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Sentenza 29 maggio 2025
Sentenza 29 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Milano, sentenza 29/05/2025, n. 4395 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Milano |
| Numero : | 4395 |
| Data del deposito : | 29 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8953/2024 R.G.
promossa da:
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Pelizzo (c.f. ), presso la C.F._2
quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini n. 36 (PEC:
- FAX: 02.87383713); Email_1
- appellante principale – contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3
Maria Rosa Sala (c.f. ) e Marco Dal Toso (c.f. C.F._4
), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della C.F._5
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_2
- appellato e appellante incidentale –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 6.3.2024 (iscritto a ruolo il 7.3.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 8081 in data 15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023;
conclusioni di parte appellante:
<
- nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma in parte qua della gravata sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 8081/2023, pubblicata il 16 gennaio 2024 e comunicata in data 3 febbraio 2024, accogliere l'opposizione e dichiarare l'illegittimità dei verbali di accertamento emessi dalla Polizia Locale del Comune di Milano n. 12176/2023, n.
12464/2013, n. 13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023,
n. 47787/2023, n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n.
151554/2023, n. 151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23, e, conseguentemente, archiviarli, dichiararli nulli o comunque annullarli;
- ancora nel merito, respingere in quanto inammissibile e infondato l'avversario appello incidentale, eventualmente previo accoglimento dell'appello incidentale ex art. 343 co. 2
c.p.c. proposto con le note d'udienza del 9 novembre 2024 a seguito dell'avversario appello incidentale.
Con vittoria di spese e con rimborso del contributo unificato dei due gradi di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
2 <
- respingere l'appello principale proposto dal signor , in quanto infondato;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in parziale Controparte_1
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 8081/2023, pubblicata in data 16 gennaio 2024, respingere in toto il ricorso originariamente proposto da , in Parte_1
quanto infondato, e confermare tutti i n. 92 verbali impugnati e le rispettive sanzioni.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8081 in data Parte_1
15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023, che ha solo parzialmente accolto l'opposizione ex art. 204-bis del
C.d.S. di avverso novantadue verbali di contestazione di infrazioni ex art. 7 Parte_1
co. 14 CdS (n. 12176/2023, n. 12177/2023, n. 12178/2023, n. 12464/2023, n. 13156/2023, n.
17106/2023, n. 17576/2023, n. 13593/2023, n. 57735/2023, n. 13885/2023, n. 47068/2023,
n. 47163/2023, n. 47187/2023, n. 47191/2023, n. 47208/2023, n. 47214/2023, n.
47218/2023, n. 47222/2023, n. 47225/2023, n. 47249/2023, n. 47262/2023, n. 47286/2023,
n. 47345/2023, n. 47349/2023, n. 47351/2023, n. 58939/2023, n. 58940/2023, n.
47470/2023, n. 47512/2023, n. 59324/2023, n. 59325/2023, n. 47665/2023, n. 47673/2023,
n. 47687/2023, n. 47712/2023, n. 47732/2023, n. 47750/2023, n. 47754/2023, n.
47768/2023, n. 47769/2023, n. 59457/2023, n. 47787/2023, n. 47793/2023, n. 47892/2023,
n. 59900/2023, n. 60015/2023, n. 60020/2023, n. 48258/2023, n. 48288/2023, n.
61283/2023, n. 61288/2023, n. 90981/2023, n. 90991/2023, n. 91003/2023, n. 91004/2023,
n. 91017/2023, n. 91021/2023, n. 105511/2023, n. 106137/2023, n. 106139/2023, n.
3 106142/2023, n. 106229/2023, n. 92085/2023, n. 136408/2023, n. 136409/2023, n.
136410/2023, n. 136412/2023, n. 136416/2023, n. 136459/2023, n. 136460/2023, n.
151554/2023, n. 151677/2023, n. 180576/2023, n. 151938/2023, n. 152038/2023, n.
152039/2023, n. 152056/2023, n. 152268/2023, n. 180791/2023, n. 180796/2023, n.
180799/2023, n. 152689/2023, n. 152883/2023, n. 181005/2023, n. 181008/2023, n.
214882/2023, n. 181073/2023, n. 181074/2023, n. 192752/2023, n. 193032/2023, n.
193128/2023 e n. 215813/2023), elevati dalla Polizia Locale di Milano a carico del Sig.
, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente rilasciata Pt_1 dal Comune di Nembro il 27.12.2016, per altrettante violazioni dell'art. 7 co. 14 del Codice della Strada (accessi in corsie riservate ai mezzi pubblici, a ZTL, ad area pedonale) commesse con il veicolo targato FG 844JM, in Milano, tra il 3.1.2023 e il 2.2.2023.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_1
con riguardo ai (sedici) verbali di contestazione n. 12176/2023, n. 12464/2013, n.
[...]
13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023, n. 47787/2023,
n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n. 151554/2023, n.
