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Sentenza 28 gennaio 2025
Sentenza 28 gennaio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Benevento, sentenza 28/01/2025, n. 113 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Benevento |
| Numero : | 113 |
| Data del deposito : | 28 gennaio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3646 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Napolitano;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. Il
P.M. ha concluso come da atto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 agosto 2021, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale dal marito con il quale si era unita in Controparte_1
matrimonio celebrato in Sant'Agata dei Goti in data 12 luglio 2008 ( atto trascritto nel registro degli
1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23 parte II serie A anno 2008), da cui erano nati i due figli ( nato in data [...]) e ( nata il [...]). R_ Per_2
La ricorrente deduceva che, negli ultimi anni, il matrimonio era entrato in crisi, stante il manifestarsi di una profonda incompatibilità di carattere che aveva reso impossibile e dannosa la prosecuzione della convivenza coniugale, ragion per cui è venuta a mancare l'affectio coniugalis;
che i coniugi già nell'anno 2020 avevano deciso di avvenire ad una separazione consensuale;
che il giudizio di separazione consensuale, proposto dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al n. Rg.
5489/20, era stato definito con provvedimento del 31.3.2021 con cui il Presidente, preso atto della revoca del consenso della , aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso congiunto. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente con il presente ricorso adiva il Tribunale con il quale:
-chiedeva di autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-deduceva di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito sita in Sant'Agate dei Goti che, pertanto, sarebbe restata nella sua libera disponibilità, in quanto ella si sarebbe trasferita in Casoria;
-chiedeva di affidare i figli, e , entrambi minorenni, congiuntamente ad R_ Persona_3
entrambi i genitori, con domicilio prevalente e privilegiato presso la madre;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione tra il padre e i figli minori secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana, purché libero da impegni lavorativi, da concordarsi entro le
24 ore precedenti, tenuto conto degli impegni e dei turni lavorativi del padre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. A weekend alternati, con pernottamento dal sabato dopo scuola e sino alla domenica alle ore 20,00, con prelievo e riaccompagno presso la madre a carico del padre. Il tutto purché venga rispettata la proporzione delle visite in ambito mensile;
nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo ove i minori si trovino con la madre stessa;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione del padre con i figli minori durante le festività, le ricorrenze e il periodo estivo,
-chiedeva di porre a carico di un assegno per il mantenimento dei figli minori per Controparte_1 un importo complessivo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.9.2021, proponeva nel presente giudizio ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con Parte_1 il quale evidenziava che la separazione di fatto tra i coniugi risaliva ormai all'agosto 2020 e che, subito dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, i primissimi giorni del
2 mese di settembre 2021, ella si era trasferita, come preannunciato al marito, presso la casa dei suoi genitori in Casoria (Na), portando con sé i due figlioli, e quindi iscrivendo per l'anno R_
scolastico 2021/2022 al primo anno della scuola secondaria di primo grado “Nino Cortese” sita in
Casoria e la piccola ad un istituto privato per l'asilo. Per_2
La ricorrente deduceva che, a pochi giorni dall'inizio dell'attività scolastica, l'istituto “A.Oriani” di
Sant'Agata de' Goti aveva revocato il nulla osta concesso per l'iscrizione del figlio minore alla scuola di Casoria, in quanto il padre aveva manifestato il suo dissenso al R_
trasferimento, non permettendo così a di iniziare il nuovo anno scolastico in Casoria R_
(Na), luogo in cui si erano trasferite la mamma e la sorella , ed obbligandoli così a vivere Per_2
separatamente.
La deduceva che il resistente non aveva accettato la decisione della moglie di trasferirsi in Pt_1
Casoria, per cui il giorno 06.09.2021 si era recato in Casoria presso l'abitazione dei nonni materni per prelevare i figli, affinchè questi potessero trascorrere qualche giorno anche con i nonni paterni;
che mentre il figlio aveva deciso di seguire il padre, invece la figlia si era R_ Per_2
rifiutata ed era restata con la mamma;
che da quel momento il piccolo non aveva fatto R_
più ritorno dalla madre;
che per tali fatti ella aveva sporto denuncia nei confronti del coniuge.
La nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. esponeva che il marito si era reso responsabile di un Pt_1
gravissimo episodio poiché il giorno 10.9.2021, mentre lei era alla guida della sua autovettura con a bordo il figlio per fare ritorno a Casoria, l'aveva inseguita alla guida R_ Controparte_1
della propria auto, speronandola, tanto da costringerla a fermarsi sul ciglio della strada;
che dopo l'intervento dei Carabinieri, ella aveva fatto ritorno a Casoria insieme al piccolo che il R_
giorno 11.9.2021, per evitare ulteriori conflitti, non si era opposta a che il marito portasse con sé i figli a Sant'Agata dei Goti ma, successivamente, la sera di domenica 12.9.2021 il marito riaccompagnò a Casoria solo la piccola , trattenendo con sé il figlio Per_2 R_
La ricorrente sosteneva che il comportamento posto in essere dal resistente era stato molto grave e lesivo dei diritti dei figli minori e della madre, sia sotto il profilo del mantenimento dell'unità familiare, sia sotto il profilo della bigenitorialità poiché i fratelli erano tenuti separati.
La lamentava che le era stato impedito di tenere con sé il piccolo il quale, con Pt_1 R_
una serie di artifizi, era stato ricondotto a Sant'Agata e, di fatto, a causa degli impegni di lavoro del padre, era lasciato quotidianamente da solo in casa, anche di notte.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di affidarle in via esclusiva i due figli minori o in subordine disporre l'affido condiviso, con collocazione di entrambi i figli minori presso di sé in
3 Casoria e autorizzare la frequentazione scolastica del figlio presso l'istituto “Cortese” in R_
Casoria.
Era iscritto il sub-procedimento nel quale si costituiva il quale contestava le Controparte_1
domande della ricorrente e deduceva che la si era trasferita in Casoria, unitamente ai figli Pt_1
minori senza preavviso e, senza il suo consenso, aveva iscritto il figlio in un istituto R_
scolastico di Casoria. Evidenziava, altresì che la volontà di era di rimanere a vivere a R_
Sant'Agata dei Gori e, pertanto, insisteva per l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso di sé in Sant'Agata dei Goti.
All'udienza presidenziale, ascoltati i coniugi, il Presidente disponeva acquisirsi informazioni dai
Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata dei Goti e del Comune di Casoria e in prosieguo procedeva all'ascolto del minore R_
All'esito, con ordinanza del 30.3.2022, erano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
:<
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, per cui la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. stabilisce che, in via ordinaria, il figlio coabiti con il padre e la figlia coabiti R_ Per_2
con la madre;
4. ciascun genitore non collocatario ed i nonni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso, potranno vedere e tenere con sé entrambi i predetti figli: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore
16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione dell'altro genitore c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e
2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e
Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
4
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Sant'Agata dei Goti alla Via Bocca e Riello n.
49 allo;
CP_1
6. pone a carico di l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio anche surrogandosi alla madre nell'adempimento dell'analoga R_
obbligazione, e di corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia un Per_2
assegno di Euro 300,00, da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1
mese di aprile 2022, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per i predetti figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
8. invita le parti a seguire un percorso di mediazione familiare che rafforzi le loro capacità genitoriali.”
Con tale ordinanza il Presidente nulla disponeva sulla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che aveva avanzato in proprio favore solo con le note scritte depositate per Parte_1
l'udienza cartolare del 30.3.2022.
Tale domanda non era accolta nella fase presidenziale poiché, come esposto nella motivazione dell'ordinanza del 30.3.2022, si era assunto interamente l'onere del mantenimento di CP_1
entrambi i figli.
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore e le parti depositavano le memorie integrative ex art. 709 comma 3 c.p.c..
, nella memoria integrativa, evidenziava di avere proposto reclamo alla Corte di Parte_1
Appello avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con l'ordinanza presidenziale e chiedeva al Giudice istruttore, in modifica di tali provvedimenti, di collocare entrambi i figli minori presso di sé in Casoria e di disciplinare la frequentazione del padre non collocatario con i minori.
La , inoltre, chiedeva di porre a carico di un assegno mensile complessivo Pt_1 Controparte_1 di € 1000,00 di cui € 350,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore ed € 300,00 a titolo di mantenimento in suo favore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori.
Con tale memoria proponeva, inoltre, nei confronti del resistente domanda di Parte_1
addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà e della coabitazione.
In proposito la ricorrente sosteneva che, già diversi anni addietro ( all'incirca 9 anni fa), vi era stato un tradimento da parte di per cui, a causa dell'infedeltà del marito, il matrimonio Controparte_1
5 era entrato in crisi tanto che ella, insieme al piccolo di appena tre anni, si era trasferita a R_
Casoria a casa dei suoi genitori;
che nei mesi successivi vi era stata una riconciliazione, ma nell'estate del 2020 il marito aveva assunto dei comportamenti che l'avevano fatta insospettire per cui, nel mese di agosto, dopo una sua richiesta di chiarimenti, il marito le aveva confessato di avere intrapreso una relazione extraconiugale e, in data 9 agosto, si era trasferito presso l'abitazione di sua madre.
, nella memoria integrativa, contestava la domanda di addebito della separazione Controparte_1
avanzata dalla deducendo che il suo presunto tradimento, seppure fosse stato dimostrato, Pt_1
non era stata la causa della rottura del rapporto coniugale atteso che, dalle stesse deduzioni della ricorrente, la convivenza dei coniugi era continuata per diversi anni nonostante la sua infedeltà. con la memoria integrativa, a sua volta, chiedeva di pronunciare la separazione Controparte_1
per fatti addebitabili alla , deducendo che tra i coniugi non si era mai creato un vero e Pt_1
proprio rapporto matrimoniale, stante il disinteresse fisico, morale ed affettivo della moglie nei suoi confronti.
