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Sentenza 11 dicembre 2025
Sentenza 11 dicembre 2025
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Bari, sentenza 11/12/2025, n. 1792 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Bari |
| Numero : | 1792 |
| Data del deposito : | 11 dicembre 2025 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA IN NOME DEL POPOLO ITALIANO CORTE D'APPELLO DI BARI
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Alessandra Piliego presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
Parte_1
, domiciliata in Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv.
[...]
QU RA che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello, rilasciato in forza di decreto autorizzativo del g.delegato in data 5/05/2023 ------------------------------------------------------------------appellante E domiciliata in Bari presso lo studio del prof. avv. Gianvito CP_1
NN che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in primo grado----------------------------------------------
--------------------------appellata-appellante in via incidentale condizionata
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 24/10/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 641/2023 emessa il 14/04/2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da violazione del patto di esclusiva territoriale proposta dalla ditta individuale allora in Parte_1 pagina 1 di 11 bonis nei confronti di e condannato l'attrice alla rifusione della CP_1 metà delle spese di lite (comprese quelle di ctu), compensando tra le parti il restante mezzo. In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo la responsabilità della convenuta per l'inadempimento del patto -contenuto nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti- che vietava alla somministrante la stipula di contratti analoghi con terzi nel raggio di 300 mt dal CP_1 punto vendita a marchio “Despar” dell'attrice, ha respinto la predetta domanda risarcitoria, ritenendo non provato da parte dell'istante il nesso di causalità tra inadempimento e dedotto danno.
Con citazione notificata il 21/07/2023 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la Parte_1
, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento
[...] della propria domanda risarcitoria di € 304.626 (salvo eventuale diversa determinazione giudiziale), vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, con vittoria delle spese di questo grado;
solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, ha spiegato appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza che hanno rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale ordinario adìto (per esser, a suo dire, competente la sezione specializzata in materia di impresa) e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di nonché accertato l'inadempimento contrattuale di essa CP_1 appellata.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi, all'udienza cartolare del 24/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI della DECISIONE
In rito, va anzitutto precisato che, trattandosi di appello introdotto dopo il 1°/03/2023 e dunque soggetto all'applicazione delle nuove norme di cui alla
“Riforma Cartabia”, non poteva essere proposta (e non andava dunque esaminata) l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per ragionevole probabilità di non accoglimento.
Il filtro di cui all'art. 348bis c.p.c. è stato infatti abrogato dalle nuove disposizioni che, modificando il testo della cit. norma e introducendo l'art. pagina 2 di 11 350bis c.p.c., hanno previsto, per il caso in cui l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato, un diverso meccanismo di discussione orale e di decisione più veloce con sentenza e non più con ordinanza.
Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe invertito l'onere della prova, ritenendo non dimostrato da parte attrice il nesso di causalità tra inadempimento e danno, nonostante la prova della relativa eccezione incombesse, a suo dire, alla convenuta e non potesse essere affidata ad una ctu che, non CP_1 costituendo un mezzo di prova, non poteva esonerare la stessa convenuta dal fornire la dimostrazione dei propri assunti.
Si sostiene, in altri termini, che toccasse alla convenuta dar prova dell'insussistenza del nesso eziologico tra inadempimento e danno.
Il motivo è privo di pregio.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che l'onere della prova del nesso causale gravasse sull'attrice.
La statuizione è conforme al principio più volte affermato dalla S.C. secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quella derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento in ragione della cd.
<> della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. 2025/n. 2520; conf. Cass. 2024/n. 12760); “nelle obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (sic Cass. 2025/n. 3689).
pagina 3 di 11 Si osserva infatti che, nelle obbligazioni di dare o facere/non facere non professionale, qual è quella dedotta nella specie a fondamento della domanda, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse in cui si concretizza il danno evento è cagionata dall'inadempimento.
In tal caso, la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento, cosicchè gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 2001/n. 13533), con esonero dalla prova del nesso causale tra condotta inadempiente e danno, verificandosi quello che è stato definito “assorbimento pratico” della causalità materiale nell'inadempimento.
Tale ragionamento vale tuttavia fin quando il tema della controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta quale oggetto dell'obbligazione assunta dalla controparte.
Quando invece ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto, si ricade nell'ambito della causalità giuridica, vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno (nel caso in esame: apertura di un altro punto vendita a marchio Despar nella stessa zona oggetto del patto di esclusiva territoriale) e le conseguenze di questo.
Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto assorbimento pratico, la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per essa l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della parte attrice, che è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa.
Nella fattispecie, non era perciò sufficiente la prova dell'apertura di un altro punto vendita nel raggio di 300 mt da quello dell'attrice, ma si trattava ben diversamente di dimostrare che tale apertura in violazione del patto di esclusiva territoriale avesse direttamente causato il calo di fatturato e di guadagni che ha poi condotto alla chiusura dell'esercizio commerciale e al dissesto dell'impresa, interesse economico diverso ed ulteriore rispetto a quello direttamente tutelato dal contratto (consistente nel ricevere la pagina 4 di 11 somministrazione di prodotti a marchio Despar senza la presenza di altri rivenditori di prodotti a marchio identico nelle vicinanze della propria sede).
