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Sentenza 8 aprile 2025
Sentenza 8 aprile 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Milano, sentenza 08/04/2025, n. 550 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Milano |
| Numero : | 550 |
| Data del deposito : | 8 aprile 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE DI APPELLO DI MILANO
Sezione Lavoro
composta dai Magistrati:
Dott. Roberto Vignati Presidente Rel.
Dott.ssa Serena Sommariva ConSIliere
Dott.ssa Giulia Dossi ConSIliere
ha pronunciato la seguente:
SENTENZA
nella causa civile in grado di appello iscritta al n. 220 del Ruolo Generale Lavoro dell'anno
2024 - avverso la sentenza n. 2098/2023 in data 13 giugno 2023 del Tribunale di Milano
Sezione Lavoro, Giudice Dott.ssa Julie Martini - posta in decisione il 29 maggio 2024
promossa da
, rappresentata e difesa dagli Avv.ti Andrea Bordone e Mario Lotti Parte_1 ed elettivamente domiciliato presso il loro studio sito in Varese alla via Robbioni, 39;
Appellante
contro
con sede legale in Roma, Via Controparte_1
Venti Settembre, n. 97, in persona del Chief Legal & Compliance Officer e Procuratore speciale, Dott. rappresentata e difesa dall'Avv. Marco Marazza Controparte_2 e dall'Avv. Domenico De Feo ed elettivamente domiciliata in Milano alla Piazza Armando Diaz, 6, presso lo studio dell'Avv. Luca Massimo Failla. Appellata
Conclusioni per l'appellante:
“Piaccia alla Corte d'Appello adita, respinta ogni contraria istanza ed eccezione, in riforma dell'impugnata sentenza n. 2098/2023 resa nella causa iscritta al n. 3228/2022 R.G., pubblicata in data 11 settembre 2023 dal Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano, in persona del Giudice dott.ssa Julie Martini, non notifcata,
e in accoglimento del presente ricorso, per i motivi esposti, così giudicare:
“NEL MERITO, accertare e dichiarare, per i motivi di cui al presente ricorso, la prosecuzione del rapporto della SI.ra , con conservazione di tutti i diritti da essi derivanti, con Parte_1 Controparte_1 a far data dal 15 ottobre 2021 o dalla diversa data che sarà accertata nel corso del giudizio;
condannare in persona del legale rappresentante all'immediata ricostituzione del Controparte_1 rapporto di lavoro alle seguenti condizioni: tempo parziale, con inquadramento assistente di volo del CCNL (o a quello eventualmente equivalente applicato dall'azienda) e anzianità dal 2 novembre 1998 (o dalla diversa data ritenuta di giustizia) e al pagamento in favore della SI.ra della somma lorda Parte_1 mensile di € 1.864,34, o quella diversa somma ritenuta di giustizia, dal 15 ottobre 2021 alla ricostituzione effettiva del rapporto (o dalla diversa data ritenute di giustizia) a titolo di retribuzione maturata e non
1 percepita o comunque ove ritenuto quale risarcimento del danno per l'illegittimo allontanamento dal posto di lavoro, con rivalutazione monetaria e interessi legali su tutte le somme dalle singole scadenze al saldo;
Con vittoria di spese, dei diritti e degli onorari di legge, oltre oneri e accessori;
in via incidentale, accertare l'avvenuto trasferimento di fatto c.d. cessione occulta del ramo di azienda denominato “ ” tra CP_3
in amministrazione straordinaria (cedente) e Controparte_4 Controparte_1 (cessionaria) e il conseguente diritto della ricorrente alla continuazione del proprio rapporto di lavoro alle dipendenze di e, per l'effetto, condannare , in persona del Controparte_1 Controparte_1 suo legale rappresentante pro tempore, a continuare detto rapporto di lavoro alle medesime condizioni contrattuali, ovvero quelle diverse che dovessero essere accertate, dal 15 ottobre 2021, ovvero da quell'altra data di giustizia;
Co accertare e dichiarare il diritto della ricorrente di essere assunta da dal 15 ottobre Controparte_1 2021, data di cessione del ramo di azienda, o dalla diversa data che sarà ritenuta secondo giustizia;
costituire con sentenza il contratto di lavoro tra la ricorrente e con la qualifica di Controparte_1 assistente di volo del CCNL applicato, anzianità decorrente a tutti gli effetti di legge e contratto dal 2 novembre 1998 o quella diversa data che sarà ritenuta di giustizia, retribuzione mensile pari ad 1864,34 per le mensilità previste dal CCNL o quella diversa retribuzione che sarà ritenuta di giustizia, ordinare pertanto a di riammettere la ricorrente in servizio e di corrisponderle la retribuzione Controparte_1 contrattuale dal 15 ottobre 2021 sino alla effettiva reintegrazione con interessi, rivalutazione monetaria e copertura contributiva;
Con vittoria di spese. In via subordinata:
1 ) Accertare e dichiarare la violazione del diritto di precedenza all'assunzione da parte della SI.ra
, come sopra rappresentata e domiciliata, e conseguentemente;
Parte_1 2 ) Accertare e dichiarare il diritto della ricorrente all'assunzione da parte della Controparte_1 sulla base degli inquadramenti e delle retribuzioni sopra indicate o quel diverso inquadramento e retribuzione che risulterà dovuta anche in via equitativa sin dalla data del 15.10.2021, o dalla diversa data che dovesse risultare in giudizio;
3) Condannare la società alla corresponsione a favore della ricorrente delle Controparte_1 retribuzioni perdute dalla data del 15.10.2021 fino a quella del pieno ripristino del rapporto, o per il diverso periodo che dovesse risultare in giudizio, sulla base delle retribuzioni in atti, oltre interessi e rivalutazione;
4 ) Condannare la società in ogni caso alla corresponsione della somma di € Controparte_1 1.864,34 mensili anche a titolo di risarcimento del danno da valutarsi anche in via equitativa.
In ogni caso con vittoria di spese competenze ed onorari e rimborso del contributo unificato. IN VIA ISTRUTTORIA, senza inversione dell'onere della prova, si chiede ammettersi i capitoli di prova per interrogatorio formale e testi sulle circostanze capitolate nella narrativa in fatto, da 1 a 43, da intendersi precedute dalla locuzione “Vero che”….. Con riserva di dedurre altri capitoli di prova e di integrare la lista testimoniale, anche visto l'art. 420, VI comma c.p.c., in relazione alle circostanze narrate ed eventualmente ex adverso contestate, all'esito della lettura della memoria difensiva avversaria. Si chiede ordinarsi l'esibizione dei libri paga e matricola della società resistente, anche ai sensi dell'art. 210, 211, 212 e 421 c.p.c., al fine dell'applicazione della c.d. tutela reale. Si chiede, pertanto, che codesto Giudice Unico Ill.mo, ai sensi per gli effetti di cui all'art. 210 c.p.c., ordini alla convenuta e a CP_4 l'esibizione integrale della contabilità economica e della contabilità c.d. industriale, nonché del libro unico del lavoro relativa agli esercizi 2020, 2021 e 2022, con particolare riferimento alle fatture, complete dei relativi allegati, emesse nell'anno 2021, nei confronti delle società parti della cessione del ramo di azienda ovvero in subordine, rivolga detto ordine direttamente alle società clienti, cosi come sopra individuate dagli esponenti. Co Inoltre, si chiede di ordinare a e l'esibizione di tutti i contratti di validità compresi tra gli anni CP_4 2020 e 2022. In particolare, si chiede di esibire la lista dei clienti, mediante anche ispezione sui software Co aziendali di e ””. CP_4
Conclusioni per la Società appellata:
“Voglia codesta Ecc.ma Corte di Appello di Milano, Sezione lavoro, disattesa ogni contraria istanza, eccezione, deduzione, allegazione, domanda e/o difesa:
a) in via principale, rigettare il ricorso in appello ex adverso proposto in quanto inammissibile e, comunque, destituito di fondamento sia in fatto che in diritto e, per l'effetto, confermare, anche con diversa motivazione, la sentenza appellata;
b) in ogni caso, rigettare le domande tutte proposte dall'appellante nel ricorso ex art. 414 Cod. Proc. Civ. introduttivo del primo grado del presente giudizio;
c) in ogni caso, condannare l'appellante al pagamento delle spese del doppio grado di giudizio”.
2
Fatto e motivi della decisione
Con la sentenza n. 2098/2023, il Giudice del Lavoro del Tribunale di Milano ha respinto, compensando le spese del grado, il ricorso proposto da contro Parte_1 [...] Con
(di seguito, per brevità, “ ”) al fine di vedere accertata la Controparte_1 prosecuzione, a decorrere dal 15 ottobre 2021, a norma dell'art. 2112 c.c., del rapporto di lavoro subordinato a tempo indeterminato già intrattenuto dall'attrice con
[...]
e per ottenere la conseguente Controparte_5 Con condanna di a riammetterla in servizio con la qualifica (di assistente di volo) e l'anzianità di servizio complessivamente maturata, oltre alla corresponsione del trattamento retributivo di cui alle tabelle “MOD1” del CCNL TO ER .
A sostegno della domanda, la ricorrente aveva sostenuto essere intervenuto un trasferimento di ramo d'azienda tra TA SA PA e , col Controparte_1 conseguente diritto ex art. 2112 c.c. alla prosecuzione della propria relazione lavorativa alle dipendenze della cessionaria alle medesime condizioni contrattuali in essere.
Premesso il contesto fattuale di riferimento della vicenda, in prima analisi, il Tribunale, rifacendosi anche a una pronuncia resa dal suo Ufficio in analoga fattispecie, ha riscontrato, nell'ambito della relazione intercorsa tra le due Società, la verificazione di un Con fenomeno traslativo consistito nell'acquisizione da parte di di beni materiali e immateriali corrispondente a una serie di assets aviation, ma non tale da integrare -come prefigurato dall'attrice- gli estremi di una cessione di azienda o di ramo di azienda, dato che difettava la trasmissione di un insieme di rapporti giuridici autonomamente coessenziale, nella sua preesistenza, all'esercizio dell'attività di impresa di trasporto aereo:
“Nel caso di specie, si ritiene che manchi tra i fattori acquisiti dalla convenuta CP_1 il nesso funzionale di interdipendenza e complementarità che, secondo la Corte di
Giustizia (causa C – 298/18), costituisce l'elemento rilevante per determinare la conservazione dell'identità dell'entità trasferita. Tale nesso, secondo la stessa pronuncia della Corte di Giustizia, consente al cessionario di utilizzare i fattori trasferiti al fine di continuare un'attività economica identica o analoga, anche se i fattori, dopo il trasferimento, sono integrati in una nuova e diversa struttura organizzativa: ciò deve essere inteso nel senso che comunque i fattori ceduti debbano possedere, già al momento dello scorporo dal complesso cedente, una propria autonomia funzionale, vale a dire la capacità di provvedere ad uno scopo produttivo con i propri mezzi funzionali ed organizzativi, e quindi di svolgere, autonomamente dal cedente e senza integrazioni di rilievo da parte del cessionario, il servizio o la funzione cui risultavano finalizzati nell'ambito dell'impresa cedente.” .
Per altro verso (pagg. 21 e segg. della sentenza impugnata), il Tribunale ha ulteriormente rilevato, in linea con altra pronuncia di merito, come l'amministrazione straordinaria di TA SA -quale procedura ex art. 1 D.Lgs. n. 270/1999 tesa ad attuare finalità conservative del patrimonio produttivo aziendale- fosse stata senz'altro orientata, in tale prospettiva, alla liquidazione dei beni, conformemente alla revisione del programma disposta dai commissari straordinari alla data del 10 ottobre 2021, con la conseguente applicazione del combinato disposto dell'art. 27 comma 2 lettera b bis e dell'art. 56 comma 3 bis D.lgs. 270/1999, quale norma che a sua volta escludeva, per il caso di cessioni patrimoniali esperite a norma dell'art. 27 comma 2 lett. a e b bis cit., il verificarsi di un trasferimento di azienda rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c. in caso appunto di cessione o
3 dismissione di complessi aziendali attuate in vista della loro liquidazione intesa quale finalità perseguita sin dall'origine della procedura.
Con Premesso il conferimento da TA SA a degli elementi che componevano gli assets aviation della prima ed evidenziato come l'operazione assecondasse finalità liquidatorie, il Tribunale ha rilevato che la deroga all'art. 2112 c.c. non contrastava con la normativa nazionale e sovranazionale. Sul punto, in prima analisi, è stato richiamato e valorizzato l'art. 5 paragrafo 1 della Direttiva 2001/23/CE a norma del quale: “a meno che gli Stati membri dispongano diversamente, gli articoli 3 e 4 [n.d.e relativi al 'Mantenimento dei diritti dei lavoratori'] non si applicano ad alcun trasferimento di imprese, stabilimenti o parti di imprese o di stabilimenti nel caso in cui il cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso e che si svolgono sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (che può essere il curatore fallimentare autorizzato da un'autorità pubblica competente)”. Nella stessa prospettiva, è stata quindi presa in considerazione la portata dell'art. 56 comma 3 bis del D.Lgs. n. 270/1999, quale disposizione che sanciva che le operazioni previste dai suoi commi 1 e 2 disposte in attuazione delle lettere a) e b-bis) del comma 2 dell'art. 27 cit. non costituivano un trasferimento di azienda rilevante ai sensi dell'art. 2112 c.c..
Sempre richiamando gli estremi del ragionamento seguito da altre pronunce di primo grado con particolare riferimento al Tribunale di Milano, il primo Giudice ha quindi concluso sostenendo che il disposto del comma 3 bis dell'art. 56 cit. non era stato delimitato/superato dalle rinnovate prescrizioni di cui ai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 della Legge 428/1990, prevalendo invero nella specie quanto stabilito proprio dall'art. 56 quale 'norma di disciplina' tesa a escludere nei casi ivi previsti la ricorrenza del fenomeno del trasferimento aziendale ex 2112 c.c. avuto particolare riguardo alla fattispecie liquidatoria effettivamente determinatasi nella vicenda in vista di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale affatto integrante una ipotesi di ristrutturazione dell'impresa. Né si poteva privilegiare la mancata cessazione dell'attività d'impresa da parte della cedente prima delle cessioni, poiché tale circostanza non costituiva il presupposto della cessione liquidatoria in questione, come particolarmente puntualizzato dalla Corte di
Giustizia UE.
