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Sentenza 10 aprile 2025
Sentenza 10 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Treviso, sentenza 10/04/2025, n. 454 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Treviso |
| Numero : | 454 |
| Data del deposito : | 10 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO Tribunale Ordinario di Treviso Prima Sezione Civile
Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, in persona dei magistrati: dott.ssa Daniela Ronzani Presidente dott.ssa Susanna Menegazzi giudice dott.ssa Alessandra Pesci giudice rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa di separazione consensuale iscritta al RG. n. 1221/2025 e promossa da
(c.f. ), nato/a a TREVISO, il Parte_1 C.F._1 2/04/1959
e
(c.f. ), nato/a a Parte_2 C.F._2 JAQUIMEYES, BARAHONA (Repubblica Dominicana), il 23/11/1965
entrambi con l'avv. ANDREA NIERI e con l'avv. ROSALBA MARCHESANI
CON L'INTERVENTO DEL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA IN SEDE
Con ricorso congiunto del 28/02/2025, i coniugi Parte_1 e hanno richiesto a questo Tribunale di Parte_2 pronunciare la loro separazione personale.
All'udienza del 9.04.2025, tenuta dal giudice relatore all'uopo delegato, i coniugi hanno confermato la loro volontà espressa in ricorso, anche con riferimento al trasferimento immobiliare, ribadendo che non sussiste – allo stato – possibilità di riconciliazione, dichiarando di prestare acquiescenza all'emananda sentenza.
Il Pubblico Ministero nulla ha opposto all'accoglimento della domanda.
*** *** ***
Il ricorso è fondato, risultando, infatti, dalle allegazioni in atti che il rapporto matrimoniale si è deteriorato fino a rendere impossibile la prosecuzione della convivenza;
inoltre il contegno processuale delle parti denota che ad oggi non v'è interesse alcuno alla ricomposizione dell'unione coniugale.
Inoltre, le condizioni concordate appaiono congrue e compatibili con la condizione logistica ed economica delle parti.
La natura del procedimento consente l'integrale compensazione delle spese di lite tra le parti.
PQM
Il Tribunale in composizione collegiale, definitivamente pronunciando, così provvede:
1. DICHIARA la separazione personale tra i coniugi
, nato/a a TREVISO, il 2/04/1959 Parte_1
e nato/a a JAQUIMEYES, BARAHONA Parte_2
(Repubblica Dominicana), il 23/11/1965, uniti in matrimonio il 26/12/2010, con atto trascritto nel Registro degli Atti di Matrimonio del Comune di PONZANO VENETO (TV) dell'anno 2010 n. 2, Parte II, Serie C, alle seguenti condizioni:
“- i coniugi vivranno separati con l'obbligo del reciproco rispetto, libero ciascuno di fissare dove meglio crede la propria residenza;
- la casa coniugale verrà assegnata alla NO Parte_2 mentre il signor trasferirà altrove la propria residenza;
Parte_1
- il marito corrisponderà alla moglie un assegno mensile di mantenimento pari ad euro 300,00.
- Nell'ambito della divisione dei beni e della disciplina definitiva dei reciproci rapporti patrimoniali tra coniugi, con riferimento alla L. 10.05.1976 N. 260 ed alla circolare Ministero delle Finanze 14.06.1977, gli stessi stabiliscono quanto segue:
2 Il signor trasferisce alla NO , Parte_1 Parte_3 la quale accetta, a definizione di tutti i loro rapporti patrimoniali e quale liquidazione una tantum, il diritto della piena ed esclusiva proprietà dell'unità immobiliare, sita a Ponzano Veneto in via Giovanni Comisso n. 1, int. 9, acquistato in data 15.12.2010 con atto a rogito del Notaio , di Persona_1 Treviso (TV), Rep. N. 196310, registrato a Treviso il 27.12.2010 al n. 13148, Vol.