151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23, che dunque sono risultati confermati, mentre ha accolto l'opposizione medesima con riguardo a tutti gli altri (settantasei) verbali di contestazione di cui al superiore elenco.
Il primo Giudice ha ritenuto che il veicolo dell'opponente, targato FG 844JM, autorizzato al servizio di noleggio con conducente dal non fosse abilitato a circolare Parte_2
nelle corsie riservate e nella ZTL di Milano, essendo scaduta la registrazione precedente e non essendo stata nuovamente registrata la predetta targa nel sistema informatico del
Il GdP ha tuttavia ritenuto che le infrazioni commesse nella stessa giornata CP_1 costituissero condotte caratterizzate da “unitarietà” con la prima condotta illecita. Tale unicità di azione – secondo la sentenza impugnata – deve dare luogo all'applicazione di una sola sanzione per tutti i fatti posti in essere in una sola giornata.
L'appellante assume che la sentenza di prime cure abbia realizzato “violazione per falsa applicazione dell'art. 7 del codice della strada;
violazione dell'art. 11 co. 3 legge 21/1992;
4 violazione dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 689/1981. violazione del principio di legalità, tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative. Travisamento dei presupposti”. Sostiene inoltre che la sentenza del GdP sia erronea “per aver escluso l'applicabilità della buona fede”, in violazione dell'art. 3 della legge 689/1981 e dell'art. 1 legge 241/1990, e altresì
“per avere escluso l'applicabilità della continuazione”, in violazione degli artt. 198 e 198-bis
CdS.
Il , costituitosi depositando comparsa con appello incidentale in data Controparte_1
20.5.2024, elencati i novantadue verbali impugnati da , osservato che Parte_1
l'opponente non ha negato i fatti di cui ai verbali medesimi, chiede respingersi l'appello principale proposto da , sostenendo la correttezza della decisione del GdP nella parte Pt_1 in cui ha rigettato l'opposizione ai verbali di contestazione n. 12176/2023, n. 12464/2013, n.
13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023, n. 47787/2023,
n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n. 151554/2023, n.
151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23.
L'Ente appellato censura invece la sentenza del Giudice di Pace, proponendo appello incidentale, nella parte in cui ha erroneamente annullato settantasei dei novantadue verbali opposti: sostiene che essa è incorsa in “violazione e falsa applicazione” degli artt. 198 e 198- bis C.d.S. e 8 commi 1 e 2 L. 689/81, là dove ha ritenuto che le condotte dell'opponente fossero da considerarsi unitariamente, raggruppate su base quotidiana, e che meritassero una sola sanzione al giorno.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante incidentale, mentre è infondato l'appello principale proposto da . Parte_1
Osservato che non ha in alcun modo contestato i fatti storici degli accessi Parte_1
rilevati dalla Polizia Locale e oggetto dei verbali di accertamento impugnati (con la conseguenza di cui all'art. 115 c.p.c.), questo giudice ritiene di ribadire quanto ha già avuto modo di affermare in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, e cioè che, benché
5 effettivamente l'art. 11 co. III della L. 15.1.1992 n. 21 stabilisca che < servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici>>, tuttavia l'art. 5 bis della medesima legge aggiunge esplicitamente che < conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso>>.
In base a tale chiara disposizione di legge nazionale (costituente fonte primaria), che, autorizzando i comuni a regolamentare, non ha certo inteso escludere fonti normative secondarie, deve ritenersi del tutto legittima la <> dei veicoli di NCC titolari di licenza di altro Comune ad <> mediante previsione della <> del numero di targa del veicolo utilizzato, adottata dal con l'ordinanza n. 441/2015 del 24.4.2015. Controparte_1
Inoltre, come recentemente affermato anche da altro Giudice di questa Sezione del Tribunale di Milano in analogo contenzioso, <in base all'art. 7 comma 9 del codice della strada, i
Comuni, con ordinanza di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ed altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico e possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato anche al pagamento di una somma. L'art. 7 comma 14 Cds prevede che la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporti, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa ... Nel caso in esame la disciplina dell'accesso alle zone a traffico limitato e del transito nelle corsie riservate si rinviene nell'ordinanza n. 441/2015 emessa dal Sindaco del Comune di Milano e nella delibera n. 251/2015... Tale sistema è funzionale all'inserimento della targa del veicolo nel sistema informatico di controllo del traffico ed
6 alla conseguente verifica della regolarità degli accessi da parte degli aventi diritto.
Dall'esame di tale disciplina, risulta dunque come sia onere del soggetto utilizzatore contattare gli uffici comunali e fornire le necessarie informazioni con la conseguenza che in caso di omessa, inidonea, tardiva od inappropriata comunicazione, il veicolo è parificato ad uno non avente titolo. Ciò posto, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, i predetti provvedimenti adottati dal in forza della citata previsione di CP_1 cui all'art. 7 comma 9 Cds, costituiscono fonte normativa della viabilità e [le violazioni de] le prescrizioni ivi contenute relative ai soggetti autorizzati ed alle modalità d'accesso integrano il fatto tipico punito con la sanzione amministrativa stabilita all'art. 7 comma
Cds>>.