In particolare lamentava che la , nell'anno 2018, si era persino rifiutata di Controparte_1 Pt_1 accompagnarlo presso l'Ospedale di San Donato Milanese, ove venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore, tanto che il giorno dell'intervento gli era stata vicina sua sorella.
Il resistente lamentava che la aveva sempre trascurato la cura della casa e dei figli, sia Pt_1 nell'igiene personale sia per quanto riguarda la loro formazione scolastica, ragione per cui sosteneva che la fine del matrimonio era addebitale al comportamento della moglie “per violazione sistematica dei doveri di assistenza materiale ed affettiva nei confronti del coniuge e della prole”.
Il resistente, infine, insisteva per l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli presso di sé in Sant'Agata dei Goti, consentendo il diritto di visita della madre.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi indicati dalle parti.
Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, la in data 24.10.2024 proponeva istanza di Pt_1 modifica dell'ordinanza presidenziale insistendo per la collocazione del figlio minore R_
presso di sé e per essere autorizzata a richiedere all'Istituto scolastico frequentato dal minore in
Sant'Agata dei Goti il nulla-osta per l'iscrizione in altro istituto scolastico di Casoria, di autorizzare il padre a tenere con sé il figlio secondo il calendario vigente per gli incontri del padre R_
con la figlia , nonchè porre a carico del resistente un assegno di € 350,00 mensili per il Per_2
mantenimento del bambino.
6 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.12.2023 il G.I. procedeva a sentire le parti personalmente.
Alla successiva udienza del 17.1.2024 si procedeva all'ascolto del minore R_
In data 8 aprile 2024, a seguito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva che dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c., emergendo la intollerabile prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale osserva che la mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle dichiarazioni da esse rese all'udienza del 15.12.2021 di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che la convivenza dei coniugi è di fatto cessata nell'estate dell'anno 2020 e gli stessi, anche dopo la fase presidenziale, hanno continuato a vivere separati, né risulta che essi allo stato si siano riconciliati.
Restano da esaminare, allora, le questioni concernenti: 1) le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti, 2) l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei due figli minori e , 3) la domanda di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. R_ Per_2
avanzata da . Parte_1
-l'addebito della separazione.
La domanda di addebito è stata avanzata da entrambe le parti.
In via preliminare si osserva che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel processo di separazione personale disciplinato dai previgenti artt. 706 e ss. c.p.c. è ammissibile la domanda di addebito della separazione formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709 comma 3 c.p.c. in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27597).
Pertanto, le domande avanzate dalle parti nelle memorie integrative sono ammissibili.
7 Nel merito occorre premettere che, ai sensi dell'art. 151 CC, il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, è ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute occorre, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
La pronuncia di addebito, secondo la S.C., non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n.
12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto coniugale era entrato in crisi per fatti Parte_1
addebitali al marito, stante la violazione del dovere di fedeltà e della coabitazione.
Ed invero la ricorrente sosteneva che, già diversi anni addietro, vi era stato un tradimento da parte di per cui, a causa dell'infedeltà del marito, il matrimonio era entrato in crisi Controparte_1
cosicchè ella, insieme al piccolo di appena tre anni, si era trasferita a Casoria a casa dei R_
suoi genitori;
che nei mesi successivi vi era stata una riconciliazione e nel 2016 era nata la secondogenita . Per_2
Tale circostanza è stata confermata dai testi indicati dalla ricorrente ma, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi che l'irreversibilità della crisi coniugale non sia stata causata dal tradimento dello che, temporalmente, si colloca in epoca antecedente alla nascita della secondogenita. CP_1
8 Ed invero, come dedotto dalla stessa ricorrente, nonostante l'infedeltà del marito, “risalente all'incirca a 9 anni addietro”, e un temporaneo allontanamento, i coniugi si riconciliarono e ripresero a convivere e, nell'anno 2016, nacque la figlia . Per_2
Occorre allora valutare se vi sia o meno la prova di tradimenti successivi all'avvenuta riconciliazione.
La ricorrente ha dedotto che, nell'agosto del 2020, il marito le confessò di avere una relazione extraconiugale, per cui da allora si trasferì a casa dei suoi genitori. CP_1
In proposito le risultanze istruttorie non forniscono una prova certa che nell'estate del 2020 CP_1 intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna.
[...]
Ed invero la teste (cugina di si è limitata a riferire che Testimone_1 Parte_1 nell'agosto 2020 sua cugina fece ritorno a Casoria a casa dei suoi genitori e le confidò che Pt_1
“si era lasciata con il marito perché la tradiva”. La teste ha, altresì, riferito che circa un paio di mesi prima aveva visto a passeggio con una giovane donna a Pomigliano d'Arco. Controparte_1
Si osserva che le dichiarazioni della sono irrilevanti ai fini dell'addebito poiché la teste si è Tes_1
limitata a riferire le confidenze della . Inoltre, va evidenziato che la circostanza che Pt_1 CP_1
venne visto a passeggio in Pomigliano d'Arco in compagnia di una donna non è di per sé
[...]
significativo di un tradimento.
La teste (zia materna di ) si è limitata a riferire circostanze de Testimone_2 Parte_1
relato e cioè che sua nipote le aveva confidato che il marito la tradiva. La teste ha altresì Pt_1 dichiarato genericamente che i suoi figli le avevano riferito di avere visto “in Controparte_1 compagnia di un'altra donna nella zona di Napoli”.
La teste ha, inoltre, dichiarato che il giorno 29.9.2020, mentre era a casa di sua nipote, Tes_2 ascoltò la voce della sorella di , che proveniva dall'abitazione sottostante, la quale Controparte_1
mentre era al telefono con suo marito diceva che suo fratello aveva una relazione CP_1
extraconiugale e questa era stata la causa della crisi coniugale.
Orbene tali dichiarazioni non risultano attendibili per la loro genericità e la circostanza della telefonata non è stata confermata dalla teste la quale è state escussa come teste nel Testimone_3
presente giudizio.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale, manifestatosi nell'agosto 2020 con il definitivo allontanamento della casa familiare di CP_1
sia stata causata dai tradimenti del resistente.
[...]
9 Il Collegio ritiene altresì che non vi sia prova nemmeno dell'addebitabilità della separazione a carico di alla quale il marito ha imputato “disinteresse fisico, morale ed affettivo Parte_1 nei suoi confronti”.
Trattasi di deduzioni generiche e, comunque, deve ritenersi che, presumibilmente, l'atteggiamento di distacco tra i coniugi sia stata non la causa della crisi coniugale, bensì la manifestazione di un rapporto matrimoniale problematico che, come ammesso da entrambe le parti, è stato caratterizzato da un allontanamento temporaneo già in epoca anteriore alla nascita della seconda figlia.
Riguardo alla circostanza che la , nell'anno 2018, si sarebbe rifiutata di accompagnare il Pt_1
marito presso l'Ospedale di San Donato Milanese, ove venne sottoposto ad un Controparte_1 delicato intervento chirurgico al cuore, tanto che il giorno dell'intervento gli era stata vicina sua sorella, non può essere di per sé la causa dell'irreversibilità della crisi coniugale.
In proposito va evidenziato che, come riferito dai testi, a quell'epoca la seconda figlia aveva Per_2
solo due anni e che, come riferito dal teste , sia la sia i suoi familiari si erano Testimone_4 Pt_1 resi disponibili ad accompagnare a Milano per le visite mediche e l'intervento Controparte_1
chirurgico, ma ciò non fu necessario perché sarebbe stato accompagnato a Milano da sua CP_1
sorella la quale doveva sottoporsi ad accertamenti medici. Tes_3
Riguardo poi all'allontanamento della dalla casa familiare di Sant'Agata dei Goti, va Pt_1
evidenziato che la teste (sorella del resistente) ha riferito che, quando la Testimone_5 Pt_1
lasciò tale abitazione a settembre 2021 e si trasferì dai suoi genitori a Casoria, suo fratello e la moglie già erano separati di fatto e non vivevano più insieme.
Pertanto alla non può essere addebitata la violazione dell'obbligo della coabitazione. Pt_1
In conclusione, entrambe le domande di addebito della separazione vanno respinte.
-L'affido dei figli minori.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i due figli minori e sono stati affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con R_ Per_2 collocazione prevalente del primo presso il padre (residente in [...]de' Goti) e della seconda presso la madre (domiciliata in Casoria) con regolamentazione del rispettivo diritto di visita come da analitica tempistica stabilita nell'ordinanza.
Si rileva che la Corte di Appello di Napoli con decreto del 21.9.2022 ha respinto il reclamo proposto dalla la quale, in quella sede, aveva domandato disporsi l'affido condiviso dei Pt_1
minori con collocazione prevalente di entrambi presso di sé.
Nel proporre reclamo la aveva censurato l'ordinanza presidenziale in quanto, a suo avviso, Pt_1
nel disporre la collocazione preferenziale del figlio presso il padre anziché - come deciso R_
10 per - presso la madre, aveva trascurato il diritto dei figli alla fratellanza ed alla Per_2
bigenitorialità; rappresentava che, specie dopo il trasferimento del marito dalla Caserma dei
Carabinieri di Brusciano a quella di Castello di Cisterna, i rapporti fra il padre ed il figlio (il quale, a suo avviso, era stato influenzato dalla famiglia paterna) si erano diradati ed il minore trascorreva sempre più tempo con i familiari del padre (la nonna e la zia paterne), se non in compagnia degli amici per le vie di Sant'Agata dei Goti, senza adeguata sorveglianza.
Va evidenziato che , in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa Parte_1
conclusionale, non ha insistito sulla domanda di affido esclusivo dei figli, avanzata con il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., ma ne ha chiesto l'affido condiviso.