1 T, così catastalmente individuato: CATASTO DEI FABBRICATI
COMUNE DI PONZANO VENETO SEZIONE C – FOGLIO 5 M.N. 1111 sub. 52, via Giovanni Comisso, piano 1-2, categoria A2, classe 2, vani 6,5, con rendita catastale di Euro 738,53. M.N. 1111 sub. 18, via Giovanni Comisso, piano S1, categoria C6, classe U, mq.39, con rendita catastale Euro 100,71.
Confini: l'appartamento confina con: unità sub 51, vano scale, unità sub 53 e prospetto su scoperto, salvo altri e più precisi;
- il garage e magazzino con: terrapieno, unità sub 17 e corsia di manovra, salvo altri e più precisi.
Con le precisazioni ai fini catastali che:
- l'area coperta e scoperta dell'intero complesso, di cui le unità in oggetto fanno parte, è descritta al catasto terreni di detto comune- foglio 26 con il mappale 1111 ente urbano di Ha o.25.92, derivante dall'unificazione dei mappali 1103 di Ha o.22.78, 1105 di Ha o.02.30 e 1108 di Ha 0.00.84, giusta tipo mappale n. 295159 del 6.10.2005;
- le suddette unità sono meglio individuate nelle planimetrie allegate alla denuncia di accatastamento n. 4952 presentata al Catasto Fabbricati di Treviso in data 14.10.2005 prot. N. TV0305464, planimetrie che, unitamente all'elaborato planimetrico, si trovano allegati al suddetto rogito sotto le lettere A, B e C. Ai sensi del comma 1 bis dell'articolo 29 della legge 52 del 1985, come integrato e modificato dal D.L. n. 78 del 31 maggio 2010, convertito con modificazioni con la L. 30 lugkio 2010, n. 122, la parte venditrice dichiara e la parte acquirente ne prende atto, che i dati catastali e le planimetrie, sulla base delle disposizioni vigenti in materia catastale, sono conformi allo stato di fatto delle dette unità immobiliari urbane. Precisazioni: la presente compravendita comprende pertinenze, dipendenze, adiacenze, accessori ed accessioni, servitù attive e passive, nonché la quota proporzionale di comproprietà pari a 63/1000 (sessantatre millesimi) alla proprietà generale e 94/1000 (novantaquattro millesimi) al fabbricato cui appartengono, degli enti e spazi comuni ai sensi di legge e dei titoli di provenienza, tra cui la rampa e corsia di manovra mappali 1111 sub 1 e le aree mappali 1111 sub 7,8 e 9 e come da regolamento di condominio che, unitamente alle tabelle millesimali trovasi allegato all'atto ai rogiti del notaio di Persona_2
Treviso in data 22 dicembre 2005 rep. N. 150554 ivi trascritto il 23 dicembre 2005 ai nn. 58388/34772, che la parte acquirente dichiara di ben conoscere ed accettare obbligandosi ad osservarlo ed a farlo osservare ai propri eredi ed aventi causa.Il tutto come meglio indicato nel suddetto rogito e nei relativi atti richiamati. La parte venditrice precisa e la parte acquirente prende atto che sulle suddette aree ai mappali 1111 sub 7, 8 e 9 sono state ricavate delle aree scoperte che sono date in uso esclusivo ai proprietari delle abitazioni;
3 all'abitazione compravenduta con il presente atto spetta il diritto all'uso esclusivo, liberamente alienabile unitamente all'abitazione stessa in deroga all'art. 1024 del cod. civ., dell'area comune ad uso esclusivo individiata con la dicitura “civico 1 int. 9 mapp. 1111 sub 18-52 parcheggio ad uso esclusivo” e meglio identificata nella planimetria allegata all'atto di provenienza ai rogiti del notaio Per_3 i Treviso in data 24 maggio 2006 rep. n. 90354.
[...] La parte acquirente si dichiara a conoscenza che l'area su cui insiste il fabbricato in oggetto fa parte di una lottizzazione convenzionata con atto in data 29 aprile
2003 repertorio n. 1285 del segretario del comune di Ponzano Veneto, trascritta a Treviso il 16 maggio 2003, ai nn. 19073/12916, subentrando per quanto di competenza, in tutti i patti e obblighi dalla stessa derivanti.
