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Sentenza 12 maggio 2025
Sentenza 12 maggio 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Trib. Trani, sentenza 12/05/2025, n. 1060 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Trib. Trani |
| Numero : | 1060 |
| Data del deposito : | 12 maggio 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
TRIBUNALE DI TRANI
SEZIONE LAVORO
Il giudice dott. Luca Caputo nel procedimento r.g.n. 7321/2022 avente ad oggetto: altre ipotesi ha pronunciato, ex artt. 429 e 127 ter c.p.c., la seguente
SENTENZA
TRA
, nata a [...] il [...] , Parte_1 rappresentata e difesa, in virtù di procura in calce al ricorso, dall'avv. Eliodoro A. Savino, presso il cui studio in Barletta, alla via Monfalcone n. 62, elettivamente domicilia
RICORRENTE
E
, nato a [...] il [...], E Controparte_1
, nata a [...] il [...], Controparte_2 rappresentati e difesi, in virtù di procura allegata alla memoria difensiva, , presso il quale elettivamente Controparte_3 domiciliano come da memoria difensiva
RESISTENTI
CONCLUSIONI
In data 12 maggio 2025 la causa è decisa mediante deposito telematico della sentenza, all'esito della trattazione scritta, disciplinata dall'art. 127 ter c.p.c.
Si precisa che non viene redatto verbale d'udienza e che almeno una delle parti ha depositato note di trattazione scritta.
1 MOTIVI DELLA DECISIONE
Il fatto
Con ricorso depositato il 23.11.2022, ha agito in Parte_1 giudizio per il conseguimento di differenze retributive nei confronti di e in virtù di Controparte_1 Controparte_2 un rapporto di lavoro domestico.
Più specificamente ha dedotto: di aver lavorato alle dipendenze dei resistenti, dal 02.01.2014 al 08.03.2020, presso la loro abitazione, qualità di collaboratrice domestica addetta alle pulizie, svolgendo le mansioni di colf;
che per la sua anzianità di servizio, doveva essere inquadrata nel corrispondente livello previsto dal CCNL applicato al rapporto di lavoro domestico in un livello più alto rispetto a quello a lei riconosciuto, decorso il terzo anno del rapporto;
di aver percepito una retribuzione di € 35,00 per le 5 ore di attività lavorative svolte;
che l'orario di lavoro era, dapprima dal lunedì, e successivamente dalla domenica, dalle ore
7:00 alle ore 12:00 di ogni settimana;
che non sono stati versati i contributi;
di non aver fruito di ferie;
che lo straordinario non le è stato corrisposto, né è stato pagato il TFR;
che è stata licenziata senza preavviso.
Ciò posto, ha dedotto di essere creditrice di € 5.040,00, come da conteggio analitico contenuto nel ricorso.
In conseguenza di ciò ha chiesto che il Tribunale accerti e dichiari la sussistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati in ricorso e condanni i resistenti al pagamento dell'importo indicato o alla diversa somma accertata, oltre interessi e rivalutazione;
con vittoria di spese con attribuzione.
Costituitisi in giudizio, e Controparte_1 Controparte_2 hanno eccepito, preliminarmente, la nullità della domanda per genericità.
Nel merito hanno eccepito l'infondatezza della domanda, evidenziando: che tra la ricorrente e il resistente CP_1
2 è intercorso un rapporto di lavoro domestico per il CP_1 limitato periodo dal 17.10.2009 sino al 8.10.2010, come da documentazione prodotta, per il quale la ricorrente ha percepito la retribuzione spettante e tutti gli ulteriori riconoscimenti previsti dalla legge, ivi compresa la relativa contribuzione;
che a far data da ottobre 2010 la ricorrente non ha più lavorato alle dipendenze della famiglia e ha cominciato a inviare richieste di CP_1 differenze retributive prive di fondamento.
In conseguenza di ciò ha concluso per il rigetto della domanda con vittoria di spese.
LA DECISIONE
1. Preliminarmente va respinta l'eccezione di nullità della domanda: dall'esame complessivo del ricorso risultano indicate in maniera sufficientemente specifica la causa petendi e il petitum della domanda giudiziale, fermo restando quanto si evidenzierà nel prosieguo in ordine alla prova dei fatti costitutivi dedotti in ricorso.
2.1 Nel merito la domanda è infondata e va rigettata.
In primo luogo, deve osservarsi che ai sensi dell'art. 2094 c.c.,
“è prestatore di lavoro subordinato colui che si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando la propria opera manuale o intellettuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.
Gli indici rilevatori della sussistenza di un rapporto di lavoro subordinato sono dunque la presenza di un orario di lavoro,
l'esercizio del potere direttivo e disciplinare del datore di lavoro, il pagamento di una retribuzione a scadenza fissa, l'inserimento stabile e costante del lavoratore nella compagine organizzativa aziendale.
La Corte di Cassazione, con la sentenza n. 14434/15, ha affermato il seguente principio: “La sussistenza dell'elemento della subordinazione nell'ambito di un contratto di lavoro va
3 correttamente individuata sulla base di una serie di indici sintomatici, comprovati dalle risultanze istruttorie, quali la collaborazione, la continuità della prestazione lavorativa e l'inserimento del lavoratore nell'organizzazione aziendale, da valutarsi criticamente e complessivamente, con un accertamento in fatto insindacabile in sede di legittimità…” (cfr. in questi termini anche la più recente Cass. n. 1555/2020).