Non vi sono, quindi, ragioni per modificare tale statuizione considerando che l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola del nostro ordinamento ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
Rimane contrasto tra le parti in merito alla collocazione della prole atteso che la , in via Pt_1
principale, ha insistito per la collocazione di entrambi i figli presso di sé in Casoria e, soltanto in subordine, ha chiesto di confermare la collocazione prevalente di presso la madre e la Per_2
collocazione prevalente di presso il padre;
di autorizzarla a tenere con sé - in R_ R_ ragione dell'età e dell'iscrizione del ragazzo presso l'Istituto De' Liguori di Sant'Agata de' Goti - in maniera libera ed elastica;
di autorizzare il padre a tenere con sé , secondo l'attuale Per_2
vigente calendario, come già disposto dal Tribunale.
, invece, nella comparsa conclusionale ha chiesto al Tribunale di prevedere per i Controparte_1
figli minori e un regime di affido condiviso tra i genitori, con collocazione e R_ Per_2
dimora prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale sita in Sant'Agata de' Goti.
Il Tribunale osserva, in merito, che nell'ordinanza presidenziale del 30.3.2022 si dava conto delle relazioni fatte pervenire dai Servizi Sociali dei Comuni di Sant'Agata de' Goti e di Casoria, dalle quali emergeva che entrambi i bambini erano sereni e ben accuditi dai rispettivi genitori e che si frequentavano regolarmente, circostanza confermata il 09.02.2022, in sede di ascolto, dal minore il quale faceva altresì presente al Presidente che, pur volendo bene ad entrambi i Persona_4
genitori, preferiva restare a vivere presso il padre nel paese ove era socialmente integrato ed ove vivevano anche i nonni e la zia paterna.
All'udienza del 13.12.2023 il G.I., permanendo ancora contrasto tra i genitori in merito alla collocazione presso il padre del figlio (ormai prossimo a compiere 15 anni), ha R_
proceduto a sentire i coniugi. ha dichiarato: “la volontà di mio figlio è quella di Controparte_1 vivere con me a Sant'Agata dei Goti”.
11 ha dichiarato: “Negli ultimi mesi ho difficoltà ad incontrare mio figlio Testimone_6 R_
Voglio precisare che ho recuperato il rapporto con lui a livello personale. Quando è con R_
me e sua sorella, lui è il bambino di sempre. Solitamente mi risponde al telefono e facciamo video- chiamate. Mi trovo seriamente in difficoltà ad andare durante la settimana a Sant'Agata dei Goti in quanto mia figlia esca dalla scuola alle 16,00 e quindi non riesco stare a Sant'Agata dei Per_2
Goti in tempo per accompagnare a Caserta alla scuola-calcio. Spesso, quasi tutti i R_ pomeriggi, va fuori Sant'Agata per disputare delle partite di calcio e quindi non riesco R_
per motivi di orario a seguirlo nei suoi impegni. Nei fine settimana che devo trascorrere con
io e mia figlia ci rechiamo a Sant'Agata dei Goti dove pernottiamo presso una mia zia. R_
Mi sono organizzata così per assecondare il desiderio di di rimanere a Sant'Agata dei R_
Goti dove il sabato sera esce con gli amici e la fidanzatina. Talvolta mi chiede di andata R_
a Napoli. La mia volontà è quella che torni a vivere con me e sua sorella la quale soffre R_
molto per la separazione dal fratello. Preciso che quando mio marito è andato via di casa, io e i miei due figli abbiamo vissuto un anno in simbiosi”.
Alla successiva udienza del 17.1.2024 è stato ascoltato nuovamente il minore il Persona_4 quale ha riferito di vivere a Sant'Agata dei Goti con il padre e i nonni paterni, di stare “benissimo”
a casa con loro e di vedere regolarmente la madre e la sorella nei fine settimana alternati. ha altresì riferito: “vado con piacere a stare da mamma nei fine settimana. Negli ultimi R_
periodi non incontro mamma durante la settimana, non perché lei non vuole venire a Sant'Agata dei Goti ma perché io sono impegnato con le partite di calcio e con gli allenamenti. Mi dispiace vivere separatamente da mia sorella e non vederla tutti i giorni. Non voglio andare a vivere a
Casoria. Se mamma vivesse a Sant'Agata dei Goti andrei a casa sua più volentieri, però tengo a dire che non vorrei trasferirmi a casa sua perché a casa con papà e i nonni paterni sto bene. E' brutto però crescere separato da mia sorella…vivo bene a Sant'Agata dei Goti. Ho gli amici e frequento i mei compagni di scuola. Vorrei che mamma venisse a vivere a Sant'Agata dei Goti così potrei vedere lei e mia sorella più spesso.”.
Il Collegio osserva che, in sede di ascolto, il minore in modo sereno e consapevole, ha R_
ribadito in modo fermo la sua volontà di restare a vivere presso il padre nella casa familiare del paese di Sant'Agata dei Goti, dove frequenta la scuola e intrattiene le sue relazioni amicali.
Deve ritenersi che le dichiarazioni di non evidenziano un condizionamento del minore da R_
parte del padre atteso che il ragazzo ha manifestato, in modo aperto e spontaneo, il proprio dispiacere di vivere separatamente dalla sorella e di vedere con piacere la madre, ribadendo però in modo netto (tengo però a dire) che, anche qualora la madre venisse a vivere di nuovo a Sant'Agata
12 dei Goti, non vorrebbe trasferirsi a casa con la mamma, ma di volere rimanere a vivere con il papà e i nonni paterni.
Alla luce di tali elementi, non si ravvisano ragioni per modificare l'attuale collocazione del minore presso il padre. R_
Si ritiene che il trasferimento di a Casoria presso la nuova abitazione della madre, contro R_
la sua volontà, arrecherebbe al ragazzo un grave turbamento e sarebbe di pregiudizio per il suo benessere.
In merito va osservato che il rapporto del minore con la madre non presenta criticità atteso che in sede di ascolto, ha manifestato attaccamento e affetto per la mamma, ha dichiarato di R_
stare con lei con piacere, ha manifestato il desiderio di poter vedere lei e la sorella più spesso.
Si evidenzia, inoltre, che le risultanze istruttorie non hanno in alcun modo fornito riscontro alle presunte mancanze di cura e attenzione del padre nei confronti del figlio R_
Non si ravvisano ragioni per modificare neppure l'attuale collocazione della figlia minore , Per_2
di anni 9, presso la madre.
ha insistito affinchè la minore sia collocata presso di sé in Sant'Agata dei Goti, Controparte_1
senza, tuttavia, dedurre in merito alle ragioni che giustificherebbero l'accoglimento della sua domanda.
In proposito si rileva che le relazioni dei Servizi Sociali non hanno evidenziato alcuna criticità nelle condizioni di vita della minore presso l'abitazione della madre e dei nonni materni in Per_2
Casoria.
Nel corso del giudizio il padre non ha lamentato alcuna difficoltà nell'esercizio di visita con la piccola la quale ha mantenuto uno stretto legame anche con il fratello come Per_2 R_ riferito da quest'ultimo in sede di ascolto.
Il Collegio ritiene che la modifica della collocazione di sarebbe di pregiudizio per la minore Per_2
la quale, senza giustificato motivo, sarebbe sradicata dal suo ambiente domestico e scolastico in
Casoria.
Pertanto deve essere confermata la collocazione di presso il padre e di presso la R_ Per_2
madre.
Non vi sono ragioni di modificare quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale in ordine alla disciplina della frequentazione di ciascuno dei genitori e dei nonni con i minori e R_
. Per_2
Riguardo alla frequentazione della madre con considerati gli impegni scolastici e R_ sportivi del ragazzo, ormai quindicenne, e la distanza tra Sant'Agata dei Goti e Casoria, il Tribunale
13 rammenta alle parti che il diritto di visita della madre va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità, secondo buon senso, anche senza una stretta osservanza del calendario stabilito con i provvedimenti vigenti.
Occorre sottolineare che i genitori devono favorire i rapporti tra fratelli affinchè questi non si indeboliscano a causa della mancanza di una frequentazione quotidiana.
-il mantenimento dei figli minori.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza presidenziale e confermati dalla
Corte di Appello, è stato posto a carico di l'obbligo di provvedere integralmente Controparte_1
al mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, anche surrogandosi alla madre R_ nell'adempimento dell'analoga obbligazione, e di corrispondere alla , a titolo di concorso al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno di Euro 300,00. Per_2
Le spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreative sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La ricorrente insiste per l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia ,collocata Per_2
presso di sé, ad € 350,00 mensili.
Si richiama l'art. 316 bis CC, il quale dispone che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni dell'ordinanza presidenziale che ha fissato l'assegno a carico dello in € 300,00 mensili in ragione del fatto che l'obbligato, appuntato CP_1 dai Carabinieri, percepiva uno stipendio di € 1800,00 mensili ed era onerato del mantenimento del figlio anche surrogandosi alla madre. R_
Le parti non hanno depositato documentazione reddituale aggiornata per cui non vi è prova di un aumento del reddito di . Controparte_1
La figlia ha attualmente 9 anni, per cui non si ritiene che via sia stato un concreto aumento Per_2 delle esigenze della minore rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del marzo 2022.
14 non ha avanzato nei confronti della alcuna richiesta di contribuzione al Controparte_1 Pt_1
mantenimento ordinario del figlio R_
Pertanto, va confermato l'obbligo di di provvedere integralmente al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, anche surrogandosi alla madre R_
nell'adempimento dell'analoga obbligazione, e di corrispondere alla , a titolo di concorso al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno di Euro 300,00 mensile rivalutabile secondo gli indici Per_2
ISTAT..