Il trasferimento viene effettuato a corpo e non a misura, nello stato e/o grado attuale e di diritto in cui si trova l'immobile, unitamente alle inerenti adiacenze, pertinenze, accessori, cose comuni, ex art. 1117 c.c., e ad eventuali servitù attive e passive. Ai fini fiscali e giusta il disposto di cui all'art. 1 comma 497 della L. 23 dicembre 2005 n. 266, la parte acquirente, fatto atto che la presente cessione interviene tra persone fisiche che non agiscono nell'esercizio di attività commerciali, artistiche o professionali ed ha per oggetto immobili ad uso abitativo e relative pertinenze, dichiara che la base imponibile, ai fini delle imposte di Registro, ipotecarie e catastali, sia costituita dal valore degli immobili determinato ai sensi dell'art. 52, commi quarto e quinto del DPR 131/1986 (T.U. delle disposizioni concernenti l'imposta di registro), indipendentemente dal corrispettivo pattuito e quale valore sopra riportato. Il valore di quanto trasferito con il presente atto, sulla base delle rendite catastali attribuite agli immobili in oggetto, risulta ammontare a complessivi € 96.933,00 (novantaseimilanovecentotrentatre virgola zero zero) pari al valore catastale dell'intera quota degli immobili in oggetto. Possesso, garanzie e provenienza.
La parte alienante: trasmette fin da questo momento il possesso di quanto in oggetto alla parte acquirente che da oggi ne godrà i frutti e ne sopporterà gli oneri;
garantisce la parte acquirente che ogni ipotesi di evizione, sia totale che parziale, dichiarando all'uopo che su quanto in oggetto non gravano iscrizioni o trascrizioni pregiudizievoli;
garantisce che non vi sono soggetti aventi diritto di prelazione;
garantisce inoltre di essere al corrente con il pagamento di qualsiasi onere, imposta indiretta o diretta e tassa comunque afferente quanto oggetto del presente atto, impegnandosi altresì a corrispondere quelle eventualmente dovute sino ad oggi anche se accertate o iscritte a ruolo in epoca successiva alla data del presente atto.
La parte alienante dichiara di essere divenuta proprietaria di quanto in oggetto in virtù di atto di compravendita al rogito del notaio Notaio , di Persona_1 Treviso (TV), Rep. N. 196310, registrato a Treviso il 27.12.2010 al n. 13148, Vol.
1 T, come sopra identificato.
Dichiarazioni urbanistiche: la parte alienante dichiara che la costruzione di quanto in oggetto è stata realizzata in conformità ai seguenti provvedimenti: permesso di costruire n. 5727 prot. N. 15559 rilasciato dal Comune di Ponzano veneto in data 2.10.2003 successivamente trasferito con peremesso di costruire in variante n. 6083 del 11.11.2003 (per opere di urbanizzazione) e dei permessi di costruire n. 6200 prot. N. 2900 del 05.05.2004 (per costruzione del complesso
4 immobiliare), successivo in variante n. 6803 prot. N. 0014964 del 14.12.2005 e che successivamente non sono state realizzate opere o modifiche soggetto a nuovo provvedimento autorizzativo o concessorio. Salvo variazione toponomastica del 30.04.2014 prat. N. TV0100618 (n. 48719.1/2014). Quanto in oggetto è stato dichiarato agibile con provvedimento di abitabilità n. 22337 del 23.12.2005 dal Comune di Ponzano Veneto. La parte alienante dichiara inoltre che l'area circostante il fabbricato in oggetto ha natura strettamente pertinenziale e superficie inferiore a mq. 5.000,00, omettendosi pertanto l'allegazione del certificato di destinazione urbanistica relativo a detta area. La parte acquirente ai sensi e per gli effetti del D. Lgs. del 19.08.2005 n. 192 e sue successive modificazioni ed integrazioni, dà atto di avere ricevuto le informazioni e la documentazione in ordine alla certificazione energetica degli edifici, con la previsazione che dalla data del suo rilascio non si sono verificate cause di decadenza. Rinunzia all'ipoteca legale: la parte alienante rinunzia all'ipoteca legale di cui all'art. 2817 C.C. Le parti dichiarano che l'immobile sopra descritto è stato sempre adibito, dalla data dell'acquisto sino a quella dell'odierna cessione, ad abitazione principale della famiglia.
