accertato e dichiarato che pagina 1 di 9 nessun importo è stato pagato a tale titolo da;
condannare, per l'effetto, la Convenuta al P_ pagamento in favore di della somma di euro 111.103,82 oltre IVA 22%, o di Parte_1 quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa, maggiorato di interessi moratori ex D. Lvo 231/02, o, in subordine, di interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Si è costituita con comparsa di risposta dell11 gennaio 2023 la eccependo: P_
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza volta a sentir emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in assenza dei requisiti di legge;
2) in via preliminare nel merito, dichiarare prescritta la domanda proposta con l'atto di citazione notificato in data 12 luglio 2022;
3) nel merito, rigettare la domanda proposta con l'atto predetto in quanto infondata in fatto e in diritto ovvero, comunque, sfornita di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
Il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 29 giugno 2023. Al suo esito ha:
• ritenuto l'intrinseca inammissibilità dell'interrogatorio formale dedotto dalla attrice stante la risalenza nel tempo del fatto costituivo della domanda con quel che ne segue circa la evidente diversità di soggetti ricoprenti la carica di legale rappresentante nonché, soprattutto, l'obiettiva natura della società convenuta;
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,4,5,6) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1 ed in parte genericamente formulata, 9) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2,3,4, 5 e generica, 6,7, 8);
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di adempimento è fondata e va accolta. In via preliminare di merito va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Va respinta.
Il fatto estintivo allegato si fonda sulla mancata ricezione della diffida di pagamento del 31 marzo 2010 (doc. 3 fasc. CGA) – spedita dall'attrice il 26 marzo 2010 – poiché quella prodotta in giudizio “reca un timbro ove pare si debba leggere (non ma) “Swiss Post Solutions spa” e una firma P_ illeggibile”.. Da l'impossibilità di poter affermare come intervenuto un atto interruttivo nel termine di dieci anni e l'inutilità della successiva diffida ad adempiere notificata via PEC il 24 gennaio 2019 (doc. 4 fasc. CGA) recante, peraltro, un errore nell'importo richiesto rispetto alla precedente. Occorre riportare qui appresso la foggia della cartolina di ricevimento della raccomandata inviata illo tempore dall'attrice per meglio evidenziare chi fosse il destinatario ed il luogo di sua effettiva consegna.
pagina 2 di 9 Due gli elementi fondamentali:
- l'indirizzo della destinataria (oltre alla sua intestazione ovviamente) che è quello dell'allora sede della convenuta ovvero via Martiri di Cefalonia n. 67 come appare centinaia di volte nella visura storica prodotta dalla stessa (infra doc. 2 fasc.- ); P_
- la sottoscrizione dell'agente postale del recapito della missiva presso la detta sede nelle mani della Swiss Post Solutions spa come da relativo timbro del 31 marzo 2010. Non può fare a meno di notarsi che la sottoscrizione dell'agente postale attesta le predette circostanze di fatto fino a querela di falso. Da ciò l'inevitabile corollario circa il fatto colpevole della convenuta in quanto l'attrice, in thesi, avrebbe posto legittimo affidamento nella indicazione della sede sociale presente nel registro delle imprese a quella data (via Martiri di Cefalonia n. 67) al fine di poter inviare la citata diffida di pagamento. La circostanza che un altro soggetto giuridico (magari per incarico della stessa vista la ragione sociale indicata nel timbro) avesse avuto la possibilità di ricevere P_ l'atto di costituzione in presso la sede legale della convenuta è ascrivibile unicamente alla propria autoresponsabilità nella gestione dei predetti locali e non può certo andare a detrimento della posizione giuridica del mittente. Non è certo l'attrice che deve spiegare per quale motivo un soggetto giuridico diverso (apparentemente) dalla ricevesse la posta in suo nome e conto presso la sua sede. P_ Ne segue che l'attrice ha costituito tempestivamente in mora la convenuta, interrompendo così per la prima volta il corso della prescrizione decennale. Interruzione, poi, rinnovata con la PEC infradecennale del 24 gennaio 2019.