Dunque, come in ultimo segnalato in sentenza, “la finalità liquidatoria è compatibile con la cessione di un compendio attivo che prosegua nella nuova realtà imprenditoriale. Da tutto quanto appena osservato, peraltro, emerge altresì la complementarità delle fattispecie disciplinate dall'art. 56, co. 3 bis, D. Lgs. 270/1999 e dall'art. 47 Legge 428/1990 ratione temporis applicabile il quale ultimo, conseguentemente, non può aver determinato un'abrogazione implicita del primo. La prima previsione, difatti, è destinata a trovare applicazione ogniqualvolta siano compiute le 'operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'articolo 27, comma 2, lettere a) e b-bis), in vista della liquidazione dei beni del cedente', ossia quando la cessione costituisce lo scopo del programma di prosecuzione provvisoria dell'esercizio dell'impresa. Alla luce di tutto quanto sin qui considerato, si ritiene che l'art. 2112 c.c. non possa esplicare l'effetto del passaggio in continuità dei rapporti di lavoro, rientrando la fattispecie in esame nell'ambito di applicazione della previsione di cui all'art. 56, co. 3bis, D. Lgs. 270/1999”.”
4 ha impugnato la pronuncia facendo valere le seguenti doglianze. Parte_1
A) Con il primo motivo di appello la lavoratrice censura la sentenza nella parte in cui il
Giudice ha disatteso la domanda azionata ritenendo erroneamente inapplicabile la norma ex art. 2112 c.c. alla luce dell'art. 56, comma 3 bis, del D.Lgs n. 270/1999, qualora la cessione di azienda o di ramo d'azienda avvenga nell'ambito di una procedura di amministrazione straordinaria. Secondo l'appellante “l'art. 47, L. 428/90, è l'unica disposizione che disciplina le possibili deroghe all'art. 2112 c.c. e richiede sempre, affinché possano realizzarsi le ipotesi derogatorie ivi previste, che sia “raggiunto un accordo” con le OO.SS., nell'ambito della procedura che necessariamente cedente e cessionario devono avviare ai sensi del citato art. 47 quando intendono procedere a un trasferimento di azienda o di ramo. Ne consegue che, mancando nel caso di specie il suddetto accordo, nessuna deroga all'art. 2112 c.c. sarebbe stata possibile, neppure astrattamente (ivi compresa quella prevista dal comma 4 bis, limitata alle sole condizioni di lavoro)”, come peraltro precisato dalla Corte di Cassazione.
A conferma di tale orientamento, il Giudice ha richiamato anche la sentenza 2873/2023 del Tribunale di Milano in cui peraltro era stato chiarito che l'esclusione, sancita dall'art. 5 della direttiva 2001/23/CE dei diritti dei lavoratori previsti dagli art. 3 e 4 della stessa fonte, è possibile a condizione che le procedure d'insolvenza siano sottoposte al controllo di una autorità competente (e indipendente) e/o dell'autorità giudiziaria e non quindi in caso di amministrazione straordinaria.
La parte evidenzia inoltre che nel caso di specie la finalità esclusivamente ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria, fintantoché
l'attività aziendale prosegue, è addirittura enunciata espressamente dalle norme poste dal D.Lgs 270/1999 e dallo stesso “decreto ”. CP_4
Il Tribunale ha inoltre ritenuto derogabile la disciplina di cui all'art. 47 L. 428/1990 sulla base di una tesi interpretativa palesemente errata.
In primo luogo, non può che ribadirsi che l'art. 47 legge n. 428/1990 è l'unica disposizione che disciplina le possibili deroghe all'art. 2112 c.c. ed essa richiede sempre, affinché possano realizzarsi le evenienze derogatorie ivi previste, che sia “raggiunto un accordo” con le OO.SS., nell'ambito della procedura che necessariamente cedente e cessionario devono avviare ai sensi del citato art. 47 quando intendono procedere a un trasferimento di azienda o di ramo aziendale. Ne consegue che, mancando nel caso di specie il suddetto accordo, nessuna deroga all'art. 2112 c.c. sarebbe stata possibile, neppure astrattamente (ivi compresa quella prevista dal comma 4 bis, limitata alle sole condizioni di lavoro).
L'applicazione dell'art. 47 e della relativa procedura non è certamente lasciata alla volontà delle parti ma è a loro imposta dalla legge, tanto che il comma 1 stabilisce che “quando si intenda effettuare, ai sensi dell'art. 2112 c.c, un trasferimento d'azienda in cui sono complessivamente occupati più di quindici lavoratori, anche nel caso in cui il trasferimento riguardi una parte d'azienda, ai sensi del medesimo articolo 2112, il cedente ed il cessionario devono darne comunicazione per iscritto almeno venticinque giorni prima che sia perfezionato l'atto da cui deriva il trasferimento o che sia raggiunta un'intesa vincolante tra le parti”, alle OO.SS., che possono richiedere l'avvio della consultazione sindacale che può portare o meno al raggiungimento di un accordo.
La preventiva comunicazione alle OO.SS. e l'espletamento della consultazione sindacale, nonché il raggiungimento dell'accordo, sono quindi adempimenti indispensabili affinché possano realizzarsi le deroghe all'art. 2112 c.c. eventualmente consentite, sicché in difetto
5 di detti adempimenti nessuna deroga a tale disposizione può essere invocata da cedente e cessionario. In tale ipotesi tutti i lavoratori non possono che transitare alle dipendenze del cessionario mantenendo le stesse condizioni di lavoro che avevano presso il cedente.
Nel caso di specie -deduce l'appellante- è pacifico che non aveva cessato CP_6 Con l'attività, proseguita invece proprio sino al momento della cessione a del ramo
”, come risulta da tutti gli atti della procedura di amministrazione straordinaria CP_3 depositati. Con Sicché i rapporti di lavoro sono transitati ex lege da SA in a.s. a , non essendo possibile alcuna deroga all'art. 2112 c.c. imposta da tale passaggio (e non avendo comunque le parti attivato la procedura ex art. 47 né raggiunto alcun accordo).
Il primo Giudice, disattendendo quanto già statuito dalla Corte di Giustizia, ha stabilito che la procedura di amministrazione straordinaria avrebbe natura liquidatoria nei casi previsti dalle lettere a) e b-bis) dell'art. 27 del D.Lgs 270/1999, ossia ogniqualvolta l'amministrazione proceda alla vendita di complessi aziendali o di qualsivoglia altro bene nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa. Nell'ottica del gravame l'errore interpretativo del Tribunale sarebbe evidente, se si considera che la finalità esclusivamente ripristinatoria/conservativa della procedura di amministrazione straordinaria, finché l'attività d'impresa prosegue, è addirittura enunciata espressamente non solo dalle norme dettate dal D.Lgs 270/1999, ma anche dallo stesso decreto . Infatti, l'art. 1 D.Lgs 270/1999 recita: “L'amministrazione straordinaria è CP_4 la procedura concorsuale della grande impresa commerciale insolvente, con finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali”. L'art. 27 D.Lgs 270/1999, stabilisce poi che sono ammesse all'amministrazione straordinaria solo le aziende che “presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività” e che “tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa”, tramite uno dei tre programmi di cui all'art. 27, tutti con prosecuzione dell'esercizio dell'impresa.
Il D.L. 347/2003 afferma, nel preambolo, che la finalità di tale procedura è quella di
“assicurare la continuazione ordinata delle attività industriali senza dispersione dell'avviamento”. L'art. 73 D.Lgs 270/1999 dispone: “
1. Nei casi in cui è stato autorizzato un programma di cessione dei complessi aziendali, se nel termine di scadenza del programma originario o prorogato a norma dell'art. 66, è avvenuta la integrale cessione dei complessi stessi, il tribunale, su richiesta del commissario straordinario o d'ufficio, dichiara con decreto la cessazione dell'esercizio dell'impresa. […] 3. A far data dal decreto previsto dal comma 1 l'amministrazione straordinaria è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria”. Lo stesso principio è stato ribadito anche dall'art. 11 quater D.L. 73/2021 (il c.d. decreto
), che al comma 8 stabilisce che l'esecuzione del programma integra gli estremi CP_4 dell'art. 73, comma 1, d.lgs. 270/99 e che “a far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa di in amministrazione straordinaria, che potrà avvenire a seguito CP_4 dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria”. Ad avviso dell'appellante, anche qualora dovesse ritenersi che il comma 3 bis dell'art. 56 D.Lgs 270/1999 sia tuttora vigente (pur dopo la revisione dell'art. 47 L. 428/1990), si giungerebbe alle medesime conclusioni, non essendo la disposizione in esame applicabile al caso di specie.
Atteso infatti il tenore letterale del comma 3 bis, in particolare laddove fa riferimento alle
“operazioni di cui ai commi 1 e 2”, è ovvio che, qualora la Corte dovesse ritenere che nel caso in esame si è realizzato il trasferimento del ramo “aviation”, il comma 3 bis non
6 potrebbe essere invocato perché si sarebbe trattato di un'operazione difforme da quella contemplata nel programma, come tale estranea, nel suo complesso, alla disciplina posta dall'art. 56. L'argomento depone ulteriormente nel senso della necessaria qualificazione, da parte della Con Corte, dell'operazione posta in essere da TA SA in a.s. e : il presupposto logico giuridico di qualsiasi ipotetica deroga alla regola generale sancita dalla Direttiva e dall'art. 2112 c.c., è infatti l'accertamento di ciò che nel caso di specie è avvenuto. Con riferimento, poi, all'art. 6 D.L. n. 131 del 29 settembre 2023 (quale norma interpretativa dell'art. 56 cit.), l'appellante ne contesta l'applicabilità in quanto presenterebbe profili di incostituzionalità, non rispettando, in particolare, il criterio della ragionevolezza che deve giustificare le norme con efficacia retroattiva. L'art.
6 -secondo quanto si deduce- è una norma che si autoqualifica come di interpretazione autentica ma che, in realtà, attribuisce un SInificato nuovo, non estrapolabile dal testo originario della disposizione che si vorrebbe essere stata oggetto di interpretazione.
Esclusa quindi la sua natura interpretativa, appare evidente come nella fattispecie siano presenti tutti gli elementi che, tanto la Corte Europea, quanto la Corte Costituzionale, considerano sintomatici di un uso distorto del potere legislativo: si tratta infatti di una disposizione che possiede un potenziale impatto su un contenzioso che, come noto, sta impegnando vari Tribunali e Corti d'Appello del Paese e che vede come parte in causa una società partecipata al 100% dal Ministero dell'Economia e delle Finanze;
il recente intervento del legislatore, inoltre, si colloca a distanza di ben quindici anni dall'introduzione della norma originaria (il comma 3 bis dell'art. 56 D.Lgs n. 270/1999, introdotto dall'art. 14, comma 5, D.L. n. 185/2008); peraltro, la stessa errata auto- qualificazione della norma come norma interpretativa e il suo potenziale impatto su giudizi in corso, rivela in termini inequivocabili la volontà del legislatore di incidere in via retroattiva sui rapporti in essere e di condizionare l'esito dei procedimenti pendenti. L'appellante, quindi, nella denegata ipotesi in cui la Corte dovesse ritenere la norma in esame rilevante e/o comunque applicabile alla fattispecie, chiede che venga sollevata questione di legittimità costituzionale davanti alla Corte Costituzionale per violazione delle norme che tutelano il diritto di difesa e di azione, oltre che di quelle che assicurano l'effettiva tutela giurisdizionale dei diritti e che regolano, nel nostro ordinamento, i rapporti tra il potere legislativo e quello giudiziario.
Con B) Sulla condanna di alla rifusione delle spese, l'appellante deduce che l'accoglimento del gravame con la conseguente soccombenza dell'appellata, dovrà comportare necessariamente la riforma della pronuncia impugnata anche in relazione al capo con il quale il primo Giudice ha compensato tra le parti le spese di lite. L'appellata dovrà essere condannata alla rifusione delle spese sostenute dall'odierno appellante, sia nella causa di primo grado, sia nel presente giudizio.
L'appellante ripropone, poi, in questa sede le questioni relative alla sussistenza di un ramo d'azienda. Con diffuse e articolate argomentazioni e richiami giurisprudenziali, il lavoratore censura la tesi secondo cui non si applicherebbe nel caso di specie il disposto di cui all'art. 2112
c.c. per difetto del presupposto della preesistenza dell'entità economica trasferita e della conservazione dell'identità della stessa. Assume in particolare l'erroneità di tale convincimento sotto il profilo della conservazione del nesso funzionale, di interdipendenza e complementarietà tra i fattori produttivi trasferiti Con e della loro idoneità a consentire ad la prosecuzione dell'attività economica esercitata da SA;
rileva che non sussiste, ai sensi dell'art. 2112 c.c. e della Direttiva 2001/23/CE, un trasferimento di azienda solamente nell'ipotesi in cui la cessione riguardi l'intero
7 “complesso organizzativo” del cedente destinato allo svolgimento di una specifica attività; l'identità, invero, non coincide con l'identicità sostanziale del ramo ceduto, ma deve ritenersi sussistente se, da un lato, sia mantenuto dal cessionario, al momento del trasferimento, il nesso funzionale e di interdipendenza e di complementarietà tra i fattori produttivi trasferiti, anche se il trasferimento non ha riguardato tutti i fattori produttivi e anche se questi sono stati integrati in altra struttura e, dall'altro, se, grazie proprio al mantenimento di tale nesso funzionale, il cessionario abbia potuto proseguire l'attività svolta dal cedente o attività analoga (come nella specie). L'appellante assume inoltre che, nella specie, occorre attribuire rilevanza agli innumerevoli assets trasferiti e al loro evidente collegamento (gli aerei, gli slot, il personale di volo, i contratti con i fornitori, migliaia di beni materiali, eccetera), al numero di aeromobili effettivamente utilizzati da TA SA al momento del trasferimento (pari a quelli Con trasferiti a ), alle rotte operate, alle modalità del trasferimento (il prezzo di vendita ad un solo euro, la trasferibilità per legge degli slot solo tra cedente e cessionario, eccetera), all'avvenuta assunzione del solo personale già dipendente di TA SA, con modalità peculiari e con il coinvolgimento della datrice di lavoro SA in a.s., con assegnazione delle stesse mansioni già detenute e sugli stessi aeromobili acquisiti, nonché dell'adozione di procedure identiche a quelle utilizzate da quest'ultima. Soli pochi asset non erano stati Con trasferiti a , evidentemente irrilevanti ai fini della configurabilità di un trasferimento di ramo d'azienda o perché non trasferibili all'acquirente per legge (le licenze COA, il codice
ICAO, gli Oneri di Servizio Pubblico, le autorizzazioni a operare in nazioni estere), o perché estranei al ramo “aviation” ceduto (rami handling e manutenzione, le branch estere), o perché non indispensabili e neppure necessari per l'esercizio dell'attività di trasporto aereo (i dati della clientela, il programma fedeltà loyalty, i contratti con i tour operator, i canali di vendita e i sistemi di comunicazione con gli utenti). Né si dovrebbe attribuire rilevanza a presunte circostanze di fatto successive al trasferimento, quali la futura introduzione di nuove rotte e le strategie di contenimento dei costi e dell'impatto Con ambientale indicate nel piano industriale , rilevando unicamente ciò che è stato ceduto al 15 ottobre 2021, non le modifiche apportate successivamente dal cessionario.
