Sentenza 11 giugno 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Mantova, sentenza 11/06/2025, n. 349 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Mantova |
| Numero : | 349 |
| Data del deposito : | 11 giugno 2025 |
Testo completo
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n. 15 2025 rg
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
Il Tribunale di Mantova–Sezione Civile - riunito in Camera di Consiglio nelle persone dei seguenti Magistrati:
1) Dott. Massimo De Luca - Presidente-
2) Dott. Valeria Monti - Giudice rel -
3) Dott. Elisabetta Pagliarini - Giudice.- ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa civile iscritta al n. 15 del Ruolo Generale degli Affari Civili Contenziosi dell'anno 2025 , avente ad oggetto: separazione giudiziale e scioglimento del matrimonio vertente
TRA
rappresentata e difesa, giusta procura in Parte_1 C.F._1 atti, dall'avv. PREVIDI ALDA presso cui elettivamente domicilia in VIA V. DA FELTRE 6
46100 MANTOVA
RICORRENTE
E
- , non costituito Controparte_1 C.F._2
RESISTENTE CONTUMACE
NONCHÉ
Il Pubblico Ministero presso il Tribunale di Mantova.
INTERVENTORE EX LEGE
CONCLUSIONI
Ricorrente : “Dichiarare la separazione personale dei coniugi autorizzandoli a vivere separati, ordinanza la trascrizione nei Registri dello Stato Civile alle seguenti condizioni:
- Disporre come previsto dalla sentenza del Tribunale per Minorenni di Brescia l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente compenti. Per_1
- Nominare un curatore speciale per il minore nella persona dell'avv. Giada De Stasio che ricopre già questa qualifica nel procedimento avanti il Tribunale per i minori di Brescia.
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- Disporre la collocazione del minore presso la madre e la loro collocazione in Per_1 struttura protetta madre-bambino .
- Disporre che l'assegno unico della famiglia percepito da sempre interamente dal padre, venga riscosso direttamente ed interamente dalla madre collocataria del figlio minore
Per_1
- Incaricare il Servizio Tutela Minore per la valutazione della capacità genitoriale del padre e conseguentemente predisporre gli incontri protetti padre – figlio .
Disporre che faccia un percorso al per accertare la sua Controparte_1 CP_2 effettiva indipendenza dall'alcool e dai stupefacenti e predisporre un percorso idoneo per il suo recupero .
Disporre che il padre concorra per il mantenimento del figlio con il pagamento mensile di
€.300,00, rivalutabili in base agli indici ISTAT dal prossimo mese di dicembre 2025, oltre al
50%delle spese straordinarie come da protocollo e segue: spese mediche: (da documentare), che non richiedono preventivo accordo;
a) visite specialistiche, prescritte dal medico curante;
b) cure dentistiche presso strutture pubbliche;
c)accertamenti e trattamenti sanitari non erogati dal SSN;
d) ticket sanitari;
spese mediche (da documentare) , che richiedono il preventivo accordo;
a) cure dentistiche, ortodontiche e oculistiche;
b) cure termali e fisioterapiche;
c) accertamenti e trattamenti sanitari erogati anche dal SSN;
d) cure non convenzionali;
e) farmaci particolari, spese scolastiche (da documentare) ,che non richiedono il preventivo accordo, a) tasse iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia, alla scuola media e superiore ed università, imposte da istituti pubblici;
b) libri di testo e materiale di corredo scolastico di inizio anno;
c) gite scolastiche senza pernottamento, d) trasporto pubblico (autobus e treno). Spese scolastiche (da documentare)che richiedono il preventivo accordo: a) tasse di iscrizione all'asilo nido, alla scuola d'infanzia , alla scuola media e superiore ed all'università , imposte da istituti privati;
b) corsi di specializzazione;
c) gite scolastiche con pernottamento;
d) corsi di recupero e lezioni private;
e) alloggio presso la sede universitaria (pubblico e/o privato ).
Spese scolastiche (da documentare) che non richiedono il preventivo accordo;
a) tempo prolungato, pre-scuola e dopo – scuola;
b) centro ricreativo estivo e gruppo estivo, spese extra scolastiche (da documentare) che richiedono il preventivo di accordo: a) corsi di istruzione,attività sportive, ricreative, e ludiche e pertinenti attrezzature;
b) spese di custodia
(babysitter); c) viaggi e vacanze.
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Per le spese straordinarie, che non richiedono il preventivo accordo, il genitore anticipatorio dovrà esibire all'altro genitore il documento attestante la spesa, con obbligo da parte di quest'ultimo di provvedere al rimborso della quota di spettanza entro veti giorni. Per le spese straordinarie, che richiedono il preventivo accordo, il genitore, a fronte di una richiesta scritta dell'altro , dovrà manifestare il motivato dissenso per iscritto entro 10 giorni dalla richiesta;
in difetto, il silenzio sarà inteso come consenso alla spesa, che dovrà essere rimborsata, per la quota di spettanza, entro 20 giorni dall'esibizione del documento attestante
l'esborso.