Il merito della domanda
La questione dirimente ai fini di causa è incentrata attorno al nodo della c.d. rappresentanza volontaria apparente quale istituto non qualificato giuridicamente dalle parti ma da esse controverso nella dialettica processuale inerente i poteri sostanziali di colei che sottoscrisse il c.d. ddt trasmesso via fax il
13 settembre 1999 ovvero (responsabile della formazione). Persona_1
Una questione soggettiva di imputabilità o meno del rapporto giuridico veicolato da quel documento timbrato e sottoscritto da un soggetto appartenente alla compagine della convenuta. La difesa di questa, tuttavia, ha subito eccepito (trattasi in realtà di mera difesa) il difetto di qualsivoglia potere di rappresentanza esterna tanto di natura organica che volontaria in capo a quel soggetto sottoscrivente in quanto:
pagina 3 di 9 − “la inquadrata come “quadro”, non aveva (e non ha mai avuto) alcuna procura, Persona_1 come risulta dalla visura storica di che si produce, dalla quale risultano tutti i P_ procuratori di , tra i quali non compare, appunto, la predetta dottoressa (cfr. doc. 2, P_ pp. 21-434)”;
− “La dott.ssa era all'epoca indicata nel doc. 2 avversario (13 settembre 1999)… Persona_1 responsabile della formazione per non ordinava computer portatili e non CP_3 gestiva il budget per i device IT, in quanto la struttura Controparte_4 forniva la dotazione informatica necessaria all'attività di formazione”. Il Tribunale deve dare atto che non figura mai né come amministratore né, Persona_1 soprattutto, quale procuratrice generale o ad negotia della nella pubblicità notizia P_ ricavabile dalla visura camerale storica prodotta dalla convenuta. In aggiunta l'attrice non ha né allegato né prodotto alcuna procura o, quantomeno, la giustificazione dei poteri negoziali che avrebbe dovuto chiedere alla sottoscrittrice del contratto, trattandosi di una società per azioni. Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. si è limitata ad allegare:” Come si avrà modo di dimostrare in causa, la dr.ssa era la responsabile dell'Ufficio Formazione con la Persona_1 Parte quale si era sempre interfacciata e che aveva sempre inviato gli ordini per corsi e forniture, poi tutti regolarmente pagati” specificando nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., p. 2, (ed in comparsa conclusionale pp. 4-5):” Quest'ultima, infatti, con fax 3.5.1999, aveva concordato una complessiva fornitura di 38 portatili necessari “…per l'effettuazione di corsi di formazione”, precisando che “…i primi 16 portatili dovranno essere consegnati in un'unica soluzione entro e non oltre il prossimo 13 maggio”, mentre “…la consegna dei successivi 22 portatili necessari per l'allestimento della seconda aula di corsi sarà successiva al periodo feriale”, raccomandando poi che
“…i documenti di trasporto dovranno essere indirizzati alla mia attenzione e riportare tutte le condizioni contrattuali fra di noi concordate” (cfr. all. 5). Mentre i 16 portatili consegnati il 10.5.1999 venivano resi nel concordato termine del 31.7.1999, con definizione della posizione a mezzo pagamento della somma di L.
3.900.000 prevista per il noleggio (cfr. all. 6/7), gli altri 22 PC, consegnati in data 13.9.1999, non venivano mai resi” . Occorre “filtrare” queste circostanze nell'ambito dei principi pretori elaborati sul punto dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza. Possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (infra Cass. I, 26 settembre 2023, n. 27349; Cass. 13 luglio 2018,
n. 18519; Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725).
Il principio dell'apparenza del diritto -che viene ricondotto a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo- è di ampia applicazione e ben può essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, a norma dell'art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo, che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma sussista, altresì, un comportamento colposo del rappresentato, che sia tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente ( v. Cass., 28/8/2007, n. 18191 ). L'accertamento degli elementi oggettivi idonei a giustificare nel terzo la ragionevole convinzione della corrispondenza, a quella reale, della situazione apparente, costituisce tipica valutazione fatto, riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( v. Cass.,
28/8/2007, n. 18191 ).
pagina 4 di 9 Questi principi sono stati elaborati anche nell'ambito dei contratti conclusi da società di capitali (come l'odierna convenuta) atteso che queste possono spendere il proprio nome non soltanto attraverso gli istituti della rappresentanza organica statutaria o legale (2384 c.c.) ma anche tramite gli ordinari strumenti (in aggiunta, mai in surroga completa) della procura generale o speciale ex artt. 1387 e ss.
c.c..
Da un punto di vista valutativo occorre soffermarsi sui due aspetti dirimenti della fattispecie:
- la buona fede del terzo contraente ed il legittimo affidamento che questo possa averne tratto nel contrattare;
- la colpa del rappresentato nell'aver tollerato l'attività dell'asserito falsus procutator al fine della imputazione a sé della spendita del nome in cui quello si è cimentato.
Quanto al primo profilo giova ricordare che la buona fede non giova qualora il contraente terzo abbia agito con colpa ovvero senza l'osservanza delle ordinarie regole di diligenza in relazione alla sua qualità e all'affare che ha intrapreso ex art. 1147 c.c. Sotto questo profilo, quindi, la CGA ha allegato: Parte_1
- la contrattazione per cui è causa, con la spendita del nome della società convenuta, da parte di un soggetto qualificatosi come “responsabile della formazione” (con relativo timbro aziendale) che ha trasmesso via fax il 13 settembre 1999 (dall'indirizzo riconducibile alla stessa convenuta) l'accettazione dei beni e la formalizzazione delle condizioni del contratto di vendita con riserva di gradimento degli stessi (doc. 2 fasc. CGA);
- la precedente comunicazione via fax della stessa “responsabile della formazione” del 3 maggio
1999 (doc. 5 fasc. CGA) concernente la complessiva consegna di 38 computer portatili avente la seguente “provenienza” ed intestazione e in contenuto e la spendita del nome della n tal guisa P_
pagina 5 di 9 − il successivo impegno di acquisto con riserva di gradimento per sedici portatili (quale adesione al testo predisposto dalla CGA) spedito via fax con sottoscrizione e la spendita del nome della n tal guisa P_
(infra doc. 6 fasc. CGA);
− il fatto che i computer, che vennero restituiti, e il cui utilizzo fu remunerato dalla P_
con il pagamento del corrispettivo pattuito nel documento inviato via fax il 10 maggio
[...]
