Sentenza 3 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Genova, sentenza 03/02/2025, n. 305 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Genova |
| Numero : | 305 |
| Data del deposito : | 3 febbraio 2025 |
Testo completo
Causa n. 7886 /2023 R.G.
Repubblica Italiana
In nome del Popolo Italiano
Il Tribunale di Genova
Undicesima Sezione Stranieri
Riunito in Camera di consiglio del 28/01/2025 in composizione collegiale, nelle persone di:
Domenico Pellegrini Presidente
Paola Bozzo Costa Giudice
Ottavio Colamartino Giudice
ha pronunciato la seguente
S e n t e n z a
nella causa avente ad oggetto: l'impugnazione avverso il diniego del Questore di
MASSA dell'istanza per il rilascio del permesso di soggiorno per “protezione speciale”
promossa da:
, nata in [...] il [...] - C.F. Parte_1
- CUI 0652U9M- in atti generalizzata - Avv. DONATELLA C.F._1
SICA
RICORRENTE
Contro
in persona del Ministro pro tempore – AVVOCATURA Controparte_1
DISTRETTUALE ex lege -
CONVENUTO
MOTIVI IN FATTO E DIRITTO DELLA DECISIONE
Pagina 1 di 19
Questore (secondo la difesa e secondo la C.T., in data 24.05.23) precedentemente manifestata con richiesta prenotazione di appuntamento in data non precisata in atti e neppure nelle difese delle parti.
Il Questore risulta aver rifiutato la domanda di protezione speciale della ricorrente sul presupposto che la Commissione Territoriale per il riconoscimento della protezione internazionale di Firenze/Livorno ha espresso parere contrario non avendo ritenuto sussistenti i presupposti di cui all'art. 19 commi 1.1 del TUI avendo comunque valutato assenti gli elementi, sufficienti e idonei, ad integrare la nozione di ”vita privata e
familiare” della richiedente in Italia meritevole di tutela ai sensi dell'art. 8 della CEDU
con prevalenza sulla prospettiva del rimpatrio, non essendo neppure emersi profili di specifica vulnerabilità.
La Commissione - con parere non allegato dal Questore e prodotto solo dal con la costituzione in giudizio – risulta aver basato la propria valutazione CP_1
negativa su documentazione sommariamente descritta (questionario integrativo del
24.5.23, passaporto marocchino valido al 30.1.28, ospitalità comune di Aulla, lettera dimissione
policlinico S.Pietro del 25.6.22 per frattura bimalleolare caviglia destra, verbale PS del 19.10.22,
prescrizioni del 28.2.23, referto RX e visita del 28.3.23 per infezione e diescenza ferita in cura
presso ASL Toscana).
Dal “questionario preliminare” sottoscritto dalla richiedente il 24.5.23, si legge che parla e comprende l'italiano che ha imparato autonomamente, non è sposata, non ha relazioni stabili in Italia, è figlia unica ed ha i genitori in RO con i quali è in buoni rapporti e che sente al telefono. Sono poi illustrati i motivi della sua venuta in Italia.
Il parere contrario risulta fondato sul fatto che la richiedente, per sua ammissione in
Italia dal 2019, non è mai stata titolare di PDS, ha poi dichiarato di essere venuta per studiare e diventare hostess di linea per compagnie aeree desiderando vivere in occidente perché la religione islamica è troppo severa, in RO non potrebbe curarsi
Pagina 2 di 19 e, in Italia, ha 3 zie e 2 cugine (a Cesena) ed uno zio (a Reggio Calabria), tutti regolari sul territorio;
la richiedente ha precedenti di polizia per espulsione e percosse, non ha ottemperato agli ordini di espulsione e non ha documentato attività di lavoro di scuola,
formazione, volontariato.
La Commissione ha quindi ritenuto che da tutto quanto indicato non emergessero elementi utili a denotare un significativo ed effettivo inserimento socio-culturale sul territorio nazionale o la costruzione di un quadro di relazioni personali, sociali ed economiche, culturali tali da far apprezzare nel loro complesso l'esistenza di una vita privata meritevole di tutela ai sensi dell'art 8 CEDU, avendo considerato che la presenza degli zii e dei cugini non fosse rilevante a fronte dei legami più stretti presenti nel paese di origine, avendo altresì escluso profili di vulnerabilità anche con riferimento alla situazione medica trattandosi di un trauma la caviglia destra del 2022
ed essendo sottoposta a cura a causa di un'infezione della ferita.