Le considerazioni sopra riportate sono del tutto condivise da questo giudice: i predetti provvedimenti comunali sono dalla legge abilitati a definire il precetto normativo, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 7 co. 14 CdS.
Del resto, se deve ritenersi legittima ex artt. 5 e 11 della legge n. 21 del 1992 (cd. legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) l'ordinanza comunale che impone alle autovetture a noleggio di preventivamente ottenere il rilascio di un apparecchio telematico (telepass) a pagamento per l'accesso alle zone a traffico limitato
(ZTL) e alle corsie preferenziali (così Cass. 10.10.2008 n. 24942), devono alla stessa stregua essere ritenute legittime anche l'ordinanza n. 441/2015 in data 24.4.2015 del di CP_1
Milano e la Determinazione Dirigenziale n. 251/2015 (modif. dalla Determinazione n.
1/2016), che hanno posto l'obbligo di comunicazione della targa del veicolo utilizzato per l'accesso alla ZTL.
Come ritenuto da Cass.
8.10.2008 n. 24827, < comma terzo, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente "l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi", va coordinata con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che "i taxi possono circolare ... liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali", non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con
7 conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune>>.
Deve poi affermarsi la sussistenza, negata dall'appellante principale, dell'elemento soggettivo degli illeciti ex art. 7 co. 14 CdS contestati, essendo certamente caratterizzata da colpa l'ignoranza dell'autonoleggiatore professionale NCC della normativa che disciplina l'accesso alle corsie riservate, a ZTL ets. nei territori comunali dal medesimo attraversati nell'esercizio della propria attività di impresa.
Quanto alla richiesta (subordinata) del di applicazione di un'unica sanzione per gli Pt_1 illeciti commessi in uno stesso giorno, deve osservarsi che l'art. 198 del Codice della Strada
(d.lgs. 30.4.1992 n. 285), per il quale < con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>, è inapplicabile alla presente fattispecie.
Deve infatti escludersi che le violazioni di cui trattasi, accertate in momenti e luoghi diversi, siano state commesse con una sola azione: ciò rende inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 8 L. 689/1981.
Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone in primo luogo il disposto dell'art. 198 co. 2 CdS, secondo il quale < aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Né soccorre, in favore della richiesta (subordinata) di parte appellante principale, l'art. 8-bis co. 4 della L. 689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass.
Sez. II 8.8.2007 n. 17347, < nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto
8 dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo
81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di violazioni ex art. 7 co. 14 CdS di cui ai verbali opposti ex art. 204-bis
CdS da sono dunque tutti legittimi, così come è conforme a legge Parte_1
l'irrogazione delle relative sanzioni.
**
Per le considerazioni che precedono:
- l'appello principale deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di ai verbali n. 12176/2023, n. Parte_1
12464/2013, n. 13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023,
n. 47787/2023, n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n.
151554/2023, n. 151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23;
- la sentenza del GdP deve invece, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
, essere riformata nella parte in cui ha accolto l'opposizione di a Controparte_1 Pt_1
settantasei (su novantadue) verbali relativi a infrazioni ex art. 7 co. 14 CdS, dovendo tale opposizione essere rigettata, anziché accolta, con conseguente rideterminazione delle
9 relative sanzioni (ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011) nella misura di cui in dispositivo.
Ai sensi dell'appena citato art. 7 co. 11 CdS, il pagamento delle sanzioni di cui trattasi deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, parzialmente riformando la sentenza n. 8081 in data 15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano -
Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023:
rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 8081 in data Parte_1
15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023;
in accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto dal , rigetta Controparte_1
l'opposizione proposta da avverso i settantasei verbali di contestazione della Parte_1
Polizia Locale di Milano annullati dal Giudice di Pace, che dunque sono confermati;
determina le sanzioni in € 83,00, da pagarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza, per ciascuna delle violazioni di cui ai verbali oggetto dell'opposizione di (n. 12176/2023, n. 12177/2023, n. 12178/2023, n. 12464/2023, Pt_1
n. 13156/2023, n. 17106/2023, n. 17576/2023, n. 13593/2023, n. 57735/2023, n.
13885/2023, n. 47068/2023, n. 47163/2023, n. 47187/2023, n. 47191/2023, n. 47208/2023,
n. 47214/2023, n. 47218/2023, n. 47222/2023, n. 47225/2023, n. 47249/2023, n.
10 47262/2023, n. 47286/2023, n. 47345/2023, n. 47349/2023, n. 47351/2023, n. 58939/2023,
n. 58940/2023, n. 47470/2023, n. 47512/2023, n. 59324/2023, n. 59325/2023, n.