1999
pagina 6 di 9 (infra doc. 7 fasc. CGA);
− la conclusione di un ulteriore contratto (docc. 8 e 9 fasc. CGA) per “la partecipazione al corso di Access base del 27.9.99 del sig. al costo complessivo L.
2.400.000 oltre IVA”, Parte_2
(sempre spedito via fax il 17 settembre 1999 dalla con la quale si faceva P_ presente
Con ovvero ai pc oggetto della presente causa. Comunicazione di iscrizione al corso formalizzata dalla famigerata con Persona_2 relativo timbro quale responsabile della formazione (cit. doc. 9 fasc. CGA) via fax P_
(sempre della convenuta) il 32 settembre 1999.
Appare evidente che a fronte della mancata e formale richiesta di giustificazione dei poteri da parte della – quale forma di diligenza da tenere nella contrattazione con una Parte_1 società di capitali - si giustappongono una molteplice serie di elementi documentali e comportamentali che ne corroborano la buona fede e, soprattutto, la “colpa” della nell'aver lasciato, P_ seguendo la sua prospettazione, contrarre un soggetto che formalmente non aveva il potere negoziale
(per quanto allegato dalla stessa società nel presente processo) per farlo, nello specifico:
- la conclusione del contratto a monte;
- il pagamento eseguito a fronte della restituzione dei portatili su di un conto corrente della con la sottoscrizione del soggetto disponente a tale nome;
P_
- la conclusione di un ulteriore contratto a valle di quello per cui è causa;
- l'utilizzo espresso tanto di carta intestata che di timbri della società con la dicitura P_
(suggestiva in termini linguistici) “Responsabile della formazione”;
- la trasmissione di tutta l'odierna documentale contrattuale tramite sistemi fax della P_
[...] Appare arduo, quindi, non riconoscere un legittimo affidamento creatosi nell'attività negoziale e giuridica che quella ebbe ad intratterrei con chi spendeva il nome della compiva atti P_ materiali e giuridici a suo nome plurime volte ed a stretto giro.
Le allegazioni difensive svolte dalla convenuta (e sule quali ha anche offerto tempestiva istanza istruttoria) appaino irrilevanti per inficiare la prova documentale diretta offerta dall'attrice poiché riferite a fatti neutri (la grandezza delle aule, l'utilizzo dei servizi ENI per la formazione e quindi compatibili con l'allegazione attorea). Dall'altro lato il fatto di non rinvenire nel proprio gestionale informatico il dato relativo all'attrice costituisce un aspetto ininfluente ai fini di causa sia perché riferito ad un sistema che viene alimentato dalla stessa debitrice (che avrebbe potuto espungerlo) sia perché, la stessa afferma che non è tenuta a conservare documentazione contrattuale oltre il decennio, sia, soprattutto, perché sarebbe compatibile con la fattispecie della rappresentanza apparente.
In definitiva il documento contrattuale a supporto della domanda di pagamento non può che essere imputato negozialmente alla P_
pagina 7 di 9 In chiave oggettiva non vi sono elementi di incertezza nella ricostruzione giuridica e fattuale prospettata dall'attrice (visto il tenore del fax del 13 settembre 1999 doc. 2 fasc. CGA). La fattispecie de qua può essere qualificata quale compravendita con riserva di gradimento disciplinata al comma terzo dell'art. 1520 c.c., con la conseguenza che il gradimento deve intendersi prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, fissato dal venditore. Giova segnalare che, in termini teorici, è controverso quale sia il corretto inquadramento, nell'ambito della disciplina generale sulla conclusione del contratto, della riserva di gradimento di cui al terzo comma dell'art. 1520 c.c. Secondo una prima tesi, il contratto si concluderebbe per accettazione tacita, una volta decorso il termine pattuito tra le parti, senza che il compratore non si sia pronunciato. Secondo una diversa impostazione propalata da autorevole dottrina, invece, la fattispecie di cui al terzo comma configurerebbe un'ipotesi di vendita con riserva di non gradimento, da considerarsi come contratto già concluso ed efficace, con attribuzione all'acquirente di un diritto di recesso mediante la manifestazione del non gradimento con cui viene però attribuita al compratore la possibilità di esercitare entro il termine previsto a pena di decadenza un diritto di recesso (Tribunale Milano sez. V, 31/10/2006,
n.11022). Il citato documento di consegna veicola, in realtà, un contenuto in parte costitutivo-negoziale, in parte ricognitivo di un contratto già concluso verbalmente. Si evince, oltre alla circostanza dell'avvenuta consegna del materiale informatico il 13 settembre 1999, che in caso di omessa restituzione dei portatili dati in conto visione, entro il 30 giugno 2000 da parte di sarebbero stati “automaticamente ed irrevocabilmente” acquistati dalla convenuta P_
“direttamente dalla visione”. Come detto, tale documento riporta gli elementi essenziali del contratto di compravendita che sarebbe seguito all'eventuale gradimento o all'inerzia ad esso equivalente, tra cui il prezzo culla cui scorta si è agito in giudizi
Pertanto, le parti avevano pattuito che in caso di omessa restituzione dei portatili, il trasferimento di proprietà si sarebbe verificato già a far data dalla consegna in conto visione. Non coglie nel segno la difesa della convenuta, spesa fin dalla comparsa di costituzione, circa l'assenza di una bolla di consegna atteso che il doc. 2 costituisce, prima di tutto, prova ricognitiva della stessa, in quanto dichiarazione trasmessa dalla con il citato fax. Ne segue che non è necessaria P_ alcun'altra prova esterna del citato fatto giuridico. Pertanto, a fronte della prova della consegna dei beni e dello spirare del termine dedotto nel contratto di compravendita con riserva di gradimento, la convenuta non ha dimostrato la restituzione degli stessi con ciò facendo sorgere il diritto dell'attrice al conseguimento del prezzo dedotto dei beni di € 111.103,82. Non può essere riconosciuta l'i.v.a. in quanto la parte attrice non ha pacificamente emesso alcuna fattura a monte di tale richiesta di pagamento.