Per invocare la responsabilità della convenuta, tanto per violazione dell'art. 1218 c.c. o dell'art. 1568 c.c., era, in definitiva, necessario che l'attrice provasse, anche in chiave presuntiva, il nesso causale tra inadempimento e danno.
Detta prova non solo non è stata fornita dall'odierna appellante, ma è rimasta smentita dalle risultanze della ctu contabile espletata in primo grado su richiesta della stessa attrice.
Sul punto, palesemente infondata è la tesi secondo cui detta ctu non potesse costituire mezzo di prova suscettibile di essere posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda risarcitoria.
È noto, infatti, il principio secondo cui la ctu, quando operi quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate competenze specialistiche (cd. ctu percipiente), e non già ai fini della valutazione di fatti già acclarati (cd. ctu deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, senza che ciò comporti, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova (cfr. Cass. 2005/n. 13401; Cass. 2004/n. 88; Cass. 2004/n. 5344; Cass. 2003/n. 11332; Cass. 2002/n. 15399); “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla ctu e alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. 2020/n. 13736; conf. Cass. 2015/n. 1190).
Col secondo e terzo motivo, si lamenta il non prudente apprezzamento, da parte del primo giudice, delle risultanze della ctu che avrebbe messo comunque in evidenza come il fatturato dell'attrice abbia iniziato la sua
“repentina discesa verso il baratro” proprio dopo la denunciata violazione del patto di esclusiva;
si censura altresì l'omessa valutazione delle osservazioni alla ctu formulate da essa odierna appellante e si sostiene, in particolare, che, pur a fronte del dato notorio che la concorrenza svia la clientela, il Tribunale avrebbe illogicamente concluso che la perdita di ricavi non sarebbe stata cagionata dal dedotto inadempimento della convenuta, ma dalla scelta del fallito di ridurre la percentuale di ricarico sulla vendita delle merci. pagina 5 di 11 Col quarto motivo, ci si duole della falsa ed illogica applicazione dell'art. 1223 c.c. in ordine alla sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, assumendo che il primo giudice avrebbe ignorato che, in tema di responsabilità civile anche di natura contrattuale, vale il principio del “più probabile che non” in forza del quale un evento dannoso è da ritenersi causato da un dato comportamento, omissivo o commissivo, tutte le volte che il suo verificarsi, per effetto di quel comportamento, sia più probabile che non il suo contrario, secondo un criterio di causalità adeguata.
Applicando tale principio alla fattispecie, il Tribunale avrebbe dunque dovuto ritenere che l'introduzione di un concorrente nella zona di esclusiva concessa ad altro esercente costituisse la causa determinante del calo di fatturato e di ricavi che ha progressivamente portato al fallimento la ditta individuale . Parte_1
Anche i motivi secondo, terzo e quarto -scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione- sono infondati.
E' ben vero che, in tema di responsabilità civile, vale la regola del “più probabile che non” la quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
“Qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente;
pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (sic Cass. 2022/n. 25884).
La misura della relazione probabilistica tra condotta ed evento dannoso va, in ogni caso, valutata attraverso un apprezzamento non isolato, bensì pagina 6 di 11 complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione.
Nella fattispecie, sono stati tuttavia acquisiti plurimi elementi che, proprio applicando il succitato criterio probabilistico, inducono a ritenere che la crisi dell'impresa sia stata determinata più probabilmente da fattori interni alla stessa che esterni.
È circostanza incontestata che il rapporto di somministrazione di prodotti a marchio Despar in favore della ditta individuale fosse Parte_1 iniziato già nel 1997 con altro soggetto (IPA SUD srl cui è CP_1 subentrata, a seguito di messa in concordato della prima, col contratto per cui è causa del 22/11/2013) e che, alla data del 5/12/2013, la somministrata avesse già accumulato un debito per forniture di € 66.071,52 dilazionato nel tempo ed onorato solo in parte.
Dalla ctu espletata in primo grado a firma della dott.ssa , è Persona_1 emerso altresì che, già dal 2012 e quindi ben prima dell'apertura a febbraio 2014 dell'altro punto vendita della l'impresa CP_2 Parte_1 aveva registrato 1) una progressiva riduzione dei costi di acquisto delle merci, segno di una contrazione dell'attività; 2) un progressivo aumento dei costi di natura finanziaria (oneri bancari ed interessi passivi) che, nel triennio 2012-2014, avevano subìto un incremento del +101,08%, segno di un veloce peggioramento della situazione finanziaria dell'impresa e dell'esposizione debitoria verso terzi;
3) una progressiva riduzione dei ricavi delle vendite iniziata sin dal 2011 e pari al -8,73% nel 2011, -24,24% nel 2012, -17,03% nel 2013 e -9,69% nel 2014 (vd. tabella 5 riportata a pag. 7 della ctu), segno di una crisi strutturale già in atto da anni che l'impresa ha ragionevolmente cercato di fronteggiare col drastico calo della percentuale di ricarico sulle merci, passata da una media del 24,46% nel quadriennio 2010-2013 ad un valore del 9,03% nel 2014.
