Sentenza 24 febbraio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Roma, sentenza 24/02/2025, n. 1211 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Roma |
| Numero : | 1211 |
| Data del deposito : | 24 febbraio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO LA CORTE D'APPELLO DI ROMA SEZIONE SECONDA SPECIALIZZATA IN MATERIA DI
IMPRESA così composta: dr. Benedetta Thellung de Courtelary presidente relatore dr. Marina Tucci consigliere dr. Mario Montanaro consigliere riunita in camera di consiglio ha pronunciato la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al numero 7172 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2021, posta in decisione all'udienza del giorno 21.10.2024 e vertente TRA Parte_1
, C.F. con l'avvocato Maurizio
[...] P.IVA_1
Benincasa PARTE ATTRICE IN RIASSUNZIONE E
C.F. , con gli avvocati Giovanni P_ P.IVA_2
Scarpa e Claudio Lucisano PARTE CONVENUTA IN RIASSUNZIONE OGGETTO: giudizio di rinvio a seguito dell'ordinanza della Corte di Cassazione n. 22452/2021 che ha cassato la sentenza di questa corte d'appello n. 3266/2017 in materia di azione revocatoria fallimentare ex art. 67 comma 2 L.F. Si dà atto che la causa non rientra nella materia specializzata dell'impresa. FATTO E DIRITTO
§ 1. — Con atto di citazione, notificato il 28.7.08,
[...]
ha Parte_1 convenuto innanzi al Tribunale di Roma Controparte_2
(ora ), onde ottenere, ex art. 67 comma 2 L.F., la P_ declaratoria di inefficacia di pagamenti asseritamene intervenuti tra il 29.8.02 e il 29.7.03 e la conseguente restituzione della somma di € 1.433.441,66.
1
L'impugnazione è stata dichiarata inammissibile con sentenza n. 3266/2017 di questa Corte d'Appello. Proposto ricorso in Cassazione, la sentenza d'appello è stata cassata con rinvio dalla Corte di Cassazione, con sentenza n. 22452/2021. Parte_1
ha riassunto il giudizio ai sensi dell'art. 392 c.p.c.
[...] si è costituita ed ha resistito alla domanda. P_
§ 2. — Queste le conclusioni di Parte_1
Straordinaria:
[...]
«Piaccia all'Ecc.ma Corte di Appello adita, in composizione modificata rispetto alla decisione cassata come in atti, ogni contraria istanza, eccezione e deduzione disattesa, pronunziate tutte le declaratorie reputate necessarie e/o opportune, in particolare accertata e dichiarata la ricorrenza dei presupposti di legge di cui all'art. 67 L.F., così provvedere in accoglimento delle medesime conclusioni già rassegnate nella precedente fase di appello:
1. accertare e dichiarare inefficaci ex art. 67, comma 2, Legge Fallimentare (nel testo vigente r.t.) i pagamenti eseguiti in favore della Società convenuta da parte di
dal mese di novembre 2002 e sino Parte_1 alla dichiarazione del suo stato di insolvenza;
2. revocare i corrispondenti pagamenti dedotti in giudizio;
3. per l'effetto, condannare in persona del legale rappresentante pro P_ tempore, al pagamento, in favore di Parte_2 in persona dei suoi Commissari Straordinari, della
[...] complessiva somma di € 1.000.143,91 oltre interessi e rivalutazione dalla data dei singoli pagamenti certificati dai bonifici prodotti in giudizio. Reiterate tutte le istanze istruttorie in primo grado. Con refusione delle spese dell'intero procedimento». a così concluso: P_
“Piaccia alla Corte Ecc.ma, in totale riforma della sentenza del Tribunale di Roma, resa nel giudizio R.G. 54265/2008, con il n. 14563/2010, depositata il 30.6.2010: -respingere ogni domanda di in Amministrazione Straordinaria Parte_1 perché infondata;
- spese di tutti i gradi a carico della soccombenza”.
2 Il giudizio è stato posto in decisione all'udienza del giorno 21.10.2024 e successivamente deciso allo spirare dei termini per il deposito di conclusionali e repliche.