A nulla rilevano, infine, le considerazioni logico – razionali inerenti le peculiari modalità di esercizio dell'azione creditoria svolte dall'attrice ovvero:
- atti di costituzione in mora trasmessi all'approssimarsi della prescrizione decennale (una ogni nove anni);
- l'ultra ventennio trascorso dalla attratta esigibilità della prestazione fino all'azione giudiziaria. In termini giuridici non rilevano di per sé poiché la prescrizione è decennale e l'atto interruttivo può intervenire entro lo spirare della prescrizione. Le peculiarità prasseologiche dell'azione stragiudiziale, prima, e giudiziale, poi, che possono apparire “fuori dall'ordinario” non possono rivestire alcun rilievo ai fini della decisione della causa. Allo stesso modo appare “singolare” che la convenuta ricevuta una pagina 8 di 9 diffida ogni nove anni e mezzo non si sia premurata né di rispondere in via formale né, tantomeno, di agire in accertamento negativo, qualora il credito non esistesse. L'attendismo prestato all'altrui comportamento dilazionato nel tempo non può certo giovare giuridicamente.
In definitiva la va condannata al pagamento della somma di € 111.103,82 oltre interessi P_ ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal primo atto di costituzione in mora ricevuto dalla convenuta ovvero dal
31 marzo 2010 e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 786,00 per anticipazioni non imponibili,
€ 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− condanna la al pagamento della somma di € 111.103,82 in favore della P_ [...]
oltre interessi legali dalla costituzione in mora e fino all'effettivo Parte_1 soddisfacimento;
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla P_ Parte_1
che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni non imponibili, € 11.977,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
pagina 9 di 9
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE ORDINARIO di MILANO
QUARTA SEZIONE CIVILE
Il Tribunale, nella persona del Giudice Alessandro Petrucci ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile di I Grado iscritta al n. r.g. 29205/2022 promossa da:
(C.F. , con il patrocinio dell'avv. MILOTTA Parte_1 P.IVA_1
GIUSEPPE e , elettivamente domiciliato in VIA MONTE SUELLO, 5 20133 MILANOpresso il difensore avv. MILOTTA GIUSEPPE
ATTORE contro
(C.F. ), con il patrocinio dell'avv. D'ERCOLE STEFANO e P_ P.IVA_2 elettivamente domiciliato in VIA IN ARCIONE, 7 00187 ROMA presso il difensore avv. D'ERCOLE
STEFANO
CONVENUTO
CONCLUSIONI
Le parti hanno concluso come da note scritte depositate in sostituzione dell'udienza ex art. 127 – ter c.p.c.
Concisa esposizione delle ragioni di fatto e di diritto della decisione
La ha convenuto in giudizio la pe sentir accogliere le Parte_1 P_ seguenti conclusioni:
IN VIA PRELIMINARE: emettere, per le causali di cui in narrativa, sin dalla prima udienza di comparizione delle parti, ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter CPC, che ordini a P_
l'immediato pagamento in favore di in Liquidazione della somma di euro 111.103,82
[...] Pt_1 oltre IVA 22%, maggiorata degli interessi ex D. Lvo 231/02, o, in subordine, di interessi al tasso legale, dal dovuto al saldo, e delle spese di procedura. NEL MERITO: accertato e dichiarato, per le causali di cui in narrativa, che l'Attrice è creditrice verso la Convenuta della somma di euro 111.103,82 oltre IVA 22% atitolo di prezzo per la fornitura di materiale informatico dettagliatamente elencato e documentato in atto;
accertato e dichiarato che pagina 1 di 9 nessun importo è stato pagato a tale titolo da;
condannare, per l'effetto, la Convenuta al P_ pagamento in favore di della somma di euro 111.103,82 oltre IVA 22%, o di Parte_1 quel maggiore o minore importo che dovesse risultare in corso di causa, maggiorato di interessi moratori ex D. Lvo 231/02, o, in subordine, di interessi al tasso legale dal dovuto al saldo.