Il ricorso si fonda - in fatto - sull'avere lasciato il proprio paese ancora giovanissima per venire in un paese più consono alla sua persona, sull'avere in Italia tre zie paterne
( e residenti a [...], Persona_1 Persona_2 PE
, cognata del padre, che ha la cittadinanza italiana e la cugina, figlia di
[...]
quest'ultima, , entrambe residente ad Aulla) oltre ad avere Persona_4
trovato accoglienza ed ospitalità ad Aulla (MS) presso l'abitazione della SI.ra
, nata nel Regno Unito il 18.06.1969, sita in Via della Resistenza 93. Si Persona_5
fonda altresì sull'aver instaurato relazioni amicali in Italia con le abitudini dei giovani e delle ragazze che frequenta, ad esempio scegliendo di farsi diversi tatuaggi e piercing
(scelta che in RO non sarebbe accettata e che la esporrebbe a pericoli e ripercussioni seriamente preoccupanti), sull'essere rimasta vittima, il 19.06.2022, di un incidente con lesioni alla caviglia destra, oggetto di diversi interventi chirurgici con strascichi rilevanti per i quali si è dovuta nuovamente sottoporre ad operazione con situazione ancora non risolta (la ricorrente è stata sottoposta ad altro intervento chirurgico per sepsi causata dalla placca metallica che le era stata apposta nel primo
Pagina 3 di 19 intervento) essendo necessari interventi e sedute di fisioterapia, per cui l'interruzione di tale percorso comporterebbe inevitabilmente gravi danni alla salute.
In conclusione insiste nel rilascio del permesso e, chiede la sospensiva, lamentando che il rigetto potrebbe impedirle l'accesso alle cure.
A riscontro della domanda, oltre agli atti della fase amministrativa, la ricorrente risulta aver prodotto la seguente documentazione: 4 foto descrittive di alcuni tatuaggi ed un piercing, documentazione medica varia non chiaramente leggibile e dichiarazione ospitalità del 27.3.23 di . Persona_5
Acquisite informative in via sommaria e preliminare, con decreto inaudita altera parte
del 05.09.2023, è stata disposta la sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato ed è stata fissata udienza.
Nelle more, il 23.10.23, sono pervenuti i richiesti certificati - riferiti anche agli alias -
del casellario giudiziale (risultati negativi) e dei carichi pendenti (risultati negativi,
eccetto presso Tribunale di Bergamo dove risulta pendente procedimento davanti al G.
di P. per violazione art. 10 bis TUI accertato il 26.6.21 a Presso Terno d'Isola (BG)).
Infine dalle richieste informative della questura di SA (pervenute il 20.9.23) risulta che la ricorrente è stata segnalata, oltreché per il reato di cui alla pendenza, per identificazione del 19.8.21, per provvedimento di espulsione del prefetto di Rimini del
19.8.21 e per una N.D.R. per percosse del 19.3.22 a Capriate San Gervasio (BG).
Nelle more del giudizio (il 18.10.24), si è costituita parte convenuta contestando il merito della domanda, aderendo alle considerazioni della Commissione e richiamando la normativa di riferimento trattandosi di domanda presentata dopo l'entrata in vigore del DL 20/23.
Il ha evidenziato che la ricorrente non ha documentato alcun fattore di CP_1
vulnerabilità riconducibile alla sua persona e si è lungamente trattenuta irregolarmente sul territorio dove è segnalata per percosse, essendo originaria di un paese “sicuro”.
Ha quindi sviluppato difese in diritto richiamando disciplina a conforto della Corte
suprema e della CEDU.
Pagina 4 di 19 Alla prima udienza di comparizione in data 31.01.2024 (dopo rinvio della precedente del 29.11.23 per omessa notifica alla controparte), sentite le parti,
confermata la sospensione e ritenuta la causa non matura per la decisione, la giudice ha fissato udienza per sentire la ricorrente.
Nelle more, con nota del 9.4.24, la ricorrente ha prodotto documentazione medica di settembre-dicembre 2023 relativa al successivo intervento chirurgico ed alla necessità
di controlli e relativa al recente stato di gravidanza di aprile 2024
La ricorrente, sentita all'udienza del 10.4.24, senza bisogno di interprete parlando e comprendendo bene l'italiano:
- sulle sue condizioni di salute, ha dichiarato che la gravidanza va bene mentre la gamba le procura ancora seri problemi, ha dovuto fare 2 operazioni ma è
ancora molto gonfia (ndr., come è stato direttamente riscontrato dalle parti e dalla giudice in udienza) ed è seguita a Verona perché all'inizio abitava con una zia a Verona dove è tornata a stare da 4 mesi, ospite di una cugina,
facendo ritorno ogni tanto ad Aulla;
che il problema alla gamba è iniziato nel
2022 quando è stata investita mentre era in moto con un amico (incidente per il quale è stata risarcita con circa 45 mila euro)
- sulle ragioni della partenza ed i rapporti con i genitori, ha dichiarato che è
partita circa 4 anni prima arrivando in Italia in 2 mesi circa, con un viaggio via Spagna, con i genitori contenti che venisse in Italia per lavorare, avendo studiato nel suo paese fino alla terza media (ha smesso che aveva 16 anni);
che è in contatto adesso solo la madre perché il padre è arrabbiato perché è
incinta senza matrimonio e non vuole tornare nel suo paese perché non potrebbe vivere come vuole lei ed inoltre non c'è lavoro e non c'è niente
- sulla sua vita in Italia, ha dichiarato che non ha mai avuto un titolo di soggiorno provvisorio perché aveva il passaporto (quello vecchio); che, all'inizio, ha vissuto per tre mesi da una zia a Cesena, poi da una zia ad Aulla per 2 anni;
che si è spostata ad Aulla perché la zia di Cesena non aveva accettato quando aveva fatto il suo primo tatuaggio;
che è stata anche un po' dalla cugina a
Pagina 5 di 19 Verona ed un po' dalla zia ad Aulla;
che in tutti questi anni è sempre stata a casa delle zie che sono regolari sul TN ed ha fatto un corso di italiano a
Verona, ma non avendo documenti non ha potuto fare gli attestati ed ora vive con la cugina e la zia a Verona;
che ha sempre lavorato solo in nero, da ultimo in un bar di una sua amica nelle pulizie quando chiude, per 15 giorni;
prima ha lavorato in un azienda di frutta (raccoglieva pomodori) in provincia di
Verona per 3 mesi;
poi ha fatto altri lavori in giro sempre nella raccolta frutta-
verdura, che ha interrotto per il problema della gamba gonfia;
che ha una relazione con , padre della bambina in arrivo, il quale ha un lavoro Per_6
come muratore con un contratto a tempo indeterminato, precisando che il ragazzo è con lei in tribunale perché l'ha accompagnata;
che la sig.ra
è per lei come una madre, trattandosi di una amica della Persona_5
famiglia di vecchia data che, quando va in RO, va a trovare la famiglia e che vive con la zia ad Aulla dove ha vissuto anche lei
- sulle pendenze penali in Italia, ha dichiarato che ne è al corrente trattandosi,
quanto alle percosse, di due denunce reciproche per via di un ragazzo.
