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Sentenza 24 marzo 2025
Sentenza 24 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Castrovillari, sentenza 24/03/2025, n. 499 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Castrovillari |
| Numero : | 499 |
| Data del deposito : | 24 marzo 2025 |
Testo completo
R.G. n. 506/2017
REPUBBLICA ITALIANA NEL NOME DEL POPOLO ITALIANO IL TRIBUNALE di CASTROVILLARI sezione civile
- settore lavoro -
- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - ha pronunciato la seguente
SENTENZA
nel procedimento deciso ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c. previo riscontro del deposito di note di trattazione scritta.
PROMOSSO DA
Parte_1
- parte ricorrente -
Avv. Vulcano Giovambattista
Email_1
CONTRO
Controparte_1
- parte resistente –
Avv. Francesco Nicoletti
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E
CP_2
- parte terza chiamata - Avv. Giulia Renzetti t Email_3
di essere stato assunto ogni anno a tempo determinato, per 51 giornate nell'anno 2012, per 102 giornate negli anni 2013 e 2014 e per 46 giornate nell'anno 2015, di aver lavorato in modo continuativo ed ininterrotto per l'intero periodo, chiedeva l'accertamento della sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato e la condanna al pagamento per il lavoro ordinario, straordinario, festivo, tredicesima, quattordicesima, ferie non godute e T.F.R. ammonta complessivamente ad euro 47.483,19 o quell'altra maggiore o minore ritenuta di giustizia, oltre interessi legali e rivalutazione monetaria come per legge;
con vittoria di spese. Allegava documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Si costituiva la società resistente per eccepire la nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c., nel merito eccepiva la prescrizione e chiedeva il rigetto della domanda, oltre alla vittoria delle spese legali. Produceva documentazione ed avanzava istanze istruttorie.
Veniva onerata parte ricorrente di integrare il contraddittorio con l' che, CP_2 costituendosi, si associava alla domanda attorea di condanna della parte resistente al pagamento dei contributi in caso di accertamento giudiziale della loro omissione.
La controversia veniva istruita con l'assunzione di prove testimoniali. La causa, dunque, incardinata dinanzi al Giudice Istruttore titolare del ruolo in precedenza, veniva assegnata, in virtù di decreto presidenziale, alla scrivente che all'udienza fissata per la discussione pronunciava la sentenza completa di dispositivo e motivazione.
In via preliminare va rigettata, per infondatezza, l'eccezione di nullità del ricorso per violazione delle norme di cui all'art. 414 c.p.c. Quanto alla questione di nullità del ricorso per carenza degli elementi necessari per la sua efficacia, è noto il consolidato orientamento della Cassazione, che subordina la nullità dell'atto introduttivo del giudizio di lavoro all'omissione, ovvero all'assoluta incertezza, sulla base dell'esame complessivo dell'atto, del petitum, sotto il profilo sostanziale e procedurale, nonché delle ragioni di fatto e di diritto poste a fondamento della pretesa (tra le tante: Cass. 27.5.2008 n. 13825; Cass. 30.12.94 n. 11318; Cass. 30.8.93 n. 9167; Cass. 11. 6. 88 n. 4018; Cass. 18.11.87 n. 8436; Cass. 30.7.87, n. 6619; Cass. 5.6.86, n. 3777). Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto e di diritto su cui si fonda la domanda è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi. Ed invero, l'interpretazione complessiva dell'atto introduttivo (ed i riferimenti anche documentali dell'istanza, attesa la sua natura di componente della domanda dell'unitario processo di cognizione ( cfr., da ultimo, Cass., sez., lav., 21.9.2004 n. 18930) consente di affermare che il ricorso contiene tutti gli elementi indicati dall'art. 414 c.p.c., con particolare riferimento alla determinazione dell'oggetto della domanda ed alla esposizione dei fatti e degli elementi di diritto sui quali essa si fonda, con le relative conclusioni. Nel caso di specie, l'esposizione degli elementi di fatto, con l'indicazione del periodo di lavoro, delle mansioni, dell'orario osservato, e di diritto, su cui si fonda la domanda, è sufficiente a consentire una corretta instaurazione del contraddittorio fra le parti sulle principali questioni oggetto della controversia ed a rendere intelligibili il petitum e la causa petendi, come si evince anche dalla difesa articolata da controparte.