Risulterebbero comunque provate alcune circostanze di fatto allegate dal ricorrente, tra le Con quali, il numero di slot trasferiti a e la copertura delle rotte già operate da SA, sebbene non contestate dalla convenuta, mentre non risulterebbero provate alcune Con circostanze allegate da , prive di qualsivoglia riscontro probatorio (presunta rinegoziazione di contratti, nuove rotte operate, esistenza di biglietti venduti da SA in a.s. per voli successivi al 14 ottobre 2021, eccetera), così violando il disposto di cui agli artt. 115 c.p.c. e 2697 c.c.. Sulla base dei motivi esposti l'appellante ha pertanto chiesto la riforma della sentenza impugnata e l'accoglimento delle conclusioni in epigrafe trascritte.
Con Costituendosi in giudizio, ha chiesto la reiezione dell'appello con la conferma della sentenza impugnata,
In particolare, la Società appellata reputa corretta la tesi seguita dal Tribunale circa la natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria del Gruppo TA e la conseguente possibilità di esclusione (da parte dei Commissari e della cessionaria) delle tutele dell'art. 2112 c.c. nell'ambito della cessione degli assets “aviation”, avvenuta nel totale rispetto della disciplina (derogatoria) dettata dagli artt. 56 d.lgs. 270/1999 (c.d.
Prodi-bis) e 5 d.l. 347/2003 (c.d. decreto Marzano). In ogni caso, l'appellata ribadisce come, nella specie, non sia configurabile un ramo d'azienda, mancando il presupposto della preesistenza dell'entità economica trasferita e della conservazione dell'identità della stessa.
8 All'udienza del 29 maggio 2024, all'esito della discussione orale, il Collegio ha deciso la causa come da dispositivo trascritto in calce alla presente pronuncia.
L'appello non può trovare accoglimento per le ragioni di seguito esposte.
Questa Corte ha già avuto modo di pronunciarsi in cause analoghe, promosse -in relazione alla medesima vicenda contrattuale- da colleghi dell'odierna appellante che avevano Con formulato nei confronti di domande e rivendicazioni sovrapponibili a quelle oggetto di causa. L'identità delle questioni poste, delle argomentazioni difensive e del materiale probatorio utilizzabile in questo processo, rispetto a quello già deciso in particolare con sentenza n. 426/2024 (Est. , Pres. , consente al Collegio di richiamare ex Per_1 Per_2 art. 118 disp. att. c.p.c. le motivazioni di tale sentenza di secondo grado al fine di dar conto delle ragioni che inducono al rigetto dell'odierno appello. Le motivazioni della sentenza n. 426/2024, che di seguito vengono riprodotte, sono infatti pienamente condivise anche da parte di questo Collegio, che ritiene di farle proprie e che non ravvisa ragioni per discostarsene.
Come argomentato nella richiamata pronuncia << L'appello è infondato per tutti i motivi di seguito esposti.
Il Collegio ritiene di affrontare, per ragioni di priorità logico-giuridica, tenuto altresì conto della ragione più liquida della decisione, le censure proposte in relazione alla contestata natura liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria di TA SA e la possibilità di escludere le tutele dei lavoratori apprestate dall'art. 2112 c.c.
A) SINTESI DELLE VICENDE DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STRAORDINARIA ALLA BASE DEL PRESENTE PROCEDIMENTO. Appare innanzitutto opportuno ripercorrere, in estrema sintesi e per quanto rilevante nel presente procedimento, le vicende della procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata – SA PA. CP_4
-In data 2 Maggio 2017 la società TA –SA PA è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria ex d. d.lgs. 347/2003.
-In data 17 Maggio 2017 il Tribunale di Civitavecchia ex art. 4 dello stesso decreto ha dichiarato l'insolvenza.
-I commissari hanno predisposto, in data 27.1.2018, un programma di cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a) del D.Lgs. n. 270/1999 (Prodi-bis),
“individuato quale strumento per il raggiungimento delle finalità conservative del patrimonio produttivo, mediante prosecuzione, riattivazione o riconversione delle attività imprenditoriali di cui all'art. 1 del d.lgs. 270/1999” (così testualmente nella Relazione dei Commissari in data 3 Marzo 2020).
-Il Ministero competente ha autorizzato la proroga dell'esecuzione del piano per 2 volte, dapprima fino al 23 Marzo 2020 e, poi, fino al 23 Marzo 2021.
-L'art. 79 comma 3 del D.L. 18/2020 (Misure urgenti per il trasporto aereo) ha previsto la costituzione di una nuova società interamente controllata dal Ministero dell'Economia e delle Finanze ovvero controllata da una società a prevalente partecipazione pubblica anche indiretta per l'esercizio dell'attività di impresa nel settore del trasporto aereo di persone e
9 merci con la precisazione che l'esercizio dell'attività sarebbe stato subordinato alle valutazioni della Commissione europea. In forza del comma 4 il ConSIlio di Amministrazione della Società avrebbe dovuto predisporre “entro trenta giorni dalla costituzione” un piano che prevedesse, anche a trattativa diretta, “l'acquisto o l'affitto di rami di azienda di imprese titolari di licenza di trasporto aere … anche in amministrazione straordinaria … Il piano è trasmesso alla Commissione Europea per le valutazioni di competenza …”.
-Nel mese di novembre 2020 è stata costituita la società ( Controparte_1 [...]
CP_1
-Con l'art. 11 quater del d.l. 73/2021 il legislatore ha autorizzato la prosecuzione temporanea dell'attività di impresa di in amministrazione straordinaria e ha CP_7 disposto che “i Commissari Straordinari provvedono alla modifica del programma della procedura di amministrazione straordinaria al fine di adeguarlo alla decisione della Commissione europea di cui all'art. 79, comma 4 bis del d.lgs 8 luglio 1999 n. 270. A tal fine possono procedere all'adozione, per ciascun ramo oggetto di cessione, di distinti programmi nell'ambito di quelli previsti dall'art. 27 del d.lgs. 270 1999”.
-È stato presentato alla Commissione Europea il piano industriale redatto per
[...]
“che avrebbe dovuto acquisire beni da TA – Società Aerea Controparte_1 Italiana Spa, in amministrazione straordinaria”.
-Precedentemente la Commissione europea aveva accertato che “i prestiti di 600 e 300 milioni di euro [erogati dalla Stato italiano ad ] erano illegali ed incompatibili con il CP_4 mercato interno e ha ordinato all' di recuperarli dal beneficiario ”. CP_1 CP_4
-La Commissione europea, chiamata a decidere se, in considerazione della procedura di Con liquidazione e di vendita di beni , “tale recupero dovesse estendersi ad ”, con CP_4 delibera del 10 settembre 2021, n. 58173, ha deciso che “fermo restando il pieno rispetto degli impegni assunti dall'Italia, tra cui il fatto che il trasferimento delle attività di CP_4 Co sarà effettuato a condizioni di mercato, il trasferimento di alcuni beni a , come descritto nella presente decisione, non comporterà continuità economica tra ed CP_4 Co;
l'apporto di capitale in ITA, secondo il calendario notificato e alla luce del piano Co aziendale presentato, non crea vantaggio per e pertanto non costituisce aiuto di stato”.
-Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i
Commissari hanno precisato di “voler procedere – ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 … La presente modifica al programma
… scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27 , comma 2 lettera a) D.lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro aviation, ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a)
10 d.lgs 270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da
[...]
”. In particolare, con il citato art. 11-quater D.L. 73/2021, il Controparte_1 Con legislatore italiano ha vincolato i Commissari straordinari alla cessione ad in stretta aderenza alla decisione della Commissione, “di conseguenza esonerando l'organo commissariale da valutazioni del piano industriale della medesima in quanto già validato dalla Commissione stessa (vedi relazione di “Modifica al Programma di cessione”, pag. 24-25).
-In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, TA SA ha venduto a CP_1 il c.d. “perimetro ”. CP_3
-A decorrere dal 15 ottobre 2021 TA SA, che aveva proseguito l'attività fino al 14 ottobre, ha dismesso qualsiasi attività riconducibile al ramo e, contestualmente, CP_3 ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impiego di una parte degli CP_1 aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Con
-Il personale, non transitato ex art. 2112 c.c., è stato assunto ex novo da previa apposita selezione, assorbendo la quasi totalità dei dipendenti provenienti da TA SA anche in esecuzione all'accordo sindacale stipulato il 2 dicembre 2021.
B) IL QUADRO NORMATIVO. Si rende ora necessario esaminare le singole norme applicabili alla vicenda oggetto di discussione.
Direttiva 2001/23/CE.
Il diritto interno, relativo al trasferimento di azienda, si è evoluto sull'impulso del diritto europeo e, quindi, è alle fonti comunitarie ed eurounitarie che deve farsi primariamente riferimento.
In proposito, la Direttiva 2001/23/CE stabilisce, in via di principio, la continuità dei rapporti di lavoro in caso di trasferimento di azienda, statuendo che “I diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento sono, in conseguenza di tale trasferimento, trasferiti al cessionario” (art. 3). L'art. 5, par. 1, permette, però, di derogare a tutte le tutele sancite dagli artt. 3 e 4 della Direttiva, recepite nel diritto interno attraverso l'art. 2112 c.c., purché ricorrano le tre condizioni dell'esistenza di una situazione di insolvenza, del fine di liquidare i beni del cedente e del controllo della procedura da parte di un'autorità pubblica. L'art. 5 par. 2 consente invece deroghe più limitate, con riferimento al regime della solidarietà (lett. a) e, previo accordo sindacale, alle condizioni di lavoro (lett. b).
Art. 47 l. 428/1990 commi 4 bis e 5. Com'è noto, il testo originario dell'art. 47 l. 428/1990 è stato modificato dal legislatore interno nel 2009 al fine di ottemperare alle decisioni della Corte di Giustizia. La disposizione originaria conteneva una deroga amplissima a tutte le disposizioni dell'art. 2112 c.c. ma, soprattutto, in tale deroga erano inserite nello stesso ambito di previsione e godevano degli stessi benefici sia imprese in bonis, purché in stato di crisi accertato dalla autorità amministrativa (ai fini dell'ottenimento della CIGS), sia in stato di insolvenza e assoggettate a procedure concorsuali con finalità liquidatorie e conservative.
La Corte di Giustizia (vedi sentenza del 7 febbraio 1985 procedimento 135/83; Per_3 sentenza del 25 luglio 1991 C-362/89; sentenza Spano del 7 dicembre 1995 C- Per_4
11 472/93) ha sempre ribadito l'intangibilità della tutela riservata in caso di trasferimento ai lavoratori dell'azienda con la sola unica eccezione che il trasferimento avvenga nell'ambito di procedure di fallimento o di altre procedure concorsuali che, oltre a svolgersi sotto il costante controllo di una autorità pubblica competente, siano finalizzate alla liquidazione del complesso aziendale e non già alla continuazione dell'impresa. Con sentenza 11 Giugno 2009, causa C 561/2007, la Corte di Giustizia, ribadendo quanto già espresso nella sentenza , ha sostenuto la contrarietà dell'art. 47, commi 5 e 6, alla Pt_2
Direttiva 23/2001 CE in quanto la norma censurata dava la possibilità, in palese contrasto coi principi dell'art. 5 della direttiva, di derogare in blocco alla tutela dei lavoratori in caso di trasferimento d'azienda effettuata da una società (in bonis) dichiarata in crisi aziendale, ma al di fuori di una procedura concorsuale avente finalità liquidatorie.
Il legislatore italiano, per dare attuazione alla pronuncia della Corte di Giustizia, è quindi intervenuto a modificare l'art. 47, inserendo il comma 4 bis con l'art. 19-quater d.l. 135/2009 ed estrapolando dal comma 5 il riferimento alle società dichiarate in stato di crisi;
successivamente ulteriori modifiche sono intervenute con il d.l. 22 Giugno 2012 n. 83
(c.d. decreto sviluppo) convertito in legge 7 Agosto 2012 n. 134.
Il comma 4 bis, nella versione ratione temporis applicabile, dispone: “Nel caso in cui sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento, anche parziale, dell'occupazione, l'art. 2112 del cod. civ. trova applicazione nei termini e con le limitazioni previste dall'accordo medesimo qualora il trasferimento riguardi aziende: a) delle quali sia stato accertato lo stato di crisi aziendale ai sensi dell'art. 2, quinto comma, lettera c della legge 12 Agosto 1977 n. 675; b) per le quali sia stata disposta l'amministrazione straordinaria ai sensi del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività; b bis) per le quali vi sia stata la dichiarazione di apertura della procedura di concordato preventivo;
b ter) per le quali vi sia stata l'omologazione dell'accordo di ristrutturazione dei debiti.
Il comma 5 della stessa disposizione, dopo la novella (che ha escluso il solo riferimento alle società in bonis in stato di crisi), prevede: “Qualora il trasferimento riguardi imprese nei confronti delle quali vi sia stata dichiarazione di fallimento, omologazione di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa, ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata e nel corso delle consultazioni di cui ai precedenti commi sia stato raggiunto un accordo circa il mantenimento anche parziale dell'occupazione, al lavoratore il cui rapporto di lavoro continua con l'acquirente non trova applicazione l'art. 2112, salvo che dall'accordo risultino condizioni di migliore favore. Il predetto accordo può anche prevedere che il trasferimento non riguardi il personale eccedentario e che quest'ultimo continui a rimanere in tutto in parte alle dipendenze dell'alienante”.
Nel presente procedimento non rilevano, ovviamente, le successive modifiche apportate alle stesse disposizioni dall'art. 368 comma 4 del CCI (d.lgs. 14/2019) in vigore dal 15 luglio 2022 e, pertanto, inapplicabili alla cessione oggetto di causa.
Decreto “Marzano”. TA SA s.p.a. è stata ammessa alla procedura di amministrazione straordinaria, ai sensi del D.L. n. 347/03, convertito dalla l. n. 39/04 (c.d. decreto Marzano) in quanto rientrante nelle “imprese operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali ovvero che gestiscono almeno uno stabilimento industriale di interesse strategico nazionale”. A tale procedura si applicano “per quanto non disposto diversamente dal presente decreto le norme di cui al decreto legislativo n. 270/1999 [c.d. Prodi-bis] in quanto compatibili” (art. 8).
