Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Napoli, sentenza 10/04/2025, n. 2755 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Napoli |
| Numero : | 2755 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
In nome del popolo italiano
Il Tribunale di Napoli, Sezione Lavoro 2 Sezione, in persona della dott.ssa Maria
Rosaria Palumbo, in funzione di Giudice del Lavoro, a seguito del deposito di note di trattazione scritta disposto ai sensi dell'art. 127 ter cpc per il giorno 10.4.2025, così come modificato dal d.lgs 149/2022, nella causa iscritta nel ruolo generale degli affari contenziosi della sezione lavoro, ha emesso la seguente sentenza contestuale nella causa iscritta al n. 16791/2024 del ruolo generale vertente tra
, rapp.ta e difesa dall' avv. PALLADINO ROSARIO, con cui è Parte_1 domiciliata telematicamente ricorrente
e rappr. e difeso dall' avv. CAPANNOLO EMANUELA, con cui elett.te CP_1 domiciliato come in atti resistente
Con ricorso depositato il 17.7.2024, l'istante in epigrafe indicato, – premesso l'infruttuoso espletamento dell'iter amministrativo intrapreso – deduce di aver proposto accertamento tecnico preventivo obbligatorio per il riconoscimento del requisito sanitario inerente all'indennità di accompagnamento e dell'art. 3 c. 3 ex lege 104/92.
Facendo seguito al dissenso manifestato, contesta le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio nominato nella fase sommaria.
Conclude, chiedendo, previo rinnovo delle indagini medico-legali, il riconoscimento del diritto all'indennità di accompagnamento dell'art. 3 c. 3 ex lege
104/92 dall' epoca della domanda amministrativa, con vittoria di spese.
L' costituitosi, eccepisce la inammissibilità della domanda per la genericità CP_1 delle contestazioni avverso la c.t.u. e chiede il rigetto della domanda, con ogni ulteriore conseguenza di legge.
Disposta la riunione al presente giudizio di quello relativo all'a.t.p.o. ed il rinnovo delle operazioni di consulenza ed acquisita documentazione aggiornata su ricorrenza requisito amministrativo, all'udienza odierna, sulle conclusioni come in precedenza esposte, a causa, è stata decisa all'esito della camera di consiglio.
L'opposizione è parzialmente fondata è può essere accolta nei limiti di cui in motivazione.
Va premesso che l'art. 445 bis c.p.c. prevede che, nella fase di opposizione all'ATPO, la parte ricorrente debba contestare, specificamente, le conclusioni del consulente tecnico d'ufficio.
La specificità dei motivi di contestazione è richiesta, a pena di inammissibilità del ricorso, sul modello di quanto previsto nel giudizio di appello.
Il giudice deve, quindi, essere posto in grado di ipotizzare un'erroneità dell'espletata consulenza per un motivo specifico che deve essere indicato dalla parte, vuoi per contrasto con le percentuali in materia di invalidità civile (tabelle di cui al d.m. 5.2.1992), o per erroneo calcolo riduzionistico da parte del ctu, vuoi per un'errata e stigmatizzata sottovalutazione dello stato invalidante.
I motivi di contestazione debbono, inoltre, essere idonei a confutare le conclusioni cui è pervenuto l'esperto. Nel caso in esame, le censure sono specifiche e riguardano la valutazione in merito alla capacità della ricorrente ad attendere agli atti della vita quotidiana.
Prima di procedere all'esame delle risultanze peritali, è opportuno premettere che, aderendo agli ultimi arresti giurisprudenziali, la decisione, in questa sede, può riguardare solo l'accertamento del requisito sanitario, e non anche il diritto alla prestazione, con conseguente inammissibilità della domanda di condanna, (cfr. al riguardo Cassazione Corte di Cassazione, Sezione Lavoro, sentenza 8 aprile 2019,
n. 9755).
Ciò posto, nel caso di specie il CTU, dott. , nominato nella fase Persona_1 di opposizione ha riconosciuto l'esistenza dei requisiti per l'indennità di accompagnamento e dell' art. 3 c. 3 ex lege 104/92.dall' 1.10.2023 ( cfr. perizia
….”La sig.ra nata a [...] il [...]è affetta da: Parte_1
Vasculopatia cerebrale cronica con decadimento cognitivo moderato, depressione endoreattiva grave, diabete Mellito tipo 2 complicato, cardiopatia Ipertensiva in buon compenso emodinamico (classe NYHA I), artrosi Poli distrettuale e artrite reumatoide. La sig.ra in base alle considerazioni diagnostiche e Parte_1 medico legali esposte nella presente relazione, presenta i requisiti sanitari per usufruire del diritto all'indennità di accompagnamento. La sig.ra Parte_1 in base alle considerazioni diagnostiche e medico legali esposte nella presente relazione, è risultata essere portatore di Handicap grave (art.3 comma 3).
Decorrenza dallo 01/10/2023”.
Le conclusioni cui è giunto il ctu possono ritenersi condivisibili alla luce di un attento esame clinico del paziente oltreché non specificamente contestate.
In parziale accoglimento della domanda va dichiarato, quindi, il diritto della ricorrente all'indennità di accompagnamento e all' handicap grave di cui all'art. 3
c. 3 della legge 104/92 dall' 1.10.2023.
Le spese del giudizio vanno poste a carico dell' per metà tenuto conto della CP_1 parziale soccombenza reciproca.
Le stesse si liquidano sulla base D.M. n. 55/2014, emanato ai sensi dell'artt. 9 del D.L. 1/2012 convertito in l. 27/2012, nonché del valore della controversia.
Spese di c.t.u. integralmente a carico CP_1
P.Q.M.
Il Tribunale di Napoli, in funzione di giudice del lavoro e della previdenza, pronunziando sull'opposizione proposta dall'istante di cui in epigrafe nei confronti dell' così provvede: CP_1
a) in parziale accoglimento della domanda, dichiara il diritto dell'opponente alla all'indennità di accompagnamento e all'handicap grave di cui all' art. 3 c. 3 ex lege
104/92 con decorrenza dall' 1.10.2023;
b) condanna l' al pagamento di metà delle spese di giudizio che si liquidano CP_1 in complessivi E. 1.032,00 oltre IVA e CPA e rimborso spese generali, con attribuzione all'avv.to anticipatario.
Spese di ctu a carico dell' CP_1
Si comunichi.
Così deciso, in Napoli, in data 10/04/2025.
Il giudice del lavoro dr.ssa Maria Rosaria Palumbo