Si è costituita con comparsa di risposta dell11 gennaio 2023 la eccependo: P_
1) in via preliminare, rigettare l'avversa istanza volta a sentir emettere ordinanza immediatamente esecutiva ex art. 186 ter c.p.c. in assenza dei requisiti di legge;
2) in via preliminare nel merito, dichiarare prescritta la domanda proposta con l'atto di citazione notificato in data 12 luglio 2022;
3) nel merito, rigettare la domanda proposta con l'atto predetto in quanto infondata in fatto e in diritto ovvero, comunque, sfornita di prova.
In ogni caso, con vittoria di spese ed onorari di lite, oltre al rimborso forfetario delle spese generali e oneri come per legge.
Il g.i. ha concesso i termini ex art. 183 comma sesto c.p.c. e ha rinviato la causa all'udienza del 29 giugno 2023. Al suo esito ha:
• ritenuto l'intrinseca inammissibilità dell'interrogatorio formale dedotto dalla attrice stante la risalenza nel tempo del fatto costituivo della domanda con quel che ne segue circa la evidente diversità di soggetti ricoprenti la carica di legale rappresentante nonché, soprattutto, l'obiettiva natura della società convenuta;
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte attrice nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1,2,4,5,6) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 3);
• ritenuto inammissibili i capitoli di prova orale dedotti dalla parte convenuta nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. poiché aventi ad oggetto circostanze documentali o da provarsi documentalmente (cap. 1 ed in parte genericamente formulata, 9) irrilevanti e/o superflue ai fini della decisione (cap. 2,3,4, 5 e generica, 6,7, 8);
• rinviato la causa per la precisazione delle conclusioni all'udienza del 19 settembre 2024. Le parti hanno precisato le conclusioni come da note scritte depositate telematicamente ex art. 127 – ter c.p.c.
La domanda di adempimento è fondata e va accolta. In via preliminare di merito va esaminata l'eccezione di prescrizione sollevata dalla CP_2
Va respinta.
Il fatto estintivo allegato si fonda sulla mancata ricezione della diffida di pagamento del 31 marzo 2010 (doc. 3 fasc. CGA) – spedita dall'attrice il 26 marzo 2010 – poiché quella prodotta in giudizio “reca un timbro ove pare si debba leggere (non ma) “Swiss Post Solutions spa” e una firma P_ illeggibile”.. Da l'impossibilità di poter affermare come intervenuto un atto interruttivo nel termine di dieci anni e l'inutilità della successiva diffida ad adempiere notificata via PEC il 24 gennaio 2019 (doc. 4 fasc. CGA) recante, peraltro, un errore nell'importo richiesto rispetto alla precedente. Occorre riportare qui appresso la foggia della cartolina di ricevimento della raccomandata inviata illo tempore dall'attrice per meglio evidenziare chi fosse il destinatario ed il luogo di sua effettiva consegna.
pagina 2 di 9 Due gli elementi fondamentali:
- l'indirizzo della destinataria (oltre alla sua intestazione ovviamente) che è quello dell'allora sede della convenuta ovvero via Martiri di Cefalonia n. 67 come appare centinaia di volte nella visura storica prodotta dalla stessa (infra doc. 2 fasc.- ); P_
- la sottoscrizione dell'agente postale del recapito della missiva presso la detta sede nelle mani della Swiss Post Solutions spa come da relativo timbro del 31 marzo 2010. Non può fare a meno di notarsi che la sottoscrizione dell'agente postale attesta le predette circostanze di fatto fino a querela di falso. Da ciò l'inevitabile corollario circa il fatto colpevole della convenuta in quanto l'attrice, in thesi, avrebbe posto legittimo affidamento nella indicazione della sede sociale presente nel registro delle imprese a quella data (via Martiri di Cefalonia n. 67) al fine di poter inviare la citata diffida di pagamento. La circostanza che un altro soggetto giuridico (magari per incarico della stessa vista la ragione sociale indicata nel timbro) avesse avuto la possibilità di ricevere P_ l'atto di costituzione in presso la sede legale della convenuta è ascrivibile unicamente alla propria autoresponsabilità nella gestione dei predetti locali e non può certo andare a detrimento della posizione giuridica del mittente. Non è certo l'attrice che deve spiegare per quale motivo un soggetto giuridico diverso (apparentemente) dalla ricevesse la posta in suo nome e conto presso la sua sede. P_ Ne segue che l'attrice ha costituito tempestivamente in mora la convenuta, interrompendo così per la prima volta il corso della prescrizione decennale. Interruzione, poi, rinnovata con la PEC infradecennale del 24 gennaio 2019.