12 In particolare, l'art. 5 comma 2 ter del citato decreto (anche a seguito delle modifiche apportate dal d.l. 28 agosto 2008 n. 134, recante disposizioni urgenti in materia di ristrutturazione di grandi imprese in crisi, convertito con modificazioni in l. 28 ottobre 2008 n. 166) dispone che “Nell'ambito delle consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente, il
Commissario ed il cessionario possono concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive in precedenza unitarie e definire i contenuti di uno o più rami di azienda, anche non preesistenti, con individuazione quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. I passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa integrazione guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. La disposizione riguarda le sole imprese che operano nei servizi pubblici essenziali e consente: la possibilità per il commissario straordinario in sede di trattativa privata con la parte acquirente ed anche in caso di infruttuoso svolgimento delle consultazioni sindacali, di concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali o attività produttive, con la individuazione di quei lavoratori per i quali è previsto il passaggio alle dipendenze del cessionario;
la possibilità di perfezionare il passaggio dei lavoratori al cessionario anche dopo la collocazione dei lavoratori in cassa integrazione o dopo la cessazione del rapporto di lavoro in essere con la parte cedente. La disposizione prevede anche, nella prima parte, il dimezzamento dei termini previsti nelle procedure per la concessione degli ammortizzatori sociali nonché di quelli previsti ai sensi ai sensi dell'art. 1 comma 47, l. 29
.12.1990, per le comunicazioni preventive alle rappresentanze sindacali.
Decreto “Prodi-bis”. Risultano applicabili alla procedura di amministrazione straordinaria di TA SA le seguenti norme del D.Lgs 270/1999:
● art. 63 comma 4 D.Lgs. (Vendite di aziende in esercizio) secondo cui “Nell'ambito delle consultazioni relative ai trasferimenti di azienda previste dall'art. 47 della legge 29 dicembre 1990 n. 428, il commissario straordinario, l'acquirente e i rappresentanti dei lavoratori possono concordare il trasferimento solo parziale dei lavoratori alle dipendenze dell'acquirente e ulteriori modifiche alle condizioni di lavoro consentite dalle norme vigenti in materia”;
● art. 56 comma 3 bis in forza del quale “Le operazioni di cui ai commi 1 e 2 effettuate in attuazione dell'art. 27, comma 2 lettera a) e b-bis) in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. Quest'ultima disposizione è stata introdotta dalla legge 28.1.2009 n. 2 di conversione del d.l. 29.11.2008 n. 185 in materia di “misure urgenti per il sostegno a famiglie, lavoro, occupazione e impresa e per ridisegnare in funzione anti crisi il quadro strategico nazionale”. È noto che l'eSIenza della modifica normativa è emersa proprio in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo . CP_4
La disposizione è stata oggetto recentemente di interpretazione autentica ad opera dell'art. 6 del D.L. 131/2023 che così recita: “In coerenza con l'art. 5 , paragrafo 1 della direttiva 2001/23/CE del ConSIlio del 12 Marzo 2001 , l'art. 56 , comma 3 bis del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270, si interpreta nel senso che si intendono in ogni caso operazioni effettuate in vista della liquidazione dei beni del cedente che non costituiscono trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile le cessioni poste in essere in esecuzione del programma di cui all'art. 27 comma 2 lettera a) e b bis) del medesimo decreto qualora siano effettuate sulla base di decisioni della Commissione Europea che escludano la continuità economica fra cedente e
13 cessionaria”; ●art. 27 del D.Lgs. 270/1999 il quale delinea le condizioni per l'ammissione alla procedura nonchè gli strumenti per raggiungere gli obiettivi dell'amministrazione straordinaria: “
1. Le imprese dichiarate insolventi sono ammesse alla procedura di amministrazione straordinaria qualora presentino concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico dell'attività imprenditoriale.
2. Tale risultato deve potersi realizzare, in via alternativa: a) tramite la cessione dei complessi aziendali sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio della impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi aziendali); b) tramite la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento di durata non superiore a due anni (programma di ristrutturazione);
b-bis) per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali anche tramite la cessione di complessi di beni e contratti sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno (programma di cessione dei complessi di beni e contratti). La lettera b-bis è stata aggiunta dall'art. 1 comma 1bis del D.L. 28 Agosto 2008 n. 134, convertito nella legge 27 ottobre 2008 n. 166 (c.d. decreto
). Va poi ricordato che l'art. 1, comma 841 della legge 28 dicembre 2015 n. 208 ha CP_4 aggiunto all'art. 27 il comma 2 bis: “Per le imprese di cui all'art. 2, comma 2 del decreto legge 23 dicembre 2003 n. 247, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 2004
n. 39, la durata dei programmi di cui al comma 2 del presente articolo può essere autorizzata dal Ministero dello sviluppo economico fino ad un massimo di quattro anni”.
C) LA DUPLICE NATURA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE STRAORDINARIA E L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA EUROPEA. L'amministrazione straordinaria rientra certamente nel novero delle procedure concorsuali contemplate nel citato art. 5, paragrafo 1, della Direttiva europea.
Anche nell'amministrazione straordinaria, infatti, il presupposto oggettivo per l'avvio della procedura è rappresentato dallo stato d'insolvenza del datore di lavoro. Una volta riscontrate le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, con la formale apertura della procedura (effetto che nella Legge Marzano si verifica in via diretta, senza il filtro della c.d. fase di osservazione), l'imprenditore viene spossessato completamente dei suoi beni e la gestione dell'impresa viene assegnata ad uno o più commissari straordinari.
A questo punto è il commissario straordinario che decide le sorti dell'impresa, sotto la vigilanza del Ministero e del Giudice Delegato. E', infatti, demandata al commissario straordinario la scelta della tipologia di programma da adottare e la gestione stessa dell'impresa. Questo è il momento cruciale per determinare se ed in quale misura nell'amministrazione straordinaria possano essere sospese le garanzie previste dall'art. 2112 c.c., alla luce della Direttiva 2001/23/CE, artt. 3 e 4.
Infatti, come meglio verrà precisato in seguito, nell'ipotesi di adozione di un programma di ristrutturazione, l'obiettivo della procedura è rappresentato dal risanamento in senso soggettivo dell'impresa, nell'ottica del ritorno in bonis del medesimo centro di imputazione giuridica sottoposto alla procedura di amministrazione straordinaria. Qualora invece venga adottato un programma di cessione dei beni (o un programma di cessione di beni e contratti), la condizione di spossessamento dell'imprenditore, intervenuta con la nomina dei commissari straordinari, diviene definitiva, posto che il programma tende al risanamento oggettivo dell'impresa nella prospettiva della alienazione a soggetti terzi, così come a terze parti il commissario straordinario dovrà cedere anche tutti gli altri asset non funzionali all'esercizio d'impresa. È proprio sulla scorta di questa distinzione che l'amministrazione straordinaria può assumere una duplice natura, conservativa o liquidatoria, a seconda della finalità concretamente determinata dagli organi della procedura. Ad es., è consentita la promozione delle azioni revocatorie solo nell'ipotesi di adozione di un programma di
14 cessione dei beni, escludendo invece tali azioni in caso di adozione di un programma di ristrutturazione, posto che gli atti di ripristino della par condicio creditorum non possono, in ultima istanza, tornare a vantaggio del medesimo imprenditore che li ha posti in essere.
Posto quanto sopra, è piuttosto agevole ritenere che anche l'amministrazione straordinaria, quando venga adottato un programma di cessione, debba essere considerata a tutti gli effetti una procedura d'insolvenza aperta in vista della liquidazione dei beni del debitore e svolta sotto il controllo dell'autorità pubblica (così come previsto dalla Direttiva). In relazione a quest'ultimo aspetto, è pacifico che il commissario straordinario sia un pubblico ufficiale nello svolgimento delle proprie funzioni e che tutti gli atti di straordinaria amministrazione, e in particolare gli atti di vendita delle imprese in esercizio, debbano intervenire previa autorizzazione del Ministero vigilante e previo esperimento di gare ad evidenza pubblica. Anche il Giudice Delegato, pur avendo un ruolo sfumato nella fase conservativa dell'impresa, è comunque depositario di tutte le relazioni periodiche redatte con cadenza trimestrale dal commissario straordinario, e, in qualunque momento, qualora riscontri che la procedura non possa essere utilmente proseguita, può provocare la conversione, anche d'ufficio, della procedura in fallimento (art. 69, D.Lgs n. 270/1999). È altresì rilevante osservare che l'avvio della speciale procedura di a.s. è possibile in quanto venga autorizzato l'esercizio d'impresa. La legge, infatti, non contempla alcuna forma di programma adottabile per l'impresa insolvente, che non preveda l'esercizio d'impresa per almeno un anno (per i programmi di cessione) e due anni per i programmi di ristrutturazione (art. 27, D.Lgs. n. 270/1999). L'ipotesi in cui l'amministrazione straordinaria non preveda l'esercizio provvisorio dell'impresa è quindi un'ipotesi del tutto residuale che può trovare applicazione solo per società minori del gruppo che non abbiano i requisiti per sostenere un proprio programma in via autonoma, per le quali venga quindi predisposto un programma integrativo a quello della procedura madre, al fine di favorire la gestione unitaria dell'insolvenza. Si pensi, ad esempio, alla società immobiliare che detenga la proprietà in cui insiste l'azienda produttiva e si ritenga di adottare un programma unitario al fine di favorire il trasferimento a terzi dell'insieme.
In sostanza, l'esercizio d'impresa rappresenta la caratteristica tipica dell'amministrazione straordinaria, atteso che: il tribunale potrà provvedere ad aprire la procedura in quanto riscontri le concrete prospettive di risanamento dell'impresa, in forza dell'adozione di uno dei programmi alternativi previsti dall'art. 27, D.lgs. n. 270/1999 (art. 30, D.Lgs. n.
270/1999); il tribunale potrà astenersi dal non richiedere, anche d'ufficio, in corso di procedura la conversione in fallimento in quanto constati che l'esercizio d'impresa possa essere utilmente proseguito (art. 69, d.lgs. 270/1999); infine, il tribunale potrà formalmente revocare l'esercizio d'impresa, in quanto prenda atto della completa esecuzione del programma di cessione adottato, e quindi dell'intervenuta vendita dell'azienda in esercizio.
Da ciò si deve desumere che la continuazione dell'impresa, essendo presupposto necessario dell'amministrazione straordinaria assume una connotazione neutra e, quindi, non possa essere invocata al fine di escluderne la natura liquidatoria, tenuto conto che quest'ultima finalità si manifesta - come detto - nell'affidamento ad altri della continuazione dell'impresa insolvente a seguito del trasferimento degli assets disposto dal programma di cessione.
D) L'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1990 QUALE NORMA VIGENTE E DI NATURA SPECIALE RISPETTO ALL'ART. 47, COMMA 5 L. 428/1990. FINALITA' LIQUIDATORIA DELLA PROCEDURA E CONTINUAZIONE DELL'ATTIVITA'.
15 La tesi principale degli appellanti si fonda sulla convinzione che al trasferimento del ramo d'azienda oggetto di causa si debba applicare in via esclusiva il novellato art. 47, comma 4bis, L. 428/1990 che, in quanto legge successiva, avrebbe abrogato tacitamente tutte le norme incompatibili contenute nel D.Lgs 270/1999 (compreso l'art. 56, comma 3 bis) con la conseguenza che non sarebbe affatto possibile l'esclusione totale delle tutele dell'art. 2112 c.c. al trasferimento d'azienda in a.s. - ITA in quanto l'attività d'impresa del CP_4 ramo aviation non è mai di fatto cessata, continuando ininterrottamente sino al momento della cessione. La tesi è senz'altro suggestiva, ma non tiene conto della complessità della materia, della portata delle singole norme implicate e, soprattutto, della loro successione nel tempo. Ritiene il Collegio che, contrariamente agli assunti degli appellanti, l'art. 56 comma 3 bis del citato D.lgs. non possa ritenersi abrogato in seguito alle modifiche apportate all'art. 47 l. 428/1990 dal successivo art. 19-quater d.l. 135/2009. Occorre, in primo luogo, osservare che l'art. 56 comma 3 bis è stato introdotto quando l'art. 47 già condizionava la derogabilità dell'art. 2112 c.c. all'esistenza di un accordo sindacale nella ipotesi di amministrazione straordinaria in cui “la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Infatti, il comma 3-bis è stato introdotto dall'art. 14, comma 5, D.L. 29-11-2008, n. 185 quando, cioè, nell'ordinamento era già presente il principio delineato dall'originario comma 5 dell'art. 47 L. 428/90 secondo il quale le deroghe 'in blocco' all'art. 2112 c.c. potevano essere disposte con accordo sindacale solamente nell'ipotesi in cui il trasferimento avesse riguardato imprese sottoposte ad amministrazione straordinaria “nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata”. Se tale ipotesi doveva ritenersi l'unica che – nell'ambito delle procedure di amministrazione straordinaria – poteva giustificare l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c., ne discende logicamente, a contrario, che nell'ordinamento era già implicito il principio secondo cui non fosse possibile alcuna deroga nei casi di trasferimento di imprese 'attive' (nel caso, cioè, vi fosse stata continuazione o mancata cessazione dell'attività). Ciò nonostante, il legislatore del 2008 ha introdotto il citato comma 3-bis dell'art. 56
D.Lgs 270/1999 che, operando - evidentemente - come norma “speciale”, ha disposto che le operazioni di cessione d'azienda effettuate in attuazione dei programmi dell'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis), “in vista della liquidazione dei beni del cedente, non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La novella dell'art. 47, che ha introdotto nel comma 4-bis il riferimento espresso al fatto che l'esclusione delle tutele dell'art. 2112 c.c. non fossero ammesse in caso di cessione d'azienda disposta dall'a.s. “in caso di continuazione o di mancata cessazione dell'attività” (ribadendo, quindi, una regola già vigente nell'ordinamento, in quanto – come detto – ricavabile a contrario dall'originale comma 5 del medesimo articolo), non è in grado di travolgere l'art. 56 della Prodi-bis poiché il contenuto non innovativo della norma successiva (che si è limitata a ribadire una regola generale già latente nell'ordinamento) non può incidere sull'art. 56 facendogli perdere i suoi connotati tipici di norma speciale. Tale norma speciale risulta, peraltro, compatibile sia con la direttiva europea sia con le norme dettate dal medesimo art. 47.
Sotto il primo profilo, occorre rilevare che la direttiva, nel delineare il discrimen tra l'esclusione e la derogabilità limitata delle tutele dei lavoratori in occasione dei trasferimenti d'azienda, non fa mai riferimento alla continuazione o alla cessazione dell'attività d'impresa, ma attribuisce decisiva importanza alla natura liquidatoria o conservativa della procedura concorsuale.