Nell'analisi condotta dal ctu non ha trovato alcun riscontro la tesi dell'appellante, secondo cui il fatturato avrebbe iniziato la propria repentina discesa verso il basso proprio dopo l'apertura nel 2014 dell'altro punto vendita.
La cit. tabella 5 elaborata dal ctu sconfessa palesemente tale assunto, nella misura in cui documenta che la più significativa flessione dei ricavi delle vendite (del -24,24%) si era già avuta nel 2012 e che tra il 2013 e il 2014 (periodo d'interesse) la situazione era addirittura migliorata, posto che il pagina 7 di 11 calo di fatturato pari al -17,03% nel 2013 si era assestato sul -9,69% nel 2014, senza dar luogo al crollo che avrebbe invece dovuto verificarsi, a seguire la tesi dell'appellante, ove l'introduzione della concorrente nella zona di esclusiva avesse avuto un ruolo causale determinante nella crisi dell'impresa.
La circostanza è dirimente nel senso dell'esclusione del nesso eziologico tra inadempimento e danno.
Né può esser sufficiente a dar prova di tale nesso il mero dato invocato dalla difesa appellante per cui, secondo l'id quod plerumque accidit, l'introduzione di un concorrente genera solitamente uno sviamento di clientela, poiché tale dato, oltre a non integrare una presunzione grave, precisa e concordante, non è comunque suscettibile di determinare un danno in re ipsa, al pari di quanto pacificamente si afferma in tema di concorrenza sleale, ove, pur valendo la presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c., il corrispondente danno, quale conseguenza ulteriore e diversa rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita comunque di prova da parte dell'istante secondo i principi generali (cfr. Cass. 2015/n. 25921; Cass. 2023/n. 21586; Cass. 2012/n. 16294; Cass. 2009/n. 7306).
Solo per completezza, deve aggiungersi che le risultanze acquisite nell'odierno giudizio si pongono significativamente in perfetta linea con gli esiti dell'analoga ctu contabile espletata nell'altro giudizio N. 2562/2019 R.G. di risarcimento del danno da concorrenza sleale promosso, nel corso della causa di primo grado, dalla del anche nei Pt_1 Parte_2 confronti di e dinanzi al Controparte_3 CP_4 CP_2
Tribunale di Bari-sezione specializzata in materia di impresa e conclusosi con sentenza di rigetto n. 2400/2025 del 19/06/2025 (la cui produzione è ammissibile nel presente giudizio, trattandosi di documento di formazione sopravvenuta).
Dalle risultanze istruttorie di quella causa (che costituiscono elementi indiziari senz'altro valutabili anche nel presente giudizio, posto che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, è principio pacifico che il giudice civile possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso giudizio svoltosi tra le stesse o diverse parti), emerge che pure in quella sede la ctu contabile posta a base della decisione assunta ha escluso qualsiasi nesso di causalità tra la stipula del contratto con la e la crisi dell'impresa CP_2
, rilevando che i corrispettivi realizzati da quest'ultima Parte_3 pagina 8 di 11 erano già in costante e significativa contrazione sin dal 2010; che il calo di fatturato più marcato (-24%) si era già verificato nel 2012 e quindi ben prima dell'apertura nel 2014 del punto vendita della che la CP_2 flessione dei risultati economici dell'impresa e la progressiva perdita di competitività sul mercato andavano ascritti a fattori strutturali e gestionali interni alla stessa, indipendenti dalla stipula del contratto tra la e CP_4 la CP_2
Col quinto ed ultimo motivo, si impugna infine la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato che l'inadempimento di è stato doloso (in quanto frutto di un abuso di personalità CP_1 giuridica), avrebbe omesso di fare applicazione dell'art. 1225 c.c. il quale pone, in tal caso, a carico dell'inadempiente la responsabilità anche per i danni non prevedibili nel momento in cui è sorta l'obbligazione.
Anche tale motivo è infondato.
In caso di dolo, l'art. 1225 c.c. opera come criterio di ampliamento della misura del risarcimento, ma non di esonero dall'onere dell'istante di provare il nesso causale tra inadempimento e danno;
in atri termini, la cit. norma non incide sull'onere della prova del nesso eziologico che resta sempre a carico del creditore danneggiato, ma opera solo sul limite quantitativo del risarcimento.
Nella fattispecie, la rilevata mancanza di prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno esclude la riconoscibilità anche degli eventuali danni imprevedibili.
Il rigetto del gravame principale esime il Collegio dalla pronuncia sull'appello incidentale condizionato spiegato da CP_1
Vale infatti il principio per cui “le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più pagina 9 di 11 favorevole relativamente all'oggetto della controversia” (Cass. 2019/n. 5134).