Con l'accordo delle parti, è stato quindi ascoltato anche il sig, (con pds Tes_1
a lungo termine-UE in copia esibito su cellulare), il quale ha riferito di essere in Italia
da 8 anni con la sua famiglia e con un lavoro come muratore dipendente;
di essere il compagno di da circa un anno e di stare cercando casa a Verona, dove andare a Pt_1
vivere insieme, prima della nascita della loro figlia che dovrebbe nascere tra 4 mesi.
All'esito dell'istruttoria orale, la giudice ha sentito le parti anche per valutare la percorribilità di altre “strade per regolarizzare” la ricorrente sul T.N., sollecitando il deposito, in caso negativo, di documentazione aggiornata su gravidanza (nascita); sui familiari sul TN presso i quali la ricorrente è stata ospite nel corso dei 4 anni come richiamati unitamente a breve dichiarazione scritta della sig.ra sui rapporti Per_5
con la ricorrente.
Su istanza delle parti la causa è stata quindi differita in prosecuzione istruttoria
all'udienza cartolare del 30.10.24 alla quale la giudice ha dato atto del deposito di note
Pagina 6 di 19 di udienza, da parte convenuta, nelle quali ha richiamato integralmente le difese e conclusioni di cui alla comparsa di costituzione e risposta, insistendo per l'accoglimento delle stesse, non accennando alla percorribilità di alternative per la regolarizzazione della ricorrente e del deposito, da parte ricorrente, dell' estratto dell'atto di nascita di (il 10.9.24; con libretto sanitario della figlia), Persona_7
dichiarazione dei redditi nel 2023 per lavoro iniziato il 4.9.23 oltre a Tes_1
dichiarazione via mail del 24.10.24 della sig.ra (con documenti Persona_5
identificativi già in atti) e documenti/titoli di soggiorno di zie e cugine della ricorrente presenti sul territorio, non accennando alla percorribilità della proposta del giudice.
La causa è stata quindi posta in discussione all'udienza del 28/01/2025 sulle seguenti conclusioni, per la ricorrente: “ Voglia l'Ill.mo Tribunale adito, contrariis reiectis, per tutti i
motivi esposti in narrativa e qui richiamati, ritenuta l'illegittimità del rigetto della misura di
protezione speciale richiesta dall'odierna ricorrente, annullare il provvedimento impugnato e
disporre che la Questura competente rilasci alla ricorrente permesso di soggiorno per protezione
speciale. Con vittoria di spese e competenze di lite all'Avvocato che si dichiara antistatario”; per il convenuto: “A rettifica delle conclusioni assunte in comparsa si rimette a CP_1
giustizia sulla concessione del permesso da parte di ES Ill.mo Tribunale , richiedendo però
la integrale compensazione delle spese di giudizio in quanto l'Amministrazione si è espressa su
diversa situazione di fatto che allora esisteva in capo alla ricorrente”.
Le parti hanno discusso la causa richiamando le rispettive difese e la giudice,
provvedendo ai sensi dell'art. 281- terdecies c.p.c., ha rimesso gli atti al Collegio con riserva di riferire.
Tutto ciò premesso
OSSERVA
L'attuale situazione della ricorrente consente il riconoscimento del diritto richiesto.
La ricorrente ha pacificamente formalizzato la domanda di protezione speciale in data 24 maggio 2023, manifestata in epoca rimasta ignota non essendo stata neppure dedotta.
Pagina 7 di 19 Risulta inoltre, incontestatamente, essersi stabilita in Italia tra il 2019 ed il 2020, dopo un viaggio di circa due mesi, riscontrandosi quindi un pregresso periodo di permanenza irregolare, come contestato nelle difese del . CP_1
Ciò posto, sui presupposti della domanda. L'art. 7 comma 1 del D.L. 20/23 (conv.
dalla l. 50/23), entrato in vigore l'11 marzo 2023, ha tra l'altro abrogato la seconda parte
(terzo e quarto periodo) dell'art. 19 comma 1.1 del Testo Unico Immigrazione.
