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Sentenza 17 marzo 2025
Sentenza 17 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 17/03/2025, n. 1699 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1699 |
| Data del deposito : | 17 marzo 2025 |
Testo completo
N. 1317/2020 R.G.
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 (cui sono state riunite le cause R.G. n. 1406/20
e n. 1484/20), trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del
20.11.2024 e vertente
T R A
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
( ) Parte_5 C.F._5
( ) Parte_6 C.F._6
( ) Parte_7 C.F._7
( ) Parte_8 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Nava e dall'avv. Cristiano
Castrogiovanni
APPELLANTI R.G. n. 1317/2020
r.g. n. 1317/2020 1 ( ) Controparte_1 C.F._9
( ) Parte_9 C.F._10
( Parte_10 C.F._11
) Parte_11 C.F._12
( ) Parte_12 C.F._13
( ) Parte_13 C.F._14
( ) Parte_14 C.F._15
( ) Parte_15 C.F._16
( ) Parte_16 C.F._17
( ) Parte_17 C.F._18
( Parte_18 C.F._19
( ) Parte_19 C.F._20
( Parte_20 C.F._21
( ) CP_2 C.F._22
( ) Parte_21 C.F._23
) Parte_22 C.F._24
( ) Parte_23 C.F._25
( ) Parte_24 C.F._26
( Parte_25 C.F._27
( ) Parte_26 C.F._28
( Parte_27 C.F._29
( ) Parte_28 C.F._30
( Parte_29 C.F._31
) Parte_30 C.F._32
( ) Parte_31 C.F._33
( ) Parte_32 C.F._34
( ) Parte_33 C.F._35
Parte_34 C.F._36
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI R.G. n. 1406/2020
) CP_3 C.F._37
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Cianfrano
r.g. n. 1317/2020 2 APPELLANTE R.G. n. 1484/2020
E
(C.F. ), in CP_4 Controparte_5 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio p.t., (C.F. Controparte_6
), in persona del p.t., rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 CP_7
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti della causa R.G. n. 1317/20:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere:
a) riformare la sentenza impugnata dichiarando che l'obliterazione, da parte dello Stato
Italiano, degli obblighi scaturenti dalle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro e, in particolare, con riferimento alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale e al riposo giornaliero, costituisce violazione qualificata, quindi, grave e manifesta, e, pertanto, gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno subito, per non aver potuto esercitare, nei periodi citati nell'atto di citazione, il diritto ad un orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore, straordinari compresi, nonché il diritto ad usufruire di un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, così come menzionati nell'atto di citazione, con condanna al relativo pagamento a carico della Repubblica
Italiana e, per essa, della in persona del Controparte_8
in carica p.t., da liquidarsi secondo quanto Controparte_9
calcolato e valutato nella CTU espletata per mezzo dell'ausiliario del Giudice di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché addebito delle spese di espletamento della
CTU di primo grado a carico dell'amministrazione convenuta soccombente.”
Per gli appellanti della causa R.G. n. 1406/2020:
“A) accertare la violazione dell'art. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per non avere gli attori beneficiato, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di
r.g. n. 1317/2020 3 11 ore consecutive, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
B) accertare la violazione dell'art. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per non avere gli attori beneficiato, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, oltre le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
C) accertare la violazione dell'art. 6, lett. B, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché dell'art. 6, punto 2, della Direttiva del Consiglio 93/104 e delle altre indicate e vigenti in materia, per avere gli attori svolto attività lavorativa con durata media dell'orario superiore alle 48 ore, per ogni periodo di 7 giorni, nella misura
e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
D) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la violazione delle norme indicate nei precedenti punti e la conseguente responsabilità della del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del CP_4
Consiglio dei Ministri protempore;
E) sempre per lo effetto, condannare la in persona Controparte_8
del pro-tempore al risarcimento dei danni subiti e Controparte_9
subendi, nella misura di seguito indicata, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale quantificato in pari misura, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
F) Disporre che le spese per la CTU sia poste a carico delle amministrazioni appellate o, in subordine, quantomeno ripartite tra tutte le parti in causa e, specificatamente, per la metà a carico della e per l'altra metà a carico degli Controparte_8
originari attori.
Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellante della causa R.G. n. 1484/2020:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la contumacia di controparte, tenuto conto della regolare e
r.g. n. 1317/2020 4 tempestiva notifica dell'atto di appello come da ricevute pec prodotte;
in via principale e nel merito: Accogliere, per tutti i motivi dedotti in atti, il proposto appello e in totale riforma della sentenza impugnata resa tra le parti dal Tribunale di
Roma in data 29.08.2019 con il n. 16764 /2019 statuire quanto segue:
Accertare e dichiarare la violazione e/o la non corretta attuazione degli articoli 3, 6 lett.B e 6 punto 2 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per esserne stata esclusa ex lege
l'applicazione al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende sanitarie del
Servizio Sanitario Nazionale, tra cui rientra l'odierno appellante , il quale CP_3
non ha beneficiato nel corso di ogni periodo di 24 ore di un periodo minimo di riposo di
11 ore consecutive, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato nell'atto introduttivo nel giudizio;
Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento CP_3
dei danni subiti per la violazione delle norme suindicate e la conseguente responsabilità per chi di ragione dei convenuti/appellati: in Controparte_8
persona del in pers. del Controparte_10 Controparte_6 CP_11
[...]
Condannare in solido tra loro e/o per chi di ragione la Controparte_8
in persona del del Consiglio p.t e il in pers.
[...] CP_9 Controparte_6
del p.t. al risarcimento in favore del Dr. dei danni subiti e CP_7 CP_3
subendi, per effetto dell'inadempimento e/o parziale e/o tardivo adempimento dello Stato italiano alle direttive suindicate, nella misura indicativa di euro 87.444,00 di cui all'elaborato del CTU non contestato, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. Vittoria di spese, anche di CTU, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai convenuti/appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 1317/2020 5 Gli appellanti hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la e il riferendo: di Controparte_8 Controparte_6
avere svolto quali dirigenti medici presso le rispettive Aziende Sanitarie Locali la loro attività lavorativa (regolarmente remunerata) per un periodo di ore settimanali eccedenti rispetto a quelle massime previste dall'art. 6 punto 2 della
Direttiva del Consiglio 93/104 e dall'art. 6 lett. B della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 e di non aver goduto dei riposi giornalieri previsti dalla normativa comunitaria citata;
che alcune norme della Legge
Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e del D.L. n. 112/2008 (conv. nella legge n.