47665/2023, n. 47673/2023, n. 47687/2023, n. 47712/2023, n. 47732/2023, n. 47750/2023,
n. 47754/2023, n. 47768/2023, n. 47769/2023, n. 59457/2023, n. 47787/2023, n.
47793/2023, n. 47892/2023, n. 59900/2023, n. 60015/2023, n. 60020/2023, n. 48258/2023,
n. 48288/2023, n. 61283/2023, n. 61288/2023, n. 90981/2023, n. 90991/2023, n.
91003/2023, n. 91004/2023, n. 91017/2023, n. 91021/2023, n. 105511/2023, n.
106137/2023, n. 106139/2023, n. 106142/2023, n. 106229/2023, n. 92085/2023, n.
136408/2023, n. 136409/2023, n. 136410/2023, n. 136412/2023, n. 136416/2023, n.
136459/2023, n. 136460/2023, n. 151554/2023, n. 151677/2023, n. 180576/2023, n.
151938/2023, n. 152038/2023, n. 152039/2023, n. 152056/2023, n. 152268/2023, n.
180791/2023, n. 180796/2023, n. 180799/2023, n. 152689/2023, n. 152883/2023, n.
181005/2023, n. 181008/2023, n. 214882/2023, n. 181073/2023, n. 181074/2023, n.
192752/2023, n. 193032/2023, n. 193128/2023 e n. 215813/2023);
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere al le spese di questo grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 382,50 per anticipazioni;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia, in relazione all'appello principale proposto da Pt_1
.
[...]
Milano, 29.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
11
Il Tribunale Ordinario di Milano
SEZIONE PRIMA CIVILE in persona del giudice dott. Andrea Manlio Borrelli, dato atto che sono trascorsi i termini assegnati per il deposito di note scritte ex art. 127 ter
c.p.c.; lette le note sostitutive dell'udienza depositate dalle parti;
pronuncia
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO la seguente
SENTENZA ex art. 437 c.p.c. nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 8953/2024 R.G.
promossa da:
(c.f. ), residente a [...] C.F._1
n. 8, rappresentato e difeso dall'Avv. Laura Pelizzo (c.f. ), presso la C.F._2
quale è elettivamente domiciliato in Milano, via Morosini n. 36 (PEC:
- FAX: 02.87383713); Email_1
- appellante principale – contro
(c.f. , in persona del Controparte_1 P.IVA_1 CP_2 CP_3
rappresentato e difeso dagli Avv.ti Antonello Mandarano (c.f. ), C.F._3
Maria Rosa Sala (c.f. ) e Marco Dal Toso (c.f. C.F._4
), presso i quali è elettivamente domiciliato in Milano, Via della C.F._5
Guastalla n. 6 (PEC: - FAX: 02/88453610); Email_2
- appellato e appellante incidentale –
con ricorso in appello trasmesso telematicamente il 6.3.2024 (iscritto a ruolo il 7.3.2024);
oggetto: appello avverso sentenza n. 8081 in data 15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023;
conclusioni di parte appellante:
<
- nel merito, accogliere l'appello e per l'effetto, in riforma in parte qua della gravata sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 8081/2023, pubblicata il 16 gennaio 2024 e comunicata in data 3 febbraio 2024, accogliere l'opposizione e dichiarare l'illegittimità dei verbali di accertamento emessi dalla Polizia Locale del Comune di Milano n. 12176/2023, n.
12464/2013, n. 13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023,
n. 47787/2023, n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n.
151554/2023, n. 151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23, e, conseguentemente, archiviarli, dichiararli nulli o comunque annullarli;
- ancora nel merito, respingere in quanto inammissibile e infondato l'avversario appello incidentale, eventualmente previo accoglimento dell'appello incidentale ex art. 343 co. 2
c.p.c. proposto con le note d'udienza del 9 novembre 2024 a seguito dell'avversario appello incidentale.
Con vittoria di spese e con rimborso del contributo unificato dei due gradi di giudizio.>>
conclusioni di parte appellata:
2 <
- respingere l'appello principale proposto dal signor , in quanto infondato;
Parte_1
- accogliere l'appello incidentale proposto dal e, per l'effetto, in parziale Controparte_1
riforma della sentenza del Giudice di Pace di Milano n. 8081/2023, pubblicata in data 16 gennaio 2024, respingere in toto il ricorso originariamente proposto da , in Parte_1
quanto infondato, e confermare tutti i n. 92 verbali impugnati e le rispettive sanzioni.
Con vittoria delle spese e dei compensi professionali, rimborso forfettario delle spese generali nella misura del 15%, oltre oneri riflessi (in luogo di Iva e Cpa), trattandosi di patrocinio reso dall'Avvocatura interna dell'Ente Pubblico Comune di Milano>>
Concisa esposizione delle
RAGIONI DI FATTO E DI DIRITTO DELLA
DECISIONE
Il Sig. ha proposto appello avverso la sentenza n. 8081 in data Parte_1
15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023, che ha solo parzialmente accolto l'opposizione ex art. 204-bis del
C.d.S. di avverso novantadue verbali di contestazione di infrazioni ex art. 7 Parte_1
co. 14 CdS (n. 12176/2023, n. 12177/2023, n. 12178/2023, n. 12464/2023, n. 13156/2023, n.