La ricorrente ha formalizzato istanza di protezione speciale in data 26/5/2023 e deve pertanto trovare applicazione tale nuova normativa, alla luce della disciplina transitoria dettata dal secondo comma dello stesso art. 7 che così prevede: “Per le
istanze presentate fino alla data di entrata in vigore del presente decreto, ovvero nei casi in cui
lo straniero abbia già ricevuto l'invito alla presentazione dell'istanza da parte della Questura
competente, continua ad applicarsi la disciplina previgente.” (comma 2), per le altre, come è
quella in esame, si applica la nuova.
Protezione accordabile. Precisato quanto sopra, con riferimento al caso in esame sussistono i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale, tenuto conto:
A) da un lato, della situazione di violazione dei diritti umani in RO, come emerge dalle COI sotto riportate, da tenere in considerazione anche alla luce della
storia personale della richiedente (cfr. ricorso, memorie, dichiarazioni sig.ra Per_5
e dichiarazioni della parte in udienza) ed ai conseguenti rischi di subire un grave pregiudizio anche solo in termini sociali, in caso di rimpatrio, alla luce degli interventi sul proprio corpo mal visti dai familiari e, soprattutto, della gravidanza al di fuori del matrimonio e nell'ambito di una relazione appena iniziata (cfr. il compagno ha infatti riferito di aver una relazione con la ricorrente da circa un anno con parto previsto nei prossimi 4 mesi).
Sulla situazione generale. Le autorità hanno continuato a reprimere il dissenso, a disperdere proteste pacifiche ea limitare le attività di diverse organizzazioni che ritenevano di opposizione. Hanno inasprito la repressione degli attivisti La Per_8
criminalizzazione dell'aborto ha portato alla morte di almeno una ragazza a causa di un aborto non sicuro a seguito di stupro. Le guardie di frontiera hanno usato una forza
Pagina 8 di 19 eccessiva contro le persone che tentavano di attraversare il confine tra il RO e l'enclave spagnola di Melilla, provocando almeno 37 morti. La legislazione nazionale è
rimasta inadeguata a tutelare e promuovere il diritto a un ambiente sano e pulito. A
marzo 2022, il primo ministro spagnolo ha dichiarato il suo sostegno al piano di autonomia del governo marocchino sul Sahara occidentale. In risposta, l'Algeria ha annunciato la sospensione di un trattato di cooperazione con la Spagna. Le relazioni tra il RO e l'Algeria sono rimaste tese, nonostante le richieste di del re Per_9
per il ripristino delle relazioni diplomatiche tra i due paesi. A ottobre 2022 , Per_10
la missione delle Nazioni Unite per il referendum nel Sahara occidentale è stata rinnovata, ma mancava ancora un mandato sui diritti umani. Le organizzazioni per i diritti umani non possono ancora accedere al Sahara occidentale. Le relazioni omosessuali tra adulti continuano ad essere considerate un reato, e le autorità non hanno indagato sugli episodi di incitamento alla violenza contro la comunità LGBTI. I
diritti delle persone migranti sono stati violati, anche a seguito dell'adozione di misure anti-Covid-19 inadeguate nei centri di detenzione per migranti. Il , dal Controparte_2
canto suo, nello svolgere il compito di amministrazione dei campi rifugiati in Algeria
per le persone provenienti dal Western Sahara, ha arrestato un dissidente. I tribunali marocchini hanno ordinato due condanne a morte, ma non ci sono state esecuzioni dal
1993 1.
Il 24 marzo 2023, il RO è intervenuto al Consiglio per i diritti umani delle Nazioni
Unite per rispondere alle raccomandazioni ricevute cinque mesi prima .Il governo del
RO ha respinto categoricamente tutte le raccomandazioni sull'autodeterminazione aggiungendo che la questione non è di competenza Per_8
del Consiglio per i diritti umani, si legge nell'Addendum contenente le opinioni del governo marocchino2. Inoltre, ci sono 32 raccomandazioni che il governo marocchino ha "respinto in toto", si spiega nell'Addendum, che chiedono per lo più
Pagina 9 di 19 l'abolizione della pena di morte, la depenalizzazione dei rapporti sessuali al di fuori del matrimonio o delle relazioni omosessuali e la lotta alla violenza contro le donne -
ma anche il rispetto la Convenzione di Ginevra e respinge l'accusa di non aver trattato i detenuti nel Sahara occidentale in condizioni umane.
Sugli abusi da parte delle forze dell'ordine: tortura, trattamenti inumani e degradanti.