Le spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreative sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
-l'assegno di mantenimento invocato ex art. 156 c.c. dalla ricorrente
Riguardo alla spettanza dell'assegno di mantenimento invocato da ex art. 156 c.c., Parte_1
si osserva che a seguito di domanda di separazione lo status giuridico di coniuge rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri, in grado di consentire allo stesso di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
La determinazione dell'assegno di mantenimento è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Al riguardo si rileva che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha dichiarato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono in generale quelli necessari a mantenere, ove possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale ( Cass. Civile n. 12196/2017).
L'assegno deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che egli non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. L'assegno inoltre deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" ( Cass. 6712/2005).
Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità che di recente ha affermato che
“per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il
15 tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti.
Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (
Cassazione civile n. 11494/2024).
Procedendo al caso in esame si osserva che non ha avanzato domanda di assegno Parte_1
di mantenimento in proprio favore, né nel ricorso introduttivo nè all'udienza del 15.12.2021 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente. In tale sede la dichiarava di guadagnare € Pt_1
400,00 al mese come collaboratrice in una società di trasporti.
La domanda è stata avanzata, nella fase presidenziale, con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30.3.2022 e ribadita nella memoria integrativa nella quale la deduceva che la Pt_1 propria retribuzione era stata ridotta a € 100,00 mensili.
Tanto premesso, è indubbio che ha un reddito certo e fisso quale appuntato dei Controparte_1
Carabinieri, mentre non vi sono elementi certi in ordine al reddito della . Pt_1
Deve, tuttavia, presumersi che la , attualmente di anni 46, svolge attività lavorativa, come da Pt_1
lei dichiarato in sede di udienza presidenziale, sebbene non si conosca l'entità del suo reddito.
Si osserva tra l'altro che la mancanza di attività lavorativa e di reddito della ricorrente non si concilia con la circostanza che la , come documentato in atti, ha stipulato in data 8.3.2022 un Pt_1 contratto di locazione di un'abitazione in Casoria al canone di € 500,00, così come già evidenziato nella motivazione del decreto della Corte di Appello pronunciato all'esito del reclamo.
Dagli atti di causa risulta che, durante la convivenza matrimoniale, la era casalinga per cui Pt_1
il quadro emerso è quello di una famiglia monoreddito con due bambini, da un non elevato tenore di vita, la cui unica entrata era lo stipendio di € 1800,00 dello . CP_1
La , tuttavia, non ha né dedotto né provato che la propria condizione economica attuale non Pt_1
le consente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Deve altresì evidenziarsi che a carico di è stato posto interamente l'onere del Controparte_1
mantenimento del figlio per il quale la è obbligata a contribuire solo alle spese R_ Pt_1
straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c. non è meritevole di accoglimento.
La natura della controversia e il rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 3646/2021 R.G.A.C., promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1
-pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], che contraevano matrimonio, con rito Controparte_1
concordatario, in Sant'Agata dei Goti in data 18.7.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 23, P. II, Serie A-Anno 2008); rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 30.3.2022 riguardo all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e , alla loro R_ Persona_3
collocazione, al loro mantenimento e in ordine alla frequentazione di ciascuno di essi con il genitore non collocatario;
rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio favore ex art. 156 cc. da;
Parte_1
compensa le spese.
Benevento 28.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci.
17
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
IL TRIBUNALE DI BENEVENTO
I sezione civile, in composizione collegiale, nelle persone dei Magistrati: dr. Ennio RICCI Presidente dr.ssa Floriana CONSOLANTE Giudice relatore dr.ssa Serena BERRUTI Giudice riunito in camera di consiglio, ha emesso la seguente
S E N T E N Z A
nella causa civile n. 3646 R.G. dell'anno 2021 vertente
TRA
(C.F. ) rappresentata e difesa dall'avv. Emanuela Parte_1 C.F._1
Romaniello, giusta procura in atti;
ricorrente
E
(C.F. ) rappresentato e difeso, giusta procura in atti Controparte_1 C.F._2 dall'Avv. David Napolitano;
resistente
Con l'intervento del P.M.
OGGETTO: avente ad oggetto: «Separazione giudiziale».
CONCLUSIONI: Le parti hanno concluso come da note di trattazione scritta ex art. 127 ter c.p.c. depositate in sostituzione dell'udienza del 8 aprile 2024, da intendersi qui integralmente trascritte. Il
P.M. ha concluso come da atto del 29.11.2024
MOTIVI DELLA DECISIONE
, con ricorso depositato in data 9 agosto 2021, adiva questo Tribunale affinché fosse Parte_1
dichiarata la separazione personale dal marito con il quale si era unita in Controparte_1
matrimonio celebrato in Sant'Agata dei Goti in data 12 luglio 2008 ( atto trascritto nel registro degli
1 atti di matrimonio del predetto Comune al n. 23 parte II serie A anno 2008), da cui erano nati i due figli ( nato in data [...]) e ( nata il [...]). R_ Per_2
La ricorrente deduceva che, negli ultimi anni, il matrimonio era entrato in crisi, stante il manifestarsi di una profonda incompatibilità di carattere che aveva reso impossibile e dannosa la prosecuzione della convivenza coniugale, ragion per cui è venuta a mancare l'affectio coniugalis;
che i coniugi già nell'anno 2020 avevano deciso di avvenire ad una separazione consensuale;
che il giudizio di separazione consensuale, proposto dinanzi a questo Tribunale ed iscritto al n. Rg.
5489/20, era stato definito con provvedimento del 31.3.2021 con cui il Presidente, preso atto della revoca del consenso della , aveva dichiarato non luogo a provvedere sul ricorso congiunto. Pt_1
Tanto premesso, la ricorrente con il presente ricorso adiva il Tribunale con il quale:
-chiedeva di autorizzare i coniugi a vivere separatamente con l'obbligo di mutuo rispetto;
-deduceva di rinunciare all'assegnazione della casa coniugale di esclusiva proprietà del marito sita in Sant'Agate dei Goti che, pertanto, sarebbe restata nella sua libera disponibilità, in quanto ella si sarebbe trasferita in Casoria;
-chiedeva di affidare i figli, e , entrambi minorenni, congiuntamente ad R_ Persona_3
entrambi i genitori, con domicilio prevalente e privilegiato presso la madre;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione tra il padre e i figli minori secondo il seguente calendario: due pomeriggi a settimana, purché libero da impegni lavorativi, da concordarsi entro le
24 ore precedenti, tenuto conto degli impegni e dei turni lavorativi del padre, il tutto compatibilmente con gli impegni scolastici ed extrascolastici dei minori. A weekend alternati, con pernottamento dal sabato dopo scuola e sino alla domenica alle ore 20,00, con prelievo e riaccompagno presso la madre a carico del padre. Il tutto purché venga rispettata la proporzione delle visite in ambito mensile;
nei giorni di visita del padre, i bambini saranno prelevati presso l'abitazione materna o, previo accordo con la madre e compatibilmente con gli impegni di entrambi i genitori, nel luogo ove i minori si trovino con la madre stessa;
-chiedeva di disciplinare la frequentazione del padre con i figli minori durante le festività, le ricorrenze e il periodo estivo,
-chiedeva di porre a carico di un assegno per il mantenimento dei figli minori per Controparte_1 un importo complessivo mensile di € 700,00 (€ 350,00 per ciascun minore), rivalutabile annualmente secondo gli indici ISTAT, oltre al 50% delle spese straordinarie.
In data 23.9.2021, proponeva nel presente giudizio ricorso ex art. 709 ter c.p.c. con Parte_1 il quale evidenziava che la separazione di fatto tra i coniugi risaliva ormai all'agosto 2020 e che, subito dopo la proposizione del ricorso introduttivo del presente giudizio, i primissimi giorni del
2 mese di settembre 2021, ella si era trasferita, come preannunciato al marito, presso la casa dei suoi genitori in Casoria (Na), portando con sé i due figlioli, e quindi iscrivendo per l'anno R_
scolastico 2021/2022 al primo anno della scuola secondaria di primo grado “Nino Cortese” sita in
Casoria e la piccola ad un istituto privato per l'asilo. Per_2
La ricorrente deduceva che, a pochi giorni dall'inizio dell'attività scolastica, l'istituto “A.Oriani” di
Sant'Agata de' Goti aveva revocato il nulla osta concesso per l'iscrizione del figlio minore alla scuola di Casoria, in quanto il padre aveva manifestato il suo dissenso al R_
trasferimento, non permettendo così a di iniziare il nuovo anno scolastico in Casoria R_
(Na), luogo in cui si erano trasferite la mamma e la sorella , ed obbligandoli così a vivere Per_2
separatamente.
La deduceva che il resistente non aveva accettato la decisione della moglie di trasferirsi in Pt_1
Casoria, per cui il giorno 06.09.2021 si era recato in Casoria presso l'abitazione dei nonni materni per prelevare i figli, affinchè questi potessero trascorrere qualche giorno anche con i nonni paterni;
che mentre il figlio aveva deciso di seguire il padre, invece la figlia si era R_ Per_2
rifiutata ed era restata con la mamma;
che da quel momento il piccolo non aveva fatto R_
più ritorno dalla madre;
che per tali fatti ella aveva sporto denuncia nei confronti del coniuge.