16 È stata la giurisprudenza della Corte di Giustizia che ha, in alcune decisioni, ritenuto incompatibile la continuazione dell'attività d'impresa con la natura liquidatoria della procedura. La distinzione tra procedure liquidative e procedure prive di tale qualità - e quindi conservative, perché volte a conservare il compendio aziendale per la prosecuzione dell'attività da parte del debitore - è tratteggiata in maniera apparentemente netta nella giurisprudenza della Corte di Giustizia laddove si afferma che “per quanto riguarda le differenze tra questi due tipi di procedura [...], l'una mira al proseguimento dell'attività, mentre l'altra mira a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente sostenibili. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a massimizzare la soddisfazione collettiva dei creditori. Sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata” (Così CGUE, 22.6.2017, C-126/16, punto 48. Affermazione poi richiamata da CGUE, 16.5.2019, C-
509/17, punto 44, e da CGUE, 22.4.2022, C-237/20, punto 44). Si tratta di un'affermazione che ha suscitato numerose critiche, poiché sembra attribuire rilevanza dirimente al semplice fatto che vi sia una prosecuzione dell'attività di impresa, senza tenere in adeguata considerazione la circostanza che la prosecuzione dell'attività può essere funzionale a preservare il valore dell'apparato oggetto di trasferimento. La CGUE sembra essersi resa conto di tale problematica nella sentenza più recente sull'argomento, nella quale ha ravvisato la necessità di “distinguere l'attività economica globale del cedente dalle singole attività delle diverse entità ricomprese tra i suoi beni da liquidare” (CGUE, 22.4.2022, C-237/20, punto 48). In questo modo, opportunamente, la CGUE (come verrà di seguito approfondito) ha ammesso la possibilità di qualificare la procedura come liquidativa non solo nel caso in cui non vi sia una cessazione delle attività, ma anche nel caso di prosecuzione di quelle più redditizie. Da quanto appena osservato si può trarre la conclusione che non è possibile escludere a priori la natura liquidativa della procedura ogni qual volta venga disposta una prosecuzione di parte o di tutta l'attività produttiva, dovendosi valutare in concreto l'obiettivo perseguito dal debitore e dagli organi della procedura. Si può dunque concludere (come verrà di seguito ribadito) che la continuazione dell'attività non è di per sé ostativa alla possibilità di qualificare la procedura come liquidativa, laddove la continuazione dell'attività sia stata disposta per perseguire una migliore soddisfazione dell'interesse dei creditori. Preso atto che la giurisprudenza restrittiva della CGUE debba ritenersi ormai superata, possiamo qui anticipare che il riferimento, contenuto nel comma 5 dell'art. 47 al caso in cui la continuazione dell'attività “non sia stata disposta o sia cessata” può essere inteso, alla luce della giurisprudenza anche europea, come non limitato all'ipotesi in cui l'azienda sia
“inattiva”, a seguito, cioè, della cessazione definitiva della sua attività (“… sia cessata
…”), ma anche all'ipotesi in cui lo scopo principale della procedura di amministrazione straordinaria non sia quello di risanare e ristrutturare l'azienda per continuare essa stessa l'attività (in senso soggettivo), ma quello di liquidare i cespiti aziendali, proseguendo temporaneamente l'attività al solo fine di salvaguardarne il valore (oggettivo) ed affidarne ad altri la futura gestione (la continuazione “… non sia stata disposta …”). Non convince, infatti, come rilevato già dai primi commentatori, l'alternatività posta tra continuità e liquidazione, perché si tratta in realtà di parametri eterogenei e non incompatibili. Basti pensare al caso del trasferimento di azienda nella liquidazione giudiziale in cui vi sia esercizio di impresa. Sicuramente si tratta di trasferimento in continuità, ma altrettanto sicuramente si tratta di trasferimento liquidatorio, tale essendo per struttura la procedura concorsuale massima. Correttamente la Corte di Cassazione, con due recenti pronunce e,
17 quasi contestualmente, la Corte di Giustizia, in un più recente approdo, hanno iniziato a prendere le distanze da quel pregresso assetto interpretativo. Un primo arresto (Cass. 6 dicembre 2019, n. 31946,) ha infatti ritenuto, sul presupposto di fatto che l'impresa in concordato, appena rientrata da un affitto a terzi e, dunque, in teoria ancora attiva, non potesse proseguire l'attività propria, ha ritenuto che avesse conseguentemente carattere liquidatorio il trasferimento immediatamente attuato e che, quindi, trovasse applicazione il disposto dell'art. 47, co. 5, L. 428/1990, con possibilità di transito soltanto parziale dei dipendenti in ragione dell'intervenire di accordo sindacale in tal senso.
Sulla stessa linea, altra successiva sentenza (Cass. 14 settembre 2021, n. 24691) ha riportato all'ipotesi del citato comma 5, con effetti analoghi, il caso del trasferimento di azienda gestita in regime di esercizio provvisorio fallimentare. Sul piano eurounitario, la Corte di Giustizia, con la citata sentenza 28 aprile 2022, C-
237/2020, Federatie Nederlandse, si è occupata di un caso in cui un accordo di pre-pack (ovverosia un piano di cessione di azienda, predisposto prima dell'apertura del fallimento, per quanto poi attuato dopo) prevedeva il trasferimento soltanto parziale dei lavoratori al cessionario ed ha SInificativamente ritenuto, rimeditando il proprio precedente riguardante la medesima disciplina nazionale (sentenza del 22 giugno 2017, C-126/16), che la cessione del going concern, cioè di un'azienda in esercizio, non facesse venire meno, in quanto finalizzata al migliore realizzo per i creditori, la natura liquidatoria della procedura e, quindi, vi fosse la possibilità di una deroga al transito dell'intera forza lavoro presso il cessionario, restando al di fuori di un trasferimento puramente riorganizzativo e come tale soggetto alla disciplina di vincolo pieno della Direttiva.
In particolare, la CGUE ha affermato che la deroga prevista dalla Direttiva 2001/23 non è limitata alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione, considerato che l'art. 5, paragrafo 1, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga prevista in detta disposizione.
Così facendo, la direttiva previene il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera, che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v., in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991,
e a., C-362/89, EU:C:1991:326, punto 31 e giurisprudenza ivi citata). Per_4 Conseguentemente, l'elemento decisivo per poter derogare alle garanzie dell'art. 2112 c.c. è solamente la natura liquidatoria della procedura senza che l'eventuale continuazione temporanea dell'attività possa escludere o far venir meno tale precipua finalità. Ne deriva allora che l'art. 56 risulta pienamente compatibile con la direttiva laddove riconosce la possibilità di derogare in blocco alle tutele dei lavoratori ex art. 2112 c.c. nei casi in cui la procedura di amministrazione straordinaria disponga la cessione “in vista della liquidazione dei beni del cedente” ovvero in attuazione dei piani di cessione previsti dall'art. 27, comma 2, lettere a) e b-bis). Tali piani, infatti, diretti unicamente a cedere gli asset aziendali (e non invece a porre i presupposti per una ripresa dell'attività imprenditoriale da parte della società insolvente) integrano ex lege la finalità liquidatoria della procedura di amministrazione straordinaria. D'altronde, lo stesso art. 27, c. 2, lett. a e b-bis, D.Lgs 270/99 prevede che “la cessione dei complessi aziendali” e “la cessione di complessi di beni e contratti” per le società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali, avvenga “sulla base di un programma di prosecuzione dell'esercizio dell'impresa di durata non superiore ad un anno”, ritenendo, quindi, connaturata allo scopo liquidatorio della procedura di a.s. la prosecuzione temporanea dell'attività per evitarne l'interruzione e, al contempo, garantire il valore del compendio aziendale sino alla sua cessione a terzi.
18 La tesi dell'abrogazione tacita dell'art. 56, sostenuta dagli appellanti, non è sostenibile in quanto l'effetto abrogante si verifica solamente quando la norma successiva, nel regolare ex novo la medesima fattispecie oggetto di quella precedente, introduca una disciplina assolutamente incompatibile. Nella specie, ad avviso del Collegio, l'art. 56 non contiene affatto una disciplina incompatibile con quella successiva poiché non si pone in contrasto con il comma 5 dell'art. 47 (che si riferisce alle aziende 'inattive' ovvero a quelle per le quali l'a.s. non abbia previsto - per il futuro - la continuazione in proprio dell'attività), né con il comma 4-bis il quale – in forza della portata speciale dello stesso art. 56 (vedi quanto affermato supra) – risulta comunque applicabile a tutte le procedure di a.s. aventi finalità conservative nonchè a quelle liquidatorie nelle quali le parti sociali abbiano concordato una deroga limitata alla modifica delle condizioni di lavoro.
Appare, in ogni caso, decisivo – sotto il profilo dell'attuale vigenza del citato art. 56 – considerare che il legislatore, con il richiamato recente articolo 6 del d.l. n.131/2023, ha voluto interpretare in modo autentico la disposizione contenuta nell'art. 56, confermando, in questo modo, che la norma non possa considerarsi anche solo implicitamente abrogata e sia da ritenersi invece pienamente vigente ed efficace. Il comma 3-bis dell'art. 56, introdotto dal legislatore del 2008 in occasione del recupero imprenditoriale del gruppo
, ha – come detto – natura speciale, applicandosi alle alienazioni realizzate in CP_4 esecuzione di un programma di cessione dei complessi dei beni o contratti ovvero – per le sole società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali – di cessione di beni e contratti. La cessione deve realizzarsi, atteso il chiaro tenore dell'art. 27, lett. a e b-bis, nell'ambito di un programma di prosecuzione dell'esercizio di impresa nei limiti temporali indicati dal legislatore. In tali casi, in cui la realizzazione del fine della procedura è affidata ai programmi di cessione previsti alle lettere a e b-bis del citato art. 27, l'art. 56, comma 3 bis, prevede che le operazioni di attuazione di quei programmi “non costituiscono comunque trasferimento di azienda, di ramo o di parti dell'azienda agli effetti previsti dall'art. 2112 del codice civile”. La disposizione, nonostante una non felice formulazione letterale, è, come correttamente sostenuto da autorevole dottrina, una norma di disciplina e non di fattispecie, nel senso che, in relazione alle operazioni di attuazione dei programmi di cessione, previsti dall'art. 27, l'art. 56 esclude perentoriamente (quand'anche si trattasse in concreto di una cessione d'azienda) l'applicazione per i rapporti di lavoro delle garanzie e tutele previste dall'art. 2112 c.c. La ratio della norma appare all'evidenza quella di preservare le operazioni attuate in esecuzione di quei programmi di liquidazione da margini di incertezza correlati a possibili contenziosi e contrasti nella sistemazione dei rapporti di lavoro. Tutto ciò nell'ambito di una procedura come l'amministrazione straordinaria che, come è noto, è stata introdotta nel nostro ordinamento, per soddisfare non solo - come avveniva per le procedure concorsuali tradizionali - l'interesse privato dei creditori a soddisfarsi sul patrimonio dell'imprenditore fallito, ma per realizzare anche altri convergenti rilevanti interessi, pubblici e privati, quali la salvaguardia dell'azienda come bene comune, il mantenimento, per quanto possibile, dell'occupazione, e, come nella fattispecie, l'effettivo esercizio, senza soluzione di continuità, di un servizio pubblico essenziale.
E) LA LEGITTIMA MANCANZA DI UN ACCORDO SINDACALE EX ART. 5 COMMA 2 TER D.L. 347/2003: L'ESAURIMENTO 'INFRUTTUOSO' DELLE CONSULTAZIONI SINDACALI E LA COMPATIBILITA' DELL'ART. 56 COMMA 3 BIS D.LGS. 270/1999 CON L'ART. 5, PARAGRAFO 1, DELLA DIRETTIVA 2001/23/CE. Va rilevato che l'esclusione delle garanzie di cui all'art. 2112 cod. civ. ad opera dell'art. 56 non appare legata alla sussistenza di un preventivo accordo sindacale.
19 Nella fattispecie in esame, ad ogni modo, la mancanza di un accordo sindacale (nel caso in cui tale accordo si ritenga comunque necessario alla luce del tenore generale dell'art. 63 comma 4 d.lgs.270/1999) appare legittimata dalla speciale disciplina dettata nel c.d. decreto ” laddove l'art. 5 comma 2 ter dispone che “Nell'ambito delle Pt_3 consultazioni di cui all'art. 63 comma 4 del decreto legislativo 8 luglio 1999 n. 270 ovvero esaurite le stesse infruttuosamente”, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali e individuare quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario. La norma dispone che i passaggi anche solo parziali di lavoratori alle dipendenze del cessionario “possono essere effettuati anche previa collocazione in cassa guadagni straordinaria o cessazione del rapporto di lavoro in essere e assunzione da parte del cessionario”. Nella fattispecie, dalla documentazione prodotta dai lavoratori appellanti risulta che la cessione degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste CP_3 dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999, richiamato dall'art. 5 del D.L. 347/2003. Nell'ambito di tale consultazione è stato ampiamente affrontato anche il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro.