All'integrale rigetto dell'appello principale segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 260.001 ad € 520.000 individuato secondo il criterio del disputatum.
L'onere del pagamento di dette spese grava sulla appellante. Pt_1
Ed infatti, benchè la stessa abbia dedotto di esser stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, è opportuno precisare al riguardo che l'anzidetta ammissione nel processo civile ex art. 74 DPR 2002/n. 115 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 2017/n. 8388; Cass. 2020/n. 25653; Cass. 2013/n. 25295; Cass. 2012/n. 10053; Cass. 2012/n. 22381).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di citazione notificato il 21/07/2023 dalla Parte_1
nei confronti di nonché
[...] CP_1 sull'appello incidentale condizionato spiegato da quest'ultima, avverso la sentenza n. 641/2023 emessa il 14/04/2023 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. condanna la appellante a rifondere all'appellata le spese del Pt_1 presente grado di giudizio, liquidandole in € 10.060 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
pagina 10 di 11 Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Alessandra Piliego
pagina 11 di 11
-SECONDA SEZIONE CIVILE-
La Corte d'Appello di Bari, Seconda Sezione Civile, riunita in camera di consiglio, nelle persone dei magistrati: Alessandra Piliego presidente M. Angela Marchesiello consigliere relatore Alberto Binetti consigliere ha emesso la seguente SENTENZA nella causa civile in grado d'appello iscritta al n. 987 del ruolo generale degli affari contenziosi dell'anno 2023 TRA
Parte_1
, domiciliata in Gravina in Puglia presso lo studio dell'avv.
[...]
QU RA che la rappresenta in giudizio per mandato allegato all'atto di appello, rilasciato in forza di decreto autorizzativo del g.delegato in data 5/05/2023 ------------------------------------------------------------------appellante E domiciliata in Bari presso lo studio del prof. avv. Gianvito CP_1
NN che la rappresenta e difende per procura allegata alla comparsa di costituzione depositata in primo grado----------------------------------------------
--------------------------appellata-appellante in via incidentale condizionata
Oggetto: risarcimento danni da inadempimento contrattuale
Conclusioni: all'udienza cartolare del 24/10/2025, i difensori delle parti hanno concluso come da note scritte autorizzate.
FATTI di CAUSA
Con sentenza n. 641/2023 emessa il 14/04/2023, il Tribunale di Trani ha rigettato la domanda di risarcimento del danno da violazione del patto di esclusiva territoriale proposta dalla ditta individuale allora in Parte_1 pagina 1 di 11 bonis nei confronti di e condannato l'attrice alla rifusione della CP_1 metà delle spese di lite (comprese quelle di ctu), compensando tra le parti il restante mezzo. In particolare, il Tribunale, pur riconoscendo la responsabilità della convenuta per l'inadempimento del patto -contenuto nel contratto di somministrazione intercorso tra le parti- che vietava alla somministrante la stipula di contratti analoghi con terzi nel raggio di 300 mt dal CP_1 punto vendita a marchio “Despar” dell'attrice, ha respinto la predetta domanda risarcitoria, ritenendo non provato da parte dell'istante il nesso di causalità tra inadempimento e dedotto danno.
Con citazione notificata il 21/07/2023 ha proposto tempestivo appello avverso la prefata sentenza la Parte_1
, chiedendo, in integrale riforma della stessa, l'accoglimento
[...] della propria domanda risarcitoria di € 304.626 (salvo eventuale diversa determinazione giudiziale), vinte le spese del doppio grado.
Si è costituita l'appellata che ha eccepito l'inammissibilità dell'appello ex art. 348bis c.p.c., chiedendone, nel merito, il rigetto, con vittoria delle spese di questo grado;
solo nella denegata ipotesi di accoglimento anche parziale del gravame, ha spiegato appello incidentale condizionato avverso i capi della sentenza che hanno rigettato l'eccezione preliminare di incompetenza del Tribunale ordinario adìto (per esser, a suo dire, competente la sezione specializzata in materia di impresa) e l'eccezione di difetto di legittimazione passiva di nonché accertato l'inadempimento contrattuale di essa CP_1 appellata.
Assegnati i termini a ritroso di cui all'art. 352 c.p.c. e depositati gli atti conclusivi, all'udienza cartolare del 24/10/2025 la causa è stata rimessa al Collegio per la decisione.
MOTIVI della DECISIONE
In rito, va anzitutto precisato che, trattandosi di appello introdotto dopo il 1°/03/2023 e dunque soggetto all'applicazione delle nuove norme di cui alla
“Riforma Cartabia”, non poteva essere proposta (e non andava dunque esaminata) l'eccezione preliminare di inammissibilità del gravame per ragionevole probabilità di non accoglimento.
