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Sentenza 5 marzo 2024
Sentenza 5 marzo 2024
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Sul provvedimento
| Citazione : | Corte d'Appello Catania, sentenza 05/03/2024, n. 164 |
|---|---|
| Giurisdizione : | Corte d'Appello Catania |
| Numero : | 164 |
| Data del deposito : | 5 marzo 2024 |
Testo completo
REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO
LA CORTE D'APPELLO DI CATANIA
SEZIONE LAVORO
composta dai magistrati:
Dott.ssa Graziella Parisi Presidente
Dott.ssa Viviana Urso Consigliere
Dott.ssa Caterina Musumeci Consigliere rel. ha pronunciato la seguente
SENTENZA nella causa iscritta al n. 320/2020 R.G. promossa
DA
(C.F. , in Parte_1 P.IVA_1
persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentato e difeso, giusta procura generale alle liti, dagli avv.ti IVANO MARCEDONE, ANGELA GAETANA
MARCHESE e MANLIO GALEANO;
Appellante/appellato incidentale
CONTRO
(C.F. , rappresentato e difeso, Controparte_1 C.F._1
giusta procura in atti, dall'avv. MASSIMO AIELLO;
Appellato/appellante incidentale
AVENTE AD OGGETTO: Benefici contributivi legge 257/92 e succ. modif.
1
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza n. 1311/2019 pubblicata in data 15/11/2019, il giudice del lavoro del
Tribunale di Siracusa, all'esito della svolta istruttoria, disattese preliminarmente le eccezioni di decadenza dall'azione giudiziale ai sensi dell'art. 47 del D.P.R. n. 639/1970 nonché l'eccezione di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione dedotte dall'Istituto previdenziale, accoglieva la domanda proposta da Controparte_1
nei confronti dell e dichiarava il diritto di parte ricorrente “a godere della Pt_1
rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13 comma 8 legge n. 257/92 (e successive modifiche) per i periodi lavorativi indicati in motivazione e, dunque, per un periodo lavorativo di anni 27, mesi 4, giorni 21, con il coefficiente 1,5”; indi, compensava le spese di lite e poneva le spese di C.T.U. definitivamente a carico dell
[...]
. CP_2
Appellava detta sentenza l' con atto depositato il 09/05/2020, censurando la Pt_1
pronuncia per i motivi da intendersi qui integralmente ritrascritti.
Instauratosi il contraddittorio, resisteva al gravame, proponendo Controparte_1
appello incidentale sulle spese di lite;
in particolare, censurava il capo della sentenza impugnata nella parte in cui aveva disposto la compensazione delle spese di lite disattendendo il criterio della soccombenza previsto dall'art. 91 c.p.c.
Disposta la rinnovazione della consulenza tecnica d'ufficio, la causa veniva decisa all'esito dell'udienza del 08/02/2024, fissata ai sensi dell'art. 127 ter c.p.c., compiuti i termini assegnati alle parti per depositare note telematiche.
MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con un unico e articolato motivo di gravame, l' censura il capo della sentenza Pt_1
impugnata nella parte in cui ha ritenuto di estendere l'esposizione ad amianto del lavoratore anche al periodo successivo al 31.12.1992 e sino al 1998; deduce al riguardo che le risultanze peritali, su cui si è basato il giudice, appaiono frutto di un ragionamento
2 ipotetico e probabilistico. L'appellante si duole altresì dell'asserito errore nell'individuazione delle norme applicabili alla fattispecie, richiamando a tal fine la legge 247/2007 e il D.M. 12 marzo 2008; precisa che, per godere del riconoscimento di un periodo di esposizione successivo al 1992, controparte avrebbe dovuto produrre in giudizio la domanda amministrativa presentata all' entro l'11 maggio 2009, di cui CP_3
non vi era prova in atti, nonché provare di avere prestato attività lavorativa in aziende interessate dagli atti di indirizzo adottati dal Ministero del lavoro e infine di non essere titolare di trattamento pensionistico con decorrenza anteriore al 1.01.2008; censura la possibilità di estensione del limite temporale di esposizione all'amianto oltre il 6/9/1991
o addirittura oltre il 31/12/1992 e ciò sulla scorta delle previsioni e degli obblighi gravanti sui datori di lavoro per effetto del D.lgs. n. 277/1991 e della L. 257/1992.
2. L'appello è fondato nei limiti di seguito precisati.
3. In via preliminare, si evidenzia che avverso la statuizione del giudice di prime cure, di rigetto delle eccezioni preliminari di decadenza ex art. 47 del DPR n. 639/1970, di difetto di legittimazione passiva e di prescrizione, l'odierno appellante, nonostante il generico richiamo di cui al ricorso in appello, non ha sollevato alcuna specifica censura, precisando di impugnare la sentenza di primo grado “laddove ha ritenuto di estendere il periodo di esposizione ad amianto anche per il periodo successivo al 31.12.1992 e sino al 1998”.