In particolare, nella comunicazione, in data 23 Agosto 2021, indirizzata da Controparte_1 alle parti sindacali e ai Ministeri competenti (doc. 37 fasc. appellanti in primo grado),
[...] si legge quanto segue: “In ragione di ciò, ai sensi e per gli effetti delle disposizioni di legge Co richiamate in oggetto, (in avanti anche “ ”) informa le Controparte_1 organizzazioni in indirizzo dell'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale avviato con la presente, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali e immateriali dall'Amministrazione Straordinaria … La suddetta acquisizione degli Asset , che CP_3 comprendono aeromobili e beni attualmente nella disponibilità della cedente, avviene in Co attuazione del piano industriale di sottoposto alla Commissione Europea e costituisce una modalità di esecuzione del programma liquidatorio adottato dall'Amministrazione Straordinaria, così come da ultimo modificato ai sensi e per gli effetti dell'art. 11-quater, comma 4 del d.l. n. 73/2021, convertito con modificazioni in l. 106/2021 (…). L'eventuale intesa vincolante avente ad oggetto l'acquisizione degli Asset verrà perfezionata CP_3 esaurito il confronto sindacale avviato con la presente comunicazione, comunque non prima del 7 settembre, fermo restando che l'avvio della complessiva operatività aziendale è prevista il 15 ottobre 2021. Stante la non applicabilità dell'art. 2112 c.c., in osservanza di quanto dispone la disciplina nazionale e comunitaria di riferimento, nonché del principio di discontinuità esplicitato dalla Commissione europea allo Stato italiano quale condizione di procedibilità della presente operazione, a fronte dell'avvio della sua nuova attività ITA dovrà procedere all'assunzione ex novo del personale necessario per la realizzazione del proprio piano industriale e adottare nuove condizioni di lavoro. In Co questa prospettiva potrà concorrere ad attenuare l'impatto occupazionale della CP_ finalizzazione del programma liquidatorio dell rendendosi disponibile, nell'ambito del più complessivo processo di selezione del personale avviato, a comporre l'organico inizialmente necessario per l'avvio delle attività (pari, secondo il Piano industriale a 2800 dipendenti, di cui 1550 di personale navigante e circa 1250 di personale di terra) valutando anche le candidature all'assunzione eventualmente presentate dagli attuali dipendenti di TA SA in amministrazione straordinaria …Il piano industriale, inoltre, prevede che la Società sempre con riferimento agli possa successivamente CP_8 incrementare l'organico iniziale, sulla base dell'andamento effettivo delle attività e del mercato, fino al raggiungimento del numero complessivo massimo di circa 5750 Co dipendenti nel 2025 con esclusivo riferimento al personale impiegato direttamente da alle proprie dipendenze. Per i rapporti di lavoro del personale che dovesse essere selezionato, e conseguentemente assunto ex novo da previsa Controparte_1 risoluzione dell'eventuale contratto di lavoro in essere con altro datore di lavoro, [ITA]
20 prevede di applicare il nuovo Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro del TO ER – Parte Specifica Vettori (CCNL), ove rinnovato …”. Nella fattispecie risulta poi che le consultazioni sindacali si sono esaurite con esito 'infruttuoso' alla data dell'8 settembre 2021. Ciò risulta dal tenore del successivo Accordo di “Acquisizione Asset e Sviluppo Con Occupazionale”, intervenuto in data 2 dicembre 2021 “fra e le parti sociali” (doc. 38 fasc. primo grado lavoratori appellanti). Co Nelle premesse di tale accordo si dà atto di quanto segue: “Con lettera 23 Agosto 2021 ha comunicato alle Parti Sociali l'intenzione di procedere, esaurito il confronto sindacale, alla acquisizione di alcuni cespiti, materiali ed immateriali, di TA – Società Aerea Italiana PA in amministrazione straordinaria e di ER Spa … strettamente connessi all'area aviation (…) a partire dal 25 Agosto le parti si sono incontrate ed in data 8 settembre 2021 hanno esaurito i termini delle procedure di legge senza raggiungere in quel momento un accordo complessivo. Successivamente sono comunque proseguite specifiche interlocuzioni nel cui ambito le parti hanno reciprocamente continuato a rappresentare e confrontare le rispettive posizioni in merito, tra l'altro, ai livelli occupazionali ed alla loro tutela, alle condizioni di lavoro ed ai trattamenti applicabili al personale con l'intento di ricercare una intesa complessiva su tutti gli elementi di confronto. In linea con il Piano Industriale approvato dalla Commissione europea, la suddetta acquisizione si è perfezionata il 15 ottobre 2021 ed ha costituito, per il complesso degli atti conseguenti, perfezionati e da perfezionare, una modalità di esecuzione del programma adottata dall'amministrazione straordinaria in linea con quanto previsto dall'art. 5 comma 1 della direttiva comunitaria n. 23/2001, così come da ultimo aggiornato anche ai sensi dell'art. 11 quater del D.L. 73/2021, non trovando applicazione l'art. 2112 c.c., con riguardo alle assunzioni effettuate e da effettuare, anche in considerazione delle finalità di tutela occupazionale sollecitate dalle Parti Sociali e condivise …”. Nello stesso accordo le parti hanno avuto cura di precisare al punto K delle premesse che
“la presente intesa, oltre che confermare l'avvenuto esperimento e la positiva chiusura delle procedure di informazione e consultazione sindacale di legge (d.l. 347/2003; art. 63
d.lgs. n. 270/1999; art. 47 della legge n. 428/1990), secondo quanto progressivamente convenuto tra le Parti, anche nella prospettiva di salvaguardia dell'occupazione, individua altresì le misure condivise per sostenere il SInificativo investimento posto alla base del Co Piano industriale di , per accompagnare il percorso di start -up e il conseguente avvio delle nuove attività aziendali …”. Risulta, inoltre, che anche nella “Modifica del Piano di Cessione”, in data 10 ottobre 2021, i commissari dell'Amministrazione Straordinaria di TA SA ed TA ER hanno precisato (doc. 30 fasc. primo grado SA - pagina 32; doc. 36bis fasc. lavoratori I Co grado) che ha inviato una offerta vincolante relativa all'acquisto di alcuni cespiti del ramo , cosa che ha comportato con riferimento proprio al suddetto ramo CP_3 l'adozione del programma ai sensi della lettera b-bis del comma 2 dell'art. 27, D.Lgs. 270/1999 (programma di cessione di complessi di beni e contratti sempre con riferimento a società operanti nel settore dei servizi pubblici essenziali) ed ha avviato le assunzioni del personale sul mercato aprendo anche alle candidature di personale TA SA e TA Co ER. Conseguentemente alla trasmissione dell'offerta vincolante , TA SA e TA ER hanno quindi avviato in data 25 Agosto 2021 le consultazioni sindacali in forza del disposto di cui all'art. 5, comma 2 ter, secondo periodo, della Legge Marzano, consultazioni che si sono tenute su tavoli separati e che si sono concluse, allo stato infruttuosamente …”. Dalla lettura dei richiamati doc. 30, 37 e 38 risulta, quindi, che:
21 - la cessione degli asset è stata preceduta dalle consultazioni sindacali previste CP_3 dall'art. 63, comma 4 d.lgs. 270/1999 e 5 comma 2 ter d.L. 347/2003;
-nell'ambito di tale consultazione è stato affrontato il tema della tutela e delle garanzie dei rapporti di lavoro;
-i termini di legge previsti per le consultazioni si sono esauriti con esito infruttuoso in data 8 settembre 2021. In tale contesto, realizzatesi le condizioni previste dall'art. 5, comma 2 ter d.l. 347/2003, pur in mancanza di un accordo sindacale, nell'atto di cessione del 14 ottobre 2021 le parti contraenti hanno, pertanto, potuto legittimamente concordare (v. punto 7.4.1 a pagina 18 del prodotto contratto del 14.10.2021) quanto segue: “Tenuto conto delle assunzioni già effettuate e con riferimento ai beni oggetto di cessione, le parti Co convengono che , nell'ambito del processo di assunzione ex novo dal mercato dell'organico necessario all'avvio delle attività, procede ad assumere mediante stipula di nuovi contratti di lavoro a condizioni di mercato anche lavoratori ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria del Venditore previa risoluzione del loro precedente rapporto di lavoro. Le assunzioni del personale, ivi inclusi gli ex dipendenti dell'Amministrazione straordinaria, non potranno eccedere 2800 risorse nel 2021 e le 5750 risorse nel 2022, articolandosi nei limiti delle soglie numeriche complessive, inclusive delle risorse ad oggi già assunte, selezionate all'esito di valutazioni insindacabili di ITA ed indicate nell'Allegato 7.4.1. (…)”.
In conclusione, quindi, l'attivazione delle consultazioni sindacali emerge chiaramente dagli atti in quanto – come detto – risulta riscontrata non solo dalla lettera di avvio delle consultazioni del 23-8-2021, avente ad oggetto, “comunicazione ai sensi del d.l. n. 347/2003” (contenente tutte le informazioni prescritte dall'art. 47, comma 1, lett. a), b), c) e d), richiamato dallo stesso art. 63, c. 4, D.Lgs 270/1999, a sua volta richiamato dall'art. 5, comma 2-ter D.L. 347/2003), nonché dall'accordo del 2-12-2021 in cui i sindacati stipulanti hanno dato atto espressamente dello svolgimento delle consultazioni
“infruttuose” e, quindi, del rispetto della procedura sindacale. Gli appellanti non hanno mosso, nei loro atti, specifiche censure in relazione all'effettivo svolgimento della fase consultiva (condizione essenziale per escludere l'applicazione delle tutele garantite dall'art. 2112 c.c.), né al contenuto di tali consultazioni, non potendo, in ogni caso, far valere meri vizi procedimentali i quali – essendo i lavoratori privi di legittimità negoziale (e potendo semmai far valere solo vizi di nullità, rilevabili da chiunque vi abbia interesse) – avrebbero potuto essere censurati solamente dalle OO.SS.
(uniche titolari del diritto di informazione e di partecipazione alle trattative) attraverso lo strumento dell'art. 28 L. 300/1970 (vedi art. 47, comma 3). In ogni caso, eventuali vizi procedimentali sono stati sanati dalla stipulazione dell'accordo sindacale del dicembre 2021.
Il fatto, poi, che, in forza del comma 2-ter dell'art. 5 D.L. 347/2003, il Commissario ed il cessionario possano concordare il trasferimento solo parziale di complessi aziendali “con individuazione di quei lavoratori che passano alle dipendenze del cessionario”, non esclude
– in assenza di un preventivo accordo sindacale – che la concreta individuazione venga affidata (come nella specie) al cessionario, al quale delegare l'assunzione ex novo di tutto il personale necessario per rendere operativo il complesso aziendale trasferito. Peraltro, la deroga in blocco delle tutele dell'art. 2112 c.c. era stata convenuta dal cedente e dal cessionario, avvalendosi dei poteri riconosciuti dal citato art. 5, c.
2-ter, ed atteneva proprio la voluta esclusione del passaggio (anche parziale) dei lavoratori. Peraltro, tale modalità di Con assunzione era stata espressamente prevista dal piano industriale di , approvato dalla CP Commissione Europea, coerente con l'esclusione, convenuta dall' e il cessionario, delle tutele previste per i lavoratori dell'azienda ceduta dall'art. 2112 c.c. Tale modalità derogatoria era parte integrante ex lege (art. 11-quater D.L. 73/2021) delle condizioni -
22 vincolanti per i Commissari- della cessione degli assets . L'art. 56, comma 3 bis CP_3 appare pienamente compatibile con quanto stabilito dall'art. 5, paragrafo 1 della direttiva comunitaria 23/2001 poiché quest'ultimo non condiziona affatto l'esclusione delle tutele dei lavoratori alla preventiva stipulazione di un accordo sindacale, subordinando le deroghe – come visto – alla sola esistenza di una procedura concorsuale avente finalità liquidatoria. La tutela, in questo caso, dei diritti dei lavoratori è garantita dal fatto che la procedura viene gestita sotto il controllo dell'autorità giudiziaria.
F) NATURA LIQUIDATORIA DELLA PROCEDURA DI AMMINISTRAZIONE
STARORDINARIA DI . Parte_4
Chiarito questo aspetto, occorre ora verificare se la procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata TA SA abbia avuto in concreto una finalità liquidatoria e non conservativa. La Corte di Cassazione – come abbiamo sopra anticipato – ha avuto modo di precisare che “il paragrafo 1 dell'art. 5, della Direttiva 2001/23/CE prevede che le tutele approntate per i lavoratori in caso di trasferimento d'impresa agli artt.
3 e 4 dello stesso strumento (dedicati al mantenimento dei diritti dei lavoratori in caso di trasferimento di azienda, che trova il corrispondente normativo nell'art. 2112 c.c.), sono inapplicabili se ricorrono tre requisiti, ossia: nei casi in cui l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura d'insolvenza analoga ove la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, purché dette procedure si svolgano sotto il controllo di un'autorità pubblica competente (in questo senso, univoca la giurisprudenza comunitaria: Corte di giustizia dell'UE, sentenze: 16.5.2019, e a., C- Persona_5
509/17, p. 38; 22.6.2017, Federatie Nederlandse Vakveniging e a., C-126/16, p. 44) (così testualmente in motivazione Cass. Sez. Lav. 24691/2021).
Nella stessa sentenza la Suprema Corte ha chiarito, esaminando anche la disciplina dettata, sul piano interno, dai commi 4 bis e 5 dell'art. 47 l. 428/1990 che “Le procedure fallimentari sono, invero, espressamente richiamate nel paragrafo 1 del comma 5 della
Direttiva 2001/23/CE e soddisfano ontologicamente tutti e tre i requisiti ribaditi dalla
Giurisprudenza comunitaria come innanzi illustrati (ossia, l'impresa cedente sia oggetto di una procedura fallimentare - o di una procedura d'insolvenza analoga -, la procedura sia stata aperta al fine di liquidare i beni del cedente, la procedura si svolga sotto il controllo di un'autorità pubblica competente); non vi, è, dunque, alcun bisogno di verificarne la ricorrenza, come può, invece, accadere, per i casi di amministrazione straordinaria o di concordato preventivo ove può mancare il fine liquidatorio potendo essere orientato, il piano predisposto dal giudice, o alla soddisfazione dei creditori attraverso la continuità aziendale ovvero alla liquidazione del patrimonio”. La Suprema Corte ha quindi evidenziato come la procedura di amministrazione straordinaria, così come quella di concordato preventivo, non possa essere intesa, al pari del fallimento, come una procedura ontologicamente con finalità liquidatoria, occorrendo invece verificare in concreto se la soddisfazione dei creditori sia affidata ad un piano che miri, per l'impresa insolvente soggetta alla procedura, alla continuità dell'attività ovvero alla mera liquidazione del patrimonio.
Nella stessa sentenza 24691/2021 la Corte di Cassazione ha espressamente richiamato la propria precedente decisione n. 31946/2019, precisando (v. punto 3.2 della motivazione) che “E' stato, inoltre, ritenuto conforme al diritto comunitario l'inclusione, nell'ambito della L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5, del concordato preventivo ove sia accertata l'impossibilità della continuazione dell'attività, in quanto in tale caso la procedura riveste necessariamente un fine liquidatorio, con la conseguente possibilità della disapplicazione dell'art. 2112 c.c., nei confronti dei lavoratori con i quali sia proseguito il rapporto di lavoro con la società cessionaria”.
23 Risulta, quindi, come la Suprema Corte abbia ribadito che, laddove l'impresa cedente in concordato preventivo non possa continuare essa stessa l'attività, la procedura concorsuale abbia necessariamente un fine liquidatorio.
Conseguentemente, ad avviso di questo Collegio, il riferimento, contenuto nel citato art. 47 c. 5, alla continuazione dell'attività delle imprese soggette all'amministrazione straordinaria dev'essere interpretato sulla base dei principi sopra evidenziati e, quindi, non riferito solamente all'ipotesi in cui avvenga l'effettiva e totale cessazione dell'attività aziendale (“quando la continuazione dell'attività sia cessata”), ma anche all'ipotesi in cui alla procedura sia stato imposto l'obiettivo non di continuare essa stessa l'attività (“quando la continuazione dell'attività non sia stata disposta”), ma di liquidare il compendio aziendale, gestendolo ai soli fini di preservarne il valore sino alla cessione a terzi. Si deve rilevare che l'amministrazione straordinaria, proprio in ragione della rilevanza sociale dei patrimoni produttivi coinvolti, tende alla ricerca di specifichi punti di equilibrio tra gli interessi del ceto creditorio e l'interesse generale alla conservazione sia della capacità produttiva dell'azienda che dei connessi livelli occupazionali.