§ 3. — Va premesso che nel giudizio in questione il riferimento all'art. 67 comma 2 L.F. opera con riferimento al testo vigente ratione temporis, secondo il quale: “Sono altresì revocati, se il curatore prova che l'altra parte conosceva lo stato
d'insolvenza del debitore, i pagamenti di debiti liquidi ed esigibili, gli atti a titolo oneroso e quelli costitutivi di un diritto di prelazione per debiti contestualmente creati, se compiuti entro l'anno anteriore alla dichiarazione di fallimento”. Il giudice di primo grado aveva accolto la domanda revocatoria avanzata dalla limitatamente alla somma di € Pt_2
1.000.143,91 con interessi legali dalla domanda al saldo sulla base della seguente motivazione:
“Nel merito ritiene il giudicante che la proposta domanda debba trovare accoglimento nei limiti appresso specificati;
ed invero risultando incontestata la ricorrenza del requisito temporale(essendo stati effettuati tutti i pagamenti-dei quali viene fornito probante riscontro a mezzo della produzione di copia dei bonifici di pagamento-nel periodo antecedente l'anno di assoggettamento della a procedura Parte_3 concorsuale)occorre verificare se sussista il concorrente requisito della c.d. scientia decoctionis, profilo che risulta configurato non soltanto a mezzo della prova della conoscenza effettiva dello stato di insolvenza del soggetto pagatore, ma anche a mezzo di riscontri gravi, precisi e concordanti circa la conoscibilità dello stato di insolvenza del soggetto medesimo adottando criteri di buona fede e di diligenza. Operata siffatta precisazione mette conto rammentare che la vicenda oggetto di esame ha trovato spazio su un quotidiano di natura specialistica (il Sole 24 ore) sin dal mese di agosto del 2002. Le-notizie circa lo stato di sofferenza delle società operative del gruppo sono, però, divenute capillari su tutti i quotidiani Pt_3 nazionali e locali soltanto a decorrere dal mese di novembre del
2002 allorquando non sono state rimborsate agli investitori te rate del bond (c.d. default). Pt_1
Siffatta evenienza ha determinato conseguenze negative sull'accesso delta società al mercato borsistico e ha certificato la esistenza di uno stato di crisi irreversibile-tanto che nel mese di gennaio del 2003 sette istituti di credito di primaria Importanza
3 hanno tentato di operare un piano di salvataggio, ma ben presto hanno desistito da questo proposito-. Del pari sempre negli ultimi mesi dell'anno 2002 la
[...] era stata sottoposta a procedure monitorie, Parte_1 cautelari ed esecutive (con esiti sempre favorevoli per i proponenti) sicchè poteva essere agevolmente noto ad un imprenditore di media diligenza che la situazione economico- finanziaria della si sarebbe Parte_1 sicuramente aggravata (circostanza questa rilevabile dalla esistenza di perdite di esercizio che aumentavano in via esponenziale e che avevano determinato la decisione degli organi direttivi della di privarsi di asset di Parte_1 rilevante valore economico). In forza dei superiori rilievi consegue che va dichiarata la inefficacia nei confronti della massa dei creditori della
[...] in amministrazione straordinaria di tutti i Parte_1 pagamenti effettuati dalla società c.d. solvens alla Sama Avandero s.p.a. nell'arco temporale sospetto decorrente dai mese di novembre del 2002;il tutto con ogni profilo conseguenziale di natura restitutoria (limitato ai soli interessi legali maturati dalla epoca di messa in mora sino alla data di effettivo soddisfo). Si ravvisano equi motivi per compensare fra le parti le spese di lite”. La società convenuta aveva proposto appello lamentando, in sostanza, la mancata prova dei pagamenti, e la mancata prova dell'elemento soggettivo richiesto dall'art. 67 comma 2 L.F. I motivi non sono fondati.
Quanto alla prova dei pagamenti, la parte attrice ha depositato nel giudizio di primo grado gli estratti dei conti correnti sui quali furono addebitati i pagamenti oggetto del giudizio intrattenuti da in bonis presso Parte_1 [...]