133/2008) avrebbero vanificato gli effetti di dette direttive stabilendo che le tutele di orario lavorativo non si applicavano al personale dirigenziale del ruolo sanitario del SSN;
che solo a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione presso la Corte di Giustizia UE le norme da ultimo citate erano state abrogate (con la legge n. 161/2014).
I predetti dirigenti medici hanno pertanto richiesto il risarcimento dei danni a causa del mancato rispetto della normativa comunitaria, indicando ai fini della valutazione in via equitativa quale parametro monetario l'importo orario di € 34,70 ex art. 10 (lavoro straordinario dei dirigenti notturno o festivo) del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medico
– Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II Biennio Economico 2008 - 2009, moltiplicato per il numero delle ore settimanali eccedenti i limiti comunitari indicati e moltiplicato per 24 per ogni giorno di mancato riposo.
Si sono costituiti la e il Controparte_8 Controparte_6
, che hanno eccepito la carenza di legittimazione del citato ,
[...] CP_6
vertendosi in tema di azione risarcitoria per violazione del diritto comunitario,
e della stessa , nell'ipotesi in cui gli attori lamentassero Controparte_8
la mancata percezione degli emolumenti dovuti per le ore di lavoro aggiuntive prestate, essendo in quel caso legittimato il datore di lavoro. Le
Amministrazioni convenute hanno inoltre fatto rilevare che: l'art. 5 della
Direttiva 2003/88/CE (concernente il periodo di minimo di riposo di 24 ore ogni
7 giorni) era stato correttamente attuato senza alcuna deroga dall'art. 9 D.L.vo n. 66/2003, sicché ogni pretesa risarcitoria andava azionata nei confronti del datore di lavoro;
la normativa comunitaria relativa alla durata massima del r.g. n. 1317/2020 6 lavoro settimanale sarebbe già stata recepita dall'art. 4 D.Lgs. n. 66/2003 e occorreva comunque tener conto della natura dirigenziale delle mansioni svolte dagli attori;
la stessa Direttiva 2003/88/CE ammetteva la possibilità di derogare alle previsioni dell'art. 3 relative alla durata minima di undici ore del riposo giornaliero.
Con sentenza n. 16764/2019 il Tribunale di Roma ha respinto le domande, negando innanzitutto la legittimazione passiva del (è la Controparte_6
a rappresentare lo Stato nell'attività di recepimento Controparte_8
delle direttive comunitarie) e rilevando che: la disciplina nazionale prevedeva deroghe, successivamente abrogate, quanto alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale e alla durata minima del riposo giornaliero di 11 ore
(rispetto peraltro ad una disciplina interna, quella dettata dal D.L.vo 66/2003, che aveva recepito Direttive comunitarie anteriori rispetto a quella richiamata dagli attori) ma non relativamente ai riposi settimanali, per i quali eventuali doglianze andavano mosse nei confronti dei datori di lavoro;
la disciplina interna relativa alla durata massima dell'orario di lavoro non si applica solo ai dirigenti e a coloro che hanno poteri di decisione autonomi, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche delle mansioni svolte e non alla semplice qualifica formale o alla appartenenza al I o II livello;
la temporanea deroga al limite delle
48 ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori, posto che è contemplata dalla contrattazione collettiva la corresponsione di un'indennità di risultato, per il cui perseguimento è prevista anche la eventualità di superare l'orario normale di lavoro, e considerato che anche qualora non si ritenesse possibile inquadrare il medico del SSN tra i dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo, l'art. 22 comma 1 della Direttiva consente una deroga alla durata dell'orario massimo settimanale di 48 ore, purché vi sia il consenso da parte del lavoratore;
la disciplina relativa ai riposi giornalieri può essere anch'essa derogata, come prevede la stessa Direttiva n. 2003/88/CE (art. 17), quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, tenuto peraltro conto che r.g. n. 1317/2020 7 nella contrattazione collettiva esistono disposizioni particolari a tutela dei riposi giornalieri.
Avverso l'indicata sentenza hanno interposto tempestivamente appello gli attori rimasti soccombenti, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed hanno contestato la pronuncia laddove non ha riconosciuto la sussistenza di una violazione della normativa comunitaria suscettibile di dare luogo ad una responsabilità risarcitoria dello Stato italiano, rilevando che:
- le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» non devono essere interpretate in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri, bensì costituiscono nozioni di diritto comunitario che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di detta Direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti;
- secondo la giurisprudenza comunitaria le undici ore previste quale misura minima del riposo giornaliero devono essere consecutive e non possono essere interrotte, mentre il periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore può essere concesso in ogni momento nell'ambito di ogni periodo di sette giorni e le 48 ore, quale durata massima (media) del lavoro settimanale, rappresentano un limite assoluto, non suscettibile di condizioni o restrizioni da parte della legislazione nazionale. Ne consegue che non può essere revocata in dubbio una responsabilità risarcitoria dello Stato italiano per i danni subiti a causa della mancata o incompleta attuazione della Direttiva, tanto più che la CGUE ha riconosciuto la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata anche quando la violazione interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte ed ha statuito che tale violazione è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che le ore lavorate in eccedenza siano state retribuite;
- la deroga prevista dall'ordinamento interno non è giustificata dalla natura dirigenziale dell'attività svolta, avendo la Commissione UE nel parere motivato del maggio 2013 con cui ha deferito lo Stato italiano con la procedura di infrazione n. 2911/4185 rilevato che i medici attivi nel SSN sono formalmente qualificati come “dirigenti” senza però godere delle prerogative o dell'autonomia dirigenziali durante il loro orario di lavoro;
r.g. n. 1317/2020 8 - è inapplicabile la previsione dell'art. 2 della Direttiva n. 2003/88/UE in caso di consenso del lavoratore, in quanto la c.d. opzione “opt-out” di deroga alla durata massima del lavoro settimanale va esercitata dal lavoratore, ma presuppone che tale facoltà di deroga sia stata recepita dal legislatore nazionale, condizione che nel caso dell'Italia non ricorre;
- le deroghe al riposo minimo giornaliero previste per i medici, dirigenti e non, si pongono in violazione della normativa comunitaria perché il rimando alla contrattazione collettiva è previsto solo per la protezione appropriata che rappresenta una soluzione eccezionale mentre la condizione è rappresentata dalla concessione di periodi equivalenti di riposo compensativo;
- la responsabilità risarcitoria dello Stato sussiste anche se le norme della direttiva eventualmente hanno efficacia diretta verticale, non facendo venir meno l'obbligo dello Stato membro di dare ad esse attuazione, quando la norma giuridica violata è preordinata a conferire diritti ai singoli, quando si tratta di violazione sufficientemente caratterizzata e quando sussiste un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
Gli appellanti della causa R.G. n. 1406/20 lamentano anche l'illegittima condanna degli attori al pagamento delle spese di CTU. Il tribunale, infatti, dopo aver disposto la CTU al fine di accertare la corrispondenza dei dati indicati nei prospetti allegati dagli attori con la documentazione prodotta in atti, aveva respinto la domanda in punto di an senza avvalersi delle conclusioni dell'ausiliario.