Il filtro di cui all'art. 348bis c.p.c. è stato infatti abrogato dalle nuove disposizioni che, modificando il testo della cit. norma e introducendo l'art. pagina 2 di 11 350bis c.p.c., hanno previsto, per il caso in cui l'appello sia inammissibile o manifestamente infondato, un diverso meccanismo di discussione orale e di decisione più veloce con sentenza e non più con ordinanza.
Nel merito, l'appello principale è infondato e va rigettato.
Con il primo motivo di gravame, si censura la sentenza impugnata nella parte in cui il primo giudice avrebbe invertito l'onere della prova, ritenendo non dimostrato da parte attrice il nesso di causalità tra inadempimento e danno, nonostante la prova della relativa eccezione incombesse, a suo dire, alla convenuta e non potesse essere affidata ad una ctu che, non CP_1 costituendo un mezzo di prova, non poteva esonerare la stessa convenuta dal fornire la dimostrazione dei propri assunti.
Si sostiene, in altri termini, che toccasse alla convenuta dar prova dell'insussistenza del nesso eziologico tra inadempimento e danno.
Il motivo è privo di pregio.
Il primo giudice ha correttamente ritenuto che l'onere della prova del nesso causale gravasse sull'attrice.
La statuizione è conforme al principio più volte affermato dalla S.C. secondo cui “in tema di responsabilità contrattuale derivante dall'inadempimento di obbligazioni di dare o di fare non professionale, il danno da lesione dell'interesse tutelato dal contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta ad oggetto dell'obbligazione, si distingue da quella derivante dalla lesione di interessi diversi, con la conseguenza che solo con riferimento al primo gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento in ragione della cd.
<> della sussistenza della causalità materiale, mentre, con riguardo al secondo, ricade sull'attore l'onere della prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno” (Cass. 2025/n. 2520; conf. Cass. 2024/n. 12760); “nelle obbligazioni diverse da quelle di facere professionale, il creditore che agisce per il risarcimento del danno, in virtù del principio di persistenza del diritto insoddisfatto, è tenuto soltanto ad allegare l'inadempimento (che assorbe la causalità materiale), ferma restando la necessità di provare il danno-conseguenza in uno al nesso di causalità giuridica” (sic Cass. 2025/n. 3689).
pagina 3 di 11 Si osserva infatti che, nelle obbligazioni di dare o facere/non facere non professionale, qual è quella dedotta nella specie a fondamento della domanda, poiché la soddisfazione dell'interesse è in tutto direttamente affidata alla prestazione che forma oggetto dell'obbligazione, la lesione dell'interesse in cui si concretizza il danno evento è cagionata dall'inadempimento.
In tal caso, la causalità materiale, pur teoricamente distinguibile dall'inadempimento, non è praticamente separabile dall'inadempimento, perché quest'ultimo corrisponde alla lesione dell'interesse tutelato dal contratto e dunque al danno evento, cosicchè gli oneri del contraente danneggiato si risolvono nella mera allegazione dell'inadempimento (secondo quanto affermato da Cass. SS.UU. 2001/n. 13533), con esonero dalla prova del nesso causale tra condotta inadempiente e danno, verificandosi quello che è stato definito “assorbimento pratico” della causalità materiale nell'inadempimento.
Tale ragionamento vale tuttavia fin quando il tema della controversia sia l'evento di danno rappresentato dalla lesione dell'interesse sotteso al contratto, la cui soddisfazione è affidata alla prestazione dedotta quale oggetto dell'obbligazione assunta dalla controparte.
Quando invece ci si sposta a valutare la sussistenza di eventuali conseguenze ulteriori, compresa la lesione di interessi diversi rispetto a quelli tutelati dal contratto, si ricade nell'ambito della causalità giuridica, vale a dire del nesso che deve intercorrere tra evento di danno (nel caso in esame: apertura di un altro punto vendita a marchio Despar nella stessa zona oggetto del patto di esclusiva territoriale) e le conseguenze di questo.
Rispetto a tale ulteriore segmento della serie causale, non coperto dal descritto assorbimento pratico, la causalità riacquista autonomia di valutazione e rivive per essa l'onere probatorio ex art. 2697 c.c. della parte attrice, che è tenuta a dimostrare il fatto costitutivo della propria pretesa.
Nella fattispecie, non era perciò sufficiente la prova dell'apertura di un altro punto vendita nel raggio di 300 mt da quello dell'attrice, ma si trattava ben diversamente di dimostrare che tale apertura in violazione del patto di esclusiva territoriale avesse direttamente causato il calo di fatturato e di guadagni che ha poi condotto alla chiusura dell'esercizio commerciale e al dissesto dell'impresa, interesse economico diverso ed ulteriore rispetto a quello direttamente tutelato dal contratto (consistente nel ricevere la pagina 4 di 11 somministrazione di prodotti a marchio Despar senza la presenza di altri rivenditori di prodotti a marchio identico nelle vicinanze della propria sede).
Per invocare la responsabilità della convenuta, tanto per violazione dell'art. 1218 c.c. o dell'art. 1568 c.c., era, in definitiva, necessario che l'attrice provasse, anche in chiave presuntiva, il nesso causale tra inadempimento e danno.