La nel ricorso ex art. 709 ter c.p.c. esponeva che il marito si era reso responsabile di un Pt_1
gravissimo episodio poiché il giorno 10.9.2021, mentre lei era alla guida della sua autovettura con a bordo il figlio per fare ritorno a Casoria, l'aveva inseguita alla guida R_ Controparte_1
della propria auto, speronandola, tanto da costringerla a fermarsi sul ciglio della strada;
che dopo l'intervento dei Carabinieri, ella aveva fatto ritorno a Casoria insieme al piccolo che il R_
giorno 11.9.2021, per evitare ulteriori conflitti, non si era opposta a che il marito portasse con sé i figli a Sant'Agata dei Goti ma, successivamente, la sera di domenica 12.9.2021 il marito riaccompagnò a Casoria solo la piccola , trattenendo con sé il figlio Per_2 R_
La ricorrente sosteneva che il comportamento posto in essere dal resistente era stato molto grave e lesivo dei diritti dei figli minori e della madre, sia sotto il profilo del mantenimento dell'unità familiare, sia sotto il profilo della bigenitorialità poiché i fratelli erano tenuti separati.
La lamentava che le era stato impedito di tenere con sé il piccolo il quale, con Pt_1 R_
una serie di artifizi, era stato ricondotto a Sant'Agata e, di fatto, a causa degli impegni di lavoro del padre, era lasciato quotidianamente da solo in casa, anche di notte.
Tanto premesso la ricorrente chiedeva al Tribunale di affidarle in via esclusiva i due figli minori o in subordine disporre l'affido condiviso, con collocazione di entrambi i figli minori presso di sé in
3 Casoria e autorizzare la frequentazione scolastica del figlio presso l'istituto “Cortese” in R_
Casoria.
Era iscritto il sub-procedimento nel quale si costituiva il quale contestava le Controparte_1
domande della ricorrente e deduceva che la si era trasferita in Casoria, unitamente ai figli Pt_1
minori senza preavviso e, senza il suo consenso, aveva iscritto il figlio in un istituto R_
scolastico di Casoria. Evidenziava, altresì che la volontà di era di rimanere a vivere a R_
Sant'Agata dei Gori e, pertanto, insisteva per l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori con collocazione degli stessi presso di sé in Sant'Agata dei Goti.
All'udienza presidenziale, ascoltati i coniugi, il Presidente disponeva acquisirsi informazioni dai
Servizi Sociali del Comune di Sant'Agata dei Goti e del Comune di Casoria e in prosieguo procedeva all'ascolto del minore R_
All'esito, con ordinanza del 30.3.2022, erano emessi i seguenti provvedimenti temporanei ed urgenti:
:<
1. autorizza i coniugi a vivere separati, con obbligo di mutuo rispetto e facoltà di stabilire la propria dimora dove meglio credano;
2. affida i figli minori ad entrambi i genitori, per cui la potestà genitoriale dovrà essere esercitata da entrambi i genitori, e le decisioni di maggior interesse, relative all'istruzione, all'educazione ed alla salute, dovranno essere assunte di comune accordo, tenendo conto delle capacità, dell'inclinazione naturale e delle aspirazioni dei figli, salve le decisioni di ordinaria amministrazione, circa le quali la potestà potrà essere esercitata separatamente dai genitori;
3. stabilisce che, in via ordinaria, il figlio coabiti con il padre e la figlia coabiti R_ Per_2
con la madre;
4. ciascun genitore non collocatario ed i nonni potranno vedere e tenere con sé i minori tutte le volte che questi ne facciano richiesta, compatibilmente con i loro obblighi educativi, previa disponibilità del genitore non convivente o dei nonni, che dovranno farsi carico di prelevarli dalla loro abitazione e di riaccompagnarli al termine della visita;
in ogni caso, potranno vedere e tenere con sé entrambi i predetti figli: a) due giorni infrasettimanali - il martedì ed il giovedì, salvo diverso accordo tra i coniugi - dalle ore 16,00 sino alle ore 21,00; b) a settimane alterne, dalle ore
16,00 del sabato alle ore 20,00 della domenica, avendo cura di prelevarli e riaccompagnarli all'abitazione dell'altro genitore c) ad anni alterni i giorni 24, 25 e 26 dicembre e 31 dicembre, 1 e
2 gennaio di ciascun anno, nonché, sempre ad anni alterni, i giorni di Sabato Santo, Pasqua e
Lunedì in Albis;
d) nel periodo estivo per 15 giorni anche non continuativi, concordando tale periodo con il coniuge collocatario entro il 30 giugno di ogni anno;
4
5. assegna il godimento della casa familiare sita in Sant'Agata dei Goti alla Via Bocca e Riello n.
49 allo;
CP_1
6. pone a carico di l'obbligo di provvedere integralmente al mantenimento Controparte_1 ordinario del figlio anche surrogandosi alla madre nell'adempimento dell'analoga R_
obbligazione, e di corrispondere a titolo di concorso al mantenimento della figlia un Per_2
assegno di Euro 300,00, da versare alla entro il giorno 5 di ogni mese, a decorrere dal Pt_1
mese di aprile 2022, oltre rivalutazione secondo gli indici Istat;
7. pone a carico di entrambi i genitori l'obbligo di concorrere, nella misura del 50% ciascuno, alle spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreativa da sostenere per i predetti figli, previamente concordate e debitamente documentate, come da protocollo sottoscritto con il COA presso questo Tribunale, cui si rinvia;
8. invita le parti a seguire un percorso di mediazione familiare che rafforzi le loro capacità genitoriali.”
Con tale ordinanza il Presidente nulla disponeva sulla domanda di assegno di mantenimento ex art. 156 c.c. che aveva avanzato in proprio favore solo con le note scritte depositate per Parte_1
l'udienza cartolare del 30.3.2022.
Tale domanda non era accolta nella fase presidenziale poiché, come esposto nella motivazione dell'ordinanza del 30.3.2022, si era assunto interamente l'onere del mantenimento di CP_1
entrambi i figli.
Il Presidente, quindi, fissava l'udienza di comparizione innanzi al Giudice Istruttore e le parti depositavano le memorie integrative ex art. 709 comma 3 c.p.c..
, nella memoria integrativa, evidenziava di avere proposto reclamo alla Corte di Parte_1
Appello avverso i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati con l'ordinanza presidenziale e chiedeva al Giudice istruttore, in modifica di tali provvedimenti, di collocare entrambi i figli minori presso di sé in Casoria e di disciplinare la frequentazione del padre non collocatario con i minori.
La , inoltre, chiedeva di porre a carico di un assegno mensile complessivo Pt_1 Controparte_1 di € 1000,00 di cui € 350,00 per il mantenimento di ciascun figlio minore ed € 300,00 a titolo di mantenimento in suo favore, nonché il 50% delle spese straordinarie sostenute nell'interesse dei minori.
Con tale memoria proponeva, inoltre, nei confronti del resistente domanda di Parte_1
addebito della separazione per violazione del dovere di fedeltà e della coabitazione.
In proposito la ricorrente sosteneva che, già diversi anni addietro ( all'incirca 9 anni fa), vi era stato un tradimento da parte di per cui, a causa dell'infedeltà del marito, il matrimonio Controparte_1
5 era entrato in crisi tanto che ella, insieme al piccolo di appena tre anni, si era trasferita a R_
Casoria a casa dei suoi genitori;
che nei mesi successivi vi era stata una riconciliazione, ma nell'estate del 2020 il marito aveva assunto dei comportamenti che l'avevano fatta insospettire per cui, nel mese di agosto, dopo una sua richiesta di chiarimenti, il marito le aveva confessato di avere intrapreso una relazione extraconiugale e, in data 9 agosto, si era trasferito presso l'abitazione di sua madre.
, nella memoria integrativa, contestava la domanda di addebito della separazione Controparte_1
avanzata dalla deducendo che il suo presunto tradimento, seppure fosse stato dimostrato, Pt_1
non era stata la causa della rottura del rapporto coniugale atteso che, dalle stesse deduzioni della ricorrente, la convivenza dei coniugi era continuata per diversi anni nonostante la sua infedeltà. con la memoria integrativa, a sua volta, chiedeva di pronunciare la separazione Controparte_1
per fatti addebitabili alla , deducendo che tra i coniugi non si era mai creato un vero e Pt_1
proprio rapporto matrimoniale, stante il disinteresse fisico, morale ed affettivo della moglie nei suoi confronti.
In particolare lamentava che la , nell'anno 2018, si era persino rifiutata di Controparte_1 Pt_1 accompagnarlo presso l'Ospedale di San Donato Milanese, ove venne sottoposto ad un delicato intervento chirurgico al cuore, tanto che il giorno dell'intervento gli era stata vicina sua sorella.
Il resistente lamentava che la aveva sempre trascurato la cura della casa e dei figli, sia Pt_1 nell'igiene personale sia per quanto riguarda la loro formazione scolastica, ragione per cui sosteneva che la fine del matrimonio era addebitale al comportamento della moglie “per violazione sistematica dei doveri di assistenza materiale ed affettiva nei confronti del coniuge e della prole”.
Il resistente, infine, insisteva per l'affido condiviso dei figli ad entrambi i genitori, con collocazione prevalente dei figli presso di sé in Sant'Agata dei Goti, consentendo il diritto di visita della madre.
All'esito dell'assegnazione dei termini di cui all'art. 183 comma 6 c.p.c., si procedeva all'escussione dei testi indicati dalle parti.
Dopo l'espletamento dell'attività istruttoria, la in data 24.10.2024 proponeva istanza di Pt_1 modifica dell'ordinanza presidenziale insistendo per la collocazione del figlio minore R_
presso di sé e per essere autorizzata a richiedere all'Istituto scolastico frequentato dal minore in
Sant'Agata dei Goti il nulla-osta per l'iscrizione in altro istituto scolastico di Casoria, di autorizzare il padre a tenere con sé il figlio secondo il calendario vigente per gli incontri del padre R_
con la figlia , nonchè porre a carico del resistente un assegno di € 350,00 mensili per il Per_2
mantenimento del bambino.