La e il non si Controparte_8 Controparte_6
sono costituiti.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Le ragioni poste a fondamento degli appelli possono essere esaminate partendo dal raffronto tra la normativa interna e la normativa comunitaria.
Nella sentenza impugnata sono correttamente riportate le norme della
Direttiva n. 2003/88/CE che gli appellanti assumono essere state violate, gli articoli 3 (Riposo giornaliero), 5 (Riposo settimanale) e 6 (Durata massima settimanale del lavoro), e sono pure riportate le norme interne che derogando r.g. n. 1317/2020 9 per il personale sanitario alle disposizioni contenute nel D.L.vo 66/2003 (che aveva dato attuazione alle Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), finalizzate ad assicurare a tutti i lavoratori la protezione minima prevista dalla normativa eurounitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, si porrebbero in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva n.
2003/88/CE. Sono:
- l'art. 3 comma 85 legge n. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), che ha aggiunto all'art. 17 del D.L.vo 66/2003 il comma 6bis a norma del quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 7 (n.d.r. che riconoscono al lavoratore il diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”;
- l'art. 41 comma 13 DL 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 112/2008, a norma del quale: “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle
[...]
in ragione della qualifica posseduta e delle Parte_35
necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (n.d.r. che stabiliscono la durata media dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore alle 48 ore) e 7 (n.d.r. v. sopra) del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte
a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che rappresentino una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”.
In forza di tali disposizioni, che sono state abrogate (a far data dal 25.11.2015) dall'art. 14 comma 1 legge n. 161/2014, per tutto il personale del ruolo del SSN, dirigenziale e non, risultava quindi derogato l'art. 7 D.L.vo 66/2003 in materia di durata minima del riposo giornaliero di 11 ore, mentre per i soli dirigenti del
SSN era derogato anche l'art. 4 in materia di durata massima dell'orario di lavoro settimanale, compreso quello straordinario.
Quanto alle norme sul riposo giornaliero minimo e sull'orario massimo di lavoro settimanale, deve verificarsi se vi sia o meno un inadempimento del legislatore interno e se detto inadempimento dia luogo ad una pretesa risarcitoria. Come ha chiarito la CGUE a partire dalle sentenze Brasserie du
r.g. n. 1317/2020 10 pecheur del 05.03.1996 (cause riunite C-46/93) e Factortame (cause riunite C-
48/93), il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato membro per inadempimento del legislatore nazionale è riconosciuto dal diritto comunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli;
2) che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata, intendendosi per tale una violazione manifesta e grave da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale;
3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente sullo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Tra gli elementi che secondo la CGUE devono essere presi in considerazione per accertare se la violazione del diritto eurounitario sia manifesta e grave rientra anche l'ampiezza del potere discrezionale che la norma comunitaria riserva alle autorità nazionali.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si osserva che la
Direttiva n. 2003/88/CE concede agli Stati membri un ampio potere discrezionale, laddove stabilisce che: “In funzione dei problemi che possono essere sollevati dall'organizzazione dell'orario di lavoro nell'impresa, pare opportuno prevedere una certa flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva, garantendo nel contempo il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori” (considerando 15); e che “occorre prevedere che talune disposizioni della presente direttiva possano formare oggetto di deroghe operate,
a seconda dei casi, dagli Stati membri o dalle parti sociali” (considerando 16).
La stessa Direttiva prevede per l'appunto un ampio regime di deroghe, giustificate a vario titolo dalle particolari caratteristiche dell'attività lavorativa.
L'art. 17 par. 1 stabilisce, ad esempio, che: “Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”. Le deroghe alla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate “con legge (…) ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo
r.g. n. 1317/2020 11 oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione adeguata” (art. 17 par. 2). L'art. 17 par. 3 della Direttiva consente infine agli Stati membri di derogare, tra le altre, alla disciplina sul riposo giornaliero “per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione (…)”. L'art. 18 par. 1 prevede che tali deroghe possano essere definite anche mediante la contrattazione collettiva o accordi conclusi tra le parti sociali a livello inferiore.
Ora, le deroghe previste dalla legislazione italiana e dai contratti collettivi appaiono muoversi nel perimetro della discrezionalità che la Direttiva n.
2003/88/CE ha riconosciuto agli Stati membri. L'art. 3 comma 85 della legge n.
204/2007 ha infatti previsto che al personale del ruolo sanitario del SSN si sarebbero applicate le vigenti disposizioni contrattuali, frutto dunque della contrattazione collettiva, sull'orario di lavoro “nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”. Inoltre, l'art. 41 comma
13 DL 112/2008 ha rimesso, come visto, alla contrattazione collettiva il compito di definire “le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”. A tale disposizione ha dato attuazione il CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del SSN del 17.10.2008, il cui art. 7, riportato per esteso nel paragrafo 5.2 della sentenza appellata, delega alla contrattazione integrativa la definizione di “modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”, stabilendo tra l'altro che dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno o del turno notturno sia prevista “la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo”.
Sotto altro profilo, l'attività svolta dal dirigente medico del SSN in posizione non apicale, se da una parte soggiace alle direttive organizzative del dirigente di livello superiore, dall'altra non è legata rigidamente ad un orario di lavoro, che viene incrementato eventualmente su iniziativa dello stesso medico al fine del conseguimento della c.d. indennità di risultato. A tal riguardo, l'art. 15
r.g. n. 1317/2020 12 D.L.vo 502/1992 stabilisce che: “Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”; e ancora: “L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico – professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati (…)”. Le mansioni del dirigente medico in posizione non apicale si caratterizzano dunque normativamente per un'autonomia decisionale anche nell'incrementazione del lavoro finalizzata al conseguimento di un risultato, di guisa che la deroga introdotta dagli articoli 3 comma 85 legge n. 244/2007 e 41 comma 13 DL 112/2008 non può essere considerata una violazione grave e manifesta della normativa comunitaria, che, come visto con riferimento all'art. 17 della Direttiva n. 2003/88/UE, non considera i tetti massimi settimanali degli orari di lavoro come assolutamente inderogabili.