Il merito della domanda
La questione dirimente ai fini di causa è incentrata attorno al nodo della c.d. rappresentanza volontaria apparente quale istituto non qualificato giuridicamente dalle parti ma da esse controverso nella dialettica processuale inerente i poteri sostanziali di colei che sottoscrisse il c.d. ddt trasmesso via fax il
13 settembre 1999 ovvero (responsabile della formazione). Persona_1
Una questione soggettiva di imputabilità o meno del rapporto giuridico veicolato da quel documento timbrato e sottoscritto da un soggetto appartenente alla compagine della convenuta. La difesa di questa, tuttavia, ha subito eccepito (trattasi in realtà di mera difesa) il difetto di qualsivoglia potere di rappresentanza esterna tanto di natura organica che volontaria in capo a quel soggetto sottoscrivente in quanto:
pagina 3 di 9 − “la inquadrata come “quadro”, non aveva (e non ha mai avuto) alcuna procura, Persona_1 come risulta dalla visura storica di che si produce, dalla quale risultano tutti i P_ procuratori di , tra i quali non compare, appunto, la predetta dottoressa (cfr. doc. 2, P_ pp. 21-434)”;
− “La dott.ssa era all'epoca indicata nel doc. 2 avversario (13 settembre 1999)… Persona_1 responsabile della formazione per non ordinava computer portatili e non CP_3 gestiva il budget per i device IT, in quanto la struttura Controparte_4 forniva la dotazione informatica necessaria all'attività di formazione”. Il Tribunale deve dare atto che non figura mai né come amministratore né, Persona_1 soprattutto, quale procuratrice generale o ad negotia della nella pubblicità notizia P_ ricavabile dalla visura camerale storica prodotta dalla convenuta. In aggiunta l'attrice non ha né allegato né prodotto alcuna procura o, quantomeno, la giustificazione dei poteri negoziali che avrebbe dovuto chiedere alla sottoscrittrice del contratto, trattandosi di una società per azioni. Nella prima memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c. si è limitata ad allegare:” Come si avrà modo di dimostrare in causa, la dr.ssa era la responsabile dell'Ufficio Formazione con la Persona_1 Parte quale si era sempre interfacciata e che aveva sempre inviato gli ordini per corsi e forniture, poi tutti regolarmente pagati” specificando nella seconda memoria ex art. 183 comma sesto c.p.c., p. 2, (ed in comparsa conclusionale pp. 4-5):” Quest'ultima, infatti, con fax 3.5.1999, aveva concordato una complessiva fornitura di 38 portatili necessari “…per l'effettuazione di corsi di formazione”, precisando che “…i primi 16 portatili dovranno essere consegnati in un'unica soluzione entro e non oltre il prossimo 13 maggio”, mentre “…la consegna dei successivi 22 portatili necessari per l'allestimento della seconda aula di corsi sarà successiva al periodo feriale”, raccomandando poi che
“…i documenti di trasporto dovranno essere indirizzati alla mia attenzione e riportare tutte le condizioni contrattuali fra di noi concordate” (cfr. all. 5). Mentre i 16 portatili consegnati il 10.5.1999 venivano resi nel concordato termine del 31.7.1999, con definizione della posizione a mezzo pagamento della somma di L.
3.900.000 prevista per il noleggio (cfr. all. 6/7), gli altri 22 PC, consegnati in data 13.9.1999, non venivano mai resi” . Occorre “filtrare” queste circostanze nell'ambito dei principi pretori elaborati sul punto dalla giurisprudenza in tema di rappresentanza. Possono essere invocati i principi dell'apparenza del diritto e dell'affidamento incolpevole allorché vi sia, da un lato, la buona fede del terzo che ha stipulato con il falso rappresentante e, dall'altro, un comportamento colposo del rappresentato, tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente (infra Cass. I, 26 settembre 2023, n. 27349; Cass. 13 luglio 2018,
n. 18519; Cass. 9 marzo 2012, n. 3787; Cass. 8 febbraio 2007, n. 2725).
Il principio dell'apparenza del diritto -che viene ricondotto a quello più generale della tutela dell'affidamento incolpevole del terzo- è di ampia applicazione e ben può essere invocato, in tema di rappresentanza, quando, indipendentemente dalla richiesta di giustificazione dei poteri del rappresentante, a norma dell'art. 1393 c.c., non solo vi sia la buona fede del terzo, che abbia concluso atti con il falso rappresentante, ma sussista, altresì, un comportamento colposo del rappresentato, che sia tale da ingenerare nel terzo la ragionevole convinzione che il potere di rappresentanza sia stato effettivamente e validamente conferito al rappresentante apparente ( v. Cass., 28/8/2007, n. 18191 ). L'accertamento degli elementi oggettivi idonei a giustificare nel terzo la ragionevole convinzione della corrispondenza, a quella reale, della situazione apparente, costituisce tipica valutazione fatto, riservata al giudice del merito e censurabile in sede di legittimità solo per vizi di motivazione ( v. Cass.,
28/8/2007, n. 18191 ).
pagina 4 di 9 Questi principi sono stati elaborati anche nell'ambito dei contratti conclusi da società di capitali (come l'odierna convenuta) atteso che queste possono spendere il proprio nome non soltanto attraverso gli istituti della rappresentanza organica statutaria o legale (2384 c.c.) ma anche tramite gli ordinari strumenti (in aggiunta, mai in surroga completa) della procura generale o speciale ex artt. 1387 e ss.
c.c..