I signori e , per quanto possa Parte_1 Parte_2 occorrere, edotti sulle conseguenze penali delle dichiarazioni false o reticenti e sulle sanzioni amministrative, ai sensi del D.P.R. 445/2000, articoli 3 e 76, dichiarano di non essersi avvalsi di un agente immobiliare per la conclusione del presente atto.
I signori e chiedono Parte_1 Parte_2 espressamente, per il presente trasferimento, l'esenzione da ogni tributo (bollo, registro, ipotecaria, catastali, diritti ipotecari etc.) ai sensi dell'articolo 19 della Legge n. 74 del 6 marzo 1987 n. 74 e successive modifiche ed integrazioni e della sentenza della Corte Costituzionale 29 aprile 1999 e 10 maggio 1999 n.
154.
- In via meramente subordinata rispetto a tale ultima richiesta le Parti chiedono l'applicazione delle agevolazioni fiscali previste dalle disposizioni di cui alla nota
II-bis) all'articolo 1 della tariffa parte prima, allegata al D.P.R. 26 aprile 1986 n.
131, nel suo testo aggiornato DICHIARANDO la NO (parte acquirente), dichiara: Parte_3 di non agire nell'esercizio di impresa, arte o professione;
che l'immobile oggetto del presente atto è ubicato nel territorio del Comune in cui ha la propria residenza;
di non essere titolare esclusivo o in comunione con il coniuge dei diritti di proprietà, usufrutto, uso e abitazione di altra casa di aBitazione nel territorio del Comune in cui è situato l'immobile di non essere titolare, neppure per quote, su tutto il territorio nazionale dei diritti di proprietà, usufrutto, uso, abitazione e nuda proprietà su altra casa di abitazione acquistata dallo stesso soggetto o dal coniuge con le agevolazioni di cui all'art. 3 della legge 28.12.1995 n. 549 ovvero di cui alle norme dello stesso articolo richiamate al comma 131 lettera “c” ;
5 entrambe le parti dichiarano: che i locali trasferiti sono destinati ad uso abitazione non di lusso secondo i criteri di cui al Decreto del Ministro dei Lavori Pubblici 2 agosto 1969, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale n. 128 del 27 agosto 1969, e successive modifiche ed integrazioni. La NO provvederà alla formalità di trascrizione e Parte_2 voltura catastale, le cui spese, comunque, saranno, per espressa volontà delle parti, sostenute integralmente dalla stessa. I coniugi dichiarano di aver già diviso la mobilia e gli altri oggetti di arredamento;
ciascun coniuge rimarrà intestatario della propria autovettura;
ciascun coniuge rimarrà intestatario del proprio conto corrente. I coniugi dichiarano di non aver ulteriori rapporti di debito/credito tra di loro e di non vantare altre rivendicazioni di sorta, valendo la sottoscrizione del presente atto quale rinuncia e/o transazione rispetto ad ogni eventuale pretesa economica e/o d'altra natura che possa essere originata e/o derivare a seguito dell'intercorso rapporto coniugale”;
2. DÀ ATTO che le parti hanno dichiarato di prestare acquiescenza all'emananda sentenza;
3. MANDA al competente Ufficiale dello Stato Civile di procedere all'annotazione della presente sentenza e agli ulteriori incombenti di legge;
4. DICHIARA le spese di lite interamente compensate tra le parti. Così deciso nella camera di consiglio del 9 aprile 2025.
Il Presidente dott.ssa Daniela Ronzani
Il giudice est. dott.ssa Alessandra Pesci
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