L'obiettivo di questo strumento, infatti, è quello di coniugare la finalità tipica di qualsiasi procedura concorsuale con la necessità di preservare il valore sociale dell'impresa quale luogo di produzione;
il valore dell'iniziava economica intesa in senso oggettivo. Solo nel caso in cui esistano “concrete prospettive di recupero dell'equilibrio economico delle attività imprenditoriali” (art. 27, comma 1, d.lgs. n. 270/1999), il Giudice, valutata la relazione del commissario giudiziale, può decretare con motivazione l'ammissione della impresa insolvente alla procedura di amministrazione straordinaria (art. 30, d.lgs. n. 270/1999) in modo che, di conseguenza, si proceda con la nomina del commissario straordinario cui spetta, sotto la vigilanza del Ministero dello sviluppo economico (oggi da intendersi Ministero delle Imprese e del Made in Italy), il compito di definire il programma di bilanciamento di tutti gli interessi coinvolti in una duplice possibile prospettiva: a) in una prospettiva conservativa, non liquidatoria, tramite un piano di “ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento” (art. 27, comma 2, lett. b), di modo che le attività imprenditoriali proseguano per la soddisfazione del ceto creditorio e, sempre in questa prospettiva, continuino ad essere svolte dall'impresa insolvente risanata;
b) ovvero in una prospettiva liquidatoria, tramite la cessione universalistica di complessi aziendali o atomistica di singoli beni (art. 27, comma 2, lett. a) e b-bis), facendo in modo che la tutela dei creditori sia assecondata dalla loro cessione. E che, conseguentemente, le attività imprenditoriali siano proseguite da altri imprenditori avvalendosi di ciò che si può salvare dell'azienda dell'impresa insolvente.
Siffatta distinzione delle diverse prospettive della procedura di amministrazione straordinaria è in piena sintonia sistematica con la disposizione che chiarisce che la natura non liquidatoria del concordato in continuità, anche indiretta, consiste nel fatto che il ceto creditorio è destinato ad essere soddisfatto per mezzo dell'esercizio in continuità dell'azienda, non importa se ad opera del debitore o del terzo cessionario (art. 84, commi 2
e 3, d.lgs. 12 gennaio 2019, n. 14). Deducendoci da ciò, a contrario, che il concordato è invece liquidatorio quando la soddisfazione del ceto creditorio è perseguita per effetto della mera vendita dell'azienda (art. 84, comma 4, d.lgs. n. 14/2019) e non anche per il tramite del suo esercizio direttamente, o indirettamente, imputabile all'impresa insolvente.
Pertanto, ogni procedura concorsuale, ivi compresa l'amministrazione straordinaria, ha natura liquidatoria quando è orientata al definitivo spossessamento dei compendi aziendali
(sotto forma di azienda o di cessione atomistica di singoli beni) sino a quel momento gestiti dall'impresa insolvente perché tramite tale cessione la procedura intende, allo stesso tempo, soddisfare collettivamente il ceto creditorio e offrire una possibilità di conservazione del patrimonio produttivo e dei livelli occupazionali connessi.
24 L'amministrazione straordinaria ha invece natura non liquidatoria se la gestione dell'impresa dichiarata insolvente tende al risanamento e, quindi, a soddisfare i creditori mediante l'esercizio di un'attività che, se pur condotta dalla gestione commissariale, tende al ripristino dell'equilibrio economico dell'impresa insolvente.
In conclusione, si può in linea di massima sostenere che la finalità conservativa sia ravvisabile nei casi in cui l'intento principale della procedura sia quello di assicurare la continuazione dell'esercizio dell'azienda insolvente, procedendo ad un suo risanamento e/o ad una sua ristrutturazione, restituendo all'impresa un equilibrio che consenta la sua attività futura in bonis (cedendo magari alcuni cespiti o rami infruttuosi che generano indebitamenti non più sostenibili ovvero non più funzionali al nuovo programma industriale di rilancio), di modo che l'interesse dei creditori venga soddisfatto dai proventi derivanti dalla continuazione aziendale (diretta o indiretta). La finalità liquidatoria è, invece, ravvisabile laddove l'intento principale della procedura è quello di disfarsi definitivamente dell'azienda insolvente, affidando ad altri l'eventuale suo risanamento e/o ristrutturazione, di modo che l'interesse dei creditori venga immediatamente soddisfatto dai proventi della liquidazione e della vendita degli asset aziendali. Ciò che qualifica, quindi, la finalità liquidatoria rispetto a quella conservativa non è tanto la “massimizzazione dell'interesse dei creditori”, ma il quomodo della soddisfazione di tali interessi, essendo i creditori di una procedura liquidatoria destinatari del ricavato della cessione dei compendi aziendali (non importa in che misura, potendo essere interesse dei creditori far cessare le ingenti perdite di esercizio che intaccano insanabilmente il patrimonio sociale e “salvare il salvabile”) e non invece dei proventi dell'attività dell'impresa risanata che presuppone l'intento della procedura di riportare l'impresa in bonis per permetterle di continuare ad operare nel futuro.
Il Collegio ritiene che, nella fattispecie in esame, la procedura abbia avuto una effettiva e preminente finalità liquidatoria. Tale finalità emerge innanzitutto dall'esame dei 'programmi' predisposti dai Commissari straordinari.
Nella specie, nel ripercorrere sub A le tappe principali della procedura, si è già evidenziato che, nell'originario programma del 27.1.2018, i commissari avevano previsto la cessione dell'intero complesso aziendale ex art. 27, comma 2 lettera a). Nella successiva relazione di “Modifica al programma di cessione” del 10 ottobre 2021 i Commissari hanno precisato di “voler procedere - ai sensi dell'art. 27 comma 2, D.lgs 270/1999 e in applicazione dell'art. 11 quater del d.l. 73/2021 anche in considerazione dell'art. 79, commi 4 e 4 bis D.l. n. 18 del 2020 – alla modifica del Programma di Cessione autorizzato dal MISE in data 23.3.2018 ... La presente modifica al programma … scaturisce ed è diretta conseguenza dei vari interventi normativi, governativi e di indirizzo comunitario che sono occorsi successivamente … Mentre il Programma a suo tempo elaborato ed approvato nello scenario di riferimento era formulato nella sua interezza ai sensi dell'art. 27, comma 2 lettera a) D.lgs 270/1999, la presente modifica prevede, alla luce del mutato contesto fattuale e normativo, l'articolazione all'interno di un unico documento, di distinti programmi di cessione e la differenziazione nei seguenti termini: a) cessione di complessi di beni e contratti, costituenti il c.d. perimetro , ai sensi CP_3 dell'art. 27, comma 2 lett. b-bis D.Lgs n. 270/1999; b) cessione dei complessi aziendali costituenti i rami handling e maintenance ai sensi dell'art. 27, comma 2 lett. a) d.lgs 270/1999; c) il piano di liquidazione dei beni non funzionali all'esercizio dell'impresa per effetto di quanto convenuto dal governo italiano con la Commissione europea e di quanto non rientrante nell'alveo del perimetro del piano proposto da ”. Controparte_1
25 Con In esecuzione di questo piano, in data 14 ottobre 2021, TA SA ha venduto ad il
“perimetro ”. CP_3 È poi pacifico che TA SA abbia proseguito l'attività fino al 14 ottobre 2021, Con dismettendo qualsiasi attività riconducibile al ramo , mentre , a partire dal 15 CP_3 ottobre 2021, ha avviato la propria impresa di trasporto aereo con l'impego degli aeromobili, degli slot, delle rotte e di quant'altro oggetto di cessione. Risulta, quindi, che TA SA, nell'ambito della procedura di amministrazione straordinaria cui è stata sottoposta e nell'ambito di una complessiva dismissione del patrimonio aziendale, non abbia inteso continuare essa stessa, direttamente o anche solo indirettamente, l'esercizio dell'attività. Risulta, pertanto, che la dismissione dei compendi aziendali è stata prevista, anche ai fini del soddisfacimento del ceto creditorio, in modo definitivo e non in un'ottica di riorganizzazione e continuazione dell'attività da parte dell'impresa cedente soggetta alla procedura concorsuale.
Risulta, invero, che, attraverso la liquidazione, TA SA abbia inteso passare definitivamente al cessionario il compito dell'esercizio dell'attività economica inerente al servizio pubblico essenziale che, in quanto tale, doveva essere preservato, dovendosi evitare la sua definitiva dissoluzione in un'ottica di preminente interesse pubblico nazionale.
In tale contesto, mutuando i principi affermati dalla Corte di Cassazione nella sentenza n.
31946/2019, in materia di concordato preventivo (principi espressamente richiamati – come si è già detto – da Cass. 26491/2021), si deve concludere, ad avviso del Collegio, che la procedura di amministrazione straordinaria a cui è stata assoggettata TA SA abbia avuto una prevalente finalità liquidatoria. La disapplicazione nella fattispecie dell'art. 2112 c.c. non appare quindi in contraddizione con il diritto dell'Unione Europea, non essendo in discussione le altre due condizioni, cioè l'esistenza di una procedura concorsuale ed il controllo di una autorità pubblica competente. Si deve ribadire – come sopra anticipato – che la continuazione temporanea dell'attività non preclude la connotazione liquidatoria della procedura concorsuale. In tal senso la Corte di Giustizia (vedi la citata sent. 28.4.2022, n. 237/20), esaminando in particolare la questione pregiudiziale proposta dalla Corte Suprema dei Paesi Bassi in relazione all'istituto del pre-pack, cioè in un caso in cui il trasferimento di una impresa sia predisposto anteriormente all'apertura di una procedura fallimentare), ha precisato che una procedura ha finalità conservativa quando “mira al proseguimento dell'attività [e] a salvaguardare l'operatività dell'impresa o delle sue unità economicamente redditizie. Al contrario, una procedura intesa alla liquidazione dei beni mira a ottenere la massima soddisfazione collettiva dei creditori”. La Corte aggiunge però che “sebbene non sia escluso che possa esistere una certa sovrapposizione tra i due obiettivi perseguiti da una data procedura, l'obiettivo principale di una procedura mirante al proseguimento dell'attività dell'impresa rimane comunque la salvaguardia dell'impresa interessata”. Ai punti 49 e 50 della motivazione, la Corte di Giustizia precisa che “Dal tenore letterale dell'art. 5, paragrafo 1, della direttiva 2001/2023 risulta che l'ambito di applicazione di tale disposizione e, conseguentemente, della deroga da essa prevista non è limitato alle imprese, agli stabilimenti o alle parti di imprese o di stabilimenti la cui attività sia stata definitivamente interrotta prima della cessione o successivamente a quest'ultima. [50.] Infatti, tale articolo 5, paragrafo 1, dal momento che prevede che i diritti e gli obblighi che risultano per il cedente da un contratto di lavoro o da un rapporto di lavoro esistente alla data del trasferimento non sono trasferiti al cessionario nel caso in cui sussistono i presupposti stabiliti in tale disposizione, implica che un'impresa o una parte di impresa ancora in attività debba poter essere ceduta beneficiando, al contempo, della deroga
26 prevista in detta disposizione. Così facendo, la direttiva 2001/23 previene il rischio che l'impresa, lo stabilimento o la parte di impresa o di stabilimento si svaluti prima che il cessionario rilevi, nell'ambito della procedura fallimentare aperta ai fini della liquidazione dei beni del cedente, una parte del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie. Tale deroga mira, dunque, a eliminare il grave rischio di un complessivo deterioramento del valore e dell'impresa ceduta o delle condizioni di vita e di lavoro della mano d'opera che sarebbe in contrasto con le finalità del trattato (v. in tal senso, sentenza del 25 luglio 1991, e a., C-362/89, EU:C:1991:326, punto 31 e Per_4 giurisprudenza ivi citata)”. La Corte di Giustizia ha, quindi, affermato come, nell'ambito di una procedura liquidatoria, sia possibile la continuità dell'attività perché ciò consente di eliminare il rischio della svalutazione e del deterioramento - prima del rilevamento da parte del cessionario - “del patrimonio e/o delle attività del cedente ritenute redditizie”.
Nello stesso senso, sul piano del diritto interno, la Corte di Cassazione, nella già citata sentenza 24691/2021, ha chiarito (v. punto 3.3 della motivazione) che nell'ambito di una ontologica procedura liquidatoria come il fallimento “eventuali segmenti di prosecuzione dell'attività imprenditoriale, quali l'affitto o la vendita del ramo di azienda [si potrebbe aggiungere anche l'esercizio provvisorio] rappresentano solamente strumenti orientati ad una funzione liquidatoria, finalizzati a conservare il valore di avviamento sul mercato per incrementare il più possibile il compendio aziendale per la distribuzione ai credito …”.
Peraltro, anche la Corte di Cassazione – nell'interpretare l'art. 47, c. 5 – ha chiarito che “in simmetria con il paragrafo 1 dell'art. 5 della Direttiva comunitaria 2001/23/CE, il suddetto comma 5 consente solamente alle procedure aventi finalità liquidatorie del patrimonio la possibilità di disapplicare l'art. 2112 c.c., e quindi nelle ipotesi di dichiarazione di fallimento (ontologicamente volta alla liquidazione del patrimonio aziendale al fine di soddisfare i creditori) e di "procedure di insolvenza analoghe" (par. 1 Direttiva) individuate, dal legislatore nazionale, in quelle di "omologazione, di concordato preventivo consistente nella cessione dei beni, emanazione del provvedimento di liquidazione coatta amministrativa ovvero di sottoposizione all'amministrazione straordinaria, nel caso in cui la continuazione dell'attività non sia stata disposta o sia cessata", ove la precisazione della continuazione dell'attività in tali casi si impone - per rispetto del dettato comunitario, da interpretarsi in senso restrittivo (CGUE 22.6.2017, citata) - perché, a differenza del fallimento, si tratta di procedure che, per loro natura, possono essere finalizzate (a seconda delle situazioni in cui versa l'impresa) alla liquidazione del patrimonio ovvero al risanamento mediante ristrutturazione”. Ad avviso della S.C., “nel contesto dell'art. 47, comma 5, in caso di trasferimento di imprese o parti di imprese il cui cedente sia oggetto di una procedura fallimentare o di una procedura di insolvenza analoga aperta in vista della liquidazione dei beni del cedente stesso, il principio generale è (per i lavoratori trasferiti alle dipendenze del cessionario)
l'esclusione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c., salvo che l'accordo preveda condizioni di miglior favore (la regola è dunque l'inapplicabilità, salvo deroghe); diversamente, nell'ambito di procedure di insolvenza aperte nei confronti del cedente che non abbiano come finalità la liquidazione dei beni il comma 4-bis prevede, come regola, l'applicazione dell'art. 2112 c.c., e, dunque, l'accordo con le organizzazioni sindacali non consente di incidere sulla continuità del rapporto di lavoro ma può riguardare esclusivamente le
"condizioni di lavoro", nel contesto di un rapporto di lavoro comunque trasferito” (Cass., 14/09/2021, n.24691).