6 Instaurato il contraddittorio, all'udienza del 13.12.2023 il G.I. procedeva a sentire le parti personalmente.
Alla successiva udienza del 17.1.2024 si procedeva all'ascolto del minore R_
In data 8 aprile 2024, a seguito del deposito delle note scritte di precisazione delle conclusioni depositate ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., la causa era riservata in decisione con assegnazione alle parti dei termini di cui all'art. 190 c.p.c.
Il Tribunale osserva che dalla lettura degli atti processuali si evince chiaramente la sussistenza delle condizioni per pronunciare la separazione personale dei coniugi ex art. 151 c.c., emergendo la intollerabile prosecuzione della convivenza.
Il Tribunale osserva che la mancanza di ogni comunione spirituale tra le parti si è manifestata nelle dichiarazioni da esse rese all'udienza del 15.12.2021 di comparizione dei coniugi innanzi al
Presidente, non smentite da acquisizioni di segno contrario;
l'impossibilità di una riconciliazione si ricava, oltre che dall'esito negativo del tentativo già esperito, dalla circostanza che la convivenza dei coniugi è di fatto cessata nell'estate dell'anno 2020 e gli stessi, anche dopo la fase presidenziale, hanno continuato a vivere separati, né risulta che essi allo stato si siano riconciliati.
Restano da esaminare, allora, le questioni concernenti: 1) le domande di addebito della separazione reciprocamente avanzate dalle parti, 2) l'affidamento, la collocazione e il mantenimento dei due figli minori e , 3) la domanda di mantenimento in proprio favore ex art. 156 c.c. R_ Per_2
avanzata da . Parte_1
-l'addebito della separazione.
La domanda di addebito è stata avanzata da entrambe le parti.
In via preliminare si osserva che, come ritenuto dalla giurisprudenza di legittimità, nel processo di separazione personale disciplinato dai previgenti artt. 706 e ss. c.p.c. è ammissibile la domanda di addebito della separazione formulata per la prima volta nella memoria integrativa di cui all'art. 709 comma 3 c.p.c. in ragione della natura bifasica del giudizio, ove la fase presidenziale, finalizzata alla conciliazione è seguita, nell'infruttuosità della prima, da quella contenziosa davanti al giudice istruttore, da introdursi secondo un sistema di norme processuali che mutua, per contenuti e scansioni, le forme del giudizio ordinario di cognizione, consentendo una progressiva formazione della vocatio in ius (Cassazione civile sez. I, 21/09/2022, n.27597).
Pertanto, le domande avanzate dalle parti nelle memorie integrative sono ammissibili.
7 Nel merito occorre premettere che, ai sensi dell'art. 151 CC, il Giudice, pronunciando la separazione, dichiara, ove ne ricorrano le circostanze e ne sia richiesto, a quale coniuge essa sia addebitabile, in considerazione del suo comportamento contrario ai doveri nascenti dal matrimonio.
Tuttavia, è ormai consolidato il principio secondo cui non è sufficiente a tal fine la sola prova della violazione dei doveri coniugali, ma è altresì necessario dimostrare che detta violazione sia causa diretta del fallimento della convivenza.
Affinché possa essere accolta la domanda di cui si discute occorre, dunque, la prova rigorosa del nesso causale tra la violazione dei doveri nascenti dal matrimonio ed il suo naufragio (cfr. tra le altre Cass. 18074/14; Cass. 8862/2012; Cass. 8873/2012; Cass. 21245/2010).
La pronuncia di addebito, secondo la S.C., non può essere basata sul mero comportamento denunciato;
infatti: «ai fini dell'addebitabilità della separazione il Giudice di merito deve accertare se la frattura del rapporto coniugale sia stata provocata dal comportamento oggettivamente trasgressivo di uno o di entrambi i coniugi, e quindi se sussista un rapporto di causalità tra detto comportamento ed il verificarsi dell'intollerabilità dell'ulteriore convivenza o se, piuttosto, la violazione dei doveri che l'art. 143 c.c. pone a carico dei coniugi sia avvenuta quando era già maturata una situazione di crisi del vincolo coniugale, o per effetto di essa» (Cass. 2012 n. 8862;
Cass. 2012 n. 8873; Cass. Sez. I, 2008, n. 14042, conf. Cass. Sez. I, 2010, n. 21245; Cass. 2001, n.
12130; Cass. Sez. I, 1999, n 7566, Cass. Sez.I 1998 n. 10742).
Dunque, per poter addebitare la separazione al “coniuge trasgressore”, è necessario che la crisi dell'unione coniugale sia riconducibile secondo un nesso di causa-effetto alla violazione di uno degli obblighi di cui all'art.143 c.c., mentre è irrilevante, ai fini dell'addebito, il comportamento tenuto dal coniuge che ha “trasgredito” successivamente al verificarsi di una situazione di intollerabilità della convivenza (preesistente).
Tanto premesso, ha dedotto che il rapporto coniugale era entrato in crisi per fatti Parte_1
addebitali al marito, stante la violazione del dovere di fedeltà e della coabitazione.
Ed invero la ricorrente sosteneva che, già diversi anni addietro, vi era stato un tradimento da parte di per cui, a causa dell'infedeltà del marito, il matrimonio era entrato in crisi Controparte_1
cosicchè ella, insieme al piccolo di appena tre anni, si era trasferita a Casoria a casa dei R_
suoi genitori;
che nei mesi successivi vi era stata una riconciliazione e nel 2016 era nata la secondogenita . Per_2
Tale circostanza è stata confermata dai testi indicati dalla ricorrente ma, ad avviso del Tribunale, deve ritenersi che l'irreversibilità della crisi coniugale non sia stata causata dal tradimento dello che, temporalmente, si colloca in epoca antecedente alla nascita della secondogenita. CP_1
8 Ed invero, come dedotto dalla stessa ricorrente, nonostante l'infedeltà del marito, “risalente all'incirca a 9 anni addietro”, e un temporaneo allontanamento, i coniugi si riconciliarono e ripresero a convivere e, nell'anno 2016, nacque la figlia . Per_2
Occorre allora valutare se vi sia o meno la prova di tradimenti successivi all'avvenuta riconciliazione.
La ricorrente ha dedotto che, nell'agosto del 2020, il marito le confessò di avere una relazione extraconiugale, per cui da allora si trasferì a casa dei suoi genitori. CP_1
In proposito le risultanze istruttorie non forniscono una prova certa che nell'estate del 2020 CP_1 intratteneva una relazione sentimentale con un'altra donna.
[...]
Ed invero la teste (cugina di si è limitata a riferire che Testimone_1 Parte_1 nell'agosto 2020 sua cugina fece ritorno a Casoria a casa dei suoi genitori e le confidò che Pt_1
“si era lasciata con il marito perché la tradiva”. La teste ha, altresì, riferito che circa un paio di mesi prima aveva visto a passeggio con una giovane donna a Pomigliano d'Arco. Controparte_1
Si osserva che le dichiarazioni della sono irrilevanti ai fini dell'addebito poiché la teste si è Tes_1
limitata a riferire le confidenze della . Inoltre, va evidenziato che la circostanza che Pt_1 CP_1
venne visto a passeggio in Pomigliano d'Arco in compagnia di una donna non è di per sé
[...]
significativo di un tradimento.
La teste (zia materna di ) si è limitata a riferire circostanze de Testimone_2 Parte_1
relato e cioè che sua nipote le aveva confidato che il marito la tradiva. La teste ha altresì Pt_1 dichiarato genericamente che i suoi figli le avevano riferito di avere visto “in Controparte_1 compagnia di un'altra donna nella zona di Napoli”.
La teste ha, inoltre, dichiarato che il giorno 29.9.2020, mentre era a casa di sua nipote, Tes_2 ascoltò la voce della sorella di , che proveniva dall'abitazione sottostante, la quale Controparte_1
mentre era al telefono con suo marito diceva che suo fratello aveva una relazione CP_1
extraconiugale e questa era stata la causa della crisi coniugale.
Orbene tali dichiarazioni non risultano attendibili per la loro genericità e la circostanza della telefonata non è stata confermata dalla teste la quale è state escussa come teste nel Testimone_3
presente giudizio.
In conclusione, non è stata raggiunta la prova che l'irreversibilità della crisi coniugale, manifestatosi nell'agosto 2020 con il definitivo allontanamento della casa familiare di CP_1
sia stata causata dai tradimenti del resistente.
[...]
9 Il Collegio ritiene altresì che non vi sia prova nemmeno dell'addebitabilità della separazione a carico di alla quale il marito ha imputato “disinteresse fisico, morale ed affettivo Parte_1 nei suoi confronti”.
Trattasi di deduzioni generiche e, comunque, deve ritenersi che, presumibilmente, l'atteggiamento di distacco tra i coniugi sia stata non la causa della crisi coniugale, bensì la manifestazione di un rapporto matrimoniale problematico che, come ammesso da entrambe le parti, è stato caratterizzato da un allontanamento temporaneo già in epoca anteriore alla nascita della seconda figlia.
Riguardo alla circostanza che la , nell'anno 2018, si sarebbe rifiutata di accompagnare il Pt_1
marito presso l'Ospedale di San Donato Milanese, ove venne sottoposto ad un Controparte_1 delicato intervento chirurgico al cuore, tanto che il giorno dell'intervento gli era stata vicina sua sorella, non può essere di per sé la causa dell'irreversibilità della crisi coniugale.