Banca di Piacenza Controparte_3 Controparte_4
e presso CREDEM–Credito Emiliano;
i prospetti delle scritture contabili;
copia dei bonifici effettuati in favore della società convenuta (documenti allegati alla memoria di cui all'art. 183 VI comma n. 2 c.p.c.). In particolare, risultano i seguenti bonifici: bonifico eseguito in data 5 dicembre 2002 dal c.c. n. 5327 per l'importo di € 156.000,00; bonifico eseguito in data 23 gennaio 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 240.000,00; bonifico eseguito in data 19 marzo 2003 dal c.c. n. 5327 per l'importo di € 941,36; bonifico eseguito in data 1 aprile 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 58.703,93; del bonifico eseguito in data 11 aprile 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 43.299,38; bonifico eseguito in data 29 aprile 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di
4 € 18.184,45; bonifico eseguito in data 22 maggio 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 21.185,94; bonifico eseguito in data 13 giugno 2003 dal c.c. n. 5327 per l'importo di €1.940,25; bonifico eseguito in data 23 giugno 2003 dal c.c. n. 1470- 0 per l'importo di € 83.201,18; bonifico eseguito in data 9 luglio 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 125.744,62; bonifico eseguito in data 18 luglio 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 100.361,68 e bonifico eseguito in data 29 luglio 2003 dal c.c. n. 1470-0 per l'importo di € 150.580,62. La società convenuta ritiene che la documentazione bancaria prodotta dalla farebbe prova nei rapporti tra il Pt_2 correntista e la banca, ma non nei confronti dei terzi, dovendo essere provata la ricezione dei bonifici. L'assunto non può essere condiviso. Non si vede, infatti, come possano essere provati i pagamenti nell'ambito di un rapporto commerciale, se non con la documentazione bancaria attestante l'esecuzione degli ordini di pagamento;
per altro verso, proprio perché la documentazione proviene da un soggetto terzo rispetto al rapporto oggetto del giudizio, deve riconoscersi alla stessa piena efficacia probatoria delle risultanze emergenti dalla documentazione stessa. D'altra parte, a fronte della produzione documentale da parte della la società convenuta non ha evidenziato Pt_2 contraddizioni tra le scritture contabili della società e i bonifici di pagamento, né tra questi ultimi e gli estratti conto. In sostanza, la società convenuta si è limitata a contestare in blocco la ricezione dei suddetti pagamenti, pur non contestando il rapporto commerciale intrattenuto con la società poi sottoposta ad A.S., e non ha specificatamente contestato questo o quel pagamento, essendosi limitata a sostenere che la documentazione prodotta da parte attrice, nel complesso, non era sufficiente a dar prova dei della ricezione dei pagamenti. Quanto alla prova dell'elemento soggettivo, ossia la conoscenza dello stato di insolvenza, incombente sulla parte attrice, va evidenziato che quest'ultima ha dedotto e provato, nel giudizio di primo grado, le seguenti circostanze tutte ricadenti nel periodo in cui risultano effettuati i pagamenti revocati dal Tribunale, ossia novembre 2002 e agosto 2003: in data 8 novembre 2002 il Trustee Law Debenture, l'organo fiduciario che rappresenta e tutela gli obbligazionisti, ha dichiarato il default del bond lanciato dalla , altra società del Controparte_5 Pt_4
” per non essere riuscita a ripagare, entro la scadenza pattuita,
[...] un prestito obbligazionario di 150 milioni di Euro;
in data 19
5 novembre 2002 è seguita un'analoga dichiarazione di default per tutte le altre notes emesse nell'ambito del;
le notizie Parte_4 riportate dagli organi di informazione dal secondo semestre del 2002, sui quotidiani e in TV, a cadenza giornaliera, con articoli e servizi che hanno evidenziato l'insolvenza del Gruppo e la criticità della realtà industriale dello stesso (C.D. depositato al doc. 9 fascicolo primo grado); nello stesso periodo numerosi creditori del
, stante la gravità della crisi del Gruppo diffusa dalle Parte_4 notizie giornalistiche, hanno notificato atti giudiziari volti all'ottenimento di provvedimenti di sequestro o decreti ingiuntivi (doc. 8); infine lo stato di decozione del ” emergeva Parte_4 inequivocabilmente anche dai relativi bilanci (doc. 6 e 7), evidenzianti pesanti e costanti perdite di esercizio con evidente squilibrio finanziario ed irreversibile situazione debitoria, circostanze, queste, non contestate dalla convenuta. Vi era dunque un insieme di segni esteriori della situazione di insolvenza in cui versava il , ricomprendente la Parte_4
che infatti non sono stati ignorati, Parte_1 come si è detto, da altri creditori. Ed allora, considerata la rilevanza economica della società convenuta, deve fondatamente ritenersi che detti segni esteriori dello stato di decozione del e delle società partecipate fossero conosciuti da Parte_4
, ora DVS S.p.A. Controparte_2
In proposito, la S.C. ha formulato il principio secondo il quale: In tema di revocatoria fallimentare, alla curatela fa capo
l'onere della prova della cd. "scientia decoctionis" in capo all'"accipiens", suscettibile di essere assolto mediante il ricorso a presunzioni ex artt. 2727 e 2729 c.c., sempreché gli elementi indiziari, valutati necessariamente gli uni per mezzo degli altri, si rivelino idonei nel loro complesso a condurre il giudice a ritenere che il terzo, facendo uso della sua normale prudenza e avvedutezza - rapportata anche alle sue qualità personali e professionali, nonché alle condizioni in cui egli si è trovato concretamente ad operare - non possa non aver percepito i sintomi rivelatori della decozione del debitore. Cass. n. 13445 del 17/05/2023.