Il rapporto speciale delle Nazioni Unite riporta quanto segue: “Il relatore speciale prende
atto con soddisfazione degli sforzi compiuti dalle autorità per affrontare, attraverso la
Commissione per l'equità e la riconciliazione, l'eredità delle violazioni dei diritti umani
commesse durante gli "anni di piombo" e si compiace, in generale, dell'emergere di una cultura
dei diritti umani in RO. Constata, tuttavia, che la tortura e i maltrattamenti non sono
scomparsi 3. Rileva che la pratica del trattamento crudele persiste nei casi penali ordinari e che
in situazioni di alta tensione, come nei casi di minaccia percepita per la sicurezza nazionale, di
terrorismo o di manifestazioni di massa, si registra un aumento del ricorso alla tortura e ai
maltrattamenti durante l'arresto e la detenzione. Sebbene il maltrattamento dei detenuti sembri
avvenire principalmente durante il periodo iniziale di detenzione, i casi sono stati rilevati anche
in fasi successive. Il relatore speciale rileva inoltre l'apparente mancanza di indagini rapide e
approfondite su tutti i casi di tortura e maltrattamenti, sul perseguimento dei colpevoli, sui
rimedi efficaci e sulle riparazioni, compresi i servizi di riabilitazione, per tutte le vittime di
tortura e maltrattamenti. A questo proposito, egli desidera sottolineare che il sistema medico
legale marocchino dovrebbe essere urgentemente rivisto e riformato, poiché attualmente non
garantisce l'individuazione, la documentazione e la corretta valutazione forense di eventuali
presunti casi di tortura e maltrattamenti;
a parere del relatore speciale, questo può essere uno
dei motivi per la non applicazione della regola dell'esclusione delle prove ottenute sotto
tortura”.
La corte d'appello di Casablanca ha confermato sentenze detentive fino a 20 anni contro 43 persone condannate in relazione alle proteste per la giustizia sociale del 2017
nella regione del Rif settentrionale (le proteste di . Sono state condannate Persona_11
Pagina 10 di 19 sulla base di prove presumibilmente ottenute con la tortura o altri maltrattamenti. Le
autorità carcerarie hanno punito i detenuti che hanno inscenato le proteste con l'isolamento e la restrizione delle visite alle famiglie4.
Secondo il report di Amnesty International, i detenuti sono stati sottoposti a gravi condizioni carcerarie, incluse la detenzione in isolamento per tempi prolungati e indefiniti. Nonostante poi l'elevato rischio di trasmissione del Covid-19 in carcere e altri luoghi di detenzione, le autorità hanno arrestato le persone solo per aver infranto le restrizioni imposte nel contesto della pandemia.
insieme ad la Lega per la protezione dei prigionieri politici CP_3 CP_4 Per_8
nelle carceri marocchine (LPPS) e un gruppo di avvocati hanno presentato quattro denunce al CAT (United Nation Comittee Against Torture) per conto di quattro difensori dei diritti umani che hanno subito gravi atti di tortura a nelle mani delle Per_8
autorità marocchine. Le quattro vittime, , Persona_13 Per_14
e sono state detenute da sei a dodici anni sulla Persona_15 Persona_16
base di confessioni ottenute sotto tortura, in violazione del diritto internazionale e in assenza di un giusto processo.
Il RO, autoproclamatosi sostenitore internazionale dei diritti umani e principale sostenitore dell'iniziativa Convenzione contro la tortura , viene regolarmente scoperto a praticare la tortura a livello nazionale, in particolare contro gli attivisti per i Per_8
diritti umani. Come molti nelle carceri marocchine, le quattro vittime sono state costrette a firmare confessioni sotto tortura5.
Oggi, mentre rimangono in detenzione illegale sulla base di una confessione ottenuta con la tortura, i querelanti continuano a essere sottoposti abitualmente ad atti di tortura e trattamenti inumani e degradanti. Alcuni di loro, come Persona_13
sono in isolamento da anni. Nonostante siano sottoposti a continua sorveglianza e
Pagina 11 di 19 minacce, i parenti delle vittime si stanno mobilitando per i loro cari: “Sperimentiamo
costantemente repressione e intimidazioni. Ci siamo abituati”.
Con il sostegno dell'LPPS, e altri rappresentanti sono stati in grado di CP_3
comunicare con le famiglie dei difensori imprigionati, anche durante la visita Per_8
di una delegazione internazionale a Rabat nel maggio 2022. Nonostante la sorveglianza, la censura e le minacce da parte delle autorità marocchine, come evidenziato dal , i parenti dei detenuti sono pieni di speranza: "Non Controparte_6
possiamo lasciare i nostri figli abbandonati nelle carceri marocchine"6.
Nel 2016 il RO è stato giudicato colpevole dal CAT per le torture inflitte a un altro difensore dei diritti umani , uno dei portavoce del campo di Per_8 Persona_17
protesta pacifica di nel 20107. Nel novembre 2021, il RO è stato Per_18
nuovamente condannato per le torture inflitte ad altri tre detenuti ( MB c. Per_8
RO , c. RO , c. RO ) 8. Ad oggi, il Persona_19 Per_20
RO non ha adottato le decisioni del CAT e le condizioni di detenzione rimangono invariate per questi detenuti. L'LPPS, e invitano il RO a CP_3 CP_7
rispettare le decisioni del Comitato contro la tortura, a rilasciare tutti i prigionieri condannati sulla base di confessioni ottenute sotto tortura e a garantire il loro diritto al risarcimento9.
Pagina 12 di 19 Nel 2020 le autorità hanno utilizzato l'emergenza sanitaria per approvare leggi repressive. A marzo 2020, il Parlamento ha approvato la legge n.