17106/2023, n. 17576/2023, n. 13593/2023, n. 57735/2023, n. 13885/2023, n. 47068/2023,
n. 47163/2023, n. 47187/2023, n. 47191/2023, n. 47208/2023, n. 47214/2023, n.
47218/2023, n. 47222/2023, n. 47225/2023, n. 47249/2023, n. 47262/2023, n. 47286/2023,
n. 47345/2023, n. 47349/2023, n. 47351/2023, n. 58939/2023, n. 58940/2023, n.
47470/2023, n. 47512/2023, n. 59324/2023, n. 59325/2023, n. 47665/2023, n. 47673/2023,
n. 47687/2023, n. 47712/2023, n. 47732/2023, n. 47750/2023, n. 47754/2023, n.
47768/2023, n. 47769/2023, n. 59457/2023, n. 47787/2023, n. 47793/2023, n. 47892/2023,
n. 59900/2023, n. 60015/2023, n. 60020/2023, n. 48258/2023, n. 48288/2023, n.
61283/2023, n. 61288/2023, n. 90981/2023, n. 90991/2023, n. 91003/2023, n. 91004/2023,
n. 91017/2023, n. 91021/2023, n. 105511/2023, n. 106137/2023, n. 106139/2023, n.
3 106142/2023, n. 106229/2023, n. 92085/2023, n. 136408/2023, n. 136409/2023, n.
136410/2023, n. 136412/2023, n. 136416/2023, n. 136459/2023, n. 136460/2023, n.
151554/2023, n. 151677/2023, n. 180576/2023, n. 151938/2023, n. 152038/2023, n.
152039/2023, n. 152056/2023, n. 152268/2023, n. 180791/2023, n. 180796/2023, n.
180799/2023, n. 152689/2023, n. 152883/2023, n. 181005/2023, n. 181008/2023, n.
214882/2023, n. 181073/2023, n. 181074/2023, n. 192752/2023, n. 193032/2023, n.
193128/2023 e n. 215813/2023), elevati dalla Polizia Locale di Milano a carico del Sig.
, titolare di autorizzazione per il servizio di autonoleggio con conducente rilasciata Pt_1 dal Comune di Nembro il 27.12.2016, per altrettante violazioni dell'art. 7 co. 14 del Codice della Strada (accessi in corsie riservate ai mezzi pubblici, a ZTL, ad area pedonale) commesse con il veicolo targato FG 844JM, in Milano, tra il 3.1.2023 e il 2.2.2023.
Con la sentenza impugnata il Giudice di Pace ha rigettato l'opposizione proposta da Pt_1
con riguardo ai (sedici) verbali di contestazione n. 12176/2023, n. 12464/2013, n.
[...]
13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023, n. 47787/2023,
n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n. 151554/2023, n.
151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23, che dunque sono risultati confermati, mentre ha accolto l'opposizione medesima con riguardo a tutti gli altri (settantasei) verbali di contestazione di cui al superiore elenco.
Il primo Giudice ha ritenuto che il veicolo dell'opponente, targato FG 844JM, autorizzato al servizio di noleggio con conducente dal non fosse abilitato a circolare Parte_2
nelle corsie riservate e nella ZTL di Milano, essendo scaduta la registrazione precedente e non essendo stata nuovamente registrata la predetta targa nel sistema informatico del
Il GdP ha tuttavia ritenuto che le infrazioni commesse nella stessa giornata CP_1 costituissero condotte caratterizzate da “unitarietà” con la prima condotta illecita. Tale unicità di azione – secondo la sentenza impugnata – deve dare luogo all'applicazione di una sola sanzione per tutti i fatti posti in essere in una sola giornata.
L'appellante assume che la sentenza di prime cure abbia realizzato “violazione per falsa applicazione dell'art. 7 del codice della strada;
violazione dell'art. 11 co. 3 legge 21/1992;
4 violazione dell'art. 1, co. 1 e 2, della L. 689/1981. violazione del principio di legalità, tipicità e tassatività delle sanzioni amministrative. Travisamento dei presupposti”. Sostiene inoltre che la sentenza del GdP sia erronea “per aver escluso l'applicabilità della buona fede”, in violazione dell'art. 3 della legge 689/1981 e dell'art. 1 legge 241/1990, e altresì
“per avere escluso l'applicabilità della continuazione”, in violazione degli artt. 198 e 198-bis
CdS.
