Articolo 23 della Legge 11 novembre 1982, n. 828
Articolo 22Articolo 24
Versione
30 novembre 1982
Art. 23.
All'onere di lire 285 miliardi derivante dall'attuazione della presente legge nell'anno 1982, si provvede mediante le risorse allo scopo destinate con la legge concernente: "Provvedimenti urgenti per lo sviluppo dell'economia".
Le quote delle spese pluriennali autorizzate dalla presente legge, relative agli anni 1983 e seguenti, saranno determinate annualmente con la legge finanziaria.
Il Ministro del tesoro e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le variazioni di bilancio occorrenti per l'attuazione della presente legge.
Entrata in vigore il 30 novembre 1982