Da un punto di vista valutativo occorre soffermarsi sui due aspetti dirimenti della fattispecie:
- la buona fede del terzo contraente ed il legittimo affidamento che questo possa averne tratto nel contrattare;
- la colpa del rappresentato nell'aver tollerato l'attività dell'asserito falsus procutator al fine della imputazione a sé della spendita del nome in cui quello si è cimentato.
Quanto al primo profilo giova ricordare che la buona fede non giova qualora il contraente terzo abbia agito con colpa ovvero senza l'osservanza delle ordinarie regole di diligenza in relazione alla sua qualità e all'affare che ha intrapreso ex art. 1147 c.c. Sotto questo profilo, quindi, la CGA ha allegato: Parte_1
- la contrattazione per cui è causa, con la spendita del nome della società convenuta, da parte di un soggetto qualificatosi come “responsabile della formazione” (con relativo timbro aziendale) che ha trasmesso via fax il 13 settembre 1999 (dall'indirizzo riconducibile alla stessa convenuta) l'accettazione dei beni e la formalizzazione delle condizioni del contratto di vendita con riserva di gradimento degli stessi (doc. 2 fasc. CGA);
- la precedente comunicazione via fax della stessa “responsabile della formazione” del 3 maggio
1999 (doc. 5 fasc. CGA) concernente la complessiva consegna di 38 computer portatili avente la seguente “provenienza” ed intestazione e in contenuto e la spendita del nome della n tal guisa P_
pagina 5 di 9 − il successivo impegno di acquisto con riserva di gradimento per sedici portatili (quale adesione al testo predisposto dalla CGA) spedito via fax con sottoscrizione e la spendita del nome della n tal guisa P_
(infra doc. 6 fasc. CGA);
− il fatto che i computer, che vennero restituiti, e il cui utilizzo fu remunerato dalla P_
con il pagamento del corrispettivo pattuito nel documento inviato via fax il 10 maggio
[...]
1999
pagina 6 di 9 (infra doc. 7 fasc. CGA);
− la conclusione di un ulteriore contratto (docc. 8 e 9 fasc. CGA) per “la partecipazione al corso di Access base del 27.9.99 del sig. al costo complessivo L.
2.400.000 oltre IVA”, Parte_2
(sempre spedito via fax il 17 settembre 1999 dalla con la quale si faceva P_ presente
Con ovvero ai pc oggetto della presente causa. Comunicazione di iscrizione al corso formalizzata dalla famigerata con Persona_2 relativo timbro quale responsabile della formazione (cit. doc. 9 fasc. CGA) via fax P_
(sempre della convenuta) il 32 settembre 1999.
Appare evidente che a fronte della mancata e formale richiesta di giustificazione dei poteri da parte della – quale forma di diligenza da tenere nella contrattazione con una Parte_1 società di capitali - si giustappongono una molteplice serie di elementi documentali e comportamentali che ne corroborano la buona fede e, soprattutto, la “colpa” della nell'aver lasciato, P_ seguendo la sua prospettazione, contrarre un soggetto che formalmente non aveva il potere negoziale
(per quanto allegato dalla stessa società nel presente processo) per farlo, nello specifico:
- la conclusione del contratto a monte;
- il pagamento eseguito a fronte della restituzione dei portatili su di un conto corrente della con la sottoscrizione del soggetto disponente a tale nome;
P_
- la conclusione di un ulteriore contratto a valle di quello per cui è causa;
- l'utilizzo espresso tanto di carta intestata che di timbri della società con la dicitura P_
(suggestiva in termini linguistici) “Responsabile della formazione”;
- la trasmissione di tutta l'odierna documentale contrattuale tramite sistemi fax della P_
[...] Appare arduo, quindi, non riconoscere un legittimo affidamento creatosi nell'attività negoziale e giuridica che quella ebbe ad intratterrei con chi spendeva il nome della compiva atti P_ materiali e giuridici a suo nome plurime volte ed a stretto giro.
Le allegazioni difensive svolte dalla convenuta (e sule quali ha anche offerto tempestiva istanza istruttoria) appaino irrilevanti per inficiare la prova documentale diretta offerta dall'attrice poiché riferite a fatti neutri (la grandezza delle aule, l'utilizzo dei servizi ENI per la formazione e quindi compatibili con l'allegazione attorea). Dall'altro lato il fatto di non rinvenire nel proprio gestionale informatico il dato relativo all'attrice costituisce un aspetto ininfluente ai fini di causa sia perché riferito ad un sistema che viene alimentato dalla stessa debitrice (che avrebbe potuto espungerlo) sia perché, la stessa afferma che non è tenuta a conservare documentazione contrattuale oltre il decennio, sia, soprattutto, perché sarebbe compatibile con la fattispecie della rappresentanza apparente.