-Disporre che concorra per il mantenimento della moglie con €. Controparte_1
300,00 mensili rivalutabili dal prossimo mese di dicembre 2025.
In via istruttoria oltre alla documentazione prodotta, si precisa che non vi siano testi che possano confermare le circostanze delle violenze subite dalla ricorrente e dal figlio .
Per quanto attiene all'aspetto economico la ricorrente non è titolare di nessun conto ne bancario ne postale e non possiede immobili .
All'esito del passaggio ingiudicato della sentenza parziale che abbia pronunciato la separazione e fermo il rispetto dei termini previsti dall'art. 3 L. 1/12/1970 n. 898 dichiarare lo scioglimento del matrimonio alle condizioni …”
curatore speciale: “ conferma del decreto del Tribunale per i Minorenni;
stabilirsi un assegno di mantenimento per il minore e valutarsi le visite con il padre solo dopo un'analisi delle sue condizioni.”
Il Pubblico Ministero ha avuto notizia del procedimento.
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA DECISIONE
Con ricorso, ritualmente depositato, la ricorrente, premesso di aver contratto matrimonio civile in Marocco con il 07/12/2019, matrimonio non registrato in Italia, e Controparte_1 che dall'unione tra i coniugi è nato un figlio, , nato a [...] il [...], ha Parte_2 dedotto che: la vita familiare è stata particolarmente difficile in quanto spesso il marito rientrava a casa dopo il lavoro ubriaco e in più occasioni ha fatto uso di sostanze stupefacenti;
il marito ha posto in essere agiti violenti ed offensivi della integrità psicofisica e della dignità della moglie che hanno dato origine al procedimento penale n 4927/2021 R.G.
N.R. pendente avanti il Tribunale di Mantova, nonché proc. n.ro 43/2022 R.G
Tribunale Per i Minorenni di Brescia, innanzi al quale è stato nominato il curatore del minore, nella persona dell'avv. Giada Di Stasio;
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in particolare, il giorno 07/11/2024 il marito è rientrato a casa Controparte_1 agitato e ha percosso violentemente la ricorrente;
, ha aggredito Parte_1 verbalmente e fisicamente anche i Carabinieri intervenuti, conseguentemente è stato dichiarato in arresto, e condotto presso la Casa Circondariale di Mantova con misura cautelare tutt'ora in essere;
nel contempo, la ricorrente è stata condotta in Ospedale dagli stessi Carabinieri, ove le è stata diagnosticata una prognosi di giorni ventuno;
in data 14/11/2024 il Tribunale per i Minorenni di Brescia ha sospeso la responsabilità genitoriale di nei confronti del figlio (all. n Controparte_1 Pt_2
5) , nonché l'affido del minore ai Servizi Sociali territorialmente competenti;
disponendo altresì il collocamento del minore presso struttura madre – bambino.
Tanto premesso, ha chiesto accogliersi le conclusioni sopra riportate.
Il resistente, nonostante la regolarità della notifica, non si è costituito ed è stato dichiarato contumace dal giudice delegato. Successivamente è comparso personalmente in udienza ed è stato sentito dal giudice.
Il giudice delegato, acquisite le relazioni dei servizi sociali, sentita la curatrice speciale del minore e le parti personalmente, ha rimesso la causa al collegio per la decisione in data
29.4.2025.
Sulla separazione.
Tanto premesso, la domanda di separazione giudiziale è fondata e merita, pertanto, accoglimento nei limiti e per gli argomenti appresso esplicitati.
Le risultanze processuali hanno ampiamente comprovato l'impossibilità di ricostituire l'unione familiare ed un contesto di condivisione ed armonia che rappresenta il principale presupposto per la vita familiare.
La crisi del rapporto coniugale e il conseguente clima di tensione determinatosi emergono in modo chiaro tanto dalle deduzioni della ricorrente, quanto dalle risultanze processuali dalle quali si ricava, in modo univoco, il venir meno di ogni forma di comunione materiale e spirituale tra i coniugi per cui, essendo divenuta del tutto intollerabile la prosecuzione della loro convivenza, ricorrono senza dubbio le condizioni previste dall'art. 151 cc. e conseguentemente, in accoglimento del ricorso, deve essere pronunziata la loro separazione personale.
Va , inoltre, precisato che il matrimonio fra le parti non è stato trascritto in Italia, tuttavia, risultando l'esistenza del matrimonio dalla presente sentenza deve da ultimo ordinarsi l'iscrizione della stessa negli appositi registri dello stato civile, ai sensi dell'art. 63 DPR
396/2000.
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Avendo la ricorrente proposto contestualmente domanda di scioglimento del matrimonio, va disposta , con separata ordinanza, la prosecuzione del giudizio, decorso il termine di legge.