Va altresì evidenziato che l' , nelle note conclusive depositate il 07.01.2021, ha Pt_1
chiesto di “Ritenere insussistente il diritto alla rivalutazione contributiva ex lege
257/1992 per il periodo successivo al 31.12.1992 e sino al 31.12.1998”, nonostante le differenti conclusioni di cui al ricorso in appello (“- Ritenere insussistente il diritto alla rivalutazione contributiva ex lege 257/1992 per il periodo 04.01.1982 - 02.10.2003”).
4. Va, altresì, ritenuta inammissibile la censura relativa all'insussistenza dei presupposti di cui alla legge n. 247 del 2007.
3 Osserva la Corte che la violazione di cui l' si duole presuppone la applicazione Pt_1
della richiamata normativa da parte del primo giudice della quale invece non se ne ha alcuna traccia nel contesto della decisione.
Infatti, il prolungamento dei periodi di esposizione ad amianto successivamente all'anno1992 non deriva dall'applicazione della legge di cui l'appellante lamenta la violazione ma piuttosto dalla concreta verifica, all'esito della disposta CTU, della esistenza della esposizione qualificata (cfr. pag. 7 della appellata decisione) del lavoratore alla concentrazione di amianto, secondo quanto previsto dall'art. 13 comma 8 legge 257/1992.
Appare evidente allora come il riconoscimento in favore del della CP_1
esposizione qualificata ad amianto anche nel periodo successivo al 1992 non sia avvenuto facendo applicazione del regime agevolatorio previsto dalla richiamata legge
244/2007.
Risulta chiaro allora come la censura in esame non colga nel segno, così appalesandosene la inammissibilità ai sensi dell'art. 342 c.p.c.
5. Quanto alla esposizione all'amianto del nel periodo contestato dall' CP_1 Pt_1
(fermo restando per il periodo anteriore quanto accertato sulla base della CTU redatta dal dott. ing. , ovvero per il periodo successivo al 1992 (e sino al Persona_1
1998), riconosciuto in sentenza, rileva la relazione peritale depositata in data 13.12.2023 dal CTU, dott.ssa arch. , nominata in questo grado di giudizio, le cui Persona_2
conclusioni, da intendersi qui integralmente richiamate e trascritte, sono condivise da questo Collegio in quanto fondate su accertamenti del tutto esaurienti e altresì sorrette da adeguata e convincente motivazione;
in particolare, il nominato perito, al fine di accertare l'esposizione ultradecennale qualificata all'amianto dell'appellato, in ragione dell'attività lavorativa descritta in atti, e in particolare, se l'esposizione all'amianto dell'appellato sia o meno proseguita anche dall'01.01.1993 in poi e fino a quando, ha valutato le circostanze in conseguenza delle quali, attivamente e/o passivamente e nel
4 periodo in questione, può essersi verificata la dispersione di fibre/polveri nocive nell'ambiente di lavoro e l'inalazione delle stesse da parte dell'operatore; ha quindi esaminato i fattori d'influenza fondamentali, ossia: a. la mansione svolta dal lavoratore;
b. la presenza dell'amianto negli impianti frequentati dal lavoratore e l'esecuzione, sugli stessi, di interventi manutentivi comportanti l'alterazione dei materiali/manufatti nocivi;
c. la consapevolezza dell'esatta localizzazione e della natura dei materiali/manufatti contenenti amianto;
d. l'informazione dei lavoratori sul rischio amianto e l'attuazione di specifiche ed efficaci misure in materia di sicurezza.
All'esito del puntuale esame di tali fattori, ha concluso che “… il lavoratore è stato esposto all'amianto anche dall'01.01.1993 in poi, considerando tuttavia, nel caso di specie e sulla base dei presupposti su illustrati, che a partire da tale data si sia concretizzato un progressivo decremento della concentrazione media annua già di per sé abbattuta rispetto ai valori determinabili per il periodo precedente, fino a raggiungere valori molto bassi, pressoché nulli, entro i successivi anni. Si ritiene in sostanza che dall'01.01.1993 in poi l'esposizione sia di fatto proseguita, seppur con concentrazioni medie annue decrescenti con andamento sub-lineare nei due anni successivi, nel corso dei quali, a seguito delle prescrizioni normative già in vigore e di quelle nel frattempo subentrate in tema di amianto e sicurezza sui luoghi di lavoro (tra cui spiccano quelle imposte dal D.M. 06.09.1994 del ) e dal Organizzazione_1
D.Lgs. n.626/94), è indubbiamente aumentata l'attenzione nei confronti dei materiali nocivi e cancerogeni come l'amianto, con l'attuazione di ulteriori e sempre più specifiche e restrittive misure finalizzate a ridurre al minimo il rischio per i lavoratori.