2.20.292 in cui viene fissata una pena detentiva di 3 mesi e una multa di 1.300 MAD (c.a 146 $) per chiunque avesse violato gli ordini e le decisioni prese dalle autorità pubbliche, o chi avesse intralciato tali ordini con scritte, pubblicazioni o foto. A partire da questa adozione, le autorità hanno utilizzato la nuova legge per perseguire almeno 5 attivisti per i diritti umani, e giornalisti, per aver criticato la gestione governativa del Covid-19.10
Sulla libertà di espressione e media e diritti dei giornalisti. Le autorità hanno continuato a prendere di mira critici e attivisti in RO e nel Sahara
occidentale. Hanno indagato, perseguito e incarcerato almeno sette giornalisti e attivisti per aver criticato il governo, nonché persone che hanno parlato online di religione o hanno espresso solidarietà agli attivisti.
A marzo, la polizia della città di Settat ha convocato e interrogato un CP_9
insegnante e membro dell'organizzazione giovanile AH DD (Democratic
Way) per aver condiviso post sui social media chiedendo il boicottaggio del carburante. Non è stato informato di alcun seguito, ma il caso è rimasto aperto.
Ad aprile, un tribunale della città di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani a due anni di carcere per i post sui social media che denunciavano Parte_2
la repressione di giornalisti e attivisti. A settembre, la corte d'appello di Casablanca ha aumentato la pena a tre anni. È rimasta in prigione11.
A giugno, un tribunale della città di Tangeri ha assolto in appello RT
, attivista e membro dell'Associazione marocchina per la tassazione delle
[...]
transazioni e per l'azione dei cittadini ( e del Comitato per CP_11
l'abolizione del debito illegittimo (CADTM). La polizia l'aveva arrestata nel novembre
2021 accusandola di aver organizzato proteste “illegali” all'università di Tangeri.
Pagina 13 di 19 Ad agosto, il tribunale di primo grado della città di Oued Zem ha condannato la blogger a due anni di carcere, ai sensi dell'articolo 267-5 del codice Parte_3
penale, per aver "insultato" l'Islam nei post sui social media12.
A novembre, un tribunale di Casablanca ha condannato il difensore dei diritti umani a tre anni di reclusione per "aver insultato un organismo regolato CP_13
dalla legge", "aver insultato funzionari pubblici nell'esercizio delle loro funzioni" e
"aver diffuso false accuse" per post online in cui criticava le autorità per aver ignorato le richieste di giustizia sociale13.
Un tribunale di Casablanca ha inflitto una condanna a cinque anni di carcere a un uomo che ha pubblicato su Facebook commenti critici sul miglioramento delle relazioni diplomatiche tra RO e Israele alla fine del 2020, mentre viveva e lavorava in Qatar. L'uomo è accusato di aver criticato il re, che determina le linee guida della politica estera marocchina. Secondo
Secondo l'articolo 267-5 del Codice penale, minare la monarchia comporta una pena detentiva fino a due anni. La pena può essere aumentata a cinque anni se il reato è
commesso in pubblico.
La Corte di cassazione ha confermato la condanna a tre anni di reclusione per un avvocato ottantenne e ministro dei diritti umani del RO tra il Persona_22
1995 e il 1996, per 11 capi d'imputazione tra cui "diffamazione e oltraggio a pubblici ufficiali, adulterio e violenza sessuale". molestie." Amnesty International ha riferito che
Per_2 almeno sei delle accuse contro hanno violato il suo diritto alla libertà di parola. È
detenuto dal novembre 2022 in isolamento nella prigione di El Arjat, vicino a Rabat, e gli è stato negato di leggere o scrivere materiale per circa sei mesi, secondo il suo avvocato14.
Per 12 Amnesty International, RO: Release blogger jailed for offending : , url , data Parte_3 ultima verifica 27 aprile 2023 13 Amnesty International, RO: Human rights defender jailed for online posts: url , CP_13 data ultima verifica 27 aprile 2023 14 RO: Further information: Human rights lawyer's case to be reviewed: Amnesty Persona_22 International, 28 aprile 2023, https://www.amnesty.org/en/documents/mde29/6727/2023/en/ , data ultima verifica 10 aprile 2024
Pagina 14 di 19 Il 31 luglio 2023, un tribunale marocchino di primo grado ha condannato
[...]
, 48 anni, a cinque anni di carcere ai sensi dell'articolo 267 del codice penale Pt_4
per aver criticato su Facebook nel 2020 la decisione del re di normalizzare i legami con
Israele.
ha già documentato i casi di dozzine di giornalisti e attivisti dei Controparte_14
social media condannati dai tribunali marocchini con l'accusa di diffamazione,
pubblicazione di "notizie false", "insulto" o "diffamazione" di funzionari locali, enti statali o capi di stato stranieri, e “minare” la sicurezza dello Stato o l'istituzione della monarchia.
A settembre, la polizia marocchina ha deportato i giornalisti e Persona_24 Per_25
di RI , una rivista francese, dopo averli arrestati nel loro hotel a
[...]