Peraltro, dalle allegazioni degli odierni appellanti non è dato evincere i casi nei quali il superamento dell'orario settimanale sia stato imposto da esigenze straordinarie o sia conseguente ad attività finalizzate all'ottenimento dell'indennità da risultato e sia dunque frutto di una scelta concordata con il dirigente di livello superiore.
La tesi degli appellanti secondo i quali la facoltà di derogare ai tetti massimi orari con il consenso del lavoratore non sarebbe esercitabile nel nostro Paese non essendosi avvalso lo Stato italiano della possibilità di deroga sancita dall'art. 22 della Direttiva non è fondata perché non tiene conto innanzitutto della delega alla contrattazione collettiva di definire le modalità organizzative dell'orario di lavoro sancita per i dirigenti medici dall'art. 41 comma 13 DL
112/2008 (v. sopra) e poi della previsione contenuta nel CCNL dell'area dirigenza medico – veterinaria del SSN del 03.11.2005, che stabilisce in 38 ore settimanali l'orario di lavoro dei dirigenti medici, prevedendo che l'impegno di servizio necessario per il conseguimento degli obiettivi prestazionali che eccedono questo tetto sia negoziato con le procedure di cui all'art. 65 comma 6 del CCNL del 05.12.1996, secondo cui “gli obiettivi preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale sono assegnati formalmente a tutti i
r.g. n. 1317/2020 13 dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi (…) con l'indicazione dell'incentivo economico connesso”, la cui erogazione “è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati”. Si tratta dunque di una delega fondata sul consenso del lavoratore che è espressamente prevista dalla contrattazione collettiva in funzione del riconoscimento di una retribuzione integrativa, alla quale lo stesso lavoratore potrebbe decidere di rinunciare.
Ad ogni buon conto, le contestazioni degli appellanti omettono di considerare che la durata massima settimanale dell'orario di lavoro non va calcolata in termini assoluti (in altri termini, non si ravvisa alcuna violazione della normativa comunitaria per il solo fatto che la durata del lavoro svolto nell'arco di sette giorni abbia superato le 48 ore) ma deve essere intesa come durata media calcolata nell'arco di 4 mesi, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà prevista dall'art. 16 della più volte citata Direttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve pertanto essere respinto.
Nulla sulle spese attesa la contumacia delle parti appellate mentre va confermata la statuizione della sentenza appellata sulle spese della CTU, che devono seguire sempre la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
17.03.2025.
r.g. n. 1317/2020 14 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola
Saracino
r.g. n. 1317/2020 15
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI ROMA
SEZIONE PRIMA CIVILE riunita in camera di consiglio e composta dai seguenti magistrati:
Dott. Nicola Saracino Presidente
Dott. Gianluca Mauro Pellegrini Consigliere
Dott. Marco Genna Consigliere relatore ha emesso la seguente
S E N T E N Z A nella causa civile di secondo grado iscritta al n. 1317 del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2020 (cui sono state riunite le cause R.G. n. 1406/20
e n. 1484/20), trattenuta in decisione con ordinanza ex art. 127 - ter c.p.c. del
20.11.2024 e vertente
T R A
( ) Parte_1 C.F._1
( ) Parte_2 C.F._2
( ) Parte_3 C.F._3
( ) Parte_4 C.F._4
( ) Parte_5 C.F._5
( ) Parte_6 C.F._6
( ) Parte_7 C.F._7
( ) Parte_8 C.F._8
rappresentati e difesi dall'avv. Giovanni Nava e dall'avv. Cristiano
Castrogiovanni
APPELLANTI R.G. n. 1317/2020
r.g. n. 1317/2020 1 ( ) Controparte_1 C.F._9
( ) Parte_9 C.F._10
( Parte_10 C.F._11
) Parte_11 C.F._12
( ) Parte_12 C.F._13
( ) Parte_13 C.F._14
( ) Parte_14 C.F._15
( ) Parte_15 C.F._16
( ) Parte_16 C.F._17
( ) Parte_17 C.F._18
( Parte_18 C.F._19
( ) Parte_19 C.F._20
( Parte_20 C.F._21
( ) CP_2 C.F._22
( ) Parte_21 C.F._23
) Parte_22 C.F._24
( ) Parte_23 C.F._25
( ) Parte_24 C.F._26
( Parte_25 C.F._27
( ) Parte_26 C.F._28
( Parte_27 C.F._29
( ) Parte_28 C.F._30
( Parte_29 C.F._31
) Parte_30 C.F._32
( ) Parte_31 C.F._33
( ) Parte_32 C.F._34
( ) Parte_33 C.F._35
Parte_34 C.F._36
rappresentati e difesi dall'avv. Marco Tortorella
APPELLANTI R.G. n. 1406/2020
) CP_3 C.F._37
rappresentato e difeso dall'avv. Rita Cianfrano
r.g. n. 1317/2020 2 APPELLANTE R.G. n. 1484/2020
E
(C.F. ), in CP_4 Controparte_5 P.IVA_1
persona del Presidente del Consiglio p.t., (C.F. Controparte_6
), in persona del p.t., rappresentati e difesi ex lege P.IVA_2 CP_7
dall'Avvocatura Generale dello Stato
APPELLATI - CONTUMACI
CONCLUSIONI
Per gli appellanti della causa R.G. n. 1317/20:
“Voglia la Corte di Appello di Roma, in accoglimento del presente atto di appello, denegata ogni contraria istanza e richiesta, così provvedere:
a) riformare la sentenza impugnata dichiarando che l'obliterazione, da parte dello Stato
Italiano, degli obblighi scaturenti dalle direttive comunitarie in materia di orario di lavoro e, in particolare, con riferimento alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale e al riposo giornaliero, costituisce violazione qualificata, quindi, grave e manifesta, e, pertanto, gli appellanti hanno diritto al risarcimento del danno subito, per non aver potuto esercitare, nei periodi citati nell'atto di citazione, il diritto ad un orario di lavoro settimanale massimo di 48 ore, straordinari compresi, nonché il diritto ad usufruire di un periodo di riposo giornaliero di 11 ore consecutive, così come menzionati nell'atto di citazione, con condanna al relativo pagamento a carico della Repubblica
Italiana e, per essa, della in persona del Controparte_8
in carica p.t., da liquidarsi secondo quanto Controparte_9
calcolato e valutato nella CTU espletata per mezzo dell'ausiliario del Giudice di primo grado, oltre interessi e rivalutazione monetaria. Con vittoria di spese, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio, nonché addebito delle spese di espletamento della
CTU di primo grado a carico dell'amministrazione convenuta soccombente.”