Recentemente, a conferma di questi principi, la Suprema Corte (vedi Cass., 11/04/2023, n. 9621), richiamando il citato precedente, ha ribadito che “qualora … una procedura di amministrazione straordinaria non realizzi il recupero dell'equilibrio economico delle
27 attività imprenditoriali tramite, come nel caso di specie, la ristrutturazione economica e finanziaria dell'impresa, sulla base di un programma di risanamento (art. 27, comma 2, lett. b) D.Lgs. cit.) per cui continui l'attività d'impresa, ma tramite la cessione dei complessi aziendali (D.Lgs. n. 270 del 1999, art. 27, comma 2, lett. a)), ad essa, per effetto della cessazione dell'attività di impresa, si applica, ai fini dell'operatività degli effetti previsti dalla L. n. 428 del 1990, art. 47, comma 5 (che prevede l'esclusione dei lavoratori eccedentari dal passaggio al cessionario), la disciplina propria di una procedura liquidativa quale il fallimento, per cui non occorre il requisito di cessazione dell'attività, in quanto suo costitutivo”. L'erogazione di finanziamenti pubblici a favore di TA SA in a.s. non ha intaccato la finalità liquidatoria della procedura in quanto le norme speciali che, medio termine, hanno concesso tali somme (D.L. 2 dicembre 2019 n.137, convertito, con modificazioni dalla Legge 30 gennaio 2020, n. 2, recante “Misure urgenti per assicurare la continuità del servizio svolto da e in Controparte_4 Controparte_9 amministrazione straordinaria”) hanno chiarito che i finanziamenti 'ponte' erano concessi al solo fine di “consentire di pervenire al trasferimento dei complessi aziendali facenti capo ad in amministrazione straordinaria e alle altre Controparte_4 società del medesimo gruppo anch'esse in amministrazione straordinaria …” (art. 1).
La stessa norma, infatti, a conferma della natura liquidatoria della procedura, concedeva termine sino al 31 maggio 2020, affinché l'organo commissariale espletasse “le procedure necessarie per pervenire al trasferimento dei complessi aziendali delle medesime società in amministrazione straordinaria, quali risultanti dalla esecuzione del piano delle iniziative e degli interventi di cui al comma 3, assicurando la discontinuità, anche economica, della gestione da parte del soggetto cessionario”.
L'approfondita lettura dei programmi dei Commissari straordinari induce, pertanto, questo Collegio a ritenere che, nella specie [svolgendo un servizio pubblico essenziale nel CP_4 settore dei trasporti, sia in qualità di vettore aereo individuato dall'autorità competente NIS quale operatore di servizi essenziali (ovvero fornitore di servizio che è essenziale per il mantenimento di attività sociali e/o economiche fondamentali, ex D.Lgs. 18 maggio 2018,
n. 65), sia quale operatore di rotte gravate da oneri di servizio pubblico, sia - infine - per il trasporto di farmaci salvavita, per il trasporto di organi e per il trasporto di radiofarmaci, essendo l'unico vettore autorizzato e certificato in ambito domestico all'esecuzione del servizio], la procedura di a.s., pur essendo stata autorizzata a proseguire temporaneamente l'attività (avendo ad oggetto – come specificato – un servizio pubblico essenziale che – per sua natura – non ammette interruzioni) ha avuto quale scopo principale (non l'esercizio dell'impresa risanata, ma) lo spossessamento definitivo dell'azienda insolvente e la conseguente soddisfazione dei creditori con i proventi della cessione degli asset aziendali. A riprova di quanto detto, nella citata “Modifica del programma di cessione” si legge a pag. 30 che “In data 23.2.2018 è stato autorizzato il Programma di Cessione ai sensi dell'art. 27, comma 2, lett. a), del D.Lgs 270/99, in vista della liquidazione dei beni del cedente … la decisione di applicare tale tipologia di programma è stata assunta ad esito di una sollecitazione del mercato, ove è emersa l'impossibilità di implementare un programma ai sensi della lett. b) dell'art. 27, comma 2, D.Lgs 270/99, volto al ritorno in bonis del debitore a mezzo di programma di continuità aziendale mediante ristrutturazione economico-finanziaria dell'impresa. La procedura si è quindi incardinata a valle della dichiarazione di insolvenza delle società e Controparte_5 [...] (…), si è svolta, e si sta tuttora svolgendo, sotto il controllo di una duplice Controparte_9 autorità pubblica (Ministero dello Sviluppo Economico e Giudice Delegato), ha comportato lo spossessamento del debitore a mezzo dell'attribuzione della gestione dell'impresa a favore di un collegio di Commissari Straordinari, pubblico ufficiali nel
28 ruolo ricoperto, e ha da sempre adottato un programma volto al definitivo e permanente consolidamento dello spossessamento volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”. Tali affermazioni sono sintomatiche della prevalente finalità liquidatoria della procedura, la quale – verificata l'impossibilità di realizzare un piano di ristrutturazione/risanamento volto “al ritorno in bonis” del gruppo “a mezzo di programma di continuità CP_4 aziendale” (ex art. 27, comma 2, lett. b) – ha adottato un programma finalizzato esclusivamente allo spossessamento dell'azienda e, in definitiva, “volto alla liquidazione, universale o atomistica, dei beni del cedente”: vendita atomistica dei beni imposta ai Con Commissari dal legislatore stesso che ha disposto la cessione degli asset ad , CP_3 il cui programma industriale – approvato dalla Commissione Europea – non era più discutibile da parte della procedura di a.s., tenuta a dare esecuzione alle condizioni di vendita contenute in tale programma. Infatti, l'art. 11-quater D.L. 73/2021 ha autorizzato
“la cessione diretta alla società di cui all'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020 [ di compendi aziendali del ramo aviation individuati dall'offerta CP_1 vincolante formulata dalla società in conformità alla decisione della Commissione europea”.
Tale finalità liquidatoria emerge, peraltro, dalle stesse norme di legge che hanno disciplinato specificamente la procedura di amministrazione straordinaria del gruppo
. CP_4
In particolare, il citato art. 11-quater D.L. 73/21, dopo aver autorizzato la prosecuzione dell'attività di impresa nelle more della decisione della Commissione europea prevista dall'articolo 79, comma 4-bis, del decreto-legge 17 marzo 2020, n. 18, ha chiaramente disposto che “l'amministrazione straordinaria prosegue con finalità liquidatoria, i cui proventi, al netto, fino al 31 dicembre 2023, dei costi di completamento della liquidazione e degli oneri di struttura, gestione e funzionamento dell'amministrazione straordinaria, nonché dell'indennizzo ai titolari di titoli di viaggio, di voucher o analoghi titoli emessi dall'amministrazione straordinaria di cui al comma 9, sono prioritariamente destinati al soddisfacimento in prededuzione dei crediti verso lo Stato, ivi inclusi i crediti da recupero di aiuti di Stato dichiarati illegittimi dalla Commissione europea”. L'utilizzo del verbo
“prosegue” (il cui SInificato è “portare avanti, protrarre, procedere) è indicativa del fatto che l'intera procedura (non si trasforma in qualcos'altro, ma) continua, mantenendo inalterata la propria natura liquidatoria, sino al suo definitivo completamento.
Dello stesso tenore è l'art. 31 del D.L. 4-5-2023, n. 48, recante “Completamento dell'attività liquidatoria dell' ”, il quale ribadisce che “L'esecuzione del programma CP_4 di cui al comma 4 dell'articolo 11-quater del decreto-legge 25 maggio 2021, n. 73, …, nei termini rivenienti dalla decisione della Commissione europea di cui all'articolo 79, comma
4-bis, del decreto-legge n. 18 del 2020, integra il requisito richiesto dall'articolo 73, comma 1, del decreto legislativo 8 luglio 1999, n. 270” [ovvero “la cessazione dell'esercizio dell'impresa”].
2. A far data dal decreto di revoca dell'attività d'impresa dell e dell in CP_4 Controparte_4 Controparte_9 amministrazione straordinaria, che potrà intervenire a seguito dell'intervenuta cessione di tutti i compendi aziendali di cui al programma autorizzato, l'amministrazione straordinaria prosegue nel completamento dell'attività liquidatoria …”. E' indicativa in questo caso la terminologia usata dal legislatore il quale – analogamente a quanto fatto con l'art. 11-quater D.L. 73/21 – non ha affermato (come invece si legge nell'art. 73, c. 3 della Prodi-bis) che l'a.s. – dopo l'emissione del decreto di cessazione dell'esercizio dell'impresa – “è considerata, ad ogni effetto, come procedura concorsuale liquidatoria”, ma ha, invece, chiarito, sin dalla rubrica (“completamento dell'attività liquidatoria”) che la procedura, dopo la cessione dell'asset , “prosegue nel CP_3
29 CP completamento dell'attività liquidatoria”, facendo intendere che l' continua a mantenere inalterata la sua natura e finalità liquidatoria originaria.
Infine, gli appellanti hanno sostenuto che la cessione degli assets aviation da TA SA Con in a.s. a non avrebbe in alcun modo inteso eliminare “il grave rischio di un complessivo deterioramento” dei beni ceduti, considerato che la cessione sarebbe avvenuta al prezzo di un solo euro. Tale deduzione, legata esclusivamente al prezzo di vendita degli assets aviation, non appare risolutiva (in quanto riferita ad una sola operazione di vendita, senza considerare che tale cessione si inserisce in un più ampio e complesso progetto liquidatorio, esteso a tutte le altre numerose attività del Gruppo), né appare idonea a superare le convincenti argomentazioni sostenute dalla società appellata, secondo cui una cessazione anticipata delle attività da parte di avrebbe determinato, anzitutto, “un'immobilizzazione a CP_4 terra degli aeromobili che, in assenza di manutenzione ed aggiornamenti (imposti dalla normativa in materia di sicurezza aerea), sarebbero certamente andati incontro ad una svalutazione (ciò sia rispetto agli aeromobili di proprietà dell' che, soprattutto, CP_4 rispetto quelli in leasing: in quest'ultimo caso l'acquirente, non solo avrebbe dovuto far fronte ai canoni periodici di leasing, ma avrebbe anche dovuto provvedere ad un ripristino manutentivo - a sue spese - dei velivoli, rendendo antieconomica l'operazione con CP_4
e più conveniente la stipula ex novo di contratti direttamente con le imprese di leasing)”. Con Non si può, invero, ritenere che tale scopo sia venuto meno per il solo fatto che abbia acquistato i beni ed i contratti ad un euro perché “non tiene conto dei rilevantissimi costi sottesi ai canoni leasing degli aeromobili ed alla eventuale cessazione anticipata degli stessi in caso di mancato trasferimento a terzi. Ragioni di elementare logica portano da sole a comprendere che il prezzo di mercato degli assets (1 euro) resta correlato al vantaggio economico conseguito dall'Amministrazione Straordinaria: a) per non aver dovuto cessare anticipatamente i contratti, sostenendo i relativi oneri e penali;
b) di essersi comune liberata dei canoni periodici fissati dai contratti di leasing degli aeromobili.
In sostanza: grazie alla prosecuzione dell'attività di volo da parte di TA SA in A.S. (e la manutenzione/aggiornamento garantiti agli aeromobili) si è consentito che un terzo, a fronte di un solo euro, acquisisse i rilevanti oneri periodici (di milioni e milioni di euro) sottesi ai contratti di leasing degli aeromobili;
scenario che non si sarebbe verificato qualora, alla luce della cessazione dell'attività di parte di , l'acquirente, oltre ai CP_4 canoni di leasing, avesse dovuto sopportare anche le spese volte a rendere effettivamente utilizzabili gli aeromobili (in tale ipotesi, come ovvio, sarebbe stata imprenditorialmente più conveniente la stipulazione di nuovi contratti di leasing)”.
Le conclusioni a cui il Collegio è giunto non sono inficiate dalla circostanza che altri compendi aziendali siano stati successivamente ceduti dai Commissari facendo applicazione delle tutele di cui all'art. 2112 c.c. (ed, in particolare, dell'effetto della continuità dei rapporti di lavoro) poiché, da un lato, trattasi di situazioni diverse non comparabili (caratterizzate da presupposti di fatto non uniformi né sovrapponibili al trasferimento in esame) e, dall'altro, la modalità con cui è stato ceduto il ramo aviation non avrebbe potuto in alcun modo vincolare i Commissari, titolari della piena facoltà di procedere, a seconda della convenienza, all'attivazione o meno della procedura di trasferimento del ramo d'azienda ex art. 2112 c.c. e all'eventuale (e discrezionale) estensione delle tutele previste da tale norma.
G) ASSORBIMENTO DI TUTTE LE ALTRE QUESTIONI.
Tali argomentazioni appaiono dirimenti ed assorbono ogni altra questione, comprese quelle incentrate, da un lato, sulla sussistenza del ramo d'azienda e, dall'altro, sulla natura
30 interpretativa od innovativa-retroattiva dell'art. 6 del D.L. 131/2023 e sulla sua compatibilità costituzionale in relazione al criterio di ragionevolezza. Tale norma, infatti, non appare “rilevante” ai fini del decidere poiché – a prescindere dalla sua applicazione – il Collegio è comunque giunto a ritenere preminente la finalità liquidatoria della procedura di a.s. di TA SA in riferimento alla cessione del compendio aziendale , con la CP_3 conseguente legittima esclusione delle tutele stabilite dall'art. 2112 c.c. Il Collegio è pervenuto, quindi, alla medesima conclusione imposta dalla citata norma, facendo applicazione del combinato disposto degli artt. 56 D.Lgs 270/1999 e 5 D.L. 247/2003, senza, quindi, dover invocare – nella ratio decidendi – la suddetta norma di interpretazione autentica. Questo Collegio, pertanto, in assenza del necessario requisito della rilevanza, non ritiene di dover sollevare la questione di incostituzionalità della norma citata”. >>
Alla luce di tutte le considerazioni che precedono – dirimenti ed assorbenti rispetto a ogni altra questione – l'appello deve essere respinto, con integrale conferma della sentenza gravata.
Al proposito, si dà atto che nel dispositivo della presente sentenza, dopo l'identificazione del provvedimento impugnato nella sentenza n. 2098/2023, figura l'erroneo riferimento dell'atto -dovuto a un refuso generato dall'elaborazione informativa di questa pronuncia- al
“Tribunale di Busto Arsizio”, laddove è invece correttamente da intendersi “Tribunale di Milano”.
Tenuto conto della novità e dell'oggettiva complessità delle questioni proposte, sulle quali si sono peraltro formati orientamenti giurisprudenziali di merito contrastanti, il Collegio ritiene di compensare totalmente fra le parti anche le spese di lite del presente grado.
Ai sensi dell'art. 13, comma 1 quater, d.P.R. 30 maggio 2012 n. 115, introdotto dall'art. 1, comma 17, legge 24 dicembre 2012 n. 228, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, a carico dell'appellante, dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso.
P.Q.M.
Respinge l'appello avverso la sentenza n. 2098/2023 Tribunale di Busto Arsizio. Compensa interamente tra le parti le spese del presente grado.
Sussistono nella specie i presupposti per l'applicazione dell'art. 13 comma 1 quater del
DPR n. 115/2002 per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante. Milano, 29 maggio 2024.
Il Presidente rel.
Roberto Vignati
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