In definitiva il documento contrattuale a supporto della domanda di pagamento non può che essere imputato negozialmente alla P_
pagina 7 di 9 In chiave oggettiva non vi sono elementi di incertezza nella ricostruzione giuridica e fattuale prospettata dall'attrice (visto il tenore del fax del 13 settembre 1999 doc. 2 fasc. CGA). La fattispecie de qua può essere qualificata quale compravendita con riserva di gradimento disciplinata al comma terzo dell'art. 1520 c.c., con la conseguenza che il gradimento deve intendersi prestato laddove la merce rimanga presso il compratore oltre il termine stabilito dal contratto, dagli usi o, in mancanza, fissato dal venditore. Giova segnalare che, in termini teorici, è controverso quale sia il corretto inquadramento, nell'ambito della disciplina generale sulla conclusione del contratto, della riserva di gradimento di cui al terzo comma dell'art. 1520 c.c. Secondo una prima tesi, il contratto si concluderebbe per accettazione tacita, una volta decorso il termine pattuito tra le parti, senza che il compratore non si sia pronunciato. Secondo una diversa impostazione propalata da autorevole dottrina, invece, la fattispecie di cui al terzo comma configurerebbe un'ipotesi di vendita con riserva di non gradimento, da considerarsi come contratto già concluso ed efficace, con attribuzione all'acquirente di un diritto di recesso mediante la manifestazione del non gradimento con cui viene però attribuita al compratore la possibilità di esercitare entro il termine previsto a pena di decadenza un diritto di recesso (Tribunale Milano sez. V, 31/10/2006,
n.11022). Il citato documento di consegna veicola, in realtà, un contenuto in parte costitutivo-negoziale, in parte ricognitivo di un contratto già concluso verbalmente. Si evince, oltre alla circostanza dell'avvenuta consegna del materiale informatico il 13 settembre 1999, che in caso di omessa restituzione dei portatili dati in conto visione, entro il 30 giugno 2000 da parte di sarebbero stati “automaticamente ed irrevocabilmente” acquistati dalla convenuta P_
“direttamente dalla visione”. Come detto, tale documento riporta gli elementi essenziali del contratto di compravendita che sarebbe seguito all'eventuale gradimento o all'inerzia ad esso equivalente, tra cui il prezzo culla cui scorta si è agito in giudizi
Pertanto, le parti avevano pattuito che in caso di omessa restituzione dei portatili, il trasferimento di proprietà si sarebbe verificato già a far data dalla consegna in conto visione. Non coglie nel segno la difesa della convenuta, spesa fin dalla comparsa di costituzione, circa l'assenza di una bolla di consegna atteso che il doc. 2 costituisce, prima di tutto, prova ricognitiva della stessa, in quanto dichiarazione trasmessa dalla con il citato fax. Ne segue che non è necessaria P_ alcun'altra prova esterna del citato fatto giuridico. Pertanto, a fronte della prova della consegna dei beni e dello spirare del termine dedotto nel contratto di compravendita con riserva di gradimento, la convenuta non ha dimostrato la restituzione degli stessi con ciò facendo sorgere il diritto dell'attrice al conseguimento del prezzo dedotto dei beni di € 111.103,82. Non può essere riconosciuta l'i.v.a. in quanto la parte attrice non ha pacificamente emesso alcuna fattura a monte di tale richiesta di pagamento.
A nulla rilevano, infine, le considerazioni logico – razionali inerenti le peculiari modalità di esercizio dell'azione creditoria svolte dall'attrice ovvero:
- atti di costituzione in mora trasmessi all'approssimarsi della prescrizione decennale (una ogni nove anni);
- l'ultra ventennio trascorso dalla attratta esigibilità della prestazione fino all'azione giudiziaria. In termini giuridici non rilevano di per sé poiché la prescrizione è decennale e l'atto interruttivo può intervenire entro lo spirare della prescrizione. Le peculiarità prasseologiche dell'azione stragiudiziale, prima, e giudiziale, poi, che possono apparire “fuori dall'ordinario” non possono rivestire alcun rilievo ai fini della decisione della causa. Allo stesso modo appare “singolare” che la convenuta ricevuta una pagina 8 di 9 diffida ogni nove anni e mezzo non si sia premurata né di rispondere in via formale né, tantomeno, di agire in accertamento negativo, qualora il credito non esistesse. L'attendismo prestato all'altrui comportamento dilazionato nel tempo non può certo giovare giuridicamente.
In definitiva la va condannata al pagamento della somma di € 111.103,82 oltre interessi P_ ex art. 5 del d.lgs. 231/2002 dal primo atto di costituzione in mora ricevuto dalla convenuta ovvero dal
31 marzo 2010 e fino al soddisfo.
Le spese di lite seguono la soccombenza e sono liquidate in € 786,00 per anticipazioni non imponibili,
€ 11.977,00 per compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta, e C.P.A.
P.Q.M.
il Tribunale, definitivamente pronunciando, disattesa ogni domanda o eccezione avversa
− condanna la al pagamento della somma di € 111.103,82 in favore della P_ [...]
oltre interessi legali dalla costituzione in mora e fino all'effettivo Parte_1 soddisfacimento;
− condanna la alla rifusione delle spese processuali sostenute dalla P_ Parte_1
che si liquidano in € 786,00 per anticipazioni non imponibili, € 11.977,00 per
[...] compensi, oltre spese generali al 15%, I.V.A., se dovuta e C.P.A..
Milano, 10 aprile 2025
Il Giudice
Alessandro Petrucci
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