2.2 Applicando tali principi al caso di specie, deve osservarsi che nel presente giudizio non può dirsi assolto l'onere probatorio che gravava sulla parte ricorrente di provare la sussistenza del rapporto di lavoro subordinato nei termini prospettati in ricorso.
In primo luogo, deve osservarsi che, con ordinanza del
18.12.2024, parte ricorrente è stata dichiarata decaduta dalla prova testimoniale e quindi nessuna prova ha fornito, mediante testimoni, sull'esistenza del rapporto di lavoro.
Per comodità espositiva si riporta integralmente il contenuto della suddetta ordinanza:
“rilevato che con ordinanza del 16.09.2024 la causa era stata rinviata, all'esito dell'eccezione di decadenza dalla prova testimoniale sollevata da parte resistente, per consentire a parte ricorrente di depositare copia completa dell'atto di intimazione testi per la detta udienza, stante la mancata presenza del teste in udienza;
rilevato che all'udienza del 18.11.2024 il teste è comparso ma che al contempo parte ricorrente non ha documentato di averlo citato per l'udienza del 16.09.2024; rilevato che l'art. 250 c.p.c. prevede, quanto alle modalità di intimazione della citazione testimoniale, che “L'ufficiale giudiziario, su richiesta della parte interessata, intima ai testimoni ammessi dal giudice istruttore di comparire nel luogo, nel giorno e nell'ora fissati, indicando il giudice che assume la prova e la causa nella quale debbono essere sentiti. L'intimazione
4 di cui al primo comma, se non è eseguita in mani proprie del destinatario o mediante servizio postale, è effettuata in busta chiusa e sigillata. L'intimazione al testimone ammesso su richiesta delle parti private a comparire in udienza può essere effettuata dal difensore attraverso l'invio di copia dell'atto mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o a posta elettronica certificata o a mezzo telefax. Il difensore che ha spedito l'atto da notificare con lettera raccomandata deposita nella cancelleria del giudice copia dell'atto inviato, attestandone la conformità all'originale, e l'avviso di ricevimento”; ritenuto che, pertanto, l'intimazione testimoniale debba avvenire necessariamente con forma scritta;
ritenuto che
, alla luce di quanto evidenziato, non risulta dimostrata la rituale e tempestiva citazione dei testi per l'udienza del 16.09.2024, e parte ricorrente va dichiarata decaduta dalla prova testimoniale”.
Parte ricorrente, quindi, come osservato nell'ordinanza riportata, non ha fornito prova di aver ritualmente e tempestivamente citato i testi da escutere per l'udienza del 16.09.2024 che era stata rinviata a tal fine.
Inoltre, sempre all'udienza del 16.09.2024 la ricorrente non si è presentata a rendere l'interrogatorio formale a essa deferito da parte resistente, né ha giustificato tale mancata comparizione, come evidenziato con la medesima ordinanza del 18.12.2024, con la conseguenza che, tenuto conto della documentazione prodotta dalla parte resistente e della mancata prova dei fatti dedotti in ricorso dalla ricorrente, ai sensi dell'art. 232 c.p.c. i fatti oggetto di interrogatorio formale – relativi allo stato di disoccupazione della ricorrente da gennaio 2014 a marzo 2020 ossia nel periodo oggetto di giudizio - devono ritenersi ammessi.
In ogni caso, era onere del ricorrente provare la sussistenza del rapporto di lavoro, i relativi presupposti, l'espletamento della
5 prestazione lavorativa, l'orario di lavoro osservato, con la conseguenza che, non avendo provato alcuna circostanza, la domanda va rigettata per mancanza di prova.
Alla luce di ciò, considerata anche la specifica contestazione dell'esistenza del rapporto lavorativo nei termini prospettati e tenuto conto della totale assenza di prova della sussistenza dello stesso, la domanda va rigettata.
Spese processuali
Le spese processuali seguono la soccombenza e sono liquidate d'ufficio ai sensi del d.m. n. 55/14, e successive modifiche, applicando i valori non inferiori ai minimi dello scaglione di riferimento (fino ad € 5.200,00), tenuto conto della natura della controversia, delle ragioni della decisione e dell'attività processuale svolta.
Va respinta, invece, la domanda di condanna della ricorrente ex art. 96 c.p.c., non ravvisandosi nel comportamento processuale di quest'ultima gli estremi della mala fede.
P.Q.M.
Il Tribunale di Trani, Sezione Lavoro, definitivamente pronunciando sulla controversia r.g.n. 7321/2022 come innanzi proposta, così provvede:
1. rigetta la domanda;
2. condanna la ricorrente al pagamento in favore dei resistenti delle spese processuali, che liquida in €
2.000,00 per compenso professionale, oltre rimborso spese generali del 15%, IVA e CPA come per legge.
Trani, 12.05.2025
Il giudice
Dott. Luca CAPUTO
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