Detta prova non solo non è stata fornita dall'odierna appellante, ma è rimasta smentita dalle risultanze della ctu contabile espletata in primo grado su richiesta della stessa attrice.
Sul punto, palesemente infondata è la tesi secondo cui detta ctu non potesse costituire mezzo di prova suscettibile di essere posto a fondamento della decisione di rigetto della domanda risarcitoria.
È noto, infatti, il principio secondo cui la ctu, quando operi quale strumento di accertamento di fatti non altrimenti acclarabili se non con il ricorso a determinate competenze specialistiche (cd. ctu percipiente), e non già ai fini della valutazione di fatti già acclarati (cd. ctu deducente), assurge a vera e propria fonte oggettiva di prova e non già a mero mezzo di valutazione, senza che ciò comporti, in capo all'allegante, il venir meno dell'onere della prova (cfr. Cass. 2005/n. 13401; Cass. 2004/n. 88; Cass. 2004/n. 5344; Cass. 2003/n. 11332; Cass. 2002/n. 15399); “in tema di risarcimento del danno, è possibile assegnare alla ctu e alle correlate indagini peritali funzione percipiente quando essa verta su elementi già allegati dalla parte, ma che soltanto un tecnico sia in grado di accertare per mezzo delle conoscenze e degli strumenti di cui dispone” (Cass. 2020/n. 13736; conf. Cass. 2015/n. 1190).
Col secondo e terzo motivo, si lamenta il non prudente apprezzamento, da parte del primo giudice, delle risultanze della ctu che avrebbe messo comunque in evidenza come il fatturato dell'attrice abbia iniziato la sua
“repentina discesa verso il baratro” proprio dopo la denunciata violazione del patto di esclusiva;
si censura altresì l'omessa valutazione delle osservazioni alla ctu formulate da essa odierna appellante e si sostiene, in particolare, che, pur a fronte del dato notorio che la concorrenza svia la clientela, il Tribunale avrebbe illogicamente concluso che la perdita di ricavi non sarebbe stata cagionata dal dedotto inadempimento della convenuta, ma dalla scelta del fallito di ridurre la percentuale di ricarico sulla vendita delle merci. pagina 5 di 11 Col quarto motivo, ci si duole della falsa ed illogica applicazione dell'art. 1223 c.c. in ordine alla sussistenza del nesso causale tra inadempimento e danno, assumendo che il primo giudice avrebbe ignorato che, in tema di responsabilità civile anche di natura contrattuale, vale il principio del “più probabile che non” in forza del quale un evento dannoso è da ritenersi causato da un dato comportamento, omissivo o commissivo, tutte le volte che il suo verificarsi, per effetto di quel comportamento, sia più probabile che non il suo contrario, secondo un criterio di causalità adeguata.
Applicando tale principio alla fattispecie, il Tribunale avrebbe dunque dovuto ritenere che l'introduzione di un concorrente nella zona di esclusiva concessa ad altro esercente costituisse la causa determinante del calo di fatturato e di ricavi che ha progressivamente portato al fallimento la ditta individuale . Parte_1
Anche i motivi secondo, terzo e quarto -scrutinabili congiuntamente per la loro stretta connessione- sono infondati.
E' ben vero che, in tema di responsabilità civile, vale la regola del “più probabile che non” la quale impone al giudice di dare prevalenza alla spiegazione causale che si presenta come più probabile, tenuto conto della comparazione tra le diverse spiegazioni alternative, attenendosi nella valutazione ad un concetto di probabilità non necessariamente statistico, ma altresì logico, tale per cui, nella comparazione tra due o più possibili spiegazioni di un evento, una di esse prevale sulle altre in ragione dei suoi riscontri probatori o della sua coerenza intrinseca o di altro criterio di giudizio valido a sorreggere la decisione.
“Qualora l'evento dannoso sia ipoteticamente riconducibile ad una pluralità di cause, si devono applicare i criteri della probabilità prevalente;
pertanto, il giudice di merito è tenuto, dapprima, ad eliminare dal novero delle ipotesi valutabili quelle meno probabili (senza che rilevi il numero delle possibili ipotesi alternative concretamente identificabili, attesa l'impredicabilità di un'aritmetica dei valori probatori), poi ad analizzare le rimanenti ipotesi ritenute più probabili e, infine, a scegliere tra esse quella che abbia ricevuto, secondo un ragionamento di tipo inferenziale, il maggior grado di conferma dagli elementi di fatto aventi la consistenza di indizi, assumendo così la veste di probabilità prevalente” (sic Cass. 2022/n. 25884).
La misura della relazione probabilistica tra condotta ed evento dannoso va, in ogni caso, valutata attraverso un apprezzamento non isolato, bensì pagina 6 di 11 complessivo ed organico dei singoli elementi indiziari o presuntivi a disposizione.