Il , costituitosi depositando comparsa con appello incidentale in data Controparte_1
20.5.2024, elencati i novantadue verbali impugnati da , osservato che Parte_1
l'opponente non ha negato i fatti di cui ai verbali medesimi, chiede respingersi l'appello principale proposto da , sostenendo la correttezza della decisione del GdP nella parte Pt_1 in cui ha rigettato l'opposizione ai verbali di contestazione n. 12176/2023, n. 12464/2013, n.
13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023, n. 47787/2023,
n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n. 151554/2023, n.
151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23.
L'Ente appellato censura invece la sentenza del Giudice di Pace, proponendo appello incidentale, nella parte in cui ha erroneamente annullato settantasei dei novantadue verbali opposti: sostiene che essa è incorsa in “violazione e falsa applicazione” degli artt. 198 e 198- bis C.d.S. e 8 commi 1 e 2 L. 689/81, là dove ha ritenuto che le condotte dell'opponente fossero da considerarsi unitariamente, raggruppate su base quotidiana, e che meritassero una sola sanzione al giorno.
*
La sentenza del GdP è errata e da correggere, conformemente alla richiesta dell'appellante incidentale, mentre è infondato l'appello principale proposto da . Parte_1
Osservato che non ha in alcun modo contestato i fatti storici degli accessi Parte_1
rilevati dalla Polizia Locale e oggetto dei verbali di accertamento impugnati (con la conseguenza di cui all'art. 115 c.p.c.), questo giudice ritiene di ribadire quanto ha già avuto modo di affermare in casi analoghi a quello oggetto del presente giudizio, e cioè che, benché
5 effettivamente l'art. 11 co. III della L. 15.1.1992 n. 21 stabilisca che < servizio di noleggio con conducente è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e gli altri servizi pubblici>>, tuttavia l'art. 5 bis della medesima legge aggiunge esplicitamente che < conducente i comuni possono prevedere la regolamentazione dell'accesso nel loro territorio o, specificamente, all'interno delle aree a traffico limitato dello stesso, da parte dei titolari di autorizzazioni rilasciate da altri comuni, mediante la preventiva comunicazione contenente, con autocertificazione, l'osservanza e la titolarità dei requisiti di operatività della presente legge e dei dati relativi al singolo servizio per cui si inoltra la comunicazione e/o il pagamento di un importo di accesso>>.
In base a tale chiara disposizione di legge nazionale (costituente fonte primaria), che, autorizzando i comuni a regolamentare, non ha certo inteso escludere fonti normative secondarie, deve ritenersi del tutto legittima la <> dei veicoli di NCC titolari di licenza di altro Comune ad <> mediante previsione della <> del numero di targa del veicolo utilizzato, adottata dal con l'ordinanza n. 441/2015 del 24.4.2015. Controparte_1
Inoltre, come recentemente affermato anche da altro Giudice di questa Sezione del Tribunale di Milano in analogo contenzioso, <in base all'art. 7 comma 9 del codice della strada, i
Comuni, con ordinanza di giunta, provvedono a delimitare le aree pedonali e le zone a traffico limitato ed altre zone di rilevanza urbanistica nelle quali sussistono esigenze particolari di traffico e possono subordinare l'ingresso o la circolazione dei veicoli a motore all'interno delle zone a traffico limitato anche al pagamento di una somma. L'art. 7 comma 14 Cds prevede che la violazione del divieto di circolazione nelle corsie riservate ai mezzi pubblici di trasporti, nelle aree pedonali e nelle zone a traffico limitato è soggetta alla sanzione amministrativa ... Nel caso in esame la disciplina dell'accesso alle zone a traffico limitato e del transito nelle corsie riservate si rinviene nell'ordinanza n. 441/2015 emessa dal Sindaco del Comune di Milano e nella delibera n. 251/2015... Tale sistema è funzionale all'inserimento della targa del veicolo nel sistema informatico di controllo del traffico ed
6 alla conseguente verifica della regolarità degli accessi da parte degli aventi diritto.
Dall'esame di tale disciplina, risulta dunque come sia onere del soggetto utilizzatore contattare gli uffici comunali e fornire le necessarie informazioni con la conseguenza che in caso di omessa, inidonea, tardiva od inappropriata comunicazione, il veicolo è parificato ad uno non avente titolo. Ciò posto, diversamente da quanto argomentato nella sentenza impugnata, i predetti provvedimenti adottati dal in forza della citata previsione di CP_1 cui all'art. 7 comma 9 Cds, costituiscono fonte normativa della viabilità e [le violazioni de] le prescrizioni ivi contenute relative ai soggetti autorizzati ed alle modalità d'accesso integrano il fatto tipico punito con la sanzione amministrativa stabilita all'art. 7 comma
Cds>>.
Le considerazioni sopra riportate sono del tutto condivise da questo giudice: i predetti provvedimenti comunali sono dalla legge abilitati a definire il precetto normativo, la cui violazione determina l'applicazione delle sanzioni comminate dall'art. 7 co. 14 CdS.