Per gli appellanti della causa R.G. n. 1406/2020:
“A) accertare la violazione dell'art. 3, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per non avere gli attori beneficiato, nel corso di ogni periodo di 24 ore, di un periodo minimo di riposo di
r.g. n. 1317/2020 3 11 ore consecutive, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
B) accertare la violazione dell'art. 5, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per non avere gli attori beneficiato, per ogni periodo di 7 giorni, di un periodo minimo di riposo ininterrotto di 24 ore, oltre le 11 ore di riposo giornaliero previste all'articolo 3, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
C) accertare la violazione dell'art. 6, lett. B, della direttiva del Parlamento europeo e del
Consiglio 2003/88, nonché dell'art. 6, punto 2, della Direttiva del Consiglio 93/104 e delle altre indicate e vigenti in materia, per avere gli attori svolto attività lavorativa con durata media dell'orario superiore alle 48 ore, per ogni periodo di 7 giorni, nella misura
e secondo quanto in precedenza indicato negli schemi riepilogativi del presente libello introduttivo;
D) per l'effetto, accertare e dichiarare il diritto degli attori ad ottenere il risarcimento dei danni subiti per la violazione delle norme indicate nei precedenti punti e la conseguente responsabilità della del Consiglio dei Ministri, in persona del Presidente del CP_4
Consiglio dei Ministri protempore;
E) sempre per lo effetto, condannare la in persona Controparte_8
del pro-tempore al risarcimento dei danni subiti e Controparte_9
subendi, nella misura di seguito indicata, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, nonché al risarcimento del danno morale quantificato in pari misura, ovvero in quella maggiore o minore ritenuta di giustizia;
F) Disporre che le spese per la CTU sia poste a carico delle amministrazioni appellate o, in subordine, quantomeno ripartite tra tutte le parti in causa e, specificatamente, per la metà a carico della e per l'altra metà a carico degli Controparte_8
originari attori.
Il tutto con rivalutazione monetaria ed interessi e con vittoria di spese competenze ed onorari da distrarsi in favore del sottoscritto procuratore antistatario.”
Per l'appellante della causa R.G. n. 1484/2020:
“Voglia l'Ecc.ma Corte di Appello di Roma adita, contrariis reiectis: in via preliminare: dichiarare la contumacia di controparte, tenuto conto della regolare e
r.g. n. 1317/2020 4 tempestiva notifica dell'atto di appello come da ricevute pec prodotte;
in via principale e nel merito: Accogliere, per tutti i motivi dedotti in atti, il proposto appello e in totale riforma della sentenza impugnata resa tra le parti dal Tribunale di
Roma in data 29.08.2019 con il n. 16764 /2019 statuire quanto segue:
Accertare e dichiarare la violazione e/o la non corretta attuazione degli articoli 3, 6 lett.B e 6 punto 2 della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 nonché delle altre indicate e vigenti in materia, per esserne stata esclusa ex lege
l'applicazione al personale delle aree dirigenziali degli enti e delle aziende sanitarie del
Servizio Sanitario Nazionale, tra cui rientra l'odierno appellante , il quale CP_3
non ha beneficiato nel corso di ogni periodo di 24 ore di un periodo minimo di riposo di
11 ore consecutive, nella misura e secondo quanto in precedenza indicato nell'atto introduttivo nel giudizio;
Accertare e dichiarare il diritto dell'appellante ad ottenere il risarcimento CP_3
dei danni subiti per la violazione delle norme suindicate e la conseguente responsabilità per chi di ragione dei convenuti/appellati: in Controparte_8
persona del in pers. del Controparte_10 Controparte_6 CP_11
[...]
Condannare in solido tra loro e/o per chi di ragione la Controparte_8
in persona del del Consiglio p.t e il in pers.
[...] CP_9 Controparte_6
del p.t. al risarcimento in favore del Dr. dei danni subiti e CP_7 CP_3
subendi, per effetto dell'inadempimento e/o parziale e/o tardivo adempimento dello Stato italiano alle direttive suindicate, nella misura indicativa di euro 87.444,00 di cui all'elaborato del CTU non contestato, ovvero nella maggiore o minore somma ritenuta di giustizia, con interessi e rivalutazione. Vittoria di spese, anche di CTU, competenze ed onorari del doppio grado di giudizio e di ogni altra spesa connessa e consequenziale;
conseguentemente disattendere tutte le eccezioni e le istanze sollevate dai convenuti/appellati dinanzi al Tribunale per tutti i motivi meglio esposti nell'atto di appello”.
MOTIVI IN FATTO ED IN DIRITTO
La Corte, visti gli atti e sentito il relatore, osserva quanto segue.
r.g. n. 1317/2020 5 Gli appellanti hanno citato in giudizio dinanzi al Tribunale di Roma la e il riferendo: di Controparte_8 Controparte_6
avere svolto quali dirigenti medici presso le rispettive Aziende Sanitarie Locali la loro attività lavorativa (regolarmente remunerata) per un periodo di ore settimanali eccedenti rispetto a quelle massime previste dall'art. 6 punto 2 della
Direttiva del Consiglio 93/104 e dall'art. 6 lett. B della Direttiva del Parlamento europeo e del Consiglio 2003/88 e di non aver goduto dei riposi giornalieri previsti dalla normativa comunitaria citata;
che alcune norme della Legge
Finanziaria 2008 (legge n. 244/2007) e del D.L. n. 112/2008 (conv. nella legge n.
133/2008) avrebbero vanificato gli effetti di dette direttive stabilendo che le tutele di orario lavorativo non si applicavano al personale dirigenziale del ruolo sanitario del SSN;
che solo a seguito dell'apertura di una procedura di infrazione presso la Corte di Giustizia UE le norme da ultimo citate erano state abrogate (con la legge n. 161/2014).
I predetti dirigenti medici hanno pertanto richiesto il risarcimento dei danni a causa del mancato rispetto della normativa comunitaria, indicando ai fini della valutazione in via equitativa quale parametro monetario l'importo orario di € 34,70 ex art. 10 (lavoro straordinario dei dirigenti notturno o festivo) del
Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del Personale della Dirigenza Medico
– Veterinaria del Servizio Sanitario Nazionale II Biennio Economico 2008 - 2009, moltiplicato per il numero delle ore settimanali eccedenti i limiti comunitari indicati e moltiplicato per 24 per ogni giorno di mancato riposo.