Nella fattispecie, sono stati tuttavia acquisiti plurimi elementi che, proprio applicando il succitato criterio probabilistico, inducono a ritenere che la crisi dell'impresa sia stata determinata più probabilmente da fattori interni alla stessa che esterni.
È circostanza incontestata che il rapporto di somministrazione di prodotti a marchio Despar in favore della ditta individuale fosse Parte_1 iniziato già nel 1997 con altro soggetto (IPA SUD srl cui è CP_1 subentrata, a seguito di messa in concordato della prima, col contratto per cui è causa del 22/11/2013) e che, alla data del 5/12/2013, la somministrata avesse già accumulato un debito per forniture di € 66.071,52 dilazionato nel tempo ed onorato solo in parte.
Dalla ctu espletata in primo grado a firma della dott.ssa , è Persona_1 emerso altresì che, già dal 2012 e quindi ben prima dell'apertura a febbraio 2014 dell'altro punto vendita della l'impresa CP_2 Parte_1 aveva registrato 1) una progressiva riduzione dei costi di acquisto delle merci, segno di una contrazione dell'attività; 2) un progressivo aumento dei costi di natura finanziaria (oneri bancari ed interessi passivi) che, nel triennio 2012-2014, avevano subìto un incremento del +101,08%, segno di un veloce peggioramento della situazione finanziaria dell'impresa e dell'esposizione debitoria verso terzi;
3) una progressiva riduzione dei ricavi delle vendite iniziata sin dal 2011 e pari al -8,73% nel 2011, -24,24% nel 2012, -17,03% nel 2013 e -9,69% nel 2014 (vd. tabella 5 riportata a pag. 7 della ctu), segno di una crisi strutturale già in atto da anni che l'impresa ha ragionevolmente cercato di fronteggiare col drastico calo della percentuale di ricarico sulle merci, passata da una media del 24,46% nel quadriennio 2010-2013 ad un valore del 9,03% nel 2014.
Nell'analisi condotta dal ctu non ha trovato alcun riscontro la tesi dell'appellante, secondo cui il fatturato avrebbe iniziato la propria repentina discesa verso il basso proprio dopo l'apertura nel 2014 dell'altro punto vendita.
La cit. tabella 5 elaborata dal ctu sconfessa palesemente tale assunto, nella misura in cui documenta che la più significativa flessione dei ricavi delle vendite (del -24,24%) si era già avuta nel 2012 e che tra il 2013 e il 2014 (periodo d'interesse) la situazione era addirittura migliorata, posto che il pagina 7 di 11 calo di fatturato pari al -17,03% nel 2013 si era assestato sul -9,69% nel 2014, senza dar luogo al crollo che avrebbe invece dovuto verificarsi, a seguire la tesi dell'appellante, ove l'introduzione della concorrente nella zona di esclusiva avesse avuto un ruolo causale determinante nella crisi dell'impresa.
La circostanza è dirimente nel senso dell'esclusione del nesso eziologico tra inadempimento e danno.
Né può esser sufficiente a dar prova di tale nesso il mero dato invocato dalla difesa appellante per cui, secondo l'id quod plerumque accidit, l'introduzione di un concorrente genera solitamente uno sviamento di clientela, poiché tale dato, oltre a non integrare una presunzione grave, precisa e concordante, non è comunque suscettibile di determinare un danno in re ipsa, al pari di quanto pacificamente si afferma in tema di concorrenza sleale, ove, pur valendo la presunzione di colpa di cui all'art. 2600 c.c., il corrispondente danno, quale conseguenza ulteriore e diversa rispetto alla distorsione delle regole della concorrenza, necessita comunque di prova da parte dell'istante secondo i principi generali (cfr. Cass. 2015/n. 25921; Cass. 2023/n. 21586; Cass. 2012/n. 16294; Cass. 2009/n. 7306).
Solo per completezza, deve aggiungersi che le risultanze acquisite nell'odierno giudizio si pongono significativamente in perfetta linea con gli esiti dell'analoga ctu contabile espletata nell'altro giudizio N. 2562/2019 R.G. di risarcimento del danno da concorrenza sleale promosso, nel corso della causa di primo grado, dalla del anche nei Pt_1 Parte_2 confronti di e dinanzi al Controparte_3 CP_4 CP_2
Tribunale di Bari-sezione specializzata in materia di impresa e conclusosi con sentenza di rigetto n. 2400/2025 del 19/06/2025 (la cui produzione è ammissibile nel presente giudizio, trattandosi di documento di formazione sopravvenuta).