Del resto, se deve ritenersi legittima ex artt. 5 e 11 della legge n. 21 del 1992 (cd. legge quadro per il trasporto di persone mediante autoservizi non di linea) l'ordinanza comunale che impone alle autovetture a noleggio di preventivamente ottenere il rilascio di un apparecchio telematico (telepass) a pagamento per l'accesso alle zone a traffico limitato
(ZTL) e alle corsie preferenziali (così Cass. 10.10.2008 n. 24942), devono alla stessa stregua essere ritenute legittime anche l'ordinanza n. 441/2015 in data 24.4.2015 del di CP_1
Milano e la Determinazione Dirigenziale n. 251/2015 (modif. dalla Determinazione n.
1/2016), che hanno posto l'obbligo di comunicazione della targa del veicolo utilizzato per l'accesso alla ZTL.
Come ritenuto da Cass.
8.10.2008 n. 24827, < comma terzo, della legge 15 gennaio 1992 n. 21, che consente alle vetture di noleggio con conducente "l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi", va coordinata con la norma del comma primo del medesimo articolo, che stabilisce che "i taxi possono circolare ... liberamente secondo quanto stabilito dai regolamenti comunali", non è riconosciuto agli esercenti il servizio di autonoleggio con
7 conducente il transito nelle zone a traffico limitato senza condizioni o limiti, giacché la legge rinvia per la disciplina concreta di tale esercizio alla potestà regolamentare del comune>>.
Deve poi affermarsi la sussistenza, negata dall'appellante principale, dell'elemento soggettivo degli illeciti ex art. 7 co. 14 CdS contestati, essendo certamente caratterizzata da colpa l'ignoranza dell'autonoleggiatore professionale NCC della normativa che disciplina l'accesso alle corsie riservate, a ZTL ets. nei territori comunali dal medesimo attraversati nell'esercizio della propria attività di impresa.
Quanto alla richiesta (subordinata) del di applicazione di un'unica sanzione per gli Pt_1 illeciti commessi in uno stesso giorno, deve osservarsi che l'art. 198 del Codice della Strada
(d.lgs. 30.4.1992 n. 285), per il quale < con una azione od omissione viola diverse disposizioni che prevedono sanzioni amministrative pecuniarie, o commette più violazioni della stessa disposizione, soggiace alla sanzione prevista per la violazione più grave aumentata fino al triplo>>, è inapplicabile alla presente fattispecie.
Deve infatti escludersi che le violazioni di cui trattasi, accertate in momenti e luoghi diversi, siano state commesse con una sola azione: ciò rende inapplicabile alla fattispecie anche l'art. 8 L. 689/1981.
Ma all'applicazione di un'unica sanzione si oppone in primo luogo il disposto dell'art. 198 co. 2 CdS, secondo il quale < aree pedonali urbane e nelle zone a traffico limitato, il trasgressore ai divieti di accesso e agli altri singoli obblighi e divieti o limitazioni soggiace alle sanzioni previste per ogni singola violazione>>.
Né soccorre, in favore della richiesta (subordinata) di parte appellante principale, l'art. 8-bis co. 4 della L. 689/1981, poiché, secondo il qui pienamente condiviso insegnamento di Cass.
Sez. II 8.8.2007 n. 17347, < nell'illecito, previsto dall'articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, introdotto
8 dall'articolo 94 d.lgs. 30 dicembre 1999 n. 507, rappresenta il corrispondente in materia amministrativa di alcune forme della recidiva penale (specifica ed infraquinquennale, articolo 99, secondo comma, numeri 1 e 2, cod. pen.), fungendo da circostanza aggravante nei casi espressamente previsti dalla legge. Pertanto, esso non opera quale elemento unificante ai fini della sanzione del precedente articolo 8 a guisa di continuazione (articolo
81, secondo comma, cod. pen.), e non ha modificato il principio generale, desumibile dal citato articolo 8, secondo cui la sanzione più grave aumentata sino al triplo non può essere irrogata, salve le ipotesi eccezionali del secondo comma (violazioni delle norme previdenziali ed assistenziali), che nei soli casi di concorso formale (corrispondente al primo comma dell'articolo 81 cod. pen.). La previsione di cui al quarto comma del medesimo articolo 8-bis della legge 24 novembre 1981 n. 689, relativa alle "violazioni amministrative...commesse in tempi ravvicinati e riconducibili ad una programmazione unitaria", è dettata al solo fine di escludere l'effetto aggravante che deriverebbe dalla reiterazione e non in funzione di unificazione della sanzione>>.
Gli accertamenti di violazioni ex art. 7 co. 14 CdS di cui ai verbali opposti ex art. 204-bis
CdS da sono dunque tutti legittimi, così come è conforme a legge Parte_1
l'irrogazione delle relative sanzioni.