Si sono costituiti la e il Controparte_8 Controparte_6
, che hanno eccepito la carenza di legittimazione del citato ,
[...] CP_6
vertendosi in tema di azione risarcitoria per violazione del diritto comunitario,
e della stessa , nell'ipotesi in cui gli attori lamentassero Controparte_8
la mancata percezione degli emolumenti dovuti per le ore di lavoro aggiuntive prestate, essendo in quel caso legittimato il datore di lavoro. Le
Amministrazioni convenute hanno inoltre fatto rilevare che: l'art. 5 della
Direttiva 2003/88/CE (concernente il periodo di minimo di riposo di 24 ore ogni
7 giorni) era stato correttamente attuato senza alcuna deroga dall'art. 9 D.L.vo n. 66/2003, sicché ogni pretesa risarcitoria andava azionata nei confronti del datore di lavoro;
la normativa comunitaria relativa alla durata massima del r.g. n. 1317/2020 6 lavoro settimanale sarebbe già stata recepita dall'art. 4 D.Lgs. n. 66/2003 e occorreva comunque tener conto della natura dirigenziale delle mansioni svolte dagli attori;
la stessa Direttiva 2003/88/CE ammetteva la possibilità di derogare alle previsioni dell'art. 3 relative alla durata minima di undici ore del riposo giornaliero.
Con sentenza n. 16764/2019 il Tribunale di Roma ha respinto le domande, negando innanzitutto la legittimazione passiva del (è la Controparte_6
a rappresentare lo Stato nell'attività di recepimento Controparte_8
delle direttive comunitarie) e rilevando che: la disciplina nazionale prevedeva deroghe, successivamente abrogate, quanto alla durata massima dell'orario di lavoro settimanale e alla durata minima del riposo giornaliero di 11 ore
(rispetto peraltro ad una disciplina interna, quella dettata dal D.L.vo 66/2003, che aveva recepito Direttive comunitarie anteriori rispetto a quella richiamata dagli attori) ma non relativamente ai riposi settimanali, per i quali eventuali doglianze andavano mosse nei confronti dei datori di lavoro;
la disciplina interna relativa alla durata massima dell'orario di lavoro non si applica solo ai dirigenti e a coloro che hanno poteri di decisione autonomi, dovendosi avere riguardo alle caratteristiche delle mansioni svolte e non alla semplice qualifica formale o alla appartenenza al I o II livello;
la temporanea deroga al limite delle
48 ore settimanali non può essere considerata violazione grave e manifesta del diritto comunitario né lesiva dei diritti dei singoli lavoratori, posto che è contemplata dalla contrattazione collettiva la corresponsione di un'indennità di risultato, per il cui perseguimento è prevista anche la eventualità di superare l'orario normale di lavoro, e considerato che anche qualora non si ritenesse possibile inquadrare il medico del SSN tra i dirigenti o altre persone aventi potere di decisione autonomo, l'art. 22 comma 1 della Direttiva consente una deroga alla durata dell'orario massimo settimanale di 48 ore, purché vi sia il consenso da parte del lavoratore;
la disciplina relativa ai riposi giornalieri può essere anch'essa derogata, come prevede la stessa Direttiva n. 2003/88/CE (art. 17), quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo, tenuto peraltro conto che r.g. n. 1317/2020 7 nella contrattazione collettiva esistono disposizioni particolari a tutela dei riposi giornalieri.
Avverso l'indicata sentenza hanno interposto tempestivamente appello gli attori rimasti soccombenti, i quali hanno formulato le conclusioni riportate in epigrafe ed hanno contestato la pronuncia laddove non ha riconosciuto la sussistenza di una violazione della normativa comunitaria suscettibile di dare luogo ad una responsabilità risarcitoria dello Stato italiano, rilevando che:
- le nozioni di «orario di lavoro» e di «periodo di riposo» non devono essere interpretate in funzione delle prescrizioni delle varie normative degli Stati membri, bensì costituiscono nozioni di diritto comunitario che occorre definire secondo criteri oggettivi, facendo riferimento al sistema e alla finalità di detta Direttiva, intesa a stabilire prescrizioni minime destinate a migliorare le condizioni di vita e di lavoro dei dipendenti;
- secondo la giurisprudenza comunitaria le undici ore previste quale misura minima del riposo giornaliero devono essere consecutive e non possono essere interrotte, mentre il periodo minimo di riposo settimanale di 24 ore può essere concesso in ogni momento nell'ambito di ogni periodo di sette giorni e le 48 ore, quale durata massima (media) del lavoro settimanale, rappresentano un limite assoluto, non suscettibile di condizioni o restrizioni da parte della legislazione nazionale. Ne consegue che non può essere revocata in dubbio una responsabilità risarcitoria dello Stato italiano per i danni subiti a causa della mancata o incompleta attuazione della Direttiva, tanto più che la CGUE ha riconosciuto la sussistenza di una violazione sufficientemente qualificata anche quando la violazione interviene ignorando manifestamente la giurisprudenza della Corte ed ha statuito che tale violazione è fonte di responsabilità indipendentemente dal fatto che le ore lavorate in eccedenza siano state retribuite;
- la deroga prevista dall'ordinamento interno non è giustificata dalla natura dirigenziale dell'attività svolta, avendo la Commissione UE nel parere motivato del maggio 2013 con cui ha deferito lo Stato italiano con la procedura di infrazione n. 2911/4185 rilevato che i medici attivi nel SSN sono formalmente qualificati come “dirigenti” senza però godere delle prerogative o dell'autonomia dirigenziali durante il loro orario di lavoro;
r.g. n. 1317/2020 8 - è inapplicabile la previsione dell'art. 2 della Direttiva n. 2003/88/UE in caso di consenso del lavoratore, in quanto la c.d. opzione “opt-out” di deroga alla durata massima del lavoro settimanale va esercitata dal lavoratore, ma presuppone che tale facoltà di deroga sia stata recepita dal legislatore nazionale, condizione che nel caso dell'Italia non ricorre;
- le deroghe al riposo minimo giornaliero previste per i medici, dirigenti e non, si pongono in violazione della normativa comunitaria perché il rimando alla contrattazione collettiva è previsto solo per la protezione appropriata che rappresenta una soluzione eccezionale mentre la condizione è rappresentata dalla concessione di periodi equivalenti di riposo compensativo;
- la responsabilità risarcitoria dello Stato sussiste anche se le norme della direttiva eventualmente hanno efficacia diretta verticale, non facendo venir meno l'obbligo dello Stato membro di dare ad esse attuazione, quando la norma giuridica violata è preordinata a conferire diritti ai singoli, quando si tratta di violazione sufficientemente caratterizzata e quando sussiste un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo dello Stato e il danno subito dai soggetti lesi.