Casablanca. Il portavoce del governo ha dichiarato che sono stati espulsi perché
operavano in RO come giornalisti senza autorizzazione ufficiale. La loro espulsione è stata l'ultima di molte altre espulsioni di giornalisti stranieri giustificate dalle autorità per motivi simili15.
Lo Stato domina i media radiotelevisivi, ma i marocchini benestanti hanno accesso a canali televisivi satellitari stranieri. Sebbene la stampa indipendente goda di un significativo grado di libertà nel riferire sulle politiche economiche e sociali, le autorità
utilizzano una serie di meccanismi finanziari e legali per punire i giornalisti critici che si concentrano sul re, sulla sua famiglia, sullo status del Sahara occidentale o sull'Islam
politico. Le autorità, inoltre, occasionalmente interrompono siti web e piattaforme internet. Dal 2018, diversi giornalisti indipendenti sono stati perseguiti con accuse dubbie di violenza sessuale o di cattiva condotta finanziaria. In particolare, il capo redattore di , nel luglio 2021 è stato CP_15 Persona_26
condannato a cinque anni di carcere con accuse di violenza sessuale che il Committee
to Protect Journalists (CPJ) e altri gruppi per i diritti hanno definito fraudolente16. 15 HRW – Human Rights Watch (Autore) : World Report 2024 - RO and Western Sahara, 11 gennaio
2024 https://www.ecoi.net/en/document/2103231.html data ultima verifica 10 aprile 2024 16 FR in the World Report , 2022, RO pubblicato nel 2023 url , 27 aprile 2023
Pagina 15 di 19 Nel gennaio 2023, il ministro della Giustizia ha annunciato il progetto di una nuova legge che punirebbe la diffusione di notizie false sui social media. I trasgressori rischierebbero sanzioni severe, inclusa la reclusione17.
Sulla libertà di associazione in RO. Le autorità hanno fatto uso eccessivo della forza per disperdere proteste pacifiche in almeno due occasioni, comprese proteste che chiedevano migliori condizioni di lavoro per gli insegnanti e proteste per i diritti e hanno arrestato alcuni partecipanti. Per_8
A marzo 2022 , la polizia ha disperso con la forza le proteste degli insegnanti in tutto il
RO. Nella città di Taounate, la polizia ha picchiato così duramente un insegnante che ha avuto bisogno di cure ospedaliere. La polizia della capitale, Rabat, ha arrestato l'insegnante AJ RI per essersi unito a una protesta pacifica.
Le proteste degli attivisti nel Sahara occidentale sono state represse ancora Per_8
più violentemente. Ad aprile, gli agenti di polizia hanno colpito e preso a calci il giornalista studente LM ER finché non ha perso conoscenza. Stava
filmando un sit-in fuori dalla prefettura di Smara, una città del Sahara occidentale,
organizzato da giovani per protestare contro le condizioni sociali. Lo stesso Per_8
mese, le autorità locali della città di Laayoune, sempre nel Sahara occidentale, hanno rifiutato la registrazione del neoeletto ufficio esecutivo dell'Associazione sahrawi delle vittime di gravi violazioni dei diritti umani commesse dallo Stato marocchino
(ASVDH), in quanto ostacola il lavoro delle pubbliche amministrazioni. Il 2 luglio 2022,
la polizia ha circondato il quartier generale dell' a Laayoune e ha impedito CP_16
violentemente ai membri di entrare, ferendo almeno 10 persone colpendole con le mani e prendendole a calci. Nel corso dell'anno 2022, le autorità hanno arbitrariamente limitato le licenze e le attività di almeno sette organizzazioni ritenute di opposizione e molestato i membri di alcune associazioni. Le autorità hanno rifiutato di accettare la richiesta di registrazione come organizzazione ufficiale della Rete Amazigh per la
Pagina 16 di 19 , sostenendo che le condizioni legali non erano Parte_5
soddisfatte18.
B) Dall'altro lato, dell' positivo percorso di integrazione della richiedente la quale,
come emerso nel corso del giudizio, pur ingiustificatamente irregolare sul TN da oltre
4 anni (profilo del quale si dovrà tenere conto in punto spese), grazie al valido supporto di una cara amica di famiglia che l'ha anche lungamente ospitata ad Aulla
oltre a quello delle zie, regolari sul TN da diversi anni, ha appreso l'italiano ad un livello buono direttamente verificato in udienza ed ha intrecciato importantissime relazioni affettive quale è quella con il compagno padre di sua figlia, nata da meno di un anno, ed ha rinforzato quelle preesistenti con i familiari in Italia ed in particolare con la cugina alla quale è da sempre molto legata e che si è trasferita in Italia volendo raggiungere la madre.
Pur avendo un carattere inquieto e ribelle, come dimostrato dalla fuga clandestina dal proprio paese (per non essere intralciata/ostacolata dai propri cari secondo quanto si legge in atti), dai frequenti spostamenti in Italia - da una zia ad un'altra- e dal disinteresse rispetto alla sua regolarizzazione sul T.N. e quindi alla sua formazione scolastica, professionale e lavorativa che non ha potuto attuare, va anche evidenziata la ancora giovane età della ricorrente ed il fatto che, nel 2022, è rimasta vittima di un incidente stradale con postumi ad una gamba che ancora oggi non si sono risolti,
avendo avuto gravi strascichi con intervento ulteriore ed infezione risultata ancora presente nel 2024.
