Sentenza 27 marzo 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Crotone, sentenza 27/03/2025, n. 208 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Crotone |
| Numero : | 208 |
| Data del deposito : | 27 marzo 2025 |
Testo completo
Sentenza emessa ai sensi dell'art.127 ter c.p.c.
TRIBUNALE DI CROTONE
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il giudice del lavoro dr. Salvatore Marinò ha pronunciato la seguente
SENTENZA CONTESTUALE nella causa iscritta al n.1585/2023 del Registro Generale e promossa da con l'avv. SPINA FERDINANDO Parte_1
Ricorrente nei confronti di
, con l'avv. LALLI SERGIO CP_1
Convenuto
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CONCLUSIONI DELLE PARTI L'opponente ha chiesto, in via preliminare, di dichiarare l'improponibilità della domanda monitoria per abuso processuale (nello specifico, per illegittimo frazionamento del credito) e, nel merito, la revoca del decreto ingiuntivo opposto o, in subordine, la compensazione del credito indicato nell'impugnata ingiunzione con il controcredito risarcitorio meglio descritto in ricorso, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria. L'opposto ha chiesto il rigetto dell'opposizione e, per l'effetto, la conferma del decreto ingiuntivo opposto, oltre alla condanna della controparte per lite temeraria.
MOTIVI DELLA DECISIONE
Il ricorso è infondato e deve essere rigettato per le ragioni che seguono.
Il giudizio di opposizione a decreto ingiuntivo, disciplinato dall'art.645 e ss. c.p.c., è un ordinario processo di cognizione avente ad oggetto l'accertamento della sussistenza o meno del credito fatto valere con la domanda di ingiunzione.
In tale giudizio, dunque, l'opponente è attore formale ma convenuto sostanziale e, specularmente, l'opposto è convenuto formale ma attore sostanziale, con la conseguenza che grava su quest'ultimo l'onere ex art.2697 (co.1) c.c. di fornire la prova dei fatti costitutivi del diritto di credito azionato con il ricorso per decreto ingiuntivo, mentre grava sull'opponente l'onere di contestare specificamente, ai sensi dell'art.416 c.p.c., i fatti allegati dall'opposto e l'onere di dimostrare la sussistenza di eventuali fatti
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Per le ragioni sopra esposte, l'opposizione a decreto ingiuntivo deve essere rigettata. Non può infatti essere accolta la richiesta dell'odierna parte ricorrente di declaratoria di cessata materia del contendere (formulata nelle note scritte depositate telematicamente in data 26/3/2025), sia perché la cessazione della materia del contendere necessita -per costante giurisprudenza- della richiesta di entrambe le parti le quali devono formulare conclusioni conformi in tal senso, sia in quanto il pagamento del debito per cui è causa non è avvenuto spontaneamente ma forzatamente, nello specifico mediante assegnazione all'odierna parte resistente -all'esito di una procedura esecutiva- di un credito vantato dall'odierna parte ricorrente nei confronti di INTESA
SAN PAOLO s.p.a., non potendo dunque escludersi la permanenza di un interesse dell'odierna parte resistente a ottenere una pronuncia che cristallizzi definitivamente il titolo posto a base dell'azione esecutiva al fine di escludere eventuali future azioni recuperatorie (fermo restando che tale titolo non potrà più essere azionato esecutivamente perché il credito ivi riportato è stato già soddisfatto).
Le spese di lite del giudizio di opposizione sono integralmente poste a carico di parte opponente (in omaggio al principio della soccombenza) e sono liquidate come in dispositivo.
P.Q.M.
Rigetta l'opposizione e, per l'effetto, conferma il decreto ingiuntivo n.50/2023 emesso dal Tribunale di Crotone. Condanna l'opponente al pagamento delle spese di lite del giudizio di opposizione, liquidate in euro 2.626,00 per compensi professionali, oltre spese generali, IVA e CPA come per legge (con distrazione).
Crotone, 27/03/2025.
Il Giudice
(dott. Salvatore Marinò)
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