Gli appellanti della causa R.G. n. 1406/20 lamentano anche l'illegittima condanna degli attori al pagamento delle spese di CTU. Il tribunale, infatti, dopo aver disposto la CTU al fine di accertare la corrispondenza dei dati indicati nei prospetti allegati dagli attori con la documentazione prodotta in atti, aveva respinto la domanda in punto di an senza avvalersi delle conclusioni dell'ausiliario.
La e il non si Controparte_8 Controparte_6
sono costituiti.
L'appello non è fondato e deve essere respinto.
Le ragioni poste a fondamento degli appelli possono essere esaminate partendo dal raffronto tra la normativa interna e la normativa comunitaria.
Nella sentenza impugnata sono correttamente riportate le norme della
Direttiva n. 2003/88/CE che gli appellanti assumono essere state violate, gli articoli 3 (Riposo giornaliero), 5 (Riposo settimanale) e 6 (Durata massima settimanale del lavoro), e sono pure riportate le norme interne che derogando r.g. n. 1317/2020 9 per il personale sanitario alle disposizioni contenute nel D.L.vo 66/2003 (che aveva dato attuazione alle Direttive nn. 93/104/CE e 2000/34/CE), finalizzate ad assicurare a tutti i lavoratori la protezione minima prevista dalla normativa eurounitaria in materia di organizzazione dell'orario di lavoro, si porrebbero in contrasto con i principi stabiliti dagli articoli 3, 5 e 6 della Direttiva n.
2003/88/CE. Sono:
- l'art. 3 comma 85 legge n. 244/2007 (c.d. Legge Finanziaria 2008), che ha aggiunto all'art. 17 del D.L.vo 66/2003 il comma 6bis a norma del quale: “Le disposizioni di cui all'articolo 7 (n.d.r. che riconoscono al lavoratore il diritto ad undici ore di riposo consecutivo ogni 24 ore) non si applicano al personale del ruolo sanitario del Servizio sanitario nazionale, per il quale si fa riferimento alle vigenti disposizioni contrattuali in materia di orario di lavoro, nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”;
- l'art. 41 comma 13 DL 112/2008, conv. con modif. dalla legge n. 112/2008, a norma del quale: “Al personale delle aree dirigenziali degli Enti e delle
[...]
in ragione della qualifica posseduta e delle Parte_35
necessità di conformare l'impegno di servizio al pieno esercizio della responsabilità propria dell'incarico dirigenziale affidato, non si applicano le disposizioni di cui agli articoli 4 (n.d.r. che stabiliscono la durata media dell'orario di lavoro settimanale in misura non superiore alle 48 ore) e 7 (n.d.r. v. sopra) del decreto legislativo 2003, n. 66. La contrattazione collettiva definisce le modalità atte
a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che rappresentino una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”.
In forza di tali disposizioni, che sono state abrogate (a far data dal 25.11.2015) dall'art. 14 comma 1 legge n. 161/2014, per tutto il personale del ruolo del SSN, dirigenziale e non, risultava quindi derogato l'art. 7 D.L.vo 66/2003 in materia di durata minima del riposo giornaliero di 11 ore, mentre per i soli dirigenti del
SSN era derogato anche l'art. 4 in materia di durata massima dell'orario di lavoro settimanale, compreso quello straordinario.
Quanto alle norme sul riposo giornaliero minimo e sull'orario massimo di lavoro settimanale, deve verificarsi se vi sia o meno un inadempimento del legislatore interno e se detto inadempimento dia luogo ad una pretesa risarcitoria. Come ha chiarito la CGUE a partire dalle sentenze Brasserie du
r.g. n. 1317/2020 10 pecheur del 05.03.1996 (cause riunite C-46/93) e Factortame (cause riunite C-
48/93), il diritto al risarcimento del danno derivante dalla violazione del diritto comunitario imputabile allo Stato membro per inadempimento del legislatore nazionale è riconosciuto dal diritto comunitario se sono soddisfatte le seguenti condizioni: 1) che la norma giuridica violata sia preordinata a conferire diritti ai singoli;
2) che si tratti di violazione sufficientemente caratterizzata, intendendosi per tale una violazione manifesta e grave da parte dello Stato membro dei limiti posti al suo potere discrezionale;
3) che esista un nesso causale diretto tra la violazione dell'obbligo incombente sullo Stato e il danno subito dai soggetti lesi. Tra gli elementi che secondo la CGUE devono essere presi in considerazione per accertare se la violazione del diritto eurounitario sia manifesta e grave rientra anche l'ampiezza del potere discrezionale che la norma comunitaria riserva alle autorità nazionali.
Facendo applicazione di tali principi al caso di specie, si osserva che la
Direttiva n. 2003/88/CE concede agli Stati membri un ampio potere discrezionale, laddove stabilisce che: “In funzione dei problemi che possono essere sollevati dall'organizzazione dell'orario di lavoro nell'impresa, pare opportuno prevedere una certa flessibilità nell'applicazione di determinate disposizioni della presente direttiva, garantendo nel contempo il rispetto dei principi della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori” (considerando 15); e che “occorre prevedere che talune disposizioni della presente direttiva possano formare oggetto di deroghe operate,
a seconda dei casi, dagli Stati membri o dalle parti sociali” (considerando 16).
La stessa Direttiva prevede per l'appunto un ampio regime di deroghe, giustificate a vario titolo dalle particolari caratteristiche dell'attività lavorativa.
L'art. 17 par. 1 stabilisce, ad esempio, che: “Nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori, gli Stati membri possono derogare agli articoli 3, 4, 5, 6, 8 e 16 quando la durata dell'orario di lavoro, a causa delle caratteristiche dell'attività esercitata, non è misurata e/o predeterminata o può essere determinata dai lavoratori stessi e, in particolare, quando si tratta a) di dirigenti o di altre persone aventi potere di decisione autonomo”. Le deroghe alla disciplina dell'organizzazione dell'orario di lavoro possono essere adottate “con legge (…) ovvero mediante contratti collettivi o accordi conclusi fra le parti sociali, a condizione che vengano concessi ai lavoratori interessati equivalenti periodi di riposo compensativo
r.g. n. 1317/2020 11 oppure, in casi eccezionali in cui la concessione di tali periodi equivalenti di riposo compensativo non sia possibile per ragioni oggettive, a condizione che venga loro concessa una protezione adeguata” (art. 17 par. 2). L'art. 17 par. 3 della Direttiva consente infine agli Stati membri di derogare, tra le altre, alla disciplina sul riposo giornaliero “per le attività caratterizzate dalla necessità di assicurare la continuità del servizio o della produzione, in particolare quando si tratta di servizi relativi all'accettazione, al trattamento e/o alle cure prestati da ospedali o stabilimenti analoghi, comprese le attività dei medici in formazione (…)”. L'art. 18 par. 1 prevede che tali deroghe possano essere definite anche mediante la contrattazione collettiva o accordi conclusi tra le parti sociali a livello inferiore.