Si fa riferimento a misure tecniche di prevenzione e a procedure di organizzazione del lavoro, ma anche, in modo preponderante, all'informazione dei lavoratori tramite lo svolgimento periodico di corsi di addestramento ed aggiornamento professionale. Lo scenario prospettato è indubbiamente verosimile, anche se la rimozione dell'amianto negli impianti frequentati dal sig. è stata portata a termine solo tra il 1999 CP_1
5 e il 2002. In concreto, infatti, la presenza dei materiali/manufatti nocivi su parti
d'impianto su cui si è continuato ad operare in manutenzione anche dopo il 1992 è condizione necessaria, ma non sufficiente, a determinare situazioni a rischio per il lavoratore: ad un certo punto è stato effettivamente possibile intervenire sull'amianto in modo sicuro. È invece inverosimile, alla luce dell'evoluzione normativa avvenuta nella prima metà degli anni '90 e della conseguente definitiva presa di coscienza sulla pericolosità dell'amianto, anche solo immaginare un luogo di lavoro all'interno del quale nulla è cambiato rispetto ai decenni precedenti, in termini di sicurezza e pertanto di esposizione dei lavoratori ad agenti cancerogeni … Per quanto finora esposto, si ritiene che una significativa diminuzione dei livelli di esposizione, ragionevolmente fino
a scendere al di sotto delle 0,10 fibre/cm3 durante lo svolgimento di attività che prima concretizzavano concentrazioni ben superiori al limite di legge, si sia potuta ottenere gradualmente solo adottando le prescrizioni di tutte le norme sopracitate entro il
31.12.1995, data convenzionalmente assunta per tenere conto dell'entrata in vigore del
D.Lgs. n.626/94 (27.11.1994) e dei tempi ragionevolmente necessari, nel contesto in esame (stabilimento petrolchimico), al recepimento, all'assimilazione e all'efficace attuazione dei necessari provvedimenti da parte dell'azienda datrice di lavoro … Dalle analisi e dai calcoli eseguiti risulta dunque che il sig. nel Controparte_1
periodo 01.01.1993-31.12.1995, è stato esposto, in qualità di “Operatore d'impianto” e presso lo stabilimento ex “ di Augusta (SR), alla Organizzazione_2
concentrazione media annua di 0,15 fibre/cm3 (150 fibre/litro). Il valore di esposizione ottenuto supera il limite di 0,10 fibre/cm3 (100 fibre/litro) imposto dal D.Lgs.
277/91…”.
6. Le conclusioni rassegnate dal CTU, fondate su approfondite valutazioni di tutti gli elementi complessivamente acquisiti in atti e che si apprezzano per il particolare rigore logico-scientifico, come sopra precisato, sono integralmente condivise dal collegio.
6 7. In parziale accoglimento dell'appello e in riforma della sentenza impugnata (che ha riconosciuto il diritto al beneficio richiesto “per un periodo lavorativo complessivo dall'11.08.1971 al 31.12.1998, pari ad anni 27, mesi 4, giorni 21”), va pertanto riconosciuto il diritto dell'appellato, per un periodo complessivo di anni 24, mesi 4, giorni 21, al beneficio di cui all'art. 13, comma 8, legge n. 257/92 e succ. modif., con applicazione del coefficiente 1,5, come già statuito dal Tribunale.
8. Atteso l'esito complessivo del giudizio e l'oggettiva incertezza delle questioni di fatto, riguardando l'accertamento situazioni irrimediabilmente modificatesi nel tempo, le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio vanno integralmente compensate, con conseguente rigetto dell'appello incidentale sul punto proposto dall'appellato.
Il pagamento delle spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come già liquidate in atti con separati decreti, vanno poste a carico dell'ente previdenziale.
La statuizione di rigetto dell'impugnazione incidentale, a norma dell'art. art. 13, comma
1 quater del DPR n. 115/02, determina il raddoppio del contributo unificato, se dovuto, a carico dell'appellato.
P.Q.M.
La Corte, definitivamente decidendo,
Definitivamente pronunciando:
In parziale accoglimento dell'appello, dichiara il diritto di alla Controparte_1
rivalutazione contributiva prevista dall'art. 13, comma 8, della legge n. 257/1992 e successive mod. e integr., per il periodo complessivo di anni 24, mesi 4, giorni 21, con applicazione del coefficiente 1,5;
Compensa tra le parti le spese processuali di entrambi i gradi di giudizio e pone a carico dell' le spese delle consulenze tecniche d'ufficio, come liquidate in atti con Pt_1
separati decreti.
A norma dell'art 13 comma 1 quater del DPR n. 115/2002 si dichiara che sussistono le condizioni per il raddoppio del contributo unificato a carico dell'appellante incidentale.
7 Così deciso in Catania, nella camera di consiglio della Sezione Lavoro, all'esito dell'udienza del 08/02/2024.
Il consigliere est. Il Presidente
Dott.ssa Caterina Musumeci Dott.ssa Graziella Parisi
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