Sul minore.
Nelle more del presente giudizio, in data 15.42025 è intervenuto il decreto definitivo del
Tribunale per i Minorenni di Brescia che ha dichiarato il resistente decaduto dalla responsabilità genitoriale, ha disposto l'affido del minore, con poteri di ordinaria a straordinaria amministrazione, ai servizi sociali , con collocamento presso la comunità mamma-bambino, presso cui si trova attualmente, anche qualora la madre dovesse allontanarsene e ha previsto la possibilità di incontri protetti padre-figlio , qualora non pregiudizievoli per il minore.
Ciò posto, vista la richiesta della ricorrente e della curatrice speciale del minore, di conferma dei provvedimenti assunti dal Tribunale per i Minorenni, e considerato che i servizi sociale hanno riferito che il resistente non ha aderito a nessuno dei percorsi proposti, è attualmente in carcere per le condotte violente nei confronti della moglie e non ha mai chiesto di vedere il bambino, questo collegio ritiene opportuno confermare i provvedimenti del
Tribunale per i Minorenni, senza alcuna previsione di visite padre-figlio. Non sussistono infatti i presupposti per prevedere incontri padre-figlio, considerate le gravi condotte del padre e il disinteresse mostrato. Si aggiunga che anche se, comparendo in udienza innanzi al giudice delegato, il resistente ha dichiarato di voler incontrare il figlio, lo stesso ha anche affermato di non essere intenzionato ad intraprendere alcun percorso al serd e di voler trattenere sul suo conto, fino alla maggiore età del minore, le somme percepite a titolo di assegno unico. Tali affermazioni sono emblematiche della mancanza di consapevolezza da parte del padre sia sulle proprie criticità che sulle attuali esigenze del minore ed è quindi altamente probabile che la previsione di incontri, anche se in forma protetta, possa destabilizzare ulteriormente il minore.
Provvedimenti accessori di carattere economico.
Entrambe le parti sono attualmente disoccupate.
Considerato che
l'obbligo di mantenere i figli grava anche sul genitore disoccupato ( Cass. sent. n. 39411/17 del 24.08.17), appare equo fissare in euro 150,00 l'importo dell'assegno mensile a carico del resistente, per il mantenimento del figlio, da corrispondersi alla ricorrente entro il giorno 15 di ogni mese, con decorrenza dalla domanda (gennaio 2025) e con rivalutazione annuale istat, oltre al 50% delle spese straordinarie secondo il Protocollo delle spese del Tribunale di Mantova del 28.5.2024. Va dato atto che essendo il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale , l'assegno cd. unico verrà percepito al
100% dalla madre.
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Non sussistono, al contrario, i presupposti per riconoscere un assegno di mantenimento in favore della moglie , posto che, essendo il resistente disoccupato ed in carcere, non vi è disparità economica tra le parti.
Sulla regolamentazione delle spese processuali.
Tenuto conto della natura del giudizio e dell'esito della controversia , ricorrono gravi ragioni per compensare le spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale, definitivamente pronunciando nella controversia civile come innanzi proposta tra le parti, così provvede:
- dichiara la separazione tra e Parte_1 Controparte_1
- conferma le disposizioni di cui al decreto del 15.42025 del Tribunale per i Minorenni di Brescia in merito all'affido del minore con poteri di ordinaria a straordinaria Parte_2 amministrazione, ai servizi sociali , con collocamento presso la comunità mamma-bambino, presso cui si trova attualmente, anche qualora la madre dovesse allontanarsene e senza previsione di visite padre-figlio;
- pone a carico del resistente l'obbligo di corrispondere alla ricorrente, entro e non oltre il giorno
15 di ogni mese, la somma mensile di euro € 150,00 (centocinquanta/00) a titolo di contributo per il mantenimento ordinario del figlio, con decorrenza dal mese di gennaio 2025. Detta somma sarà annualmente ed automaticamente rivalutata con decorrenza dal mese di febbraio 2026, secondo gli indici ISTAT;
- pone a carico di ciascun genitore l'obbligo di contribuire, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie per la figlia, secondo il Protocollo del Tribunale di Mantova del 28.5.2024;
- dà atto che essendo il padre decaduto dalla responsabilità genitoriale , l'assegno cd. unico verrà percepito al 100% dalla madre;
- rigetta la domanda di assegno di mantenimento in favore della moglie;
- compensa le spese di lite;
- dispone con separata ordinanza in merito alla prosecuzione del giudizio;
- manda all'Ufficiale dello Stato Civile del Comune di Marcaria(MN)per l'iscrizione della presente sentenza ex art. 63 DPR 396/2000 e per le ulteriori annotazioni di rito.
Così deciso in Mantova nella Camera di Consiglio del 5.06.2025.
IL GIUDICE ESTENSORE IL PRESIDENTE
Dott. Valeria Monti dott. Massimo De Luca
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