In proposito va evidenziato che, come riferito dai testi, a quell'epoca la seconda figlia aveva Per_2
solo due anni e che, come riferito dal teste , sia la sia i suoi familiari si erano Testimone_4 Pt_1 resi disponibili ad accompagnare a Milano per le visite mediche e l'intervento Controparte_1
chirurgico, ma ciò non fu necessario perché sarebbe stato accompagnato a Milano da sua CP_1
sorella la quale doveva sottoporsi ad accertamenti medici. Tes_3
Riguardo poi all'allontanamento della dalla casa familiare di Sant'Agata dei Goti, va Pt_1
evidenziato che la teste (sorella del resistente) ha riferito che, quando la Testimone_5 Pt_1
lasciò tale abitazione a settembre 2021 e si trasferì dai suoi genitori a Casoria, suo fratello e la moglie già erano separati di fatto e non vivevano più insieme.
Pertanto alla non può essere addebitata la violazione dell'obbligo della coabitazione. Pt_1
In conclusione, entrambe le domande di addebito della separazione vanno respinte.
-L'affido dei figli minori.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti adottati ai sensi dell'art. 708 c.p.c., i due figli minori e sono stati affidati ad entrambi i genitori ai sensi dell'art. 337 ter c.c., con R_ Per_2 collocazione prevalente del primo presso il padre (residente in [...]de' Goti) e della seconda presso la madre (domiciliata in Casoria) con regolamentazione del rispettivo diritto di visita come da analitica tempistica stabilita nell'ordinanza.
Si rileva che la Corte di Appello di Napoli con decreto del 21.9.2022 ha respinto il reclamo proposto dalla la quale, in quella sede, aveva domandato disporsi l'affido condiviso dei Pt_1
minori con collocazione prevalente di entrambi presso di sé.
Nel proporre reclamo la aveva censurato l'ordinanza presidenziale in quanto, a suo avviso, Pt_1
nel disporre la collocazione preferenziale del figlio presso il padre anziché - come deciso R_
10 per - presso la madre, aveva trascurato il diritto dei figli alla fratellanza ed alla Per_2
bigenitorialità; rappresentava che, specie dopo il trasferimento del marito dalla Caserma dei
Carabinieri di Brusciano a quella di Castello di Cisterna, i rapporti fra il padre ed il figlio (il quale, a suo avviso, era stato influenzato dalla famiglia paterna) si erano diradati ed il minore trascorreva sempre più tempo con i familiari del padre (la nonna e la zia paterne), se non in compagnia degli amici per le vie di Sant'Agata dei Goti, senza adeguata sorveglianza.
Va evidenziato che , in sede di precisazione delle conclusioni e nella comparsa Parte_1
conclusionale, non ha insistito sulla domanda di affido esclusivo dei figli, avanzata con il ricorso ex art. 709 ter c.p.c., ma ne ha chiesto l'affido condiviso.
Non vi sono, quindi, ragioni per modificare tale statuizione considerando che l'affido condiviso dei figli minori ad entrambi i genitori costituisce la regola del nostro ordinamento ai sensi dell'art. 337 ter c.c.
Rimane contrasto tra le parti in merito alla collocazione della prole atteso che la , in via Pt_1
principale, ha insistito per la collocazione di entrambi i figli presso di sé in Casoria e, soltanto in subordine, ha chiesto di confermare la collocazione prevalente di presso la madre e la Per_2
collocazione prevalente di presso il padre;
di autorizzarla a tenere con sé - in R_ R_ ragione dell'età e dell'iscrizione del ragazzo presso l'Istituto De' Liguori di Sant'Agata de' Goti - in maniera libera ed elastica;
di autorizzare il padre a tenere con sé , secondo l'attuale Per_2
vigente calendario, come già disposto dal Tribunale.
, invece, nella comparsa conclusionale ha chiesto al Tribunale di prevedere per i Controparte_1
figli minori e un regime di affido condiviso tra i genitori, con collocazione e R_ Per_2
dimora prevalente presso di sé nell'abitazione coniugale sita in Sant'Agata de' Goti.
Il Tribunale osserva, in merito, che nell'ordinanza presidenziale del 30.3.2022 si dava conto delle relazioni fatte pervenire dai Servizi Sociali dei Comuni di Sant'Agata de' Goti e di Casoria, dalle quali emergeva che entrambi i bambini erano sereni e ben accuditi dai rispettivi genitori e che si frequentavano regolarmente, circostanza confermata il 09.02.2022, in sede di ascolto, dal minore il quale faceva altresì presente al Presidente che, pur volendo bene ad entrambi i Persona_4
genitori, preferiva restare a vivere presso il padre nel paese ove era socialmente integrato ed ove vivevano anche i nonni e la zia paterna.
All'udienza del 13.12.2023 il G.I., permanendo ancora contrasto tra i genitori in merito alla collocazione presso il padre del figlio (ormai prossimo a compiere 15 anni), ha R_
proceduto a sentire i coniugi. ha dichiarato: “la volontà di mio figlio è quella di Controparte_1 vivere con me a Sant'Agata dei Goti”.
11 ha dichiarato: “Negli ultimi mesi ho difficoltà ad incontrare mio figlio Testimone_6 R_
Voglio precisare che ho recuperato il rapporto con lui a livello personale. Quando è con R_
me e sua sorella, lui è il bambino di sempre. Solitamente mi risponde al telefono e facciamo video- chiamate. Mi trovo seriamente in difficoltà ad andare durante la settimana a Sant'Agata dei Goti in quanto mia figlia esca dalla scuola alle 16,00 e quindi non riesco stare a Sant'Agata dei Per_2
Goti in tempo per accompagnare a Caserta alla scuola-calcio. Spesso, quasi tutti i R_ pomeriggi, va fuori Sant'Agata per disputare delle partite di calcio e quindi non riesco R_
per motivi di orario a seguirlo nei suoi impegni. Nei fine settimana che devo trascorrere con
io e mia figlia ci rechiamo a Sant'Agata dei Goti dove pernottiamo presso una mia zia. R_
Mi sono organizzata così per assecondare il desiderio di di rimanere a Sant'Agata dei R_
Goti dove il sabato sera esce con gli amici e la fidanzatina. Talvolta mi chiede di andata R_
a Napoli. La mia volontà è quella che torni a vivere con me e sua sorella la quale soffre R_
molto per la separazione dal fratello. Preciso che quando mio marito è andato via di casa, io e i miei due figli abbiamo vissuto un anno in simbiosi”.
Alla successiva udienza del 17.1.2024 è stato ascoltato nuovamente il minore il Persona_4 quale ha riferito di vivere a Sant'Agata dei Goti con il padre e i nonni paterni, di stare “benissimo”
a casa con loro e di vedere regolarmente la madre e la sorella nei fine settimana alternati. ha altresì riferito: “vado con piacere a stare da mamma nei fine settimana. Negli ultimi R_
periodi non incontro mamma durante la settimana, non perché lei non vuole venire a Sant'Agata dei Goti ma perché io sono impegnato con le partite di calcio e con gli allenamenti. Mi dispiace vivere separatamente da mia sorella e non vederla tutti i giorni. Non voglio andare a vivere a
Casoria. Se mamma vivesse a Sant'Agata dei Goti andrei a casa sua più volentieri, però tengo a dire che non vorrei trasferirmi a casa sua perché a casa con papà e i nonni paterni sto bene. E' brutto però crescere separato da mia sorella…vivo bene a Sant'Agata dei Goti. Ho gli amici e frequento i mei compagni di scuola. Vorrei che mamma venisse a vivere a Sant'Agata dei Goti così potrei vedere lei e mia sorella più spesso.”.
Il Collegio osserva che, in sede di ascolto, il minore in modo sereno e consapevole, ha R_
ribadito in modo fermo la sua volontà di restare a vivere presso il padre nella casa familiare del paese di Sant'Agata dei Goti, dove frequenta la scuola e intrattiene le sue relazioni amicali.
Deve ritenersi che le dichiarazioni di non evidenziano un condizionamento del minore da R_
parte del padre atteso che il ragazzo ha manifestato, in modo aperto e spontaneo, il proprio dispiacere di vivere separatamente dalla sorella e di vedere con piacere la madre, ribadendo però in modo netto (tengo però a dire) che, anche qualora la madre venisse a vivere di nuovo a Sant'Agata
12 dei Goti, non vorrebbe trasferirsi a casa con la mamma, ma di volere rimanere a vivere con il papà e i nonni paterni.
Alla luce di tali elementi, non si ravvisano ragioni per modificare l'attuale collocazione del minore presso il padre. R_
Si ritiene che il trasferimento di a Casoria presso la nuova abitazione della madre, contro R_
la sua volontà, arrecherebbe al ragazzo un grave turbamento e sarebbe di pregiudizio per il suo benessere.
In merito va osservato che il rapporto del minore con la madre non presenta criticità atteso che in sede di ascolto, ha manifestato attaccamento e affetto per la mamma, ha dichiarato di R_
stare con lei con piacere, ha manifestato il desiderio di poter vedere lei e la sorella più spesso.
Si evidenzia, inoltre, che le risultanze istruttorie non hanno in alcun modo fornito riscontro alle presunte mancanze di cura e attenzione del padre nei confronti del figlio R_
Non si ravvisano ragioni per modificare neppure l'attuale collocazione della figlia minore , Per_2
di anni 9, presso la madre.
ha insistito affinchè la minore sia collocata presso di sé in Sant'Agata dei Goti, Controparte_1
senza, tuttavia, dedurre in merito alle ragioni che giustificherebbero l'accoglimento della sua domanda.
In proposito si rileva che le relazioni dei Servizi Sociali non hanno evidenziato alcuna criticità nelle condizioni di vita della minore presso l'abitazione della madre e dei nonni materni in Per_2
Casoria.
Nel corso del giudizio il padre non ha lamentato alcuna difficoltà nell'esercizio di visita con la piccola la quale ha mantenuto uno stretto legame anche con il fratello come Per_2 R_ riferito da quest'ultimo in sede di ascolto.