Ciò posto, nel merito, il ricorso è infondato. Parte ricorrente agisce in giudizio rivendicando il pagamento delle differenze retributive per aver svolto la sua attività lavorativa ininterrottamente e non a tempo determinato come previsto da contratto. Così delineato il thema decidendum, si rammenti che in tema di inadempimento di obbligazioni e relativa ripartizione dell'onere della prova ex art. 2697 c.c., è principio consolidato quello secondo cui nel caso in cui sia dedotto l'inadempimento ovvero l'inesatto adempimento dell'obbligazione, al creditore istante è sufficiente dimostrare l'esistenza dell'obbligazione, e dunque il titolo, gravando invece sul debitore, in forza dei principi di riferibilità o di vicinanza della prova e di persistenza delle situazioni giuridiche, l'onere di dimostrare l'avvenuto esatto adempimento ovvero l'impossibilità sopravvenuta della prestazione per causa a lui non imputabile (art. 1218 c.c.) (Cass., S.U., 30/10/2001, n. 13533). Nei casi in cui, come in quello di specie, l'oggetto della controversia riguardi l'accertamento del diritto alla corresponsione di differenze retributive e/o ulteriori voci di retribuzione, il lavoratore deve fornire la prova dell'esistenza del rapporto di lavoro, della sua natura e durata, della sua articolazione oraria, delle mansioni svolte, nonché del diritto alla corresponsione di ogni singola voce richiesta;
grava, invece, sul datore di lavoro l'onere della prova dell'avvenuto adempimento delle sue obbligazioni ovvero dell'estinzione dell'obbligazione. In particolare, va rilevato che le singole voci della retribuzione sono soggette ad un onere probatorio diversificato e segnatamente sono assoggettate al criterio generale
“affirmanti incumbit probatio” le seguenti voci: lavoro straordinario e/o supplementare, maggiorazione lavoro festivo e domenicale, ferie non godute e non retribuite, permessi non goduti e non retribuiti. In applicazione delle suindicate regole probatorie, deve affermarsi che gli importi domandati a titolo di differenze retributive riferibili ad una modalità di estrinsecazione del rapporto di lavoro diversa da quella pattuita in contratto, sono condizionate al ricorso di presupposti specifici e diversi dalla prestazione del lavoro ordinario. Fatta tale generale premessa in ordine al riparto dell'onere della prova, si osserva che trattandosi di un rapporto di lavoro c.d. “in chiaro”, la sua sussistenza e la sua durata trovano riscontro nella produzione documentale (cfr. ultima busta paga). Con riguardo alla domanda tesa al conseguimento delle differenze retributive maturate in virtù dell'asserita modalità di estrinsecazione del rapporto di lavoro diversa da quella pattuita in contratto, è stata assunta, innanzitutto, la prova testimoniale. In concreto, le dichiarazioni rese dai testi escussi si presentano insufficienti a comprovare lo svolgimento dell'attività lavorativa nelle modalità dedotte in ricorso per l'intero arco temporale di riferimento dedotto in causa e secondo gli orari giornalieri indicati. Il teste , sentito all'udienza del 20.12.2017, ha potuto riferire, peraltro Testimone_1 solo genericamente, di aver visto lavorare il ricorrente, ma non poteva riferire di averlo visto tutti i giorni, passando di lì per recarsi al lavoro. Il teste , sentito all'udienza del 20.12.2017, ha potuto riferire solo di aver Tes_2 visto lavorare il ricorrente alcune volte. Il teste , sentito all'udienza del 10.10.2018 riportava di aver visto il Testimone_3 ricorrente “sporadicamente durante tutto l'anno, mi recavo in azienda circa ogni quindici giorni”. La testimonianza resa da all'udienza del 10.10.2018, dunque, Testimone_4 che riportava: “ … lui lavorava ininterrottamente … lavorava dalle 5.00 di mattina alle 15.00 con pausa pranzo dalle 12.00 alle 12.30 questo in estate, in inverno dalle 6.00 alle 16.00 sempre con pausa pranzo dalle 12.00 alle 12.30”; non costituisce una testimonianza nevralgica nell'ambito della controversia de qua, in ragione della sua qualità di moglie del ricorrente che impone un riscontro estrinseco di quanto dalla stessa riportato, riscontro non rinvenuto né documentalmente né, come suesposto, in via dichiarativa. Pertanto, le emergenze probatorie inibiscono alla Decidente di ritenere raggiunta, con quel grado di certezza che era legittimo attendersi nella controversia in esame, la prova dell'impegno lavorativo per come dedotto e rappresentato nell'atto introduttivo. Ne consegue l'evidente infondatezza della domanda diretta al riconoscimento dei crediti retributivi e contributivi, differenziali ed omessi. Tanto conforta il rigetto della stessa.
Assorbita ogni altra doglianza ed eccezione proposta dalle parti. La particolarità delle questioni trattate e l'estrinsecazione dell'iter processuale giustifica la compensazione delle spese e la determinazione in solido delle spese di CTU.
P.Q.M.
Il TRIBUNALE di CASTROVILLARI- in composizione monocratica nella persona della dott.ssa Manuela ESPOSITO in funzione di GIUDICE del LAVORO - definitivamente pronunciando, ogni contraria istanza, eccezione, deduzione disattese, così provvede: - rigetta per infondatezza tutte le domande avanzate dalla parte ricorrente con l'atto introduttivo del presente giudizio;
- compensa integralmente le spese processuali tra le parti;
- pone definitivamente in solido tra le parti le spese di CTU.
Castrovillari, 24.3.2025
Il GIUDICE del LAVORO dott.ssa Manuela ESPOSITO