**
Per le considerazioni che precedono:
- l'appello principale deve essere respinto e la sentenza impugnata deve essere confermata nella parte in cui ha rigettato l'opposizione di ai verbali n. 12176/2023, n. Parte_1
12464/2013, n. 13156/2023, n. 13593/2023, n. 13885/2023, n. 47163/2023, n. 47470/2023,
n. 47787/2023, n. 48258/2023, n. 90981/2023, n. 106137/2023, n. 92085/2023, n.
151554/2023, n. 151938/2023, n. 152689/2023 e n. 181073/23;
- la sentenza del GdP deve invece, in accoglimento dell'appello incidentale proposto dal
, essere riformata nella parte in cui ha accolto l'opposizione di a Controparte_1 Pt_1
settantasei (su novantadue) verbali relativi a infrazioni ex art. 7 co. 14 CdS, dovendo tale opposizione essere rigettata, anziché accolta, con conseguente rideterminazione delle
9 relative sanzioni (ai sensi del co. 11 dell'art. 7 d.lgs. 150/2011) nella misura di cui in dispositivo.
Ai sensi dell'appena citato art. 7 co. 11 CdS, il pagamento delle sanzioni di cui trattasi deve avvenire entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza.
Le spese del presente giudizio di appello seguono la soccombenza (art. 91 c.p.c.) e si liquidano nella misura di cui in dispositivo, tenendo conto dei parametri di cui al DM
13.8.2022 n. 147.
P.Q.M.
Il Tribunale di Milano – Sezione 1^ Civile, in composizione monocratica, in funzione di Giudice di Appello, ogni diversa istanza o eccezione disattesa, parzialmente riformando la sentenza n. 8081 in data 15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano -
Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023:
rigetta l'appello principale proposto da avverso la sentenza n. 8081 in data Parte_1
15.12.2023/16.1.2024 del Giudice di Pace di Milano - Sez. VIII Civ. pronunciata nel giudizio n. 19135/2023;
in accoglimento integrale dell'appello incidentale proposto dal , rigetta Controparte_1
l'opposizione proposta da avverso i settantasei verbali di contestazione della Parte_1
Polizia Locale di Milano annullati dal Giudice di Pace, che dunque sono confermati;
determina le sanzioni in € 83,00, da pagarsi entro i trenta giorni successivi alla notificazione della sentenza, per ciascuna delle violazioni di cui ai verbali oggetto dell'opposizione di (n. 12176/2023, n. 12177/2023, n. 12178/2023, n. 12464/2023, Pt_1
n. 13156/2023, n. 17106/2023, n. 17576/2023, n. 13593/2023, n. 57735/2023, n.
13885/2023, n. 47068/2023, n. 47163/2023, n. 47187/2023, n. 47191/2023, n. 47208/2023,
n. 47214/2023, n. 47218/2023, n. 47222/2023, n. 47225/2023, n. 47249/2023, n.
10 47262/2023, n. 47286/2023, n. 47345/2023, n. 47349/2023, n. 47351/2023, n. 58939/2023,
n. 58940/2023, n. 47470/2023, n. 47512/2023, n. 59324/2023, n. 59325/2023, n.
47665/2023, n. 47673/2023, n. 47687/2023, n. 47712/2023, n. 47732/2023, n. 47750/2023,
n. 47754/2023, n. 47768/2023, n. 47769/2023, n. 59457/2023, n. 47787/2023, n.
47793/2023, n. 47892/2023, n. 59900/2023, n. 60015/2023, n. 60020/2023, n. 48258/2023,
n. 48288/2023, n. 61283/2023, n. 61288/2023, n. 90981/2023, n. 90991/2023, n.
91003/2023, n. 91004/2023, n. 91017/2023, n. 91021/2023, n. 105511/2023, n.
106137/2023, n. 106139/2023, n. 106142/2023, n. 106229/2023, n. 92085/2023, n.
136408/2023, n. 136409/2023, n. 136410/2023, n. 136412/2023, n. 136416/2023, n.
136459/2023, n. 136460/2023, n. 151554/2023, n. 151677/2023, n. 180576/2023, n.
151938/2023, n. 152038/2023, n. 152039/2023, n. 152056/2023, n. 152268/2023, n.
180791/2023, n. 180796/2023, n. 180799/2023, n. 152689/2023, n. 152883/2023, n.
181005/2023, n. 181008/2023, n. 214882/2023, n. 181073/2023, n. 181074/2023, n.
192752/2023, n. 193032/2023, n. 193128/2023 e n. 215813/2023);
conferma nel resto l'impugnata sentenza;
condanna a rifondere al le spese di questo grado di Parte_1 Controparte_1
giudizio, che liquida in complessivi euro 4.500,00 per onorari, oltre rimborso forfettario spese generali e oneri riflessi e oltre € 382,50 per anticipazioni;
dà atto della sussistenza dei presupposti di cui all'art. 13 comma 1 quater del D.P.R.
115/2002 T.U. Spese di Giustizia, in relazione all'appello principale proposto da Pt_1
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Milano, 29.5.2025.
Il giudice
Andrea Manlio Borrelli
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