Ora, le deroghe previste dalla legislazione italiana e dai contratti collettivi appaiono muoversi nel perimetro della discrezionalità che la Direttiva n.
2003/88/CE ha riconosciuto agli Stati membri. L'art. 3 comma 85 della legge n.
204/2007 ha infatti previsto che al personale del ruolo sanitario del SSN si sarebbero applicate le vigenti disposizioni contrattuali, frutto dunque della contrattazione collettiva, sull'orario di lavoro “nel rispetto dei principi generali della protezione della sicurezza e della salute dei lavoratori”. Inoltre, l'art. 41 comma
13 DL 112/2008 ha rimesso, come visto, alla contrattazione collettiva il compito di definire “le modalità atte a garantire ai dirigenti condizioni di lavoro che consentano una protezione appropriata ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”. A tale disposizione ha dato attuazione il CCNL del personale della dirigenza medico – veterinaria del SSN del 17.10.2008, il cui art. 7, riportato per esteso nel paragrafo 5.2 della sentenza appellata, delega alla contrattazione integrativa la definizione di “modalità di riposo nelle 24 ore, atte a garantire idonee condizioni di lavoro ed il pieno recupero delle energie psico – fisiche”, stabilendo tra l'altro che dopo l'effettuazione del servizio di guardia notturno o del turno notturno sia prevista “la fruizione immediata, in ambito diurno, di un adeguato periodo di riposo obbligatorio e continuativo”.
Sotto altro profilo, l'attività svolta dal dirigente medico del SSN in posizione non apicale, se da una parte soggiace alle direttive organizzative del dirigente di livello superiore, dall'altra non è legata rigidamente ad un orario di lavoro, che viene incrementato eventualmente su iniziativa dello stesso medico al fine del conseguimento della c.d. indennità di risultato. A tal riguardo, l'art. 15
r.g. n. 1317/2020 12 D.L.vo 502/1992 stabilisce che: “Il dirigente, in relazione all'attività svolta, ai programmi concordati da realizzare ed alle specifiche funzioni allo stesso attribuite, è responsabile del risultato anche se richiedente un impegno orario superiore a quello contrattualmente definito”; e ancora: “L'attività dei dirigenti sanitari è caratterizzata, nello svolgimento delle proprie mansioni e funzioni, dall'autonomia tecnico – professionale i cui ambiti di esercizio, attraverso obiettivi momenti di valutazione e verifica, sono progressivamente ampliati (…)”. Le mansioni del dirigente medico in posizione non apicale si caratterizzano dunque normativamente per un'autonomia decisionale anche nell'incrementazione del lavoro finalizzata al conseguimento di un risultato, di guisa che la deroga introdotta dagli articoli 3 comma 85 legge n. 244/2007 e 41 comma 13 DL 112/2008 non può essere considerata una violazione grave e manifesta della normativa comunitaria, che, come visto con riferimento all'art. 17 della Direttiva n. 2003/88/UE, non considera i tetti massimi settimanali degli orari di lavoro come assolutamente inderogabili.
Peraltro, dalle allegazioni degli odierni appellanti non è dato evincere i casi nei quali il superamento dell'orario settimanale sia stato imposto da esigenze straordinarie o sia conseguente ad attività finalizzate all'ottenimento dell'indennità da risultato e sia dunque frutto di una scelta concordata con il dirigente di livello superiore.
La tesi degli appellanti secondo i quali la facoltà di derogare ai tetti massimi orari con il consenso del lavoratore non sarebbe esercitabile nel nostro Paese non essendosi avvalso lo Stato italiano della possibilità di deroga sancita dall'art. 22 della Direttiva non è fondata perché non tiene conto innanzitutto della delega alla contrattazione collettiva di definire le modalità organizzative dell'orario di lavoro sancita per i dirigenti medici dall'art. 41 comma 13 DL
112/2008 (v. sopra) e poi della previsione contenuta nel CCNL dell'area dirigenza medico – veterinaria del SSN del 03.11.2005, che stabilisce in 38 ore settimanali l'orario di lavoro dei dirigenti medici, prevedendo che l'impegno di servizio necessario per il conseguimento degli obiettivi prestazionali che eccedono questo tetto sia negoziato con le procedure di cui all'art. 65 comma 6 del CCNL del 05.12.1996, secondo cui “gli obiettivi preventivamente illustrati dal dirigente responsabile dell'articolazione aziendale sono assegnati formalmente a tutti i
r.g. n. 1317/2020 13 dirigenti dell'unità operativa secondo la tipologia degli incarichi conferiti a ciascuno di essi (…) con l'indicazione dell'incentivo economico connesso”, la cui erogazione “è strettamente connessa ai risultati conseguiti in relazione alla realizzazione degli obiettivi assegnati”. Si tratta dunque di una delega fondata sul consenso del lavoratore che è espressamente prevista dalla contrattazione collettiva in funzione del riconoscimento di una retribuzione integrativa, alla quale lo stesso lavoratore potrebbe decidere di rinunciare.
Ad ogni buon conto, le contestazioni degli appellanti omettono di considerare che la durata massima settimanale dell'orario di lavoro non va calcolata in termini assoluti (in altri termini, non si ravvisa alcuna violazione della normativa comunitaria per il solo fatto che la durata del lavoro svolto nell'arco di sette giorni abbia superato le 48 ore) ma deve essere intesa come durata media calcolata nell'arco di 4 mesi, essendosi lo Stato italiano avvalso della facoltà prevista dall'art. 16 della più volte citata Direttiva.
Alla luce delle considerazioni che precedono, l'appello deve pertanto essere respinto.
Nulla sulle spese attesa la contumacia delle parti appellate mentre va confermata la statuizione della sentenza appellata sulle spese della CTU, che devono seguire sempre la soccombenza.
Sussistono i presupposti, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n.
115/2002, per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente pronunciando, così provvede:
1) Rigetta gli appelli;
2) Nulla sulle spese.
Dà atto, ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, D.P.R. n. 115/2002, della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte degli appellanti di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'impugnazione.
Così deciso nella camera di consiglio della Corte d'Appello di Roma, il
17.03.2025.
r.g. n. 1317/2020 14 Il Consigliere estensore Il Presidente
Dott. Marco Genna Dott. Nicola
Saracino
r.g. n. 1317/2020 15