Dalle risultanze istruttorie di quella causa (che costituiscono elementi indiziari senz'altro valutabili anche nel presente giudizio, posto che, in mancanza di una norma di chiusura sulla tassatività dei mezzi di prova, è principio pacifico che il giudice civile possa legittimamente porre a base del proprio convincimento anche le prove raccolte in un diverso giudizio svoltosi tra le stesse o diverse parti), emerge che pure in quella sede la ctu contabile posta a base della decisione assunta ha escluso qualsiasi nesso di causalità tra la stipula del contratto con la e la crisi dell'impresa CP_2
, rilevando che i corrispettivi realizzati da quest'ultima Parte_3 pagina 8 di 11 erano già in costante e significativa contrazione sin dal 2010; che il calo di fatturato più marcato (-24%) si era già verificato nel 2012 e quindi ben prima dell'apertura nel 2014 del punto vendita della che la CP_2 flessione dei risultati economici dell'impresa e la progressiva perdita di competitività sul mercato andavano ascritti a fattori strutturali e gestionali interni alla stessa, indipendenti dalla stipula del contratto tra la e CP_4 la CP_2
Col quinto ed ultimo motivo, si impugna infine la sentenza di primo grado nella parte in cui il Tribunale, pur avendo accertato che l'inadempimento di è stato doloso (in quanto frutto di un abuso di personalità CP_1 giuridica), avrebbe omesso di fare applicazione dell'art. 1225 c.c. il quale pone, in tal caso, a carico dell'inadempiente la responsabilità anche per i danni non prevedibili nel momento in cui è sorta l'obbligazione.
Anche tale motivo è infondato.
In caso di dolo, l'art. 1225 c.c. opera come criterio di ampliamento della misura del risarcimento, ma non di esonero dall'onere dell'istante di provare il nesso causale tra inadempimento e danno;
in atri termini, la cit. norma non incide sull'onere della prova del nesso eziologico che resta sempre a carico del creditore danneggiato, ma opera solo sul limite quantitativo del risarcimento.
Nella fattispecie, la rilevata mancanza di prova del nesso eziologico tra inadempimento e danno esclude la riconoscibilità anche degli eventuali danni imprevedibili.
Il rigetto del gravame principale esime il Collegio dalla pronuncia sull'appello incidentale condizionato spiegato da CP_1
Vale infatti il principio per cui “le parti hanno la facoltà, per effetto del principio dispositivo, di disporre dell'ordine logico delle questioni poste, salvo che queste non siano rilevabili d'ufficio, e, quindi, possono condizionare l'appello incidentale all'accoglimento di quello principale concernente il merito della causa, ancorché, con l'impugnazione incidentale, ripropongano una questione di carattere pregiudiziale o preliminare (di rito o di merito), giacché, se l'appello principale, che deve essere sottoposto ad un preventivo esame, risultasse totalmente infondato, l'appellante incidentale non avrebbe più interesse a che il proprio gravame fosse deciso, poiché il suo eventuale esito positivo non potrebbe portare ad un risultato a lui più pagina 9 di 11 favorevole relativamente all'oggetto della controversia” (Cass. 2019/n. 5134).
All'integrale rigetto dell'appello principale segue la conferma della sentenza impugnata, oltre che la condanna dell'appellante a rifondere all'appellata le spese del presente grado di giudizio secondo l'ordinario criterio della soccombenza, nella misura liquidata come da dispositivo ai sensi del DM 2014/n. 55 e ss.mm., in relazione allo scaglione tariffario da € 260.001 ad € 520.000 individuato secondo il criterio del disputatum.
L'onere del pagamento di dette spese grava sulla appellante. Pt_1
Ed infatti, benchè la stessa abbia dedotto di esser stata ammessa al beneficio del patrocinio a spese dello Stato ex art. 144 T.U. Spese di Giustizia, è opportuno precisare al riguardo che l'anzidetta ammissione nel processo civile ex art. 74 DPR 2002/n. 115 non vale ad addossare allo Stato anche le spese che la parte ammessa sia condannata a pagare all'altra parte, risultata vittoriosa, poiché “gli onorari e le spese” di cui all'art. 131 DPR cit. sono solo quelli dovuti al difensore della parte assistita dal beneficio, che lo Stato si impegna ad anticipare (cfr. Cass. 2017/n. 8388; Cass. 2020/n. 25653; Cass. 2013/n. 25295; Cass. 2012/n. 10053; Cass. 2012/n. 22381).
P.Q.M.
La Corte d'Appello di Bari, seconda sezione civile, definitivamente pronunciando sull'appello principale proposto con atto di citazione notificato il 21/07/2023 dalla Parte_1
nei confronti di nonché
[...] CP_1 sull'appello incidentale condizionato spiegato da quest'ultima, avverso la sentenza n. 641/2023 emessa il 14/04/2023 dal Tribunale di Trani, così provvede:
1. rigetta l'appello principale;
2. condanna la appellante a rifondere all'appellata le spese del Pt_1 presente grado di giudizio, liquidandole in € 10.060 per onorari, oltre rimborso forfetario per spese generali al 15%, Iva e Cpa come per legge;
3. visto l'art. 13, comma 1 quater DPR 2002/n. 115, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dell'appellante dell'ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per l'appello a norma del comma 1 bis dello stesso articolo.
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Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del 3 dicembre 2025
pagina 10 di 11 Il consigliere estensore Il presidente M. Angela Marchesiello Alessandra Piliego
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