In precedenza la S.C. aveva affermato:
In tema di azione revocatoria dei pagamenti ex art. 67, comma 2, l.fall., il curatore può offrire la prova della effettiva conoscenza dello stato d'insolvenza da parte del terzo anche mediante presunzioni, spettando al giudice selezionare analiticamente gli elementi indiziari provvisti di potenziale
6 efficacia probatoria, per poi sottoporli a una valutazione complessiva che fornisca la certezza logica del menzionato stato soggettivo, da ritenersi sussistente non quando sia provata la conoscenza dello stato di decozione dell'impresa da parte di quello specifico creditore, né quando tale conoscenza possa ravvisarsi con riferimento ad una figura di contraente astratto, ma quando la probabilità della "scientia decoctionis" trovi il suo fondamento nei presupposti e nelle condizioni (economiche, sociali, organizzative, topografiche, culturali) nelle quali il terzo si sia concretamente trovato ad operare. Cass. n. 27070 del 14/09/2022. Non solo, ma proprio in un giudizio avente ad oggetto l'azione revocatoria proposta da Parte_2 nei confronti di primaria società nel campo dell'informatica,
[...] la S.C. ha cassato una sentenza della Corte d'appello di Roma che aveva confermato il rigetto della domanda per difetto di prova dell'elemento soggettivo, enunciando il seguente principio: In tema di revocatoria fallimentare di pagamenti, ai fini dell'accertamento della conoscenza dello stato di insolvenza, il giudice può avvalersi di presunzioni semplici, valorizzando le fonti di conoscenza rappresentate da una campagna di stampa nei confronti dell'imprenditore insolvente, con una valutazione in concreto delle sue caratteristiche, ovvero del numero delle notizie, della rilevanza nazionale e della dovizia di particolari narrati. (Nella specie la S.C. ha cassato con rinvio la sentenza di merito che aveva escluso la prova della "scientia decoctionis" da parte dell'"accipiens", nonostante numerosi articoli della stampa nazionale avessero denunciato l'insolvenza del gruppo societario di cui faceva parte il "solvens"). Cass. n. 23650 del 31/08/2021. Con la sentenza di questa Corte n. 7615/2022 emessa a seguito del giudizio di rinvio, il Collegio ha ritenuto probanti ai fini della sussistenza dell'elemento soggettivo i segni evidenziatori dell'insolvenza tratti dalle notizie giornalistiche del periodo oggi in contestazione, anche se riferite non soltanto di questa o quella società, e in particolare della holding Cirio Finanziaria S.p.A., ma a tutto il “ ” o del “Gruppo Parte_4
Cragnotti”, a cui pacificamente appartiene la società attrice. Orbene, considerato che la società appellata rappresenta l'articolazione italiana di un primario gruppo a livello internazionale nel campo della logistica e trasporti d'impresa, e considerato anche il volume di affari sviluppato con la società posta successivamente in come dimostra l'entità dei Pt_2 pagamenti oggetto di revocatoria, pari a euro 1.000.143,91 per
7 soli 8 mesi dal 5 dicembre 2002 (primo bonifico) al 29 luglio 2003 (data dell'ultimo pagamento prima della dichiarazione di insolvenza il 7 agosto 2003), deve ritenersi che la società convenuta fosse dotata di una struttura organizzativa in grado di monitorare l'affidabilità dei contraenti ai quali offriva i propri servizi, dovendo pertanto escludersi che Controparte_2 ora possa essere rimasta all'oscuro, nel periodo in P_ contestazione, dei segni rilevatori dello stato di insolvenza della appartenente al , come Parte_1 Parte_4 Part comprovati dalla e richiamati dal Tribunale di Roma nella sentenza n. 14563/2010, che ha accolto in primo grado la domanda revocatoria dei pagamenti nel periodo ancora in contestazione avanzata dalla Pt_2
In conclusione, l'appello proposto da avverso la P_ sentenza del Tribunale di Roma n. 14563/2010 va rigettato, dovendosi confermare la suddetta sentenza.
§ 4. — Le spese del grado seguono la soccombenza della parte Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della P_ causa, ai sensi del D.M. n. 147/2022 nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA. Le spese del giudizio di Cassazione, avuto riguardo all'esito complessivo del giudizio, seguono la soccombenza di P_
Esse si liquidano, avuto riguardo al valore della causa, ai sensi del D.M. n. 55/2014 nella misura di euro 17.341 oltre a spese generali, IVA e CPA
PER QUESTI MOTIVI
definitivamente pronunciando, così provvede:
1. — rigetta l'appello proposto da avverso la P_ sentenza del Tribunale di Roma n. 14563/2010;
2. — condanna al rimborso, in favore della P_
, Parte_1 delle spese sostenute per questo grado del giudizio, liquidate nella misura di euro 34.001 oltre a spese generali, IVA e CPA, 3. — condanna al rimborso, in favore della P_
, Parte_1 delle spese sostenute per il giudizio di Cassazione, liquidate nella misura di euro 17.341 oltre a spese generali, IVA e CPA. Così deciso in Roma il giorno 17.2.2025. Il presidente estensore
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