Inoltre ha in Italia importanti legami affettivi e familiari come quello con la sig.ra percepita come una madre oltreché vecchia amica di tutta la famiglia, e come Per_5
quello con le cugine e con le zie che l'hanno supportata ospitandola e mantenendola per oltre 4 anni durante i quali, a parte la faccenda delle percosse per la quale peraltro non risulta alcun procedimento pendente a carico, risulta segnalata ed imputata per solo per una violazione legata alla disciplina sulla immigrazione irregolare e della
Pagina 17 di 19 quale dovrà rispondere nelle sedi competenti ma che – di per sé sola essendo ancora
sub judice - non configura un'ipotesi di allarme sociale e pericolosità ostativa al titolo di soggiorno richiesto anche alla luce della recentissima maternità condivisa con il proprio compagno, regolare sul T.N. da alcuni anni, con il quale ha progetti di natura familiare e che conferma la forte aspirazione della ricorrente alla costruzione di una propria vita familiare autonoma da quella nucleare rimasta in RO.
Un simile percorso verrebbe vanificato in caso di rientro forzato in RO.
In tale situazione, il suo rimpatrio costituirebbe di per sé una condizione degradante,
specie se parametrata alle difficili condizioni di partenza ed alla situazione della zona di provenienza come sopra descritta, e integrerebbe una violazione del diritto al rispetto della vita privata e, soprattutto, familiare, garantito dall'art. 8 CEDU e dell'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98.
Le circostanze di cui sopra, globalmente considerate, concretizzano una situazione che - valutata unitamente alla condotta sostanzialmente regolare tenuta dalla richiedente in Italia essendo ad oggi incensurata ed essendo le segnalazioni indicate ancora sub judice se non addirittura in fase di indagini - dà diritto a ottenere il permesso di soggiorno per protezione speciale. Gli atti vengono a tal fine trasmessi al Questore
competente per territorio.
Quanto alla convertibilità del permesso così rilasciato, si osserva che a norma dell'art. 6 comma 1-bis lett. a) T.U. Imm. vigente al momento della presentazione della domanda (24/5/2023), il permesso per protezione speciale non è più convertibile in permesso per motivi di lavoro. Tale disposizione è stata infatti abrogata dalla legge di conversione del decreto legge (l. 50/23), entrata in vigore il 6/5/2023.
Pertanto, a norma dell'art. 7 comma 2 e 3, D.L. 20/23, trattandosi di decisione su istanza presentata dopo la data di entrata in vigore della legge di conversione del decreto stesso, non si potrà applicare la disciplina previgente ed il permesso che verrà rilasciato alla scadenza non sarà pertanto convertibile in permesso per motivi di lavoro, salvo diversa allegazione - nelle sedi competenti - in merito alla specifica sulla data di
Pagina 18 di 19 prenotazione dell'appuntamento per la formalizzazione della domanda, sulla quale nulla è mai stato dedotto né documentato in questa sede.
Spese di giudizio. Tenuto conto che la domanda è successiva all'entrata in vigore della legge di conversione del DL 20/23, che la ricorrente proviene da un paese di origine designato “sicuro” ex art. 2-bis d.lgs. 25/2008, ponendosi nuove questioni interpretative (neppure affrontate in questa sede dalle parti), che i presupposti per il riconoscimento della protezione speciale sono maturati in gran parte in corso di giudizio, e che - al momento della decisione amministrativa - poco o nulla aveva allegato la ricorrente, risultando a suo sfavore la ingiustificata lunga permanenza sul
T.N. da irregolare con la violazione dell'espulsione disposta dal 2021 oltre alla segnalazione per le percosse, sussistono giusti motivi per l'integrale compensazione delle spese di lite.
P.Q.M.
Il Tribunale di Genova, in composizione collegiale, definitivamente pronunciando:
• Visto l'art. 32 comma 3 d.lgs. 25/08, dichiara la sussistenza dei presupposti di cui all'art. 19 comma 1.1 d.lgs. 286/98, e conseguentemente dispone la trasmissione del presente decreto al Questore per il rilascio del permesso di soggiorno per protezione speciale ai sensi del comma 1.2, in favore della richiedente
, nata in [...] il [...] - CUI . Parte_1 C.F._2
• Compensa integralmente tra le parti le spese di giudizio.
Depositato per la controfirma in data 30 gennaio 2025
Il Giudice estensore Il Presidente
(Paola Bozzo Costa) (Domenico Pellegrini)
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C_52_7_Add.1_RO_Annex_E.pdf , Febbraio 2023, data ultima verifica 27 Aprile 2023 3 Rapport du Rapporteur spécial sur la torture et autres peines ou traitements cruels, inhumains ou dégradants, 30/4/2013, url , 27 aprile 2023 Persona_12 4 Amnesty International, 2019, 18/2/2020, url , 27 aprile 2023 Controparte_5 5 Convenzione contro la Tortura stati parte, https://cti2024.org/core-states/ , data ultima verifica 28 aprile
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