Il Collegio ritiene che la modifica della collocazione di sarebbe di pregiudizio per la minore Per_2
la quale, senza giustificato motivo, sarebbe sradicata dal suo ambiente domestico e scolastico in
Casoria.
Pertanto deve essere confermata la collocazione di presso il padre e di presso la R_ Per_2
madre.
Non vi sono ragioni di modificare quanto già previsto con l'ordinanza presidenziale in ordine alla disciplina della frequentazione di ciascuno dei genitori e dei nonni con i minori e R_
. Per_2
Riguardo alla frequentazione della madre con considerati gli impegni scolastici e R_ sportivi del ragazzo, ormai quindicenne, e la distanza tra Sant'Agata dei Goti e Casoria, il Tribunale
13 rammenta alle parti che il diritto di visita della madre va esercitato con una certa flessibilità ed elasticità, secondo buon senso, anche senza una stretta osservanza del calendario stabilito con i provvedimenti vigenti.
Occorre sottolineare che i genitori devono favorire i rapporti tra fratelli affinchè questi non si indeboliscano a causa della mancanza di una frequentazione quotidiana.
-il mantenimento dei figli minori.
Con i provvedimenti temporanei ed urgenti stabiliti con l'ordinanza presidenziale e confermati dalla
Corte di Appello, è stato posto a carico di l'obbligo di provvedere integralmente Controparte_1
al mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, anche surrogandosi alla madre R_ nell'adempimento dell'analoga obbligazione, e di corrispondere alla , a titolo di concorso al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno di Euro 300,00. Per_2
Le spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreative sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
La ricorrente insiste per l'aumento dell'assegno per il mantenimento della figlia ,collocata Per_2
presso di sé, ad € 350,00 mensili.
Si richiama l'art. 316 bis CC, il quale dispone che i genitori devono adempiere i loro obblighi nei confronti dei figli in proporzione alle rispettive sostanze e secondo la loro capacità di lavoro professionale o casalingo;
l'art. 337 ter CC stabilisce inoltre che ciascuno dei genitori provvede al mantenimento dei figli in misura proporzionale al proprio reddito;
al fine di realizzare il principio di proporzionalità occorre considerare: 1) le attuali esigenze del figlio;
2) il tenore di vita goduto dal figlio in costanza di convivenza con entrambi i genitori;
3) i tempi di permanenza presso ciascun genitore;
4) le risorse economiche di entrambi i genitori;
5) la valenza economica dei compiti domestici e di cura assunti da ciascun genitore.
Il Collegio ritiene di condividere le motivazioni dell'ordinanza presidenziale che ha fissato l'assegno a carico dello in € 300,00 mensili in ragione del fatto che l'obbligato, appuntato CP_1 dai Carabinieri, percepiva uno stipendio di € 1800,00 mensili ed era onerato del mantenimento del figlio anche surrogandosi alla madre. R_
Le parti non hanno depositato documentazione reddituale aggiornata per cui non vi è prova di un aumento del reddito di . Controparte_1
La figlia ha attualmente 9 anni, per cui non si ritiene che via sia stato un concreto aumento Per_2 delle esigenze della minore rispetto all'epoca dell'adozione dei provvedimenti temporanei ed urgenti del marzo 2022.
14 non ha avanzato nei confronti della alcuna richiesta di contribuzione al Controparte_1 Pt_1
mantenimento ordinario del figlio R_
Pertanto, va confermato l'obbligo di di provvedere integralmente al Controparte_1
mantenimento ordinario del figlio con sé convivente, anche surrogandosi alla madre R_
nell'adempimento dell'analoga obbligazione, e di corrispondere alla , a titolo di concorso al Pt_1
mantenimento della figlia , un assegno di Euro 300,00 mensile rivalutabile secondo gli indici Per_2
ISTAT..
Le spese straordinarie di natura sanitaria, scolastica e ricreative sono state poste a carico di entrambi i genitori nella misura del 50% ciascuno.
-l'assegno di mantenimento invocato ex art. 156 c.c. dalla ricorrente
Riguardo alla spettanza dell'assegno di mantenimento invocato da ex art. 156 c.c., Parte_1
si osserva che a seguito di domanda di separazione lo status giuridico di coniuge rimane inalterato e, di conseguenza, rimane attivo il dovere di assistenza materiale dei coniugi ed in particolare del coniuge che non ha adeguati redditi propri, in grado di consentire allo stesso di mantenere, quantomeno, lo stesso tenore di vita adottato in costanza di matrimonio.
La determinazione dell'assegno di mantenimento è, quindi, strettamente connessa all'individuazione del coniuge che risulta economicamente svantaggiato, in modo tale da riequilibrare le reali capacità economiche della coppia separata.
Al riguardo si rileva che la consolidata giurisprudenza della Suprema Corte ha dichiarato che la separazione personale, a differenza dello scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio, presuppone la permanenza del vincolo coniugale, sicché "i redditi adeguati" cui va rapportato, ai sensi dell'art.156 c.c. l'assegno di mantenimento a favore del coniuge, in assenza della condizione ostativa dell'addebito, sono in generale quelli necessari a mantenere, ove possibile, il tenore di vita goduto in costanza di matrimonio, essendo ancora attuale il dovere di assistenza materiale ( Cass. Civile n. 12196/2017).
L'assegno deve, pertanto, essere tendenzialmente idoneo ad assicurare al coniuge beneficiario un tenore di vita analogo a quello che aveva prima della separazione, sempre che egli non fruisca di redditi propri tali da fargli mantenere una simile condizione e che sussista una differenza di reddito tra i coniugi. L'assegno inoltre deve essere quantificato "in relazione alle circostanze ed ai redditi dell'obbligato" ( Cass. 6712/2005).
Tali principi sono consolidati nella giurisprudenza di legittimità che di recente ha affermato che
“per il sorgere del diritto all'assegno di mantenimento in favore del coniuge non addebitante la separazione, è necessario che il coniuge richiedente non abbia redditi adeguati a mantenere il
15 tenore di vita goduto durante il matrimonio e che vi sia una disparità economica tra le parti.
Inoltre, è essenziale valutare il tenore di vita matrimoniale come parametro di riferimento per determinare l'adeguatezza dei mezzi del coniuge richiedente e la sua capacità lavorativa” (
Cassazione civile n. 11494/2024).
Procedendo al caso in esame si osserva che non ha avanzato domanda di assegno Parte_1
di mantenimento in proprio favore, né nel ricorso introduttivo nè all'udienza del 15.12.2021 di comparizione dei coniugi dinanzi al Presidente. In tale sede la dichiarava di guadagnare € Pt_1
400,00 al mese come collaboratrice in una società di trasporti.
La domanda è stata avanzata, nella fase presidenziale, con le note di trattazione scritta per l'udienza cartolare del 30.3.2022 e ribadita nella memoria integrativa nella quale la deduceva che la Pt_1 propria retribuzione era stata ridotta a € 100,00 mensili.
Tanto premesso, è indubbio che ha un reddito certo e fisso quale appuntato dei Controparte_1
Carabinieri, mentre non vi sono elementi certi in ordine al reddito della . Pt_1
Deve, tuttavia, presumersi che la , attualmente di anni 46, svolge attività lavorativa, come da Pt_1
lei dichiarato in sede di udienza presidenziale, sebbene non si conosca l'entità del suo reddito.
Si osserva tra l'altro che la mancanza di attività lavorativa e di reddito della ricorrente non si concilia con la circostanza che la , come documentato in atti, ha stipulato in data 8.3.2022 un Pt_1 contratto di locazione di un'abitazione in Casoria al canone di € 500,00, così come già evidenziato nella motivazione del decreto della Corte di Appello pronunciato all'esito del reclamo.
Dagli atti di causa risulta che, durante la convivenza matrimoniale, la era casalinga per cui Pt_1
il quadro emerso è quello di una famiglia monoreddito con due bambini, da un non elevato tenore di vita, la cui unica entrata era lo stipendio di € 1800,00 dello . CP_1
La , tuttavia, non ha né dedotto né provato che la propria condizione economica attuale non Pt_1
le consente di mantenere il medesimo tenore di vita goduto in costanza di matrimonio.
Deve altresì evidenziarsi che a carico di è stato posto interamente l'onere del Controparte_1
mantenimento del figlio per il quale la è obbligata a contribuire solo alle spese R_ Pt_1
straordinarie.
Alla luce di tali considerazioni, la domanda della ricorrente ex art. 156 c.c. non è meritevole di accoglimento.
La natura della controversia e il rigetto delle reciproche domande di addebito della separazione giustificano la compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
16 Il Tribunale di Benevento, I sezione civile, in composizione collegiale, definitivamente pronunziando nella causa civile iscritta al n. 3646/2021 R.G.A.C., promossa da nei Parte_1 confronti di , con l'intervento del P.M., così decide: Controparte_1
-pronunzia la separazione personale dei coniugi , nata a [...] il [...], e Parte_1
nato a [...] il [...], che contraevano matrimonio, con rito Controparte_1
concordatario, in Sant'Agata dei Goti in data 18.7.2008 (trascritto nei registri degli atti di matrimonio del predetto Comune atto n. 23, P. II, Serie A-Anno 2008); rigetta le reciproche domande di addebito della separazione;
conferma le statuizioni di cui all'ordinanza presidenziale del 30.3.2022 riguardo all'affido condiviso ad entrambi i genitori dei due figli minori e , alla loro R_ Persona_3
collocazione, al loro mantenimento e in ordine alla frequentazione di ciascuno di essi con il genitore non collocatario;
rigetta la domanda di mantenimento avanzata in proprio favore ex art. 156 cc. da;
Parte_1
compensa le spese.
Benevento 28.1.2025.
Il Giudice relatore
Dott.ssa Floriana Consolante.
Il Presidente
Dott. Ennio Ricci.
17